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971107
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
971106
Circolare n. 218
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
VIGILANZA
AI PRESIDENTI  DEI  COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI,
GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
97-218. Interventi a sostegno dell'occupazione.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 6 novembre 1997      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 218           AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI
                              PROFESSIONALI
                           AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                              LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza,
                           AL PRESIDENTE
                           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                              CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                              VIGILANZA
                           AI PRESIDENTI  DEI  COMITATI
ALL. 1                        AMMINISTRATORI DI FONDI,
                              GESTIONI E CASSE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              PROVINCIALI
OGGETTO:97-218. interventi a sostegno dell'occupazione.
SOMMARIO: agevolazioni  alle  imprese con meno di n. 250
          dipendenti  che  assumono  dirigenti  privi di
          occupazione.
          Art. 20 della legge 7/8/1997, n. 266.
     L'art. 20 della legge 7/8/1997, n. 266 (di cui si allega
il testo), pubblicata sulla G. U. l'11/8/1997 ed entrata in
vigore lo stesso giorno, ha reintrodotto la concessione del
contributo (1) pari al 50% della contribuzione dovuta agli
Istituti di previdenza per una durata non superiore a 12 mesi
estendendolo alle imprese con meno di 250 dipendenti (ed ai
consorzi fra di esse) che assumano, anche con contratto di
lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione.
     Sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero
del Lavoro, avuto riguardo alla diversa locuzione "contribu-
zione complessiva" contenuta nella norma, si precisa che il
contributo che compete, comunque, alle imprese, deve essere
quantificato prendendo a riferimento la contribuzione dovuta
sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e si conferma
l'esclusione delle contribuzioni gia' indicate nella circolare
n. 2 del 8/1/1997 per le quali l'Istituto e' semplice soggetto
esattore.
      La norma trova applicazione in relazione alle assunzioni
autorizzate ed avvenute a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge.
     Istruzioni operative.
     Restano confermate le istruzioni operative contenute
nella citata circolare n. 2/97, integrate con quelle ripor-
tate nella circolare n. 159 del 17/7/1997.
     L'importo da porre a credito dell'impresa, pari al 50%
della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale
(quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del
lavoratore) al netto delle contribuzioni indicate al para-
grafo 2 della circolare medesima, va indicato nel quadro D
del mod. DM10/2 e contraddistinto dal codice di nuova isti-
tuzione "R410" e dalla dicitura "Rid. art. 20 L. 266/97".
     Conguagli per i periodi pregressi.
     Per il recupero dei benefici spettanti per periodi gia'
decorsi, le aziende dovranno indicare nel quadro D del mod.
DM10/2 l'importo da conguagliare, contraddistinto dal codice
"R401" e dalla dicitura "Cong. art. 20 L. 266/97".
     A tal fine potranno essere utilizzate le denunce rela-
tive ai mesi di ottobre 1997, scadenza 20/11/1997 ovvero
quelle di novembre 1997 o dicembre 1997, scadenza rispetti-
vamente 20/12/1997 e 20/1/1998.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
(1) Gia' previsto dall'art. 10 del D.L. 1/10/1996, n. 511
e precedenti DD.LL.
N.B. Per l'allegato si rinvia al supporto cartaceo.