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900329
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 725
CIRCOLARE N. 267
Ai Dirigenti centrali e
   periferici
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di
   amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati
   regionali
Ai Presidenti dei Comitati
   provinciali
Legge n. 240 del 15 giugno 1984. Imprese
cooperative e loro dipendenti che,
trasformano, manipolano e commercializzano
prodotti agricoli e zootecnici.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 725
Roma, 17 dicembre 1984     Ai Dirigenti centrali e
CIRCOLARE N. 267              periferici
                              e, per conoscenza,
                           Ai Consiglieri di
Allegati 3                    amministrazione
                           Ai Presidenti dei Comitati
                              regionali
                           Ai Presidenti dei Comitati
                              provinciali
OGGETTO: Legge n. 240 del 15 giugno 1984. Imprese
         cooperative e loro dipendenti che,
         trasformano, manipolano e commercializzano
         prodotti agricoli e zootecnici.
    Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ha   trasmesso   all'Istituto   ed   agli  altri  Enti
previdenziali interessati la nota  n.  6/PS/36079/10-A
del  31  ottobre  1984  con  la  quale vengono forniti
criteri interpretativi circa il campo di  applicazione
della  legge  15  giugno  1984, n. 240 (allegato n. 1)
nonche' in ordine a taluni problemi sorti in  sede  di
primo esame della complessa materia.
    Nel trasmettere allegata alla  presente  circolare
copia integrale della suddetta nota ministeriale (all.
2)  con l'invito alle Sedi ad adeguarsi ai criteri  in
essa   contenuti,   si  ritiene,  tuttavia,  opportuno
evidenziare i seguenti punti.
1) CONTRIBUZIONE  CUAF  RELATIVA  A  PERIODI  DI  PAGA
ANTECEDENTI  ALLA  DATA  DIO  ENTRATA  IN VIGORE DELLA
LEGGE N. 240/1984.
    Il Ministero del lavoro ha affrontato il  delicato
problema concernente il versamento del contributo CUAF
da parte delle cooperative che, pur avendo corrisposto
i  contributi secondo le aliquote dell'industria o del
commercio per tutte le  gestioni  assicurative,  hanno
versato  il  contributo  in parola secondo le aliquote
ridotte vigenti per le cooperative agricole, in quanto
iscritte    alla   sezione   agricola   dei   registri
prefettizi.
    Il  suddetto Ministero ha al riguardo ritenuto che
la volonta' del legislatore nel disporre la  sanatoria
di   cui  all'art.  2,  secondo  comma,  debba  essere
interpretata nel senso di convalidare sia  i  casi  di
versamenti  effettuati  dalle cooperative in argomento
secondo  le  modalita'  proprie  dell'agricoltura  sia
quelli    effettuati    con   le   modalita'   proprie
dell'industria o del commercio sia, infine, i casi  in
cui  si  siano  verificate  commistioni  di  modalita'
dell'uno e dell'altro settore.
    Di  conseguenza, per effetto della interpretazione
ministeriale, non dovra' essere  posta  in  essere  la
procedura  di recupero della contribuzione CUAF di cui
al punto 6) della  circolare  n.  724  R.C.V.  del  16
luglio 1984 (1).
    Resta inteso che non dovra' ugualmente essere dato
corso  ad  eventuali  domande  di  rimborso  di  detta
contribuzione versata secondo le aliquote dei  settori
extra-agricoli.
2) CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'ISTITUTO DALLE COOPERATIVE
AGRICOLE E LORO CONSORZI PER LA CASSA  UNICA  PER  GLI
ASSEGNI   FAMILIARI   E   PER  LA  CASSA  INTEGRAZIONE
GUADAGNI.
    Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ha chiarito che ai contributi di pertinenza della CUAF
e  della  CIG  dovuti  all'Istituto  per  gli   operai
agricoli  a  tempo indeterminato secondo le norme e le
modalita' del ramo industria  ai  sensi  dell'art.  3,
primo  comma, della legge n. 240/1984, si applicano le
riduzioni del 25% di cui all'art. 4, comma  26,  della
legge  11  novembre  1983, n. 638 (2) e del 40% di cui
all'art.  8  del  D.L.  23  dicembre  1977,   n.   942
convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41 (3), in
quanto tali riduzioni sono riferite  alla  generalita'
dei  contributi  previdenziali ed assistenziali dovuti
dalle aziende agricole.
    Per  quanto riguarda, in particolare, la riduzione
del 40% deve ritenersi, pur se il citato  art.  8  del
D.L.  n.  942  si riferisce espressamente ai territori
montani situati al di sotto dei 700  metri,  che  tale
riduzione    e'   applicabile   anche   alle   imprese
cooperative con terreni ubicati ad una altitudine  non
inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
    Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe
iniqua e non motivata ragionevolmente.
    Circa poi le modalita' di esposizione sul  modello
DM  10/M  degli  importi risultanti dalle riduzioni di
cui  trattasi,  i  datori  di  lavoro  interessati  si
atterranno ai seguenti criteri:
1)  continueranno  a  calcolare  i  contributi  dovuti
applicando  le  aliquote  CUAF  e  CIG  senza   alcuna
riduzione;
2) esporranno nel quadro D:
    -  nel  primo  rigo  in  bianco,  l'importo  della
riduzione di cui alla legge n. 638/1983. Detto importo
va preceduto dalla dicitura "Fisc. 25%" e dal codice V
823.
    -  nel  rigo in bianco successivo, l'importo della
riduzione di cui alla legge n. 41/1978. Detto  importo
va preceduto dal codice V 824 (4).
    Puo'  verificarsi  il caso che qualche cooperativa
abbia effettuato i versamenti contributivi per la CUAR
e  per  la  CIG  relativamente  ai  mesi  di  giugno e
successivi senza applicare le riduzioni in corso.
    In   tal   caso  le  cooperative  stesse  potranno
recuperare le somme  non  fiscalizzate  con  la  prima
denuncia utile, attenendosi alle seguenti modalita':
    -  riporteranno  in  uno  dei  righi in bianco del
quadro D successivi a quelli in cui e' stato  indicato
l'importo  della  riduzione  per  il  mese corrente le
somme spettanti a  titolo  di  riduzione  ex  lege  n.
638/1983.  Detto  importo  va preceduto dalla dicitura
"Fisc. 25%" e dal codice V 825;
    - riporteranno nel rigo in  bianco  successivo  le
somme  spettanti  a  titolo  di  riduzione  ex lege n.
41/1978. Detto importo va preceduto dal codice  V  826
(4).
                          * * *
   Naturalmente  le Sedi avranno cura di verificare in
occasione  di  accessi  ispettivi  o,   comunque,   di
controllo  sull'operato  delle aziende, la regolarita'
delle  operazioni   di   conguaglio   riguardanti   la
fiscalizzazione  arretrata  effettuata  dalle  aziende
stesse.
3) ISCRIZIONE  ALL'INPDAI  DEI  DIRIGENTI  DI  IMPRESE
COOPERATIVE E LORO CONSORZI.
    Il   Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, nel precisare che con la facolta'  attribuita
dall'art.  6  della  legge  n.  240  il legislatore ha
inteso salvaguardare  la  posizione  assicurativa  dei
dirigenti  di  quelle cooperative e consorsi che prima
dell'entrata in  vigore  della  legge  n.  240  stessa
risultavano  inquadrati  nel  settore industria e che,
successivamente, in applicazione della legge medesima,
sono  da  assegnare  ai  fini previdenziali al settore
agricoltura, ha  voluto  confermare  che  i  dirigenti
destinatari della  norma  sono  esclusivamente  quelli
dipendenti delle imprese cooperative e loro consorzi.
4)  DIFFERIMENTO AL 25 NOVEMBRE 1984 DEGLI ADEMPIMENTI
CONTRIBUTIVI  RELATIVI  AL  PERIODO   GIUGNO-SETTEMBRE
1984.
    Con   messaggio  n.  08183  del  25  ottobre  1984
(allegato n. 3) sono state  impartite  istruzioni  per
l'applicazione dell'art. 1, comma 8 bis, della legge 4
agosto 1984, n. 30, di conversione del D.L. 29  giugno
1984, n. 277.
    Il  Ministero  del  lavoro  ha  chiarito  che   il
differimento in parola non deve intendersi limitato al
puro  e  semplice  versamento  dei  contributi  ma  va
riferito  anche  agli  adempimenti formali connessi al
versamento  degli  stessi  (presentazione  modelli  DM
10/M, ecc.).
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                     FASSARI
------------------
(*)   Si  omette  l'allegato  n.  1,  in  quanto  gia'
pubblicato in "Atti  ufficiali"  1984  (giugno),  pag.
1802.
(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2234.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(3) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 167.
(4)  La riduzione del 40% di cui alla legge n. 41/1978
va calcolata sul  carico  contributivo  gia'  depurato
della riduzine del 25%.
                                           Allegato 1
LEGGE 15 giugno 1984, n. 240.
Norme previdenziali e assistenziali per le imprese
cooperative e loro dipendenti che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici.
                     ... omissis ...
                                        Allegato 2
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale
                  All'Istituto Nazionale della
                      Previdenza Sociale - Direzione
                      Generale - Servizio R.C.V.
                      Via Ciro il Grande, 21    ROMA
                  All'Istituto Nazionale Assi.ne
                      contro gli Infontuni sul Lavoro
                      Direzione Generale - Servizio
                      Rischi
                      Via Nomentana 144
                                               ROMA
                   Al Servizio per i contributi
                      agricoli unificati - DIREZIONE
                      GENERALE
                      Via Barberini 67
                                               ROMA
                  All'Ente Nazionale di Previdenza
                      ed Assistenza Impiegati
                      Agricoltura
                      Viale Beethoven 48
                                                ROMA
Prot. n. 6/PS/36079/10-A
OGGETTO:  Legge  15  giugno  1984, n. 240, concernente
"Norme previdenzaili ed assistenziali per  le  imprese
cooperative   e   loro   dipendenti  che  trasformano,
manipolano  e  commercializzano  prodotti  agricoli  e
zootecnici".
                       ...omissis...
                                        Allegato 3
INPS
D.G. SERV. RISCOSS. CONTR.
                           AI DIRIGENTI LE SEDI
                              PROVINCIALI E ZONALI
                              e, p.c.
                           AI DIRIGENTI LE SEDI
                              REGIONALI
MESSAGGIO N. 08183 DEL 25 OTTOBRE 1984.
                       ...omissis...