Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 55 del 13-4-2006.htm
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti nel caso di lavoro parziale verticale. Sentenza della Corte Costituzionale del 24 marzo 2006. Esclusione.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 13 Aprile 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
55
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con
requisiti ridotti nel caso di lavoro parziale verticale. Sentenza della Corte
Costituzionale del 24 marzo 2006. Esclusione.
SOMMARIO:
La Corte Costituzionale, con decisione del 24 marzo 2006, n. 121, ha
dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
45, terzo comma, regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento
agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Con
circolare
n. 198 del 13 luglio 1995, al punto 3, sono state fornite istruzioni in
merito alla indennizzabilità dei periodi di inattività per i lavoratori che
svolgano attività con contratto di lavoro cosiddetto a part-time di tipo
verticale. In tale circolare si era precisato che non sussistono le
condizioni per l’indennizzabiltà dei
periodi di inattività, in quanto i lavoratori concentrano la propria attività
in alcuni mesi dell’anno, ovvero in alcune settimane del mese o in alcuni giorni
della settimana, e vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con
tutti i benefici ad esso connessi.
Con
successivo
messaggio
n. 253 del 25 marzo 2003, il criterio sostanziale della circolare n.
198/1995 è stato ribadito, anche a seguito di sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, la n. 1732 del 2003, con la quale si è risolto il
contrasto che si era venuto a creare a seguito di pronunce difformi in seno
alla Sezione Lavoro della stessa Suprema Corte, affermando che la
stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale verticale dipende
dalla libera volontà del lavoratore e pertanto non sussistono i presupposti
per considerare lo stato di inattività come stato di disoccupazione
involontaria e perciò indennizzabile.
Di
recente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 marzo 2006, ha
dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155”, secondo cui
“l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo
l’assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione
involontaria per mancanza di lavoro”, perché non in contrasto con gli artt. 3
e 38, comma 2°, della Costituzione italiana ed ha quindi ribadito la
esclusione dall’indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati nel
rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.
Nella
pronuncia la Corte ha ricordato che nel lavoro a tempo parziale verticale, il
rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione
delle corrispettive prestazioni, in attesa dell’inizio della nuova fase
lavorativa. Il perdurare del rapporto di lavoro nei periodi di sosta assicura
al lavoratore impiegato a tempo parziale verticale “una stabilità ed una
sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata
una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della
prestazione” lavorativa.
Per
quanto sopra detto e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, si
ribadisce ulteriormente che i periodi di inattività in caso di lavoro a
part-time di tipo verticale non possono essere indennizzati né con
l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, né con
l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.
Il Direttore
Generale
Crecco