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Circolare numero 178 del 12-12-2002.htm

  
Conguaglio di fine anno 2002 dei contributi previdenziali e assistenziali.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 12 Dicembre 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  178

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario straordinario dell’INPS

 

Al

Vice Commissario straordinario dell’INPS

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Conguaglio di fine anno 2002 dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

SOMMARIO:

Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10.

 

 

                                       

   Premessa

Con l'approssimarsi della fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie, per i datori di lavoro, alcune operazioni di conguaglio relative ai contributi previdenziali e assistenziali. Tali operazioni sono generalmente determinate dalle seguenti necessità:

-         pervenire alla esatta quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.LGS. n. 314/1997);

-         applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;

-         imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2003.

Al fine di agevolare l'operato dei datori di lavoro, si elencano di seguito le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno con l'indicazione delle circolari di riferimento e dei codici da utilizzare:

1)      decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, DL n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997);

2)      massimale art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;

3)      contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;

4)      elementi variabili della retribuzione DM 7 ottobre 1993;

5)      erogazioni liberali esenti fino all'importo di € 258,23 nel periodo di imposta (art. 48, c. 2, lett. b) del T.U.I.R.);

6)      fringe benefit esenti se non superiori a € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 48, c. 3 del T.U.I.R.);

7)      operazioni societarie.

In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.93 (circolare. n. 292 del 23.12.1993, punto 2), i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di DICEMBRE 2002 (scadenza 16/1/2003), anche con quella di competenza del mese di GENNAIO 2003 (scadenza 17/2/2003), senza aggravio di oneri accessori, attenendosi alle modalità indicate in relazione alle singole fattispecie.

 

1. Decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997).

 

1.1 Sintesi normativa

L'art. 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/5/1997, n. 135 (norma espressamente richiamata dall'art. 6, lett. e) del D.LGS. n. 314/1997) ha stabilito un particolare regime di decontribuzione degli importi, previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello, la cui erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Detto regime prevede che gli importi delle erogazioni in questione, in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati al contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Tale regime contributivo trova applicazione entro il tetto fissato, a regime, a decorrere dall'anno 2002, nella misura pari al 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento (1 gennaio/31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta l'erogazione). Al riguardo si veda l’art. 60 della legge 15.5.1999 n. 144, l’art. 49 comma 3 della legge 23.12.1999 n.488, la circolare n.12 del 20/1/2000 punto 2, l’art. 43 co.2 lett. b) legge 29.12.2001 n. 448 e la circolare n. 36 dell’8.2.2002.

Il contributo di solidarietà non è dovuto quando le erogazioni in questione siano destinate alla previdenza complementare di cui al D.LGS. n. 124/1993. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua. Si precisa inoltre che sull’importo dell’erogazione destinata a previdenza complementare non si applica il contributo di cui all’art. 12 del predetto decreto legislativo.

Per poter usufruire dello speciale regime contributivo in questione, i datori di lavoro o le associazioni a cui gli stessi aderiscono devono depositare i contratti in epigrafe presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, entro 30 giorni dalla data della loro stipula (art. 2 comma 6 del D.L. 5/3/1997 n. 67 - circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 139 del 24/10/1996 - circolare INPS n. 17 del 24/01/2001).

Il regime di decontribuzione attiene alla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 153/1969, nel testo novellato dall'art. 6 del D. LGS. n. 314/1997, e, quindi, riguarda il complesso delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore. Si precisa che la retribuzione alla quale fare riferimento per il calcolo del tetto è quella corrisposta dal singolo datore di lavoro che effettua l'erogazione. È ininfluente la retribuzione eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto (simultaneo, anteriore o successivo) con altro datore di lavoro, salvo quanto precisato al punto 7.

Il datore di lavoro può operare la decontribuzione al momento della erogazione dei compensi (determinando in via presuntiva l'importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla fine dell'anno. In questa seconda ipotesi si renderà necessaria anche la rideterminazione delle prestazioni a conguaglio (malattia, maternità, ecc.).

1.1.2 Casi particolari.

A) Anticipazioni su erogazioni contrattuali

In merito alle anticipazioni effettuate su erogazioni contrattuali (prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal contratto stesso) si richiama il principio secondo il quale le anticipazioni in questione possono essere soggette, al momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, purché sia prevista la verifica (e quindi l'erogazione potrebbe anche non spettare ove non si realizzino gli obiettivi) e la stessa intervenga sia pure in un momento successivo.

 

B) Erogazioni mensili

Anche in caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L. 5/7/1995, la decontribuzione può essere applicata per ciascun mese, salvo conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati come precisato al punto precedente. Le singole quote di erogazione, comunque corrisposte in ciascun mese, vanno sommate fra di loro e costituiscono l'ammontare complessivo dell'erogazione da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato.

Il conguaglio può risultare necessario allorché la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del 3% sia diversa rispetto a quella considerata in via presuntiva per l'applicazione mensile della decontribuzione, oppure sia variato l'importo totale annuo dell'elemento territoriale rispetto alla somma degli importi gia mensilmente decontribuibiti.

 

C) Erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato

Nel caso di erogazioni effettuate nell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della determinazione del tetto, si assume quale retribuzione di riferimento quella contrattuale percepita nell'anno precedente. La percentuale del tetto sarà, invece, applicata con riferimento al momento in cui avviene l'erogazione.

 

 

1.2 Modalità per il conguaglio

Alla fine dell'anno (ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro) si rendono necessarie operazioni di conguaglio. L'importo delle erogazioni soggette a decontribuzione, per effetto del tetto è, infatti, strettamente correlato all'imponibile contributivo, il cui ammontare é incerto, per le componenti variabili della retribuzione, fino al termine del periodo di riferimento.

Si rammenta che, ai fini delle operazioni di conguaglio, la decontribuzione da operare è quella riferita al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) vigente al momento in cui è avvenuta l'erogazione.

Il conguaglio annuale non sarà, ovviamente, necessario ove l'erogazione, interamente decontribuita al momento della effettuazione, sia risultata pari o inferiore al tetto del 3% della retribuzione di riferimento.

 

1.2.1 Decontribuzione operata in corso d'anno.

In tale ipotesi il datore di lavoro, nel periodo di paga nel quale ha erogato i compensi soggetti a decontribuzione, avrà determinato il tetto del 3% su una "RETRIBUZIONE ANNUA PRESUNTA".

Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a decontribuzione sia risultato pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà stato escluso dalla base imponibile e assoggettato al contributo di solidarietà (IMPORTO DELL'EROGAZIONE x 10% da indicare con il codice M930).

Qualora l'importo della suddetta erogazione sia risultato superiore al tetto, il datore di lavoro avrà versato:

-         sulla quota pari al tetto, il contributo di solidarietà nella misura del 10 % (codice M930);

-         sulla restante quota, la contribuzione ordinaria.

 

Esempio

Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00

Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = € 720,00

Importo dell'erogazione = € 1.000,00

Poiché l'importo dell'erogazione è maggiore del tetto di decontribuzione, occorre determinare l'ammontare della decontribuzione tenendo presente tale eccedenza, così come precisato nella circ.n.213 del 6.11.1996, applicando la seguente formula matematica (da ultimo riportata nella nota 1 della circolare n. 12 del 20/01/2000):

dato X = importo soggetto a decontribuzione;

dato R = retribuzione imponibile;

dato E = erogazione alla quale applicare il tetto

                                       si ha:

X = (R + E) diviso 34 (tetto della decontribuzione pari al 3%)

Pertanto :

X =      (24.000 + 1.000) diviso 34 = € 735,29.

Decontribuzione =                   € 735,00 x 10 % = € 74,00 da versare con il codice M930;

€ 265,00 da assoggettare a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.

 

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, per stabilire l'esatto ammontare della decontribuzione spettante, il datore di lavoro dovrà confrontare la "RETRIBUZIONE PRESUNTA" con la "RETRIBUZIONE EFFETTIVA". Si possono verificare tre casistiche:

 

RETRIBUZIONE PRESUNTA = RETRIBUZIONE EFFETTIVA: in questo caso non dovrà essere effettuata nessuna operazione di conguaglio.

 

RETRIBUZIONE PRESUNTA MINORE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA: in questo caso, in considerazione della variazione in aumento del tetto di decontribuzione dipesa dal maggiore valore della retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo:

-         porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della ulteriore quota della erogazione soggetta a decontribuzione;

-         assoggetteranno al contributo di solidarietà del 10% la quota stessa con il codice M931 preceduto dalla dicitura“CONG. CONTRIB. SOLID. 10%”. Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI";

-         rimborseranno al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore nel corso dell'anno.

 

Esempio

Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00

Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: € 27.000,00

Tetto di decontribuzione: 3% su 24.000,00 = € 720,00

Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 27.000,00 = € 810,00

Importo dell'erogazione = € 1.000,00

Decontribuzione operata =€ 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il codice M930;

€ 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.

Decontribuzione da operare :

                                               X= (27.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 823,53

                                               € 824,00 – 735,00 = € 89,00

                                               € 89,00 x 10 % =  € 9,00 da versare con il codice M931.

€ 89,00 da portare in diminuzione dall'imponibile contributivo del mese di conguaglio.

 

Per la restituzione delle prestazioni di malattia e di maternità conguagliate in misura superiore saranno utilizzati i previsti codici E775 ed E776 (circ. 182 del 4/8/97 punto 9).

 

Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di GENNAIO 2003, i datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in diminuzione dell’imponibile contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a € 89,00) utilizzando il previsto codice D000 (quadro B/C del modello DM10/2).

 

 

RETRIBUZIONE PRESUNTA MAGGIORE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA: in questo caso, in considerazione della variazione in diminuzione del tetto di decontribuzione dipesa dal minor valore della retribuzione annua rispetto a quella presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo:

-         sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione non soggetta a decontribuzione, da assoggettare, quindi, a contribuzione ordinaria;

-         recupereranno il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa utilizzando il codice L931 preceduto dalla dicitura“REC. CONTRIB. SOLID. 10%”;

-         provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore nel corso dell'anno.

 

Esempio

Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: € 24.000,00

Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: € 21.000,00

Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = € 720,00

Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 21.000,00 = € 630,00

Importo dell'erogazione = € 1.000,00

Decontribuzione operata =€ 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il codice M930;

€ 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria nel mese di erogazione del compenso.

Decontribuzione da operare :

                                               X= (21.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 647,06

                                               € 735,00 – 647,00 = € 88,00

€ 88,00 da sommare all'imponibile contributivo del mese di conguaglio.

                                               € 88,00 x 10 % =  € 9,00 da recuperare con il codice L931.

 

Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga operato con la denuncia di GENNAIO 2003, i datori di lavoro avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a € 88,00) utilizzando il previsto codice A000 (quadro B/C del modello DM10/2).

 

1.2.2 Decontribuzione operata a fine d'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che ha assoggettato le erogazioni in questione a contribuzione piena nel periodo di paga nel quale sono state effettuate, dovrà determinare (nel periodo di paga di DICEMBRE 2002 ovvero GENNAIO 2003 ovvero nel periodo di paga nel quale cessa il rapporto di lavoro) il tetto della decontribuzione calcolando il 3% sulla RETRIBUZIONE ANNUA del lavoratore.

Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a decontribuzione risulti pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà assoggettato al contributo di solidarietà (codice M930).

Qualora l'importo della suddetta erogazione risulti superiore al tetto, l’importo corrispondente al tetto sarà portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà assoggettato al contributo di solidarietà (codice M930).

 

Ove le operazioni di conguaglio vengano effettuate nel mese di GENNAIO 2003, i datori di lavoro dovranno osservare anche le disposizioni riguardanti l'indicazione delle partite che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile contributivo del mese di GENNAIO, osservando le modalità di cui al punto 2) della gia citata circolare n. 292 del 23.12.93, analizzate successivamente al punto 4 della presente circolare.

Ove il regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) operante nel mese in cui è effettuato il conguaglio sia diverso, per ciascun lavoratore, rispetto a quello vigente nel mese in cui é avvenuta l'erogazione, per le operazioni di conguaglio potranno essere utilizzati i seguenti codici:

 

 

CODICI QUADRO "B/C"

 

CODICI

SIGNIFICATO

M186

Differenze agevolazioni contributive

M187

Differenze contributive (eventuali differenze di aliquote)

M204

Restituzione sgravio totale art. 3 co.5 e 6 L.448/98

 

 

Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".

