970509 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970430 Circolare n. 103 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI E, PER CONOSCENZA: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Versamenti volontari - Importo dei contributi per l'anno 1997. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 30 aprile 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 103 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI E, PER CONOSCENZA: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All.n.18 OGGETTO: Versamenti volontari - Importo dei contributi per l'anno 1997. SOMMARIO: Parte I - Importo dei contributi volontari: 1) Lavoratori dipendenti non agricoli; 2) Agricoli dipendenti; 3) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione Speciale; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.; 5) Artigiani e Commercianti. Parte II - Criteri di massima PARTE I 1) lavoratori dipendenti non agricoli L'art.2, comma 5 della Legge 26.9.81, n.537 (1), stabilisce che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le retribuzioni medie settimanali, di cui alla tabella F) allegata alla legge stessa, devono essere aumentate nella stessa misura percentuale prevista per le pensioni. Secondo quanto risulta dagli accertamenti esple- tati dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' risultata pari al 3,9%. Si e', pertanto, provveduto a predisporre nuove tabelle (v. All. n.1 e n.1 bis) di retribuzioni medie valide dal 1 .1.1997. L'art.7, comma 7, della legge 11.11.1983, n.638 (2), prevede che l'importo minimo della retribuzione setti- manale sulla quale sono stati commisurati i contributi volontari, non puo' essere inferiore a quella della retribu- zione media della classe di retribuzione di cui alla citata tabella "F", pari o immediatamente inferiore, alla retribu- zione settimanale, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso. Per effetto del disposto del comma 7, art.7 della legge n.638/1983, la classe minima di contribuzione e', come per l'anno 1996, la 18 classe, mentre l'importo medio imponibile dell'ultima classe, confermata nella 46 , risulta essere pari al limite massimo di retribuzione pensionabile settimanale, come previsto dal comma 5, art.2 del D.L. n.402/1981. Sulla base delle variazioni sopra riportate sono state predisposte due distinte tabelle di contribuzione volontaria (All. dal n.2 al n.9) per i lavoratori in epi- grafe (dipendenti non agricoli, agricoli, occupati nei cantieri di lavoro e di rimboschimento e per i pescatori di cui alla legge n.250/589), autorizzati anteriormente o successivamente al 31 dicembre 1995. Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari l'importo settimanale minimo dei contributi volontari, per coloro che sono stati autorizzati prima del 31.12.1995, e' stato determinato in œ. 33.756 (di cui œ.366 a titolo di quota base). Per gli autorizzati dopo il 31.12.1995, detto importo e' stato determinato in œ.35.086 (di cui œ.366 a titolo di quota base). Tale differenziazione di importi e la predisposi- zione delle due distinte tabelle di cui sopra e' cenno, sono da riconnettere all'avvenuta pubblicazione, sulla G.U. n.54 del 6 marzo 1997, Serie Generale, del testo del Decreto -Legge 31 dicembre 1996, n.669, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1997, n.30, il cui art. 27 stabilisce: - nel comma 2-bis, che gli aumenti dei contributi dovuti in regime obbligatorio che fossero seguiti all'attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, mediante decreto del 21 febbraio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, " sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997. - nel comma 2-ter, che " la disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995. Per tutte le categorie di prosecutori volontari, sopra specificate, sono state, altresi' redatte due distinte tabelle per la ripartizione dei conti in relazione alla decorrenza dell'autorizzazione (prima o dopo il 31 dicembre 1995). Per i lavoratori dipendenti di cui al D.L. n.39/1996, convertito con Legge 28 novembre 1996, n.608, sono state approntate le tabelle relative alle classi di retribuzione e contribuzione settimanale, (All.n.12,n.13 e n.14). 2) Operai agricoli dipendenti. Per l'anno 1997, gli importi dei contributi volontari settimanali per l'assicurazione I.V.S. degli operai agricoli sono: - relativamente agli autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995, quelli riportati nella tabella di cui all'allegato n. 8; - relativamente agli autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, quelli riportati nella tabella di cui all'allegato n. 9. Il calcolo dei nuovi contributi volontari e' stato effettuato tenendo conto sia di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 9.10.1989, n.338 (3 ) convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 (4 ), sia dell'adeguamento annuale delle retribuzioni settimanali di cui alla tabella F) della legge 26.9.1981, n.537, previsto dall'art.2 della legge stessa. Per l'anno 1997 la classe minima di contribuzione e', come per l'anno 1996, la 18 . Cio' per effetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art.7 della legge 11.11.1983, n.638. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art.7 della citata legge n.638/1983, gli importi dei contributi volontari minimi dovuti per l'anno 1997 dai prosecutori volontari sono stati determinati applicando all'importo minimo della retribuzione media settimanale (classe 18 ) le seguenti aliquote: - quelle vigenti al 31 dicembre 1996, per i prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995; - quelle vigenti al 31 dicembre 1996, aumentate di 0,50 punti percentuali, per i prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995. Quanto sopra, in applicazione del comma 2-ter dell'art. 27, della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, di conversione del D.L. n. 669 del 31.12.1996, gia' richiamato nel precedente punto 1), che , con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ha esteso ai prosecutori volontari autorizzati suc- cessivamente al 31 dicembre 1995, l'aumento di 0,50 punti percentuali dell'aliquota da applicare per il calcolo dei contributi dovuti in regime obbligatorio, previsto dal comma 2-bis di detto art. 27. Pertanto, l'importo del contributo volontario minimo dovuto per l'anno 1997, dagli operai agricoli e' pari a L. 48.837, se autorizzati anteriormente al 31 dicembre 1995, oppure a L. 50.166, se autorizzati successivamente al 31 dicembre 1995. 3) Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni iscritti nella Gestione Speciale Nell'allegato n.17 e' riportata la tabella dei contri- buti volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1997. Il calcolo dei nuovi contributi e' stato effettuato tenendo conto dell'adeguamento annuale delle classi di reddito settimanali di cui alla tabella E) della legge 2.8.1990, n.233 (5 ), previsto dall'art. 10, comma 4, della stessa legge. L'aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe e' pari al 17%, di cui il 15% quale contributo I.V.S. ed il 2% quale contributo aggiuntivo, previsto dall'art. 12 della citata legge n.233/1990. Per quanto concerne il contributo addizionale - dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 3.6.1975, n.160 (6) - lo stesso, a seguito dell'applicazione del meccanismo di ade- guamento periodico stabilito dall'art.22 della citata legge n.160/1975, risulta pari a L. 2.700 a settimana (œ. 900 giornaliere per 3 giornate a settimana). Si fa presente, infine, che, ai sensi di quanto dispo- sto nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.10 ,della legge n.233/1990, l'importo del contributo volontario minimo dei CD/CM non puo' essere in alcun caso inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, la misura del contributo volontario dovuta dai prosecutori volontari in argomento, assegnati alle prime due classi di contribuzione, risulta aumentata, per l'anno 1997, a L. 74.092, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria e' stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1995, oppure a L. 75.422, se detta autorizzazione e' stata rilasciata successivamente al 31 dicembre 1995. 4) Coloni e Mezzadri reinseriti nell'A.G.O. Per quanto concerne la categoria di lavoratori in epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei contributi volontari relativi all'anno 1997, non essendo ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi. I predetti assicurati continueranno, quindi, a versare provvisoriamente per l'anno 1997, l'importo dei contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1996, riportati nell'allegato n.1 della Circ. n.240 del 29 novembre 1996. 5) Artigiani e Commercianti. Dal 1 luglio 1990, il contributo volontario mensile e' commisurato, in ragione delle stesse aliquote percentuali stabilite per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in 8 classi di contribuzione. Poiche' l'aliquota contributiva per la categoria dei Commercianti ha subito, l'aumento di 0,09 punti percentuali a partire dal 1 gennaio 1996 a seguito del Dlgs. 28 marzo 1996, n.207 e di 0,30 punti percentuali ai sensi dell'art.2, comma 215 della Legge n.662/96, a decorrere dal 1 gennaio 1997, sono state predisposte per l'anno 1997, due separate tabelle di contribuzione, una per gli Artigiani non interessati dall'aumento dell'aliquota di cui sopra, (All. n.15) ed una seconda per i Commercianti (All.n.16). Di conseguenza le aliquote contributive relative alla categoria dei lavoratori autonomi con la qualifica di Commercianti, sono state elevate al 15,39% per i titolari e per i collaboratori di eta' superiore a 21 anni ed al 12,39 per i collaboratori di eta' non superiore a 21 anni che, a partire dal mese successivo al compimento di tale eta' dovranno versare i contributi volontari sulla base dell'a- liquota del 15,39%. Restano confermate le aliquote del 12% e 15% per la categoria degli Artigiani. Per il pagamento della differenza sull'importo dovuto dai Commercianti a decorrere dal 1 gennaio 1996, a seguito dell'aumento della aliquota dello 0,09 punti percentuali, sara' inviato agli interessati un bollettino a parte. PARTE II Criteri di massima 1) Versamenti Volontari in costanza di iscrizione alla Gestione Separata del 10% I soggetti iscritti alla Gestione separata del 10% non possono effettuare versamenti volontari presso altre forme di assicurazione obbligatoria. Nei confronti di costoro, opera, infatti, la preclusione di cui all'art.3 della legge n.47/83. Da cio' consegue che la possibilita' di avvalersi della citata autorizzazione e' consentita soltanto per i periodi precedenti la data di insorgenza, per ciascun assicurato, dell'obbligo di iscrizione alla piu' volte citata Gestione separata. Pertanto, i contributi volontari versati, successiva- mente all'insorgere dell'obbligo suddetto, dovranno essere annullati e rimborsati. Nel caso in cui il soggetto interessato interrompa o sospenda l'attivita' lavorativa, puo' avvalersi della facolta' di riprendere i versamenti volontari. A chiarimento delle disposizioni di cui alla Circ. n.112 del 25.05.1996, si conferma, per i soggetti gia' autorizzati alla prosecuzione volontaria, anteriormente alla data di inizio dell'obbligo assicurativo nella predetta Gestione separata (dal 1 .4.1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; dal 30.6.1996 per coloro che risultano gia' pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie), la possibilita' di continuare ad effettuare versamenti volontari presso altre forme di assicurazione obbligatoria. 2) Contribuzione volontaria degli esercenti attivita' di affittacamere. La legge n. 203 del 30 maggio 1995 ha esonerato, con effetto dal 1 gennaio 1995, gli esercenti attivita' di affittacamere dall'osservanza del minimale di reddito di cui all'art.1 della legge 2 agosto 1990, n.233. Gli stessi, pertanto, durante i periodi di sospensione dell'attivita', si troverebbero nella condizione di denunciare un reddito negativo e, quindi, nell'impossibilita' di provvedere alla copertura assicurativa con conseguenti periodi di" vuoto" sulla propria posizione. Cio' posto, tenuto conto che com'e' noto, i periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa sono assimilati a alla interruzione o cessazione della stessa (v. n.840 R.C.V./73 del 24 marzo 1987, Parte II, p.1), durante detti periodi e' consentito alla categoria di lavoratori sopraindicata, di effettuare versamenti volontari anche nei brevi periodi di sospensione dell'attivita' stessa. In tal caso, dovra' essere data formale comunicazione alla Sede competente della sospensione. In proposito, si fa presente che la domanda di prosecuzione volontaria va ovviamente presentata in uno dei periodi di sospensione o interruzione dell'attivita'. 3) Coefficiente di determinazione pensionabile per i pro- secutori volontari autorizzati con la qualifica di "Addetti ai servizi domestici e familiari". Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1995, non essendo intervenuta alcuna variazione dell'aliquota contributiva, resta confer- mato il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile dello 0,126975, in vigore dal 1. gennaio 1996. Per coloro che sono stati, invece, autorizzati dopo il 31.12.1995, a seguito dell'aumento dell'aliquota contributiva di 0,50 punti percentuali, di cui al citato art.27, comma 2 ter della legge n.30/1997, il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile risulta lo 0,131975, a far tempo dal 1 gennaio 1997. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) v. Atti Ufficiali 1981, pag.2133 (2) v. Atti Ufficiali 1983, pag.2961 (3) v. Atti Ufficiali 1989, pag.2047 (4) v. Atti Ufficiali 1989, pag.2461 (5) v. Atti Ufficiali 1990, pag.1829 (6) v. Atti Ufficiali 1975, pag.1135