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971112
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
971009
Circolare n. 202
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
97-202. Art. 23, legge  n. 196 del 24.6.97.
Art. 5, legge n. 608 del 28.11.96.
Applicazione dei contratti di
riallineamento retributivo nel
settore previdenziale agricolo.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 9 ottobre 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 202      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                         E PERIFERICI DEI RAMI
                         PROFESSIONALI
                      AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                         PRIMARI MEDICO LEGALI
                         e, per conoscenza
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                         CONSIGLIO DI VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                         AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                         E CASSE
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                         PROVINCIALI
Oggetto: 97-202. Art. 23, legge  n. 196 del 24.6.97.
          Art. 5, legge n. 608 del 28.11.96.
          Applicazione dei contratti di
          riallineamento retributivo nel
          settore previdenziale agricolo.
INDICE:
1) Premessa
2) Disposizioni ed istruzioni operative:
   a) Operai a tempo indeterminato
   b) Operai a tempo determinato.
1) PREMESSA
Con l'entrata in vigore della legge 24.06.97, n. 196 (G.U.
n. 154 del 4.07.97, supl. ord. 136 L) gli accordi di
riallineamento retributivo assumono rilevanza giuridica
agli effetti della determinazione dei contributi
 previden-ziali ed assistenziali anche per le aziende del
settore agricolo.
Le retribuzioni fissate nei predetti accordi possono
costituire valida base imponibile previdenziale per la
contribuzione dovuta dalle aziende agricole per gli operai
a tempo indeterminato, a decorrere dal 3  trimestre 1997.
Con il verificarsi di determinati specifici presupposti di
cui si dira' piu' avanti, correlati alle disposizioni
contenute nell'art. 4 del d.l.vo n.146 del 1997, l'appli-
ca-zione degli accordi di riallineamento si estendera' alla
contribuzione degli operai a tempo deter-minato.
2) DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI OPERATIVE:
La normativa in materia di contratti di riallineamento
retributivo, prevista dall'art. 5 della legge 28.11.96, n.
608, cosi' come modificato dall'art. 23 della legge 24.6.97
n.196 (cd. Legge Treu), trova applicazione per le aziende
agricole operanti nei territori individuati dall'art. 1
della legge 1.3.86, n. 64.
E' venuto meno, infatti, il limite fissato dalla dispo-
sizione modificata, che individuava tra i destinatari della
norma esclusivamente le aziende industriali ed artigiane.
Le predette norme incidono con rilevanti innovazioni nella
disciplina giuridica in tema di determinazione della
contribuzione e del diritto alle riduzioni contributive.
Difatti e' previsto al comma 1 che "Al fine di salva-guar-
dare i livelli occupazionali e di consentire la rego-lariz-
zazione retributiva e contributiva per le imprese operanti
nei territori individuati all'art. 1 della legge 1.3.86, n.
64, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'am-
montare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere
a),b) e c), del decreto legge 9.10.1989, n. 338, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389.
Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli
accordi provinciali di riallineamento retributivo, stipu-
lati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente
collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferi-
mento".....omissis
Cio' premesso, mentre si fa riserva di piu' ampie istru-
zioni, anche per i periodi pregressi, si forniscono le
seguenti disposizioni per consentire la denuncia e l'as-
solvimento della contribuzione, sulla base della normativa
in esame, per gli operai dell'agricoltura per i periodi
contributivi correnti a partire dal 3  trimestre 1997.
a) Operai a tempo indeterminato
 La disposi-zione in esame e' immediatamente operativa per la
manodopera con rapporto di lavoro a tempo indetermi-nato e
per le retribuzioni ad essa corrisposte a decorrere dal
periodo di paga del mese di luglio  1997.
Al fine del calcolo dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali degli operai a tempo inde-terminato, la retribu-
zione minima da prendere a riferi-mento e' quella fissata
dagli accordi di riallineamento, a decorrere dal 19.07.97.
Essa non potra' essere inferiore al 50% del minimale
di cui all'art. 1 comma 2 del d.l. 9.10.89 n. 338, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 7.12.89 n.389, pari per
il 1997 a L. 65.175 (cfr. circ. n.  23/97). Tale limite e',
quindi, fissato in L. 32.588 (1).
I datori di lavoro sono tenuti, in virtu' della precitata
disposizione, a denunciare retribuzioni non inferiori al
predetto limite, calcolato in rapporto al minimale  gior-
naliero.
Resta inteso che, ove la retribuzione corrisposta risulti
di fatto superiore ai predetti limiti, le aziende sono
tenute a denunciare le retribuzioni effettivamente corri-
sposte, in quanto i valori sopra citati valgono come
minimali giornalieri di retribuzione.
Alle aziende agricole che corrispondono ai propri operai
retribuzioni pari ai valori pattuiti negli accordi pro-
vinciali di riallineamento, e non inferiore al predetto
limite di L. 32.588 corrispondente al 50% del minimale di
L. 65.175, e' riconosciuto il diritto al mantenimento delle
agevolazioni e riduzioni contributive, ancorche' tali
retribuzioni siano inferiori a quelle dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro. Infatti ai sensi del comma 1,
dell'articolo 5, della piu' volte citata legge n.608/96, e'
sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c)
legge n. 389/89.
La sospensione si riverbera tanto sulle riduzioni previste
per il "Mezzogiorno" (cosiddetta fisca-lizzazione), quanto
sulle agevolazioni vigenti per i territori montani e per le
zone svantaggiate.
Va osservato, ad ogni modo, che la sospensione di cui
trattasi cessa di avere effetto dal periodo di paga per il
quale e' accertato il mancato rispetto del programma
graduale di riallineamento dei trattamenti economici,
contenuti nell'accordo territoriale (comma 3).
In materia, questa Direzione Generale ha emanato a suo
tempo apposite disposizioni con circolare n.119 del
27.05.1997, a cui si rinvia per la completa conoscenza
dell'argomento.
Perche' le aziende possano avvalersi delle disposizioni in
esame e' necessario che in ambito provinciale sia stato
stipulato un contratto di riallineamento retributivo e che
 lo stesso sia stato recepito in sede aziendale ed il
relativo verbale di recepimento sia stato depositato presso
la Sede INPS competente, entro trenta giorni dalla sotto-
scrizione.
Comunque, si fa presente che qualora siano presen-tate dalle
aziende dichiarazioni trimestrali conformi alla disciplina
del riallineamento, ancorche' le aziende stesse non abbiano
provveduto all'adesione dell'accordo provin-ciale di rial-
lineamento ed al deposito del relativo atto di recepimento,
le Sedi provvederanno all'acquisizione dei dati retributivi
cosi' come denunciati ed invieranno alle aziende in que-
stione l'invito ad ottemperare ai previsti adempimenti
(recepimento e deposito del verbale), avver-tendo i desti-
natari che il mancato adempimento comportera' il recupero
della differenza contributiva e delle relative somme
aggiuntive.
Tuttavia le azioni di recupero verrano tenute in sospeso
sino al 19 luglioo 1998, considerato che questo e' il
termine ultimo fissato dalla legge per provvedere agli
adempimenti relativi al recepimento ed al deposito del
verbale da parte dei datori di lavoro.
Le aziende denunceranno le retribuzioni erogate in forza
dei contratti di riallineamento nel 3 trimestre 97 con le
consuete modalita', utilizzando il Mod. ACC. 1 O.T.I..
Al fine di adeguare alla nuova normativa i controlli che le
Sedi effettuano sulle Dichiarazioni Trimestrali in merito
alla osservanza delle retribuzioni contrattuali, e' oppor-
tuno che le aziende al momento della presentazione della
dichiarazione della manodopera comunichino all'ufficio che
trattasi di dichiarazione contenente retribuzioni di
riallineamento.
b) Operai a tempo determinato
La disposizione in esame non e' di converso immediatamente
operativa in materia di contribuzione degli operai a tempo
determinato, tenuto conto che l'art. 1 comma 1 della legge
n. 389/89 non e', allo stato della vigente disciplina,
applicato agli operai a tempo determinato, per i quali vige
la normativa di cui all'art. 28 del D.P.R.488/68, per cui i
contributi sono determinati in base alle retribuzioni
convenzionali giornaliere, rilevate per singole province.
Essa potra' trovare applicazione alla contribuzione dovuta
per gli operai a tempo determi-nato a decorrere dal 1.1.98.
In merito, circa le modalita' ed i criteri applicativi si
fa riserva di emanare apposite disposizioni.
 Le Sedi dovranno dare ampia diffusione secondo i consueti
canali informativi alle disposizioni contenute nella
presente circolare.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
(1)
NOTA:
Continua, naturalmente, ad applicarsi il minimale, rivalu-
tato ai sensi del comma 2, art. 1, della legge 26.9.1981,
n. 537, alla contribuzione determinata sulle retribuzioni,
che esulano dagli accordi di riallineamento.
Si ricorda che tale minimale e' fissato per il '97 in L.
57.960  (cfr. circ. n. 38/97).