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Versione Testuale
Circolare numero 118 del 25-6-2002

 

STUDIO E RICERCA PER LO SVILUPPO

DELLE ATTIVITA’ DELLE CONVENZIONI

INTERNAZIONALI

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 25 Giugno 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  118

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999. 

 

SOMMARIO:

Il 1°giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Le parti contraenti hanno concordato di realizzare il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la vigente regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale. Dal 1° giugno 2002, pertanto, nei rapporti con la Svizzera trovano applicazione i regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72, che si sosttuiscono dalla stessa data ai previgenti accordi  italo-svizzeri.   

 

PREMESSA

 

Con Decisione del 4 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L114 del 30 aprile 2002, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato i seguenti sette accordi bilaterali CH-UE, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed in vigore a decorrere dal 1° giugno 2002:

 

 

   

Con la presente circolare si  forniscono prime istruzioni per l’applicazione dell'Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone, relativamente alle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, riportate, con gli indispensabili adattamenti, nell'Allegato II dell'Accordo stesso, il cui testo è consultabile nel sito www.inps.it delle convenzioni internazionali, sotto la voce “Normativa”.

 

Il suddetto Accordo  è stato ratificato da parte italiana con legge 15 novembre 2000, n.364, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.288 dell’11 dicembre 2000 – Supplemento Ordinario n.203.

 

Dalla stessa data del 1° giugno 2002 entra in vigore anche la Convenzione riveduta AELS (Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA, che attualmente riunisce Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

 

Si rammenta che la Svizzera, Stato aderente all’AELS o EFTA, pur avendo firmato l’Accordo SEE (Spazio Economico Europeo), non ha effettuato la relativa ratifica.

 

L’Islanda, il Liechtenstein e la  Norvegia, invece, hanno aderito all’Accordo SEE, ma non sono

Stati membri della Comunità europea (v. circolari n.47 del 12 febbraio 1994 e n.166 del 12 giugno 1995).

 

Sulla base della nuova Convenzione AELS o EFTA la Svizzera, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno convenuto di applicare tra di loro i principi della normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, con particolare riferimento alle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nei regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72.

 

Fermo restando quanto precede, tra l’Accordo CH-UE, l’Accordo SEE e la Convenzione tra gli Stati AELS o EFTA, non esiste ancora alcun coordinamento.

 

Ne consegue che i cittadini svizzeri non potranno avvalersi delle norme comunitarie nei rapporti tra i 15 Stati membri della Comunità europea e l’Islanda, la Norvegia ed il Liechtenstein.

I cittadini dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein non potranno avvalersi delle norme comunitarie nei rapporti tra la Svizzera e i 15 Stati membri della Comunità europea.

 

1 – COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

 

L’articolo 8 dell’Accordo stabilisce che le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

 

a)      la parità di trattamento

b)      la determinazione della legislazione applicabile

c)      la totalizzazione, per l’acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali

d)      il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti

e)      la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni.

 

A tal fine le parti contraenti hanno convenuto di applicare tra di esse, con alcune modifiche, i seguenti regolamenti:

·        regolamento n.1408/71  del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

·        regolamento n.118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna i regolamenti n.1408/71 e n.574/72

·        regolamento n.1290/97 del Consiglio del 27 giugno 1997 , che integra e modifica alcune disposizioni dei regolamenti n.1408/71 e n.574/72, con particolare riferimento al trattamento elettronico dei dati

·        regolamento n.1223/98 del Consiglio del 4 giugno 1998, che modifica i regolamenti n.1408/71 e n.574/72 per adattarli ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale

·        regolamento n.1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che estende i regolamenti n.1408/71 e n.574/72 ai regimi speciali per i dipendenti pubblici

·        regolamento n.307/99 del Consiglio dell’8 febbraio 1999, che modifica i regolamenti n.1408/71 e n.574/72 in vista della loro estensione agli studenti.

 

Le parti contraenti tengono, inoltre, in considerazione, con alcuni adattamenti, le Decisioni adottate dalla Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti  in applicazione dei citati regolamenti comunitari e prendono atto del contenuto di alcune Raccomandazioni, debitamente elencate in allegato all’Accordo, in vigore al momento della firma dell’Accordo.

 

Il regime relativo all’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore ad un anno è previsto in un Protocollo annesso all’Allegato II dell’Accordo e ne costituisce parte integrante, per la cui applicazione si fa riserva di istruzioni.

