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Versione Testuale
970509
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970430
Circolare n. 103
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
   E, PER CONOSCENZA:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
   E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Versamenti volontari - Importo dei contributi per
l'anno 1997.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 30 aprile 1997   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 103       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                          LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          E, PER CONOSCENZA:
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                          CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                          E CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          PROVINCIALI
All.n.18
OGGETTO:  Versamenti volontari - Importo dei contributi per
          l'anno 1997.
SOMMARIO: Parte I -  Importo dei contributi volontari:
                     1) Lavoratori dipendenti non agricoli;
                     2) Agricoli dipendenti; 3) Coltivatori
                        diretti, mezzadri e coloni iscritti
                        nella Gestione Speciale;
                     4) Coloni e mezzadri reinseriti
                        nell'A.G.O.;
                     5) Artigiani e Commercianti.
          Parte II - Criteri di massima
                      PARTE I
1) lavoratori dipendenti non agricoli
          L'art.2,  comma 5 della Legge 26.9.81, n.537 (1),
stabilisce che, con effetto dal 1  gennaio di ciascun anno
le retribuzioni medie settimanali, di cui alla tabella F)
allegata alla legge stessa, devono essere aumentate nella
stessa misura percentuale prevista per le pensioni.
          Secondo quanto risulta dagli accertamenti esple-
tati dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita e' risultata pari al 3,9%.
Si e', pertanto, provveduto a predisporre nuove tabelle (v.
All. n.1 e n.1 bis) di retribuzioni medie valide dal
1 .1.1997.
          L'art.7, comma 7, della legge 11.11.1983, n.638
(2), prevede che l'importo minimo della retribuzione setti-
manale sulla quale sono stati commisurati i contributi
volontari, non puo' essere inferiore a quella della retribu-
zione media della classe di retribuzione di cui alla citata
tabella "F", pari o immediatamente inferiore, alla retribu-
zione settimanale, determinata ai sensi del comma 1
dell'articolo stesso.
          Per effetto del disposto del comma 7, art.7 della
legge n.638/1983, la classe  minima di contribuzione e', come
per l'anno 1996, la 18  classe,  mentre l'importo medio
imponibile dell'ultima classe, confermata nella 46 , risulta
essere pari al limite massimo di retribuzione pensionabile
settimanale, come previsto dal comma 5, art.2 del D.L.
n.402/1981.
          Sulla base delle variazioni sopra riportate sono
state predisposte due distinte tabelle di contribuzione
volontaria (All. dal n.2 al n.9) per i lavoratori in epi-
grafe (dipendenti non agricoli, agricoli, occupati nei
cantieri di lavoro e di rimboschimento e per i pescatori di
cui alla legge n.250/589), autorizzati anteriormente o
successivamente al 31 dicembre 1995.
          Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari l'importo settimanale minimo dei contributi
volontari, per coloro che sono stati autorizzati prima del
31.12.1995, e' stato determinato in œ. 33.756 (di cui œ.366
a titolo di quota base). Per gli autorizzati dopo il
31.12.1995, detto importo e' stato determinato in œ.35.086
(di cui œ.366 a titolo di quota base).
          Tale differenziazione di importi e la predisposi-
zione delle due distinte tabelle di cui sopra e' cenno, sono
da riconnettere all'avvenuta pubblicazione, sulla G.U. n.54
del 6 marzo 1997, Serie Generale, del testo del Decreto
-Legge 31 dicembre 1996, n.669,
coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1997,
n.30, il cui art. 27 stabilisce:
- nel comma 2-bis, che gli aumenti dei contributi dovuti in
  regime obbligatorio che fossero seguiti all'attuazione
  dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335,
  mediante decreto del 21 febbraio 1996 del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
  Ministro del tesoro, " sono applicati mediante un
  incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con
  inizio dal 1  gennaio 1997.
- nel comma 2-ter, che " la disposizione del comma 2-bis si
  applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con
  decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
          Per tutte le categorie di prosecutori volontari,
sopra specificate, sono state, altresi' redatte due distinte
tabelle per la ripartizione dei conti in relazione alla
decorrenza dell'autorizzazione (prima o dopo il 31 dicembre
1995).
          Per i lavoratori dipendenti di cui al D.L.
n.39/1996, convertito con Legge 28 novembre 1996, n.608,
sono state approntate le tabelle relative alle classi di
retribuzione e contribuzione settimanale, (All.n.12,n.13 e
n.14).
2) Operai agricoli dipendenti.
     Per l'anno 1997, gli importi dei contributi volontari
settimanali per l'assicurazione I.V.S. degli operai agricoli
sono:
- relativamente agli autorizzati con decorrenza anteriore al
  31 dicembre 1995, quelli riportati nella tabella di cui
  all'allegato n. 8;
- relativamente agli autorizzati con decorrenza successiva
  al 31 dicembre 1995, quelli riportati nella tabella di cui
  all'allegato n. 9.
     Il calcolo dei nuovi contributi volontari e' stato
effettuato tenendo conto sia di quanto disposto dall'art. 1,
comma 2, del D.L. 9.10.1989, n.338 (3 ) convertito nella
legge 7.12.1989, n. 389 (4 ), sia dell'adeguamento annuale
delle retribuzioni settimanali di cui alla tabella F) della
legge 26.9.1981, n.537, previsto dall'art.2 della legge
stessa.
     Per l'anno 1997 la classe minima di contribuzione e',
come per l'anno 1996, la 18 . Cio' per effetto di quanto
disposto dal comma 7 dell'art.7 della legge 11.11.1983,
n.638.
     Si rammenta, inoltre, che, ai sensi del comma 8
dell'art.7 della citata legge n.638/1983, gli importi dei
contributi volontari minimi dovuti per l'anno 1997 dai
prosecutori volontari sono stati determinati applicando
all'importo minimo della retribuzione media settimanale
(classe 18 ) le seguenti aliquote:
- quelle vigenti al 31 dicembre 1996, per i prosecutori
  volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31
  dicembre 1995;
- quelle vigenti al 31 dicembre 1996, aumentate di 0,50
  punti percentuali, per i prosecutori volontari autorizzati
  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
          Quanto sopra, in applicazione del comma 2-ter
dell'art. 27, della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, di
conversione del D.L. n. 669 del 31.12.1996, gia' richiamato
nel precedente punto 1), che , con decorrenza dal 1  gennaio
1997, ha esteso ai prosecutori volontari autorizzati suc-
cessivamente al 31 dicembre 1995, l'aumento di 0,50 punti
percentuali dell'aliquota da applicare per il  calcolo dei
contributi dovuti in regime obbligatorio, previsto dal comma
2-bis di detto art. 27.
          Pertanto, l'importo del contributo volontario
minimo dovuto per l'anno 1997, dagli operai agricoli e' pari
a  L. 48.837, se autorizzati anteriormente al 31 dicembre
1995, oppure a L. 50.166, se autorizzati successivamente al
31 dicembre 1995.
3) Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni iscritti nella
   Gestione Speciale
     Nell'allegato n.17 e' riportata la tabella dei contri-
buti volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1997.
     Il calcolo dei nuovi contributi e' stato effettuato
tenendo conto dell'adeguamento annuale delle classi di
reddito settimanali di cui alla tabella E) della legge
2.8.1990, n.233 (5 ), previsto dall'art. 10, comma 4, della
stessa legge.
     L'aliquota percentuale complessiva applicata al reddito
medio imponibile di ciascuna classe e' pari al 17%, di cui il
15% quale contributo I.V.S. ed il 2% quale contributo
aggiuntivo, previsto dall'art. 12 della citata legge
n.233/1990.
     Per quanto concerne il contributo addizionale - dovuto
ai sensi dell'art. 17 della legge 3.6.1975, n.160 (6) - lo
stesso, a seguito dell'applicazione del meccanismo di ade-
guamento periodico stabilito dall'art.22 della citata legge
n.160/1975, risulta pari a L. 2.700 a settimana (œ. 900
giornaliere per 3 giornate a settimana).
     Si fa presente, infine, che, ai sensi di quanto dispo-
sto nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.10 ,della legge
n.233/1990, l'importo del contributo volontario minimo dei
CD/CM non puo' essere in alcun caso inferiore a quello
stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto,
la misura del contributo volontario dovuta dai prosecutori
volontari in argomento, assegnati alle prime due classi di
contribuzione, risulta aumentata, per l'anno 1997, a
L. 74.092, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria
e' stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1995, oppure
a L. 75.422, se detta autorizzazione e' stata rilasciata
successivamente al 31 dicembre 1995.
4) Coloni e Mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
     Per quanto concerne la categoria di lavoratori in
epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei
contributi volontari relativi all'anno 1997, non essendo
ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
          I predetti assicurati continueranno, quindi, a
versare provvisoriamente  per l'anno 1997, l'importo dei
contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1996, riportati
nell'allegato n.1 della Circ. n.240 del 29 novembre 1996.
5) Artigiani e Commercianti.
     Dal 1  luglio 1990, il contributo volontario mensile e'
commisurato, in ragione delle stesse aliquote percentuali
stabilite per il versamento dei contributi obbligatori da
parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in 8
classi di contribuzione.
     Poiche' l'aliquota contributiva per la categoria dei
Commercianti ha subito, l'aumento di 0,09 punti percentuali
a partire dal 1  gennaio 1996 a seguito del Dlgs. 28 marzo
1996, n.207 e di 0,30 punti percentuali ai sensi dell'art.2,
comma 215 della Legge n.662/96, a decorrere dal 1  gennaio
1997, sono state predisposte per l'anno 1997, due separate
tabelle di contribuzione, una per  gli Artigiani  non
interessati dall'aumento dell'aliquota di cui sopra, (All.
n.15) ed una seconda per i Commercianti (All.n.16).
     Di conseguenza le aliquote contributive relative alla
categoria dei lavoratori autonomi con la qualifica di
Commercianti, sono state elevate al 15,39% per i titolari  e
per i collaboratori di eta' superiore a 21 anni ed al 12,39
per i collaboratori di eta' non superiore a 21 anni che, a
partire dal mese successivo al compimento di tale eta'
dovranno versare i contributi volontari sulla base dell'a-
liquota del 15,39%.
    Restano confermate le aliquote del 12% e 15% per la
categoria degli Artigiani.
     Per il pagamento della differenza sull'importo dovuto
dai Commercianti a decorrere dal 1 gennaio 1996, a seguito
dell'aumento della aliquota dello 0,09 punti percentuali,
sara' inviato agli interessati un bollettino a parte.
                          PARTE II
                  Criteri di massima
1) Versamenti Volontari in costanza di iscrizione alla
Gestione Separata del 10%
          I soggetti iscritti alla Gestione separata del 10%
non possono effettuare versamenti volontari  presso altre
forme di assicurazione obbligatoria.
Nei confronti di costoro, opera, infatti, la preclusione
di cui all'art.3 della legge n.47/83.
     Da cio'  consegue che la possibilita' di avvalersi della
citata autorizzazione e' consentita soltanto per i periodi
precedenti la data di insorgenza, per ciascun assicurato,
dell'obbligo di iscrizione alla piu' volte citata Gestione
separata.
     Pertanto, i contributi volontari versati, successiva-
mente all'insorgere dell'obbligo suddetto, dovranno essere
annullati e rimborsati.
     Nel caso in cui il soggetto interessato interrompa o
sospenda l'attivita' lavorativa, puo' avvalersi della facolta'
di riprendere i versamenti volontari.
     A chiarimento delle disposizioni di cui alla Circ.
n.112 del 25.05.1996, si conferma, per i soggetti gia'
autorizzati alla prosecuzione volontaria, anteriormente alla
data di inizio dell'obbligo  assicurativo nella predetta
Gestione separata (dal 1 .4.1996 per i  soggetti che non
sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie; dal 30.6.1996 per coloro che risultano gia'
pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie), la possibilita' di continuare ad effettuare
versamenti volontari presso altre forme di assicurazione
obbligatoria.
2) Contribuzione volontaria  degli esercenti attivita' di
   affittacamere.
     La legge n. 203 del 30 maggio 1995 ha esonerato, con
effetto dal 1  gennaio 1995, gli esercenti attivita' di
affittacamere dall'osservanza del minimale di reddito di cui
all'art.1 della legge 2 agosto 1990, n.233. Gli stessi,
pertanto, durante i periodi di sospensione dell'attivita',
si troverebbero nella condizione di denunciare un reddito
negativo e, quindi, nell'impossibilita' di provvedere alla
copertura assicurativa con conseguenti periodi di" vuoto"
sulla propria posizione.
     Cio' posto, tenuto conto che com'e' noto, i periodi di
sospensione dell'attivita' lavorativa sono assimilati a alla
interruzione o cessazione della stessa (v. n.840 R.C.V./73
del 24 marzo 1987, Parte II, p.1), durante detti periodi e'
consentito alla categoria di lavoratori sopraindicata, di
effettuare versamenti volontari anche nei brevi periodi di
sospensione dell'attivita' stessa.
     In tal caso, dovra' essere data formale comunicazione
alla Sede competente della sospensione. In proposito, si fa
presente che la domanda di prosecuzione volontaria va
ovviamente presentata in uno dei periodi di sospensione o
interruzione dell'attivita'.
3) Coefficiente di determinazione pensionabile per i pro-
secutori volontari autorizzati con la qualifica di "Addetti
ai servizi domestici e familiari".
          Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione
volontaria prima del 31.12.1995, non essendo intervenuta
alcuna variazione dell'aliquota contributiva, resta confer-
mato il  coefficiente di determinazione della retribuzione
pensionabile dello 0,126975, in vigore dal 1. gennaio 1996.
          Per coloro che sono stati, invece, autorizzati
dopo il 31.12.1995, a seguito dell'aumento dell'aliquota
contributiva di 0,50 punti percentuali, di cui al citato
art.27, comma 2 ter della legge n.30/1997, il coefficiente
di determinazione della retribuzione pensionabile risulta lo
0,131975, a far tempo dal 1  gennaio 1997.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                                TRIZZINO
(1) v. Atti Ufficiali 1981,  pag.2133
(2) v. Atti Ufficiali 1983,  pag.2961
(3) v. Atti Ufficiali 1989,  pag.2047
(4) v. Atti Ufficiali 1989,  pag.2461
(5) v. Atti Ufficiali 1990,  pag.1829
(6) v. Atti Ufficiali 1975,  pag.1135