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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 55 del 13-4-2006.htm
  
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti nel caso di lavoro parziale verticale. Sentenza della Corte Costituzionale del 24 marzo 2006. Esclusione.
  


 
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 13 Aprile 2006
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  55
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti nel caso di lavoro parziale verticale. Sentenza della Corte Costituzionale del 24 marzo 2006. Esclusione.
 
SOMMARIO:
La Corte Costituzionale, con decisione del 24 marzo 2006, n. 121, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. 
 
 
Con circolare n. 198 del 13 luglio 1995, al punto 3, sono state fornite istruzioni in merito alla indennizzabilità dei periodi di inattività per i lavoratori che svolgano attività con contratto di lavoro cosiddetto a part-time di tipo verticale. In tale circolare si era precisato che non sussistono le condizioni per l’indennizzabiltà  dei periodi di inattività, in quanto i lavoratori concentrano la propria attività in alcuni mesi dell’anno, ovvero in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana, e vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con tutti i benefici ad esso connessi.
 
Con successivo messaggio n. 253 del 25 marzo 2003, il criterio sostanziale della circolare n. 198/1995 è stato ribadito, anche a seguito di sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 1732 del 2003, con la quale si è risolto il contrasto che si era venuto a creare a seguito di pronunce difformi in seno alla Sezione Lavoro della stessa Suprema Corte, affermando che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore e pertanto non sussistono i presupposti per considerare lo stato di inattività come stato di disoccupazione involontaria e perciò indennizzabile.
Di recente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 marzo 2006, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155”, secondo cui “l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l’assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro”, perché non in contrasto con gli artt. 3 e 38, comma 2°, della Costituzione italiana ed ha quindi ribadito la esclusione dall’indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.
 
Nella pronuncia la Corte ha ricordato che nel lavoro a tempo parziale verticale, il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell’inizio della nuova fase lavorativa. Il perdurare del rapporto di lavoro nei periodi di sosta assicura al lavoratore impiegato a tempo parziale verticale “una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione” lavorativa.
Per quanto sopra detto e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, si ribadisce ulteriormente che i periodi di inattività in caso di lavoro a part-time di tipo verticale non possono essere indennizzati né con l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, né con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.
 
                                                                                   Il Direttore Generale
                                                                                              Crecco