 

2 – TEMPORANEA INAPPLICABILITA’ DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

       INTRODOTTE SUCCESSIVAMENTE ALLA FIRMA DELL’ACCORDO CH-UE

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che non sono provvisoriamente applicabili , in quanto non ancora inserite formalmente nel testo dell’Accordo, le disposizioni dei regolamenti CEE e le Decisioni della Commissione entrate in vigore dopo la firma dell’Accordo, e cioè successivamente al 21 giugno 1999.

 

Ne consegue che non sono per il momento applicabili nei rapporti con la Svizzera le disposizioni del regolamento n.1399/99, relativo alla modifica del calcolo delle prestazioni orfanili, e del regolamento n.1386/2001, che modifica i regolamenti n.1408/71 e n.574/72 per adattarli ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 18 dell’Accordo è prevista una procedura semplificata, secondo la quale le modifiche all’allegato II, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sono decise dal Comitato misto previsto dall’articolo 14 e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.

 

Il Comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti contraenti ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo.

 

Le parti, interessate ad una rapida estensione dell’applicazione dell’Accordo alle disposizioni comunitarie successive alla firma dell’Accordo stesso, allo scopo di evitare difficoltà amministrative e di assicurare un’applicazione corretta delle disposizioni comunitarie, stanno già esaminando le proposte da sottoporre al Comitato misto.

 

 

3 – CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E PERSONALE

 

Ai sensi dell’articolo 24 l’Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, al territorio in cui si applica il Trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, secondo quanto precisato nel messaggio n.39 del 7 marzo 2000.

 

Secondo quanto precisato in premessa, nel campo di applicazione dell’Accordo sono esclusi l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e, quindi, i relativi territori.

 

Dall’entrata in vigore dell’Accordo sono ricompresi nel campo di applicazione personale dei regolamenti n.1408/71 e n.574/72, oltre ai cittadini dei 15 Stati UE anche i  cittadini  della confederazione svizzera  nonché gli apolidi e profughi residenti sul territorio di tale Stato,  a  condizione che  abbiano prestato la loro attività lavorativa in Svizzera o in uno o più  dei 15 Stati membri, cui l'Accordo e'  complessivamente  applicabile  e che,  in  ragione di tale attività, siano stati iscritti ai rispettivi regimi previdenziali.

 

Rientrano, altresì, nel campo di applicazione personale:

·        i familiari e i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, di cittadini di uno dei 16 Stati (15 Stati membri e Svizzera)

·        i familiari ed i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno di tali Stati

·        i superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 16 Stati menzionati, purché i superstiti stessi siano cittadini di uno dei 16 Stati ovvero apolidi o profughi, residenti sul territorio di uno di tali Stati.

 

Si ribadisce che il requisito della cittadinanza  deve essere perfezionato alla data di presentazione della domanda di prestazione previdenziale  ovvero alla data di svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio di uno dei 16 Stati , secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenza n.10/78 del 12 ottobre 1978.

 

4 – EFFETTI DELL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO

 

L’Accordo entra in vigore dal 1° giugno 2002. Ai sensi dell’articolo 20 dell’Accordo, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere da tale data.

 

Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi, tutte le  disposizioni  dei  Regolamenti  comunitari e, correlativamente, tutte le disposizioni amministrative ed operative  impartite  per  la  loro pratica  attuazione saranno applicate anche nei rapporti con la Svizzera.

 

Ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 9, relativo alle norme degli accordi bilaterali applicabili anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, a decorrere dal 1° giugno 2002 non potranno più essere applicate le disposizioni contenute negli accordi bilaterali stipulati tra Italia e Svizzera.

 

5 – DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 

A decorrere dal 1° giugno 2002  le disposizioni degli articoli da 13 a 17 bis del regolamento n.1408/71, concernenti la determinazione della legislazione applicabile, trovano applicazione anche nei rapporti con la Svizzera.

 

Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione dell’articolo 14 quater, relativo alla legislazione applicabile alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata ed un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri, è stato integrato l’allegato VII, con l’introduzione del testo seguente: “Esercizio di un’attività non salariata in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo”.

 

Ne consegue che, ai sensi della lettera b) del citato articolo 14 quater,  la persona che esercita simultaneamente un’attività autonoma in Svizzera ed un’attività subordinata in Italia è soggetta sia alla legislazione svizzera che a quella italiana.

 

Per quanto riguarda i distacchi, secondo quanto concordato tra le Autorità competenti dell’Italia e della Svizzera:

 

 

6 – AMMISSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA

 

Per le domande di prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria italiana presentate dal 1° giugno 2002 in poi, i requisiti per il diritto all’autorizzazione devono essere accertati in base alle disposizioni comunitarie che prevedono la possibilità di cumulare i periodi compiuti in più Stati membri, a condizione che sia fatto valere in Italia almeno un contributo settimanale effettivamente versato.

