Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 31 del 09/02/2011
Direzione Centrale
Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
09/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
31
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati
n.
2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2011 delle retribuzioni
convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n.
317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori
all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza
sociale.
Regolarizzazioni
contributive.
SOMMARIO
:
Pubblicazione,
in allegato, del
DM. 03.12.2010 (G.U. del 24 dicembre 2010, n.300) di
determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori
italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia
di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni
operative.
Istruzioni
per la regolarizzazione del mese di gennaio 2011.
A) RETRIBUZIONI
CONVENZIONALI PER L’ANNO 2011.
Con D.M. 3 dicembre 2010 (in G.U.
del 24 dicembre 2010, n. 300), che si allega, sono state determinate le
retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n.
398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti
per l’anno 2011 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero
per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove
esistenti.
Campo di
applicazione
Si ricorda che l’ambito territoriale
di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello della normativa
comunitaria di sicurezza sociale.
Come è noto, fanno parte dell’Unione
europea i seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Regno Unito , Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e
Bulgaria.
Al riguardo si rammenta che dal 1°
maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale degli Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE
nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme
di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 (si vedano le
circolari nn. 82 e 83 del 1 luglio 2010 e 99 del 21/07/2010).
Sono esclusi inoltre dall’ambito di
applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’Accordo SEE -
Liechtenstein, Norvegia, Islanda – cui si applica la normativa comunitaria.
Si evidenzia al riguardo che i nuovi
regolamenti comunitari (regolamenti CEE nn. 883/2004 e 987/2009) non si
applicano nei rapporti con i predetti stati e che per essi continuano a trovare
applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e
574/72.
La normativa comunitaria si applica,
infine, anche nei rapporti con la Svizzera (1) e anche per essi continuano a
trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti regolamenti CEE
nn. 1408/71 e 574/72.
Per quanto attiene alla Convenzione
europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei
rapporti con la Turchia.
Il regime delle retribuzioni
convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale
anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di
sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).
Si richiamano in proposito le
convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi
extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile,
Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey,
Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia,
Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela,
Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea (2).
Le tabelle
retributive per l’anno 2011
Le tabelle retributive allegate al
decreto in esame presentano una riparametrazione di tutte le fasce retributive
finalizzata a garantire tra una fascia e l’altra un intervallo costante e ad
eliminare in tal modo l’eccessiva ampiezza delle stesse.
Inoltre sono stati aggiornati i
minimi contrattuali dei giornalisti e dei dirigenti agricoli tenuto conto dei
nuovi Contratti Nazionali di categoria.
Infine per quanto riguarda le
retribuzioni convenzionali dei dirigenti del settore industria e del settore
autotrasporto merci si evidenzia che sono state introdotte ulteriori fasce
retributive (da 8 si è passati a 10 fasce di retribuzione).
Retribuzioni
convenzionali.
Le retribuzioni di cui al decreto
citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità
nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori
rimpatriati.
Come precisato in premessa dette
retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo
in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi
parziali, per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni.
Come stabilito dall’art. 2 del D.M.
28 gennaio 2009 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti
ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “
per i
lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione
convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia
di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1
”
.
Al riguardo, si richiama il parere a
suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v.
circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della
disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale”
deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto
collettivo,
“comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le
parti
”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi
essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le
tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia
retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così
individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione,
risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso
l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si
moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse,
comprese nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i
valori in questione non sono frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle
allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle
retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere
arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si
veda al riguardo la circolare n. 208/2001.
Relativamente all’ambito di
applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342
(comma 8 bis dell’art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto
A della circolare n. 86/2001.
Per quanto attiene all’indennità
sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo
contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della
contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del
30.12.2003.
Casi particolari.
La retribuzione individuata secondo
i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati
a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 :
passaggio da una qualifica
all’altra nel corso del mese;
mutamento nel corso del mese
del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito
della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio
di qualifica;
In questi due casi deve essere
attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione
del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale
corrispondente al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui
maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario,
premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno
nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base
ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come
avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a
rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci
retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se
per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo
mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento
nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si
renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi
pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
B) REGOLARIZZAZIONI
CONTRIBUTIVE
Le aziende che per il mese di
gennaio 2011 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A)
della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 )
senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere
effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
della presente circolare .
Ai fini della compilazione della
denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le
retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2011 e quelle assoggettate a
contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate
saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in
cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Si riportano, in allegato, il
decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2011,
individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in
vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneità.
Il Direttore
Generale
Nori
NOTE
(1) Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore
l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera
circolazione delle persone . Si veda la circolare n. 118/2002 e il messaggio n.
00112 del 3/10/2003.
(2) Il 26 gennaio 2006 è entrata in vigore
l’Intesa amministrativa per l’applicazione dell’Accordo di previdenza sociale
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Corea.
Si veda al riguardo la circolare n. 48 del
5 marzo 2007.
Allegato
N.1Allegato
N.2