Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 91 del 09/07/2010
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
09/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
91
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
1
OGGETTO:
Contributi volontari
dei lavoratori dipendenti non agricoli per l’anno 2010.
SOMMARIO
:
1.
Contributi
volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2010.
2.
Contributi
volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli
iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3.
Chiarimenti.
4.
Coefficienti
di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.
1)
Contributi
volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da
versare per l'anno 2010
L'ISTAT ha comunicato
che la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le
famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-
dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre 2009 è risultata dell’
0,70
%.
Le retribuzioni medie settimanali su
cui sono calcolati i contributi volontari per l’anno 2010 subiscono pertanto lo
stesso aumento percentuale.
L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97
dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il
contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive
modificazioni.
Sulla base della variazione
dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2010:
-
la
retribuzione minima settimanale è pari a
€ 184,39
;
-
la prima
fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione
dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di
€ 42.364,00
;
-
il
massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai
prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio
1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema
contributivo è di
€ 92.147,00
.
-
Per l'anno 2010 non si è verificata
alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti rispetto all'anno 2009. Conseguentemente, non sono variati i
coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
Si ricorda che, a partire dal 1°
gennaio 2007, per effetto di quanto previsto dall’ art. 1, comma 769, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non
agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro
il 31/12/1995, è pari al
27,87%
.
Le aliquote IVS relative ai
lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31/12/1995, sono invece
riepilogate - per anno solare, dal 1997 ad oggi, in ordine decrescente - nella
tabella che segue. Con l’occasione appare utile riepilogare – per il medesimo
periodo - anche i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima
fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile) ed i massimali di cui
all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995.
Anno
Retr.
minima
settimanale
Prima
fascia
retribuzione
annua
Massimale
art. 2
co. 18, L. 335/95
Aliquota
IVS
2010
€
184,39
€
42.364,00
€
92.147,00
31,37%
2009
€
183,10
€
42.069,00
€
91.507,00
“
2008
€
177,42
€
40.765,00
€
88.669,00
30,87%
2007
€
174,46
€
40.083,00
€
87.187,00
“
2006
€
171,03
€
39.297,00
€
85.478,00
30,07%
2005
€
168,17
€
38.641,00
€
84.049,00
“
2004
€
164,87
€
37.883,00
€
82.401,00
29,57%
2003
€
160,85
€
36.959,00
€
80.391,00
“
2002
€
157,08
€
36.093,00
€
78.507,00
29,07%
2001
£ 296.140
£
68.048.000
£
148.014.000
“
2000
£ 288.640
£
66.324.000
£
144.263.000
28,57%
1999
£ 284.100
£
65.280.000
£
141.991.000
“
1998
£ 279.080
£
64.126.000
£
139.480.000
28,17%
1997
£ 274.420
£
63.054.000
£
137.148.000
28,37%
2)
Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del
FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato
S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile
separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti
ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a
versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al
33,00
%
.
Per i prosecutori volontari nel
Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in
relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente
maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai
fondi complementari:
-
per i
soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla
data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se
non
hanno aderito
ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del
40,82%
;
-
per i
soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al
31/12/1995, che
hanno aderito
ai Fondi complementari, l’aliquota da
applicare è pari al
37,70%
(a seguito della riduzione prevista dall’art.
1 del D.Lgs. 164/1997);
-
per i
soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di
anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da
applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (32,70%)
maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs.
24 aprile 1997, n. 164 (5%), pari al
37,70%
.
Per individuare l’aliquota dovuta si
deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce
annuali e/o mensili:
X3
= aliquota
IVS
del
40,82%
Y3
= aliquota
IVS
del
37,70%
Z3
= aliquota
IVS
del
37,70%
3)
Chiarimenti
3.1.
Compatibilità fra prosecuzione volontaria e lavoro occasionale di tipo
accessorio (buoni lavoro/voucher).
Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
e s.m.i., ha disciplinato negli artt. 70-74 le
prestazioni occasionali di tipo accessorio
rese da particolari soggetti, stabilendo al comma 4 dell’art. 72, che la
contribuzione relativa affluisca alla Gestione Separata oppure, nel caso di
prestazioni rese nell’ambito dell’impresa familiare, ai sensi del comma 4 bis ,
art. 72, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 30
aprile 1997 n. 184, dispone che non possa essere ammessa contribuzione
volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria per lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
La natura della prestazione di
carattere accessorio, delineata nella norma che la disciplina quale attività
lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale,
esclude che i lavoratori interessati possano essere ricompresi nelle categorie
individuate dal comma 2 dell’ art. 6 del citato decreto legislativo e pertanto
non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione
proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla Gestione Separata o
al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
3.2
Versamenti volontari ed indennizzo cessazione attività commerciale (art. 1 del
D. Lgs 207/1996 e s.m.i).
I
periodi di godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività
commerciale sono utili, come stabilito al punto 5.4 della Circolare n. 20 del
21 Gennaio 2002, per il conseguimento dei requisiti di assicurazione e
contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della
Gestione degli esercenti attività commerciali e possono quindi essere
assimilati a contribuzione figurativa utile per il diritto a pensione.
Ne
consegue che la contribuzione volontaria versata contemporaneamente ai periodi
di godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale è
indebita, in quanto coincidente con periodi già coperti da contribuzione
figurativa, e deve essere rimborsata, come disposto al punto 9 della Circolare
n. 312 del 3 agosto 1972 .
3.3 Copertura dei
periodi di lavoro socialmente utile mediante versamenti volontari.
Come noto, secondo l’art. 8, comma
19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 i periodi di impegno nelle
attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al
comma 3 del medesimo articolo sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione del
diritto a pensione.
Si tratta, nello specifico, dei
periodi decorrenti dal 1° agosto 1995, posto che ai periodi compresi entro il
31 luglio 1995 è riconosciuta la copertura figurativa di cui all’art. 7, comma
9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, utile sia ai fini del diritto che della
misura della pensione.
L’art. 8, comma 19, del DLgs. n.
468/1997 stabilisce altresì che i periodi in argomento possano essere
riscattati ai fini della misura della pensione
“ai sensi della normativa
vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Per effetto del rinvio operato dal
comma 19 dell’articolo 8 a disposizioni che disciplinano l’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, si è posta la necessità di chiarire quale dovesse
essere la tipologia della contribuzione di copertura dei predetti periodi di
attività: mediante il riscatto, in tal senso disponendo il D.Lgs. 468/1997,
attraverso versamenti volontari, per il rinvio operato dal medesimo decreto
agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 184/1997, ovvero se la copertura
contributiva potesse avvenire ricorrendo all’esercizio, in alternativa, di
entrambe le facoltà.
In merito a quanto precede, su
conforme parere del Ministero del Lavoro, si chiarisce che la copertura
assicurativa dei periodi in argomento è possibile avvalendosi delle due diverse
modalità (riscatto o versamenti volontari).
Per quanto riguarda alla copertura
contributiva mediante riscatto si rinvia alla circ. n. 33 del 5 marzo 2010.
Per quanto attiene la copertura
mediante versamenti volontari, la stessa è possibile per i soli periodi di
lavoro socialmente utile collocati dalla decorrenza dalla relativa
autorizzazione (1° sabato successivo alla domanda), rilasciata sulla base dei
medesimi requisiti contributivi ed applicando gli stessi criteri previsti per
la generalità delle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, compresa la
facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del DLgs. n. 184/1997, esercitabile
relativamente ai periodi di LSU collocati nel semestre antecedente la domanda, se
privi di copertura assicurativa.
Si precisa che i periodi di lavoro
socialmente utile vanno esclusi sia ai fini della verifica del requisito
contributivo necessario all’autorizzazione, sia dalla base di calcolo del
contributo volontario.
Nulla deve intendersi modificato in
merito a criteri e modalità di versamento dei contributi volontari ed ai
normali termini di decadenza.
In deroga ai criteri di carattere
generale di cui all’art. 6, comma 2, DLgs. n. 184/1997, i versamenti volontari
in esame sono compatibili con la concomitante contribuzione figurativa,
riconosciuta ai soli fini del diritto a pensione, ed esplicano effetti ai fini
della misura della prestazione.
Tenuto conto della specificità di
tale contribuzione volontaria, l’autorizzazione ha efficacia a tempo
determinato, in quanto il suo rilascio e la sua validità sono subordinati ai
periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è
erogato l'assegno.
Gli interessati, pertanto, non
potranno avvalersi di tale autorizzazione per l’eventuale copertura di periodi
non rientranti nel campo di applicazione del DLgs. n. 468/1997.
Le eventuali autorizzazioni alla
prosecuzione volontaria, rilasciate in epoca antecedente la pubblicazione della
presente circolare per copertura di periodi di lavoro socialmente utile, devono
essere considerate validamente concesse, purché la relativa decorrenza non sia
anteriore al 23 gennaio 1998, data di entrata in vigore del DLgs. n. 184/1997,
con i limiti di efficacia già indicati.
Nell’ipotesi in cui dette
autorizzazioni siano state rilasciate con decorrenza precedente a tale ultima
data, si dovrà procedere alla posticipazione di tale decorrenza, fissandola al
24 gennaio 1998, primo sabato successivo alla data di entrata in vigore della
norma in trattazione.
Per la lavorazione di queste istanze
verrà rilasciata apposita procedura informatica.
4)
Coefficienti
di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si
riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari
versati nell’anno 2010, relative ai soggetti - distinti per categoria –
autorizzati da decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero da
decorrenza successiva a tale data.
COEFFICIENTI
DI RIPARTO
CONTRIBUTI
VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza
1° gennaio 2010
CATEGORIE
ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
BASE
QUOTA PENSIONE
TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003947
27,76%
0,996053
27,87%
1,000000
LAVORATORI DIPENDENTI
Agricoli
Aliquota
Coefficienti
0,11 %
0,004029
27,19 %
0,995971
27,30 %
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,010506
10,36%
0,989494
10,47%
1,000000
LAVORATORI occupati in
CANTIERI DI LAVORO
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,010055
10,83%
0,989945
10,94%
1,000000
DOMESTICI
Aliquota
Coefficienti
0,1375%
0,010579
12,86%
0,989421
12,9975%
1,000000
CONTRIBUTI
VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza
1° gennaio 2010
CATEGORIE
ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
BASE
QUOTA PENSIONE
TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003507
31,26%
0,996493
31,37%
1,000000
LAVORATORI DIPENDENTI
Agricoli
Aliquota
Coefficienti
0,11 %
0,004029
27,19 %
0,995971
27,30 %
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,007874
13,86%
0,992126
13,97%
1,000000
LAVORATORI occupati in
CANTIERI DI LAVORO
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,007618
14,33%
0,992382
14,44%
1,000000
DOMESTICI
Aliquota
Coefficienti
0,1375%
0,008335
16,36%
0,991665
16,4975%
1,000000
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1