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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 9 del 22/01/2010


 
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
 
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
22/01/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
9
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
OGGETTO:
Titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.
 
 
SOMMARIO:
Riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.
 
 
Sono stati formulati quesiti in merito alla possibilità del cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria di richiedere l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni sulla base dell’art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, emanato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
 
Giova premettere che l’Istituto, prima dell’emanazione del Decreto legislativo citato, con circolare n. 62/04, ha ritenuto che non fosse possibile corrispondere ai cittadini stranieri rifugiati politici la prestazione in oggetto, poiché questa non rientra nelle “assicurazioni sociali” per le quali, ai sensi dell’art. 24 lett. b) della Convenzione sullo status di rifugiati, gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai propri cittadini.
 
Si ricorda, infatti, che la normativa di riferimento adotta un criterio restrittivo per individuare i beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00).
 
Successivamente è intervenuto l’art. 27 citato, che prevede che “I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.
 
A seguito della differente formulazione della norma rispetto alla Convenzione, l’Istituto, previa acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, comunica che è possibile fornire un’interpretazione estensiva dell’art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, tale da ricomprendere la prestazione in esame a favore dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.
 
Pertanto, i Comuni possono riconoscere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, considerandosi superata sul punto la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori