Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

bada.gif (3563 byte)

Servizi_M.JPG (6618 byte)

bada.gif (3563 byte)


Circolare numero 196 del 27-11-2000.htm

  
Premessa.-Adempimenti dei datori di lavoro.-Istituzione nuovi codici contratto -Decorrenza e misura dei benefici.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento originale

 
 

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL’AREA AGRICOLA

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27 novembre 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 196

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Legge n° 36, della Regione Autonoma Sardegna, del 24 dicembre 1998. Istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo.

SOMMARIO:

Premessa.

Adempimenti dei datori di lavoro.

Istituzione nuovi codici contratto

Decorrenza e misura dei benefici.

 

Premessa.

Con la circolare 118 del 21 giugno 2000, sono state impartite le disposizioni normative contenute nella Legge n° 36 del 24 dicembre 1998 della Regione Autonoma Sardegna .

Con la presente circolare vengono specificate le disposizioni operative del settore agricoltura.

 

Adempimenti dei datori di lavoro.

I datori di lavoro agricolo, così come individuati dall’art. 2 ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.3 della predetta Legge Regionale, per accedere ai benefici contributivi previsti, dall’art 4, devono:

    • presentare una comunicazione agli Uffici o inviarla tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – via XXVIII febbraio n. 5 – CAGLIARI – ed all’Agenzia I.N.P.S. territorialmente competente. A tal fine dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli A/36/98 e B/36/98 appositamente predisposti, sottoscritti dal datore di lavoro con firma autografa accompagnata dalla fotocopia di idoneo documento di riconoscimento o debitamente autenticata dalle autorità competenti, o presso gli uffici preposti alla ricezione delle domande;

    • dichiarare trimestralmente i relativi dati occupazionali con il modello DMAG per la cui compilazione si rimanda alla circolare 183 del 1 ottobre 1999, utilizzando i nuovi codici contratto istituiti.

Le aziende autorizzate all’accentramento contributivo presso Sedi al di fuori della Regione Sardegna, che ricorrono ad assunzione di personale da adibire a lavori svolti nella predetta regione, per accedere agli sgravi contributivi previsti dalla citata Legge n° 36/98, dovranno presentare le dichiarazioni trimestrali (DMAG) alle Sedi INPS, della Regione, competenti per territorio.

Istituzione nuovi codici contratto.

Per la gestione delle agevolazioni ed in relazione alla durata ed alla misura dei benefici, previsti dal comma 1 art. 1 della Legge n° 36/98 sono stati istituiti i seguenti codici contratto da utilizzare per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato dalla generalità delle aziende agricole e per gli operai assunti a tempo determinato dalle aziende agricole operanti nel settore turistico.

  1. Nuovi codici per la generalità delle aziende agricole. Assunzioni a tempo indeterminato.

- lavoratori assunti in base alle lettere a, b, c, d, i:

49- da utilizzare per i primi tre anni;

51 -da utilizzare per il quarto anno;

53 -da utilizzare per il quinto anno:

- lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere a, b, c, d, i:

50- da utilizzare per i primi tre anni;

52 -da utilizzare per il quarto anno;

54 -da utilizzare per il quinto anno.

- lavoratori, con età superiore a 35 anni, assunti in base alle lettere b, c, d, i:

49 – da utilizzare per cinque anni;

- lavoratori extracomunitari, con età superiore a 35 anni, assunti in base alle lettere b, c, d, i:

50– da utilizzare per cinque anni;

- lavoratori assunti in base alle lettere e, f, g, h.

- lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato nel triennio precedente all’entrata in vigore della Legge.

49 da utilizzare per il primo anno.

51 da utilizzare per il secondo anno.

- lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere e, f, g, h.

- lavoratori extracomunitari assunti con contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato nel triennio precedente all’entrata in vigore della Legge.

50 - da utilizzare per il primo anno.

52 - da utilizzare per il secondo anno.

- lavoratori assunti in base alle lettere e, f, g, h.

53 da utilizzare per il terzo anno

55 da utilizzare per il quarto anno

- lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere e, f, g, h.

54 da utilizzare per il terzo anno

56 da utilizzare per il quarto anno

2) Nuovi codici aziende agricole operanti nel settore turistico: assunzioni a tempo determinato.

57 -da utilizzare per lavoratori assunti a tempo determinato: dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto e nel limite massimo di cinque anni.

58- da utilizzare per lavoratori extracomunitari assunti a tempo determinato: dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto e nel limite massimo di cinque anni.

59 da utilizzare per lavoratori, muniti di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, assunti a tempo determinato: dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto e nel limite massimo di cinque anni.

60 da utilizzare per lavoratori extracomunitari, muniti di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, assunti a tempo determinato: dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto e nel limite massimo di cinque anni..

Decorrenza e misura dei benefici.

Gli sgravi contributivi decorrono nel periodo 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2006.

I benefici previsti dalla L.R. 36/98 sono concessi con decorrenza dalla data di cessazione di analoghi interventi e consistono nello sgravio totale dei contributi dovuti all’I.N.P.S. posti a carico del datore di lavoro.

Lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L’esonero totale riguarda anche le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale: contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità ed il contributo a garanzia per il T.F.R.

Non rientrano nello sgravio i contributi di solidarietà, la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario e la contribuzione dovuta all’INAIL.

E’ altresì escluso dallo sgravio il contributo dello 0,50% (miglioramenti pensionistici) di cui all’art. 3 della L. 297/82 a carico del lavoratore.

- Gli sgravi contributivi ed assistenziali sono concessi secondo le misure e per i periodi di seguito specificati:

Per le assunzioni di cui all’art 1 della predetta L.R. alle lettere:

  1. assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti qualificati;
  2.  

  3. assunzioni a tempo indeterminato di soggetti inoccupati o disoccupati;
  4. assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette (disabili, tossicomani riabilitati e soggetti menomati nelle capacità lavorative);
  5. assunzioni a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;

i) assunzioni a tempo indeterminato part-time e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti part time a tempo determinato ;

gli sgravi sono concessi per un periodo massimo di 5 anni nella seguente misura:

  • 1° - 2° - 3° anno: 100 %
  • 4° anno:’ 80 %
  • 5° anno: 60 %

Per l’assunzione di soggetti di cui alle lettere b) c) d) i) con un’età superiore ai 35 anni la misura dello sgravio è pari al 100 % per tutti i cinque anni.

Per le assunzioni di cui alle lettere:

e) trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;

f) assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

g ) assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati di lunga durata (almeno 24 mesi);

h) assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

gli sgravi sono concessi per un periodo massimo di 4 anni nella seguente misura:

  • 1° anno: 100 %
  • 2° anno: 80 %
  • 3° anno: 60 %
  • 4° anno: 40 %

Per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, intervenute nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1.1.1996 al 31.12.1998, lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 2 anni nella misura del 100 % per il 1° anno e dell’80 % per il 2° anno, per i dipendenti in forza dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale in argomento.

I datori di lavoro operanti nel "settore del turismo", per le assunzioni a tempo determinato di cui alla lett. l) dell’art. 1, comma 1, della L.R. 36/98, possono beneficiare degli sgravi, a partire dal 4° mese di assunzione per l’intera durata del contratto annuale a tempo determinato e per un massimo di 5 anni..

La misura dello sgravio è pari all’80 % per l’intero periodo ammesso.

Per l’assunzione di soggetti in possesso di qualifiche, specializzazioni e/o titoli professionali riconosciuti, la misura dello sgravio è pari al 100 %.

Gli sgravi di cui al precedente punto hanno carattere aggiuntivo, in termini di successione temporale, rispetto a quelli di analoga natura concessi dallo Stato (comma 2, art. 1).

Ciò significa che il regime di aiuto concesso dalla Regione interviene esclusivamente alla scadenza di analoghe misure a favore dell’occupazione.

Regolarizzazione del pregresso e adempimenti:

I datori di lavoro che hanno già denunciato il lavoratore con un modello DMAG con un contratto diverso da quelli istituiti con la presente circolare dovranno darne comunicazione alla Sede competente per gli adempimenti conseguenti ( circolare n° 183 del 1 ottobre 1999 punto " comunicazioni di variazioni") .

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Attivando questo Link si può ricevere il documento originale