Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 13 del 28-1-2009.htm
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo e massimale per l’anno 2009.
Direzione centrale
Entrate
Direzione
Centrale
Pensioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 28 Gennaio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
13
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Aliquote contributive, aliquote di computo e massimale per l’anno
2009.
SOMMARIO:
Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in
vigore dal 1° gennaio 2009 per gli iscritti alla Gestione separata. Massimale
di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini
dell’accredito.
1) Aliquote contributive
Con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 è stata
illustrata la disposizione normativa, contenuta nell’art. 1, comma 79 della
Legge 24 dicembre 2007, n. 247
(1)
, che ha stabilito, a partire dal 1°
gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive
pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata.
Il predetto comma dispone, inoltre, che anche nel 2009
e nel 2010 vi sia un ulteriore aumento di un punto percentuale per l’aliquota
relativa ai soggetti che non sono assicurati
presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Poiché non sono intervenute modifiche normative
riferite alle aliquote in argomento, vengono confermate le innovazioni
introdotte dalla citata legge finanziaria dello scorso anno.
Come per gli anni precedenti,
per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma
previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva,
istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia
(2)
.
La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già
stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è
pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
Pertanto, le aliquote
contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2009, ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:
a)
25,72
per cento (25,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
b)
17,00
per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria.
2)
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra
collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un
terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come resta immutata la ripartizione tra
associante ed associato in partecipazione, pari rispettivamente al 55 per
cento e al 45 per cento.
Si rammenta che il versamento dei contributi deve
essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o
associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione
del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di
partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che nel caso del professionista iscritto alla
Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso
ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24
telematico, alle scadenze fiscali
previste per il
pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo
acconto 2009).
3)
Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote, del 25,72 per cento e del 17,00
per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento
ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al
raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18,
della legge n. 335/1995, che per l’anno 2009 è pari a euro 91.507,00.
4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro
il 12 gennaio 2009
Per il
versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai
sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a
redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del
primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme
corrisposte entro il giorno 12 del mese di
gennaio
si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di
cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori
entro la data del 12 gennaio 2009 e riferiti a prestazioni effettuate entro
il 31 dicembre 2008 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore
nel 2008.
5)
Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto
concerne l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito
di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per
l’anno 2009 detto minimale è pari ad euro 14.240,00.
Pertanto, gli iscritti per i
quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento
avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2420,80,
mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con
l’aliquota del 25,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un
contributo annuale pari ad euro 3662,53 (di cui 3560,00 ai fini
pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto
minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi
accreditati, in proporzione al contributo versato.
6)
Aliquote di computo
Come disposto dalla norma già
richiamata al punto 1), con effetto dal 1° Gennaio 2009 le aliquote di
computo sono stabilite nella misura del 25 per cento e del 17 per cento,
rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica
obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle
aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata
si rimanda alla circolare n. 7/2007.
Il Direttore generale
Crecco
(1)
”
Con
riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in
misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento
a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti
iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento”.
(2)
vedi circolare n. 76 del
16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007.