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931203
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 274
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
    E PERIFERICI DEI RAMI
    PROFESSIONALI
 AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
    PRIMARI MEDICO LEGALI
 AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
        e, per conoscenza,
 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 AI VICE COMMISSARI
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI
    REGIONALI
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI
    PROVINCIALI
Contratto di lavoro a tempo parziale. Forma
scritta e clausole elastiche.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 2 dicembre 1993   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 274         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
All. N.1
OGGETTO:  Contratto di lavoro a tempo parziale. Forma
          scritta e clausole elastiche.
     Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 19 dicembre
1984, n. 863, che disciplina il contratto di lavoro a  tempo
parziale, stabilisce quanto segue:
"Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per
iscritto. In esso devono essere indicate le  mansioni  e  la
distribuzione  dell'orario  con  riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e  all'anno.  Copia  del  contratto  deve
essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato
provinciale del lavoro."
     In merito a tale disposizione, si era posto il problema
del  valore  da  attribuire al requisito della forma scritta
del contratto  a  tempo  parziale  e  della  esatta  portata
dell'obbligo  della  indicazione,  in detto contratto, della
distribuzione dell'orario pattuito.
     Sulla prima questione si era  ritenuto,  in  base  alle
indicazioni  dettate  dal Ministero del Lavoro con circolare
n. 102/86 del 26.8.1986 allegata alla circolare n.  820  del
2.1.1987,  che  la  forma scritta non era da considerare una
condizione di validita', ma un mero requisito di regolarita'
dell'atto  negoziale, la cui mancanza poteva comportare solo
l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  prevista  al
comma  14  dello  stesso art. 5, per l'inosservanza dell'ob-
bligo di comunicazione scritta all'Ispettorato del Lavoro.
     Pronunce  della  Corte  di  Cassazione  e  della  Corte
Costituzionale hanno indotto il Ministero del Lavoro e della
Previdenza  Sociale  a  riconsiderare  l'orientamento   gia'
espresso,  diramando  nuove  direttive  con  la circolare n.
37/93 del 2.4.1993, che si allega.
     In sintesi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
210 del 4-11 maggio 1992, ha sancito che la forma scritta e'
un requisito essenziale del contratto a tempo parziale ed ha
escluso  che  esso  possa  contenere le cosiddette "clausole
elastiche", che attribuiscono al datore di lavoro il  potere
di  variare  unilateralmente la pattuita collocazione tempo-
rale della prestazione lavorativa.
     Ne deriva che l'assenza della forma scritta produce  la
conseguenza  della  inapplicabilita' del regime legale defi-
nito dall'art. 5 della legge n. 863/1984 e segnatamente, per
quanto  riguarda  l'assolvimento  della contribuzione previ-
denziale ed assistenziale, l'inapplicabilita'  del  minimale
orario di cui al comma 5 del citato art. 5.
     Ovviamente,  in  tali  casi,  le  Sedi  avranno cura di
esigere, oltre la regolarizzazione contributiva  secondo  la
normativa  comune,  anche la rettifica delle posizioni indi-
viduali dei lavoratori, sia per i contributi accreditati che
per  i  codici indicati, che individuano gli assunti a tempo
parziale.
     Si rammenta infine che:
- e' soggetto soltanto alla sanzione amministrativa  di  cui
al comma 14 dell'art. 5 il datore di lavoro che abbia omesso
l'invio all'Ispettorato del Lavoro di copia del contratto  -
stipulato per iscritto - di lavoro a tempo parziale.
- il calcolo del minimale orario di cui all'art. 5, comma 5,
e' stato modificato, con decorrenza 1.1.1989,  dal  comma  4
dell'art.  1  della  legge  n.  389/89 (cfr circ.  n. 68 del
10.4.1989 e n. 216 del 19.10.1989).
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     MANZARA
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Div. V
Prot n. 5/25715/70/SUB.P.T.
ROMA, 2 aprile 1993
Circolare n. 37/93
                    AGLI ISPETTORATI REGIONALI E
                         PROVINCIALI DEL LAVORO
                    AGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI
                         DEL LAVORO          LORO SEDI
                              e, per conoscenza,
                    AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
                    ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI
                         SOTTOSEGRETARI
                    AL CAPO SERVIZIO CENTRALE PREPOSTO
                         AL COORDINAMENTO DEGLI
                         ISPETTORATI DEL LAVORO
                    AL CAPO SERVIZIO CENTRALE PREPOSTO
                         AL COORDINAMENTO DEGLI
                         UFFICI DEL LAVORO
                    ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI
                         AA.GG. E DEL PERSONALE
                         Div. VII            SEDE
                    ALLA REGIONE SICILIA -
                         Assesorato al Lavoro e
                         Previdenza Sociale  PALERMO
                    ALLE REGIONI AUTONOME -
                         Assessorati al Lavoro e
                         Previdenza Sociale di
                                   TRENTO e BOLZANO
Oggetto:  Contratto di lavoro a tempo parziale - Sent.
          Corte Cost. n. 210 del 4-11 maggio 1992.
     Al  fine  di  puntualizzare  meglio  la posizione dello
scrivente in ordine ad una serie  di  quesiti  formulati  da
vari  Uffici  periferici circa talune problematiche applica-
tive  del  contratto  a  tempo  parziale  anche  alla   luce
dell'ultima  decisione  della Corte Costituzionale (Sent. n.
210 del 4-11 maggio 1992) nonche'  degli  indirizzi  che  si
sono  andati  consolidando  in giurisprudenza, si ritiene di
dovere fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.
FORMA SCRITTA
     Come e' noto, il caso dedotto al giudizio  della  Corte
Costituzionale  non  investiva direttamente la questione che
riguarda le conseguenze del  difetto  di  forma,  ma  quella
della  nullita'  sostanziale  di  una clausola pattuita (per
iscritto) sulla distribuzione dell'orario per  il  suo  con-
trasto con una norma imperativa di legge.
     Nondimeno  si  ritiene  che  la  rigorosa  formulazione
dell'art. 5, secondo comma, della  legge  n.  863/1984  ("il
contratto  di  lavoro  a  tempo parziale deve stipularsi per
iscritto"....) - equiparando l'obbligatorieta'  della  forma
scritta  del contratto a part-time alla specifica determina-
zione del suo contenuto, - costituisca sicuro  fondamento  e
motivazione  dell'orientamento,  gia'  prevalente  in giuri-
sprudenza, secondo il quale la forma scritta,  nel  rapporto
in  esame, e' da intendersi richiesta "ad substantiam" e non
solo "ad probationem" o come mero requisito  di  regolarita'
dell'atto  negoziale,  come  sostenuto  dalla  scrivente con
circolare n. 102 del 26 agosto 1986, e poi ribadito  con  la
successiva  circolare  n.  51  del 3 aprile 1991, secondo le
quali il non ricorso alla forma scritta  comporterebbe  solo
l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  per l'omesso
invio all'Ispettorato del Lavoro  di  copia  di  detto  atto
scritto, senza sottrarre pero' i contratti irregolari (privi
della forma scritta) al  regime  giuridico  stabilito  dallo
stesso art. 5 della legge n. 863/1984.
     Questo  Ministero,  sulla  base  anche  degli indirizzi
affermatisi in giurisprudenza e  di  una  piu'  approfondita
valutazione della questione, ritiene che il regime giuridico
previsto dal sopra citato art. 5 si presenta cosi' rilevante
anche sotto il profilo pubblicistico (particolare sistema di
calcolo dei contributi previdenziali; peculiare normativa in
tema di assegni familiari; criteri di computo ai fini legali
e contrattuali dei dipendenti a part-time, ecc.)  che  l'ob-
bligo della forma scritta appare anche imposto dall'esigenza
di certezza dei rapporti scaturenti  dalla  fonte  negoziale
nonche'  dalla  funzione  di  agevolare  l'accertamento  del
contenuto contrattuale in modo da evitare una  utilizzazione
non corretta dell'istituto.
     Sul  punto  si  deve,  pertanto,  concludere che, fermo
restando la mera applicazione della sanzione  amministrativa
nei  casi  di omesso o ritardato invio del contratto scritto
all'Ispettorato  del  lavoro  (comportamento  omissivo   che
indubbiamente condiziona negativamente l'azione di controllo
esercitabile dagli organi  di  vigilanza),  in  presenza  di
contratti  ad orario ridotto o dichiarati tali, senza l'ado-
zione della forma  scritta,  il  regime  giuridico  previsto
dall'art.  5  della  legge  n.863 del 1984 non possa trovare
applicazione  e  le  fattispecie  insorte  dovranno   essere
valutate  alla luce delle caratteristiche del caso concreto,
dal quale  potra'  desumersi  l'esistenza  di  un  "normale"
rapporto  di  lavoro,  non necessariamente a "full-time", al
quale dovra' applicarsi la  disciplina  che  scaturisce  dal
diritto comune.
DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO: LE C.D. CLAUSOLE
ELASTICHE
     La  Corte  Costituzionale,  sia  pure  con lo strumento
della sentenza interpretativa, ha  fornito,  come  e'  noto,
precise indicazioni in merito al problema della legittimita'
delle  cosi'  dette  "clausole  elastiche"  in  ordine  alla
determinazione  dell'orario  di  lavoro nell'ambito del con-
tratto di lavoro a part-time stipulato ai sensi dell'art.  5
della legge 863/1984.
     La  Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore
ordinario  correttamente  ha  escluso  l'ammissibilita'   di
contratti nei quali la distribuzione e cioe' la collocazione
temporale della prestazione ridotta non sia stata  precisata
con  riferimento  ai  parametri  temporali,  con cio' stesso
escludendo cosi'  l'ammissibilita'  di  qualunque  forma  di
contratto c.d. "a chiamata" o "a comando".
     Tale  conclusione e' stata sostenuta dalla Corte con la
affermazione che al lavoratore con rapporto a tempo parziale
non  deve  essere reso impossibile di svolgere a programmare
altre occupazioni al fine di consentirgli di conseguire  una
retribuzione  sufficiente in linea con il disposto dell'art.
36 Cost. e senza  alcun  conseguente  pregiudizio  alla  sua
posizione  previdenziale  e  pensionistica, cosi' come anche
prescritto dall'art. 38 Cost.. Con  riferimento  ai  quesiti
prospettati  da  numerosi  Uffici si pone, pertanto, il pro-
blema di valutare, a fronte  di  tale  pronuncia,  l'ammiss-
ibilita'  di accordi collettivi che, in presenza di partico-
lari situazioni, pur  stabilendo  la  quantita'  complessiva
della  prestazione  a  part-time (rispettivamente, nell'arco
della giornata, della settimana, del mese e  dell'anno)  non
ne  precisano pero' esattamente la distribuzione rispetto ai
singoli referenti temporali.
     Tali situazioni sono state riferite anche a casi in cui
la assenza della predeterminazione della prestazione ridotta
e' piu' apparente che reale,  come  quando  le  mansioni  da
espletare  sono direttamente collegate alla tipicita' o alle
caratteristiche   intrinseche   dell'attivita'    lavorativa
(lavori  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  o  di
pulizia normale di  lavoro),  nonche'  ai  casi  in  cui  la
prestazione debba aver inizio non appena il lavoro ordinario
sia ultimato ovvero ai casi in cui la prestazione lavorativa
e' inserita in turni avvicendati.
     In  tutte  le  situazioni sopraindicate e alle altre ad
esse assimilabili o affini, si ritiene che  la  collocazione
della  prestazione a part-time, per quanto non espressamente
o completamente individuata, rispetto ai referenti  tempora-
li,  risulta comunque, seppure indirettamente, determinabile
tenendo conto della natura o dell'oggetto della prestazione:
le  rilevate  fattispecie  non  evidenziano, infatti, per le
loro peculiari caratteristiche,  pattuizioni  che  attribui-
scano  un  inammissibile,  arbitrario  potere  al  datore di
lavoro.
     L'esigenza della  predeterminazione  della  prestazione
ridotta  e'  assicurata  anche nei casi di part-time di tipo
verticlae (come ad es. nel caso di  normale  prestazione  di
lavoro  da  eseguire  per  tre mesi all'anno o per un giorno
della settimana come ad  esempio  nel  c.d.  contratto  week
end),  nei  quali il lavoratore si impegna a svolgere la sua
attivita' lavorativa  di  entita'  giornaliera  non  ridotta
rispetto  a  quella normale prevista dal contratto a livello
aziendale (limitandosi, come e' noto  quello  collettivo  di
categoria   a  fissare  l'orario  settimanale)  purche'  sia
precisato l'ambito  temporale  caratteristico  del  tipo  di
part-time  verticale  di  che  trattasi  (cioe' quali giorni
della settimana, quali mesi dell'anno....).
alla  scrivente,  si riferiscono: a) ai casi in cui esistano
specifiche clausole di contratti o accordi  collettivi  che,
nello  stabilire la prestazione minima del personale addetto
a certe lavorazioni, prevedono poi' la predeterminazione  di
fasce  orarie  per  l'esecuzione  della prestazione ridotta,
ovvero, (b) a  clausole  che,  fissata  la  quantita'  della
prestazione o un monte ore mensile, individuano soltanto una
prestazione percentualizzata del 40% o del 50% (  di  regola
con la programmazione di turni mensili), lasciando libero il
datore di lavoro di impegnare i lavoratori  interessati  per
la  restante  parte  della  prestazione  in  relazione  alle
esigenze lavorative (tecniche, organizzative, ecc.).
     Mentre i casi di cui  all'ipotesi  sub  a)  si  ritiene
possano  essere  ricondotti alle fattispecie di cui ai punti
precedenti, non altrettanto puo' dirsi per le ipotesi di cui
alla  lett.  b) nelle quali, non potendo il lavoratore cono-
scere preventivamente (all'atto della stipula del  contratto
individuale)  le  ore e le giornate di effettiva prestazione
per piu' o fino alla meta'  della  prestazione  complessiva,
viene  a  precludersi  per  lo  stesso la individuazione del
tempo libero disponibile per la stipula di  eventuali  altri
contratti  a  tempo parziale, cosi' come puntualizzato dalla
Corte Costituzionale.
     Le rilevate soluzioni contrattuali  sembrano  idonee  a
ridurre  in limiti rigorosi la discrezionalita' dell'azienda
e trovano un  preciso  riferimento  nel  ruolo  di  garanzia
attribuito in questa materia alla contrattazione collettiva,
alla quale e' rimesso - come e' noto - (3  comma dell'art. 5
della  legge  n.  863),  tra  l'altro,  il potere di dettare
limiti quantititativi e temporali all'uso del part-time.
     Tutto cio' sembra rispondere, del resto, alla tendenza,
sia  da  parte delle imprese che delle OO.SS. a privilegiare
la azione collettiva attraverso  la  previsione  di  modelli
standard  e  uniformi  tendenti a incanalare la negoziazione
individuale in modo da ridurre significativamente gli  spazi
riservati all'autonomia individuale.
     Codesti  Uffici  vorranno, pertanto, attenersi a quanto
sopra esposto negli interventi di competenza.
                                   IL MINISTRO