Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 35 del 7-2-2007.htm
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di Bulgaria e la Romania.
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività
delle
Convenzioni Internazionali
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 7 Febbraio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
35
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per l’accertamento
e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Regolamentazione comunitaria: Trattato di
adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica
di Bulgaria e la Romania.
SOMMARIO:
Premessa.
1. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale applicabili alla data
di entrata in vigore del Trattato. 2. Legislazione applicabile. 3.
Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale non ancora applicabili alla data di entrata in vigore
del Trattato. 4. Norme in materia di libera circolazione dei lavoratori. 5.
Legislazione pensionistica bulgara e rumena. 6. Autorità e Istituzioni
competenti. 7. Formulari. 8. Poli per la trattazione delle domande di
pensione dei residenti in Romania ed in Bulgaria.
PREMESSA
Lo Stato italiano con legge 9 gennaio 2006, n. 16, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n.
18 – ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania all’Unione europea, con protocollo e allegati, Atto di adesione
ed allegati, Atto finale, dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a
Lussemburgo il 25 aprile 2005.
Il Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L 157 del 21 giugno 2005, è entrato in vigore il 1° gennaio 2007,
in quanto, a norma dell’articolo 4
del Trattato medesimo ratificato dalle Alte Parti contraenti, il Consiglio
non ha ritenuto di dover adottare una decisione che prorogasse al 1° gennaio
2008 l’ingresso dei due Stati suindicati.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Trattato, la
Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell’Unione europea e
Parti del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
L’articolo 1, punto 3, stabilisce, inoltre, che le condizioni e
le modalità di ammissione all’Unione europea sono contenute nel protocollo
unito al Trattato, le cui disposizioni costituiscono parte integrante dello
stesso.
In particolare, l’articolo 2 dell’Atto di adesione prevede che
le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni
prima dell’adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano a tali
Stati alle condizioni previste da detti Trattati e dall’Atto stesso.
In relazione al Trattato di adesione, con regolamento (CE) n.
1791 del 20 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del 20 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, sono stati
apportati adattamenti ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
1. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI
SICUREZZA SOCIALE APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO
L’articolo 6 del protocollo al Trattato, relativo alle
condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania all’Unione europea, stabilisce che tali Stati applicano le
disposizioni degli accordi o delle
convenzioni conclusi congiuntamente dall’Unione e dagli Stati membri prima dell’adesione,
ad eccezione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso
con la Svizzera e dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Le misure transitorie elencate negli allegati VI (Bulgaria) e
VII (Romania) del summenzionato protocollo si applicano alla Bulgaria ed alla
Romania alle condizioni stabilite in detti allegati (articolo 20 del
protocollo).
Dall’esame degli atti suindicati risulta che il regolamento CEE
n. 1408/71, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed
il regolamento CEE n. 574/72, con le relative modifiche ed aggiornamenti,
sono applicabili tra i 25 Stati membri dell’Unione europea e i due nuovi
Stati comunitari
.
Pertanto,
fatte salve le disposizioni evidenziate ai successivi punti nn. 2, 3 e
4, tutte le disposizioni emanate da questo Istituto concernenti il regolamento CEE n. 1408/71, di
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed il regolamento CEE n. 574/72, applicabili nei confronti dei 25 Stati facenti parte
dell’Unione europea alla data del 31 dicembre 2006, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 sono applicabili anche nei confronti della Repubblica di
Bulgaria e della Romania
(
messaggio
n. 13887 del 6 maggio 2004 e
circolare
n. 39 dell’ 8 marzo 2006).
Si evidenzia che, per quanto concerne le
prestazioni per disoccupazione da erogare in base a quanto previsto
dall’articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71, occorre tenere presente quanto indicato al successivo punto 4
in materia di libero accesso al mercato del lavoro.
Si ritiene utile
precisare, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, non si applica ai lavoratori italiani che
prestano lavoro in Romania o in Bulgaria la legge n. 398/1987, che disciplina
l’obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori italiani occupati
all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia. Inoltre non è possibile
riscattare i periodi di lavoro svolti in Romania ed in Bulgaria, analogamente
a quanto già previsto per i periodi di lavoro svolti negli Stati
convenzionati o negli Stati membri
dell’Unione
europea, in base all’articolo 51, comma 2, della legge n.153/1969.
Si precisa, altresì, che, tenendo conto di quanto
disposto dall’articolo 94, paragrafo
3, e dall’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1408/71, in
materia di eventi pregressi, anche con riferimento alla Bulgaria ed alla
Romania vige il principio di carattere generale secondo cui è possibile
acquisire un diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione
comunitaria, pure se tale diritto si riferisce ad eventi verificatesi
anteriormente al 1° gennaio 2007. Ovviamente la decorrenza di tale diritto e
dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1°
gennaio 2007.
2.
LEGISLAZIONE APPLICABILE
A decorrere dal 1° gennaio 2007, anche le
disposizioni del Titolo II del regolamento CEE n. 1408/71 - dall’articolo 13
all’articolo 17bis - concernenti la determinazione della legislazione
applicabile, nonché le disposizioni del regolamento CEE n. 574/72, trovano
applicazione tra i 25 Stati dell’Unione europea, la Repubblica di Bulgaria e
la Romania.
Analogamente alle altre disposizioni in materia
di determinazione della legislazione applicabile, anche le disposizioni del
regolamento (CE) n. 77/05 (v.
msg.
n. 4547 dell’8 febbraio 2005 e
circolare
n. 138 del 28 novembre 2006) risultano applicabili ai
rapporti tra i 25 Stati dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la
Romania.
La competenza alla determinazione della
legislazione applicabile, nei casi previsti dall’articolo 17 del regolamento
CEE n. 1408/71, spetta alla Direzione Regionale Molise per la Bulgaria ed
alla Direzione Regionale Umbria per la Romania.
Secondo quanto comunicato, da
ultimo, con
circolare
n. 39/2006, punto n. 1, i lavoratori che svolgono la propria attività in
due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione di un unico Stato.
Tuttavia l’articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), prevede che coloro
che esercitano simultaneamente un’attività autonoma in uno Stato membro ed
un’attività subordinata in un altro Stato membro sono soggetti,
eccezionalmente, alla legislazione degli Stati in cui lavorano.
Le eccezioni sono indicate
nell’allegato VII del regolamento CEE n. 1408/71 (vedi allegato n. 1 della
circolare n. 39/2006).
L’allegato VII del regolamento
CEE n. 1408/71, così come modificato dal suindicato regolamento (CE) n.
1791/06, prevede, tra l’altro, che:
-
i lavoratori che svolgono
attività autonoma in Bulgaria ed attività subordinata in un altro Stato
membro
-
i lavoratori che svolgono
attività autonoma in Romania ed attività subordinata in un altro Stato membro
sono assoggettati
simultaneamente alla legislazione dei due Stati.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito,
come appresso specificato, le denominazioni, gli indirizzi, i numeri
telefonici e di fax delle Autorità competenti per la Romania e la Bulgaria,
che trattano le pratiche in questione.
ROMANIA
Istituto che si occupa della determinazione della legislazione
applicabile, dall’articolo 13 all’articolo 17 bis (formulari E 101, E 102 ):
Casa Natională de Pensii si alte Drepturi de Asigurari
Sociale
(Ente
nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale)
Bucuresti, Str. Latina nr. 8, Sector 2, Romania
tel.: (+4021) 317 16 60
fax: (+4021) 316 91 12
e-mail:
cnpas@cnpas.org
Persona da contattare: Maria Luiza FLORESCU
e-mail:
Luiza.florescu@cnpas.org
BULGARIA
Istituto che si occupa della determinazione della legislazione
applicabile dall’articolo 13 all’articolo 17 bis (formulari E 101, E 102):
National Social Security Institute
Directorate for European Integration and
International Treaties
62-64 "Alexander Stambiliiski"
bld,
Sofia 1303, Bulgaria
www.noi.bg
Contatti: tel. +359/2/926 16 00; fax +359/2/ 926 14
40
e-mail:
maria.kasarova@nssi.bg
georgi.jeliaskov@nssi.bg
3. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI
SICUREZZA SOCIALE NON ANCORA APPLICABILI
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
TRATTATO
3.1 Accordo tra
la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle
persone in vigore dal 1° giugno 2002.
