900404 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134421 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n.10876 SERVIZIO G.L.S.M.M. n. 117 SERVIZIO ELABORAZIONE DATI n. 949 Circolare n. 183 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Sanzioni ex art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Deliberazione consiliare n. 99/1984. Decreto interministeriale del 25 febbraio 1984, pubblicato sulla G.U. 12 luglio 1984, n. 191. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134421 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE n.10876 SERVIZIO G.L.S.M.M. n. 117 SERVIZIO ELABORAZIONE DATI n. 949 Roma, 8 agosto 1984 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 183 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Allegati 3 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Sanzioni ex art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Deliberazione consiliare n. 99/1984. Decreto interministeriale del 25 febbraio 1984, pubblicato sulla G.U. 12 luglio 1984, n. 191. L'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (1), ha disposto che "qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo, senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo.". Il Consiglio di Amministrazione ha fornito i relativi criteri di applicazione con la deliberazione n. 99 del 6 aprile 1984 (allegato n. 1). Le istruzioni che seguono riguardano le assenze accertate dal 12 settembre 1983, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 463/1983: per quelle rilevate nel periodo precedente si fa riserva di istruzioni con successiva circolare. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE. Il provvedimento in questione riguarda tutti i lavoratori - sia a tempo determinato che indeterminato - e deve essere adottato nelle ipotesi di assenza a visita di controllo: e, cioe', sia nei casi di assenza dell'interessato in occasione delle visite di controllo domiciliari (2), sia nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale. La citata delibera consiliare prevede gli inviti alla visita medica di controllo ambulatoriale vengano effettuati a mezzo raccomandata con l'indicazione della data, ora e luogo di svolgimento della visita stessa. L'art. 3 dello schema-tipo di convenzione tra l'INPS e le UU.SS.LL.per la disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori - allegato al decreto del Ministero della Sanita' del 25 febbraio 1984, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 12 luglio 1984 - prevede, invece, che gli inviti in argomento vengano effettuati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno: il nuovo criterio, ovviamente, sara' applicato con l'avvio del nuovo assetto procedurale in materia. Tali forme di invito non sono richieste nelle ipotesi di controllo ambulatoriale disposto contestualmente alla rilevazione dell'assenza del lavoratore in occasione di accesso domiciliare (3): lo schema-tipo di convenzione, allegato al citato decreto del Ministero della Sanita', stabilisce che, in tale ipotesi, l'invito alla visita di controllo ambulatoriale deve essere effettuato per il giorno successivo non festivo. Tali forme, del pari, devono ritenersi non necessarie per gli inviti a visita ambulatoriale della quale il medico ravvisi l'opportunita' in occasione dell'effettuazione della visita di controllo domiciliare. Alle UU.SS.LL. dovra' venire ribadita la necessita' che, nelle more del nuovo assetto procedurale, l'avvio degli inviti venga effettuato nella forma, quanto meno, della "raccomandata": alle stesse dovra' essere assicurato che i relativi oneri - conformemente a quanto previsto dal citato schema-tipo di convenzione - faranno carico all'Istituto. Qualora necessario, dovranno venire intensificati piu' opportuni interventi a livello dei competenti Organismi regionali. Fino al nuovo assetto procedurale previsto nello schema-tipo di conversione, per gli inviti a visita di controllo ambulatoriale che siano stati effettuati, in via eccezionale, mediante corrispondenza "ordinaria" non si procede all'applicazione della sanzione qualora il lavoratore, entro il termine di 10 giorni (v. successivo punto 6), rilasci dichiarazione di mancata ricezione dell'invito. Va da se', peraltro, che nei casi in cui il fenomeno di asserita mancata ricezione dell'invito dovesse assumere dimensioni abnormi, si avra' cura di interessare l'Amministrazione Postale. o o o La sanzione dispiega efficacia soltanto nell'ambito dello stesso episodio morboso; pertanto, gli effetti della sanzione per assenza ingiustificata riscontrata durante la prima malattia non hanno rilievo in relazione al secondo episodio morboso costituente ricaduta del precedente. La variazione della diagnosi intervenuta durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia non produce effetti interruttivi ai fini della operativita' della sanzione. 2) FASCE DI REPERIBILITA' Lo schema-tipo di convenzione, allegato al citato decreto del Ministero della Sanita' prevede che le visite di controllo domiciliari vanno effettuate entro fasce di reperibilita' del lavoratore, fissato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi. Tali fasce coincidono con quelle previste dalla delibera consiliare n. 99/1984, la quale fa salve le eventuali, diverse fasce di reperibilita' stabilite dalla contrattazione collettiva, riferite alla categoria cui il lavoratore appartiene. Ovviamente, tale eccezione verra' meno dalla data di operativita' della convenzione e, pertanto, da tale data l'assenza dell'assicurato alla visita di controllo domiciliare sara' da ritenersi ingiustificata - ai fini della erogazione dell'indennita' di malattia - con esclusivo riferimento alle fasce previste dalla convenzione stessa. 3) MISURA DELLA SANZIONE La norma prevede, in caso di assenza ingiustificata al controllo, la perdita totale dell'indennita' per i primi dieci giorni e della meta' per il restante periodo (4). La disciplina della sanzione come sopra graduata e' applicabile - come precisato in premessa - alle assenze verificatesi a partire dal 12 settembre 1983, anche se l'evento e' insorto prima di tale data (5). Cio' premesso, si precisa che il primo dei dieci giorni da cui applicare la sanzione della perdita totale e' costituito dal primo giorno di malattia (e non gia' dal primo giorno da indennizzare che, di massima, per l'applicazione della "carenza", coincide con il quarto giorno di malattia), salvo quanto di seguito precisato in relazione a specifiche fattispecie. A tal fine devono essere presi in considerazione tutti i giorni di calendario. Si chiarisce che ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso evento morboso comporta l'applicazione della sanzione nelle misure previste: pertanto, ad esempio, qualora per una malattia di durata di 30 giorni vengano riscontrate due assenze ingiustificate, verranno applicate due distinte sanzioni di decadenza totale dell'indennita': la prima, con effetto dal primo giorno di malattia; la seconda, dall'11, ovvero, se la seconda assenza e' rilevata prima di tale giorno (6), dal giorno dell'assenza stessa (in tale secondo caso e' ovvio che la perdita totale dell'indennita' non corrispondera' a 20 giorni). Es.: I - Malattia dal 1 al 30 marzo 1984 Assenza al 1 controllo il giorno 12 marzo Assenza al 2 controllo il giorno 24 marzo La sanzione sara' cosi' graduata: - dal 1 al 20 marzo al 100% - dal 21 al 30 marzo al 50% Es.: II - Malattia dal 1 al 30 marzo 1984 Assenza al 1 controllo il giorno 4 marzo Assenza al 2 controllo il giorno 9 marzo La sanzione sara' cosi' graduata - dal 1 al 18 marzo 1984 al 100% - dal 19 al 30 marzo 1984 al 50% 4) PERIODI NON SANZIONABILI La legge esclude esplicitamente l'applicazione della sanzione ai periodi confermati da precedente controllo e a quelli di ricovero ospedaliero. A) Per quanto riguarda la non sanzionabilita' dei periodi di malattia accertati da precedente visita di controllo si chiarisce che eventuali visite di controllo, successive ad una assenza ingiustificata, quando confermino lo stato di incapacita' lavorativa dell'interessato, producono l'effetto della inapplicabilita' della sanzione dalla data dei controlli stessi. Puo' verificarsi che, dopo un controllo sanitario che abbia accertato lo stato di malattia, confermando la prognosi del curante ovvero indicandone una diversa, ne venga successivamente disposto (ad esempio, su richiesta del datore di lavoro) un altro, prima della scadenza della prognosi confermata o modificata, in occasione del quale il lavoratore risulti assente. In tali ipotesi la sanzione decorrera dal giorno in cui viene rilevata l'assenza: cio', in quanto anche il lavoratore gia' controllato e' tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilita', salvo giustificato motivo, fino alla conclusione dell'evento, considerato che nei confronti dello stesso lavoratore puo' determinarsi la necessita' di un nuovo controllo. Se l'assenza al secondo controllo viene, invece, rilevata dopo la scadenza della prognosi confermata dal precedente accertamento sanitario, la sanzione decorre dal giorno successivo alla predetta scadenza (7). Es.: I - Malattia dal 1 al 31 marzo 1984 (1 certificato di 20gg.; 2 certificato di 11 giorni) 1 Assenza ingiustificata al controllo il 7 marzo; Controllo il 10 marzo, con conferma della prognosi; 2 assenza ingiustificata il 22 marzo: - Sanzioni dal 1 al 9 marzo al 100% - Indennita' in misura normale dal 10 al 20 marzo - Sanzione dal 21 al 30 marzo al 100% - Sanzione il 31 marzo al 50% Es.: II - Malattia dal 1 al 31 marzo 1984 (1 certificato di 20gg.; 2 certificato di 11gg.) 1 Assenza ingiustificata al controllo il 7 marzo; 1 Controllo il 10 marzo, con conferma della prognosi; 2 Assenza ingiustificata al controllo il 18 marzo; 2 Controllo il 23 marzo, con conferma prognosi; - Sanzioni dal 1 al 9 marzo al 100% - Indennita' in misura normale dal 10 al 17 marzo - Sanzione dal 18 al 22 marzo al 100% - Indennita' in misura normale dal 23 al 31 marzo Es.: III - Malattia dal 1 al 30 marzo 1984 (3 certificati di 10 gg. di prognosi ciascuno). 1 Controllo il 18 marzo, con conferma della prognosi; Assenza al controllo il 22 marzo; - Indennita' in misura intera dal 1 al 20 marzo - Sanzione dal 21 al 30 marzo al 100%. B) Per quanto riguarda la non sanzionabilita' dei periodi di ricovero ospedaliero (8) si precisa che trovano applicazione gli stessi criteri sopra esposti in ordine agli effetti della visita di controllo, successiva ad una assenza ingiustificata. Consegue che eventuali assenze ingiustificate precedenti il ricovero comportano l'irrogazione della sanzione prevista fino al giorno precedente l'inizio della degenza: la sanzione per eventuali assenze successive al ricovero si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di dimissione (9). 5) MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELL'ASSENZA La norma in esame prevede la non applicabilita della sanzione nei casi in cui l'assenza risulti dovuta a giustificati motivi. Il Consiglio di Amministrazione con la deliberazione citata ha ritenuto di individuare tali motivi, oltre che nei casi di forza maggiore, nei seguenti: - concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, sempreche' il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilita' - nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per se' o per i componenti il suo nucleo familiare. Al riguardo si chiarisce che, sia gli accertamenti che le prestazioni mediche (effettuate presso strutture pubbliche o private) giustificative dell'assenza debbono rientrare nell'ambito specialistico. Si ritiene che nell'ambito della previsione siano comprese anche prestazioni non strettamente "specialistiche" (esempio: terapia iniettiva): in quest'ultimo caso, peraltro, le stesse devono risultare effettuate presso poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzate dalle UU.SS.LL. (10). Il lavoratore e', allo scopo, tenuto a fornire documentazione, rilasciata dalla struttura presso la quale e' stata effettuata la prestazione dell'effettuazione della stessa, con l'indicazione del giorno e dell'ora. Nel concetto di "visite" evidenziato dal Consiglio di Amministrazione, invece, devono intendersi comprese non solo quelle specialistiche, per le quali valgono le indicazioni sopra riportare, ma anche quelle medico-generiche. Per quanto concerne, invece, la seconda previsione di cause giustificative dell'assenza, va premesso che il concetto di "nucleo familiare", espresso nella circostanza, ha un significato piu' sociale che giuridico o anagrafico: pertanto, sono da considerare compresi in esso non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. "stretti congiunti", quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle. Si precisa, poi, che nell'ambito della "gravita'" delle conseguenze puo' darsi rilievo a particolari situazioni soggettive correlate alla necessita' da parte dell'assicurato di assolvere a doveri di carattere "morale" connessi a fatti o situazioni concernenti il proprio nucleo familiare, quali, ad esempio, ricoveri ospedalieri, funerali, gravi infortuni, anche se e' ovvio che la presenza dell'assicurato non costituirebbe, di per se', fatto tale da essere ritenuto oggettivamente "imprescindibile". Inoltre, la gravita' delle conseguenze deve essere intesa non solo come strettamente attinente alla sfera della salute fisica del soggetto, ma anche a quella di altri interessi di rilievo, come quelli economici in senso lato: possono cosi', ad esempio, essere positivamente valutate circostanze di convocazione da parte di pubbliche autorita, la partecipazione a pubblici esami, anche se in questi casi la "indifferibilita'" e' generalmente solo soggettiva. E' ovvio che, in tali ipotesi, il fatto non puo' riguardare la persona di eventuali familiari, ma solo quella dell'assicurato. La gamma di situazioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione della previsione di cui trattasi - considerata l'astrattezza della sua formulazione - non e' certamente esaurita dalle esemplificazioni che precedono: altri casi concreti saranno, peraltro, risolti sulla base dei criteri di massima che sono evidenziati dalle esemplificazioni stesse. 6) COMUNICAZIONI DELLA SANZIONE Acquisita, da parte dell'Organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell'assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro (11), la Sede ne dara' formale notizia al lavoratore, secondo le procedure descritte al successivo punto 8), il quale, entro i successivi 10 giorni, potra' far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell'assenza. Trascorso inutilmente tale termine, ovvero valutati negativamente i motivi addotti, la Sede applichera' la sanzione prevista, dandone comunicazione al lavoratore, mediante lettera raccomandata e, nei casi di pagamento a conguaglio, al datore di lavoro, ai fini anche degli eventuali recuperi. Tenuto conto che attualmente nella materia delle prestazioni economiche di malattia non e' prevista alcuna forma di gravame amministrativo, i "ricorsi" prodotti dai lavoratori che non ritengano giustificata l'applicazione delle sanzioni, devono essere considerati quali istanze di riesame, riesame da effettuarsi a cura della Sede. Allo scopo di assicurare uniformita' di indirizzo, le fattispecie particolari dovranno essere segnalate alla Sede Regionale, che curera' l'opera di raccordo con le altre Sedi della Regione: premesso che la Sede Regionale suddetta dovra' fornire la propria consulenza per la soluzione dei casi, eventuali difformi applicazioni che persistono saranno sottoposte a questa Direzione generale - Servizio Prestazioni AGO. 7) RAPPORTI TRA ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO ED ALTRE CAUSE DI SOSPENSIONE Il compendio allegato alla circolare n. 134368/AGO/14 del 28 gennaio 1981 prevede la sospensione dal diritto all'indennita' di malattia, dalla data dell'infrazione nei casi in cui: il lavoratore non comprovi la malattia mediante certificazione sanitaria (par. 8); inoltri tardivamente la certificazione sanitaria (par.9); si dedichi, durante la malattia, ad attivita' retribuite (punto 14.1, lett. A); non consenta, senza giustificato motivo, la effettuazione della visita medica di controllo (punto 14.1, lett. B); alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi durante la malattia (punto 14.1, lett. D); e non osservi, senza giustificato motivo, il divieto di uscire di casa prescritto dal medico, o compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia o tenga un contegno pregiudizievole alla possibilita' di esercizio dell'attivita' professionale del sanitario (punto 14.1, lett. E). La durata della sospensione, nelle ipotesi di mancata certificazione o di tardivo inoltro della stessa, e' limitata alle giornate di malattia non comprovate dalla predetta documentazione ed alle giornate di ritardo; nelle altre fattispecie di interesse menzionate e' riferita alla durata della malattia e dell'eventuale "ricaduta", prescindendo dalla indennizzabilita' o meno delle giornate di malattia coincidenti con la sospensione (punti 8.2, 9.2 e 14.2 del menzionato compendio). La disciplina contenuta nell'art. 5, 14 comma, della legge n. 638/1983 comporta che le istruzioni fornite in ordine alla fattispecie di cui al predetto punto 14.1, lettera E), limitatamente alla "mancata osservanza, senza giustificato motivo, del divieto di uscire di casa prescritto dal medico curante", non debbono trovare applicazione per le infrazioni sanzionabili ai sensi della normativa oggetto della presente circolare. Nell'ipotesi di concorso, nello stesso periodo di malattia, di una delle fattispecie in questione con quella di assenza a visita di controllo, le relative sanzioni di sospensione della erogazione della prestazione previdenziale si cumulano, nel limite massimo dell'importo giornaliero da corrispondere a titolo di indennita' giornaliera (12). 8) DISPOSIZIONI PROCEDURALI Per l'acquisizione di elementi certi e tali da motivare esaurientemente l'applicazione della sanzione, e' necessaria l'instaurazione di una procedura che assicuri un regolare e tempestivo flusso di informazione sulle visite di controllo effettuate e sui risultati di queste. Detta procedura deve prevedere: a) nel caso di visita domiciliare cui il lavoratore risulti assente, l'annotazione dell'assenza deve essere riportata sul modulo di referto compilato dall'organo sanitario di controllo, allegato n. 2 (13) modulo il cui tracciato e' comunque suscettibile di modifica in relazione ad eventuali richieste delle UU.SS.LL. Nel caso in cui all'indirizzo del lavoratore assente si trovi un familiare convivente non minore di anni quattordici (secondo il criterio fissato dall'art. 139 del c.p.c. per la notificazione degli atti giudiziari), un invito a successiva visita ambulatoriale (all.n. 3) (14) e' consegnato nelle sue mani, raccogliendone ricevuta. Ove non sia presente il familiare convivente la copia del modulo destinata al lavoratore e contenente l'invito a visita ambulatoriale viene consegnata nelle mani del portiere dello stabile, raccogliendone ugualmente ricevuta, o immessa nella cassetta delle lettere del lavoratore. Il modulo