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971124
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
971114
Circolare n. 224
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
97-224. Modifiche alla disciplina giuridica della
retribuzione imponibile contributiva degli
operai agricoli a tempo determinato.
(Art. 4, D.L.vo 16.4.97, n. 146 - Salario
medio convenzionale).
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 14 novembre 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 224        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                           E PERIFERICI DEI RAMI
                           PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                         e, per conoscenza
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                           E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           PROVINCIALI
Oggetto: 97-223. Modifiche alla disciplina giuridica della
          retribuzione imponibile contributiva degli
          operai agricoli a tempo determinato.
          (Art. 4, D.L.vo 16.4.97, n. 146 - Salario
          medio convenzionale).
INDICE:
1) Disposizioni normative;
2) Comparazione delle retribuzioni medie
   provinciali con le retribuzioni contrattuali;
3) Applicazione dei contratti di riallineamento
   retributivo alla contribuzione degli operai
   a tempo determinato;
4) Limiti applicativi dell'art. 4 d.l.vo
   n. 146/97 (Contribuzione dei compartecipanti
   familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti);
5) Istruzioni operative.
SOMMARIO:
La disciplina giuridica in materia di determinazione e
calcolo dei contributi, dovuti dai datori di lavoro per gli
operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato,
ha subito importanti modifiche per effetto della
 introdu-zione delle disposizioni contemplate  nell'art. 4
del d.l.vo 146/97.
In applicazione della predetta norma si verifichera', a far
data 1.1.98, e al realizzarsi di determinate specifiche
condizioni, il graduale abbandono del salario medio con-
venzionale e l'adozione in suo luogo delle retribuzioni
reali.
Si forniscono, pertanto, le disposizioni normative e le
istruzioni operative ai fini della attuazione delle pre-
citate norme.
1) DISPOSIZIONI NORMATIVE
L'art. 4 del d.l.vo 146/97 stabilisce che "A decorrere dal
1  gennaio 1998 il salario medio convenzionale, deter-minato
con decreto del Ministro del lavoro e della Previ-denza
Sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della
contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando
il suo importo per le singole qualifiche degli operai
agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole
province in applicazione dei contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentati-
ve. A decorrere da tale momento trova appli-cazione l'art.
1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389 e successive modificazioni e inte-grazioni".
Va osservato in primo luogo che ai sensi dell'art. 1 della
L. 389/89, anche per gli operai a tempo determinato, la
retribuzione da assumere come base di calcolo per i con-
tri-buti non potra' essere inferiore all'importo delle
retri-buzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collet-tivi o individuali, se piu' favorevoli.
L'applicazione del precitato art. 1 comporta che per gli
operai a tempo determinato non trovera' piu' applicazione
l'art. 28 del D.P.R. 488 del 27.4.1968, in base al quale la
contribuzione e' determinata in relazione ai salari medi
convenzionali.
Pertanto ai fini della individuazione della retribuzione
che assume rilevanza per gli effetti dell'accertamento e
calcolo dei contributi nei rapporti di lavoro qui esamina-
ti, si dovranno applicare le disposizioni previste
nell'art. 12 della L. 30.4.69, n. 153 come modificato
dall'art. 6 del d.l.vo 314 del 2.9.97.
Il principio della retribuzione effettiva sara' operativo
dal momento in cui la retribuzione fissata nei contratti
collettivi superi quella convenzionale, determinata con
Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
emanati nell'anno 1996.
E' necessario, quindi, che dal raffronto effettuato in ogni
singola provincia, emerga l'esistenza di un valore delle
retribuzioni contrattuali, fissate per singola qualifica,
superiore al salario convenzionale della provincia stessa.
Conseguentemente i contributi saranno determinati sulla
retribuzione effettivamente corrisposta ed individuata in
base ai principi e regole sopra richiamate, esclusivamente
per quei lavoratori appartenenti alle qualifiche per le
 quali si e' verificata la condizione richiesta dalla norma,
cioe' che le retribuzioni contrattuali provinciali siano
piu' elevate rispetto alla retribuzione convenzionale della
provincia.
Per i lavoratori appartenenti alle restanti qualifi-che,
continuera' ad applicarsi l'art. 28 del D.P.R. 488/68, per
cui la contribuzione sara' calcolata sui salari con-venzio-
nali.
In proposito, per effetto di quanto previsto dall'art. 4,
primo periodo, del precitato d.l.vo 146/97, i contributi
dovuti dalle aziende agricole per la manodopera impiegata a
decorrere dall'1.1.98 devono essere calcolati in base ai
salari convenzionali determinati per ciascuna provincia con
i decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale emanati nell'anno 1996.
Le stesse retribuzioni fissate nei provvedimenti ministe-
riali del 1996 avranno riferimento per il calcolo delle
prestazioni temporanee.
2) COMPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PROVINCIALI CON LE
   RETRIBUZIONI CONTRATTUALI
Si e' detto innanzi che al fine di individuare il momento
in cui la contribuzione degli operai a tempo determinato e'
calcolata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte al
lavoratore, e' necessario dare luogo al raffronto tra i
salari medi convenzionali del 1996 con le retribuzioni
fissate nei contratti collettivi stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il raffronto va effettuato, come si evince espressamente
dalla norma, comparando in ogni provincia la retribuzione
contrattuale di ciascuna qualifica prevista dal contratto
collettivo con il salario medio provinciale.
La retribuzione contrattuale che all'uopo deve essere
considerata e' quella risultante dagli istituti retributivi
in vigore alla data dell'1.1.98 e risultanti dall'applica-
zione dei contratti collettivi nazionali, regionali e
provinciali.
Il raffronto naturalmente va operato distintamente per
settore di contrattazione collettiva (tradizionale, flor-
ovivaisti, idraulico-forestale, etc.).
La rilevazione effettuata dalla data dell'1.1.98 avra'
efficacia agli effetti della contribuzione di competenza a
partire dal 1  trimestre 1998.
L'andamento salariale dovra' essere assoggettato a conti-
nuativo monitoraggio che tenga conto di eventuali rinnovi
contrattuali, che dovessero intervenire dopo la predetta
data dell'1.1.98, e degli scaglionamenti retributivi
previsti negli accordi esistenti a scadenza successiva
all'1.1.98, in base ai quali si potranno verificare incre-
menti delle retribuzioni contrattuali.
Tale rilevazione avra' effetto con il mese di paga in cui
ricade il raffronto delle retribuzioni.
Per quanto superfluo, si ribadisce che tale rilevazione,
cosi' come effettuata, esplichera' effetti ai fini contri-
butivi se si registra il superamento del salario conven-
zionale.
 Per la individuazione del salario contrattuale, che  e' da
porre a confronto del salario convenzionale, devono essere
prese in considerazione gli stessi istituti contrattuali
che rilevano per la determinazione del salario medio
convenzionale (retribuzione giornaliera, terzo elemento,
etc.).
Giova sottolineare che, limitatamente al settore tradizio-
nale e florovivaistico, per quanto attiene alla individua-
zione della retribuzione tabellare, nelle province dove e'
intervenuta la rinnovazione dei contratti provinciali, in
applicazione del C.C.N.L. stipulato il 19.7.95, la retri-
buzione da prendere a riferimento e' il salario contrat-
tuale fissato a livello provinciale ai sensi dell'art. 27
del precitato C.C.N.L.
Nelle rimanenti province si deve tener conto dei valori
tabellari nazionali e delle retribuzioni integrative
pattuite nei contratti provinciali.
A tale riguardo, si soggiunge che sono conseguentemente da
considerare escluse dalla rilevazione le retribuzioni
fissate nell'ambito di eventuali programmi di graduale
riallineamento retributivo che, come e' noto, trovano
applicazione nelle singole aziende della provincia, semp-
reche' queste abbiano recepito il programma stesso, depo-
sitando il relativo verbale.
Occorre inoltre tenere presente che nell'ambito dei con-
tratti provinciali rinnovati, i livelli retributivi possono
essere stati correlati a predeterminati parametri, e non
gia' alle qualifiche. In tali fattispecie e' evidente che,
nonostante il dettato della norma faccia esplicito riferi-
mento alle qualifiche, il rapporto va effettuato comparando
il salario convenzionale con i livelli economici fissati
per i singoli parametri.
3) APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO
   ALLA CONTRIBUZIONE DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Con circ. n. 202 del 9.10.97, diramata con messaggio n.
27.069, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento,
sono state date disposizioni in materia di applicazione dei
contratti di riallineamento nel settore previdenziale
agricolo, specificatamente per quanto attiene alla rileva-
zione dei predetti accordi agli effetti della contribuzio-
ne.
In materia di contributi dovuti per la manodopera occupata
con rapporti di lavoro a tempo determinato, si e' precisato
che la normativa trova applicazione a decorrere dall'1.1.-
98. A scioglimento della riserva espressa circa le modali-
ta' ed i criteri applicativi, si fa presente quanto segue.
Nelle province di cui all'art. 1 della L. 1.3.86, n. 64,
dove a far data 1.1.98 puo' considerarsi introdotto il
principio della retribuzione effettivamente corrisposta di
cui all'art. 12 della L. 153/69 modificato dall'art. 6 del
d.l.vo n. 314 del 2.9.97, le retribuzioni di rial-lineamento
possono costituire valida base  contributiva, con il
verificarsi della condizione di cui si e' ampia-mente
discusso innanzi, e cioe' se si e' verificato il
 supera-mento del salario medio convenzionale con il salario
contrattuale provinciale o con il salario tabellare nazio-
nale integrato dalle retribuzioni provinciali, secondo i
criteri descritti al paragrafo 2.
In tal caso il salario di riferimento per il calcolo dei
contributi e' quello realmente corrisposto e la retribu-
zione erogata in base agli accordi di riallineamento
rappresenta salario effettivo.
Resta ovviamente inteso che la retribuzione di riallinea-
mento opera, allorquando siano rispettati i presupposti e i
requisiti previsti nell'art.  23 della L. 24.6.97, n. 196,
di cui si e' fatto commento nella precitata circolare n.
202/97; occorre cioe' che nella provincia sia stato sotto-
scritto un accordo provinciale e che l'azienda che intenda
usufruire dell'accordo stesso, lo abbia recepito con
apposito verbale, depositandolo entro e non oltre il
19.7.98.
In tal caso, la stessa azienda eroghera' ai propri dipen-
denti retribuzioni corrisposte in applicazione del pro-
gramma di gradualita' economica.
Pertanto in relazione alla erogazione di retribuzioni
previste dal programma di riallineamento, l'azienda sara'
tenuta a denunciare per ciascun operaio cosi' retribuito,
le retribuzioni effettivamente ad esso corrisposte, sem-
preche' siano rispettati i minimali secondo quanto esami-
nato nella precitata circ. n. 202/97.
Si sottolinea, a tale riguardo, che la dichiarazione delle
retribuzioni effettive riguarda tutti gli operai a tempo
determinato che nel trimestre hanno prestato la loro opera
presso l'azienda, a prescindere dalla qualifica di appar-
te-nenza di ciascuno di essi, infatti all'azienda che abbia
aderito all'accordo di riallineamento, la norma si appli-
chera' per tutti i lavoratori destinatari del programma di
riallineamento.
4) LIMITI APPLICATIVI DELL'ART. 4 D.L.VO N. 146/97
  (Contribuzione dei compartecipanti familiari, piccoli
   coloni e coltivatori diretti)
Le disposizioni contenute nell'art. 4 del d.l.vo 146/97
prefigurano, come si e' detto, l'introduzione graduale del
principio della retribuzione effettiva agli effetti previ-
den-ziali e contributivi in agricoltura per gli operai a
tempo determinato. La loro stessa applicazione e' stretta-
mente connessa alla possibilita' di pervenire, in concreto,
alla determinazione dei contributi sulle retribuzioni
realmente corrisposte dalle aziende.
Pertanto, esula dal campo di applicazione della norma la
contribuzione dei compartecipanti familiari, dei piccoli
coloni e dei coltivatori diretti.
Ne consegue che i contributi dovuti dai concedenti a
compartecipazione ed a piccolo colonia per l'anno 1998
saranno calcolati in base ai salari medi convenzionali che
 saranno determinati per lo stesso anno 1998, ai sensi
dell'art. 28  D.P.R. 488/68.
Del pari, saranno prese a riferimento le retribuzioni medie
giornaliere, determinate per l'anno 98, ai fini del calcolo
dei contributi dovuti per lo stesso anno 98 dai colti-vatori
diretti, mezzadri e coloni.
5) ISTRUZIONI OPERATIVE
Si e' visto che per rendere operative le norme esaminate,
e' necessario provvedere alla comparazione delle retribu-
zioni medie provinciali con le retribuzioni contrattuali,
secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 2).
Occorre, in particolare, dar luogo alla rilevazione delle
retribuzioni contrattuali vigenti dall'1.1.98. Tale rile-
vazione dovra' essere effettuata dalle Sedi provinciali
entro e non oltre il 15 dicembre p.v.
Le Sedi stesse dovranno, quindi, entro il 22 dicembre
comunicare alla Direzione Centrale Contributi - Ufficio
Datori di Lavoro Agricolo - (a mezzo fax al seguente
numero: 5905-7359) l'esito di quanto rilevato, e specifi-
catamente per quali qualifiche si verifica nella provincia
alla data dell'1.1.98 o ad una data succes-siva il supera-
mento del salario convenzionale del 96.
Si raccomanda il pieno rispetto dei tempi programmati, al
fine di consentire alla Direzione Generale di emanare in
tempo utile per le aziende, le disposizioni conseguenti ai
risultati della rilevazione.
Si fa presente, inoltre, che e' in corso la riprogettazione
del modello ACC1/OTD e del modello ACC1/Diarie per ade-
guarli alle nuove necessita' normative, in particolare per
consentire alle aziende di dichiarare le retribuzioni
effettive nei casi previsti.
Sono conseguentemente in fase di rielaborazione anche le
relative procedure informatiche dell'acquisizione delle
dichiarazioni di manodopera e della tariffazione contribu-
tiva.
Su questi argomenti si ritornera' per fornire le apposite
istruzioni.
Le Sedi daranno la piu' ampia diffusione alle disposizioni
della presente circolare, secondo i consueti canali di
informazione.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                               TRIZZINO