Dall'esame
dell'art. 6, punto 4, del suindicato protocollo risulta che i due nuovi Stati
applicano le disposizioni degli accordi
o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall’Unione europea e
dagli attuali Stati membri prima dell’adesione, ad eccezione dell’accordo
sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera (vedi
circolare
n. 118 del 25 giugno 2002).
Pertanto, le disposizioni dell'accordo tra la
Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera non
possono essere applicate nei confronti della Bulgaria e della Romania.
La
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale continua ad essere
applicabile tra la Confederazione svizzera ed i 25 Stati membri dell’Unione
europea al 31 dicembre 2006
(
circolare
n. 138 del 28 novembre 2006), tenendo
presente, ovviamente, le decisioni
adottate dal Comitato misto Svizzera-CE.
3.2 Accordo sullo Spazio economico europeo
applicabile nei confronti dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein.
L’articolo 6, punto 6, del protocollo prevede che la Bulgaria e
la Romania si impegnano ad aderire all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Pertanto,
anche le disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo non sono
automaticamente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai rapporti con
la Bulgaria e la Romania.
La
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale continua ad essere applicabile tra i 25 Stati dell’Unione
europea al 31 dicembre 2006, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia
(
circolare
n. 138 del 28 novembre 2006), tenendo
presente, ovviamente, le decisioni adottate dal Comitato misto SEE.
4. NORME IN MATERIA DI LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
Nel richiamare le informazioni, in materia di libera
circolazione, fornite con il
messaggio
n. 1552 del 16 gennaio 2007, si fa presente
che le Sedi dell’Istituto possono erogare, a partire dal 1° gennaio 2007,
l’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 69 del regolamento CEE
n. 1408/71, verificate le condizioni richieste, ai lavoratori bulgari e
rumeni che entrano in Italia - a cui le Istituzioni del Paese di provenienza
abbiano rilasciato il formulario E 303 - solamente se appartenenti alle
categorie per le quali è previsto l’immediato libero accesso al mercato del
lavoro (lavoratori autonomi, stagionali, addetti ai settori agricolo e
turistico alberghiero, lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio,
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato
).
5. LEGISLAZIONE PENSIONISTICA BULGARA E RUMENA
Si trasmette (vedi allegato n. 1) una sintesi - elaborata sulla
base della pubblicazione dell’AISS (International Social Security
Association) edita nel settembre 2006 - delle prestazioni pensionistiche
previste dai regimi assicurativi bulgaro e rumeno, integrata dalle
informazioni trasmesse dalle Istituzioni estere.
Si evidenzia,
inoltre, che i
l
regolamento (CE) n. 1791/06 ha inserito nell’allegato II bis del regolamento
CEE n. 1408/71, tra le prestazioni speciali a carattere non contributivo, la
“
pensione sociale di vecchiaia
”,
per la Bulgaria, e “l’indennità mensile per persone con disabilità”, per
la Romania.
Pertanto, tali prestazioni non spettano
alle persone, soggette alla regolamentazione
comunitaria, residenti sul territorio di uno Stato comunitario diverso
rispettivamente dalla Bulgaria e dalla Romania.
6.
AUTORITÀ E ISTITUZIONI
COMPETENTI
Gli allegati nn.
1, 2, 3, 4 e 10 del regolamento CEE n. 574/72 sono stati integrati dal
regolamento (CE) n. 1791/06 con le indicazioni delle Autorità, Istituzioni e
Organismi di collegamento dei due nuovi Stati membri.
Le Istituzioni
competenti per le pensioni sono state acquisite nell'archivio C.I. 81
"Istituzioni estere", accessibile dalla Stazione di lavoro per
le Convenzioni Internazionali.
7.
FORMULARI
La modulistica comunitaria è in corso di revisione per i dovuti
adattamenti relativi all’adesione all’Unione europea della Bulgaria e della
Romania.
Nel frattempo dovranno essere utilizzati i formulari comunitari
attualmente in uso
.
8. POLI PER LA TRATTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PENSIONE DEI RESIDENTI IN ROMANIA ED IN BULGARIA
Per la trattazione delle pratiche di pensione dei residenti in
Romania è stato individuato come Polo competente, in accordo con il Direttore
Regionale dell’Umbria, la Direzione Provinciale di Terni.
La Direzione Provinciale di Terni (viale della Stazione n. 5,
05100 Terni) ha attivato il numero telefonico 0744.485205 dedicato alle
informazioni all’utenza in materia pensionistica con riferimento alla
Romania.
Per la trattazione delle pratiche di pensione dei residenti in
Bulgaria è stato individuato come Polo competente, in accordo con il
Direttore Regionale del Molise, la Direzione Provinciale di Isernia.
Resta ferma la competenza delle Sedi territoriali alla
trattazione delle domande di pensione dei residenti in Italia.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato n.1
Dalla pubblicazione
“Social Security Programs: Throughout the World Europe, 2006”
edita dall’AISS,
integrata dalle informazioni
trasmesse dalle Istituzioni estere.
LEGISLAZIONE BULGARA IN MATERIA PENSIONISTICA
Regimi
assicurativi: regime previdenziale statale, regime di contribuzione
individuale obbligatoria e regime previdenziale di assistenza sociale.
Nel gennaio 2002 è stato attuato un nuovo regime di
sicurezza sociale consistente in un primo pilastro unito ad un secondo
pilastro basato sulla contribuzione individuale. La copertura in base al
primo pilastro è universale. Il regime di contribuzione obbligatoria
individuale riguarda tutti i lavoratori dipendenti nati dopo il 31 dicembre
1959.
1. Copertura assicurativa
Lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi,
professionisti, lavoratori dello spettacolo, artigiani e coloni.
Non è prevista contribuzione volontaria.
Non
sono previsti regimi speciali per nessuna categoria di lavoratori dipendenti
nell’ambito del primo pilastro.
2.
Pensione di vecchiaia
A carico
del regime previdenziale statale
:
l’età normalmente prevista per il diritto alla pensione
di vecchiaia è di 63 anni, per gli uomini, e 58 anni e 6 mesi, per le donne.
L’età dell’assicurato sommata alla durata del periodo di copertura
contributiva deve dare un punteggio di almeno 100 punti, per gli uomini, e 92
punti, per le donne (agli assicurati viene attribuito un punto per ogni anno
di età ed un punto per ogni anno di copertura contributiva).
L’età pensionabile per le donne aumenta gradualmente di
6 mesi all’anno fino a raggiungere i 60 anni nel 2009, secondo la seguente
tabella comunicata dall’Ente bulgaro:
D O
N N E
decorrenza
età
pensionabile
01.2007
59
01.2008
59A 6M
01.2009
60
Se l’assicurato ha un numero insufficiente di punti, è
possibile erogare una pensione tenendo conto di 15 anni di copertura
contributiva (che comprenda 12 anni di lavoro effettivo) al raggiungimento
del 65° anno di età (per uomini e donne).
La pensione può essere posticipata e non è previsto un
termine massimo per il posticipo.
Non è
prevista alcuna forma di pensionamento anticipato.
La pensione si calcola sulla base dell’1%
dell’imponibile per ciascun anno di copertura contributiva. Il reddito
imponibile utile ai fini del calcolo della prestazione è ridotto
proporzionalmente in caso di copertura parziale.
La pensione minima di vecchiaia per i pensionati che
abbiano il numero di punti richiesti all’età pensionabile prevista è di 85
leva (luglio 2006); altrimenti è di 66,15 leva.
La retribuzione pensionabile minima mensile è di 180
leva.
La retribuzione pensionabile massima mensile è di 1400
leva.
Le prestazioni sono erogabili all’estero.
Gli importi di pensione vengono adeguati annualmente dal
governo.
A carico del
regime di contribuzione individuale obbligatoria
:
l’età normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 63
anni, per gli uomini, e 58 anni e 6 mesi, per le donne.
Il
pensionamento anticipato è previsto in base all’occupazione dell’assicurato.
Le prestazioni sono erogate sotto forma di pensione e si
basano sul capitale accumulato nel fondo e sulle aspettative di vita.
La
pensione sociale di vecchiaia
(su base reddituale) è
riconosciuta al compimento del 70°
anno. Il limite di reddito per avere diritto alla pensione sociale è
l’ammontare del trattamento minimo garantito (55 leva) per ciascun componente
del nucleo familiare nei 12 mesi precedenti.
3.
Pensione di inabilità
A carico del regime previdenziale statale:
ai fini del riconoscimento della pensione
di inabilità in presenza di infermità generica, non è previsto un
requisito di contribuzione minima in caso di persona di età inferiore ai 20
anni o in caso di cecità. È previsto il requisito di un anno di contribuzione
per persone di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, 3 anni, per persone di 30
anni, oppure 5 anni, per gli ultra trentenni.
La pensione si
basa sul numero di anni di contributi, sul reddito imponibile, sull’età
dell’assicurato, se non ha raggiunto l’età pensionabile, e sul grado
accertato di perdita della capacità lavorativa.
La pensione di inabilità minima in caso di infermità
generica varia dal 50% al 140% della pensione sociale (da 31.50 leva a 88.20
leva mensili). Da luglio 2006 la pensione di inabilità minima è calcolata in
percentuale rispetto alla pensione minima di vecchiaia.
Le prestazioni sono erogabili all’estero.
Per la pensione di inabilità
concessa in seguito ad incidente sul lavoro o malattia professionale
non è previsto alcun periodo
contributivo minimo.
Le Commissioni mediche di esperti del Ministero della
Salute hanno la responsabilità di stabilire il grado di perdita della
capacità lavorativa.
A carico del
regime di contribuzione individuale obbligatoria
: non
sono previste prestazioni di questa natura a carico di tale regime.
Pensione
sociale di inabilità
(su base reddituale): spetta dal 16° anno di età
con una perdita della capacità lavorativa accertata superiore al 71%. Lapensione viene calcolata in percentuale rispetto alla pensione sociale,
in base al grado di perdita della capacità lavorativa: il 120% della pensione
sociale (75,60 leva) viene erogato per una perdita della capacità lavorativa
superiore al 90%; il 110% della pensione sociale (69,30 leva) viene erogato
per una perdita della capacità lavorativa dal 71% al 90%. Da luglio 2006 la
pensione sociale minima di inabilità è calcolata su base percentuale rispetto
alla pensione minima di vecchiaia.
Le Commissioni mediche di esperti del Ministero della
Salute hanno la responsabilità di stabilire il grado di perdita della
capacità lavorativa.
4.
Pensione
di reversibilità
A carico del regime previdenziale statale:
spetta ai figli fino al 18° anno di età (26 anni in caso di studenti o
militari, nessun limite per i disabili), al coniuge superstite che entro 5
anni raggiunga l’età pensionabile (salvo che si tratti di un/una disabile) e
ai genitori che abbiano superato l’età prevista per il pensionamento e non
abbiano maturato un proprio diritto a pensione. I genitori di assicurati che
siano morti mentre prestavano servizio militare hanno diritto alla
reversibilità indipendentemente dal requisito dell’età.
Le prestazioni sono erogabili all’estero.
Il 50% della pensione del dante causa spetta al
familiare superstite; il 75% a due familiari superstiti; il 100% a tre o più
familiari superstiti. La pensione è divisa in eguale misura tra tutti i
superstiti aventi diritto. Agli orfani di entrambi i genitori spetta la somma
delle pensioni dei genitori deceduti.
Integrazione ai superstiti: spetta, a determinate
condizioni, il 20% della pensione del dante causa.
La pensione minima per ciascun superstite è il 90% della
pensione sociale mensile, che è di 56.70 leva. Da luglio 2006 la pensione di
reversibilità minima è calcolata su base percentuale rispetto alla pensione
minima di vecchiaia.
La pensione sociale è di 63 leva mensili.
A carico del
regime di contribuzione individuale obbligatoria:
non è
prevista alcuna prestazione a carico di tale regime.
LEGISLAZIONE RUMENA IN MATERIA
PENSIONISTICA
A seguito della riforma previdenziale del 2000, la
Romania ha programmato di introdurre nel 2007 il secondo pilastro della
contribuzione individuale. La contribuzione individuale sarà obbligatoria per
i lavoratori di età inferiore a 35 anni e volontaria per tutti gli altri
lavoratori di età inferiore a 45 anni.
1.
Copertura assicurativa
Lavoratori dipendenti con contratti di lavoro
individuale; dipendenti pubblici; magistrati; personale diplomatico;
determinate categorie di funzionari nell’ambito delle autorità esecutiva,
legislativa e giudiziaria; membri di cooperative artigiane; beneficiari di
trattamento di disoccupazione; tutti i lavoratori (tranne i coloni) con una
retribuzione annuale di importo pari ad almeno tre volte quello della
retribuzione media nazionale (3,231 nuovi lei).
Copertura contributiva, su base volontaria, estesa ai
coloni, senza la contribuzione obbligatoria.
Il regime assicurativo generale è basato sulla settimana
di cinque giorni.
Regimi speciali per avvocati ed altri professionisti,
per i militari e per il clero.
2.
Pensione di vecchiaia
Requisiti
assicurativi ed anagrafici: l
’età normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia
è di 63 anni con un requisito assicurativo minimo di 11 anni di
contribuzione, per gli uomini, e di 57 anni e 9 mesi con un requisito
assicurativo minimo di 10 anni e 9 mesi di contribuzione, per le donne.
È previsto gradualmente un innalzamento dell’età
pensionabile a 60 anni entro il dicembre 2014, per le donne, ed a 65 anni
entro gennaio 2015, per gli uomini, secondo la seguente tabella comunicata
dall’Ente rumeno:
UOMINI
DONNE
DECORRENZA
ETÀ
PENSIONABILE
DECORRENZA
ETÀ
PENSIONABILE
12.2006 – 03.2007
63
12.2006 – 03.2007
58
04.2007 – 07.2007
63.1
04.2007 – 07.2007
58.1
08.2007 – 11.2007
63.2
08.2007 – 11.2007
58.2
12.2007 – 03.2008
63.3
12.2007 – 03.2008
58.3
04.2008 – 07.2008
63.4
04.2008 – 07.2008
58.4
08.2008 – 11.2008
63.5
08.2008 – 11.2008
58.5
12.2008 – 03.2009
63.6
12.2008 – 03.2009
58.6
04.2009 – 07.2009
63.7
04.2009 – 07.2009
58.7
08.2009 – 11.2009
63.8
08.2009 – 11.2009
58.8
12.2009 – 03.2010
63.9
12.2009 – 03.2010
58.9
04.2010 – 07.2010
63.10
04.2010 – 07.2010
58.10
08.2010 – 11.2010
63.11
08.2010 – 11.2010
58.11
12.2010 – 03.2011
64
12.2010 – 03.2011
59
04.2011 – 07.2011
64.1
04.2011 – 07.2011
59.1
08.2011 – 11.2011
64.2
08.2011 – 11.2011
59.2
12.2011 – 03.2012
64.3
12.2011 – 03.2012
59.3
04.2012 – 07.2012
64.4
04.2012 – 07.2012
59.4
08.2012– 11.2012
64.5
08.2012– 11.2012
59.5
12.2012 – 03.2013
64.6
12.2012 – 03.2013
59.6
04.2013 – 07.2013
64.7
04.2013 – 07.2013
59.7
08.2013– 11.2013
64.8
08.2013– 11.2013
59.8
12.2013 – 03.2014
64.9
12.2013 – 03.2014
59.9
04.2014– 07.2014
64.10
04.2014– 07.2014
59.10
08.2014 – 11.2014
64.11
08.2014 – 11.2014
59.11
12.2014 – 03.2015
65
12.2014 – 03.2015
60
UOMINI
DONNE
DATA DI
NASCITA
DATA PENSIONAMENTO
ETÀ
PENSIONABILE
DATA DI
NASCITA
DATA
PENSIONAMENTO
ETÀ
PENSIONABILE
01.1944
01.2007
63
01.1949
01.2007
58
02.1944
02.2007
63
02.1949
02.2007
58
03.1944
03.2007
63
03.1949
03.2007
58
04.1944
05.2007
63.1
04.1949
05.2007
58.1
05.1944
06.2007
63.1
05.1949
06.2007
58.1
06.1944
07.2007
63.1
06.1949
07.2007
58.1
07.1944
09.2007
63.2
07.1949
09.2007
58.2
08.1944
10.2007
63.2
08.1949
10.2007
58.2
09.1944
11.2007
63.2
09.1949
11.2007
58.2
10.1944
01.2008
63.3
10.1949
01.2008
58.3
11.1944
02.2008
63.3
11.1949
02.2008
58.3
12.1944
03.2008
63.3
12.1949
03.2008
58.3
01.1945
05.2008
63.4
01.1950
05.2008
58.4
02.1945
06.2008
63.4
02.1950
06.2008
58.4
03.1950
07.2008
58.4
04.1950
09.2008
58.5
05.1950
10.2008
58.5
06.1950
11.2008
58.5
07.1950
01.2009
58.6
Si sta gradualmente innalzando anche il requisito del
periodo minimo di contribuzione a 15 anni entro il 2014, per le donne, ed
entro il 2015, per gli uomini.
Si ha diritto all’intero importo di pensione con 31 anni
di contribuzione, per gli uomini, e con 25 anni e 9 mesi, per le donne. Si
sta gradualmente innalzando anche il periodo di contribuzione richiesto per
avere diritto all’intero importo di pensione a 35 anni entro il 2015, per gli
uomini, e a 30 anni entro il 2014, per le donne.
La copertura contributiva è accreditata per determinati
periodi, compresi quelli in cui si beneficia di prestazioni di previdenza
sociale, per periodi di studio universitario e di servizio militare.
I requisiti ridotti di età si applicano a categorie di
lavoratori che esercitano un’attività particolarmente disagiata o pericolosa,
ai disabili o in caso di menomazione visiva, ai perseguitati politici, agli
insegnanti (a determinate condizioni) e a donne che abbiano avuto tre o più
parti (a determinate condizioni ed in caso abbiano maturato il diritto
all’intero importo di pensione).
Le pensioni di vecchiaia decorrono dal giorno del
compimento dell’età pensionabile, se soddisfatte le altre condizioni
richieste.
3. Importo della pensione
Il calcolo della pensionesi basasulla media
del numero di punti per la pensione accumulati nell’arco della vita
moltiplicata per il valore effettivo dei punti utili per la pensione alla
data del pensionamento.
Il numero di punti pensione ottenuti durante un anno
equivale alla media della retribuzione pensionabile mensile divisa per la
retribuzione media mensile nazionale. Al momento del pensionamento, il numero
medio dei punti pensione viene calcolato dividendo il numero totale dei punti
pensione accumulati nell’arco della vita per il numero degli anni di
contribuzione.
Il valore minimo dei punti pensione equivale al 30%
della retribuzione media mensile nazionale.
Il valore massimo dei punti pensione equivale al 50%
della retribuzione media mensile nazionale.
La retribuzione pensionabile minima equivale al 25%
della retribuzione media mensile nazionale (269 nuovi lei).
La retribuzione pensionabile massima equivale a cinque
volte la retribuzione media mensile nazionale (5.385 nuovi lei).
La retribuzione media mensile nazionale è di 1.077 nuovi
lei.
Gli importi annuali delle pensioni sono corrisposti con
dodici mensilità.
4.
Pensione anticipata di vecchiaia
La pensione di vecchiaia può essere anticipata al
massimo di 5 anni, se la somma dei contributi versati dall’assicurato supera
di almeno 10 anni il numero di contributi necessari per avere diritto
all’intero importo di pensione.
Tale prestazione è calcolata con lo stesso criterio
della pensione di vecchiaia. I periodi coperti da contribuzione figurativa
non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione.
A determinate condizioni è prevista una pensione
anticipata di vecchiaia parziale, erogata in misura ridotta.
Le suddette prestazioni sono erogabili all’estero.
5.
Pensione
di inabilità
La pensione di inabilità
spetta
in caso di perdita di almeno il 50% della capacità
lavorativa a causa di incidente (compresi gli infortuni sul lavoro),
infermità (comprese le malattie professionali), tubercolosi o eventi
rivoluzionari.
