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Roma, 30 maggio 2001 |
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Circolare n. 118 |
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OGGETTO: |
Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all’accredito dei contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità. |
SOMMARIO : |
La normativa in oggetto ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all’accredito contributivo a condizione di impegnarsi a posticipare il pensionamento e di stipulare con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo del posticipo del pensionamento. |
1. Premessa.
L’articolo 75, commi da 1 a 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (allegato 1), ha dettato una disciplina intesa a favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato.
In particolare il comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1º aprile 2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
Il successivo comma 2 dispone che tale facoltà è esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni a posticipare di almeno due anni l’accesso al pensionamento e che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
Il comma 3 prevede che tale facoltà è esercitabile più volte.
Il comma 4 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi di tale facoltà, all’atto del pensionamento il trattamento liquidato risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di posticipo sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data, fatti salvi gli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
Secondo il disposto del comma 6, con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione di tale disciplina, con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001 è stato pubblicato il decreto 23 marzo 2001 con il quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha dato attuazione alla normativa innanzi richiamata (allegato 2).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative delle predette disposizioni.
2. Destinatari.
Destinatari della normativa di cui all’articolo 75 in esame sono i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità.
Detti lavoratori possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive della medesima.
Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 59 ha sostituito per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive la predetta tabella B con la tabella C allegata alla stessa legge n. 449 (allegato 3). Il comma 7 della legge 449 ha confermato i requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 335 (allegato 4) per particolari categorie di lavoratori (operai, precoci, etc).
La facoltà prevista dall’articolo 75 in parola può essere esercitata da coloro che abbiano perfezionato i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica previsti dalle tabelle in questione.
Del pari la predetta facoltà può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che possono conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni.
Si rammenta che secondo le norme previste dall’articolo 59, comma 6, della legge n. 449, per le predette gestioni i requisiti minimi di età e di maggiore anzianità contributiva sono più elevati di quelli richiesti per il pensionamento nel regime generale.
Nelle tabelle (allegati da 5 a 7) sono riepilogati i requisiti e le decorrenze della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, già trasmessi con messaggi n.6921 e n.6934 del 19 novembre 1998.
Con riferimento ai Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto si precisa che sono destinatari della disciplina in argomento i lavoratori iscritti al Fondo Volo nonché ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici, i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi.
Sono altresì destinatari i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni in evidenza contabile separata del F.P.L.D:
- Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- soppresso Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.
Per quanto riguarda il Fondo Volo, atteso il riferimento normativo alla "tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", si precisa che possono usufruire della facoltà di rinuncia disciplinata dalle disposizioni in esame esclusivamente gli iscritti che abbiano maturato il diritto a pensione di anzianità, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164, sulla base dei predetti requisiti. La normativa in questione pertanto non trova applicazione nei confronti degli iscritti che, secondo quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 3 del decreto n.164, come modificato dall’articolo 59, comma 12, della citata legge n.449, conseguano il diritto a pensione di anzianità con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
3. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo e relative condizioni.
A far tempo dal 1° aprile 2001 i lavoratori del settore privato possono esercitare la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ed alle forme sostitutive della medesima.
Al momento dell’esercizio di tale facoltà il lavoratore deve impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista nei suoi confronti dalla normativa vigente per l’accesso al pensionamento di anzianità (c.d. finestra) e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Qualora prima della scadenza del biennio intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, l’accesso al pensionamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a tale data.
I lavoratori per i quali l’accesso (c.d. finestra) al pensionamento di anzianità risulti già possibile alla data di esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo devono pertanto impegnarsi a posticipare il pensionamento di almeno due anni, ovvero fino alla data di compimento dell’età pensionabile se precedente alla scadenza del biennio, rispetto alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio di tale facoltà.
Tra le condizioni per avvalersi della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, il comma 2 dell’art. 1 del Decreto 23 marzo 2001, prevede che i lavoratori stipulino con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
Non essendo richiesto il contestuale svolgimento di attività lavorativa, della facoltà in parola possono avvalersi anche quei lavoratori che, pur non occupati, abbiano maturato, all’atto dell’esercizio della facoltà, il diritto alla pensione di anzianità nel regime generale dei lavoratori dipendenti o nelle forme di esso sostitutive.
Stante l’impianto generale della norma, i datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di lavoro in argomento, sono esclusivamente quelli appartenenti al settore privato.
La facoltà di rinuncia può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà di rinuncia, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, in corrispondenza dell’erogazione della retribuzione scaturente dal contratto a tempo determinato.
Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive.
4. Modalità di esercizio della facoltà di rinuncia.
I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al presente decreto devono darne comunicazione all’INPS allegando:
- copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale a decorrere dalla prima "finestra" di pensionamento utile prevista dalla normativa vigente; qualora prima della scadenza dei due anni intervenga il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, il contratto deve durare fino a tale data;
- dichiarazione, da presentare contemporaneamente anche al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo periodo (v. fac-simile allegato 8).
All’atto della ricezione della comunicazione, le Sedi provvederanno a verificare con ogni urgenza la sussistenza nei confronti dell’interessato dei requisiti per il pensionamento di anzianità di cui al punto 2 e la data dalla quale il lavoratore può accedere al pensionamento al fine di accertare che il contratto a tempo determinato abbia decorrenza pari o successiva alla prima "finestra" utile.
La documentazione pervenuta dovrà essere inserita nel fascicolo personale dell’interessato, e una copia dovrà essere trasmessa all’Area Aziende a corredo della posizione contributiva del datore di lavoro con il quale il lavoratore ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Pensione da liquidare nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di rinuncia.
Nei confronti dei lavoratori che abbiano perfezionato il diritto alla pensione di anzianità esercitando la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del contratto a tempo determinato, o dell’ultimo contratto a termine qualora la facoltà di rinuncia sia stata esercitata più volte.
La pensione deve essere liquidata a decorrere da tale data ancorché la relativa domanda venga presentata successivamente.
L’importo della pensione da liquidare è pari a quello della pensione che sarebbe spettata al lavoratore all’inizio del periodo di posticipo sulla base dei criteri di calcolo vigenti a tale data, maggiorata degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
La pensione deve pertanto essere calcolata con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di inizio del periodo lavorativo a termine ed alle retribuzioni percepite fino a tale data – nei limiti dei periodi di riferimento, determinati alla stessa data, per il calcolo della retribuzione pensionabile – rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo in argomento.
L’importo di pensione così determinato spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello scadenza del contratto a tempo determinato, aumentato degli aumenti perequativi intervenuti fino a tale data.
6. Estinzione anticipata del contratto.
Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto, in caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico decorre a far tempo dal primo giorno del mese successivo all’estinzione stessa.
7. Registrazione dei dati.
E’ in corso di realizzazione una funzione che consentirà alle Sedi di registrare sugli archivi ARCA i dati relativi alla rinuncia all’accredito contributivo esercitata dal singolo assicurato.
8. Modalità operative.
Come precisato al punto 3, nei confronti dei lavoratori anziani che hanno esercitato l’opzione di cui all’art.75, c.1 della legge n. 388/2000, viene meno, per espressa previsione legislativa, l’obbligo del versamento della contribuzione pensionistica, per tutto il periodo di durata del contratto stipulato.
Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme contributive.
I datori di lavoro presso i quali risultano occupati i suddetti lavoratori, per il versamento della contribuzione diversa da quella pensionistica, si atterranno alle modalità di seguito riportate.
8.1 Datori di lavoro in genere tenuti, per la generalità dei dipendenti, al versamento della contribuzione pensionistica al FPLD.
I datori di lavoro in epigrafe:
- determineranno l’importo dei contributi, diversi da quelli di pertinenza del FPLD, dovuti, per la generalità dei dipendenti, in base alle caratteristiche contributive aziendali (CSC, CA);
- riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice tipo contribuzione "70" che assume il nuovo significato di "lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75 L.388/2000".
8.2 Datori di lavoro che occupano lavoratori iscritti a Fondi diversi dal F.P.L.D gestiti dall'INPS.
I datori di lavoro che occupano personale iscritto a Fondi diversi dal F.P.L.D ovvero in evidenza contabile separata del F.P.L.D, per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 75 della legge n. 388/2000, opereranno come segue.
Per il versamento delle "contribuzioni minori" e dei contributi di assistenza si atterranno alle disposizioni previste al punto precedente (CTC "70").
Nessun dato dovrà essere riportato relativamente alla contribuzione pensionistica dovuta ai diversi Fondi di previdenza.
8.3 Regolarizzazione dei periodi pregressi.
I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di "aprile 2001", hanno operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai precedenti punti, potranno recuperare la contribuzione pensionistica eventualmente versata.
A tal fine gli stessi si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni contributive.
9. Modalità di compilazione del quadro "SA" del modello 770 e del modello CUD.
Ai fini della compilazione del quadro "SA" del mod. 770 e del modello CUD 2001 (dati previdenziali ed assistenziali INPS), i datori di lavoro provvederanno ad indicare i lavoratori in questione utilizzando il codice "70" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei "Dati previdenziali ed assistenziali INPS". Non dovrà essere barrata la voce "IVS" e non dovrà essere compilato il campo "retribuzioni particolari" per i Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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Allegato 1
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6
1. Per favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l’accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell’esercizio della facoltà medesima, a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell’anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).