Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 58 del 21-3-2003.htm

  
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 285 del 5.12.2002.Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2003”, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 21 Marzo 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  58

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 4

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 285 del 5.12.2002.Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2003”, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

 

SOMMARIO:

Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS  della certificazione CUD 2003. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.Chiarimenti per la certificazione dei redditi 2003 per i Dirigenti ex INPDAI.

 

 

1. Premessa.

 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 novembre 2002, G.U. n. 285 del 5.12.2002, (All. 1) ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2003, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti nell’anno 2002, delle anticipazioni sulle indennità di fine rapporto, delle indennità di fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS, all’INPDAI e all’INPDAP nonché per l’attestazione dell’ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2002, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

 

La certificazione CUD 2003, relativa ai dati previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ I.N.P.S., come previsto dal provvedimento in oggetto, deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro, anche non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n.352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 ( modello 01/M). (1)

 

Per i periodi per i quali  non risultano acquisiti negli archivi dell’I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all’art. 4 del D.P.R. n.322/98 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2003, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli  altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall’Istituto.

Qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2002, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema , i dati previsti nello schema CUD 2003 e non presenti nel CUD 2002 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’art. 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n.600. 

E’ da tenere presente, tuttavia, che ai fini della compilazione dei dati previdenziali la certificazione deve essere sempre sostitutiva per il periodo interessato e non integrativa.    

Lo schema di certificazione CUD 2003, può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2002 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2002 e 2003 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ad anni successivi.

In tale ipotesi, ove trattasi di certificazione da rilasciare ai Dirigenti di Azienda Industriale si precisa che per certificare i dati previdenziali riferiti all’anno 2003 dovrà essere utilizzato l’unico riquadro INPS anche per i contributi pensionistici (vedi istruzioni al punto 4).

Il soggetto che rilascia la certificazione dovrà compilare la stessa con i dati previdenziali esposti in Euro.

Pertanto, nella compilazione dei dati previdenziali e assistenziali, gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all’unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all’unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.   

 

 

2. CUD 2003 “ Certificazione di cui all’art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all’anno 2002”

 

Lo schema di certificazione CUD 2003 (All. 2), non presenta, nella Parte “C”, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS,  novità nel tracciato rispetto a quello dello scorso anno.

 

 

 

 

 

 

3. Modalità di compilazione

In merito alle modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per comodità di consultazione vengono allegate le istruzioni inerenti la compilazione del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali  INPS (All. 3). Relativamente ai Dirigenti d’Azienda Industriale, ai fini della certificazione dei redditi 2002, dovranno essere osservate le istruzioni INPDAI (All. 4). 

 

Si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

 

3.1 Sezione 1

 

Qualifica Assicurativa

I punti 1,2,3 del campo “Qualifica Assicurativa” devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.

I suddetti campi non devono essere indicati :

-         quando è compilata la sola Sezione 4 (Collaborazioni coordinate e continuative).

-         quando ricorrere la qualifica assicurativa “B” i punti 2 e 3 non devono essere evidenziati.

 

Per quanto riguarda il punto 2 – Tempo pieno/tempo parziale – si precisa che i codici “L, N, R”, per le assunzioni intercorse nell’anno 2000, continueranno ad essere utilizzati atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione.(2)

Inoltre, sempre a chiarimento del punto 2 per i lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale, la qualifica assicurativa da utilizzare dovrà essere sempre quella relativa al tempo parziale  (il valore “P” ) a prescindere dalle caratteristiche del contratto orizzontale o verticale ovvero dall’orario di lavoro.

 

Assicurazioni coperte : copertura assicurativa IVS

Si ricorda che la casella “IVS”  - punti da 7 a 10 - deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS:

-         ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

mentre non deve essere indicata nel riquadro INPS

-         Per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS ( INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).

-         Per i lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n.413/84, per i periodi d’imbarco

-         Per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere per i periodi di lavoro in sotterraneo 

 

Tipo rapporto

Il punto 21 “Tipo rapporto” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.

Ai fini della compilazione della certificazione relativa all’anno 2002, è stato istituito il nuovo codice “Tipo rapporto”:

-         codice “79” : Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n.193/2000 ( circ. INPS n.134 del 2002).

 

 

 

Settimane utili

Nel punto 23 “Settimane utili” deve essere indicato per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale il numero delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 9, co.4, Dlgs. n.61/2000).

In relazione ai chiarimenti richiesti si precisa che nel caso di part-time orizzontale, con riduzione giornaliera dell’orario di lavoro, ovvero verticale in cui le settimane risultino tutte lavorate ma solo per alcuni giorni, il numero delle settimane utili corrisponde al quoziente, arrotondato per eccesso, tra il numero di ore complessivamente retribuite a tempo parziale e l’orario settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno; nel caso di part-time verticale in cui risultino lavorate solo alcune settimane del mese ovvero alcuni mesi dell’anno tale numero di settimane utili coincide con il numero delle settimane retribuite (punto13 “Sett. Retrib.”).        

 

3.2  Sezione 2  (Retribuzioni Particolari)

Nel primo rigo relativo ai punti da 28 a 36 e nei successivi righi, devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

Il rigo “retribuzioni particolari” è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti 4 righi per esporre tutti i

dati di un dipendente, occorre compilare ulteriori righi relativi ai medesimi punti numerati progressivamente, ricompilando i punti da 1 a 5 della Sezione 1.

Nel punto 28 “Tipo”devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando i codici alfabetici o numerici riportati nelle istruzioni allegate.

E’ stato istituito, ai fini della certificazione anno 2002, il nuovo codice “XZ” con il significato di :  Lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare (Circolare INPS n. 161 del 25 ottobre 2002).

 

Si illustrano le modalità di compilazione della Sezione 2 per le seguenti particolari fattispecie di lavoratori oggetto di recente disciplina.

 

Lavoratori domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n.388)

L’articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha apportato alcune modifiche alla legge n.196/97 in materia di lavoro temporaneo. In particolare, all’art. 9, lett.b), comma 3, è stato aggiunto il seguente comma 3-bis : “ Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del D.P.R.  31 dicembre 1971, n.1403, e successive modificazioni. L’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità e i termini di versamento ( Circolare n.89 del 9 maggio 2002 ).

Pertanto, nei casi di ricorso all’interinale per i lavoratori domestici, le imprese fornitrici, ai fini della compilazione del modello CUD 2003 dovranno indicare i seguenti dati.

Nel punto 1 “Qualifica” deve essere indicata la Qualifica B.

Nei punti 2, 3 “Tempo pieno /Tempo parziale” non deve essere riportato alcun dato.

Nel punto 4 “Ente” indicare il codice “01” per l’attribuzione dei dati all’INPS.

Nel punto 5 “Matricola” deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS all’impresa fornitrice di lavoro.

Nel punto 6 “Prov. Lav.” deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la

propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate

soltanto le caselle “IVS” e “DS” corrispondenti ai punti 7 e 8.

Nei punti 11 “Competenze correnti”, 12 “Altre competenze”, 13 “Sett. retrib.”, 14 “Giorni retrib.”, e nei  punti 15 e 16 del campo “Mesi retribuiti nell’anno”non deve essere indicato alcun dato.

Nel punto 17 “Contratto” indicare il codice 267.

Nessun dato è richiesto nel punto 18 “Tipo” del campo Contrattoe nel punto 19 “Livello inquadramento”.

Nel punto 20 “Data cessazione” vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei punti 21 “Tipo rapporto”, 22 “Trasf. rapporto”, 23 “Sett. utili”, 24 “Accantonamento T.F.R. spettante” e nei punti da 25 a 27 del campo “Coord. Assegni Familiari”non deve essere riportato alcun dato.

Nel punto 28 “Tipo”indicare il codice della fascia di retribuzione che determina il contributo da versare (B1, B2, B3, B4).

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare il periodo corrispondente alla fascia indicata al punto 28.

Nel punto 31 “Retribuzione”indicare l’importo risultante dal prodotto fra la retribuzione convenzionale oraria ed il  numero delle ore lavorate riferite a ciascuna fascia. Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.

