931203 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 274 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Contratto di lavoro a tempo parziale. Forma scritta e clausole elastiche. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 2 dicembre 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 274 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All. N.1 OGGETTO: Contratto di lavoro a tempo parziale. Forma scritta e clausole elastiche. Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 19 dicembre 1984, n. 863, che disciplina il contratto di lavoro a tempo parziale, stabilisce quanto segue: "Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro." In merito a tale disposizione, si era posto il problema del valore da attribuire al requisito della forma scritta del contratto a tempo parziale e della esatta portata dell'obbligo della indicazione, in detto contratto, della distribuzione dell'orario pattuito. Sulla prima questione si era ritenuto, in base alle indicazioni dettate dal Ministero del Lavoro con circolare n. 102/86 del 26.8.1986 allegata alla circolare n. 820 del 2.1.1987, che la forma scritta non era da considerare una condizione di validita', ma un mero requisito di regolarita' dell'atto negoziale, la cui mancanza poteva comportare solo l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 14 dello stesso art. 5, per l'inosservanza dell'ob- bligo di comunicazione scritta all'Ispettorato del Lavoro. Pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno indotto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a riconsiderare l'orientamento gia' espresso, diramando nuove direttive con la circolare n. 37/93 del 2.4.1993, che si allega. In sintesi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210 del 4-11 maggio 1992, ha sancito che la forma scritta e' un requisito essenziale del contratto a tempo parziale ed ha escluso che esso possa contenere le cosiddette "clausole elastiche", che attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la pattuita collocazione tempo- rale della prestazione lavorativa. Ne deriva che l'assenza della forma scritta produce la conseguenza della inapplicabilita' del regime legale defi- nito dall'art. 5 della legge n. 863/1984 e segnatamente, per quanto riguarda l'assolvimento della contribuzione previ- denziale ed assistenziale, l'inapplicabilita' del minimale orario di cui al comma 5 del citato art. 5. Ovviamente, in tali casi, le Sedi avranno cura di esigere, oltre la regolarizzazione contributiva secondo la normativa comune, anche la rettifica delle posizioni indi- viduali dei lavoratori, sia per i contributi accreditati che per i codici indicati, che individuano gli assunti a tempo parziale. Si rammenta infine che: - e' soggetto soltanto alla sanzione amministrativa di cui al comma 14 dell'art. 5 il datore di lavoro che abbia omesso l'invio all'Ispettorato del Lavoro di copia del contratto - stipulato per iscritto - di lavoro a tempo parziale. - il calcolo del minimale orario di cui all'art. 5, comma 5, e' stato modificato, con decorrenza 1.1.1989, dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 389/89 (cfr circ. n. 68 del 10.4.1989 e n. 216 del 19.10.1989). IL DIRETTORE GENERALE MANZARA MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO Div. V Prot n. 5/25715/70/SUB.P.T. ROMA, 2 aprile 1993 Circolare n. 37/93 AGLI ISPETTORATI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO AGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI e, per conoscenza, AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI SOTTOSEGRETARI AL CAPO SERVIZIO CENTRALE PREPOSTO AL COORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO AL CAPO SERVIZIO CENTRALE PREPOSTO AL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE Div. VII SEDE ALLA REGIONE SICILIA - Assesorato al Lavoro e Previdenza Sociale PALERMO ALLE REGIONI AUTONOME - Assessorati al Lavoro e Previdenza Sociale di TRENTO e BOLZANO Oggetto: Contratto di lavoro a tempo parziale - Sent. Corte Cost. n. 210 del 4-11 maggio 1992. Al fine di puntualizzare meglio la posizione dello scrivente in ordine ad una serie di quesiti formulati da vari Uffici periferici circa talune problematiche applica- tive del contratto a tempo parziale anche alla luce dell'ultima decisione della Corte Costituzionale (Sent. n. 210 del 4-11 maggio 1992) nonche' degli indirizzi che si sono andati consolidando in giurisprudenza, si ritiene di dovere fornire ulteriori chiarimenti al riguardo. FORMA SCRITTA Come e' noto, il caso dedotto al giudizio della Corte Costituzionale non investiva direttamente la questione che riguarda le conseguenze del difetto di forma, ma quella della nullita' sostanziale di una clausola pattuita (per iscritto) sulla distribuzione dell'orario per il suo con- trasto con una norma imperativa di legge. Nondimeno si ritiene che la rigorosa formulazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 863/1984 ("il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto"....) - equiparando l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto a part-time alla specifica determina- zione del suo contenuto, - costituisca sicuro fondamento e motivazione dell'orientamento, gia' prevalente in giuri- sprudenza, secondo il quale la forma scritta, nel rapporto in esame, e' da intendersi richiesta "ad substantiam" e non solo "ad probationem" o come mero requisito di regolarita' dell'atto negoziale, come sostenuto dalla scrivente con circolare n. 102 del 26 agosto 1986, e poi ribadito con la successiva circolare n. 51 del 3 aprile 1991, secondo le quali il non ricorso alla forma scritta comporterebbe solo l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso invio all'Ispettorato del Lavoro di copia di detto atto scritto, senza sottrarre pero' i contratti irregolari (privi della forma scritta) al regime giuridico stabilito dallo stesso art. 5 della legge n. 863/1984. Questo Ministero, sulla base anche degli indirizzi affermatisi in giurisprudenza e di una piu' approfondita valutazione della questione, ritiene che il regime giuridico previsto dal sopra citato art. 5 si presenta cosi' rilevante anche sotto il profilo pubblicistico (particolare sistema di calcolo dei contributi previdenziali; peculiare normativa in tema di assegni familiari; criteri di computo ai fini legali e contrattuali dei dipendenti a part-time, ecc.) che l'ob- bligo della forma scritta appare anche imposto dall'esigenza di certezza dei rapporti scaturenti dalla fonte negoziale nonche' dalla funzione di agevolare l'accertamento del contenuto contrattuale in modo da evitare una utilizzazione non corretta dell'istituto. Sul punto si deve, pertanto, concludere che, fermo restando la mera applicazione della sanzione amministrativa nei casi di omesso o ritardato invio del contratto scritto all'Ispettorato del lavoro (comportamento omissivo che indubbiamente condiziona negativamente l'azione di controllo esercitabile dagli organi di vigilanza), in presenza di contratti ad orario ridotto o dichiarati tali, senza l'ado- zione della forma scritta, il regime giuridico previsto dall'art. 5 della legge n.863 del 1984 non possa trovare applicazione e le fattispecie insorte dovranno essere valutate alla luce delle caratteristiche del caso concreto, dal quale potra' desumersi l'esistenza di un "normale" rapporto di lavoro, non necessariamente a "full-time", al quale dovra' applicarsi la disciplina che scaturisce dal diritto comune. DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO: LE C.D. CLAUSOLE ELASTICHE La Corte Costituzionale, sia pure con lo strumento della sentenza interpretativa, ha fornito, come e' noto, precise indicazioni in merito al problema della legittimita' delle cosi' dette "clausole elastiche" in ordine alla determinazione dell'orario di lavoro nell'ambito del con- tratto di lavoro a part-time stipulato ai sensi dell'art. 5 della legge 863/1984. La Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore ordinario correttamente ha escluso l'ammissibilita' di contratti nei quali la distribuzione e cioe' la collocazione temporale della prestazione ridotta non sia stata precisata con riferimento ai parametri temporali, con cio' stesso escludendo cosi' l'ammissibilita' di qualunque forma di contratto c.d. "a chiamata" o "a comando". Tale conclusione e' stata sostenuta dalla Corte con la affermazione che al lavoratore con rapporto a tempo parziale non deve essere reso impossibile di svolgere a programmare altre occupazioni al fine di consentirgli di conseguire una retribuzione sufficiente in linea con il disposto dell'art. 36 Cost. e senza alcun conseguente pregiudizio alla sua posizione previdenziale e pensionistica, cosi' come anche prescritto dall'art. 38 Cost.. Con riferimento ai quesiti prospettati da numerosi Uffici si pone, pertanto, il pro- blema di valutare, a fronte di tale pronuncia, l'ammiss- ibilita' di accordi collettivi che, in presenza di partico- lari situazioni, pur stabilendo la quantita' complessiva della prestazione a part-time (rispettivamente, nell'arco della giornata, della settimana, del mese e dell'anno) non ne precisano pero' esattamente la distribuzione rispetto ai singoli referenti temporali. Tali situazioni sono state riferite anche a casi in cui la assenza della predeterminazione della prestazione ridotta e' piu' apparente che reale, come quando le mansioni da espletare sono direttamente collegate alla tipicita' o alle caratteristiche intrinseche dell'attivita' lavorativa (lavori di manutenzione ordinaria degli impianti o di pulizia normale di lavoro), nonche' ai casi in cui la prestazione debba aver inizio non appena il lavoro ordinario sia ultimato ovvero ai casi in cui la prestazione lavorativa e' inserita in turni avvicendati. In tutte le situazioni sopraindicate e alle altre ad esse assimilabili o affini, si ritiene che la collocazione della prestazione a part-time, per quanto non espressamente o completamente individuata, rispetto ai referenti tempora- li, risulta comunque, seppure indirettamente, determinabile tenendo conto della natura o dell'oggetto della prestazione: le rilevate fattispecie non evidenziano, infatti, per le loro peculiari caratteristiche, pattuizioni che attribui- scano un inammissibile, arbitrario potere al datore di lavoro. L'esigenza della predeterminazione della prestazione ridotta e' assicurata anche nei casi di part-time di tipo verticlae (come ad es. nel caso di normale prestazione di lavoro da eseguire per tre mesi all'anno o per un giorno della settimana come ad esempio nel c.d. contratto week end), nei quali il lavoratore si impegna a svolgere la sua attivita' lavorativa di entita' giornaliera non ridotta rispetto a quella normale prevista dal contratto a livello aziendale (limitandosi, come e' noto quello collettivo di categoria a fissare l'orario settimanale) purche' sia precisato l'ambito temporale caratteristico del tipo di part-time verticale di che trattasi (cioe' quali giorni della settimana, quali mesi dell'anno....). alla scrivente, si riferiscono: a) ai casi in cui esistano specifiche clausole di contratti o accordi collettivi che, nello stabilire la prestazione minima del personale addetto a certe lavorazioni, prevedono poi' la predeterminazione di fasce orarie per l'esecuzione della prestazione ridotta, ovvero, (b) a clausole che, fissata la quantita' della prestazione o un monte ore mensile, individuano soltanto una prestazione percentualizzata del 40% o del 50% ( di regola con la programmazione di turni mensili), lasciando libero il datore di lavoro di impegnare i lavoratori interessati per la restante parte della prestazione in relazione alle esigenze lavorative (tecniche, organizzative, ecc.). Mentre i casi di cui all'ipotesi sub a) si ritiene possano essere ricondotti alle fattispecie di cui ai punti precedenti, non altrettanto puo' dirsi per le ipotesi di cui alla lett. b) nelle quali, non potendo il lavoratore cono- scere preventivamente (all'atto della stipula del contratto individuale) le ore e le giornate di effettiva prestazione per piu' o fino alla meta' della prestazione complessiva, viene a precludersi per lo stesso la individuazione del tempo libero disponibile per la stipula di eventuali altri contratti a tempo parziale, cosi' come puntualizzato dalla Corte Costituzionale. Le rilevate soluzioni contrattuali sembrano idonee a ridurre in limiti rigorosi la discrezionalita' dell'azienda e trovano un preciso riferimento nel ruolo di garanzia attribuito in questa materia alla contrattazione collettiva, alla quale e' rimesso - come e' noto - (3 comma dell'art. 5 della legge n. 863), tra l'altro, il potere di dettare limiti quantititativi e temporali all'uso del part-time. Tutto cio' sembra rispondere, del resto, alla tendenza, sia da parte delle imprese che delle OO.SS. a privilegiare la azione collettiva attraverso la previsione di modelli standard e uniformi tendenti a incanalare la negoziazione individuale in modo da ridurre significativamente gli spazi riservati all'autonomia individuale. Codesti Uffici vorranno, pertanto, attenersi a quanto sopra esposto negli interventi di competenza. IL MINISTRO