DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL'AREA AGRICOLA
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Ai |
Dirigenti centrali e
periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali,
centrali e |
Roma, 07
febbraio 2002 |
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periferici dei Rami
professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico
legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 34 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di
Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del
Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei
Conti delegato |
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allesercizio del
controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione
centrale |
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|
per laccertamento e la
riscossione |
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|
dei contributi agricoli
unificati |
|
Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
Allegati |
Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
OGGETTO: |
D. Lgs. n. 226, 227 e 228/2001.
|
SOMMARIO: |
- Premessa
- D. Lgs. n. 228/2001
Orientamento e
modernizzazione del settore
agricolo
- Art. 1
D. Lgs. N. 228/2001
Imprenditore
agricolo
- Allevamento
di animali
- Il
ciclo biologico
- Il
possesso del fondo
- Le
attività connesse
- Cooperative
e consorzi
- Art. 2 D. Lgs.
n. 228/2001
- Art. 3 commi 1
e 2 D. Lgs. n. 228/2001- Attività
agrituristica
- Art. 4 D.Lgs. n.
228/2001 Esercizio dellattività
di vendita
- Art. 9 D. Lgs.
N. 228/2001 Soci di società
di persone
- Art. 10 D. Lgs.
N. 228/2001 Attribuzione
della qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale
- Art. 7 e 8 D.
Lgs. N. 227/2001
Orientamento e modernizzazione
del settore forestale
- D. Lgs. n. 226/2001
Orientamento e
modernizzazione del settore della
pesca e dellacquacoltura
- Art. 2
D. Lgs. n. 226/2001
Imprenditore
ittico
- Art. 3
D. Lgs. n. 226/2001
Attività connesse
a quella di pesca
10. Adempimenti
delle Sedi
|
1. Premessa
La legge 5 marzo 2001 n.57, in
materia di apertura e regolazione dei mercati,
reca agli articoli 7 (delega per la
modernizzazione nei settori dellagricoltura,
delle foreste, della pesca e dellacquacoltura)
e 8 (principi e criteri direttivi) la
previsione di una delega al Governo per la
elaborazione ed emanazione di una legge di
orientamento, ossia di un provvedimento che
ponendo mano alla vasta e complessa normativa
esistente e prevedendo una razionalizzazione dellintervento
da parte dello Stato, con la finalità di
definire un nuovo quadro complessivo per la
modernizzazione del settore primario,
includendovi oltre allagricoltura in senso
stretto, anche il settore selvicolo, della pesca
e lacquacoltura , nonché di lavorazione
del pescato.
In applicazione dei principi
contenuti nella citata legge sono stati
pubblicati sulla G.U.n.137 del 15 giugno 2001
supplemento ordinario n.149 - i decreti
legislativi n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio
2001 contenenti, rispettivamente, le disposizioni
per lorientamento e la modernizzazione del
settore della pesca, del settore forestale e del
settore agricolo.
Le più rilevanti e oggettive
variazioni alla previgente normativa che
determinano notevoli riflessi sullattività
delle Sedi ed in particolare sulla
classificazione e linquadramento delle
aziende nellarea agricola sono
rappresentate rispettivamente dagli articoli :
-
- 2 e 3 del D.Lgs. n.226/2001
-
- 7 e 8 del D.Lgs. n.227/2001.
-
- 1-2-3-4-9 e 10 del Dlgs. n.228/2001
2. D. Lgs. n. 228/2001-
Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dellarticolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57.
Nel panorama delle novità
introdotte in materia e al fine di fornire un
quadro articolato delle norme attuative della
legge n. 57/2001, si è ritenuto di evidenziare,
in via prioritaria, i contenuti e la portata dellarticolo
1 del D. Lgs n.228/2001 e i successivi articoli 2-3-4-9-10.
2.1. Imprenditore
agricolo - Art. 1 D.Lgs. 228/2001
Il primo comma dellarticolo
1 in esame, nel sostituire la precedente
formulazione prevista dallarticolo 2135 del
codice civile, ha ridefinito, coerentemente alle
tendenze evolutive dellattività svolta in
agricoltura, la figura dellimprenditore
agricolo:
"E imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali ed attività connesse"
ed introduce sostanziali novità
per quanto attiene alle attività espletate dallimprenditore
specificando che "per coltivazione del
fondo,per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque
connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento
di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante lutilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dellazienda
normalmente impiegate nellattività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge".
Il secondo comma dello stesso
articolo estende alle cooperative di imprenditori
agricoli e loro consorzi la nuova figura dellimprenditore
agricolo:
"Si considerano
imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attività di
cui allarticolo 2135 del codice civile,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci,ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico".
Dalla lettura del testo
novellato dellarticolo 2135 c.c. si
evidenziano chiaramente i punti qualificanti
della nuova formulazione delle attività da
ricondurre alla figura dellimprenditore
agricolo:
-
- allevamento di animali
-
- attività di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso
-
- attività che utilizzano o
possono utilizzare il fondo,il bosco o le
acque dolci,salmastre o marine
-
- attività connesse
-
- cooperative e consorzi di
imprenditori agricoli.
-
- Allevamento
di animali
Il dettato della norma in esame
con la sostituzione del tradizionale termine
"bestiame" ricompreso nella precedente
dizione dellarticolo 2135, con il nuovo
termine "animali" ha inteso da
un lato superare le restrittive interpretazioni
giurisprudenziali in materia e dallaltro
riconoscere a tutta una serie di tipologie di
allevamento il presupposto per il riconoscimento
di una attività imprenditoriale nel settore dellagricoltura,
indipendentemente dalla presenza o meno di un
fondo.
Ne consegue che, oltre ai
tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti
da carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da
ricomprendere a titolo di attività
imprenditoriale agricola tutta una serie di
allevamenti quali la avicoltura, cunicoltura,
apicoltura, bachicoltura, ecc., anche se non
necessariamente correlate alla titolarità o meno
di un fondo da parte dellimprenditore.
Per la classificazione dei
datori di lavoro ai fini previdenziali ed
assistenziali, la norma conferma quanto già
disposto dallart. 49 della Legge 9 marzo
1989 n. 88 che, al comma 1, lett. c) dispone linquadramento
nel settore agricoltura anche per le attività di
cui allart. 1 della L. n. 778/1986.
2.3. Il ciclo biologico
Altro elemento di novità è la
valorizzazione delle attività svolte dallimprenditore
nellambito di quelle dirette alla cura e
allo sviluppo di un ciclo biologico o fase dello
stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
La norma, a tal proposito,
individua un criterio innovativo di
qualificazione e identificazione di una impresa
agricola ampliando la portata rispetto alla
precedente formulazione, dal momento in cui
estende il concetto di ciclo biologico sia allambito
animale che vegetale.
La formulazione della norma
comporta che, con riguardo allattività di
coltivazione del fondo, viene ad essere superata
la precedente nozione che si riferisce al
complesso unico ed inscindibile del ciclo dei
lavori svolti dallagricoltore per
conseguire i prodotti immediati e diretti della
terra (dalla rottura del suolo al raccolto).
Ne consegue che, nellambito
dellattività tipicamente agraria della
coltivazione del fondo, la gestione in termini
quali-quantitativi di una serie di adempimenti
svolti con lutilizzo del criterio biologico
finalizzato allo sviluppo vegetativo della specie,
è presupposto per il riconoscimento di una
attività imprenditoriale agricola.
Ad esempio limpresa di
florovivaismo , laddove si avvalga di sofisticate
tecniche e di particolari accorgimenti
finalizzati allo sviluppo quali-quantitativo
della pianta, dovrà ormai qualificarsi come
tipica attività agricola descritta dal nuovo
articolo 2135 c.c.
Analogamente, sul versante
degli allevamenti, la fase di ingrassamento degli
animali da carne, che costituisce una fase
necessaria del ciclo biologico di sviluppo, è da
ricondursi ad attività autonomamente
inquadrabile nel settore agricolo.
2.4 Il possesso del fondo
A tal proposito la dizione dellart.1
in esame recita "le attività
..utilizzano
o possono utilizzare il fondo"
e chiarisce in modo inequivocabile che
il possesso del fondo non è più elemento
indispensabile per lattività dellimprenditore.
Cio in linea con il
processo evolutivo dellimpresa agricola che
attraverso il progresso tecnologico è in grado
di ottenere prodotti "merceologicamente"
agricoli con metodi che prescindono dallo
sfruttamento della terra.
Questa conclusione oltre a
fondarsi sul dato testuale sufficientemente
univoco nella sua formulazione "possono
utilizzare il fondo" trova vigore anche in
valutazioni di ordine sistematico, atteso che fra
le attività connesse vengono ricomprese le
attività dirette alla fornitura di beni e di
servizi "
.mediante lutilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dellazienda
normalmente impiegate nellattività
agricola esercitata
.." che possono
essere prestate senza alcun necessario
collegamento o rapporto di connessione economico
o funzionale con il fondo.
Coerentemente, laver
visto il fondo non più elemento essenziale ha
portato, altresì, il legislatore ad indicare
come agricole le imprese che svolgono dette
attività anche in acque marine, ampliando lattività
di acquacoltura così come era stata
regolamentata dalla legge n.102/1992
limitatamente alle acque dolci e salmastre.
Successivamente il principio è stato confermato,
nel suo complesso, dalla disciplina dellart.
9 della Legge 27 marzo 2001 n. 122.
2.5. Le attività
connesse
La precedente stesura dellarticolo
2135 c.c. esprimeva una presunzione di
connessione delle attività correlate con la
principale attività agricola, limitando detta
connessione allalienazione ed alla
trasformazione dei prodotti agricoli.
La nuova formulazione della
norma ha come finalità di consentire allimprenditore
agricolo una migliore e più agevole
utilizzazione delle risorse e spiegare in
concreto una favorevole incidenza nelleffettiva
redditività delle stesse (fondo, acque, ecc
..).
Infatti, la legge di
orientamento, accogliendo una visione dinamica
dellimpresa agricola proiettata
necessariamente verso il mercato, ha sancito il
principio secondo cui debbono comunque ritenersi
connesse le attività dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti
ottenuti dalla coltivazione del fondo o dallallevamento
del bestiame. Non si pone più pertanto il
problema di verificare se quella specifica
attività, in relazione alla dimensione della
impresa, alla località in cui lazienda
opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui
viene esercitata, rientri fra quelle normalmente
svolte dallimprenditore agricolo.
Pertanto, sono considerate
connesse le iniziative volte alla
commercializzazione e valorizzazione della
produzione agricola, come naturale ed
imprescindibile sbocco delle attività produttive
agricole svolte dallo stesso imprenditore.
Per le attività di
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione la
connessione si verifica con il concorso di due
requisiti:
-
- di natura soggettiva,
nel senso che le attività connesse c.d.
tipiche devono essere compiute dallo
stesso imprenditore agricolo, essendo
richiesta lidentità soggettiva fra
chi compie una delle menzionate attività
essenziali e lattività connessa;
-
- di natura oggettiva,
nel senso che tale attività di
manipolazione, trasformazione,
commercializzazione deve avere ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dallallevamento di animali.
Se si deborda da tale limite, lattività
di trasformazione, commercializzazione ecc., non
può ritenersi connessa allimpresa agricola
e quindi perde i caratteri dellattività
agricola per acquistare natura industriale o
commerciale.
Nella fattispecie il discrimine
è costituito dal fatto che gli impianti e le
strutture produttive destinate alla manipolazione,
trasformazione e alla commercializzazione della
produzione agricola utilizzano come materia prima,
in modo prevalente, il prodotto ricavato dallazienda
agricola.
La norma, di seguito, estende
la connessione anche alle attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante lutilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dellazienda,
normalmente impiegate nellattività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge.
La norma novellata, tuttavia,
nel ricondurre nellambito dellattività
agricola le attività connesse, come sopra
definite, oltre a richiedere la presenza di un
collegamento oggettivo e soggettivo,
espressamente fa riferimento al concetto della
"prevalenza", laddove sancisce che
i prodotti manipolati, conservati ecc. devono
provenire prevalentemente dallattività
agricola principale.
Il concetto è poi ripreso
allorquando fa rientrare nelle attività connesse
anche quelle dirette "alla fornitura di beni
e servizi mediante lutilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dellazienda
normalmente impiegate nellattività
agricola esercitata
..". Si osserva in
merito che il riferimento alle risorse
ricomprende anche quelle "c.d. soggettive"
rappresentate dal lavoro dellintero nucleo
e dei lavoratori dipendenti normalmente impiegati
nellattività agricola esercitata.
Nella fattispecie il requisito
della prevalenza, necessario per
qualificare agricola una o più attività
connesse alla principale, rappresenta lelemento
determinante ai fini dellinquadramento
aziendale.
Per quanto di tutta evidenza linsussistenza
e/o il venir meno del requisito determina la
conferma, ai fini previdenziali, dellappartenenza
al precedente settore di attività (industria,
artigianato, terziario).
2.6. Cooperative e
consorzi
Al secondo comma dellart.1
il cui testo è riportato integralmente al punto
2.1, estende la figura dellimprenditore
agricolo, nella sua nuova ridefinizione, alle
cooperative di imprenditori agricoli e loro
consorzi "quando utilizzano per lo
svolgimento dellattività" prevalentemente
prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico.
Quindi nei confronti delle
cooperative e consorzi di imprenditori agricoli
il richiamo dellart.2135 del codice civile,
ovviamente così come rideterminato dal D.Lgs.
228/2001, è omnicomprensivo di beni e servizi
offerti ai soci come ad esempio la definizione di
adeguati piani colturali, i mezzi necessari per
la conduzione dellazienda, la fornitura di
assistenza tecnica e la utilizzazione di nuove
tecnologie, nonché tutti i servizi legati alla
raccolta, trasformazione, manipolazione e
commercializzazione dei prodotti conferiti dai
soci stessi.
Questa codifica recepisce le
consolidate indicazioni giurisprudenziali secondo
le quali si debbono considerare assoggettate allo
statuto dellimpresa agricola, ad esempio,
le cantine sociali, le latterie sociali ed in
genere le cooperative che trasformano prodotti
dei soci.
.
3. Iscrizione al registro
delle imprese - Art. 2 D.Lgs. n. 228/2001
La disposizione in esame nel
modificare la norma ex lege n.580/1993 sulla
efficacia delliscrizione presso le sezioni
speciali del registro delle imprese degli
imprenditori agricoli a titolo principale,
statuisce che, oltre al valore di certificazione
anagrafica, liscrizione esplica anche la
funzione specifica, di cui allarticolo 2193
del c.c., "pubblicità dichiarativa".
Nella fattispecie limprenditore,
per provare la qualifica di titolare di un nucleo
diretto coltivatore o di imprenditore agricolo a
titolo principale, non dovrà richiedere la
relativa certificazione di iscrizione allINPS
(ad es. richiesta motivata dallesercizio
del diritto di prelazione).
4. Attività
agrituristica - Art. 3 D. Lgs. n. 228/2001
Larticolo in questione
integra sostanzialmente la normativa previgente
in materia e più specificamente ai commi 1 e 2
per quanto attiene ai riflessi di natura
previdenziale.
4.1. Art. 3 comma 1
Il comma 1 recita :"Rientrano
fra le attività agrituristiche di cui alla legge
5 dicembre 1985 n.730, ancorché svolte allesterno
dei beni fondiari nella disponibilità dellimpresa,
lorganizzazione di attività ricreative,
culturali e didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad
una migliore fruizione e conoscenza del
territorio, nonché la degustazione dei prodotti
aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai
sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268. La
stagionalità dellospitalità agrituristica
si intende riferita alla durata del soggiorno dei
singoli ospiti."
