900329 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 725 CIRCOLARE N. 267 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge n. 240 del 15 giugno 1984. Imprese cooperative e loro dipendenti che, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 725 Roma, 17 dicembre 1984 Ai Dirigenti centrali e CIRCOLARE N. 267 periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di Allegati 3 amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Legge n. 240 del 15 giugno 1984. Imprese cooperative e loro dipendenti che, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso all'Istituto ed agli altri Enti previdenziali interessati la nota n. 6/PS/36079/10-A del 31 ottobre 1984 con la quale vengono forniti criteri interpretativi circa il campo di applicazione della legge 15 giugno 1984, n. 240 (allegato n. 1) nonche' in ordine a taluni problemi sorti in sede di primo esame della complessa materia. Nel trasmettere allegata alla presente circolare copia integrale della suddetta nota ministeriale (all. 2) con l'invito alle Sedi ad adeguarsi ai criteri in essa contenuti, si ritiene, tuttavia, opportuno evidenziare i seguenti punti. 1) CONTRIBUZIONE CUAF RELATIVA A PERIODI DI PAGA ANTECEDENTI ALLA DATA DIO ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 240/1984. Il Ministero del lavoro ha affrontato il delicato problema concernente il versamento del contributo CUAF da parte delle cooperative che, pur avendo corrisposto i contributi secondo le aliquote dell'industria o del commercio per tutte le gestioni assicurative, hanno versato il contributo in parola secondo le aliquote ridotte vigenti per le cooperative agricole, in quanto iscritte alla sezione agricola dei registri prefettizi. Il suddetto Ministero ha al riguardo ritenuto che la volonta' del legislatore nel disporre la sanatoria di cui all'art. 2, secondo comma, debba essere interpretata nel senso di convalidare sia i casi di versamenti effettuati dalle cooperative in argomento secondo le modalita' proprie dell'agricoltura sia quelli effettuati con le modalita' proprie dell'industria o del commercio sia, infine, i casi in cui si siano verificate commistioni di modalita' dell'uno e dell'altro settore. Di conseguenza, per effetto della interpretazione ministeriale, non dovra' essere posta in essere la procedura di recupero della contribuzione CUAF di cui al punto 6) della circolare n. 724 R.C.V. del 16 luglio 1984 (1). Resta inteso che non dovra' ugualmente essere dato corso ad eventuali domande di rimborso di detta contribuzione versata secondo le aliquote dei settori extra-agricoli. 2) CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'ISTITUTO DALLE COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONSORZI PER LA CASSA UNICA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI E PER LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiarito che ai contributi di pertinenza della CUAF e della CIG dovuti all'Istituto per gli operai agricoli a tempo indeterminato secondo le norme e le modalita' del ramo industria ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge n. 240/1984, si applicano le riduzioni del 25% di cui all'art. 4, comma 26, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (2) e del 40% di cui all'art. 8 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942 convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 (3), in quanto tali riduzioni sono riferite alla generalita' dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende agricole. Per quanto riguarda, in particolare, la riduzione del 40% deve ritenersi, pur se il citato art. 8 del D.L. n. 942 si riferisce espressamente ai territori montani situati al di sotto dei 700 metri, che tale riduzione e' applicabile anche alle imprese cooperative con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe iniqua e non motivata ragionevolmente. Circa poi le modalita' di esposizione sul modello DM 10/M degli importi risultanti dalle riduzioni di cui trattasi, i datori di lavoro interessati si atterranno ai seguenti criteri: 1) continueranno a calcolare i contributi dovuti applicando le aliquote CUAF e CIG senza alcuna riduzione; 2) esporranno nel quadro D: - nel primo rigo in bianco, l'importo della riduzione di cui alla legge n. 638/1983. Detto importo va preceduto dalla dicitura "Fisc. 25%" e dal codice V 823. - nel rigo in bianco successivo, l'importo della riduzione di cui alla legge n. 41/1978. Detto importo va preceduto dal codice V 824 (4). Puo' verificarsi il caso che qualche cooperativa abbia effettuato i versamenti contributivi per la CUAR e per la CIG relativamente ai mesi di giugno e successivi senza applicare le riduzioni in corso. In tal caso le cooperative stesse potranno recuperare le somme non fiscalizzate con la prima denuncia utile, attenendosi alle seguenti modalita': - riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro D successivi a quelli in cui e' stato indicato l'importo della riduzione per il mese corrente le somme spettanti a titolo di riduzione ex lege n. 638/1983. Detto importo va preceduto dalla dicitura "Fisc. 25%" e dal codice V 825; - riporteranno nel rigo in bianco successivo le somme spettanti a titolo di riduzione ex lege n. 41/1978. Detto importo va preceduto dal codice V 826 (4). * * * Naturalmente le Sedi avranno cura di verificare in occasione di accessi ispettivi o, comunque, di controllo sull'operato delle aziende, la regolarita' delle operazioni di conguaglio riguardanti la fiscalizzazione arretrata effettuata dalle aziende stesse. 3) ISCRIZIONE ALL'INPDAI DEI DIRIGENTI DI IMPRESE COOPERATIVE E LORO CONSORZI. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel precisare che con la facolta' attribuita dall'art. 6 della legge n. 240 il legislatore ha inteso salvaguardare la posizione assicurativa dei dirigenti di quelle cooperative e consorsi che prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 stessa risultavano inquadrati nel settore industria e che, successivamente, in applicazione della legge medesima, sono da assegnare ai fini previdenziali al settore agricoltura, ha voluto confermare che i dirigenti destinatari della norma sono esclusivamente quelli dipendenti delle imprese cooperative e loro consorzi. 4) DIFFERIMENTO AL 25 NOVEMBRE 1984 DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 1984. Con messaggio n. 08183 del 25 ottobre 1984 (allegato n. 3) sono state impartite istruzioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 8 bis, della legge 4 agosto 1984, n. 30, di conversione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277. Il Ministero del lavoro ha chiarito che il differimento in parola non deve intendersi limitato al puro e semplice versamento dei contributi ma va riferito anche agli adempimenti formali connessi al versamento degli stessi (presentazione modelli DM 10/M, ecc.). IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------------ (*) Si omette l'allegato n. 1, in quanto gia' pubblicato in "Atti ufficiali" 1984 (giugno), pag. 1802. (1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2234. (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. (3) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 167. (4) La riduzione del 40% di cui alla legge n. 41/1978 va calcolata sul carico contributivo gia' depurato della riduzine del 25%. Allegato 1 LEGGE 15 giugno 1984, n. 240. Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. ... omissis ... Allegato 2 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale - Servizio R.C.V. Via Ciro il Grande, 21 ROMA All'Istituto Nazionale Assi.ne contro gli Infontuni sul Lavoro Direzione Generale - Servizio Rischi Via Nomentana 144 ROMA Al Servizio per i contributi agricoli unificati - DIREZIONE GENERALE Via Barberini 67 ROMA All'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Impiegati Agricoltura Viale Beethoven 48 ROMA Prot. n. 6/PS/36079/10-A OGGETTO: Legge 15 giugno 1984, n. 240, concernente "Norme previdenzaili ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici". ...omissis... Allegato 3 INPS D.G. SERV. RISCOSS. CONTR. AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI E ZONALI e, p.c. AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI MESSAGGIO N. 08183 DEL 25 OTTOBRE 1984. ...omissis...