 

Si rammenta che è esclusa la possibilità di totalizzare periodi contributivi esteri ai fini del riconoscimento del diritto alla prosecuzione volontaria nei confronti di persone che fanno valere in Italia unicamente periodi figurativi per servizio militare accreditati sulla sola base di assicurazioni estere.

 

7 – LIQUIDAZIONE DI PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1° GIUGNO 2002

 

Per il diritto ed il calcolo delle pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi, da liquidare sulla base di periodi contributivi italiani e svizzeri, devono trovare piena applicazione tutte le norme comunitarie e, conseguentemente, tutte le disposizioni amministrative ed operative impartite nel tempo per la loro attuazione.

 

Non potranno più essere liquidate pensioni in convenzione italo-svizzera con decorrenza dalla data suddetta.

 

Ne consegue che per le stesse pensioni non potranno essere più applicate le disposizioni attuative  di tale convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.

 

Si ribadisce che non potranno essere liquidate in regime comunitario, a favore di cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, pensioni il cui diritto sarebbe perfezionato con il computo di periodi svizzeri.

 

Ne consegue che nei confronti di un cittadino di uno dei tre Stati summenzionati che faccia valere periodi contributivi di uno o più dei tre Stati stessi, dell’Italia e della Svizzera potrà essere riconosciuto un diritto a pensione:

 

In questa seconda ipotesi non potrà essere riconosciuto il diritto ad una pensione italiana, in assenza di requisiti soddisfatti sulla sola base dei periodi assicurativi italiani..

 

Resta confermato che da parte svizzera continuerà a non essere effettuata la totalizzazione dei periodi assicurativi, in quanto la legislazione svizzera riconosce il diritto a pensione sulla sola base di un anno di assicurazione.

 

Conseguentemente la Svizzera concederà pensioni sulla sola base della legislazione nazionale e non procederà al doppio calcolo secondo quanto previsto dall’articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n.1408/71. In questo senso è stato modificato l’allegato IV, parte C dello stesso regolamento, con l’inclusione della Svizzera.

 

7.1 – Periodi inferiori all’anno.

 

Nei confronti delle domande di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002, deve trovare applicazione l’articolo 48 del regolamento n.1408/71, che, come noto, prevede il minimo contributivo di un anno per effettuare la totalizzazione ai fini pensionistici.

 

Ne consegue che i periodi italiani inferiori ad un anno dovranno essere presi in considerazione ai fini della misura della eventuale prestazione a carico della Svizzera.

 

Per i periodi svizzeri inferiori all’anno dovranno trovare attuazione i criteri vigenti in materia per la generalità delle pensioni in regime internazionale.

 

7.2 – Garanzia del minimo sul territorio

 

In base all’articolo 50 del regolamento n.1408/71, relativo alla garanzia del trattamento minimo a carico del paese di residenza, nei confronti delle pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002, il cui diritto è perfezionato sulla base del cumulo dei periodi assicurativi italiani e svizzeri, liquidate a favore di residenti in Italia, devono trovare applicazione le disposizioni contenute nella circolare n.136 del 14 giugno 1993, punto 3, concernenti l’integrazione al minimo delle pensioni in regime comunitario.

 

Ne consegue che per tali pensioni non è richiesto il requisito contributivo dei dieci anni, previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724. 

 

Nei confronti delle pensioni summenzionate trova applicazione il criterio di aggiornamento annuale dell’integrazione al minimo previsto dalla decisione 105/75.

  

7.3 – Pensioni ai superstiti

 

Come già anticipato al punto 2, resta esclusa dall’Accordo la normativa introdotta dal regolamento n.1399/99 in materia di calcolo delle prestazioni orfanili, per la cui applicazione sono state impartite istruzioni con circolare n.36 del 15 febbraio 2000.

 

Ne consegue che, nei rapporti con la Svizzera, le pensioni agli orfani con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi dovranno essere liquidate ai sensi del capitolo 8 del regolamento n.1408/71, secondo i criteri vigenti anteriormente all’entrata in vigore del predetto regolamento n.1399/99.

 

Si richiama la circolare n.87 del 3 maggio 1989, concernente la inapplicabilità, nei confronti delle pensioni orfanili, del requisito del minimo contributivo di un anno per la totalizzazione previsto dall’articolo 48 del regolamento n.1408/71.