di referto in questione dovra' chiaramente riportare l'ora e il giorno dell'accesso e i motivi per i quali non e' stato possibile effettuare la visita di controllo (15). Copia dello stesso modulo dovra' essere trasmessa alla competente Sede, provinciale o zonale, dell'INPS, e cio' anche quando la visita di controllo domiciliare sia stata disposta direttamente su richiesta del datore di lavoro. Ove la consegna dell'invito ambulatoriale non possa essere effettuata nelle mani del familiare convivente o del portiere, e nei casi in cui il lavoratore, invitato a visita ambulatoriale mediante immissione dell'invito nella cassetta della posta, non si sia presentato all'ora e nel giorno indicati, la USL provvedera' ad invitare nuovamente il lavoratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo dello stesso modulo allegato 3. b) Quando il controllo medico-legale viene disposto direttamente mediante visita ambulatoriale, l'invito viene spedito al lavoratore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con lo stesso modulo (all. 3) di cui alla precedente lettera a) (e sul quale ovviamente non sara' contrassegnata la parte relativa alla constatazione dell'assenza a visita domiciliare). La mancata presentazione a visita nel giorno indicato nell'invito, deve essere tempestivamente comunicata alla Sede INPS, (16) che provvedera' a notificarla al lavoratore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno allegando copia del referto ed a richiedere documentazione delle eventuali cause giustificative, da fornire entro 10 giorni. Per ciascuna comunicazione di assenza, verranno anche forniti all'INPS gli estremi della relativa raccomandata di convocazione a visita, la cui documentazione dovra' essere fornita allo stesso INPS in caso di necessita' (contestazioni ecc.). Decorso il periodo sopra indicato senza che l'assicurato abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata, dandone contestualmente notizia, nei casi di pagamento a conguaglio, al datore di lavoro cui verranno altresi' fornite le istruzioni necessarie per effettuare i recuperi delle indennita' eventualmente gia' corrisposte, o indebitamente o in eccedenza, e i relativi conguagli a credito dell'INPS (17). Gli adempimenti sopra descritti mettono chiaramente in evidenza la necessita' di una stretta collaborazione tra il servizio per i controlli medico-legali e la competente Sede dell'INPS; collaborazione necessaria sia per la esigenza di tempestivita' degli interventi richiesti sia per dare certezza alle decisioni che debbono di volta in volta essere adottate. Condizione necessaria per conseguire tali obiettivi appare anche l'ordinata conservazione della certificazione ed un accurato controllo della medesima in fase di ricezione, per accertare che nel certificato di malattia siano riportati tutti i dati necessari per l'esatta individuazione del lavoratore cui il certificato si riferisce e del suo datore di lavoro. Si fa pertanto rinvio alle istruzioni emanate con la circolare n. 1224/O 702 EAD/166 del 28 luglio 1981, che, nell'attuale situazione organizzativa, si pongono come premessa inderogabile per assolvere i compiti che attualmente gravano sull'Istituto, resi ancor piu' impegnativi ed ampi dalle norme della legge 638/1983, di conversione del DL 463/1983. 9) ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DIRETTO. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 638/1983, in particolare per quanto riguarda i trattamenti economici di malattia da liquidare nei confronti dei lavoratori a tempo determinato nonche' le sanzioni previste per gli assicurati assenti a visita di controllo, sono state apportate modifiche alla procedura automatizzata di liquidazione a pagamento diretto delle prestazioni economiche di malattia e maternita'. Tali modifiche hanno riguardato sia i programmi di acquisizione che quelli di calcolo per l'introduzione di nuovi codici che consentono di gestire automaticamente le fattispecie determinate dalle nuove disposizioni. Il pannello di acquisizione dei dati per la liquidazione delle prestazioni di malattia risulta cosi modificato: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' *SEZ. B 1- ACQUISIZIONE, VARIAZIONE DATA / / PRAT. N. NNNNNNNNN (cognome/nome) (data di nascita) INDENNITA' MALATTIA NORMATIVA. (1) TIP0 PAGAMENTO. RICADUTA .. QUALIFICA... TD/DIS/SOS. (2) PROV. LAVORO.. USL-UOI... PATR... ANNO (3) GG. MALATTIA (3) GG.EMOD.(3) MAX EVENTO GG..(4) GG. (4) GG..;(4) RETRIBUZIONE.... RECUPERI.... ACCONTI ================================PERIODI================================== DAL AL GG. STATO C.F. GG.NON IND. GG. INDEN. IMPORTO - ... ... ... . .. - ... ... ... . .. - ... ... ... . .. - ... ... ... . .. - ... ... ... . .. - ... ... ... . .. - ... ... ... . .. IMPORTO DOVUTO GG.DA NON INDEN. N... DAL ... N... DAL .. N.. DAL. N. DAL ... N....DAL.....S. PATRONO.... ========================================================================= PER USCIRE PF1 per *sez.a* PF3 PER RICHIESTA DATI PF2 ------------------ - Note al pannello di acquisizione (1) "NORMATIVA" - Tipo normativa - Campo utilizzato e visualizzato solo nelle provincie di Trieste e Gorizia; (2) "TD/DIS/SOS" - Campo gia' utilizzato per indicare la posizione di disoccupato (D) o sospeso (S), accetta anche la lettera "T" per indicare che trattasi di lavoratore a "tempo determinato"; l'acquisizione di tale codice non e' permessa per eventi anteriori al 12 marzo '83. (3) "ANNO" - Visualizza, dopo il calcolo, l'anno di inizio dell'evento. "GG. MALATTIA" - Visualizza il totale dei giorni di malattia dell'anno; "GG. EMOD" - Idem c.s. per i giorni di emodialisi. (4) "MAX EVENTO GG... GG... - Il primo campo "GG." e' riservato all'acquisizione del "massimo assistibile evento" purche' sia stato indicato il codice "T" del campo "TD/DIS/SOS". Per la sola qualifica "BA" e' possibile omettere l'acquisizione del codice suddetto mentre e' prevista l'indicazione, unicamente per tale qualifica e per episodi morbosi a cavaliere di due anni solari, di un secondo "massimo assistibile evento" da riportare nell'altro campo "GG" e relativo all'anno successivo a quello di insorgenza della malattia. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO . MASSIMO ASSISTIBILE Nei confronti della generalita' dei lavoratori a tempo determinato, per i quali nel campo TD/DIS/SOS deve essere acquisito il codicie "T" il calcolo del periodo indennizzabile e' limitato automaticamente al numero dei giorni indicati nel campo "MAX EVENTO" ed in ogni caso al raggiungimento del massimo assistibile annuale di 180 giorni. Nel caso di lavoratori che non possano far valere, nei dodici mesi precedenti l'evento, periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il calcolo del periodo indennizzabile e' limitato nell'anno a 30 giorni. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato (18) (codice di qualifica BA) il "massimo assistibile per evento" acquisito in occasione del primo evento di malattia dell'anno ha valore anche di "massimo assistibile annuale". Tale massimo assistibile viene visualizzato automaticamente durante l'acquisizione di nuove pratiche ed all'occorrenza puo' essere modificato; qualora la modifica abbia riflessi sulla liquidazione delle pratiche precedenti, le stesse dovranno essere riconsiderate per procedere, nel caso di riduzione o aumento del massimo assistibile che comporti rispettivamente la decurtazione del periodo indennizzato in precedenza o la considerazione di un periodo prima escluso, alla cancellazione della relativa pratica ed alla successiva riacquisizione ponendo a recupero l'importo gia' liquidato. Applicazione delle sanzioni Sono stati istituiti i seguenti codici "STATO" da utilizzare per l'indicazione sia dell'inizio che del termine di un periodo sanzionato a seguito di assenza ingiustificata a visita di controllo: CODICE "P" - da apporre accanto al periodo di malattia dal quale decorre l'applicazione della sanzione; esso determina il non indennizzo dei primi dieci giorni del periodo e la riduzione al 50% delle indennita' per i giorni successivi; CODICE "Q" - unifica le funzioni del codice stato "A" e del codice stato "P" tale codice e' pertanto da apporre in corrispondenza del periodo, liquidato dal datore di lavoro, dal quale decorre l'applicazione della sanzione. Codice "N" - da apporre in corrispondenza del periodo da cui riprende la corresponsione di indennita' in misura intera (il giorno di inizio del periodo corrisponde al giorno della visita medica che conferma lo stato di malattia da cui consegue la fine dell'applicazione delle sanzioni). Il codice stato "R", indicante un periodo di ricovero, determina, al pari del codice "N", la fine del periodo sanzionato. Come esemplificato in precedenza, nel corso di uno stesso evento puo' verificarsi l'applicazione di piu' sanzioni in dipendenza dell'assenza del lavoratore a piu' visite di controllo. La gestione automatica di tali fattispecie si ha indicando a fianco del periodo dal quale decorre l'applicazione della prima sanzione il codice "P"; per le sanzioni successive e' necessario indicare nei campi "GG.DA. NON INDENN." il numero degli ulteriori 10 giorni da escludere dall'indennizzo e la data di decorrenza di tale esclusione. La predetta data potrebbe essere quella relativa al giorno immediatamente successivo ai primi 10 giorni non indennizzati, se la visita di controllo e' effettuata dopo i 10 giorni gia' sanzionati, oppure, essere relativa alla data di effettuazione delle successive visite di controllo se queste sono intervenute nel corso dei giorni gia' esclusi dall'indennizzo. Poiche' la sanzione di che trattasi esplica i suoi effetti solo nell'ambito dello stesso evento e non ha rilievo su eventi costituenti ricaduta del precedente, solo nel caso in cui il numero dei giorni indicati nei campi "GG.DA NON INDENN." - sommato alla data di rispettiva decorrenza - determini una data posteriore a quella al fine evento, e' necessario limitare il numero di tali giorni per far coincidere la fine del periodo sanzionato con la fine dell'evento. E' necessario indicare piu' stati "P" ed "N" nel caso si verifichi una alternanza di periodi sanzionati con periodi indennizzati in misura normale. Modifiche ai programmi di riliquidazione In fase di "riliquidazione singola pratica" e' possibile modificare i codici "Stato" precedentemente acquisiti o aggiungerne altri, purche', ininfluenti sul massimo assistibile, al fine di gestire particolari fattispecie determinatesi dopo la liquidazione a "Saldo" della pratica. Per gli stessi motivi e' anche possibile, in questa fase, modificare il contenuto dei campi "GG.DA NON INDENN". Modifiche ai programmi di consultazione Il pannello contabile delle prestazioni di malattia e quello del riepilogo indennizzo sono stati modificati per visualizzare rispettivamente, il primo - il totale dei giorni indennizzati nell'anno prima di acquisire la pratica in consultazione e dopo la sua liquidazione - il secondo, i giorni indennizzati con le aliquote ridotte al 50% previste dall'art. 5 della legge 638/1983. * * * Disposizioni transitorie per l'utilizzo delle nuove versioni dei programmi Le nuove disposizioni hanno richiesto la ridefinizione del tracciato dei records contabili al fine di consentire la memorizzazione delle informazioni relative al "massimo assistibile per evento". Per tale motivo, prima di utilizzare le versioni aggiornate dei programmi, e' necessario attivare il programma TNAP3913 per adeguare il tracciato dei records gia' presenti in archivio a quelli che saranno creati dalle nuove applicazioni. 10) RECUPERI DA PARTE DELLE SEDI Nei casi di pagamento diretto da parte dell'Istituto o, comunque, di recupero diretto da parte dell'INPS - nella ipotesi di impossibilita', per il datore di lavoro, di recuperare le somme stesse (art. 1, 4 comma, del DL n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980) - troveranno, applicazione le disposizioni di cui al punto 18.2 della circolare 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981. 11) RECUPERI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO Si fa riserva di istruzioni per le procedure di recupero e segnalazione a mezzo dei modd. DM 10/M e DM/10M - RS. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ---------------------------- (1) V. Atti Ufficiali 1983, pag. 2961. (2) Ai sensi del comma 10 di cui al menzionato art. 5 le UU.SS.LL. possono disporre accertamenti preliminari anche mediante personale non medico. (3) Resta, comunque, ferma l'applicazione della sanzione per l'assenza ingiustificata alla visita domiciliare anche nel caso in cui il controllo ambulatoriale successivo confermi lo stato di malattia (nei limiti di cui al successivo punto 4). (4) Le giornate non indennizzate (totalmente o parzialmente) per l'applicazione della sanzione debbono essere computate nel periodo massimo indennizzabile. (5) Nell'ipotesi di evento morboso insorto anteriormente al 12 settembre 1983 e protrattosi oltre tale data, ferma restando la riserva di istruzioni, di cui in premessa, per le eventuali assenze verificatesi nel periodo precedente la suddetta data, per quelle accertate a far tempo dal 12 settembre si applica la sanzione della perdita totale dell'indennita' per i primi 10 giorni, a decorrere dalla stessa data (12 settembre) e della perdita dell'indennita' al 50% per il periodo successivo. Peraltro, in relazione alla riserva suddetta, le pratiche in questione saranno tenute in particolare evidenza. (6) L'ipotesi , invero, si dovrebbe presentare con scarsa frequenza, atteso che i successivi controlli, verosimilmente, dovrebbero, in pratica, essere disposti, quanto meno, alla scadenza del 10 giorno, tenendo conto della efficacia, retroattiva della sanzione della perdita totale dell'indennita' (v. es.II). (7) Ovviamente, se il referto del precedente controllo contiene, eccezionalmente, una prognosi piu' ampia di quella stabilita dal curante, a tale nuova scadenza deve farsi riferimento per la decorrenza della sanzione per l'assenza. (8) La genericita' della formulazione induce a ritenere che si debba prescindere dalla natura, pubblica o privata, del luogo di cura presso il quale e' avvenuto il ricovero. (9) Vedansi fattispecie delineate rispettivamente nei punti II e III (10) L'assenza dalla abituale dimora per effettuazione delle cure termali, autorizzate dalla struttura sanitaria pubblica e, ovviamente, compatibili con l'evento morboso (in atto o sopravvenuto) - v. punto 13, lett. c) del compendio allegato alla circolare n. 134368 del 28 gennaio 1981 (V. "Atti ufficiali", pag. 185) confermato con messaggio n. 13674 del 23 aprile 1983 - e' da considerare giustificato motivo, ai fini della applicazione della sanzione, sempreche' il lavoratore abbia comunicato alla USL o all'INPS il temporaneo indirizzo. In relazione a quanto precede si precisa che l'eventuale compatibilita' delle cure deve risultare da specifica attestazione della struttura sanitaria pubblica e che, comunque, sono fatte salve le consuete conseguenze in relazione alla possibilita' che, a giudizio del medico della Sede o della USL il trasferimento dell'interessato nel luogo di cura abbia pregiudicato il decorso della malattia gia' insorta. Le determinazioni in ordine alla giustificazione dell'assenza in tale ipotesi non hanno rilievo, ovviamente, relativamente alle conseguenze contrattuali dell'eventuale omissione di comunicazioni dell'indirizzo al datore di lavoro. (11) Ai sensi dell'art. 4 , 4 comma, del citato schema-tipo di convenzione, le UU.SS.LL. sono tenute a dare immediata conoscenza alle Sedi dell'Istituto dell'esito delle visite di controllo, anche se richieste dai datori di lavoro. (12) Es. I: - Malattia dal 1 marzo al 30 marzo 1984 Assenza ingiustificata il giorno 9 marzo (comportante anche infrazioni per attivita' lavorativa retribuita). - Sanzione per l'assenza e per lo svolgimento dell'attivita' retribuita dal 1 al 13 marzo al 100% - Sanzione dal 14 al 30 marzo al 50%. Es.: II Malattia dal 1 marzo al 30 marzo 1984 Assenza ingiustificata al controllo il 9 marzo ( comportante anche infrazione per attivita' lavorativa retribuita); Ricovero dal 10 marzo al 16 marzo; - Sanzione per assenza ingiustificata dal 1 al 9 marzo - Sanzione per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa dal 9 al 13 marzo - Indennita' in misura intera dal 14 marzo. Es.: III Malattia dal 1 marzo al 30 marzo 1984. Attivita' lavorativa retribuita dal 9 marzo; Ricovero dal 10 al 16 marzo; Assenza a controllo il 20 marzo; - Indennita' dal 1 all'8 marzo; - Sanzione per attivita' lavorativa retribuita dal 9 al 13 marzo; - Indennita' dal 14 al 16 marzo - Sanzione per assenza dal 17 al 26 marzo al 100% - Sanzione per assenza dal 28 al 30 marzo al 50% (13) Il tracciato del modulo e' strutturato in modo da prevederne la possibilita' di utilizzo anche in sede di controlli effettuati dai medici delle liste speciali tenute dall'INPS (art. 5, comma 12 della legge n. 638/1983); pertanto alcune voci non risultano di interesse per le UU.SS.LL. il modulo contiene anche una parte riservata alle "eventuali osservazioni del lavoratore" accanto alla firma di quest'ultimo: quanto sopra in relazione alla precisazione - che peraltro non attiene strettamente alla materia oggetto della presente circolare contenuta nella deliberazione di cui in premessa - che il lavoratore qualora "non accetti l'esito della visita di controllo puo' farlo constatare, seduta stante, al medico di controllo, che avra' cura di annotarlo sul referto. Nel curare la stampa del modulo, le Sedi con il consenso delle UU.SS.LL. potranno inserire nello stesso un quarto foglio, senza i dati sanitari, ad uso dei datori di lavoro, per le visite di controllo richieste ai sensi dell'art. 5 L. 300/70. Altrettanto dicasi per l'eventuale esigenza di disporre di un ulteriore foglio ai fini dell'addebito all'INPS degli oneri relativi. (14) Il modulo sara' stampato ugualmente a cura delle Sedi. (15) Per quanto concerne gli orari di accesso si fa rinvio alle fasce orarie di reperibilita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministero della Sanita' di concerto con quello del lavoro del 25 febbraio 1984, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 12 luglio 1984. (16) Il modulo di referto all. 2 e' predisposto anche per l'utilizzazione in caso di visita ambulatoriale; in tale ipotesi la comunicazione all'INPS della mancata prestazione sara' effettuata dalla USL all'INPS mediante l'inoltro delle copie del referto destinate rispettivamente al lavoratore e all'INPS stesso. (17) Vds. successivo punto 11. (18) Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato deve essere utilizzato il codice qualifica "SC" precedentemente in uso per i "salariati comuni". Allegato 1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (SEDUTA DEL 6 APRILE 1984) DELIBERAZIONE N.99 OGGETTO. D.L.12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Prestazioni economiche di malattia: sanzioni per assenza alle visite mediche di controllo. - omissis - Allegato 2 MODELLO DI REFERTO MEDICO LEGALE - OMISSIS - Allegato 3 Modello di invito a visita medico di controllo. - omissis -