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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 173 del 16-10-2000.htm

  
Premessa.Adempimenti dei datori di lavoro.Istituzione nuovi codici contratto.Decorrenza e misura dei benefici.Adempimenti a cura delle Sedi.   

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DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL’AREA AGRICOLA

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Ottobre 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 173

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Art. 5 Decreto legislativo n° 61 del 20 febbraio 2000 e Decreto interministeriale 12 aprile 2000. Benefici contributivi per assunzioni di operai agricoli a tempo indeterminato part time. Istruzioni operative.

SOMMARIO:

Premessa.

Adempimenti dei datori di lavoro.

Istituzione nuovi codici contratto.

Decorrenza e misura dei benefici.

Adempimenti a cura delle Sedi.

 

Premessa.

Con circolare n° 145 del 4 agosto 2000, sono state impartite le disposizioni normative a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2000 del Decreto interministeriale del 12 aprile 2000 recante disposizioni attuative dell’art. 5 del decreto legislativo n° 61 del 20 febbraio 2000 .

Con la presente circolare vengono specificate le disposizioni operative del settore agricoltura, cui devono attenersi i datori di lavoro e gli Uffici delle Sedi.

 

Adempimenti dei datori di lavoro.

I datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori e gli enti pubblici economici che intendono accedere agli sconti contributivi, dell’aliquota Fondo Pensioni lavoratori dipendenti a loro carico, previsti per le assunzioni con contratto part-time di cui al Decreto interministeriale del 12 aprile 2000 e autorizzazione UE n° 104711 del 4 luglio 2000 devono:

  • trasmettere la richiesta per l’ammissione ai benefici alla Sede INPS competente, utilizzando il prospetto "PART_TIME OTI D.lvo. 61/2000", allegato 1 della presente circolare.

Il prospetto, nella sua articolazione , prevede la dichiarazione redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n° 15 e successive modificazioni, del possesso dei seguenti requisiti:

  1. che l’assunzione dei lavoratori comporta la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti, nei limiti previsti dal citato decreto interministeriale all’art. 2 (punto 4.1 circolare 145 del 4 agosto 2000).
  2. che siano osservati i contratti collettivi nazionali.

  • dichiarare trimestralmente i relativi dati occupazionali utilizzando il modello DMAG previsto per gli operai a tempo indeterminato e specificamente la dichiarazione contraddistinta dal codice "2" della prima casella del tipo denuncia dei quadri A e C del modello stesso ( circolare n° 183 del 1 ottobre 1999), utilizzando i nuovi codici contratto qui di seguito istituiti.

 

Istituzione nuovi codici contratto.

Per la gestione delle agevolazioni sono stati istituiti i seguenti codici contratto da utilizzare per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato part-time:

  • 46 : con orario pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24;

  • 47 : con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;

  • 48 : con orario superiore a 28 ore ma non superiore alle 32 settimanali.

Considerato,altresì, che i contratti part-time potranno svilupparsi:

in modo orizzontale con riduzione dell’orario giornaliero di tutti i giorni di lavoro;

in modo verticale solo in alcuni giorni della settimana;

Restano confermate le disposizioni impartite con la circolare 233 del 6 novembre 1998 per quanto attiene alle modalità da seguire per la segnalazione dei dati occupazionali e retributivi, inoltre i nuovi codici contratto devono essere preceduti dai seguenti codici:

"3" nel primo campo del tipo contratto per il part-time orizzontale;

"5" nel primo campo del tipo contratto per il part-time verticale.

Decorrenza e misura dei benefici.

Il beneficio, inizialmente è stato previsto dal citato Decreto Interministeriale per le assunzioni effettuate a decorrere dal 3 giugno al 30 giugno 2000.

A seguito di autorizzazione UE n° 104711 del 4 luglio 2000 il beneficio è stato esteso anche alle ulteriori assunzioni che sono state o verranno effettuate nel periodo intercorrente tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2000.

L’agevolazione prevede una riduzione dell’aliquota fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore nelle seguenti misure:

  • per i contratti part-time con orario pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24: 7 punti percentuali;

  • per i contratti part-time con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali : 10 punti percentuali;

  • per i contratti part-time con orario superiore a 28 ore ma non superiore alle 32 settimanali : 13 punti percentuali.

 

Per l’individuazione delle predette fasce, bisogna fare riferimento alla media delle prestazioni lavorative su base annua.

Il beneficio è alternativo a qualunque altra agevolazione per tipo contratto.

 

Adempimenti a cura delle Sedi.

Ai fini dell’applicazione dei benefici contributivi, alle aziende interessate, le Sedi dovranno verificare:

  • La sussistenza dei requisiti richiesti (punto 3 circolare 145 del 4 agosto 2000);

  • L’osservanza da parte delle aziende dei contratti collettivi di lavoro

  • Il numero massimo dei contratti part-time non può superare il parametro fissato dall’art. 2 del D.I.( punto 4.1 della circolare 145 del 4 agosto 2000).

Entro 20 giorni dalla data di presentazione delle domande gli uffici delle Sedi dovranno provvedere all’ammissione dei benefici nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalità riportate nella circolare 145 del 4 agosto 2000 "allegato 2" che individua l’articolazioni delle somme disponibili per ciascuna Regione e Provincia .

Qualora le risorse assegnate risultino insufficienti a soddisfare le richieste le Sedi provvederanno ad ammettere le aziende ai benefici compilando una graduatoria secondo le modalità dettate dall’art.3 del citato decreto, cioè:

  • Data di presentazione o invio della domanda;

  • Contratti stipulati in favore di giovani di età fino a 25 anni;

  • Contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili, di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n° 104, conviventi.

Copia dell’elenco delle aziende beneficiarie redatto con le priorità suddette dovrà essere trasmesso alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI PART-TIME OTI D.lvo 61/2000

(Decreto interministeriale 12/4/2000)

 

CODICE FISCALE

 

 

DENOMINAZIONE AZIENDA

 

 

INDIRIZZO

 

 

 

 

 

 

 

via/piazza

denominazione

civico

comune

ALLA DATA DELL’ASSUNZIONE

numero complessivo dipendenti

 

media unità lavorative dei 12 mesi precedenti

 

CONTRATTI PART TIME CHE SI INTENDONO STIPULARE

DA 20 A 24 ORE

DA 25 A 28 ORE

DA 29 A 32 ORE

Numero totale

 

Numero totale

 

Numero totale

 

retribuzione mensile totale

£

retribuzione mensile totale

£

retribuzione mensile totale

£

SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA SEDE DI LAVORO

 

CODICE AZIENDA

 

 

CONTRATTI STIPULATI IN FAVORE DI:

donne con figli minori o con soggetti disabili (legge n. 104/1992) conviventi

da 20 a 24 ore

da 25 a 28 ore

da 29 a 32 ore

Numero totale

 

Numero totale

 

Numero totale

 

retribuzione mensile totale

£

retribuzione mensile totale

£

retribuzione mensile totale

£

soggetti di età fino a 25 anni

da 20 a 24 ore

da 25 a 28 ore

da 29 a 32 ore

Numero totale

 

Numero totale

 

Numero totale

 

retribuzione mensile totale

£

retribuzione mensile totale

£

retribuzione mensile totale

£

IL sottoscritto dichiara di rispettare i contratti collettivi

SPAZIO RISERVATO ALL'INPS

data

 

ora

 

Il funzionario

Si dichiara corrispondente al vero tutto quanto esposto sulla presente domanda ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni

 

timbro dell’Agenzia INPS

timbro e firma del legale

rappresentante dell’azienda

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

 

Note alla compilazione dell’allegato 1

 

 

 

 

 

Nel campo relativo al "numero complessivo dei dipendenti" dovrà essere riportato il totale dei dipendenti in forza all’azienda alla data di assunzione del lavoratore part-time, in base ai criteri 4.1 della circolare 145 del 4 agosto 2000.

Nel campo relativo alla " media unità lavorative dei 12 mesi precedenti" i datori di lavoro riporteranno il relativo dato attenendosi alle precisazioni fornite con circolare n° 122 del 27 giugno 2000.

Nella sezione relativa alla "retribuzione mensile totale" dovrà essere riportata la sommatoria delle retribuzioni contrattualmente previste con riferimento ai lavoratori part-time assunti..

Nel campo codice azienda bisognerà indicare il codice ISTAT della provincia, il codice ISTAt del comune, il codice fiscale ed il progressivo azienda.

Nella sezione relativa ai " contratti stipulati in favore di, " dovrà essere riportato il numero dei contratti riferiti ai soggetti nei cui confronti si applicano i criteri di priorità previsti dall’art.3 del Decreto stesso.

Al riguardo si precisa che tale ultimo dato è da considerarsi quota parte del numero complessivo dei contratti

Part-time che i datori di lavoro intendono stipulare.

 

 

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