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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 13753 del 30-06-2011


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30-06-2011
Messaggio n. 13753
OGGETTO:
 
Gestione separata. Istituzione di un nuovo codice per la
compilazione delle denunce e-mens dei collaboratori a partire da luglio 2011.
 
 
 
 
 
 
Ai Direttori regionali
 
Ai Direttori delle Strutture territoriali
 
L’articolo 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183, già oggetto della circolare n. 71/2011, ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e a progetto configura nei confronti dei committenti il reato di illecito penale, come già avviene per i datori di lavoro subordinato.
 
I lavoratori interessati dalla norma sono tutti gli appartenenti alle categorie indicate all’art. 50, c. 1, lettera c-
bis
) del TUIR, quindi anche gli amministratori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
 
Al fine di individuare gli amministratori che alla data di scadenza del versamento contributivo omesso avevano la responsabilità legale di tale adempimento e nei cui confronti si verifica la coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore, è stato istituito il codice
<Tipo Rapporto> 1E “Amministratore e legale rappresentante in carica”
.
 
Diversamente, per gli altri amministratori che non rivestono la carica di legale rappresentante, dovrà continuare ad essere utilizzato il codice tipo rapporto 1A.
 
Il valore 1E è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011 e deve essere utilizzato per dichiarare i dati relativi ad un amministratore che rivesta nello stesso momento la carica di legale rappresentante.
 
Il nuovo valore non può essere utilizzato per denunce precedenti anche se relative a periodi in cui la norma era già entrata in vigore (competenza novembre 2010).
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori