_____________________________ 971124 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 971114 Circolare n. 224 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI 97-224. Modifiche alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile contributiva degli operai agricoli a tempo determinato. (Art. 4, D.L.vo 16.4.97, n. 146 - Salario medio convenzionale). DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 14 novembre 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 224 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: 97-223. Modifiche alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile contributiva degli operai agricoli a tempo determinato. (Art. 4, D.L.vo 16.4.97, n. 146 - Salario medio convenzionale). INDICE: 1) Disposizioni normative; 2) Comparazione delle retribuzioni medie provinciali con le retribuzioni contrattuali; 3) Applicazione dei contratti di riallineamento retributivo alla contribuzione degli operai a tempo determinato; 4) Limiti applicativi dell'art. 4 d.l.vo n. 146/97 (Contribuzione dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti); 5) Istruzioni operative. SOMMARIO: La disciplina giuridica in materia di determinazione e calcolo dei contributi, dovuti dai datori di lavoro per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha subito importanti modifiche per effetto della introdu-zione delle disposizioni contemplate nell'art. 4 del d.l.vo 146/97. In applicazione della predetta norma si verifichera', a far data 1.1.98, e al realizzarsi di determinate specifiche condizioni, il graduale abbandono del salario medio con- venzionale e l'adozione in suo luogo delle retribuzioni reali. Si forniscono, pertanto, le disposizioni normative e le istruzioni operative ai fini della attuazione delle pre- citate norme. 1) DISPOSIZIONI NORMATIVE L'art. 4 del d.l.vo 146/97 stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale, deter-minato con decreto del Ministro del lavoro e della Previ-denza Sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentati- ve. A decorrere da tale momento trova appli-cazione l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e inte-grazioni". Va osservato in primo luogo che ai sensi dell'art. 1 della L. 389/89, anche per gli operai a tempo determinato, la retribuzione da assumere come base di calcolo per i con- tri-buti non potra' essere inferiore all'importo delle retri-buzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collet-tivi o individuali, se piu' favorevoli. L'applicazione del precitato art. 1 comporta che per gli operai a tempo determinato non trovera' piu' applicazione l'art. 28 del D.P.R. 488 del 27.4.1968, in base al quale la contribuzione e' determinata in relazione ai salari medi convenzionali. Pertanto ai fini della individuazione della retribuzione che assume rilevanza per gli effetti dell'accertamento e calcolo dei contributi nei rapporti di lavoro qui esamina- ti, si dovranno applicare le disposizioni previste nell'art. 12 della L. 30.4.69, n. 153 come modificato dall'art. 6 del d.l.vo 314 del 2.9.97. Il principio della retribuzione effettiva sara' operativo dal momento in cui la retribuzione fissata nei contratti collettivi superi quella convenzionale, determinata con Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanati nell'anno 1996. E' necessario, quindi, che dal raffronto effettuato in ogni singola provincia, emerga l'esistenza di un valore delle retribuzioni contrattuali, fissate per singola qualifica, superiore al salario convenzionale della provincia stessa. Conseguentemente i contributi saranno determinati sulla retribuzione effettivamente corrisposta ed individuata in base ai principi e regole sopra richiamate, esclusivamente per quei lavoratori appartenenti alle qualifiche per le quali si e' verificata la condizione richiesta dalla norma, cioe' che le retribuzioni contrattuali provinciali siano piu' elevate rispetto alla retribuzione convenzionale della provincia. Per i lavoratori appartenenti alle restanti qualifi-che, continuera' ad applicarsi l'art. 28 del D.P.R. 488/68, per cui la contribuzione sara' calcolata sui salari con-venzio- nali. In proposito, per effetto di quanto previsto dall'art. 4, primo periodo, del precitato d.l.vo 146/97, i contributi dovuti dalle aziende agricole per la manodopera impiegata a decorrere dall'1.1.98 devono essere calcolati in base ai salari convenzionali determinati per ciascuna provincia con i decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanati nell'anno 1996. Le stesse retribuzioni fissate nei provvedimenti ministe- riali del 1996 avranno riferimento per il calcolo delle prestazioni temporanee. 2) COMPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PROVINCIALI CON LE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI Si e' detto innanzi che al fine di individuare il momento in cui la contribuzione degli operai a tempo determinato e' calcolata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte al lavoratore, e' necessario dare luogo al raffronto tra i salari medi convenzionali del 1996 con le retribuzioni fissate nei contratti collettivi stipulati dalle organiz- zazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il raffronto va effettuato, come si evince espressamente dalla norma, comparando in ogni provincia la retribuzione contrattuale di ciascuna qualifica prevista dal contratto collettivo con il salario medio provinciale. La retribuzione contrattuale che all'uopo deve essere considerata e' quella risultante dagli istituti retributivi in vigore alla data dell'1.1.98 e risultanti dall'applica- zione dei contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali. Il raffronto naturalmente va operato distintamente per settore di contrattazione collettiva (tradizionale, flor- ovivaisti, idraulico-forestale, etc.). La rilevazione effettuata dalla data dell'1.1.98 avra' efficacia agli effetti della contribuzione di competenza a partire dal 1 trimestre 1998. L'andamento salariale dovra' essere assoggettato a conti- nuativo monitoraggio che tenga conto di eventuali rinnovi contrattuali, che dovessero intervenire dopo la predetta data dell'1.1.98, e degli scaglionamenti retributivi previsti negli accordi esistenti a scadenza successiva all'1.1.98, in base ai quali si potranno verificare incre- menti delle retribuzioni contrattuali. Tale rilevazione avra' effetto con il mese di paga in cui ricade il raffronto delle retribuzioni. Per quanto superfluo, si ribadisce che tale rilevazione, cosi' come effettuata, esplichera' effetti ai fini contri- butivi se si registra il superamento del salario conven- zionale. Per la individuazione del salario contrattuale, che e' da porre a confronto del salario convenzionale, devono essere prese in considerazione gli stessi istituti contrattuali che rilevano per la determinazione del salario medio convenzionale (retribuzione giornaliera, terzo elemento, etc.). Giova sottolineare che, limitatamente al settore tradizio- nale e florovivaistico, per quanto attiene alla individua- zione della retribuzione tabellare, nelle province dove e' intervenuta la rinnovazione dei contratti provinciali, in applicazione del C.C.N.L. stipulato il 19.7.95, la retri- buzione da prendere a riferimento e' il salario contrat- tuale fissato a livello provinciale ai sensi dell'art. 27 del precitato C.C.N.L. Nelle rimanenti province si deve tener conto dei valori tabellari nazionali e delle retribuzioni integrative pattuite nei contratti provinciali. A tale riguardo, si soggiunge che sono conseguentemente da considerare escluse dalla rilevazione le retribuzioni fissate nell'ambito di eventuali programmi di graduale riallineamento retributivo che, come e' noto, trovano applicazione nelle singole aziende della provincia, semp- reche' queste abbiano recepito il programma stesso, depo- sitando il relativo verbale. Occorre inoltre tenere presente che nell'ambito dei con- tratti provinciali rinnovati, i livelli retributivi possono essere stati correlati a predeterminati parametri, e non gia' alle qualifiche. In tali fattispecie e' evidente che, nonostante il dettato della norma faccia esplicito riferi- mento alle qualifiche, il rapporto va effettuato comparando il salario convenzionale con i livelli economici fissati per i singoli parametri. 3) APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO ALLA CONTRIBUZIONE DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO Con circ. n. 202 del 9.10.97, diramata con messaggio n. 27.069, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento, sono state date disposizioni in materia di applicazione dei contratti di riallineamento nel settore previdenziale agricolo, specificatamente per quanto attiene alla rileva- zione dei predetti accordi agli effetti della contribuzio- ne. In materia di contributi dovuti per la manodopera occupata con rapporti di lavoro a tempo determinato, si e' precisato che la normativa trova applicazione a decorrere dall'1.1.- 98. A scioglimento della riserva espressa circa le modali- ta' ed i criteri applicativi, si fa presente quanto segue. Nelle province di cui all'art. 1 della L. 1.3.86, n. 64, dove a far data 1.1.98 puo' considerarsi introdotto il principio della retribuzione effettivamente corrisposta di cui all'art. 12 della L. 153/69 modificato dall'art. 6 del d.l.vo n. 314 del 2.9.97, le retribuzioni di rial-lineamento possono costituire valida base contributiva, con il verificarsi della condizione di cui si e' ampia-mente discusso innanzi, e cioe' se si e' verificato il supera-mento del salario medio convenzionale con il salario contrattuale provinciale o con il salario tabellare nazio- nale integrato dalle retribuzioni provinciali, secondo i criteri descritti al paragrafo 2. In tal caso il salario di riferimento per il calcolo dei contributi e' quello realmente corrisposto e la retribu- zione erogata in base agli accordi di riallineamento rappresenta salario effettivo. Resta ovviamente inteso che la retribuzione di riallinea- mento opera, allorquando siano rispettati i presupposti e i requisiti previsti nell'art. 23 della L. 24.6.97, n. 196, di cui si e' fatto commento nella precitata circolare n. 202/97; occorre cioe' che nella provincia sia stato sotto- scritto un accordo provinciale e che l'azienda che intenda usufruire dell'accordo stesso, lo abbia recepito con apposito verbale, depositandolo entro e non oltre il 19.7.98. In tal caso, la stessa azienda eroghera' ai propri dipen- denti retribuzioni corrisposte in applicazione del pro- gramma di gradualita' economica. Pertanto in relazione alla erogazione di retribuzioni previste dal programma di riallineamento, l'azienda sara' tenuta a denunciare per ciascun operaio cosi' retribuito, le retribuzioni effettivamente ad esso corrisposte, sem- preche' siano rispettati i minimali secondo quanto esami- nato nella precitata circ. n. 202/97. Si sottolinea, a tale riguardo, che la dichiarazione delle retribuzioni effettive riguarda tutti gli operai a tempo determinato che nel trimestre hanno prestato la loro opera presso l'azienda, a prescindere dalla qualifica di appar- te-nenza di ciascuno di essi, infatti all'azienda che abbia aderito all'accordo di riallineamento, la norma si appli- chera' per tutti i lavoratori destinatari del programma di riallineamento. 4) LIMITI APPLICATIVI DELL'ART. 4 D.L.VO N. 146/97 (Contribuzione dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti) Le disposizioni contenute nell'art. 4 del d.l.vo 146/97 prefigurano, come si e' detto, l'introduzione graduale del principio della retribuzione effettiva agli effetti previ- den-ziali e contributivi in agricoltura per gli operai a tempo determinato. La loro stessa applicazione e' stretta- mente connessa alla possibilita' di pervenire, in concreto, alla determinazione dei contributi sulle retribuzioni realmente corrisposte dalle aziende. Pertanto, esula dal campo di applicazione della norma la contribuzione dei compartecipanti familiari, dei piccoli coloni e dei coltivatori diretti. Ne consegue che i contributi dovuti dai concedenti a compartecipazione ed a piccolo colonia per l'anno 1998 saranno calcolati in base ai salari medi convenzionali che saranno determinati per lo stesso anno 1998, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 488/68. Del pari, saranno prese a riferimento le retribuzioni medie giornaliere, determinate per l'anno 98, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per lo stesso anno 98 dai colti-vatori diretti, mezzadri e coloni. 5) ISTRUZIONI OPERATIVE Si e' visto che per rendere operative le norme esaminate, e' necessario provvedere alla comparazione delle retribu- zioni medie provinciali con le retribuzioni contrattuali, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 2). Occorre, in particolare, dar luogo alla rilevazione delle retribuzioni contrattuali vigenti dall'1.1.98. Tale rile- vazione dovra' essere effettuata dalle Sedi provinciali entro e non oltre il 15 dicembre p.v. Le Sedi stesse dovranno, quindi, entro il 22 dicembre comunicare alla Direzione Centrale Contributi - Ufficio Datori di Lavoro Agricolo - (a mezzo fax al seguente numero: 5905-7359) l'esito di quanto rilevato, e specifi- catamente per quali qualifiche si verifica nella provincia alla data dell'1.1.98 o ad una data succes-siva il supera- mento del salario convenzionale del 96. Si raccomanda il pieno rispetto dei tempi programmati, al fine di consentire alla Direzione Generale di emanare in tempo utile per le aziende, le disposizioni conseguenti ai risultati della rilevazione. Si fa presente, inoltre, che e' in corso la riprogettazione del modello ACC1/OTD e del modello ACC1/Diarie per ade- guarli alle nuove necessita' normative, in particolare per consentire alle aziende di dichiarare le retribuzioni effettive nei casi previsti. Sono conseguentemente in fase di rielaborazione anche le relative procedure informatiche dell'acquisizione delle dichiarazioni di manodopera e della tariffazione contribu- tiva. Su questi argomenti si ritornera' per fornire le apposite istruzioni. Le Sedi daranno la piu' ampia diffusione alle disposizioni della presente circolare, secondo i consueti canali di informazione. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO