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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 159 del 6-8-2001.htm

  
La legge 23.12.2000, n. 388, art. 116, ha riaperto i termini per il recepimento dei contratti di riallineamento ed ha definito un particolare regime di sgravi per le aziende che li applicano. In particolare, gli sgravi trovano applicazione non soltanto per le aziende che recepiscono i contratti entro il 17.10.2001, ma anche per quelle aziende che alla data del 1.1.2001 hanno già in corso un programma di riallineamento; a tali aziende è consentito il recupero sotto forma di conguaglio sui contributi già versati per i lavoratori interessati dal contratto di riallineamento.   

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SULLE ENTRATE ED
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PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL’AREA AGRICOLA

OGGETTO:

Contratti di riallineamento. Art. 116, legge 23.12.2000, n. 388 . Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

La legge 23.12.2000, n. 388, art. 116, ha riaperto i termini per il recepimento dei contratti di riallineamento ed ha definito un particolare regime di sgravi per le aziende che li applicano. In particolare, gli sgravi trovano applicazione non soltanto per le aziende che recepiscono i contratti entro il 17.10.2001, ma anche per quelle aziende che alla data del 1.1.2001 hanno già in corso un programma di riallineamento; a tali aziende è consentito il recupero sotto forma di conguaglio sui contributi già versati per i lavoratori interessati dal contratto di riallineamento.

 

1. GENERALITÀ

L’art. 116 della legge 23.12.2000, n. 388, commi da 1 a 6, ha dettato nuove disposizioni in materia di contratti di riallineamento, stabilendo al comma 1 che alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell’art. 5 del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a 5 anni, uno sgravio contributivo per i lavoratori individuati secondo le modalità indicate dal co. 3sexies della stessa norma in precedenza mai denunciati agli enti previdenziali. Ai sensi del comma 2, detto sgravio contributivo, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100% per il primo anno, dell’80% per il secondo anno, del 60% per il terzo anno, del 40% per il quarto anno, e del 20% per il quinto anno.

Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 della stessa norma per periodi e retribuzioni non denunciate, è invece concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

Le disposizioni predette, per effetto di quanto stabilisce il comma 4 della norma, trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2001, un programma di riallineamento, secondo le modalità che vengono di seguito illustrate.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Con circolare n. 59 del 6 marzo 2000 è stata illustrata la normativa concernente i contratti di riallineamento, come dettata dall’art. 5 della legge 28.11.1996, n. 608 e modificata dall’art. 23 della legge 24/6/1997, n. 196, dall'art. 75 della legge 23/12/1998 n. 448, dagli articoli 45, co. 20, e 58, co. 13 della legge 17/5/1999, n. 144 e, da ultimo, dagli articoli 44 e 63, co. 3, della legge 23.12.1999, n. 488. A tale circolare e alla successiva n. 115 del 16 giugno 2000 si rimanda in premessa, per tutto quanto non modificato dalle nuove disposizioni in esame.

In base al dettato di tali norme, come noto, le imprese operanti nelle zone individuate ai sensi dell’art. 87, par. 3, lett. a) (ex art. 92) del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) possono progressivamente adeguare, mediante la stipula di appositi contratti provinciali di riallineamento, le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dalla contrattazione nazionale di categoria, conservando contemporaneamente la possibilità di derogare al rispetto dell'obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione di cui all'art. 1, co. 1, legge n. 389/1989, quale condizione per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende che ricadono nel campo applicativo della normativa.

La retribuzione determinata dagli accordi provinciali di riallineamento è presa altresì come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento, nel rispetto delle misure progressive stabilite dall'art. 23 della legge n. 196/1997 e dall'art. 75 della legge n. 448/1998.

In tale quadro normativo l’art. 63 della legge n. 488/1999, peraltro, oltre a riaprire il termine per la stipula dei contratti provinciali e per il recepimento degli stessi in ambito aziendale fino al 31.12.2000, aveva previsto al co. 3, ultimo periodo, che al fine di promuovere il ricorso agli accordi, nonché di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale potesse, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo degli importi nello stesso indicati, preordinati allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1, co. 7, del D.L. 20.5.1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19.7.1993, n. 236, puntualizzando comunque che l’adozione dei predetti incentivi fosse da intendersi subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Detta previsione è stata sviluppata in sede legislativa dall’art. 116 della legge 23.12.2000, n. 388 (finanziaria per il 2001) con l’introduzione di un particolare regime di sgravio per le aziende che applicano i contratti di riallineamento. La nuova disposizione ha inoltre riaperto il termine per il recepimento di questi ultimi, consentendolo entro un anno dalla data della decisione autorizzativa della Commissione Europea, quindi fino al 17 ottobre 2001 (cfr. n. SG(2000) D/107593 del 17.10.2000, Aiuto di Stato 236/A/2000).

3. TERMINI

L’autorizzazione CE, in particolare, concerne, oltre al regime di sgravio introdotto dall’art. 116 in oggetto, anche il disposto dell’art. 63 della legge n. 488/1999, e quindi consente di superare la sospensiva degli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento stipulati dal 1.1.2000 al 31.12.2000 disposta nella circolare numero 115 del 16 giugno 2000. Rimangono conseguentemente salvaguardati gli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento adottati fino al 31.12.2000.

Per quanto attiene, invece, alla previsione dell’art. 116 che consente il recepimento dei contratti in sede aziendale per un anno ulteriore a partire dalla data della decisione autorizzativa della Commissione, deve ritenersi, stante la dizione letterale del co. 1 dello stesso articolo, che la riapertura dei termini riguardi unicamente la possibilità di recepimento in sede aziendale dei contratti provinciali già stipulati e non anche la stipula di nuovi contratti provinciali. Tale facoltà è attribuita alle aziende che fino ad oggi non hanno mai applicato i contratti di riallineamento.

Resta comunque salva, in base a quanto disposto dal co.5 dell'art. 5 della legge n. 608/1996, la possibilità di effettuare una variazione ai programmi di riallineamento retributivo già in corso, come illustrato nella circolare 59 del 6 marzo 2000, par. 2.4.

4. IL NUOVO REGIME DEGLI SGRAVI

L’art. 116 integra il regime degli effetti dei contratti di riallineamento ai fini contributivi, come delineato nella richiamata circolare n. 59 del 2000, punto 4, introducendo uno speciale regime di sgravi per le aziende che ricadono nel suo campo di applicazione.

Fermi restando, infatti, i parametri fissati dall’art. 5, co. 4, della legge n. 608/1996 per l’individuazione della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali durante il riallineamento (che è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore alle percentuali pari al 25%, e per i periodi successivi, al 50% da adeguare entro 36 mesi al 100% del minimale di retribuzione giornaliera di cui all’art. 1, co. 2, della legge n. 389/1989), sulla retribuzione e contribuzione così individuata si applica la nuova tipologia di sgravio.

4.1 Aziende destinatarie

Sono quelle operanti nelle zone individuate ai sensi dell’art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento entro il 17.10.2001 nonché quelle che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno in corso un programma di riallineamento al quale hanno aderito in epoca antecedente e che non è ancora stato portato a termine alla stessa data.

Allo scopo, infatti, di non discriminare ai fini applicativi dello sgravio le aziende che hanno recepito in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo e più favorevole regime, il legislatore ha inteso consentire anche alle aziende già coinvolte da programmi di emersione l’applicazione delle nuove disposizioni.

Si precisa inoltre che ai sensi dell’atto autorizzativo della Commissione europea il regime dello sgravio in trattazione non trova applicazione nei confronti delle aziende del settore trasporti.

4.2 Durata

Lo sgravio è concesso per la durata del programma di riallineamento, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

 

Ai fini della individuazione del periodo di fruizione dello sgravio, occorre prendere a riferimento l’arco temporale di durata del programma di riallineamento, come definito dal contratto provinciale al quale l’azienda ha aderito, e come eventualmente rimodulato ai sensi dell’art. 5, co. 5, della legge n. 608/1996, dato dal periodo intercorrente tra la data iniziale del programma fissata nel contratto provinciale e la data finale. Se tale arco temporale risulta inferiore ai 5 anni consentiti, lo sgravio potrà essere usufruito solo per tale periodo.

4.3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE

a) Aziende che recepiscono a partire dal 1° gennaio 2001.

Per quanto attiene alle aziende che recepiscono per la prima volta un contratto di riallineamento tra l’1.1.2001 e il 17.10.2001, lo sgravio si applica sulle retribuzioni corrisposte in base al programma di riallineamento ed è fissato nella misura del 100% per il primo anno, dell’80% per il secondo anno, 60% per il terzo anno, 40% per il quarto anno, 20% per il quinto anno, in relazione ai lavoratori individuati secondo le modalità di cui al co. 3sexies dell’art. 5 della legge n. 608/1996 e che non siano mai stati denunciati agli enti previdenziali.

Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali, e che siano interessati dai contratti di riallineamento per periodi e retribuzioni non denunciate, lo sgravio contributivo è concesso secondo le predette annualità, ma le misure risultano dimezzate.

Ai fini dell’applicazione dello sgravio, il riferimento al primo anno va inteso come riferimento ai primi dodici mesi decorrenti dalla data iniziale di applicazione del programma come fissata dal contratto provinciale, indipendentemente dal livello di retribuzione da riallineamento raggiunto al momento del recepimento del contratto stesso in azienda. Ciò comporta che la percentuale di sgravio pari al 100% opera per i primi dodici mesi di vigenza del programma, quella dell’80% per i successivi dodici mesi, e così via. Lo stesso meccanismo deve essere osservato nel caso di applicazione dello sgravio per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali nelle misure dimezzate indicate.

Pertanto l’azienda che recepisce un contratto di riallineamento dall’1.1.2001, fermo restando il rispetto del livello retributivo raggiunto dal programma, dovrà applicare a partire dalla stessa data l’entità di sgravio corrispondente a quella prevista per l’annualità di programma che è in corso di applicazione alla stessa data, e sull’importo contributivo corrispondente al livello retributivo in base allo stesso applicato.

Se, per esempio, l’azienda recepisce in data 1.1.2001 un programma che è in corso di applicazione già da due anni, perché stipulato in data 1.1.1999, a partire dal recepimento potrà applicare l’importo dello sgravio corrispondente alla terza annualità, pari al 60%, proseguendo poi con le altre percentuali per gli anni residui di applicazione del programma.

Qualora la stessa azienda intenda usufruire dello sgravio anche per il periodo antecedente al recepimento (nell’esempio, 100% per il primo anno e 80% per il secondo) potrà farlo seguendo la procedura che viene più avanti specificata (punto 5.2) e purché, naturalmente, abbia corrisposto ai lavoratori interessati dal riallineamento, per i quali intende richiedere lo sgravio, retribuzioni non inferiori a quelle fissate dal programma applicato per gli stessi periodi.

b) Aziende che hanno già in corso un programma di riallineamento.

Il meccanismo di determinazione delle annualità dello sgravio che individua il riferimento al primo anno come indicativo dei primi dodici mesi decorrenti dalla data iniziale del programma deve essere applicato anche nei confronti delle imprese che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2001 avessero in corso un programma di riallineamento recepito in periodo antecedente, in quanto consente di attribuire il beneficio in maniera decrescente e uniforme per tutte le aziende, indipendentemente dal fatto che il momento del recepimento sia anteriore o successivo alla data dell’1.1.2001.

 

A tale proposito, inoltre, l’art. 116 distingue tra il periodo di applicazione del programma di riallineamento che cade dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di sgravio (quindi dopo il 1° gennaio 2001) e il periodo di applicazione del programma di riallineamento che cade prima dell’entrata in vigore di questo, fermo restando che il programma non deve essere ancora stato portato a termine a tale data.

In particolare, per quanto attiene il periodo di applicazione del programma antecedente, è previsto che lo sgravio si applichi sotto forma di conguaglio sugli importi contributivi già versati nel rispetto del programma di riallineamento per i lavoratori da questo interessati e nelle stesse misure di cui ai citati commi 1, 2, 3 dell’art. 116. L’importo del conguaglio è usufruibile entro il termine massimo di durata del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio.

La norma specifica inoltre che l’importo del conguaglio deve essere utilizzato anche a valere sulle regolarizzazioni in corso di cui al co.3 sexies dell’art. 5 della citata legge n. 608/1996.

4.4 Cumulabilità con altri benefici

Lo sgravio disciplinato dall’art. 116 in esame è incompatibile per lo stesso lavoratore con ogni altra tipologia di sgravio, secondo quanto espressamente indicato al punto 16 dell’autorizzazione della Commissione europea.

4.5 Lavoratori neo-assunti

Unicamente per quanto attiene alla possibilità di concedere lo sgravio triennale ex art. 3, co. 5 e 6 della legge n. 448/1998 per i lavoratori che siano stati assunti dopo il recepimento in azienda dell’accordo di riallineamento e ai quali vengano corrisposte le retribuzioni previste dagli accordi stessi, sono in corso approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sull’argomento, pertanto, si fa riserva di fornire successive istruzioni.

5. ISTRUZIONI PROCEDURALI

5.1 Codifica aziende - Modalità operative.

Le Sedi, all'atto della ricezione dei verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali, provvederanno ad attribuire alle aziende interessate allo sgravio ex art. 116 della legge 388/2000 oltre che il previsto codice di autorizzazione "7X" istituito nella circolare n. 59 del 2000, anche il codice di autorizzazione "1K" - da gestire attraverso l'utilizzo dell'apposito scadenzario di Sede -che assume il nuovo significato di "azienda avente titolo allo sgravio contributivo ex art. 116 legge 388/2000". Lo stesso codice dovrà, altresì, essere attribuito alle aziende che avevano già in corso un programma all’1.1.2001 aventi diritto allo stesso sgravio.

Ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, le aziende si atterranno alle modalità che seguono.

5.2 Aziende che recepiscono per la prima volta i contratti entro 17.10.2001

Per la fruizione dello sgravio contributivo, modulato secondo i criteri e le misure descritte, le aziende in epigrafe, per tutto il periodo di spettanza del beneficio, opereranno come segue:

  • determineranno l’ammontare dello sgravio spettante per i lavoratori mai denunciati (contrassegnati dal codice tipo contribuzione "95" -vedi circ. n. 59 del 2000) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "sgravio ex art.116 L.388/2000" e dai codici di nuova istituzione "V100"- "V080"- "V060"- "V040"- "V020", rispettivamente per le misure percentuali del 100, 80, 60, 40 e 20.

 

  • determineranno l’ammontare dello sgravio spettante per i lavoratori denunciati con giornate o retribuzioni inferiori (codice tipo contribuzione "96") e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "sgravio ex art.116 L.388/2000" e dai codici di nuova istituzione "R050"- "R040"- "R030"- "R020"- "R010", rispettivamente per le misure percentuali del 50, 40, 30, 20 e 10.

Per la regolarizzazione dei periodi anteriori alla data del recepimento, si rimanda alla circolare n. 59 del 2000, punto 10, con la puntualizzazione che ai fini del calcolo le aziende dovranno conguagliare anche l’importo dello sgravio spettante utilizzando i codici sopra citati.

5.3 Aziende che hanno in corso un programma di riallineamento.

Le aziende in epigrafe, per la fruizione del beneficio relativo al periodo successivo al 31/12/2000, si atterranno alle modalità riportate al punto precedente.

Per quanto attiene al periodo antecedente l’1.1.2001, per la fruizione dello sgravio a titolo di conguaglio, le aziende utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni contributive DM10/V e i codici importo di cui sopra. Si richiama l’attenzione delle Sedi sul fatto che, nel caso in cui sia in corso una regolarizzazione rateale ai sensi del co. 3 sexies dell’art. 5 della legge n. 608/1996, dall’importo del conguaglio a credito dovrà essere portato in detrazione l’importo residuo delle rate.

5.3.1 Periodi pregressi.

Per il recupero dello sgravio spettante per l’anno in corso ma relativo a periodi anteriori all’emanazione della presente circolare, le aziende potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio d’amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).

A tal fine, l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. ex art. 116 L.388/2000 " e dal codice di nuova istituzione "V101".

6. Istruzioni contabili.

Per la rilevazione contabile degli sgravi contributivi previsti per le aziende dall'art. 116, commi 1, 2, 3 e 4 lett. a), della già citata legge n. 388/2000, evidenziati nei modd. DM 10/2 secondo le modalità illustrate nei precedenti punti 5.2 e 5.3 e 5.3.1, sono stati istituiti i conti GAW 37/85 e GAW 37/25 a seconda che gli sgravi stessi siano, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso oppure di competenza degli anni precedenti (vedi allegato n. 2).

Gli oneri relativi agli sgravi concessi alle aziende attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive, per i periodi dei contratti di riallineamento antecedenti all'1.1.2001 di cui al comma 4, lett. b) della predetta legge, dovranno essere imputati, dalla procedura DM, esclusivamente al conto GAW 37/25 in quanto gli sgravi stessi si riferiscono senz'altro a contributi di competenza degli anni precedenti.

Per la movimentabilità dei conti GAW 37/25 e GAW 37/85, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) – Stralcio.

Art. 116 (Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare) commi 1-6.

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall’articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell’80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L’importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall’articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All’articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

 

Allegato 2

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

: I

   

Codice conto

: GAW 37/25

   

Denominazione completa

: Sgravi di oneri contributivi di cui all'art. 116, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 388/2000 a favore delle imprese che attuano programmi di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 510/

1996 convertito nella legge n. 608/1996, di competenza degli anni precedenti

   

Denominazione abbreviata

: SGR.CTR.AZ.ART.116 C.1-2-3-4 L.388/2000-A.P.

   
   

Tipo variazione

: I

   

Codice conto

: GAW 37/85

   

Denominazione completa

: Sgravi di oneri contributivi di cui all'art. 116, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 388/2000 a favore delle imprese che attuano programmi di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 510/

1996 convertito nella legge n. 608/1996, di competenza dell'anno in corso

   

Denominazione abbreviata

: SGR.CTR.AZ.ART.116 C.1-2-3-4 L.388/2000-A.C.

 

 

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