 

 

CODICI QUADRO "D"

 

CODICI

SIGNIFICATO

L320

Conguaglio agevolazioni contributive

L321

Conguaglio contributi (eventuali differenze di aliquote)

L381

Conguaglio sgravio totale triennale L.448/98

 

 

Per tutto ciò che attiene all’istituto della decontribuzione e ai quesiti pervenuti sull’argomento si fa rinvio alle circolari di seguito elencate:

n. 152 del 22/7/1996 - n. 213 del 6/11/1996 - n. 251 del 13/12/1996 – n. 95 del 17/4/1997 - n. 129 del 10/6/1997 - n. 263 del 24/12/1997 (punto 2, lett. e) - n. 19 del 29/1/1998 – n. 21 del 30/1/1998 (punto 11) - n. 113 del 28/5/1998 (trasmissione circolare INPDAP n. 1 del 14/1/1998) - n. 114 del 1/6/1998 – n. 260 del 18/12/1998 – n. 15 del 29/1/1999 - n. 228 del 28/12/1999 - n. 12 del 12/01/2000 – n. 17 del 28/1/2000 - n. 219 del 27/12/2000 – n. 17 del 24/1/2001 - n. 33 del 8/2/2001 – n. 224 del 20/12/2001 - n. 36 del 8/2/2002).

 

2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.

Come è noto l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 (circolare n. 177 del 7/9/1996), ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n.335/95, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417 (vedi circolare n. 181 dell’11/10/2001). Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Per l'anno 2002 tale massimale è pari a € 78.507,00 - circolare n. 36 del 8/2/2002. Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Per il trattamento contributivo i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella già citata circ. n. 177/1996. In base a tali istruzioni i datori di lavoro devono sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il codice tipo contribuzione "98").

Si rammenta che:

-         il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;

-         nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;

-         in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;

-         nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale di € 78.507,00, provvederanno, in sede di conguaglio di fine anno, al recupero del contributo IVS utilizzando il codice del quadro D “L952” preceduto dalla dicitura “RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE”. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai Fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS.

Come già precisato, in attuazione della citata delibera n.5 del 26.3.93, le aziende potranno effettuare il conguaglio del maggior contributo IVS versato e della relativa retribuzione con la denuncia del mese di DICEMBRE 2002 (scadenza 16/1/2003), ovvero con quella del mese di GENNAIO 2003 (scadenza 17/2/2003).

Per effetto del predetto recupero viene meno anche la correlata quota di retribuzione imponibile eccedente il massimale in questione.

Pertanto, ai fini della quadratura dei monti retributivi, qualora i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo IVS nella denuncia di DICEMBRE 2002, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in una dei righi liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con il codice “H400”, preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI DOVUTI”.

Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo IVS nella denuncia di GENNAIO 2003, la retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in una dei righi liberi del quadro B/C del modello DM10/2 con il codice “H500” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI DOVUTI”.

In relazione alle modalità operative sopra illustrate, si ribadisce che, ove gli adempimenti contributivi sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2003, le stesse non hanno incidenza ai fini della determinazione del massimale dell’anno precedente. Ciò, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di GENNAIO con incidenza sul nuovo massimale.

Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di superamento del massimale per l’anno 2002, ai fini della collocazione degli elementi variabili che determinano un aumento della retribuzione del mese di GENNAIO 2003 (es. compenso per lavoro straordinario), nella posizione individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza dell’anno 2003, anziché nella competenza dell’anno 2002.

 

Per tutto ciò che attiene all’istituto in argomento si fa rinvio alle circolari di seguito elencate:

n. 177 del 7/9/1996 - n. 23 del 30/1/97 - n. 263 del 24/12/1997 - n. 21 del 30/1/1998 (punto 10) - n. 18 del 29/1/99 - n. 228 del 28/12/99 - n. 17 del 28/01/2000 - n. 219 del 27/12/2000 – n. 33 del 8/2/2001 – n. 224 del 20/12/2001 - n. 36 del 8/2/2002.

 

2.1 Disciplina del trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l’importo del massimale annuo destinata al finanziamento della previdenza complementare. Contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore.

Il D.Lgs. 14.12.1995, n. 579 prevede all’art. 1, co.1 una particolare disciplina del trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, della legge 3.8.1995, n. 335, ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (circolare n. 177/96, punto 2).

Infatti il predetto art. 1 del D.Lgs. n. 579/1995 stabilisce al co.2 che i contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall’art 13, co. 2 e 3, del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124, che siano versati agli stessi fondi dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici in precedenza privi di massimale contributivo, sono deducibili ai fini fiscali in misura complessivamente non superiore al 10% del reddito annuo eccedente il massimale della base contributiva di cui al co. 1, e comunque per un ammontare non superiore a € 8676,48, rivalutabili con gli stessi criteri del predetto massimale.

La norma è stata quindi emanata in vigenza del vecchio testo dell’art. 13, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 124/1993, aggiungendo una ulteriore deduzione ai fini fiscali a quella che era contemplata dallo stesso articolo nel previgente testo.

Lo stesso D.Lgs. n. 579/1995 ha stabilito inoltre, al co.5 dell’art. 1, che alla predetta contribuzione nei confronti della quale viene ad operare la ulteriore deduzione fiscale si applica, tra l’altro, ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarietà nella misura del 2% in favore della gestione pensionistica obbligatoria alla quale il lavoratore medesimo è iscritto. 

Il D.Lgs. 18.2.2000, n. 47, a sua volta, nel riformare la disciplina fiscale della previdenza complementare, ha altresì modificato il dettato del Testo Unico delle imposte sui redditi 22.12.1986, n. 917, attraendo nel generale regime degli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal D.Lgs. n. 124/1993.

Tale provvedimento ha infatti, tra l’altro, sostituito la lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 10 dello stesso TUIR, relativo agli oneri deducibili, e ha previsto che, in caso di concorso alla formazione del reddito complessivo di redditi da lavoro dipendente, le predette contribuzioni siano deducibili per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle indicate forme pensionistiche collettive e comunque per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a € 5.164,57 (la modifica si applica ai contributi e premi versati dall’1.1.2001).

Ai fini del computo del predetto limite di € 5.164,57, la nuova norma ha previsto, in particolare, che  debba tenersi conto anche dei contributi versati ai sensi dell’art. 2 della legge 8.8.1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal D.Lgs. n. 579/1995.

Il legislatore ha contestualmente abrogato nell’art. 48, co. 2, lett.a) lo speciale regime fiscale previsto per i versamenti alla previdenza complementare, in tal modo facendo confluire nel generale regime di deducibilità ai fini fiscali i contributi alla previdenza complementare versati in relazione alla parte eccedente l’importo del massimale annuo della base e contributiva pensionabile. Tuttavia non ha contestualmente abrogato le previsioni del D.Lgs. n. 579/1995, in particolare quella relativa al contributo di solidarietà pari al 2% di cui al co. 5 dell’art. 1 dello stesso a carico del lavoratore, né l’analogo disposto dell’art. 6, co.4, lett. f) del D.Lgs. n. 314/1997.

Ha invece mantenuto nel disposto della richiamata lett. e-bis) del co.1 dell’art. 10 del TUIR il riferimento allo stesso decreto legislativo ai fini della individuazione dei contributi versati in eccedenza sul massimale.

Sono in corso approfondimenti ministeriali al fine di stabilire se sia tutt’ora sussistente l’obbligo di versamento del contributo in oggetto a carico del lavoratore, e, nel caso positivo, per individuare come debba esserne identificata la base imponibile.

Peraltro, in attesa che il Dicastero interessato faccia pervenire le proprie considerazioni, le aziende interessate provvederanno all’applicazione dello stesso contributo del 2% (codice M921) con riferimento alle nuove norme sui limiti di deducibilità fiscale, fermo restando il diritto alla restituzione qualora detta interpretazione  debba rivelarsi, in seguito agli attesi chiarimenti, non corretta.

 

 

3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).

L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge 11.3.1988 n. 67 (circolare n. 298 del 30/12/1992).

Tale limite, per l'anno 2002, è risultato pari a € 36.093,00 annui , corrispondenti a € 3.008,00 mensili (circolare n. 36 del 8.2.2002).

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

 

Le aziende aventi alle proprie dipendenze lavoratori per i quali, nel mese in cui si riferisce la denuncia abbiano superato la retribuzione imponibile di € 3.008,00, hanno già versato sulla parte eccedente detto importo il contributo dell'1%, utilizzando i seguenti codici:

 

CODICI

SIGNIFICATO

DATORE DI LAVORO

M950

Contributo aggiuntivo 1%

Generalità delle Aziende

B980

Contributo aggiuntivo 1%

Banche, enti pubblici creditizi

X950

Contributo aggiuntivo 1%

Fondo per il personale Ferrovie dello Stato S.p.a.

X960

Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo elettrici

X970

Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo telefonici

X980

Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo autoferrotranviari

X990

Contributo aggiuntivo 1%

Fondo per le abolite imposte di consumo

 

Per quanto attiene al versamento del contributo aggiuntivo dell' 1% dovuto dai datori di lavoro esercenti l'attività di pubblici servizi di trasporto, si precisa che, dal 1.1.2001, a seguito delle modifiche apportate dall' art 49, comma 4 della legge n. 488/99 (armonizzazione delle aliquote contributi dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art 1 del D.LGS. 414/96), tale contribuzione trova applicazione anche nei confronti del personale iscritto al soppresso fondo ante 31.12.1995 precedentemente escluso (circ. 13 del 24.1.2000)

Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a titolo di contributo aggiuntivo. Le operazioni potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di DICEMBRE 2002 (scadenza 16/1/2003), anche con quella relativa al mese di GENNAIO 2003 (scadenza 17/2/2003), utilizzando i codici appresso indicati:

 

 

CODICI QUADRO "B/C"

 

CODICI

SIGNIFICATO

DATORE DI LAVORO

M951

Cong. Contributo aggiuntivo 1%

Generalità delle Aziende

B981

Cong. Contributo aggiuntivo 1%

Banche, enti pubblici creditizi

X951 (*)

Cong. Contributo aggiuntivo 1%

Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

X961

Cong. Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo elettrici

X971

Cong. Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo telefonici

X981

Cong. Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo autoferrotranvieri

X991

Cong. Contributo aggiuntivo 1%

Fondo per le abolite imposte di consumo

 

(*) Codice di nuova istituzione per le operazioni di conguaglio del personale iscritto al Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a.

 

 

CODICI QUADRO "D"

 

CODICI

SIGNIFICATO

DATORE DI LAVORO

L951

Rec. Contributo aggiuntivo 1%

Generalità delle Aziende

L981

Rec. Contributo aggiuntivo 1%

Banche, enti pubblici creditizi

L941 (*)

Rec. Contributo aggiuntivo 1%

Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

L961

Rec. Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo elettrici

L971

Rec. Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo telefonici

L981

Rec. Contributo aggiuntivo 1%

Ex fondo autoferrotranvieri

L991

Rec. Contributo aggiuntivo 1%

Fondo per le abolite imposte di consumo

 

(*) Codice di nuova istituzione per le operazioni di conguaglio del personale iscritto al Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a.

 

Ai fini delle operazioni di conguaglio si precisa che gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2003, non incidono sulla determinazione del tetto 2002 di € 36.093,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, le componenti variabili vengono considerate retribuzione di GENNAIO 2003. Le operazioni di conguaglio, come illustrato con la citata circolare n. 298/1992, si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si susseguono nell'anno, ovvero nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni gia percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto gia trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a DICEMBRE 2002 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

 

3.1 Dipendenti per i quali durante l'anno si determinano le condizioni per una modifica del regime pensionistico obbligatorio.

Nel caso in cui, durante l'anno, si determinino le condizioni per una modifica del fondo pensionistico cui il lavoratore risulti obbligatoriamente iscritto (esempio: impiegato divenuto dirigente d'azienda industriale ovvero dirigente d'azienda industriale assunto da azienda commerciale) dovranno essere osservate le istruzioni che seguono.

Il datore di lavoro, nel momento in cui si determina la modifica del regime pensionistico obbligatorio del lavoratore, provvederà alle operazioni di conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato, operazioni che possono determinare, in caso di mancato superamento del tetto annuo, il rimborso al lavoratore della contribuzione aggiuntiva trattenuta con conseguente recupero della stessa contribuzione nei confronti dell’Ente previdenziale cui il lavoratore risultava iscritto.

Il datore di lavoro per i periodi successivi, al superamento della soglia mensile, verserà alla gestione pensionistica di appartenenza del lavoratore l'aliquota aggiuntiva del 1%. Alla fine dell’anno, effettuerà il conguaglio tenendo conto del coacervo delle retribuzioni percepite dal dipendente, conguaglio che interesserà il Fondo pensionistico cui è iscritto il lavoratore.

 

 

4. Elementi variabili delle retribuzione (DM 7/10/1993).

La più volte citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (cfr. circ. n. 292 del 23/12/1993), ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportano variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi considerati sono:

-         compensi per lavoro straordinario;

-         indennità di diaria o missione;

-         indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

-         indennità riposi per allattamento;

-         giornate retribuite per donatori sangue;

-         riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

-         permessi non retribuiti;

-         astensioni dal lavoro;

-         indennità per ferie non godute;

-         congedi matrimoniali;

-         integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa (circ. n. 15 del 29.1.1999 – punto 12) e i prestiti ai dipendenti (circ. 84 del 26.4.2000).

Relativamente alla ferie non godute e ai compensi per lavoro straordinario tali elementi devono essere riconsiderati alla luce dei chiarimenti forniti rispettivamente dalla circolare n. 15 del 15/1/2002 (compenso per ferie non godute) e dalla circolare n. 39 del 17/2/2000 e n.95 del 16/5/2000 (istituto contrattuale della banca ore).

Gli eventi o elementi, che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di DICEMBRE 2002 i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di GENNAIO 2003 vanno evidenziati sulla denuncia di detto mese utilizzando i codici di seguito indicati:

 

CODICI QUADRO "B/C"

 

CODICI

VOCI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE

DATORE DI LAVORO

A000

Aumento della retribuzione imponibile

Generalità delle Aziende

D000

Diminuzione della retribuzione imponibile

Generalità delle Aziende

F000

Aumento della retribuzione imponibile

Fondi speciali di previdenza

G000

Diminuzione della retribuzione imponibile

Fondi speciali di previdenza

F010

Aumento della retribuzione imponibile

Prestazioni in c/capitale

G010

Diminuzione della retribuzione imponibile

Prestazioni in c/capitale

 

Si annota che gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano secondo il principio della competenza (DICEMBRE 2002), mentre ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.) si considerano retribuzione del mese di GENNAIO 2003. Pertanto, si dovrà tener conto dei suddetti elementi nella certificazione CUD/2003 e nella dichiarazione dei sostituti modello 770/2003.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione deve avvenire necessariamente nel mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Tuttavia, fermo restando l'obbligo del versamento o del recupero delle componenti variabili della retribuzione nel mese di GENNAIO 2003, le aziende potranno comunicare le partite in questione, con i codici sopra menzionati, anche con le denunce del mese di FEBBRAIO 2003.

 

5. Erogazioni liberali (art. 48, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.).

L'art. 48, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. n. 917/1986 (nel testo sostituito dall'art. 3 del D. LGS. 314/1997) dispone che non concorrono a formare il reddito le "erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a € 258,23”. Tale disposizione, a seguito della unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997), trova applicazione anche ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale.

Mentre si fa rinvio, per l'illustrazione della norma, alla circolare del Ministero delle Finanze n.326/1997 (allegata alla circolare n. 263 del 24/12/1997) si fa presente che a fine anno, ove si renda necessario procedere ad operazioni di conguaglio, anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, le stesse potranno essere eseguite con la denuncia relativa al mese di DICEMBRE 2002 , ovvero con quella relativa al mese di GENNAIO 2003.

I datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

-         porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia la parte della erogazione eccedente il predetto importo di lire € 258,23 non assoggettata a contribuzione;

-         provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore.

Ove nel corso dell'anno l'erogazione in questione sia stata assoggettata a contribuzione i datori di lavoro si atterrano alle seguenti modalità:

-         porteranno in diminuzione della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione non imponibile fino al tetto di € 258,23, assoggettata a contribuzione;

-         provvederanno a rimborsare al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura superiore.

 

6. Fringe benefit (art. 48, comma 3 del T.U.I.R.).

L'art. 48 c. 3 del TUIR n. 917/1986 (nel testo modificato dall'art. 3 del D. LGS. 314/1997) stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (circ. n. 263 del 24/12/1997 - circ. Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997).

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, l’Azienda che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati.

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

-         porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

-         provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

 

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 48, c. 3, lett. b) del T.U.IR.) si deve assumere quale parametro di riferimento il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno (circolare n. 84 del 26/4/2000).

 

7. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.

Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, quindi, senza soluzione di continuità, il datore di lavoro subentrante potrà effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno al lavoratore, relativamente a tutti gli istituti in trattazione, comprese le ipotesi di "decontribuzione", "erogazioni liberali" e "fringe benefit".

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO