Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 30 del 09/02/2011
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Pensioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
09/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
30
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.
SOMMARIO
:
1.
Aliquote
contributive
2.
Ripartizione
dell’onere contributivo e modalità di versamento
3.
Massimale
annuo di reddito
4.
Compensi
corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011
5.
Minimale
per l’accredito contributivo
6.
Aliquote
di computo
1)
Aliquote contributive
Con circolare n. 8 del 17 gennaio
2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione previsti
dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha
determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e
di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all’anno 2010.
Per
l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva
previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09
punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39
dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011)
ha abrogato il citato comma 10.
Pertanto
nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.
Come negli anni precedenti, per gli
iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta
l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16,
della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione
agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo
familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia
(vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).
La predetta aliquota contributiva
aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far
data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del
9/11/2007).
In conseguenza del quadro sopra
riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata
nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono
complessivamente fissate come segue:
Soggetti
Aliquote
soggetti
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,72%
(26,00%IVS
+ 0,72
aliquota
aggiuntiva)
soggetti
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
17,00%
2)
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere
contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura
rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in
partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato
avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento
dell’onere totale.
Si rammenta che il versamento dei
contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo
(committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei
titolari di partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che per i
professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a
carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere
eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali
previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo
2010,
primo acconto
2011
e
secondo acconto
2011
).
3)
Massimale annuo di reddito
Le predette
aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i
criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti
alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto
dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari
a euro 93.622,00.
4) Compensi
corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011
Per il
versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi
dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai
redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo
comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte
entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo
d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi
erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011
e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31
dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.
5)
Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne
l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo
1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2011 detto
minimale è pari ad euro 14.552,00.
Pertanto gli
iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del
17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di
euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione
avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno
con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini
pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine
dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una
contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art.
2, comma 29, L. 335/1995).
6)
Aliquote di computo
Per il 2011 le
aliquote di computo restano confermate
nella
misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non
iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti
iscritti.
Per informazioni in merito alle
aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si
rimanda alla circolare n. 7/2007.
Il Direttore
Generale
Nori