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Circolare numero 188 del 14-10-1999.htm

  
Legge 23 Dicembre 1998 n. 448. -Disposizioni inerenti lo sgravio triennale di cui all'art. 3, commi 5 e 6 della Legge n. 448/98 per le imprese operanti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché, limitatamente all'anno 1999, per le regioni Abruzzo e Molise. -Disposizioni inerenti l'applicabilità, nei limiti della regola del ""de minimis"", dello sgravio triennale, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 448/98, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel Centro storico di Chioggia. -Disposizioni inerenti l'applicabilità dello sgravio triennale al settore agricolo.-Modalità operative.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 14 ottobre 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 188

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Art. 3, c. 5 e 6 e art. 4, c. 3 della Legge n. 448/98.

 

SOMMARIO:

Legge 23 Dicembre 1998 n. 448. -

Disposizioni inerenti lo sgravio triennale di cui all’art. 3, commi 5 e 6 della Legge n. 448/98 per le imprese operanti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché, limitatamente all’anno 1999, per le regioni Abruzzo e Molise. -

Disposizioni inerenti l’applicabilità, nei limiti della regola del "de minimis", dello sgravio triennale, limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge n. 448/98, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel Centro storico di Chioggia. -

Disposizioni inerenti l’applicabilità dello sgravio triennale al settore agricolo.-

Modalità operative.

 

PREMESSA

L’art. 3 della Legge n. 448/98, contenente " Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, ha previsto, al comma 5, per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, lo sgravio contributivo totale degli oneri sociali per i nuovi posti di lavoro creati da datori di lavoro privati e dagli Enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e, limitatamente all’anno 1999, nelle regioni Abruzzo, Molise, alle condizioni previste dal successivo comma 6.

Con circolare n. 63 del 17 marzo 1999, nel fornire disposizioni inerenti la rimodulazione dello sgravio capitario di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 448/98, era stata fatta riserva di istruzioni per quanto attiene lo sgravio totale triennale previsto dal sopra citato articolo 3 in quanto, in base alla previsione di cui al comma 7 del medesimo articolo, l’efficacia delle misure era subordinata alla autorizzazione e ai vincoli della Commissione della Comunità Europea.

La Commissione Europea, con provvedimento n. SG (99) D/ 6511 del 10 agosto 1999, notificato in data 14 settembre 1999, constatato che il regime dell’aiuto di Stato, n. 701/98-Italia, è conforme alla politica comunitaria in materia di occupazione, ha ritenuto ammissibili ad usufruire di tali aiuti a finalità regionale le imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna fino al 31 dicembre 2001, ai sensi della deroga di cui all’art. 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, nonché le Regioni Abruzzo e Molise, in base alla deroga di cui all’art. 87, paragrafo 3, lettera e).

La Commissione stessa, nel ritenere ammissibili tali aiuti alla luce degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione" (vedi allegato 1), ha subordinato l’operatività degli stessi al rispetto di determinati vincoli e condizioni in linea con tali orientamenti.

Inoltre, nel caso in cui lo sgravio è connesso all’investimento iniziale, devono essere rispettate le condizioni contenute negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (vedi successivo punto 4.6).

Di seguito si illustrano le direttive e le relative modalità operative inerenti l’applicabilità dello sgravio totale triennale ai settori economici interessati.

1. Ambito territoriale (art. 3, comma 5)

Come sopra accennato, destinatari del nuovo sgravio totale triennale sono le imprese operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e, limitatamente alle nuove assunzioni nell’anno 1999, le imprese operanti nelle regioni Abruzzo e Molise.

Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 4, comma 3, della legge n° 448/98, lo sgravio triennale si applica, nei limiti della regola del "de minimis", alle imprese ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999.

2. Imprese destinatarie (art. 3, commi 5 e 6)

Destinatari del nuovo sgravio triennale sono i datori di lavoro privati appartenenti a tutti i settori economici e gli Enti Pubblici economici, salvo quanto precisato al successivo punto 6), relativamente ai settori sensibili, come tali individuati dalla normativa comunitaria.

Pertanto, rispetto alla disciplina dello sgravio annuale di cui all’art. 4, comma 21, della L. 449/97, lo sgravio triennale trova applicazione anche nei confronti di imprese appartenenti a settori produttivi in precedenza esclusi dal beneficio (commercio, pubblici esercizi, terziario, credito, assicurazione, agricoltura, ecc).

In base alla previsione di cui al comma 6, il datore di lavoro privato deve rivestire la qualifica di "impresa" ( artt. 2082 e succ. del c.c.).

Ne consegue che restano esclusi dal beneficio, i datori di lavoro non aventi detta natura, quali i liberi professionisti, gli studi professionali, i condomini, le associazioni culturali, professionali e di categoria, i partiti politici, gli organismi sindacali, i datori di lavoro agricolo non imprenditori, ecc.

Per maggior chiarezza si fa presente che la giurisprudenza ha sancito, ai fini del riconoscimento della natura di "impresa", che è essenziale che l’attività esercitata dalle imprese abbia la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione, perché è sufficiente, ai fini dell’economicità dell’attività, l’idoneità almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio (cfr. anche Cass. SS. UU 11 aprile 1994, n. 3353).

2.1 Società cooperative

Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti, purché iscritti nelle liste di collocamento, come disoccupati o inoccupati (articolo 10, comma 1 lett. a) della Legge n. 56/87).

3. Misura e durata del beneficio

Il beneficio consiste nello sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’I.N.P.S. posti a carico del datore di lavoro, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L’esonero totale, attesa la nuova formulazione della norma, riguarda anche le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale: contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e il contributo a garanzia per il TFR.

Continua, invece, ad essere escluso dallo sgravio il contributo dello 0,50% (miglioramenti pensionistici) di cui all’art. 3 della L. 297/82, in quanto lo stesso, come è noto, è a carico sostanzialmente del lavoratore (vedi circolare n. 103 del 15 maggio 1996, parte I, punto 2).

Relativamente alle imprese agricole, non costituisce oggetto di esonero la contribuzione dovuta all’INAIL. Su tale contribuzione continua ad operare, ove spettante, la riduzione per zone tariffarie.

Come più volte precisato, non sono soggetti a sgravio i contributi di solidarietà e la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.

4. Condizioni per ottenere l’esonero totale della contribuzione ( articolo 3 commi 6 e 7).

L’agevolazione sopra richiamata viene riconosciuta subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste al comma 6 dell’art. 3 della legge n. 448/98 nonché a quelle dettate, in linea con gli orientamenti comunitari, della Commissione Europea (comma 7, articolo 3).

4.1 Assunzioni a tempo pieno e indeterminato (art. 3, comma 6, lett. a), e), f).

Il comma 6 lettera a) ha stabilito che l’impresa, anche se di nuova costituzione, deve realizzare un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato e la successiva lettera f) dello stesso comma 6 ribadisce, rafforzando il precedente assunto, che i contratti di lavoro debbano essere a tempo indeterminato. Dette condizioni sono state ribadite dalla Commissione Europea per cui ne consegue che il beneficio non può essere concesso per lavoratori a tempo determinato, compresi gli stagionali e per i lavoratori a tempo parziale.

I nuovi dipendenti, in base alla lettera e) del comma 6 ed alle indicazioni della Comunità Europea, devono essere iscritti nelle liste di collocamento (in qualità di inoccupati o disoccupati) o di mobilità nei territori destinatari dell’agevolazione oppure devono fruire di cassa integrazione guadagni da almeno 24 mesi, senza interruzione, nei territori stessi.

Si fa presente che l’assunzione di dipendenti che fruiscono di CIGS non può che riguardare personale proveniente da altre imprese in quanto il personale in Cassa Integrazione, dal punto di vista giuridico, fa parte dell’organico della propria impresa.

4.2 Incremento occupazionale calcolato in ULA (unità lavoro annuo ).

La Commissione Europea ha ritenuto che l’incremento occupazionale debba essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione, come previsto al punto 17 delle linee direttrici sugli aiuti all’occupazione (Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione GUCE C334 del 12.12.95 – vedi allegato 2). Pertanto, il numero dei lavoratori in essere alla data del 31 dicembre 1998 ovvero del 30 novembre 1998, così come modificato dall’articolo 45, comma 16, della legge 17 maggio 1999, n. 144, non assume rilevanza ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.

La media dei lavoratori deve essere calcolata in "unità di lavoro annuo" (ULA), considerando unità intere i lavoratori a tempo pieno e frazioni di ULA i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali.

4.3 Calcolo della forza occupazionale.

Si premette, come più volte precisato, che per "forza aziendale" deve intendersi il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa, ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri od altre unità operative ubicate nelle aree di intervento degli sgravi, svolgenti la medesima attività.

Nel calcolo dei lavoratori in forza all’azienda, ai fini della media per unità lavorativa annua (U.L.A.), vanno compresi:

- Lavoratori a tempo pieno;

- Lavoratori a tempo parziale;

- Lavoratori a domicilio;

- Lavoratori con contratto a tempo determinato e stagionale;

- Lavoratori in cassa integrazione.

A riguardo si precisa che:

  • i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e stagionale ovvero con contratto a tempo parziale costituiscono ai fini del calcolo frazioni di U.L.A.;
  • i lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sono computati nel calcolo in luogo dei lavoratori assenti.

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e apprendistato sono esclusi dal calcolo della base occupazionale; in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato essi configurano un incremento occupazionale e, sussistendo le altre condizioni, possono beneficiare dello sgravio triennale.

Ai fini del computo proporzionale dei lavoratori a tempo determinato non agricoli si deve fare riferimento al rapporto tra le settimane di occupazione nell’anno e il totale delle settimane dell’anno stesso (52).

Per gli operai agricoli a tempo determinato, invece, si deve fare riferimento al rapporto tra le giornate di occupazione nell’anno e il totale delle giornate dell’anno stesso, cioè "312" (vedi al riguardo circolare n. 183 de 1° ottobre 1999 - modalità di compilazione della colonna "GG" giornate).

I lavoratori a tempo parziale dovranno essere considerati in base al rapporto esistente tra l’orario effettuato dal lavoratore part-time e l’orario normale stabilito dal CCNL.

Si precisa che il numero delle unità ottenute costituenti la base occupazionale di riferimento, ove comprensivo di decimali, deve essere arrotondato per eccesso o per difetto all’unità maggiore o inferiore a cinquanta.

4.4 Divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti (articolo 3, comma 6, lett. b)

La lettera b) del comma 6 dispone che l’impresa di nuova costituzione deve esercitare attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Lo spirito della norma è quello di attribuire il beneficio degli sgravi solo nei casi di reale nuova occupazione aggiuntiva a quella preesistente.

Per quanto riguarda il "concetto di impresa di nuova costituzione" si precisa che gli elementi certi utili a stabilire se una azienda possa considerarsi come nuova, rispetto ad altra precedente, sono i seguenti:

  • l’impresa subentrante non deve esercitare la medesima attività’ dell’azienda preesistente;
  • non deve assumere diritti ed obblighi della preesistente;
  • non si deve avvalere dello stesso personale;
  • non deve utilizzare gli stessi locali e le stesse attrezzature;
  • non vi debbono essere rapporti tra la gestione dell’impresa subentrante e dell’azienda preesistente;
  • non deve esserci stata coesistenza tra le due aziende;
  • l’impresa subentrante deve essere stata ammessa a fruire delle esenzioni fiscali concesse dalla

  • legge a favore dei nuovi opifici industriali ubicati sul territorio del Mezzogiorno;
  • l’azienda subentrante non deve aver fruito, per estensione o rinnovo dei relativi decreti, di
  • agevolazioni per ristrutturazione aziendale già destinati all’azienda precedente;
  • nell’ipotesi di estensione, trasformazione, concentrazione o fusione di aziende, deve essere stata effettuata la comunicazione all’Anagrafe Tributaria.

Si ricorda che i suddetti criteri, tuttora validi, sono contenuti nella circolare R.C.V. n. 469 del 7.8.1978,

4.5 Mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni (articolo 3, comma 6, lett. c)

La lettera c) del comma 6 ha stabilito che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non deve subire riduzioni nel corso del periodo agevolato.

La precisazione di cui alla lettera c) sottintende il mantenimento, nel periodo triennale di agevolazione, del livello di occupazione raggiunto sommando l’incremento occupazionale che ha dato luogo all’agevolazione con quello esistente al momento dell’assunzione (occupazione media nei dodici mesi precedenti).

La riduzione del livello occupazionale raggiunto a seguito di nuove assunzioni, avvenuta per atti indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (quali dimissioni volontarie del lavoratore, decesso o pensionamento per raggiungimento dei limiti di età), non costituisce causa di revoca dello sgravio se gli eventi sono riferiti al personale incluso nel calcolo della base occupazionale presa a riferimento alla data dell’assunzione del nuovo lavoratore.

Qualora, invece, la riduzione riguardi le unità di nuova assunzione, l’impresa decade dal beneficio dello sgravio a decorrere dalla data di cessazione del lavoratore se trattasi di eventi indipendenti dalla volontà del datore di lavoro. Diversamente l’impresa dovrà restituire l’intero importo dello sgravio già usufruito, maggiorato degli oneri accessori.

4.6 Aiuti connessi alla realizzazione di un investimento iniziale

Nel caso di creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento, gli aiuti vanno esaminati alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ferme restando le modalità di applicazione illustrate nei precedenti punti.

In base a quest’ultimi (punti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 della comunicazione 98/C 74/06 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale C74 del 10 marzo 1998), si considera che un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento se riguarda l’attività per la quale è stato effettuato l’investimento stesso e viene creato nel corso dei primi tre anni successivi alla realizzazione integrale all’investimento. Si considerano connessi all’investimento anche i posti di lavoro creati nello stesso periodo a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall’investimento medesimo.

Tale aiuto non deve superare la percentuale (pari all’intensità ammessa per gli aiuti all’investimento nella zona in questione) del costo salariale (che comprende la retribuzione lorda, ossia prima dell’imposta nonché i contributi sociali obbligatori ) della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni.

Conseguentemente dovendosi realizzare tale investimento iniziale la concessione dell’aiuto verrà subordinata al mantenimento dei posti di lavoro creati per un minimo di cinque anni.

L’aiuto alla creazione di posti di lavoro e l’aiuto all’investimento iniziale sono cumulabili entro il limite del massimale di intensità stabilito per la regione di cui agli orientamenti comunitari.

Da tale aiuto regionale viene escluso il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato II del Trattato della C.E.

Ai fini della elencazione delle attività interessate, si rimanda alla circolare n. 68 del 28.2.1994 avente per oggetto "Cessazione degli sgravi per il Mezzogiorno per le imprese di trasformazione di prodotti" di cui all’allegato 2 del Trattato Istitutivo della C.E.

Nel caso di aiuti non connessi all’investimento iniziale, il datore di lavoro é tenuto a mantenere il livello occupazionale per i tre anni successivi all’assunzione del lavoratore alle condizioni previste dalla presente normativa.

4.7 Incremento al netto delle diminuzioni occupazionali del gruppo (articolo 3, comma 6, lettera d).

In base a quanto stabilito dalla lettera d) del comma 6 l’incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell’anno precedente.

Si precisa che ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile si considerano controllate le società:

  • nelle quali un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del menzionato articolo 2359 stabilisce inoltre che, ai fini dell’accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per c/terzi.

4.8 Osservanza del C.C.N.L. e delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni, nonché rispetto dei parametri ambientali (art. 3, comma 6, lettera g), h), i)

Le lettere g), h), i) del medesimo comma hanno posto altre condizioni affinché il datore di lavoro possa usufruire degli sgravi degli oneri sociali in concomitanza con l’incremento occupazionale.

Le condizioni sono le seguenti:

  • debbono essere osservati integralmente i contratti collettivi nazionali. Tale condizione, salvo quanto precisato al successivo punto 5, deve essere fatta valere anche nei confronti di tutto il personale esistente al momento della richiesta del beneficio in argomento.

  • La norma ha una portata più ampia rispetto a quanto previsto dalla legge n° 449/97 che prevedeva il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell’articolo 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n° 389 e successive modificazioni e integrazioni.
  • debbono essere rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • debbono essere rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall’articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

5. Contratti di riallineamento compatibilità con il regime degli sgravi contributivi

Si fa presente che le imprese che hanno beneficiato delle disposizioni in materia di contratti di riallineamento contributivo, devono essere considerate imprese già esistenti, e; pertanto, al termine del processo di riallineamento non possono trovare applicazione i benefici previsti dalla normativa vigente in caso di nuova occupazione.

Nel caso di assunzioni di nuovi lavoratori, non interessati dai contratti di riallineamento, per i quali siano osservati i C.C.N.L. e nel rispetto delle altre condizioni, di cui ai punti precedenti, potranno trovare applicazione le disposizioni in materia di sgravio triennale.

6. Settori esclusi o ammessi parzialmente.

Per espressa previsione della Commissione Europea il regime di esonero contributivo di cui all’art. 3, commi 5 e 6 della Legge n° 488/98 non si applica ai settori sensibili disciplinati dal trattato CECA ed al settore della costruzione navale.

Relativamente al settore automobilistico ed a quello delle fibre sintetiche, il regime si applica secondo la regola del "de minimis" di seguito richiamata.

Per quanto riguarda l’individuazione delle aziende interessate ai settori sensibili si rimanda alla circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.

6.1 Regola del "de minimis".

In base a tale regola le imprese, a prescindere dalle dimensioni aziendali, in un triennio a decorrere dal momento del primo aiuto "de minimis", non possono beneficiare di aiuti nazionali, regionali e locali in misura eccedente il limite dei 100.000 ECU. Ciò a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità Europea tramite i fondi strutturali, in particolare il fondo europeo di sviluppo regionale.

Il suddetto criterio va applicato prendendo a riferimento gli eventuali aiuti "de minimis" usufruiti nei due anni successivi a quello nel quale si verifica il primo aiuto della stessa tipologia.

Di conseguenza l’importo massimo spettante alle aziende, in assenza di altri aiuti di cui sopra, dovrà essere modulato e corrisposto nel limite di capienza fissato in 100.000 ECU nel periodo 1.1.1999 - 31.12.2001. Per la valutazione e la conseguente conversione in ECU dell’ammontare delle somme, si richiama quanto precisato con circolare n. 37/98.

Ai fini di poter beneficiare del contributo di cui trattasi, le aziende dovranno presentare all’INPS apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis", nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di usufruire del contributo, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.

7. Disposizioni inerenti l’applicabilità, nei limiti della regola del "de minimis", dello sgravio totale triennale per l’anno 1999, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel Centro storico di Chioggia

In base all’art. 4, comma 3, della legge n. 448/98 e, limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999, trovano applicazione, nei limiti della regola del "de minimis" (prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C 68/06) le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 6 anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

Come già precisato nella circolare n. 63 del 17 marzo 1999, relativamente allo sgravio capitario, anche lo sgravio triennale trova applicazione nei confronti delle imprese industriali ed artigiane già beneficiarie dello sgravio contributivo generale, previsto dall’articolo 27, comma 1 della legge n° 30/97.

Restano, pertanto, escluse dal nuovo sgravio triennale le imprese appartenenti ai settori Commercio, Agricoltura, Credito ed Assicurazioni e gli altri settori non interessati allo sgravio capitario, nonché le imprese del settore della costruzione navale e quelle disciplinate dal trattato CECA.

Si pone in evidenza che le nuove disposizioni, benché inserite nell’articolo 4 sotto il titolo "Incentivi alle piccole e medie imprese", trovano applicazione per i settori interessati, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda.

Ai fini della fruizione del beneficio in trattazione, dovranno essere rispettate le condizioni previste dall’articolo 3, comma 6, nonché quelle illustrate nei precedenti punti.

8. Cumulo dei benefici

Il regime di aiuti inerente lo sgravio contributivo totale può essere cumulato unicamente con il regime di fiscalizzazione (contributi 0,16% ENAOLI e 0,21% TBC relativamente ai datori di lavoro nei confronti dei quali trova applicazione il differimento al 1° gennaio 2000 della soppressione dei suddetti contributi).

Le agevolazioni di cui al comma 5 dell’articolo 3 non sono cumulabili, in capo allo stesso lavoratore, con l’agevolazione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n° 449 "Incentivi per le piccole e medie imprese", inerente il credito d’imposta.

9. Compatibilità dello sgravio totale annuale di cui all’art. 17, comma 21 della Legge n° 449/97 con lo sgravio triennale di cui alla Legge n° 448/98.

L’articolo 4, comma 21 della L. n. 27.12.1997, n. 449 ha concesso alle imprese ubicate nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché per le regioni Abruzzo e Molise, uno sgravio incentivante annuale per i nuovi assunti in soprannumero alle unità effettivamente occupate alle date del 30.11.1997 e 30.11.1998.

Tale regime, pertanto, continua a trovare applicazione fino alla naturale scadenza del periodo di fruizione.

Per i lavoratori assunti a far tempo dal 1.1.1999 e per i quali le aziende fruiscano dello sgravio annuale, ove né ricorrano le condizioni, trova applicazione la disciplina dello sgravio triennale.

10. Modalità operative per le aziende che operano con il sistema del DM10.

Le imprese rientranti nella disciplina dello sgravio totale triennale, nonché quelle ubicate nelle regioni Abruzzo e Molise e nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia (quest'ultime relativamente alle sole assunzioni effettuate nell'anno 1999), si atterranno, per le operazioni di conguaglio del beneficio spettante, alle seguenti modalità:

  • indicheranno l'importo dello sgravio in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "SGR. TOT. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e da uno dei seguenti codici di nuova istituzione, in relazione alla data di assunzione:

  • cod. "L380" per i nuovi assunti dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999;
  • cod. "L390" per i nuovi assunti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;
  • cod. "L410" per i nuovi assunti dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Per il conguaglio del nuovo sgravio relativo a periodi decorsi dal 1 gennaio 1999 i datori di lavoro aventi titolo potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

A tal fine l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "SGR. ARR. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e dal codice di nuova istituzione "L381".

I datori di lavori destinatari del beneficio di cui art. 4, comma 21 della legge 27.12.1997, n. 449 (esonero totale annuale per i nuovi assunti dal 1.12.97 al 31.12.99), ai fini della fruizione dello stesso, continueranno ad attenersi alle modalità rese note con la circolare n. 129 del 16 giugno 1998.

Le aziende aventi titolo allo sgravio totale triennale che, nelle more dell'emanazione delle presenti disposizioni operative, avessero beneficiato dello sgravio annuale, provvederanno alla restituzione dello sgravio operato senza addebito di oneri accessori.

A tal fine utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "REST. SGR. TOT. INDEBITO" e dal codice di nuova istituzione "M203". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per il recupero dello sgravio pregresso dovrà essere utilizzato un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo conguagliato dalla dicitura "SGR. ARR. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e dal sopracitato codice "L381".

Le aziende che avessero operato lo sgravio in questione in difformità ai criteri sopra illustrati provvederanno alla restituzione dello stesso, entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla emanazione delle presenti istruzioni, maggiorando l'importo da versare degli interessi al tasso legale (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 5 del 26.3.1993).

L'importo degli sgravi indebiti dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "REST. SGR. TOT. INDEBITO" e dal codice di nuova istituzione "M203". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo degli interessi dovrà essere indicato in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI" e dal codice "Q900".

11. Particolarità per il settore agricolo

Anche per le imprese del settore agricolo operanti nelle regioni individuate dall’art 3, comma 5, della Legge 448/98, è previsto lo sgravio totale triennale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, di pertinenza dell’INPS.

Lo sgravio totale opera, per tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, per i nuovi assunti a tempo pieno ed indeterminato, negli anni 1999, 2000, 2001, nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria e, limitatamente alle assunzioni effettuate nell’anno 1999, nelle Regioni Abruzzo e Molise.

Non rientrano nell’esonero, come già precisato al precedente punto 3, le seguenti forme contributive:

  • Contributo INAIL
  • Contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 della Legge 297/82.

Sui contributi INAIL continuano ad operare, secondo la vigente normativa, le riduzioni contributive previste per le zone svantaggiate e normali del Mezzogiorno (40%) ovvero quelle stabilite per i territori montani (70%).

Il beneficio dello sgravio triennale è subordinato al rispetto delle condizioni dettate dall’articolo. 9 ter L. 608/96 nonché a tutte le altre condizioni e vincoli previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 448/98 e dalle direttive Comunitarie.

Con il termine "imprese operanti nelle regioni destinatarie dell’intervento" si intendono:

  • Imprese aventi sede aziendale nelle predette regioni;
  • Imprese con sede legale in altre regioni aventi aziende agricole ubicate nei territori interessati.

In entrambi i casi lavoratori assunti devono essere residenti nei territori destinatari del beneficio.

I datori di lavoro operanti nelle zone svantaggiate e normali del mezzogiorno, ovvero nei territori montani, aventi titolo per l’anno 1999 rispettivamente alla riduzione del 40% ovvero del 70% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, possono beneficiare, per i nuovi assunti, dello sgravio contributivo totale triennale.

Lo sgravio sarà riconosciuto, per la parte non usufruita, fino alla concorrenza del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro.

12. Norme operative per il settore agricolo

Lo sgravio compete sin dal primo trimestre dell’anno 1999.

Le aziende che intendono avvalersi dello sgravio triennale dovranno dichiarare i dati relativi ai suddetti lavoratori nel tipo denuncia "2" (O.T.I).

Al fine di dichiarare i lavoratori che beneficiano del predetto sgravio vengono istituiti i codici "tipo contratto" 42 e 43.

Il "tipo contratto" 42 ha il significato: operaio tradizionale, assunto con ordinario contratto di lavoro, beneficiario dello sgravio totale ex art. 3, commi 5 e 6, della Legge 448/98.

Il "tipo contratto" 43 ha il significato: operaio tradizionale extracomunitario, assunto con ordinario contratto di lavoro, beneficiario dello sgravio totale ex art. 3, commi 5 e 6, della Legge 448/98.

I datori di lavoro che hanno dichiarato nei modelli DMAG già presentati per i trimestri pregressi i lavoratori neo assunti per i quali compete lo sgravio in questione, dovranno comunicare alla sede competente i dati relativi alla variazione secondo le modalità indicate nel manuale per la compilazione del modello DMAG, allegato alla circolare n. 183 del 1 ottobre 1999.

Analogamente dovranno comportarsi nel caso in cui lo sgravio debba essere restituito perché indebito.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

Cfr. "Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione" – 95/C334/04, in G.U.CE serie C/334 del 12 dicembre 1995.

 

 

Allegato 2

"Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro hanno invece l’effetto di procurare un impiego a lavoratori che non ne hanno ancora trovato uno o che hanno perso l’impiego precedente e l’aiuto sarà assegnato in funzione del numero di posti di lavoro creati. E’ opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all’organico (calcolato come media su un certo periodo) dell’impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell’organico, e quindi senza la creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione"

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