Si è in presenza di un
notevole ampliamento delle attività riconosciute
dal legislatore al comparto agrituristico al fine
di favorire la valorizzazione del territorio e
delle produzioni tipiche locali e tradizionali.
Ne consegue che limprenditore
può organizzare e gestire, mediante lutilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dellazienda
, tutta una serie di attività:
-
- ricreative
-
- culturali
-
- didattiche
-
- di pratica sportiva
-
- escursionistiche
-
- ippoturistiche
-
- degustazione prodotti
aziendali, inclusa la mescita di vino, ai
sensi della legge 268/1999.
Nella fattispecie la norma,
altresì, prevede espressamente che le predette
attività possono essere svolte anche allesterno
dei beni fondiari che sono nella disponibilità
dellimprenditore.
Il comma in trattazione, infine,
affronta la problematica della definizione del
concetto di "stagionalità"nellattività
agrituristica legandola alla durata stagionale
della permanenza degli ospiti nellazienda e
non quindi al periodo complessivo durante il
quale limprenditore, in precedenza,
svolgeva la predetta attività.
4.2. Art. 3 comma 2
Il comma 2 dispone: "Possono
essere addetti ad attività agrituristiche e sono
considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e
fiscale, i familiari di cui allarticolo 230
bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, determinato e parziale."
La disposizione riflette una
delle piu rilevanti ed oggettive variazioni
alla normativa vigente in materia di
qualificazione ed inquadramento aziendale dei
lavoratori addetti alle attività agrituristiche.
Infatti a tutti i lavoratori
dipendenti dellimpresa sia a tempo
indeterminato che determinato e/o parziale, nonché
ai familiari collaboratori dellimpresa
familiare, di cui allarticolo 230 bis
del codice civile, è riconosciuta la
qualifica di lavoratore agricolo.
5. Esercizio dellattività
di vendita - Art. 4 D.Lgs. n. 228/2001
Larticolato della norma
intende favorire il "completo sfruttamento
del ciclo produttivo dellimpresa" così
come delineato dallart. 1 del decreto
legislativo in questione, facilitando lalienazione
dei prodotti agricoli quale necessario e
connaturale sbocco dellattività
imprenditoriale. La conferma si evince dalla
lettura del primo comma allorchè viene
riconosciuta la possibilità "per
gli imprenditori agricoli, singoli o associati di
esercitare la vendita diretta dei prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende".
Nello specifico con il comma 3
è offerta lopportunità di vendere i
prodotti agricoli, attraverso la modalità del
"commercio elettronico"in ottica
di valorizzazione dei moderni strumenti
tecnologici utilizzati anche dalle imprese
agricole.
Il successivo comma 5 estende
poi tale disciplina anche alla "vendita
di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici".
Si amplia lo scenario dei
soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta
con il riconoscimento di detta possibilità anche
agli imprenditori agricoli, singoli o associati e
dunque anche i non coltivatori diretti purchè
iscritti nel registro delle imprese, mentre in
precedenza i soggetti abilitati erano i "produttori
agricoli"ossia i "proprietari di
terreni da essi direttamente condotti o coltivati,
i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti
e le loro cooperative o consorzi". La
revisione dellambito soggettivo della
disciplina consente di riferire il nuovo regime
allimpresa agricola nelle sue varie
configurazioni.
6. Soci di società di
persone - Art. 9 D. Lgs. n. 228/2001
Larticolo in esame recita
:"Ai soci delle società di persone
esercenti attività agricole, in possesso della
qualifica di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo a titolo principale,
continuano ad essere riconosciuti e si applicano
i diritti e le agevolazioni tributarie e
creditizie stabiliti dalla normativa vigente a
favore delle persone fisiche in possesso delle
predette qualifiche. I predetti soggetti
mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini
del raggiungimento, da parte del socio, del
fabbisogno lavorativo prescritto, si computa
anche lapporto delle unità attive iscritte
nel rispettivo nucleo familiare".
Ai fini della esposizione
merita particolare interesse lultimo
capoverso della norma, che riconosce
espressamente agli IATP imprenditori
agricoli a titolo principale - il diritto al
riconoscimento della relativa qualifica
previdenziale anche se soci di società di
persone.
La norma in analogia allinterpretazione
fornita dallex SCAU (circ.75/1989) e
recepita dallIstituto per quanto riguarda
la figura del coltivatore diretto, conferma che lesercizio
in forma societaria di una attività
imprenditoriale agricola non costituisce un
impedimento alla tutela previdenziale dei singoli
soggetti, ovviamente in presenza di tutti i
requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere liscrizione
alla gestione INPS.
Nel merito tuttavia, la
disposizione limita il riconoscimento esclusivamente
nellipotesi di società di persone.
Nel contesto dellarticolo
il secondo capoverso affronta la problematica del
requisito del fabbisogno lavorativo di una
azienda diretto-coltivatrice che, come si ricorda,
deve contemplare almeno 1/3 di quello aziendale.
Infatti la norma precisa che per il relativo
calcolo si computa anche lapporto delle
unità attive facenti parte del nucleo familiare.
7. Attribuzione della
qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale - Art. 10 D. Lgs. n. 228/2001
Larticolo in commento al
comma 1 punti a-b-c integra :"Allarticolo
12 della legge 9 maggio 1975 n.153 è aggiunto,
infine, il seguente comma:
"Le società sono
considerate imprenditori agricoli a titolo
principale qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale lesercizio esclusivo dellattività
agricola, ed inoltre:
a) nel caso di società di
persone qualora almeno la metà dei soci sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo
a titolo principale. Per le società in
accomandita la percentuale si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di società
cooperative qualora utilizzino prevalentemente
prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà
dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di società di
capitali qualora oltre il 50 % del capitale
sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli
a titolo principale. Tale condizione deve
permanere e comunque essere assicurata anche in
caso di circolazione delle quote o azioni."
Superando le precedenti
interpretazioni che limitavano il riconoscimento
della qualifica di IATP alle sole persone fisiche,
larticolo in questione estende tale riconoscimento
anche alle persone giuridiche (società di
persone e di capitale) che abbiano come oggetto
sociale lesercizio esclusivo dellattività
agricola.
La norma tuttavia pone dei
limiti allestensione di tale riconoscimento
dal momento in cui richiede la presenza di
ulteriori e articolati requisiti in ordine alla
tipologia di società costituita.
In particolare nelle società
di persone almeno la metà dei soci deve essere
titolare della qualifica di IATP e nel caso di
società in accomandita semplice tale percentuale
deve essere rappresentata nellambito del
numero dei soci accomandatari.
Il requisito di almeno il 50%
di imprenditori agricoli costituisce elemento
essenziale anche nelle forme societarie di
cooperative.
Nella fattispecie la norma
aggiunge che per lesercizio dellattività
devono essere utilizzati prevalentemente prodotti
conferiti dai soci.
Infine il dispositivo del
decreto fissa ad oltre il 50% il capitale sociale
sottoscritto dagli IATP nelle società di
capitali e di seguito pone la condizione che, in
caso di circolazione delle quote o azioni,il
predetto requisito deve permanere o comunque
assicurato.
-
- D. Lgs. n. 227/2001
Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dellart.
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Nel contesto del decreto in
esame assumono rilevanza ai fini previdenziali i
contenuti degli artt. 7 (Promozione delle attività
selvicolturali) e art. 8 (Esercizio di attività
selvicolturali).
In particolare larticolo
7 al comma 1 prevede listituzione di
elenchi o albi regionali delle imprese per lesecuzione
di lavori, opere e servizi in ambito forestale. I
soggetti iscritti a tali albi o elenchi possono,
altresì, ottenere in gestione aree silvo-pastorali
pubbliche.
Il secondo comma dellart.
7 estende a tutti i soggetti iscritti negli
elenchi o albi regionali le norme di cui allart.
17 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 per cui il
testo recante "nuove disposizioni per le
zone montane" consente ai coltivatori
diretti singoli od associati la possibilità di
assumere in appalto da Enti pubblici e privati
lavori di sistemazione e manutenzione del
territorio montano.
La norma, tuttavia fissa le
condizioni per il conferimento dellappalto
che può essere assegnato al singolo soggetto o
associato la cui azienda sia ubicata in
territorio montano.
E richiesto, altresì, limpegno
esclusivo del proprio lavoro e quello dei
loro familiari (art. 230 bis c.c.).
Anche le macchine ed
attrezzature utilizzate devono risultare esclusivamente
di proprietà dei soggetti interessati.
Infine viene fissato limporto
massimo dellappalto che annualmente non può
superare i 30 milioni di Lire (Euro 15.493,68).
Sono interessati dalla norma
anche le cooperative di produzione agricola e di
lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed
esercitino prevalentemente la loro attività nei
comuni montani.
Nella fattispecie limporto
dei lavori o servizi non può superare
annualmente i 300 milioni di Lire (Euro 154.936,80).
Alle cooperative e i loro
consorzi nellesercizio di attività
selvicolturali il successivo art. 8 del decreto
in esame riconosce la loro equiparazione alla
figura dellimprenditore agricolo, così
come delineato nella nuova configurazione dellart.
2135 del c.c.
9. D. Lgs. n. 226/2001
Orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dellacquacoltura,
a norma dellarticolo 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57.
Il dettato normativo del
decreto in esame completa il quadro evolutivo
delle norme concernenti lattività dellacquacoltura.
Come è noto la Legge 5
febbraio 1992 n. 102 agli artt. 1 e 2 aveva
delineato, nello specifico ambito del settore
agricolo, linsieme delle pratiche svolte in
acque dolci ed in acque salmastre:
-
- art.1 "Ai fini della
presente legge, per attività di
acquacoltura si intende linsieme
delle pratiche volte alla produzione di
proteine animali in ambiente acquatico
mediante il controllo, parziale o totale,
diretto o indiretto, del ciclo di
sviluppo degli organismi acquatici."
-
- art. 2 "Lattività
di acquacoltura è considerata a tutti
gli effetti attività imprenditoriale
agricola quando i redditi che ne derivano
sono prevalenti rispetto a quelli di
altre attività economiche non agricole
svolte dallo stesso soggetto.
Sono imprenditori agricoli,
ai sensi dellarticolo 2135 del
codice civile, i soggetti, persone
fisiche o giuridiche, singoli o associati,
che esercitano lacquacoltura e le
attività connesse di prelievo sia in acque
dolci sia in acque salmastre."
A seguito della pubblicazione
della Legge 5 marzo 2001 n. 57 viene introdotta
in materia una oggettiva variazione alla citata
Legge n. 102/1992.
Ciò si evince dalla lettura
del combinato disposto degli artt. 7 (deleghe per
la modernizzazione dei settori dellagricoltura,
delle foreste, della pesca e dellacquacoltura)
e 8 (principi e criteri direttivi) allorquando si
fa riferimento ad attività imprenditoriale di
acquacoltura in ambienti "marini".
Il concetto è ripreso dalla
Legge 27 marzo 2001 n. 122 che allart. 9
intitolato "Acquacoltura in acque marine"
recita: "Al comma 2 dellarticolo 2
della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
marine"."
Infine detto riconoscimento
viene riconfermato allorché lart. 1 del D.Lgs.
n. 228/2001 (vedi precedente punto 2.1) nel
definire ex novo la figura dellimprenditore
agricolo (art. 2135 c.c.) recita: omissis
.." per coltivazione del fondo,
per silvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine".
Nel merito il concetto dellattività
imprenditoriale legata alle pratiche di
acquacoltura in acque marine risulta
definitivamente statuito nel decreto n. 226/2001
in esame e più specificamente dagli artt. 2 (imprenditore
ittico) e 3 (attività connesse a quella di pesca).
9.1. Imprenditore ittico
Art. 2 D. Lgs. n. 226/2001
La dizione dellimprenditore
ittico è condensata nel primo comma dellarticolo
in questione:
"E imprenditore
ittico chi esercita unattività diretta
alla cattura o alla raccolta di organismi
acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci
nonché le attività a queste connesse, ivi
compresa lattuazione degli
interventi di gestione attiva, finalizzati alla
valorizzazione produttiva ed alluso
sostenibile degli ecosistemi acquatici."
Il secondo comma ricollega lesercizio
dellimprenditore ittico alle disposizioni
vigenti in tema di iscrizioni e relative
autorizzazioni.
Il terzo comma equipara limprenditore
ittico allimprenditore agricolo e precisa:
"Fatte salve le più favorevoli disposizioni
di legge, limprenditore ittico è
equiparato allimprenditore agricolo."
Il quarto comma ricollega lattività
di acquacoltura alla figura dellimprenditore
agricolo come prevista dalla precedente normativa:
"Ai soggetti che
svolgono attività di acquacoltura si applica la
legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive
modificazioni."
9.2. Attività connesse a
quella di pesca Art. 3 D. Lgs. n. 226/2001
Merita particolare attenzione
il primo comma dellarticolo in esame
laddove precisa la portata delle attività
connesse a quella di pesca con la finalità di
riportare a modernizzazione e razionalizzazione
il settore e le molteplici esponenziali attività
svolte dalle aziende del settore.
La disposizione, infatti, in
linea con gli obiettivi prefissati nella legge di
orientamento, ribadisce il concetto legato ad una
visione dinamica delle imprese che utilizzano le
risorse delle acque in generale ed in particolare
di quelle marine così come condensate ai
successivi punti:
-
- imbarco di persone non
facenti parte dellequipaggio su
navi da pesca a scopo turistico-ricreativo,
sinteticamente denominato pescaturismo;
-
- attività di ospitalità,
di ristorazione, di servizi, ricreative,
culturali finalizzate alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e
delle risorse della pesca, valorizzando
gli aspetti socio-culturali del mondo dei
pescatori, esercitata da pescatori
professionisti singoli o associati,
attraverso lutilizzo della propria
abitazione o struttura nella disponibilità
dellimprenditore, sinteticamente
denominate ittiturismo;
-
- la prima lavorazione dei
prodotti del mare, la conservazione, la
trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione al dettaglio ed allingrosso,
nonché le attività di promozione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente
i prodotti della propria attività.
Nel merito delle norme, si
osserva che viene confermato il principio della prevalenza
dellattività principale della pesca
rispetto alle attività connesse e ciò sia per
quanto riguarda lutilizzazione dei prodotti
che per quanto riguarda attrezzature o risorse
dellazienda normalmente impegnate nellattività
ittica esercitata.
Di seguito vengono coniate due
nuove definizioni riferite allattività
connessa:
La prima definizione concerne
lo svolgimento parziale e quindi non prevalente
di attività a scopo turistico-ricreativo da
offrire a soggetti non facenti parte dellequipaggio
imbarcato su navi da pesca.
La seconda, attraverso lutilizzo
delle abitazioni dei pescatori o strutture nella
disponibilità degli stessi, configura il
riconoscimento di una specifica attività
connessa a quella principale che si esplica in
ospitalità, ristorazione, ricreazione ecc.,
nonché attività finalizzate alla valorizzazione
degli aspetti socio-culturali del mondo dei
pescatori.
Larticolo completa lindividuazione
delle ulteriori attività connesse nelle fasi di
prima lavorazione dei prodotti del mare e loro
conservazione, trasformazione,
commercializzazione, semprechè abbiano ad
oggetto prevalentemente i prodotti della
propria attività principale.
10. Adempimenti delle
Sedi
Considerata la portata delle
novità introdotte in materia dai decreti
legislativi in argomento ed i notevoli riflessi
che la complessa normativa può determinare in
ordine alla attività delle Sedi con successiva
circolare verranno impartite specifiche
disposizioni operative.
Si fa presente, infine, che è
in fase di rielaborazione la modulistica relativa
alle denunce aziendali che saranno aggiornate in
relazione al modificato regime normativo dellimprenditore
agricolo.
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IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO
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