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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 71 del 30-3-1999.htm

  
Istituzione di nuovi codici ditta per la compilazione del modello DMAG (dichiarazione trimestrale della manodopera agricola) per il versamento su base volontaria dei contributi contrattuali.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 30 marzo 1999

periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici

Circolare n. 71

e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Contributi contrattuali: a) Fondo Integrativo Sanitario b) Contributo Assistenza Contrattuale, dovuti dalle aziende agricole per la manodopera O.T.I. ed O.T.D.

Integrazione dei codici "tipo ditta" per la compilazione del modello DMAG.

 

SOMMARIO: Istituzione di nuovi codici ditta per la compilazione del modello DMAG (dichiarazione trimestrale della manodopera agricola) per il versamento su base volontaria dei contributi contrattuali.

 

Nelle modalità di compilazione del Modello DMAG è riportata la "TABELLA CODICI DITTA" (cfr. circolare n. 64 del 17.3.1998 e circolare n. 55 del 4.3.1999). L’indicazione del codice identificativo della tipologia aziendale nell'apposito campo permette l’identificazione del preciso regime contributivo a cui l’azienda è assoggettabile.

In particolare per le cooperative, i consorzi e le aziende la cui attività è oggetto di specifici contratti distinti dal contratto stipulato per gli operai agricoli e florovivaisti sono previsti i seguenti codici:

01:

cooperative e consorzi eslcusi i consorzi di bonifica;

02:

consorzi di bonifica;

03:

cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge n. 240/84;

07:

cooperative che eseguono lavori di forestazione;

09:

cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991 n. 381;

13:

ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro o i contratti Collettivi Regionali o provinciali di lavoro diversi da quelli previsti dal cod. 06 e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella tabella "codici ditta" (es. idraulico-forestale );

15:

azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano Contratti Collettivi nazionali di lavoro o Contratti Collettivi regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod. 14 e non rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto nella tabella "codici ditta".

16:

cooperative e loro consorzi con processi produttivi di tipo industriale;

17:

cooperative sociali e loro consorzi con processi produttivi di tipo industriale;

18:

cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari con processi produttivi di tipo industriale, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge n. 240/1984.

L’utilizzazione dei predetti codici nella compilazione del Modello DMAG determina che la procedura di tariffazione emetta il contributo obbligatorio previdenziale ed assistenziale escludendo le contribuzioni contrattuali - CAC (Contributo Assistenza Contrattuale nazionale e provinciale) FISLAF (fondo integrativo Sanitario per i lavoratori agricoli nazionale) e Fondo Integrativo Sanitario provinciale.

Ciò premesso, si fa presente che è stata manifestata da parte di ditte agricole, rientranti nelle tipologie dei codici sopra descritte, la volontà di versare i contributi contrattuali destinati ai fondi sanitari o alle organizzazioni sindacali per l’assistenza contrattuale.

Pertanto, al fine di consentire alle predette aziende che vogliono adempiere su base volontaria al pagamento delle contribuzioni in argomento, sono state apportate le seguenti integrazioni alla codifica della tipologia aziendale.

Vengono istituiti due nuovi codici che l’azienda indicherà nella seconda casella del campo tipo ditta quadri A e C del modello DMAG:

21:

per le aziende che richiedono il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l’assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario.

40:

per le aziende inquadrate in settori extra-agricolo che richiedono il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l’assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario.

Le ditte, che intendano versare su base volontaria le contribuzioni in oggetto, devono indicare nella prima casella del campo "tipo ditta" quadri A e C il codice che identifica la tipologia della propria azienda, nella seconda casella uno dei codici all’uopo istituiti 21 o 40.

Si rileva che il codice 40 deve essere utilizzato esclusivamente in sostituzione del codice 19 dalle ditte esenti INAIL che intendano aderire su base volontaria al versamento delle contribuzioni contrattuali.

Resta confermato che per le aziende che indicano il solo codice identificativo dell’azienda stessa nella prima casella del campo "tipo ditta", la procedura di determinazione del carico contributivo escluderà l’imposizione dei contributi contrattuali.

Compilazione Quadro F

Per una precisa imposizione dei contributi in oggetto, si richiama l’attenzione delle aziende per una corretta compilazione del Quadro F del modello DMAG/R.

A tal fine si ribadisce quanto specificato nelle modalità di compilazione del modello di dichiarazione trimestrale della manodopera (circolari n. 64/98 e 55/99) ed in particolare nel messaggio n. 27513 del 20.7.98.

La prima sezione del quadro F è riservata alla dichiarazione dell’azienda per il riconoscimento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre agevolazioni e riduzioni contributive, correlati all’osservanza della legislazione sul collocamento e degli obblighi previsti dai contratti collettivi.

Inoltre con la predetta dichiarazione l’azienda autorizza l’Istituto a riscuotere i contributi per la previdenza e l’assistenza integrative, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell’art. 11 della legge 12.3.1968, n. 334.

Pertanto, le aziende, che intendano usufruire delle riduzioni ed agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa, devono barrare il campo "SI".

In base alle disposizioni, fin qui impartite, devono attenersi alle suddette modalità di compilazione anche le aziende, che in base al contratto applicato, non sono tenute al versamento dei contributi per la previdenza ed assistenza integrativa, perché, come più volte ribadito, è il codice "tipo ditta" che determina la contribuzione dovuta.

Ne consegue che l’autorizzazione a riscuotere la contribuzione contrattuale opera esclusivamente per le aziende, che in base alla codifica indicata nella prima casella del campo "tipo ditta", sono tenute per contratto al finanziamento dei fondi integrativi previdenziali ed assistenziali , e per le aziende, che indicando nella seconda casella del campo "tipo ditta" i codici di nuova istruzione 21 o 40, abbiano manifestato la volontà a voler versare i suddetti contributi contrattuali.

Si rammenta alle aziende che la mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa e che la dichiarazione negativa comporta la perdita del diritto alle riduzioni contributive previste dalla vigente legislazione.

La seconda sezione del quadro F deve essere utilizzata dall’azienda per autorizzare l’Istituto a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, in base alle convenzioni di cui all’art. 11 della citata legge 334 del ‘68.

Le aziende, che intendano quindi, autorizzare trimestralmente la riscossione del contributo a favore delle organizzazioni sindacali nazionali e provinciali per l’assistenza contrattuale, devono barrare il campo "SI".

Alla suddetta disposizione devono attenersi sia le aziende che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, legge 12.3.68, n. 334, sia le aziende che hanno espresso la volontà al versamento mediante l’indicazione dei codici 21 o 40 nel campo "tipo ditta".

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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