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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 55 del 4-3-1999.htm

  
Trasmissione manuale per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata per l'anno 1999.Chiarimenti sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni trimestrali.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 4 marzo 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 55

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata nell'anno 1999.

 

 

SOMMARIO:

Trasmissione manuale per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata per l'anno 1999.

Chiarimenti sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni trimestrali.

 

Con la presente circolare si trasmettono, in allegato, le istruzioni per la compilazione del mod. DMAG da utilizzare per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata nell'anno 1999.

Tali istruzioni tengono conto di tutte le novita' finora intervenute in materia.

Esse, pertanto, sostituiscono le istruzioni allegate alla circ. n. 64 del 17/03/98 , diramate con Msg. n. 12053, con la quale veniva annunciata l'istituzione del Mod. DMAG in luogo dei modelli Acc.1/OTI e ACC.1/OTD-CI.

Tra le novita' si segnala, in modo particolare, l'istituzione del nuovo codice numerico "1" da anteporre al codice tipo contratto (sia per singolo lavoratore nel quadro B del mod. DMAG/D, sia come codice di riepilogo e raggruppamento nel quadro D del mod. DMAG/R) nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del massimale annuo di cui all'art. 2, co. 18, della legge 335/85 (vedi pagina 2 delle istruzioni).

Con l'occasione si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione relativamente alle modalita' di presentazione delle denunce aziendali di cui all'art. 5 del d.lvo n. 375/93 e delle corrispondenti dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata di cui al successivo art. 6 dello stesso decreto legislativo.

I Datori di Lavoro sono tenuti a dichiarare con modello D.A. i dati relativi ad ogni singola azienda cosi' come definita dal Codice Civile all'art. 2555, cioe' quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Pertanto, data l'autonomia di organizzazione di cui e' titolare ogni imprenditore, qualora il Datore di Lavoro agricolo possedesse piu' fondi agricoli, anche in comuni diversi della stessa provincia, e decidesse di organizzarli come unica azienda, sarebbe tenuto alla presentazione di un'unica denuncia aziendale con l'indicazione dei dati relativi a tutti i fondi posseduti e corrispondentemente sarebbe tenuto alla presentazione di un'unica dichiarazione trimestrale di manodopera agricola occupata nell'azienda denunciata.

Viceversa, qualora il Datore di Lavoro agricolo decidesse di organizzare i piu' fondi posseduti in singole aziende cosi' come definite dall'art. 2555 del Codice Civile, allora sarebbe tenuto alla presentazione di piu' denunce aziendali, ognuna indicante i dati delle singole aziende e corrispondentemente alla presentazione di piu' denunce trimestrali della manodopera agricola occupata per ogni azienda.

In pratica, la manodopera occupata nei fondi indicati nella denuncia aziendale, ancorche' ubicati in piu' comuni della stessa provincia, deve essere dichiarata con un unico modello DMAG, utilizzando il corrispondente codice azienda (Codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, codice fiscale/partita IVA, progressivo azienda).

Tale impostazione, oltre che corretta sul piano formale, è necessaria ai fini del controllo di congruità tra il fabbisogno aziendale di manodopera ed i dati occupazionali effettivamente dichiarati; controllo che deve essere effettuato in relazione all'azienda nel suo complesso e non solo in relazione ai singoli fondi, eventualmente, posseduti da quest'ultima.

Le citate istruzioni sono disponibili anche in INTRANET nel sito della DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE FTP:/WWW.0023.INPS, nelle Directory "Manuali" e "PrevAgricola".

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

I.N.P.S. - DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DMAG AI FINI DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA AGRICOLA OCCUPATA NELL'ANNO 1999

 

PRESENTAZIONE

 

Il modello DMAG e' stato istituito per la dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali.

Si rammenta che i termini di scadenza degli adempimenti relativi alle dichiarazioni sono fissati alle date del 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio 2000.

Il DMAG e' concepito per la procedura di acquisizione della dichiarazione mediante lettore ottico.

Il modello e' articolato in due distinti fogli:

Il modello consente di:

Con il modello DMAG e' possibile dichiarare le diarie eventualmente corrisposte agli operai a tempo determinato ed indeterminato.

Il modello e' predisposto per la denuncia della manodopera occupata a tempo indeterminato, come per quella assunta a tempo determinato. Tuttavia le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD devono presentare due distinte denunce (una dichiarazione per gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI).

Dal gennaio 1999 sono disponibili presso le Sedi INPS i modelli DMAG in versione "euro" per le aziende che intendano usufruirne.

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

 

Il modulo, che e' stampato su carta autoricalcante, deve essere compilato sia nel foglio DMAG/D che nel DMAG/R e deve essere redatto in duplice copia.

La prima copia deve essere presentata o spedita (fa fede la data di accettazione dell'agenzia postale) alla competente sede INPS entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. La seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro per gli eventuali controlli.

Entrambe le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di lavoro contrassegnata con la sigla dell'impiegato che le ha accettate.

L'azienda deve sempre presentare sia il foglio DMAG/D che il foglio DMAG/R.

La dichiarazione non e' pertanto valida allorquando l'azienda presenti all'INPS uno dei due fogli, omettendo la presentazione dell'altro.

Ai datori di lavoro che hanno gia' presentato la dichiarazione nell'anno precedente, l'INPS provvede ad inviare al loro domicilio i moduli necessari per i quattro trimestri dell'anno 1999. Presso le sedi INPS sono comunque disponibili ulteriori moduli eventualmente occorrenti.

Il modello e' ripartito in Quadri, Sezioni, Campi, Colonne e Caselle, per la compilazione dei quali e' necessario osservare le seguenti istruzioni.

 

COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/D

 

 

QUADRO A

 

 

Campi "ANAGRAFICA AZIENDA"

In tali campi devono essere indicati il cognome e nome del titolare dell'azienda oppure la denominazione o ragione sociale della stessa, l'indirizzo, il CAP, il comune o frazione e la provincia.

Tali dati devono coincidere con quelli dichiarati nella denuncia aziendale presentata ai sensi dell'art.5 del D.lvo n.375 dell'11 agosto 1993.

In tale quadro inoltre e' previsto, sul margine destro, lo spazio per l'apposizione - da parte dell'Ufficio - del timbro datario attestante la data di presentazione.

 

Campo "CODICE FISCALE"

Nel campo "codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del titolare d'azienda (nel caso di persona fisica) o il codice fiscale d'azienda (nel caso di persona giuridica) attribuiti dall'Amministrazione Finanziaria.

 

Campo "CODICE AZIENDA"

Il "codice azienda" e' composto dai codici: provincia, comune e progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera. Esso deve coincidere con i codici indicati nel campo "A2" od "A3" della denuncia aziendale presentata dall'azienda ai sensi dell'art. 5 del D.lvo n.375 dell'11.8.1993.

Con la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i lavoratori che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2 della stessa denuncia aziendale.

 

Campo "TRIMESTRE E ANNO"

Indicare il trimestre e l'anno solare cui si riferisce la dichiarazione.

Per il trimestre e' sufficiente indicare i numeri 1,2,3,4 a seconda che si tratti del primo, del secondo, del terzo o del quarto trimestre. Per l'anno indicare i quattro numeri.

 

Campo "TIPO DITTA"

E' riservato alla indicazione della tipologia dell'azienda, onde permettere l'identificazione del preciso regime contributivo a cui l'azienda e' assoggettabile.

Il campo e' suddiviso in tre caselle.

Nella prima casella il datore di lavoro deve riportare il codice che identifica la tipologia aziendale della propria azienda secondo i parametri della "tabella dei codici ditte" (riportata più avanti).

La seconda casella deve essere utilizzata esclusivamente nel caso del codice 19 (azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL).

La terza casella deve essere compilata, indicando la lettera "E", qualora le aziende che sono titolari di conti correnti bancari o postali espressi in euro, intendano avvalersi della facolta' di pagare i contributi con la predetta moneta. Pertanto gli avvisi di pagamento saranno espressi in euro.

 

TABELLA CODICI DITTA

 

Codice

Descrizione

01

cooperative o consorzi esclusi i consorzi di bonifica;

02

consorzi di bonifica;

03

cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 240/1984;

04

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (gestione ex Aziende di Stato delle foreste demaniali), Corpo delle Foreste o Organismi assimilati in quanto addetti a lavori di forestazione;

05

Riservato all'ufficio;

06

Ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;

07

Cooperative che eseguono lavori di forestazione;

08

Datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto;

09

Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991 n. 381;

10

riservato all'ufficio;

 

 

11

riservato all'ufficio;

12

Concedenti terreni a colonia o mezzadria per le sole giornate assunte dal colono/mezzadro;

13

Ditte in economia che applicano Contratti Collettivi Nazionali di lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod. 06 e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella presente tabella (es. idraulico-forestale);

14

Azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;

15

Azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod.14 e non rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto nella presente tabella (es. idraulico-forestale);

16

Cooperative e loro consorzi con processi produttivi di tipo industriale;

17

Cooperative sociali e loro consorzi con processi produttivi di tipo industriale;

18

Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari con processi produttivi di tipo industriale;

19

Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL.

 

 

 

E' stato precisato che la seconda casella e' predisposta per l'uso del codice 19, riferito all'azienda inquadrata in settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL.

In questo caso l'azienda deve denunciare tanto la tipologia, per la quale e' previsto il particolare trattamento contributivo, indicando nella prima casella il correlativo codice (es.: codice 06 per ditta in economia; codice 08 per coltivatore diretto, etc.), quanto la specifica situazione di essere inquadrata in settore non agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL.

Pertanto quando ricorre questa fattispecie il contribuente dovra' utilizzare due caselle: nella prima indichera' il codice relativo alla tipologia e nella seconda indichera' il codice 19.

Il coltivatore diretto che, oltre ad assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale e' stato riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia e' tenuto a produrre due dichiarazioni.

Per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione diretta, la dichiarazione deve essere contraddistinta dal codice ditta 08 e dal codice azienda corrispondente alla denuncia aziendale, presentata ai sensi dell'art. 5 del D.lvo n.375/93, relativa ai fondi coltivati direttamente dal titolare dell'azienda; per la manodopera impiegata nei fondi condotti in economia, la dichiarazione deve essere contrassegnata dal codice ditta 06 e dal codice azienda attribuito per la denuncia aziendale presentata per i fondi condotti in economia.

Il concedente che assume manodopera direttamente su un fondo concesso a mezzadria in presenza di contemporanea assunzione (nello stesso trimestre) anche da parte del mezzadro, dovra' produrre due dichiarazioni: una per la manodopera assunta direttamente (indicando il codice 06) e l'altra per la manodopera assunta dal mezzadro (indicando il codice 12).

In entrambe le dichiarazioni dovra' essere indicato lo stesso codice azienda riportato nell'unica denuncia aziendale presentata a norma del precitato art.5.

 

Campo "TIPO DENUNCIA"

Il campo "tipo denuncia" e' composto di due caselle.

La prima casella e' destinata alla indicazione della natura del rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la presente denuncia.

Difatti le aziende che occupano sia lavoratori fissi che avventizi devono presentare due distinte denunce.

Pertanto nella prima casella del campo "tipo denuncia" indicheranno i codici numerici:

 

Codice

Descrizione

1

se la dichiarazione riguarda la manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti individuali;

2

se la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo indeterminato.

 

La seconda casella e' predisposta per identificare la natura della dichiarazione.

La natura delle dichiarazioni puo' essere:

- dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la manodopera occupata nel periodo di competenza (trimestre ed anno del quadro A). La dichiarazione mantiene tale caratteristica anche quando e' presentata oltre i termini di scadenza purche' si tratti di prima dichiarazione riferita a quel trimestre di competenza.

In questi casi la seconda casella non deve essere compilata ma lasciata in bianco;

- dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni agli elementi e ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto precedente.

Si tratta di ipotesi in cui il contribuente intende denunciare variazioni riferentisi alla competenza di trimestri pregressi. La fattispecie, e' bene precisare, ricorre soltanto nei casi in cui si voglia denunciare esclusivamente una variazione in aumento della base imponibile (retribuzioni e giornate).

In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera V;

- dichiarazione presentata dall'azienda che, prima della scadenza fissata dalla legge, rilevi di aver presentato la dichiarazione incompleta, o errata in alcune sue parti, ed intenda quindi annullarla mediante la presentazione di un nuovo modello.

In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera S (messaggio INPS n. 28182 del 25.07.1998).

 

Campo "A.R."(ACCORDI DI RIALLINEAMENTO)

 

Barrare la casella qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196 cosi 'come modificato dall'art. 75 della legge 23/12/98 n.448.

 

Campo "COD. SEDE" - (CODICE SEDE)

 

Indicare il codice della sede di competenza.

 

Campo "DENOMINAZIONE SEDE"

Indicare il nome della sede INPS alla quale la dichiarazione e' indirizzata.

 

QUADRO B

 

Il quadro "B" si articola in piu' sezioni, predisposte per la denuncia degli elementi retributivi e dei dati anagrafici riferiti al lavoratore.

Per la compilazione di questo quadro va tenuto presente quanto segue:

 

Campo "N. ORD." - (Numero d'Ordine)

Indicare il numero progressivo dei lavoratori dichiarati. Qualora per la dichiarazione degli operai occorrano piu' modd. DMAG/D il primo numero del secondo modello deve essere successivo all'ultimo del primo modello.

 

Campo "N. PROGR. PAG. REG. D'IMPRESA"

Campo riservato al numero progressivo di pagina del Registro d'Impresa del lavoratore interessato.

Qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e licenziato piu' volte, il datore di lavoro e' tenuto a compilare una sezione del quadro B per ciascun rapporto di lavoro instaurato. In questo caso ripetera' nella sezione successiva lo stesso N.ORDINE attribuito al lavoratore e il CODICE FISCALE, indichera' il numero progressivo della pagina del Registro d'Impresa del rapporto di lavoro concernente i dati retributivi denunciati nella sezione stessa, compilera' data di assunzione e data di cessazione del rapporto stesso, cosi' come indicato nel registro d'impresa, e i dati retributivi secondo le apposite istruzioni (vedi oltre), gli altri campi sono lasciati in bianco.

 

Campo "CODICE FISCALE"

Indicare con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del lavoratore, quale risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze, tenendo presente che ogni errore puo' influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.

 

 

Campo "CAT." - (Categoria)

Campo riservato all'indicazione del settore produttivo nel quale il lavoratore e' impiegato. La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti codici:

Codice

Descrizione

01

Tradizionale;

02

Florovivaista;

03

Idraulico forestale;

04

Dipendente consorzio di bonifica e miglioramento fondiario;

05

Lattiero caseario;

06

Avicolo;

07

Ortofrutticolo;

08

Giardiniere in ville private;

09

Cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari;

10

Categoria diversa dalle precedenti.

 

Campo "QUAL. O PAR." - (Qualifica o Parametro)

Campo riservato al livello o area di inquadramento del lavoratore per indicare alternativamente la qualifica o il parametro. Utilizzare i seguenti codici:

 

Codice

Descrizione

01

per operaio comune;

02

per il qualificato;

03

per il qualificato super;

04

per lo specializzato;

05

per lo specializzato super.

 

Se viene denunciato il parametro e' sufficiente trascrivere la numerazione prevista nei relativi contratti di appartenenza.

 

 

Campo "DATA ASSUNZIONE"

Indicare la data d’inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la data riportata nella pagina del Registro d'Impresa del lavoratore interessato.

 

Campo "DATA CESSAZIONE"

Scrivere la data di cessazione del rapporto di lavoro, corrispondente alla data di cessazione indicata nella pagina del Registro d'Impresa, relativa al lavoratore interessato.

 

Campi "COGNOME E NOME"

Indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome e nome del lavoratore, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.

 

Campo "DATA DI NASCITA"

Indicare la data di nascita del lavoratore (es.01.01.1938).

 

Campo "SESSO"

Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.

 

Campi "PROVINCIA E COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO"

La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla automobilistica (RM per Roma), il comune per esteso. Per i lavoratori stranieri indicare lo Stato Estero di nascita lasciando in bianco il campo provincia.

 

Campi "COMUNE DI RESIDENZA E C.A.P.".

E' indispensabile indicare sempre il comune di residenza aggiornato del lavoratore, compreso il codice di avviamento postale.

 

DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI

(MESE, ZONA, TIPO RETRIBUZIONE, TIPO CONTRATTO, GIORNATE, RETRIBUZIONI ED ACCANTONAMENTI)

 

Prima di compilare questa sezione del quadro B e' indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono e in particolare quelle concernenti la "Determinazione della retribuzione e relative modalita' di dichiarazione".

Si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere esposti nel modulo tenendo conto dell'ubicazione del terreno nel quale sono state effettuate le prestazioni lavorative, dei mesi del trimestre nei quali si e' svolto il lavoro, della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.

Per la denuncia di questi dati occupazionali e retributivi sono riservati per ogni sezione tre appositi riquadri, ognuno dei quali e' rigidamente riservato a ciascun mese del trimestre.

Campo "MESE"

Nel campo "1^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es. gennaio, aprile, luglio, ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno); nel campo "2^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es. febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "3^MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (es. marzo, giugno, settembre, dicembre).

 

Colonna "ZT" - (ZONA TARIFFARIA)

 

Distingue ai fini della determinazione dei contributi i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione del terreno nel quale e' stato occupato il lavoratore.

La colonna e' composta di due campi per ciascun trimestre.

Indicare la zona tariffaria corrispondente ai terreni sui quali e' stata impegnata la manodopera, utilizzando nel campo della colonna i seguenti codici numerici:

Codice

Descrizione

1

(Fiscalizzata Nord) per le aziende che hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 1, comma 5, D.L. 19.01.1991 n.18, convertito con modificazioni nella legge 20.03.1991, n.89;

2

(Fiscalizzazione Mezzogiorno) per i datori di lavoro che hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'art. 14, comma 1, legge 1^ marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni.

3

(Zona Svantaggiata Nord) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate del Centro Nord di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;

4

(Zona Svantaggiata Sud) per i datori di lavoro agricolo che occupano manodopera per zone svantaggiate (ex art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984) ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218;

5

(Territori Montani) per le aziende operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore, nello stesso mese, abbia operato in due distinte zone tariffarie, il datore di lavoro dovra' utilizzare i due campi della colonna ed indicare i codici delle due zone tariffarie.

Allorquando si verifichi la necessita' di denunciare una terza zona il contribuente utilizzera' gli appositi campi della colonna zona della sezione successiva, avendo cura di riportare lo stesso numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore.

All'utilizzo dei predetti codici e' possibile fare ricorso anche nei casi di ditte operanti in un comune parzialmente ricadente in territori del Mezzogiorno e con terreni a cavallo delle due parti e i datori di lavoro che utilizzano manodopera in trasferta in comuni ricadenti nei territori del Mezzogiorno.

Pertanto in questi casi, per la denuncia della manodopera, non e' piu' necessario presentare due distinte dichiarazioni di manodopera.

 

Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)

 

E' composta di due campi nei quali va indicato il codice che identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell'operaio occupato.

Nel campo tipo contratto, sulla stessa riga della zona tariffaria in cui e' stato impiegato il lavoratore, deve essere riportato il codice relativo al contratto utilizzando la seguente tabella di codici numerici:

Codice

Descrizione

01

Operaio tradizionale - operaio assunto con ordinario contratto di lavoro

02

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 1^ classe delle liste del collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16 lett. a, legge 451/94.

03

Operaio apprendista - operaio assunto con contratto di apprendistato.

04

Operaio tradizionale extracomunitario.

05

Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381/91.

06

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro-Nord ex art. 16 lett.a, legge n. 451/94.

07

Operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett.a, legge n. 451/94.

08

Operaio apprendista extracomunitario.

09

Extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art. 16, lett.a, legge n. 451/94.

10

Operaio dipendente da Consorzio di Bonifica cui sia garantita la stabilità di impiego.

11

Lavoratore gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex.art. 8, comma 9, legge n.407/90.

12

Lavoratore gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto assunto da imprenditore del Centro Nord.

13

Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera del lavoro nel 1^ anno di vita del bambino.

 

14

Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili (LSU) a norma dell'art. 14 D.L. 15.05.94 n. 299, convertito in legge 19.07.94, n. 451 e successive modificazioni.

15

Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381/1991.

16

Lavoratore assunto dalle liste di mobilita' con contratto non superiore all'anno ex art. 8, c.2, legge n. 223/91.

17

Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all’anno ex art. 8, c. 2, legge n. 223/91.

18

Lavoratore assunto dalle liste di mobilita' con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento e' trasformato a tempo indeterminato ex art. 8,comma 2, legge n.223/91.

19

Lavoratore extracomunitario assunto dalla liste di mobilita' con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento e' trasformato a tempo indeterminato ex art. 8 comma 2 legge 223/91.

20

Compartecipante individuale (CI).

21

Compartecipante individuale extracomunitario.

22

Lavoratore extracomunitario gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n. 407/90.

23

Lavoratore extracomunitario gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Centro Nord.

24

Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, L. n.223/91.

25

Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, legge n. 223/91.

26

Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, legge n. 223/91.

27

Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, legge n. 223/91.

28

Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91.

29

Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, legge n. 223/91.

30

Lavoratore assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge n. 223 del 23.07.91.

 

31

Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge n. 223 del 23.07.91.

32

Lavoratore assunto dalle liste di mobilita' con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223/91.

33

Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilita' con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223/91.

34

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett.a, legge n. 451/94.

35

Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94.

36

Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett.b, legge 451/94.

37

Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord a decorrere dall'1.1.91 ovvero ex art 16, lett. b, legge 451/94.

38

Lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 15, c. 1, legge n. 451 del 19 luglio 1994 sui piani d'inserimento professionale.

39

Lavoratore straniero con permesso di lavoro stagionale di cui al D.Lgs n. 286 del 25/7/98 (Testo Unico sull'immigrazione).

 

I codici contratto nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sono compatibili con i tipi denuncia 1 (operai a tempo determinato) e 2 (operai a tempo indeterminato).

I codici contratto nn. 14, 16, 17, 20, 21, 38, 39 sono compatibili solo con il tipo denuncia 1 (operai a tempo deteminato).

I codici contratto nn. 3, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sono compatibili solo con il tipo denuncia 2 (operai a tempo indeterminato).

 

 

Rapporti di lavoro part-time

 

Per la dichiarazione di manodopera assunta con contratti di lavoro a tempo parziale (v. circ. INPS n. 233/98) il datore di lavoro deve far precedere il codice contratto del lavoratore interessato da uno dei seguenti codici numerici:

 

Codice

Descrizione

3

Per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale;

5

Per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o ciclico.

 

Ad esempio per un lavoratore tradizionale assunto con rapporto part-time orizzontale nel campo T.C. si dovrà indicare 301.

 

Colonna "T.R." (TIPO RETRIBUZIONE)

 

E' composta, per ciascun mese del trimestre, di due campi predisposti per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore.

L'azienda deve indicare nell'apposito campo una delle seguenti lettere:

 

Codice

Descrizione

O

Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P.

M

Da utilizzare – anche ai fini della valutazione dei periodi di malattia generica, infortuni e malattie professionali in relazione alla previsione del D.Lgs n. 564 del 16.09.96 art. 1 - nei casi in cui l'imprenditore abbia corrisposto al dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle indennita' erogate, per gli stessi eventi dall'INPS, dall'INAIL, o retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza".

P

Da utilizzare nei casi - diversi da quelli precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per periodi di assenza dal lavoro causata da deteminati eventi e comportanti sospensioni involontarie dal lavoro (es. Cassa integrazione salari) l'imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni integrative delle indennita' erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali.

 

Si tenga presente che, qualora per lo stesso lavoratore occorra denunciare per lo stesso mese retribuzioni di tipo O, M, P, potranno essere utilizzati gli appositi campi della colonna tipo retribuzione della sezione successiva, avendo cura di riportare il numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore negli appositi campi.

 

 

Si precisa che la sigla - P - del tipo retribuzione puo' essere utilizzata dalle aziende che denunciano retribuzioni integrative per gli operai occupati a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, ma per questi ultimi limitatamente a coloro per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle retribuzioni effettive.

Viceversa per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione e' calcolata sul salario medio provinciale, devono essere utilizzate la sigla - O - per le giornate effettivamente svolte o comunque retribuite e la sigla - M - per le giornate retribuite in occasione di malattia, infortuni e malattie professionali.

 

Colonna "GG" (GIORNATE)

 

La colonna giornate, composta di due campi, e' prevista per la dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore.

Pertanto, in corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si e' svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore devono essere riportate distintamente nei righi contrassegnati dal datore di lavoro con O, M, P seguendo le istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione".

Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, e' tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.

Devono essere considerate come svolte, e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festivita', permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc.

In caso di effettuazione della cosiddetta "settimana corta" le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20, con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio al lavoratore che ha svolto nel mese n. 17 giornate con orario "lungo" si attribuiranno n. 20 giornate (17 x 1,20 = 20,40 arrotondato a 20); a quello che ne ha fatte 18 se ne attribuiranno 22 (18 x 1,20 = 21,60 arrotondato a 22).

Le giornate retribuite per festivita' soppresse devono essere denunciate, con le relative retribuzioni, anche se corrisposte all'operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia.

Per giornate di assenza dell'operaio dovute a donazione sangue, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all'INPS il rimborso della retribuzione obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda all’Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l'onere retributivo si sia trasferito sull'INPS.

Per quanto riguarda il lavoratore assunto a part-time di tipo orizzontale il datore di lavoro deve dichiarare nel campo "GG" il numero di giornate lavorate parzialmente e nel rigo sottostante, sempre nel campo "GG", deve indicare il numero totale delle ore effettivamente lavorate nelle giornate sopra denunciate; i rimanenti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non devono essere compilati.

Non essendo consentito denunciare frazioni di ora (es. 20 minuti) il datore di lavoro dovrà procedere a sommarle con il totale delle ore del mese successivo; nel caso in cui non si raggiungesse l'unità, sara' necessario continuarle a sommare con le ore dei mesi successivi fino al raggiungimento dell'unita'. Tale unita' andra' dichiarata nel mese in cui e' raggiunta.

In ogni caso nell'ultimo mese dell'anno dovra' essere effettuato l'arrotondamento per eccesso del totale delle frazioni di ora fino ad allora lavorate.

L'arrotondamento deve essere effettuato anche quando il rapporto di lavoro cessa durante l'anno.

Per quanto riguarda gli OTD, nei casi in cui i rapporti di lavoro continuino oltre il 31 dicembre dell'anno solare, l'arrotondamento, sempre per eccesso, deve essere effettuato alla predetta data del 31 per le giornate di lavoro gia' prestate.

COLONNA RETRIBUZIONE

 

I campi della "colonna retribuzione" devono essere utilizzati per la dichiarazione delle retribuzioni del lavoratore, con l'obbligo di riportarle in corrispondenza dei righi O,M,P, in relazione alla loro natura, come definita nei precedenti paragrafi "tipo retribuzione" e "giornate".

Le retribuzioni non vanno denunciate, quindi il campo non deve essere compilato, nelle denunce degli operai a tempo determinato la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del salario medio provinciale; per questi lavoratori il campo retribuzioni sara' lasciato in bianco.

L'unica eccezione e' rappresentata dal lavoratore assunto con contatto di lavoro a tempo parziale, per il quale il datore di lavoro deve indicare la base imponibile calcolata in diverso modo a seconda che il part-time sia di tipo orizzontale o di tipo verticale.

Nella prima ipotesi il datore di lavoro dovra' moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore.

La retribuzione cosi' ottenuta va riportata nella casella "retribuzioni".

Nella seconda ipotesi, sempre nel caso di operaio a tempo determinato - la cui retribuzione e' calcolata sul valore del salario convenzionale - l'ammontare della retribuzione da indicare nella casella "retribuzione" si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle giornate.

In ogni caso le retribuzioni devono essere esposte omettendo le ultime tre cifre, gia' prestampate (scrivere, ad esempio, 1.600 in luogo di 1.600.000).

Per la compilazione della presente colonna vanno osservate le seguenti istruzioni, stabilite in base alle disposizioni che disciplinano la determinazione della retribuzione imponibile contributiva e previdenziale.

La retribuzione che l'imprenditore e' tenuto a dichiarare e' la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e previdenziale. In proposito con l'art. 6 del D.lvo 2.9.97 n. 314 e' stato introdotto il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e' costituito, a norma dell'art. 48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarita' previste nell'art. 12, commi 4 e seguenti della legge 30.4.69 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.lvo n.314/97 (si veda circ. INPS n. 263 del 24.12.97 ).

Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle retribuzioni, liquidando il saldo a dicembre dell'anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente dovuta, anziche' l'importo dell'acconto versato.

Nel caso di riduzione dell'orario durante i mesi invernali prevista dai contratti, con recupero nei mesi estivi, vanno sempre denunciate le retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascun mese, fermo restando il rispetto del minimo giornaliero imponibile ai fini previdenziali, rivalutato ai sensi della legge 26.09.1981, n. 537.

Nel caso di licenziamento dell'operaio senza preavviso la retribuzione corrisposta a titolo di indennita' di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o dei trimestri) in cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.

Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la tredicesima o la quattordicesima mensilita', gratifiche, premi, conguagli di retribuzione per competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti, ecc.- deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese stesso ai sensi dell'art. 12, c.9, della legge 153/69, sostituito dall'art. 6, c.9, D.lvo n. 314/97. Nell'ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente in quanto l'operaio non ha svolto alcuna attivita', oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre indicare il valore 0 (zero) nella casella delle giornate e l'importo complessivo di tali emolumenti nella casella delle retribuzioni.

Sono espressamente escluse dalla base imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, i proventi e le indennita' conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a decontribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23.5.97 n. 135, i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi, i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, c.3, lett. d) del T.U.I.R.

Nel ricordare che l'elencazione dei casi di esclusione e' tassativa, si fa presente che per la loro individuazione e' necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nella predetta circolare INPS n. 263/97.

L'esenzione dall'imponibile dell'indennita' di cassa e di maneggio di denaro, gia' prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l'anno 1998. A partire dall'1.1.99 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Non sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi a pie' di lista di spese sostenute per lavoro, fatta salva la normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro.

 

INDENNITA' DI TRASFERTA

 

Per le trasferte iniziate dal 1^ gennaio 1998 trova applicazione il nuovo regime contributivo a norma dell'art. 48 comma 5 del T.U.I.R. (si veda circ. INPS 263/1997).

Per effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme corrisposte al lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte eccedente gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva.

Esse vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal lavoratore, nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro.

In materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di cui all'art. 6 del D.lvo 314/97 ha confermato le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1 della legge 389/89, in forza del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, nonche' il principio dell'osservanza dei minimali giornalieri di legge.

Conseguentemente il datore di lavoro e' sempre tenuto a denunciare le retribuzioni imponibili contributive. Pertanto il datore di lavoro stesso deve dichiarare importi non inferiori al minimale giornaliero previsto dalla legge n. 537 del 26.9.81, art.1, allorquando al lavoratore egli abbia corrisposto retribuzioni inferiori al predetto minimale, ancorche' tali retribuzioni siano state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

 

CAMPI ACCANTONAMENTI

In tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre 1999, le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 29.5.1982 n.297.

In particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare l'importo (arrotondato per eccesso o per difetto, ed espresso sempre in migliaia di lire, come si e' innanzi indicato) dell'accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore nel 1998, al netto sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma della legge n.297/82, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al sevizio compiuto dal 1^gennaio '98 alla data della domanda di anticipazione.

Si rammenta che l'accantonamento dell'ultimo anno e' escluso dalla rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 2120 cc, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29.5.82 n. 297.

Nel campo "totale", invece, si deve indicare l'importo complessivo dell'accantonamento relativo all'ultimo anno, come sopra determinato, e degli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della rivalutazione di cui al comma 4 del citato art. 2120 cc), sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.

 

In calce al modello DMAG/D sono state previste tre caselle che vanno compilate indicando i totali pagina relativi al numero delle giornate, al numero dei lavoratori ed al totale delle retribuzioni.

 

COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/R

 

 

QUADRO C

 

Nel quadro "C" riportare gli stessi dati del quadro "A" di cui al foglio DMAG/D. Anche in questo quadro e' previsto sul margine destro lo spazio per l'apposizione, da parte dell'ufficio, del timbro datario attestante la data di presentazione.

 

QUADRO D

 

Il quadro "D" si compone di tre sezioni, ognuna delle quali riferita ad un mese del trimestre oggetto della dichiarazione. Tali sezioni sono predisposte a righe numerate ed a colonne che devono essere compilate per dichiarare i dati utili alla tariffazione (zona tariffaria, codice contratto lavoratore, numero giornate e retribuzioni).

Ciascuna sezione e' concepita per consentire la dichiarazione della base imponibile, costituita dalle retribuzioni e dalle giornate, in rapporto alla zona tariffaria ed al tipo contratto del lavoratore, che rappresentano gli elementi che in modo variabile agiscono sulla base imponibile nel procedimento di calcolo dei contributi.

Pertanto i dati retributivi occupazionali denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D devono essere aggregati, procedendo alla sommatoria per zona tariffaria e per tipo contratto delle giornate e delle retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati nello stesso DMAG/D.

L'aggregazione delle giornate e delle retribuzioni va effettuata senza tener conto della distinzione fatta nella denuncia del DMAG/D tra rigo O, rigo M e rigo P; giornate e retribuzioni eventualmente denunciate nei righi O, M e P devono essere sommate tra di loro, tenendo ovviamente sempre presente le discriminanti della zona tariffaria e del tipo contratto del lavoratore.

Nel caso di denuncia di tipo 1 (DICHIARAZIONE DI OPERAIO A TEMPO DETERMINATO), contenente sia operai a salario convenzionale sia operai a retribuzione effettiva, il procedimento di aggregazione deve essere operato distintamente per le due fattispecie, procedendo alla somma delle giornate degli OTD a salario convenzionale da una parte e giornate e retribuzioni degli OTD a salario effettivo dall'altra.

Pertanto non vanno in nessun caso sommate tra di loro le giornate degli OTD a salario convenzionale con quelle degli OTD a salario effettivo.

L'operazione e' sempre effettuata, come detto sopra, tenendo conto delle discriminanti costituite dalla zona tariffaria e dal tipo contratto.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale non devono essere riportate nel foglio DMAG/R le ore indicate nel campo "giornate" del foglio DMAG/D.

Per la compilazione delle sezioni relative ai dati occupazionali e retributivi vanno osservate le seguenti istruzioni:

 

 

Campo "MESE DEL TRIMESTRE"

 

Nel campo "I^ MESE DEL TRIMESTRE" della prima sezione indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es.: gennaio, aprile, luglio e ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno), nel campo "II MESE DEL TRIMESTRE" della seconda sezione indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es.: febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "III MESE DEL TRIMESTRE" della terza sezione indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (marzo, giugno settembre o dicembre).

 

Campo "N.Lavoratori"

 

Indicare il numero dei lavoratori che nel mese sono stati occupati e per i quali sono dichiarati i dati retributivi e occupazionali.

 

Colonna "Z.T." (ZONA TARIFFARIA)

La zona tariffaria distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione dei terreni nei quali sono stati occupati i lavoratori.

In ogni campo della colonna va indicato un codice tariffario per ciascuna sommatoria di giornate e/o retribuzioni effettuate per zona tariffaria e per tipo contratto dei lavoratori, secondo le modalita' precedentemente descritte.

Pertanto, se per una stessa zona tariffaria vi sono, ad esempio, due sommatorie, in quanto in una stessa zona tariffaria sono stati occupati lavoratori con diverso tipo di contratto, si devono compilare due campi della colonna, riportando in entrambi i campi lo stesso codice zona tariffaria.

Per i codici delle zone tariffarie si vedano le istruzioni relative al paragrafo "colonna zona tariffaria" del foglio DMAG/D, riportate nella prima parte.

 

Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)

 

Il tipo contratto identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell'operaio occupato e distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo i tipi di contratti dei lavoratori oggetto della dichiarazione.

Nel campo "tipo contratto", in corrispondenza della zona tariffaria indicata sulla stessa riga, deve essere indicato il codice che identifica il tipo di contratto riguardante i lavoratori impiegati in tale zona tariffaria.

I codici relativi a ciascun tipo di contratto sono elencati nella prima parte delle istruzioni relative al foglio DMAG/D paragrafo "colonna tipo contratto".

Nel caso in cui il codice contratto sia preceduto da un altro codice numerico la sommatoria dei dati deve essere effettuata in base ad entrambi i codici (ad esempio i dati relativi ai lavoratori con contratto 301 devono essere aggregati nel caso in cui la zona tariffaria sia la stessa).

Non sono soggette a riepilogo le ore dichiarate nel foglio DMAG/D per il part-time orizzontale.

 

 

Colonna "NUM. GIORNATE"

 

La colonna e' predisposta per la dichiarazione dei dati occupazionali dei lavoratori, relativi al mese di pertinenza, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.

In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovra' essere riportato il numero totale delle giornate lavorate nel mese.

 

Colonna "RETRIBUZIONI"

 

In tale colonna devono essere dichiarati i dati retributivi dei lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato con retribuzione effettiva, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.

In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovra' essere riportato il totale delle retribuzioni erogate nel mese di pertinenza.

Pertanto per il riepilogo dei dati relativi agli OTD a salario convenzionale il campo non dovra' essere compilato, ad eccezione degli operai con contratto part-time per i quali, invece, il datore di lavoro deve indicare la base imponibile, calcolata secondo le modalità precedentemente descritte (campo "retribuzioni" del quadro B, foglio DMAG/D).

 

Riga "TOT" (Totale)

 

In tale riga deve essere indicata la somma dei dati numerici riportati in ciascuna colonna.

Nel caso in cui le dieci righe predisposte per ciascun mese del trimestre non siano sufficienti per la dichiarazione dei dati aggregati, il datore di lavoro deve compilare un ulteriore foglio DMAG/R.

 

QUADRO E

 

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 29/3/91 n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1/6/1991 n. 166, i datori di lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi sindacali al fine di erogare prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono indicare in questo quadro la quota a loro carico del totale delle somme, al fine di cui sopra trimestralmente versate ed il numero dei lavoratori cui complessivamente ineriscono. Sulle somme e' dovuto un contributo di solidarieta' pari al 10% delle somme stesse.

 

QUADRO E1

 

L'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella L. 23.5.1997 n. 135 stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (vedi circ. INPS n. 132 del 12.6.97 ).

Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarieta' del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche cui siano iscritti i lavoratori.

Il datore di lavoro dovra' procedere, per ciascun mese di competenza della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensi' alla prevista aliquota ridotta. Nel campo "N. lav." dovra' essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a decontribuzione.

Nel campo "Importi" sara' indicato cumulativamente il totale delle suddette erogazioni.

 

QUADRO E2

 

Ai sensi dell'art. 2 commi 18,19,20 e 21, L. 29.12.1995 n. 549 le imprese con piu' di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo Prestazioni Temporanee dell'Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali (vedi circ. INPS n. 246 del 10.12.96 ).

Nel campo "N. Lav." il datore di lavoro dovra' indicare il numero dei lavoratori per i quali e' dovuto il pagamento di tale contributo.

Nel campo "Importi" deve essere, invece, riportato l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo indeterminato ed agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva.

 

QUADRO F

 

Nel quadro F barrare il campo "SI" della prima sezione per dichiarare di aver diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre agevolazioni contributive, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro, barrando il campo "SI", autorizza inoltre l'INPS a riscuotere i contributi per la previdenza e l'assistenza integrative previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell'art. 11 della legge 12.03.68, n. 334.

La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.

Si fa presente che, in caso di dichiarazione negativa, il datore di lavoro perde il diritto alle riduzioni contributive, previste dalla vigente legislazione (v. circ. n. 119 del 27.05.97 ).

Si chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza integrative sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, legge 12.03.68, n. 334. Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie, quindi quelle con codifica 01, 02, 03, 04, 07, 09, 16, 17 e 18, il contributo non e' riscosso, ancorche' sia stato barrato dal datore di Lavoro il campo "SI" del quadro F.

In proposito si veda quanto descritto per la compilazione del campo "tipo ditta" del quadro A, in merito ai codici 06, 13, 14 e 15.

Nel quadro F stesso barrare il campo "SI" della seconda sezione per autorizzare l'INPS a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale nazionale e di assistenza contrattuale provinciale previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, della legge 12.03.68, n. 334.

La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa.

Negli appositi campi del quadro F il datore di lavoro deve indicare la data di presentazione della dichiarazione di manodopera, sottoscrivere la dichiarazione stessa ed indicare il numero complessivo dei fogli di cui e' composta la dichiarazione.

Il numero dell'ultimo foglio DMAG/R deve coincidere con il totale dei fogli della dichiarazione.

Le sezioni del quadro F con le colonne "num.", "cod.", "num.giornate" e "retribuzioni" sono inattive e non devono essere compilate.

 

 

A V V E R T E N Z E

La dichiarazione deve essere firmata in calce dal titolare d’impresa, quale datore di lavoro, o dal legale rappresentante. In caso di omissione la dichiarazione sara' considerata nulla in quanto carente della attestazione di veridicita' dei dati denunciati e dell'assunzione delle relative responsabilita'.

I fogli DMAG devono essere numerati progressivamente nella apposita casella a partire dai fogli DMAG/D.

Nell'ultimo foglio DMAG/R nell'apposito campo verra' indicato il numero totale di pagine di cui e' composta la dichiarazione.

 

 

 

S A N Z I O N I

Chiunque ometta di presentare la dichiarazione o la presenti incompleta, reticente o infedele, in ciascuna delle sue parti, ivi compresi i codici fiscali propri e dei lavoratori dipendenti, e' passibile di sanzioni amministrative cumulabili secondo la vigente legislazione. Se da tali fatti e' derivata la mancata od una minore imposizione di contributi, il datore di lavoro e' tenuto altresi' al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e, nei casi previsti, al pagamento di una somma "una tantum" secondo la normativa vigente.

 

 

 

DENUNCIA DI RETRIBUZIONI AGLI EFFETTI DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 8, C. 19, LEGGE 537 DEL 24.12.1993

 

Le aziende che presentano dichiarazioni relative a periodi antecedenti il quarto trimestre 1998 e che erano tenute al pagamento del contributo di solidarieta' al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al lavoratore eccedente l'importo di £.40.000.000 fino al limite di £. 150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 c.19, legge 537/93, devono osservare le seguenti specifiche istruzioni:

 

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del limite minimo dei 40.000.000, la quota di detta retribuzione, eccedente il limite minimo di 40.000.000, deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 4;

 

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 4 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro "D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 4.

Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zone e tipo contratto con le altre retribuzioni.

 

DENUNCIA RETRIBUZIONI SOGGETTE ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA

EX ART. 3 TER, LEGGE 438 DEL 14.11.1992

Per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di £. 65.280.000 (euro 33.714,30) il datore di lavoro dovra' attenersi alle seguenti istruzioni:

 

 

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

Nel mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il datore di lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il limite, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 6.

Il codice 6 deve essere sempre indicato per la denuncia delle successive retribuzioni mensili.

 

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 6 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro "D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 6.

Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.

 

DENUNCIA DI RETRIBUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART.2, COMMA 18, LEGGE 8.8.1995 N. 335.

L'art. 2 comma 18 della legge n. 335/1995 (cir. n. 177 del 7.9.96) ha stabilito il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianita' contributiva e per coloro che, ai sensi del comma 23, art. 1, opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e' pari per il 1999 a L. 141.991.000 (euro 73.332,23).

Per una corretta applicazione dell’aliquota contributiva per i lavoratori che rientrano nelle fattispecie, i datori di lavoro dovranno dichiarare le retribuzioni eccedenti l'importo del massimale annuo attenendosi alle seguenti specifiche istruzioni:

 

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

 

Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del massimale, la quota di detta retribuzione deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 1.

Tale codice deve essere ripetuto per la denuncia di tutte le successive retribuzioni percepite dal lavoratore nell'anno.

 

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

 

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 1 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro D del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice numerico 1.

Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.

Naturalmente, poiché sugli importi eccedenti il predetto limite retributivo, nelle fattispecie previste dall’art. 2, comma 18 precitato, non è dovuta l’aliquota contributiva IVS, ma sono dovute solo le contribuzioni cosiddette minori, il codice numerico 1 sostituisce, dal momento in cui si verifica il superamento del limite fissato, il codice numerico 6 di cui al paragrafo precedente.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO NEI CASI DI "DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE"

Il presente modello puo' essere utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale, intendano denunciare spontaneamente variazioni:

a) di numero giornate e/o retribuzioni, che determinino un aumento della base imponibile;

b) variazioni di dati relativi ai Quadri E, E1 e E2.

 

SI AVVERTE CHE IL MODELLO PUO' ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DEI DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DICHIARATI PER LA MANODOPERA OCCUPATA A DECORRERE DALL'1.1.1998; PERTANTO ESSO E' UTILIZZABILE, A QUESTO FINE, A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE '98 PER LE VARIAZIONI DEL PRIMO TRIMESTRE '98; LE VARIAZIONI RICADENTI SU PERIODI TRIMESTRALI ANTERIORI AL 31.12.97 SARANNO EFFETTUATE CON APPOSITE COMUNICAZIONI ALLA COMPETENTE SEDE INPS (VEDI OLTRE).

 

 

VARIAZIONI SUB a)

L'azienda, nella fattispecie sub a), per la compilazione del nuovo modello seguira' le seguenti istruzioni:

compilare i Quadri "A" e "C" del modello, riportando i dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo "tipo denuncia", seconda casella, dovra' essere indicato il codice "V" (variazione).

Compilazione Quadro B del foglio DMAG/D

Nel quadro "B" del foglio DMAG/D nelle apposite sezioni devono essere riportati tutti i dati riguardanti l'anagrafica del lavoratore gia' denunciati con la precedente dichiarazione.

Dovra', inoltre, essere indicato il mese interessato alla variazione mentre gli altri mesi non devono essere riproposti.

In relazione al mese interessato alla variazione devono essere compilati i campi "Zona", "Tipo Retribuzione" e "Tipo Contratto", riportando le stesse informazioni fornite a mezzo della denuncia interessata alla procedura di variazione.

Per la compilazione dei campi "Giornate" e "Retribuzioni" che possono essere interessate alla variazione, si dovranno osservare le seguenti istruzioni a seconda della fattispecie denunciata:

1) l'azienda intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni:

nei campi "Giornate" e "Retribuzioni" si devono indicare rispettivamente le giornate e le retribuzioni omesse.

2) L'azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse:

nel campo "Giornate" indichera' a caratteri numerici la cifra "0"; nel campo "Retribuzioni" denuncera' le retribuzioni omesse.

3) L'azienda denuncia solo le giornate omesse:

questo tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo determinato a salario convenzionale.

In questo caso nel campo "Giornate" si devono indicare le giornate omesse e lasciare in bianco il campo "Retribuzioni".

Per la denuncia di giornate omesse di operai a tempo indeterminato e di operai a tempo determinato a salario effettivo si vedano le apposite istruzioni (vedi oltre).

4) Si denuncia un rapporto di lavoro in precedenza omesso:

il datore di lavoro compilera' integralmente una delle sezioni del quadro "B" del foglio DMAG/D con i dati afferenti al lavoratore interessato.

Compilazione Quadro D del foglio DMAG/R

Per la compilazione del quadro "D" e' necessario che l'azienda si attenga alle istruzioni precedentemente fornite in merito nelle presenti modalita' di compilazione.

 

VARIAZIONI SUB b)

 

L'azienda nella fattispecie sub b) per la denuncia di dati relativi ai quadri E, E1 e E2 dovra':

- compilare i quadri "A" ed "C" riportando i dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo tipo denuncia, nella seconda casella, dovra' essere indicata la sigla "V".

Compilera' il quadro interessato alla variazione lasciando in bianco i restanti campi del modello.

 

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI

Fuori dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo non e' ammessa la presentazione di una denuncia di variazione con Modello DMAG, in quanto, come si e' piu' volte precisato, queste riguardano le variazioni in aumento delle giornate e delle retribuzioni.

L'azienda dovra' invece presentare un'apposita comunicazione alla competente sede dell'INPS quando le variazioni riguardano, ad esempio, una delle seguenti ipotesi:

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