971107 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 971106 Circolare n. 218 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI 97-218. Interventi a sostegno dell'occupazione. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 6 novembre 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 218 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI ALL. 1 AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO:97-218. interventi a sostegno dell'occupazione. SOMMARIO: agevolazioni alle imprese con meno di n. 250 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione. Art. 20 della legge 7/8/1997, n. 266. L'art. 20 della legge 7/8/1997, n. 266 (di cui si allega il testo), pubblicata sulla G. U. l'11/8/1997 ed entrata in vigore lo stesso giorno, ha reintrodotto la concessione del contributo (1) pari al 50% della contribuzione dovuta agli Istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi estendendolo alle imprese con meno di 250 dipendenti (ed ai consorzi fra di esse) che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione. Sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero del Lavoro, avuto riguardo alla diversa locuzione "contribu- zione complessiva" contenuta nella norma, si precisa che il contributo che compete, comunque, alle imprese, deve essere quantificato prendendo a riferimento la contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e si conferma l'esclusione delle contribuzioni gia' indicate nella circolare n. 2 del 8/1/1997 per le quali l'Istituto e' semplice soggetto esattore. La norma trova applicazione in relazione alle assunzioni autorizzate ed avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Istruzioni operative. Restano confermate le istruzioni operative contenute nella citata circolare n. 2/97, integrate con quelle ripor- tate nella circolare n. 159 del 17/7/1997. L'importo da porre a credito dell'impresa, pari al 50% della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) al netto delle contribuzioni indicate al para- grafo 2 della circolare medesima, va indicato nel quadro D del mod. DM10/2 e contraddistinto dal codice di nuova isti- tuzione "R410" e dalla dicitura "Rid. art. 20 L. 266/97". Conguagli per i periodi pregressi. Per il recupero dei benefici spettanti per periodi gia' decorsi, le aziende dovranno indicare nel quadro D del mod. DM10/2 l'importo da conguagliare, contraddistinto dal codice "R401" e dalla dicitura "Cong. art. 20 L. 266/97". A tal fine potranno essere utilizzate le denunce rela- tive ai mesi di ottobre 1997, scadenza 20/11/1997 ovvero quelle di novembre 1997 o dicembre 1997, scadenza rispetti- vamente 20/12/1997 e 20/1/1998. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) Gia' previsto dall'art. 10 del D.L. 1/10/1996, n. 511 e precedenti DD.LL. N.B. Per l'allegato si rinvia al supporto cartaceo.