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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 174 del 16-10-2000.htm

  
Disposizioni e istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo per le aziende agricole che assumono manodopera dipendente a tempo determinato;Contenuto della norma;Soggetti beneficiari;Misura del beneficio;Durata e decorrenza del beneficio;Istruzioni operative;Regolarizzazione del pregresso e adempimenti   

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DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL’AREA AGRICOLA

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 ottobre 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 174

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Legge 8 marzo 2000, n°53. Sgravio contributivo in favore di aziende agricole che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10, c. 2 e 3).

SOMMARIO:

Disposizioni e istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo per le aziende agricole che assumono manodopera dipendente a tempo determinato;

Contenuto della norma;

Soggetti beneficiari;

Misura del beneficio;

Durata e decorrenza del beneficio;

Istruzioni operative;

Regolarizzazione del pregresso e adempimenti

 

Premessa.

Con circolari n° 109 del 6 giugno 2000, 117 del 20 giugno 2000 e con il messaggio 2000/0023/000128 del 26 giugno 2000 sono state fornite le disposizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo, previsto dall’art. 10 della Legge 8 marzo 2000 n°53 in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.

Tra le aziende aventi diritto allo sgravio contributivo rientrano anche le aziende agricole che rivestono o meno la qualifica di imprenditori per le quali si forniscono le seguenti disposizioni.

1 - Contenuto della norma.

Il comma 2 dell’art.10 della Legge 8 marzo 2000 recita " Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della Legge 30 dicembre n° 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento".

Il comma 3 dell’art.10 della legge 8 marzo 2000 n° 53 recita: " Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome, di cui alla legge 29 dicembre 1987 n.546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2".

2 - Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare dello sgravio contributivo :

  • generalità delle aziende con meno di 20 dipendenti, comprese le aziende condotte da lavoratori autonomi CD/CM (art. 10 comma 2);

Il requisito del numero dei dipendenti inferiori a 20 deve essere posseduto, dalla generalità delle aziende al momento dell’assunzione del lavoratore.

Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica e gli operai assunti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, impiegati anche su fondi diversi della stessa provincia o di province diverse qualora le attività economiche fanno capo ad un unico imprenditore persona fisica o persona giuridica.

Sono esclusi dal computo dei dipendenti i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 10 della Legge 19 dicembre 1984 n° 863 e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, Legge 24 giugno 1997 n° 196.

I lavoratori assunti con contratto part time per l’accertamento della consistenza dell’organico sono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.

  • aziende autonome in cui operano lavoratrici autonome in maternità (art.10 comma 3).

Le aziende autonome, coltivatrici dirette mezzadre, che assumono manodopera dipendente a tempo determinato, in sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità, non sono vincolate al requisito occupazionale del numero dei dipendenti inferiori a 20.

Qualora le suddette aziende autonome siano prive di personale dipendente dovranno effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge 28 novembre 1996 n°608 ( circolare n° 285 del 21 novembre 1995 ).

3 - Misura del beneficio.

Le aziende che assumono manodopera ai sensi del comma 2 e 3 dell’art.10 della legge 8 marzo 2000 n° 53, hanno diritto alla riduzione del 50% dei contributi a loro carico, la predetta riduzione è cumulata con le agevolazioni per zone tariffarie.

4 - Decorrenza e durata del beneficio.

La Legge 53 dell’8 marzo 2000, pubblicata sulla G.U. del 13 marzo 2000, è entrata in vigore il 28 marzo 2000 e, pertanto, le agevolazioni contributive previste dal citato art.10, potranno essere concesse a seguito di assunzioni avvenute a partire dalla data di entrata in vigore della legge anche se il titolo all’astensione, ai sensi degli articoli. 4, 5 e 7 della Legge 309 dicembre 1971 n° 1204, come modificati dalla Legge 53 del’ 8 marzo 2000.

La durata del beneficio è di dodici mesi, dalla data di nascita del bambino o dalla data di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

ISTRUZIONI OPERATIVE.

I datori di lavoro, nonché i lavoratori autonomi che assumono manodopera, che intendono accedere ai benefici suddetti, dovranno attestare, tramite una dichiarazione, redatta ai sensi della Legge n° 15 del 4 gennaio 1968, da allegare al primo foglio del registro d’impresa alla competente Sede INPS ( circolare n° 249 del 25 settembre 1995), il possesso dei seguenti requisiti:

  • assunzione dei lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Legge 30 dicembre 1971 n° 1204, come modificati dalla Legge 53/2000;
  • dichiarazione che la forza occupazionale aziendale all’atto dell’assunzione è inferiore a 20 dipendenti.

I suddetti datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione ai sensi della predetta Legge 1204 del 1971, devono dichiarare i relativi dati occupazionali utilizzando il modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera prevista per gli operai agricoli a tempo determinato, e specificatamente la dichiarazione contraddistinta dal codice "1" della prima casella del " tipo denuncia" dei quadri A e C del modello stesso ( circolare n° 183 del 1 ottobre 1999).

Per la gestione delle agevolazioni contrattuali previste dall’ art. 10 della Legge 8 marzo 2000 n° 53 vengono istituiti i seguenti codici contratto, da indicare nel campo tipo contratto,:

 

44 - operaio assunto dalla generalità delle aziende, che posseggono il requisito di meno di venti dipendenti all’atto di assunzione del lavoratore, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Legge 8 marzo 2000 n° 53;

45 - operaio assunto dalle aziende autonome in sostituzione di una lavoratrice autonoma facente parte di un nucleo coltivatore diretto o mezzadrile , ai sensi dell’art. 10 comma 3 della Legge 8 marzo 2000 n° 53;

Regolarizzazione del pregresso e adempimenti:

I datori di lavoro che hanno già denunciato il lavoratore con un modello DMAG con un contratto diverso da quelli istituiti con la presente circolare dovranno darne comunicazione alla Sede competente per gli adempimenti conseguenti ( circolare n° 183 del 1 ottobre 1999 punto " comunicazioni di variazioni") .

Alla comunicazione dovrà anche essere allegata la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n° 15 attestante il possesso dei requisiti come indicato nel comma 1 delle "ISTRUZIONI OPERATIVE" della presente circolare.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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