Nel punto 32 “Sett. retrib.”, per le fasce contrassegnate dai codici B1,B2,B3, deve essere indicato il numero delle settimane corrispondente alla somma dei quozienti arrotondati, per eccesso, che si ottengono dividendo per 24 il numero delle ore lavorate nel trimestre solare in ciascuna fascia. Si precisa che, nella fascia B4, che si riferisce a prestazioni lavorative superiori a 24 ore settimanali, deve essere indicato il numero delle settimane in cui è stata prestata attività lavorativa.

Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.

 

Lavoratori  interessati dalla dichiarazione di emersione

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, “ Primi interventi per il rilancio dell’economia “  (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 24 ottobre 2001) ed in vigore dal 25 ottobre 2001 reca disposizioni per incentivare l’emersione dell’economia sommersa, prevedendo, per il triennio di emersione una contribuzione sostitutiva in luogo di quella ordinaria (Circolare n. 148 del 6.09.2002) . 

Pertanto, ai fini della redazione del modello in questione occorre compilare i punti da 1 a 10 -Parte C   della Sezione 1, secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

In particolare, nei punti 7 “IVS”, 8 “DS”, 9 “Altre” e 10 “FG”,vanno indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto in relazione al settore di inquadramento.

Nei punti 11 “Competenze correnti”, 12 “Altre competenze” 13 “Sett. retrib.”, 14 “Giorni retrib.”, e nei  punti 15 e 16 del campo “Mesi retribuiti nell’anno” non va indicato alcun dato.

I punti da 17 a 27 devono essere compilati secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

Nel caso di emersione parziale, la certificazione va compilata come segue:

Nel punto 28 “Tipo”indicare il codice “EG”.

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare il periodo cui si riferiscono le differenze retributive da emersione.

Nel punto 31 “Retribuzione”indicare le differenze retributive derivanti dall’emersione del lavoro sommerso, sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva dovuta in ragione di un’aliquota pari al 7% per il primo periodo, al 9% per il secondo e all’11% per il terzo periodo.

Nei punti 32 a 36 non va indicato alcun dato.

Nel caso di emersione totale la certificazione va compilata come segue:

Nel punto 28 “Tipo”indicare il codice “EN”.

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione.

Nel punto 31 “Retribuzione”indicare la retribuzione derivante dall’emersione del lavoro sommerso, sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva (7%, 9%, 11%).

Nel punto 32 “Sett. retrib.”indicare il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione.

Nei punti da 33 a 36 non va indicato alcun dato.

Nell’ipotesi di emersione totale, vanno compilati anche i punti da 37 a 52 secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

 

Lavoratori extra-comunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare (D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222).

Il D.L. 9.9.2002, n.195, convertito, con modificazioni, in legge 9.10.2002, n.222 : “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”, prevede che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un contributo forfettario pari a euro 700,00 per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare ( circolare INPS n. 161 del 25.10.2002).

Pertanto, la certificazione va compilata come segue:

I punti da 1 a 10  devono essere compilati secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

Nei punti 11 “Competenze correnti”e 12 “Altre competenze”indicare le retribuzioni corrisposte a decorrere dal 10 settembre 2002, data di entrata in vigore della norma.

Nel punto 13 “Settimane retrib.”indicare le settimane retribuite dal 10 settembre 2002.

I punti da 14 a 27 devono essere compilati  secondo le modalità previste per gli altri lavoratori, tenendo presente che nel punto 16 “Mesi retribuiti nell’anno”vanno indicati i mesi retribuiti a decorrere dal mese di settembre.

Nel punto 28 “Tipo”utilizzare, come sopra indicato,  il codice di nuova istituzione “XZ”.

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare la data iniziale e finale del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del D.L. n.195 del 9 settembre 2002, vale a dire dal 10/06/2002 al 09/09/2002; periodo questo che sarà coperto da contribuzione sulla base del predetto importo forfettario versato dal datore di lavoro.

Nei punti da 31 a 36 non va indicato alcun dato.

I punti da 37 a 52 devono essere compilatisecondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

 

 

3.3    Sezione 3 – Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

Per la compilazione di tale sezione si rinvia alle istruzioni riportate in allegato alla presente circolare.

Tuttavia, si ribadisce che la compilazione dei punti da 37 a 52 non è richiesta per i lavoratori per i quali non è dovuta all’INPS la contribuzione pensionistica ( al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall’INPS).

 

3.4    Sezione 4  (Collaborazioni Coordinate e continuative)

 

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2002, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma

26, legge 8/8/1995, n. 335.

Si precisa che ai fini della compilazione del modello in questione nessun dato deve essere esposto nella Sezione 1 Parte C dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI.

Ai fini della compilazione della presente sezione è necessario indicare:

Nel punto 57 “Data inizio”, la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso. Tale data è quella relativa all'inizio del periodo d'attività cui si riferiscono gli emolumenti erogati nell'anno 2002, a prescindere dalla data di originaria instaurazione del rapporto di collaborazione. Qualora le prestazioni, cui si riferiscono i compensi, siano state tutte svolte nell'anno 2002 va indicata la data del 1° gennaio 2002 o la data, successiva, dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto. Nelle ipotesi in cui l'attività, per la quale il compenso è stato corrisposto nel 2002, si sia svolta in periodi precedenti, ad esempio nel gennaio 2001, dovrà essere indicata la data 1/1/2001. In caso di attività svolte in più periodi od in annualità diverse, ma tutte remunerate nell’anno 2002, sarà sufficiente indicare l'inizio del primo dei periodi d'attività.

Nel punto 58 “Data fine”, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione a seguito del quale è stato erogato il compenso. Per indicare tale data si seguono i medesimi criteri del punto precedente.

Se alla fine dell'anno 2002 la collaborazione era ancora in corso deve essere indicata la data del 31 dicembre 2002.

Nel punto 59 “Compensi corrisposti”, il totale dei compensi corrisposti nell’anno. Tale cifra, nei limiti del massimale contributivo annuo (pari a euro 78.507,00 per l’anno 2002) di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995, rappresenta l'imponibile. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2002 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2003, ma relative all'anno 2002 (art. 48, co. 1, DPR n. 917/1986).

Nel punto 60 “Contributi dovuti”, il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2002.

Nel punto 61 “Contributi trattenuti”, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).

Nel punto 62 “Contributi versati”, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

 

4. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI       RIFERITI ALL’ANNO 2003 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI

 

L’articolo 42 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la soppressione dell’Istituto nazionale di Previdenza per i dirigenti industriali (INPDAI) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all’Inps.

I datori di lavoro, per la certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali riferiti all’anno 2002,  per i dipendenti con la qualifica di dirigente utilizzeranno, come detto in premessa, due distinti riquadri con la specifica del codice “Ente” 01, relativamente ai dati di competenza INPS, per le contribuzioni minori e uno contraddistinto dal codice 02 per le contribuzioni riguardanti l’INPDAI, per l’IVS e FG.

Di seguito si anticipano le istruzioni per la compilazione del CUD relativamente ai redditi riferiti all’anno 2003, da utilizzare per le cessazioni intervenute nel corso del 2003.

Al riguardo dovrà essere utilizzato l’unico riquadro INPS osservando le seguenti modalità di compilazione.

 

Sezione 1 - Compilazione dei punti da 1 a 27 –

Nel punto 1 “Qualifica Assicurativa” deve essere indicato il codice 3 per i dirigenti iscritti alla gestione separata ex INPDAI e il codice 9 per i dirigenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nel punto 2 “Tempo pieno o parziale” devono essere indicati:

F    Tempo pieno

P    Tempo parziale

L    Tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali

N    Tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali     

R    Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali    

Si precisa che i codici “L,N,R” devono essere utilizzati esclusivamente dai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 e beneficiano delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1  del Decreto interministeriale 12 aprile 2000. Atteso che tali benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione, i suddetti codici dovranno essere indicati in sostituzione dei codici Tipo rapporto (punto 21)  D1, D2, D3 contenuti nelle istruzioni INPDAI.

Nel punto 3 “Tempo determinato o indeterminato” devono essere indicati i seguenti codici :

I     Tempo indeterminato

D    Tempo determinato

Nel punto 4 “Ente” deve essere utilizzato il codice 01 identificativo dei dati dell’INPS. A partire dall’anno di competenza 2003 il codice 02 è soppresso.

Nel punto 5 “Matricola azienda” deve essere indicata la matricola INPS con la quale sono stati versati i contributi a partire dall’anno 2003

Il punto 6 “Prov. Lav.” deve essere compilato secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Nei punti 7 “IVS”, 8 “DS”, 9 “Altre” e 10 “FG” devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto barrando le caselle per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi . Pertanto, dal 1.01.2003 per i dirigenti d’industria devono essere barrate anche le caselle IVS e FG.

I punti 11 “Competenze correnti” e 12 “Atre competenze” devono essere compilati secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Pertanto, nel punto 11 devono essere indicate anche le retribuzioni convenzionali; gli imponibili devono essere indicati tenendo conto del massimale di cui all’art. 2, co.18, della legge n.335/1995. La compilazione del campo 12 diventa obbligatoria.   

I punti da 13 a 20 vanno compilati secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Nel punto 21 “Tipo rapporto” deve essere indicato uno dei seguenti codici :

-         codice 70 “Dirigenti esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75, legge n. 388/2000”. Tale codice dovrà essere utilizzato in luogo del codice 99 in uso fino al 31.12.2002.

-         codice 92 “Dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 20 ella Legge n.266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro”. (codice già in uso per ex INPDAI) .

Non dovranno più essere utilizzati i seguenti codici:

-         codice 98 non più in uso in quanto la norma ha esaurito i suoi effetti. Peraltro, tale codice è utilizzato dall’INPS, con altro significato, nel campo 28 “Tipo” per individuare i lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui alla legge n.335/1995”.

-         i codici “D1”, “D2” e “ D3” sono stati sostituiti dai codici  L,N,R da indicare, come sopra specificato, nel campo Qualifica.

 

I punti da 22 a 27 devono essere compilati secondo le modalità previste dall’INPS per la generalità dei lavoratori.

 

Sezione 2 –Retribuzioni particolari – punti da 28 a 36 –

Le tipologie per le quali è richiesta la compilazione di questa Sezione sono quelle previste per i lavoratori dipendenti che versano i contributi all’INPS.

In particolare, al punto 28 “Tipo” dovranno essere indicati, seconde le regole fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti, i seguenti codici:

-         “P”    Indennità sostitutiva del preavviso

-         “AE” Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive

-         “AS” Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali

-         “98” avente il significato di “Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all’art. 2, co. 18, della legge n.8 agosto 1995, n.335”.

Non dovranno essere più utilizzati  i codici:

-         “EN” per le retribuzioni convenzionali dei dirigenti operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di sicurezza sociale, in quanto dette retribuzioni vanno indicati, come sopra detto, nel rigo 11.

-         “RG”, “RI” non sono più in uso in quanto riferiti a regolarizzazioni per le quali trovano applicazione le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (modelli 01/M-vig,  SA/vig ).  

-         “AP” non più in uso in quanto, per gli emolumenti corrisposti nell’anno ai Dirigenti cessati nell’anno precedente devono essere osservati i criteri utilizzati per la generalità dei lavoratori dipendenti (vedi punto 12 delle istruzioni).

-         “OR” non più in uso in quanto, tali lavoratori vengono individuati dal codice Tipo rapporto “92”.

 

I punti da 29 a 36 devono essere compilati secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori.

 

 

SEZIONE 3  - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte -

 

Per la compilazione di questa Sezione devono essere osservate le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

 

I punti da 53 a 56 devono essere compilati secondo i criteri previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  F.F.

PRAUSCELLO

 

 


NOTE  

 

(1)

Sono quindi esentati dalla certificazione i datori di lavoro agricolo per gli operai e i datori di lavoro domestico  - diversi dalle imprese interinali.

(2)

Datori di lavoro che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 e beneficiano delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1 del Decreto interministeriale 12 aprile 2000 (circolare INPS n.145/2000).

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4