Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 9 del 22/01/2010
Direzione
Centrale Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
22/01/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
9
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Titolari dello status di rifugiati
politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con
almeno tre figli minori concesso dai Comuni.
SOMMARIO:
Riconoscimento dell’assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ai cittadini
stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione
sussidiaria.
Sono stati formulati quesiti in merito alla
possibilità del cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di
protezione sussidiaria di richiedere l’assegno per il nucleo familiare concesso
dai Comuni sulla base dell’art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, emanato
in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, che prevede per i titolari di tali
status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di
assistenza sociale e sanitaria.
Giova premettere che l’Istituto, prima
dell’emanazione del Decreto legislativo citato, con circolare n. 62/04, ha
ritenuto che non fosse possibile corrispondere ai cittadini stranieri rifugiati
politici la prestazione in oggetto, poiché questa non rientra nelle
“assicurazioni sociali” per le quali, ai sensi dell’art. 24 lett. b) della
Convenzione sullo status di rifugiati, gli Stati contraenti devono concedere ai
rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai propri cittadini.
Si ricorda, infatti, che la normativa di
riferimento adotta un criterio restrittivo per individuare i beneficiari dell’assegno
per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni,
prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani
o comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e
16, comma 2, D.M. n. 452/00).
Successivamente è intervenuto l’art. 27
citato, che prevede che “I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.
A seguito della differente formulazione della
norma rispetto alla Convenzione, l’Istituto, previa acquisizione del parere
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche
della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, comunica
che è possibile fornire un’interpretazione estensiva dell’art. 27 del Decreto
legislativo n. 251/07, tale da ricomprendere la prestazione in esame a favore
dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di
protezione sussidiaria.
Pertanto, i Comuni possono riconoscere
l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini
stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione
sussidiaria, considerandosi superata sul punto la circolare n. 62 del 6 aprile
2004.
Il
Direttore Generale
Nori