Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 22 del 31/01/2011
Direzione Centrale Entrate
Direzione centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
31/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
22
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n. 4
OGGETTO:
Incentivi all’occupazione
previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2,
commi 134, 135 e 151.
SOMMARIO
:
La legge n. 191
del 23 dicembre 2009, con l’ art. 2, commi 134, 135 e 151, ha previsto, in via sperimentale per il 2010, una serie di incentivi connessi all’assunzione di
lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.
I
decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 hanno
specificato le modalità di attuazione delle disposizioni di legge. Si
illustrano le condizioni richieste per il riconoscimento dei benefici e le
istruzioni operative finalizzate all’effettivo loro godimento.
INDICE
PREMESSA
.
2
A.
...
Riduzione
contributiva, prevista dall’articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge
23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori
beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
4
A.1.
La disposizione di
legge e il decreto attuativo
.
4
A.2.
Assunzioni incentivate
.
4
A.3.
Requisiti del datore
di lavoro per il godimento dell’incentivo
.
4
A.4.
Misura e durata
dell’incentivo
.
5
A.5.
Istruzioni operative
.
5
A.5.1.
Dichiarazione di
responsabilità del datore di lavoro
.
5
A.5.2.
Adempimenti a carico
delle sedi
5
A.5.3.
Aziende che operano
con l’Uniemens
.
6
A.5.4.
Datori di lavoro
agricoli
6
B.
...
Prolungamento della
riduzione contributiva, previsto dall’articolo 2, comma 134, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in
mobilità, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità
contributiva.
7
B.1.
La disposizione di
legge e il decreto attuativo
.
7
B.2.
Assunzioni incentivate
.
7
B.3.
Misura e durata
dell’incentivo
.
7
B.4.
Istruzioni operative
.
8
B.4.1.
Dichiarazione di
responsabilità del datore di lavoro
.
8
B.4.2.
Adempimenti a carico
delle sedi
8
B.4.3.
Aziende che operano
con l’UniEmens
.
8
B.4.4.
Datori di lavoro
agricolo
.
9
C.
...
Graduatoria nazionale
e ammissione ai benefici
9
D.
...
Contributo mensile,
previsto dall’
articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191
,
a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del
trattamento speciale di disoccupazione edile.
10
D.1.
La disposizione di
legge e il decreto attuativo
.
10
D.2.
Tipologia di assunzioni
incentivate
.
10
D.3.
Lavoratori per la cui
assunzione compete l’incentivo
.
10
D.4.
Requisiti del datore di
lavoro per il godimento dell’incentivo
.
11
D.5.
Misura e durata
dell’incentivo
.
11
D.6.
Istruzioni operative
.
12
D.6.1.
Dichiarazione di
responsabilità del datore di lavoro
.
12
D.6.2.
Adempimenti a carico
delle sedi
12
D.6.3.
Aziende che operano con
l’Uniemens
.
12
D.6.4.
Datori di lavoro
agricolo
.
13
E.
...
Istruzioni contabili.
13
PREMESSA
Con i commi 134, 135 e 151 dell’art.
2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (allegato 1) sono stati introdotti
nel nostro ordinamento una serie di nuovi incentivi connessi all’assunzione di
lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.
Con i Decreti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 53343 e n.
53344 del 26 luglio 2010, assunti di concerto con il Ministero dell’economia e
finanze, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, sono
state specificate le modalità di attuazione delle disposizioni citate
(allegati 2 e 3).
Con la presente circolare si
illustrano le istruzioni operative finalizzate all’effettivo godimento dei
benefici.
In sintesi le disposizioni di legge
intendono promuovere:
l’assunzione
di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali
(comma 134, primo
periodo, della disposizione citata)
;
si evidenzia
che l’incentivo si applica quando
non
ricorrono le condizioni per
la fruizione diretta dei benefici contributivi di cui alla legge n.
223/1991;
l’assunzione
o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di
anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi
connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore
(comma 134,
secondo periodo, della disposizione citata)
;
l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età,
titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento
speciale di disoccupazione edile
(comma 151 della disposizione citata)
;
si evidenzia fin d’ora che questi ultimi incentivi sono cumulabili con
quelli indicati ai punti A e B, se ne ricorrono tutti i corrispondenti
presupposti di legge.
I benefici sono stati introdotti in
via sperimentale dalla legge n. 191/2009 per l’anno 2010. Va tuttavia rilevato
che l’art. 1, co. 33, ultimo periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(legge di stabilità per il 2011)
[1]
proroga i benefici per l’anno 2011, subordinandoli però all’emanazione di un
nuovo decreto ministeriale. Questa circolare pertanto disciplina le modalità
operative per la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate
fino al 31 dicembre 2010; per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2011 sarà invece necessario attendere l’emanazione del relativo decreto
interministeriale.
Le istanze volte ad ottenere i
benefici possono essere accolte nei limiti delle risorse appositamente
stanziate, secondo i criteri di seguito descritti.
Sono ammessi ai benefici tutti i
datori di lavoro, comprese le società cooperative che stipulino con il socio un
contratto di lavoro subordinato.
La
fruizione degli incentivi è subordinata alla condizione che il datore di
lavoro:
-
sia in
regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
-
osservi le
norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
-
applichi
gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
[2]
A.
Riduzione contributiva, prevista dall’articolo 2,
comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n.
191, a
favore dei datori di lavoro che assumono
lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
A.1.
La disposizione di legge e il decreto attuativo
Il comma 134, primo
periodo, dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce la
riduzione contributiva, prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
Il decreto del Ministero
del
lavoro
e delle politiche sociali n. 53343 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con
il Ministero dell’economia e finanze, ha determinato le modalità di attuazione
del comma 134.
A.2.
Assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2010, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a.
abbiano compiuto 50 anni;
b.
siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
L’incentivo
spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre che il lavoratore:
a.
fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
b.
abbia c
ompiuto 50 anni alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
[3]
L’incentivo spetta anche in caso di proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell’indennità.
A.3.
Requisiti del datore di lavoro per il godimento
dell’incentivo
L’incentivo
non
spetta se l’assunzione/proroga/trasformazione è effettuata in ottemperanza di
un preesistente
obbligo
derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale
.
L’incentivo non spetta
se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore
vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano
rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque
se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto.
L’incentivo non spetta
se il datore di lavoro che assume:
-
abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti;
-
abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
in questi casi
l’incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati
dai licenziamenti, dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario.
A.4.
Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.
Il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
L’incentivo spetta nel limite
di 120
milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui
alla prima e seconda parte della presente circolare.
L’incentivo non si applica nei casi
in cui il beneficio di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge
n. 223/1991, competa per la condizione di iscritto nelle liste di mobilità.
L’incentivo è cumulabile con quello
previsto dal comma 151 del medesimo articolo 2 della legge n. 191/2009, se ne
ricorrono i presupposti
.
A.5.
Istruzioni operative
A.5.1.
Dichiarazione di responsabilità del datore di
lavoro
Allo scopo di accedere ai benefici,
i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente
una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni
di legge. La domanda dovrà essere presentata
esclusivamente
in modalità
telematica, avvalendosi dell’applicazione “
DiResCo - Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente”
disponibile presso il sito internet
dell’Istituto
www.inps.it, nella sezione
dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida operativa
aggiornata, allegato n. 4).
L’inoltro dovrà essere effettuato
entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente
circolare.
A.5.2.
Adempimenti a carico delle sedi
Ricevuta la dichiarazione, ed ai
fini della formazione della graduatoria nazionale di cui al punto C della
presente circolare, la Sede competente a gestire la posizione contributiva
dell’azienda dovrà provvedere ai seguenti controlli:
-
verificherà
la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione
del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili; se sussiste
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e/o collegamento e/o
controllo con il datore di lavoro di provenienza, la sede verificherà che
l’assunzione sia intervenuta dopo sei mesi dalla cessazione del precedente
rapporto;
-
in
particolare verificherà (eventualmente coordinandosi con il competente ufficio)
se il lavoratore – alla data dell’assunzione/ proroga/ trasformazione – era
titolare dell’indennità
di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari,
prevista dall’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per
la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse
all’incentivo.
La
Direzione
generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell’Istituto
la graduatoria
delle
aziende ammesse all’incentivo; le aziende
escluse saranno
avvisate dalle Sedi con apposita comunicazione.
A.5.3.
Aziende che operano con l’Uniemens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “
0G
” (leggasi zero g) che, a decorrere da 01.01.2010, assume il nuovo significato di “
azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009”;
il codice autorizzazione sarà attribuito dalla Direzione generale e sarà mantenuto per tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, i datori di lavoro
ammessi ai benefici opereranno come illustrato di seguito.
In considerazione del fatto che l’agevolazione riguarda periodi per i
quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la
quota versata in eccedenza potrà essere recuperata valorizzando all’interno
dell’elemento
<DenunciaAziendale> <AltrePartiteACredito> la
nuova causale “
L411
” e il relativo importo in corrispondenza di <SommaACredito>.
Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella
denuncia Uniemens, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, nel DM10
“VIRTUALE” ricostruito dalla procedura, con il nuovo codice del quadro D “
L411
”.
A.5.4.
Datori di lavoro agricoli
Per le assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel
corso dell’anno 2010 per le quali è già stato provveduto alla compilazione del
modello DMAG con un codice contratto tradizionale, le aziende ammesse al
beneficio dovranno effettuare, dopo la pubblicazione della graduatoria, una
richiesta di ricalcolo della contribuzione. L’eventuale importo a credito a
favore dell’azienda potrà essere chiesto a compensazione con i contributi in
scadenza successiva.
Il
riconoscimento definitivo della riduzione contributiva avverrà solo dopo che
sarà stata pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo,
descritta al punto C della presente circolare;
le
aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione.
B.
Prolungamento della riduzione contributiva,
previsto dall’articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2009 n.
191, a
favore di chi
assuma lavoratori in mobilità, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di
anzianità contributiva.
B.1.
La disposizione di legge e il decreto attuativo
In base al comma 134, secondo periodo, dell’art. 2 della legge n.
191 del 23 dicembre 2009, è riconosciuto il prolungamento della
durata
della riduzione contributiva, prevista dall’articolo 8, comma 2, e
dall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, per chi assume
lavoratori in mobilità, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Le modalità di attuazione della
suddetta norma sono state dettate nel citato decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 53343 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il
Ministero dell’economia e finanze.
B.2.
Assunzioni incentivate
L’incentivo spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante:
-
il
mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono
scadute – il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010 - le riduzioni contributive
previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
-
la
proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici
mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.
Il
caso di prolungamento della durata della riduzione contributiva per chi assume
lavoratori che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali è invece coperto dalle istruzioni dettate al punto A.
I
lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità
contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
B.3.
Misura e durata dell’incentivo
Quando
ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro il
prolungamento delle riduzioni contributive previste dall’articolo 8, comma 2, e
dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, oltre la loro
scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del
diritto al pensionamento
(inteso qui come momento di decorrenza del diritto
di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di
decorrenza della cosiddetta “finestra di uscita”)
e, comunque, non oltre
la data del 31 dicembre 2010.
L’incentivo
decorre dalla proroga del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione
dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente
agevolazione. In ogni caso l’incentivo non si applica prima che sia maturato
il requisito dell’anzianità contributiva.
L’incentivo spetta nel limite
di 120
milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui
alla prima e seconda parte della presente circolare.
L’incentivo
è cumulabile con l’incentivo
illustrato nella parte terza della presente
circolare, se ne ricorrono i presupposti
.
B.4.
Istruzioni operative
B.4.1.
Dichiarazione di responsabilità del datore di
lavoro
Allo scopo di accedere ai benefici,
i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente
una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni
di legge. La domanda dovrà essere presentata
esclusivamente
in modalità telematica,
avvalendosi dell’applicazione denominata “
DiResCo
- Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”
disponibile presso il
sito internet dell’Istituto
www.inps.it,
nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida
operativa aggiornata, allegato n. 4).
L’invio dovrà essere
effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione
della
presente circolare.
B.4.2.
Adempimenti a carico delle sedi
Ricevuta la dichiarazione, ed ai
fini della formazione della graduatoria nazionale di cui al punto B, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell’azienda dovrà provvedere ai seguenti
controlli:
-
verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore
di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni
disponibili;
-
in particolare verificherà:
o
che il datore di lavoro sia stato autorizzato a fruire delle
agevolazioni contributive di cui si chiede il prolungamento;
o
la scadenza delle agevolazioni di cui si chiede il prolungamento;
o
che il lavoratore abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva
e la data di tale maturazione;
Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per
la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse
all’incentivo.
La
Direzione
generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell’Istituto
la graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo; le aziende escluse saranno
avvisate dalle sedi con apposita comunicazione.
B.4.3.
Aziende che operano con l’UniEmens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi
all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione
“
0U
”
(leggasi zero u),
che
, a decorrere da 01.01.2010,
assume il nuovo significato di
“azienda ammessa al beneficio di cui all’art.
2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009”;
il codice
autorizzazione sarà attribuito dalla Direzione generale e sarà mantenuto per
tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, i datori di lavoro
ammessi ai benefici opereranno come illustrato di seguito.
In considerazione del fatto che l’agevolazione riguarda periodi per i
quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la
quota versata in eccedenza potrà essere recuperata valorizzando all’interno
dell’elemento
<DenunciaAziendale> <AltrePartiteACredito> la
nuova causale “
L412
” e il relativo importo in corrispondenza di <SommaACredito>.
Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella
denuncia Uniemens, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, nel DM10
“VIRTUALE” ricostruito dalla procedura, con il nuovo codice del quadro D “
L412
”.
B.4.4.
Datori di lavoro agricolo
Per le assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel
corso dell’anno 2010 per le quali è già stato provveduto alla compilazione del
modello DMAG con un codice contratto tradizionale, le aziende ammesse al
beneficio dopo la pubblicazione della graduatoria, dovranno effettuare una
richiesta di ricalcolo della contribuzione. L’eventuale importo a credito a
favore dell’azienda potrà essere chiesto a compensazione con i contributi in
scadenza successiva.
Il riconoscimento definitivo della riduzione contributiva avverrà
solo dopo che sarà stata pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse
all’incentivo, descritta al punto C, della presente circolare; le aziende
escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione.
C.
Graduatoria nazionale e ammissione ai benefici
L’articolo
2, comma 135, della legge n. 191/2010 riconosce gli incentivi previsti dal
comma 134 (come sopra descritti ai punti A e B della presente circolare) nei
limiti della risorsa complessiva di 120 milioni di euro.
Allo
scopo di rendere effettiva la condizione sopra descritta, la Direzione centrale Entrate, sulla base dell’esito degli accertamenti istruttori operati dalle
strutture territoriali descritti ai punti A.5.2, A.5.4 (aziende agricole), B.4.2
e B.4.4 (aziende agricole), formerà una graduatoria nazionale, dandone
pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
Nel
caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, l’incentivo viene
concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della
proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del
rapporto di lavoro; nell’ipotesi di semplice continuazione del rapporto di
lavoro già in essere (prevista dal secondo periodo del comma 134), si fa
riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più
recente, la data di maturazione dei 35 anni anzianità contributiva.
La
verifica della sufficienza della risorse è effettuata dalla Direzione generale
in relazione al presumibile onere complessivo dell’incentivo per il singolo
lavoratore, deducibile dall’importo della retribuzione lorda comunicata nella
dichiarazione di responsabilità e nei modelli di denuncia Uniemens e DMAG.
A
tale scopo la Direzione generale formerà un elenco delle aziende che hanno
richiesto gli incentivi; il contenuto di tale elenco verrà formato in parte
automaticamente ed in parte dalle sedi, secondo le indicazioni che verranno
fornite con separato messaggio.
A
conclusione delle verifiche, la Direzione generale pubblicherà una graduatoria
nazionale delle aziende ammesse agli incentivi, alle quali attribuirà – se si
tratta di aziende che operano con l’Uniemens – i codici di autorizzazione “0G”
o “0U” fino al terzo mese successivo la pubblicazione della graduatoria.
D.
Contributo mensile, previsto dall’
articolo 2,
comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n.
191
, a
favore di chi
assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento
speciale di disoccupazione edile.
D.1.
La disposizione di legge e il decreto attuativo
Il comma 151 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009
riconosce ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi
precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da
assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, i
quali, senza
esservi tenuti, assumono a tempo pieno e
indeterminato lavoratori destinatari
d
ell'indennità
di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento
speciale di disoccupazione edile, un incentivo pari all'indennità spettante al
lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di
quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità
di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Il decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali n. 53344 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con
il Ministero dell’economia e finanze, ha determinato le modalità di attuazione
del comma 151.
D.2.
Tipologia di assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per
le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno
2010.
L’incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell’anno 2010 un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
D.3.
Lavoratori per la cui assunzione compete
l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che siano titolari, alternativamente,
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, o del trattamento speciale di disoccupazione edile, di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.
Nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.
D.4.
Requisiti del datore di lavoro per il godimento
dell’incentivo
L’incentivo non spetta
se l’assunzione/ trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente
obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta
se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore
vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano
rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque
se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta
se il datore di lavoro che assume:
-
abbia
effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di
personale nei dodici mesi precedenti,
salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata
all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori licenziati
;
-
abbia
in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale,
salvo il caso in cui l'assunzione
sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario
.
D.5.
Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le
condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari
all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o
quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di
quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa
.
L’incentivo spetta per
un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore
e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
L’importo dell’incentivo
spettante al datore di lavoro può essere fruito soltanto per i periodi di
effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore
all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel
corrispondente mese dell’anno.
L’incentivo spetta nel
limite delle risorse stanziate
- pari a 12 milioni di euro per l’anno
2010 -
ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai
datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo stesso; nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di lavoro decorrenza dell’assunzione/ trasformazione. Il controllo della sufficienza delle risorse disponibili dà luogo alla formazione di una graduatoria – unica a livello nazionale – contenente l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo.
L’incentivo è cumulabile
con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente,
compreso
l’incentivo
di cui all’articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
illustrati nella parte A e B della presente circolare.
D.6.
Istruzioni operative
D.6.1.
Dichiarazione di responsabilità del datore di
lavoro
Allo scopo di accedere ai benefici,
i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente
una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni
di legge. La domanda dovrà essere presentata
esclusivamente
in modalità
telematica, avvalendosi dell’applicazione “
DiResCo - Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente”
disponibile presso il sito internet
dell’Istituto
www.inps.it, nella sezione
dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida operativa
aggiornata, allegato n. 4).
L’invio dovrà essere
effettuato
entro
la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente
circolare.
D.6.2.
Adempimenti a carico delle sedi
Ricevuta la dichiarazione, ed ai
fini della formazione della graduatoria nazionale delle aziende ammesse
all’incentivo, la Sede competente a gestire la posizione contributiva
dell’azienda dovrà provvedere ai seguenti controlli:
-
verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore
di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni
disponibili;
se
sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e/o collegamento e/o
controllo con il datore di lavoro di provenienza, la sede verificherà che
l’assunzione sia intervenuta dopo sei mesi dalla cessazione del precedente
rapporto;
-
in particolare verificherà
(eventualmente coordinandosi con
l’unità organizzativa competente per la prestazione di sostegno del reddito)
che
il lavoratore sia titolare dell’indennità
di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, o del trattamento
speciale di disoccupazione edile
, previsti rispettivamente
dall
'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, e
dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni
;
-
individuerà
l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese e la sua durata,
eventualmente riducendo l’importo nel caso in cui questo ecceda la retribuzione
dichiarata per il lavoratore nel mese di competenza.
Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell’istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per
la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse
all’incentivo; con separato messaggio verranno fornite alle sedi le istruzioni
per trasmettere alla Direzione generale gli esiti dell’istruttoria.
La
Direzione
generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell’Istituto
la graduatoria
delle
aziende ammesse all’incentivo; le aziende
escluse saranno avvisate dalle sedi
con apposita comunicazione.
D.6.3.
Aziende che operano con l’Uniemens
Le posizioni contributive relative
ai datori di lavoro
ammessi
all’incentivo saranno contraddistinte dal
codice di autorizzazione
“
0W
”
(leggasi zero - w),
che
, a
decorrere da 01.01.2010,
assume il nuovo significato di
“azienda
ammessa al beneficio di cui all’art. 2, comma 151, della legge n. 191/
2009
”
;
il codice
autorizzazione sarà attribuito dalla Direzione generale e sarà mantenuto per
tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria
.
Dopo la pubblicazione
della graduatoria, i datori di lavoro ammessi alla fruizione del beneficio
opereranno come di seguito descritto.
All’interno del flusso
UniEmens, nell’elemento
<Incentivi>
di <DatiRetributivi> di
<DenunciaIndividuale>, dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:
<TipoIncentivo>
Elemento obbligatorio
Dovrà essere inserito il
valore:
DISO
incentivo
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali
ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile,
articolo 2, co. 151,
della legge 23 dicembre 2009 n. 191
.
<CodEnteFinanziatore>
Dovrà essere inserito
sempre il codice H00 (leggasi: H - zero – zero), poiché l’onere del beneficio
grava sullo Stato e non sulle Regioni.
<ImportoArretrIncentivo>
Dovrà essere indicato l’importo del beneficio spettante per i periodi
pregressi.
L’importo
degli arretrati dovrà essere esposto
nella denuncia UniEmens,
entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno riportati, nel DM10
“VIRTUALE” ricostruito dalla procedura, con il nuovo codice del quadro D “
L414
”
per i periodi pregressi.
D.6.4.
Datori di lavoro agricolo
Per le assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel
corso dell’anno 2010 per le quali è già stato provveduto alla compilazione del
modello DMAG con un codice contratto tradizionale, le aziende ammesse al
beneficio dopo la pubblicazione della graduatoria, dovranno effettuare una
richiesta di ricalcolo della contribuzione. L’eventuale importo a credito a
favore dell’azienda potrà essere chiesto a compensazione con i contributi in scadenza
successiva.
Il riconoscimento definitivo della riduzione contributiva avverrà
solo dopo che sarà stata pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse
all’incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita
comunicazione.
E.
Istruzioni contabili
Le istruzioni contabili verranno fornite con separato messaggio.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
[1]
-In G.U. n.
297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n.281.
[2]
- Cfr. art.
1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007.
3
-Se il
lavoratore aveva compiuto 50 anni già alla data dell’originaria assunzione a
tempo determinato, l’incentivo spetta sia per il rapporto a termine che per il
rapporto a tempo indeterminato; se invece il lavoratore ha compiuto 50 anni
solo alla data della trasformazione l’incentivo spetta solo per il rapporto a
tempo indeterminato.