 

Nei confronti del coniuge superstite di pensionato il diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal 1° giugno 2002 in poi può essere riconosciuto anche se il dante causa era titolare di una pensione diretta liquidata in convenzione italo-svizzera sulla base di un periodo italiano assicurativo inferiore ad un anno.

 

7.4 -       Inesportabilità del trattamento minimo

 

Secondo quanto precisato al precedente punto 3, nel campo di applicazione territoriale dell’Accordo deve essere compreso anche il territorio svizzero.

 

Ne consegue che le disposizioni concernenti la inesportabilità del trattamento minimo, nonché delle altre prestazioni speciali a carattere non contributivo, elencate nell’allegato II bis del regolamento n.1408/71, sono applicabili nei confronti dei titolari di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002, residenti in Svizzera, che siano cittadini di uno dei 16 Stati firmatari dell’Accordo CH-UE.

 

Anche in questo caso va rilevato che i criteri della inesportabilità delle prestazioni non contributive non potranno trovare applicazione nei confronti dei cittadini di uno dei tre Stati AELS o EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), residenti in Svizzera.

 

8 – EFFETTI DELL’ACCORDO NEI RIGUARDI DEGLI EVENTI PREGRESSI.

 

Ai sensi dell’articolo 95 del regolamento n.1408/71, in materia di eventi pregressi, vige il principio di carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione comunitaria, anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente al 1° giugno 2002.

 

La decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non potrà essere fissata in data anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo CH-UE.

 

8.1 – Domande di pensione in trattazione alla data del 1° giugno 2002.

 

Per le domande di pensione con decorrenza anteriore al giugno 2002, a favore di persone che fanno valere periodi contributivi svizzeri, non ancora definite alla data di entrata in vigore dell’Accordo , deve essere effettuata una doppia liquidazione:

·        per il periodo anteriore al giugno 2002, ai sensi della preesistente convenzione bilaterale con la Svizzera

·        per il periodo dal giugno 2002 in poi, ai sensi della normativa comunitaria.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 118 del regolamento n.574/72, agli interessati va mantenuto, anche dal giugno 2002 in poi, l’importo calcolato ai sensi della preesistente convenzione bilaterale, qualora risulti più favorevole di quello calcolato ai sensi della regolamentazione comunitaria.

 

8.2 – Domande di pensione già definite alla data del 1° giugno 2002.

 

A richiesta degli interessati potranno essere riesaminate ai sensi della normativa comunitaria le domande di pensione già definite in base alla preesistente normativa convenzionale, sia nel caso in cui siano state respinte che nel caso in cui abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione.

 

Per l’esame e la definizione delle suddette istanze di riesame dovrà trovare applicazione il seguente criterio:

 

Anche in tal caso il riesame in regime comunitario delle pensioni già liquidate non potrà avere per effetto la liquidazione di una prestazione di importo inferiore a quello spettante in forza della convenzione bilaterale preesistente. Agli interessati andrà comunque garantita la prestazione più favorevole.

 

9  - RELAZIONI CON GLI ACCORDI BILATERALI PREESISTENTI

 

Ai sensi dell’articolo 20 dell’Accordo, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dal 1° giugno 2002, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n.1408/71, e cioè ad eccezione delle disposizioni espressamente previste dalle modifiche apportate all’allegato III del regolamento n.1408/71.

 

Come già precisato, pertanto, a far tempo dal 1° giugno 2002, tutte le  disposizioni  dei  Regolamenti  comunitari e, correlativamente, tutte le disposizioni amministrative ed operative  impartite  per  la  loro pratica  attuazione saranno applicate anche nei rapporti con la Svizzera.

 

Tuttavia, in quanto esplicitamente  inserite  nell'allegato III  del  Regolamento  n.1408/71  (che, lo si rammenta, riporta tutte le disposizioni delle convenzioni  internazionali  rimaste applicabili  in  deroga  alla  regolamentazione CEE), restano in vigore, anche successivamente al 31 maggio 2002,  le  seguenti norme degli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera:

 

9.1 - L’articolo3, seconda frase della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, dall’accordo aggiuntivo n.1 del 4 luglio 1969, dal protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e dall’accordo aggiuntivo n.2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

 

Tale disposizione stabilisce che le prestazioni a carico di una delle parti contraenti  sono corrisposte ai cittadini dell’altra parte contraente residenti in un paese terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilita per i propri cittadini residenti in detto paese.

 

9.2 - L’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione succitata, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.

 

L’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione italo – svizzera, così come modificato dall’art.3 del secondo Accordo aggiuntivo e dall’art.13 del terzo Accordo amministrativo, disciplina solo per l’Italiala totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere nei due paesi ai fini pensionistici, fissando due principi:

·        il ricorso alla totalizzazione nel caso in cui non sia perfezionato il diritto a pensione sulla sola base dei periodi compiuti ai sensi della legislazione italiana

·        il ricorso, da parte dell’Italia, alla totalizzazione multipla di periodi compiuti in Stati terzi legati contemporaneamente alla Svizzera e all’Italia da Accordi di sicurezza sociale, quando non sia perfezionato il diritto a pensione italiana neanche con il cumulo dei periodi italiani e svizzeri.

 

Come precisato nel messaggio n.4090 dell’11 settembre 1996, gli Stati da considerare “terzi”, legati contemporaneamente all’Italia e alla Svizzera da accordi di sicurezza sociale, sono attualmente gli Stati ai quali si continua ad applicare la convenzione con la ex Jugoslavia (Repubbliche di Croazia, di Slovenia, di Bosnia Erzegovina, di Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia, ivi compresa la regione del Kossovo), il Liechtenstein, San Marino, il Canada / Quebec, gli Stati Uniti, la Turchia, l’isola di Jersey e le altre isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Jethou).

Si fa riserva di precisazioni per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia.

 

La disposizione sulla totalizzazione multipla, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenza del 15 gennaio 2002, nella causa C-55/00 Gottardo c/o INPS, è estesa a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

 

La Corte ha sostanzialmente stabilito che in base ai principi generali fissati dal Trattato CE sulla non discriminazione relativa alla nazionalità e sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità,  non può negarsi ad un cittadino comunitario quello che, in base ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini di tale ultimo Stato membro.

Nel caso di specie è stato riconosciuto il diritto ad avvalersi della totalizzazione multipla prevista dalla convenzione italo-svizzera nei confronti di una cittadina francese che faceva valere periodi assicurativi in Svizzera, in Francia ed in Italia.

 

Gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia formano attualmente oggetto di ampio dibattito in seno alla Commissione Amministrativa di Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti della CE.

In attesa di conoscere l’effettiva portata della sentenza Gottardo, potrà essere applicato il criterio di riconoscere il diritto alla pensione sulla base della totalizzazione multipla, prevista dalla norma in oggetto, nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

Restano esclusi dall’applicazione della totalizzazione multipla citata i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

 

Il criterio succitato dovrà trovare applicazione d’ufficio nei confronti delle domande in trattazione per qualsiasi motivo e, a domanda degli interessati, nei casi di domande già definite.

 

10 – TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI SVIZZERI .

 

Come già precisato con messaggio n. 138 del 13 maggio 2002, le domande di trasferimento di contributi dall’assicurazione svizzera a quella italiana potranno essere accolte, in presenza dei requisiti previsti, solo se presentate anteriormente al 1° giugno 2002.

 

La problematica concernente la sospensione della possibilità di trasferire la contribuzione svizzera a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo con l’Unione Europea ha formato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, che, con l’articolo 3 del decreto legge 11 giugno 2002, n.108 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.135 dell’11 giugno 2002 - ha inteso realizzare una specifica tutela per i cittadini italiani che rientrano in Italia in stato di disoccupazione.

 

Nel fare riserva di istruzioni per l’applicazione della suddetta norma, se ne riporta il testo:

 

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n.364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell’anzianità contributiva maturata in Svizzera.

 

2. L’importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell’interessato dell’età pensionabile prevista nell’ordinamento pensionistico svizzero.

 

3. Dal mese successivo al compimento dell’età di cui al comma 2, l’importo della pensione è ricalcolato in prorata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

 

 

11 – AUTORITA’ E ISTITUZIONI COMPETENTI

 

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento n.574/72 sono stati opportunamente integrati con l’indicazione delle autorità, istituzioni e organismi competenti svizzeri per l’attuazione dell’Accordo CH-UE.

 

In attesa di conoscere gli indirizzi delle Casse competenti ai sensi del predetto Accordo, le domande di pensione dei residenti in Italia potranno continuare ad essere trasmesse alla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra, designata come organismo di collegamento per l’attuazione della previgente convenzione bilaterale italo-svizzera.

 

12 – FORMULARI

 

La modulistica comunitaria é in corso di revisione per i dovuti adattamenti relativi all’entrata in vigore dell’Accordo CH-UE.

 

Nel frattempo, per le domande di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002, dovranno essere utilizzati anche per i rapporti con la Svizzera i formulari comunitari attualmente in uso.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO