Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 12712 del 21-05-2007.htm
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 21-05-2007
Messaggio n. 12712
OGGETTO:
assegno
di maternità di base concesso dai Comuni in favore di cittadine
extracomunitarie rifugiate politiche
A
seguito della richiesta di chiarimenti pervenute da diverse Sedi in merito al
riconoscimento del diritto all’assegno di maternità di base
ex
art. 74
del D.Lgs.151/2001 (già art. 66 della L. 448/1998), in favore delle cittadine
extracomunitarie rifugiate politiche si evidenzia quanto segue.
E’
noto che, secondo quanto disposto dal comma 1 del citato art. 74 e dall’art.
10 del d.p.c.m. 452/2000, l’assegno di maternità di base viene concesso dai
Comuni in favore delle madri cittadine italiane o comunitarie ovvero
extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.
Con
nota del 15.07.2005 inviata all’ANCI, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di
Ginevra (ratificata con L. 722/1954), previo parere favorevole espresso della
Direzione Generale per l’Immigrazione e dal Ministero dell’Interno – ha
ritenuto che, ai fini della concessione dell’assegno di maternità, le
cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche
debbano essere equiparate alle cittadine italiane; conseguentemente, fermi
restando gli altri requisiti di legge, le rifugiate politiche possono
accedere al beneficio in esame anche se non in possesso della carta di
soggiorno.
Per
completezza espositiva, si evidenzia infine che, con la medesima nota, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto non estensibile in
favore dei cittadini rifugiati politici l’assegno “per il terzo figlio”
ex
art. 65 della L. 448/1998; in merito si rinvia integralmente a quanto
esposto nella
circolare
n.62 del 06.04.2004 riguardante anche il riconoscimento dell’assegno per
il nucleo familiare in favore della categoria in esame.
IL
DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
A SOSTEGNO
DEL REDDITO
GOLINO