Per gli alunni, gli apprendisti e gli studenti è
prevista soltanto la copertura delle menomazioni dovute al lavoro.
Il requisito contributivo varia in base all’età
d’insorgenza della menomazione e non è previsto se la condizione di inabile è
stata causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, tubercolosi o
servizio militare.
La pensione si basa sul totale dei punti pensione
accumulati nell’arco della vita. Il numero di punti pensione maturati durante
un anno equivale alla retribuzione media pensionabile mensile divisa per la
retribuzione media mensile nazionale.
Inoltre, per ogni anno dall’insorgere della menomazione
prima del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla
pensione, all’assicurato vengono accreditati 0,75 punti pensione per
un’invalidità di 1° grado (incapacità a svolgere qualunque attività
lavorativa e necessità di assistenza continuativa), 0,6 punti pensione per
un’invalidità di 2° grado (incapacità a svolgere qualunque attività
lavorativa ma che non richiede assistenza continuativa) oppure 0,4 punti
pensione per un’invalidità di 3° grado (incapacità a svolgere l’attività
lavorativa abituale).
Il numero medio di punti pensione nell’arco della vita
viene calcolato dividendo il numero complessivo dei punti pensione accumulati
nell’arco della vita per il numero degli anni di contribuzione. La pensione
si basa sulla media del numero dei punti pensione accumulati nell’arco della
vita moltiplicato per il valore dei punti pensione alla data dell’insorgenza
della menomazione.
Il valore minimo dei punti pensione equivale al 30%
della retribuzione media mensile nazionale.
Il valore massimo dei punti pensione equivale al 50%
della retribuzione media mensile nazionale.
La retribuzione media mensile nazionale è di 1.077 nuovi
lei.
All’assicurato a cui viene accertata un’invalidità di 1°
grado spetta una somma forfetaria di 310 nuovi lei (constant-attendance
supplement).
Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assicurato
può optare per una pensione di inabilità oppure per una pensione di
vecchiaia, a seconda dell’importo maggiore.
Gli assicurati beneficiari di pensione di inabilità di
3° grado possono cumulare la pensione con i guadagni derivanti da attività
retribuita. Tale pensione non è soggetta a verifica reddituale.
Le prestazioni di inabilità sono erogabili all’estero.
6.
Pensione di reversibilità
Ha diritto alla pensione di reversibilità il superstite
dell’assicurato che aveva maturato il diritto alla pensione oppure che era
pensionato al momento del decesso.
I superstiti aventi diritto sono il coniuge in possesso
dei requisiti di età (si deroga a tali requisiti se il decesso è avvenuto a
causa di incidente sul lavoro, malattia professionale, tubercolosi o se il
coniuge ha un figlio di età inferiore ai 7 anni) ed i figli fino all’età di
16 anni (26 se si tratta di uno studente, in base alla durata del corso di
studi; non è previsto alcun limite di età se si tratta di disabile).
Una pensione ridotta spetta per 6 mesi al coniuge non
assicurato, con redditi inferiori a determinati limiti, che non sia in
possesso dei requisiti di età.
La pensione si basa sulla pensione di vecchiaia
spettante al defunto. Se il defunto non aveva maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia o era già beneficiario di pensione di inabilità oppure
di pensione di anzianità, la pensione di reversibilità si basa sulla pensione
di inabilità di 1° grado.
L’importo della pensione viene calcolato in base ad una
percentuale del numero medio di punti pensione maturati dal defunto. Tale
percentuale varia in base al numero di superstiti aventi diritto: per un
superstite il 50 %, per due superstiti il 75%, per 3 o più superstiti il
100%.
Se il superstite ha anche diritto ad una pensione di
vecchiaia maturata con contribuzione propria, gli viene erogata la maggiore
delle due prestazioni. Gli orfani di entrambi i genitori ricevono la pensione
per ciascun genitore assicurato.
Le prestazioni di reversibilità sono erogabili anche
all’estero.
7.
Rivalutazione
Gli importi delle prestazioni pensionistiche vengono
adeguati annualmente nel mese di dicembre in base alle variazioni del valore
dei punti pensione, legato al tasso di inflazione stimato per il nuovo anno.