Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 9 del 27-1-2006.htm
Documento Unico di Regolarità Contributiva- Precisazioni e chiarimenti
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 27 Gennaio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
9
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Documento Unico di Regolarità Contributiva-
Precisazioni e chiarimenti
SOMMARIO:
1)
imprese
senza dipendenti e lavoratori autonomi
2)
benefici
e sovvenzioni comunitarie per investimenti
3)
leggi regionali
1)
IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI
In risposta al quesito con il quale l’Inps chiedeva se fosse
ammissibile il rilascio del DURC ai
lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpretando le norme in vigore
[i]
ha precisato, con nota del 5 dicembre 2005 prot.2988 che i lavoratori autonomi artigiani senza
dipendenti non sono destinatari del DURC.
A giudizio
del Ministero, infatti, il decreto legislativo N. 494/1996, art. 3, comma 8,
distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore autonomo” da quella
delle “imprese esecutrici”,
prevedendo per i primi
unicamente l’obbligo di dimostrare l’idoneità tecnico-professionale e ponendo
invece in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di
dimostrare la regolarità contributiva.
Con successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, in
risposta ad un interpello inoltrato da CNA di Pistoia in tema di lavori edili
privati, lo stesso Ministero ha
fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle
società senza dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché
al periodo di validità del Durc
.
In particolare:
-
per il primo punto, nel
ribadire le motivazioni già esposte in precedenza, ha specificato “che nel
novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del Durc non rientrano i
lavoratori autonomi e le società senza dipendenti”;
-
in ordine al secondo punto
ha precisato che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l’obbligo di
dimostrare la regolarità contributiva e che nell’ipotesi di imprese edili, il
DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili;
-
relativamente al terzo
aspetto ha confermato il periodo di validità di un mese del documento unico
dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia.
Pertanto, prendendo atto
degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero intervenire
ulteriori chiarimenti, in futuro non sarà più necessario presentare il DURC
in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione
edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta
artigiana senza dipendenti.
Qualora invece la richiesta del DURC riguardi l’artigiano con dipendenti, sia
che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma
societaria, il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione DM deve
essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori
autonomi artigiani.
Infine l’artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è
assimilabile all’impresa ai fini del rilascio del DURC, ma qualora si avvalga
anche di dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che
lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione
previdenziale dei lavoratori autonomi.
Si ritiene comunque opportuno precisare che
indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità,
l’Istituto, in qualità di “Amministrazione certificante” secondo la
definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione
tutte le volte che ne sia richiesto.
In tali casi, inoltre, il richiedente può senz’altro
usufruire della specifica procedura e modulistica disponibile nel portale
www.sportellounicoprevidenziale.it,
la cui finalità prioritaria è la semplificazione degli adempimenti,
effettuando, pertanto, un’unica richiesta che verrà inoltrata a Inps e Inail
secondo le modalità descritte nelle Circolari Inail n.52/2005 e Inps n.
122/2005.
Si ritiene da ultimo opportuno sottolineare che
quando l’Istituto agisce in qualità di stazione appaltante, deve comunque
acquisire la regolarità contributiva per verificare la sussistenza dei requisiti
di ordine generale relativi all’affidabilità morale ed economica dei
contraenti ed a tal fine è utilizzabile la procedura Durc.
BENEFICI
E SOVVENZIONI COMUNITARIE PER INVESTIMENTI
La Legge Finanziaria 2006, al
comma 553, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di
sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute
nel collegato alla Finanziaria (art. 10 comma 7 Decreto Legge n.
203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005).
Più precisamente la
nuova norma prevede che le imprese di
tutti i settori sono tenute a presentare il Durc per accedere ai
benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.
LEGGI REGIONALI
La normativa nazionale in materia di
regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che, senza
essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori momenti ovvero
particolari esigenze di acquisizione del documento (es. richiesta del
certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei
lavori).
Anche in questi casi potrà essere
utilizzata, ove tecnicamente compatibile,
la procedura realizzata a livello nazionale.
Il Direttore Generale
Crecco
__________________
[1]
D. Lgs. n.
494/1996, articolo 3, comma 8, come modificato dall’art. 86 del D. Lgs. n .
276/2003