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970527
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970527
Circolare n. 119
AI  DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI  COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
    E PERIFERICI DEI RAMI
    PROFESSIONALI
AL  COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
    E PRIMARI MEDICO LEGALI
    e, per conoscenza
AL  PRESIDENTE
AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
    CONSIGLIO DI VIGILANZA
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
    AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
    E CASSE
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
    PROVINCIALI
Contribuzione delle aziende agricole:
condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni
delle zone montane e svantaggiate, riduzioni del
Mezzogiorno e di ogni altro beneficio di legge.
Rilevanza degli accordi di riallineamento retri-
butivo e delle retribuzioni contrattuali.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 27 maggio 1997   AI  DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 119       AI  COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                           E PERIFERICI DEI RAMI
                           PROFESSIONALI
                       AL  COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                           E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza
                       AL  PRESIDENTE
                       AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI VIGILANZA
                       AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
                           AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                           E CASSE
                       AI  PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
                           PROVINCIALI
Oggetto: Contribuzione delle aziende agricole:
         condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni
         delle zone montane e svantaggiate, riduzioni del
         Mezzogiorno e di ogni altro beneficio di legge.
         Rilevanza degli accordi di riallineamento retri-
         butivo e delle retribuzioni contrattuali.
INDICE:
1.Premessa
2.Agevolazioni per  territori  montani e zone svantaggiate.
3.Benefici di legge (art. 20, comma 1, d.lvo.n. 375/93).
4.Riduzioni per le aziende ubicate nei territori del
  Mezzogiorno.
5.Rilevanza degli accordi di riallineamento retributivo e
  della retribuzione contrattuale.
1. Premessa
Come e' noto, nel quadro della normativa che disciplina
l'attribuzione delle agevolazioni, delle riduzioni e di
ogni altro beneficio contributivo sono intervenuti di
recente l'art. 11 del d.l. n. 11 del 31.1.97, convertito
nella legge n. 81 del 18.3.97 e l'art. 9 ter, comma 3,
della legge n. 608 del 28.11.96, di conversione del d.l. n.
510 dell'1.10.96.
Le precitate norme oltre alla conferma dei requisiti ri-
chiesti dalle preesistenti disposizioni di legge, introdu-
cono alcune innovazioni, sulle quali e' opportuno soffer-
marsi dettagliatamente e fornire alcuni chiarimenti.
In materia di contrattazione sindacale, si rileva che in
applicazione del contratto collettivo nazionale per gli
operai agricoli e florovivaisti del 19 luglio '95, che
all'art. 88 conferisce alla contrattazione di secondo
livello l'autonomia contrattuale per la stipula di accordi
di riallineamento retributivo, nelle province del Mezzo-
giorno le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro hanno stipulato i contratti provinciali, concordando
specifici programmi di graduale riallineamento retributivo.
Con la stipula degli stessi contratti provinciali e' stato
definito altresi' in ciascuna provincia, per singole figure
o per aree professionali, il salario contrattuale, che
sostituisce quello tabellare del Contratto Collettivo
Nazionale.
Le clausole che regolamentano gli istituti contrattuali del
riallineamento e delle retribuzioni contrattuali hanno
strette implicazioni in tema di agevolazioni e riduzioni
contributive, della cui portata e rilevanza se ne circo-
scrivono gli ambiti di operativita' con le istruzioni che
seguono.
2. Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate.
Della misura delle agevolaizoni, da applicare nelle zone
montane e svantaggiate a norma dell'art. 11 del d.l. n. 11
del 31 gennaio '97, e' stata data dettagliata informativa
con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997, a cui si
rinvia per ogni utile approfondimento.
In materia, al fine dell'accertamento del diritto di
usufruire della minore imposizione contributiva, si applica
l'art. 20, comma 2, del d.l.vo n. 375 dell'11.8.93, cosi'
come sostituito dall'art. 9 ter, comma 3 della legge n. 608
del 28.11.96.
La nuova formulazione dell'art. 20, comma 2, e infatti la
seguente: "Le agevolazioni contributive previste dalla
legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che
applicano i contratti collettivi nazionali di categoria
ovvero i contratti territoriali ivi previsti.....".
Pertanto le agevolazioni in esame che erano gia' subordi-
nate al rispetto delle norme sul collocamento a norma
dell'art. 5 bis, della legge 11 marzo 88, n. 67, sostituito
dall'art. 11, comma 27, della legge 537 del 24.12.93, sono
ora vincolate anche all'osservanza dei contratti collettivi
nazionali o provinciali.
A tale riguardo, si deve precisare che essendo immutate le
disposizioni relative alle modalita applicative, qualora
sia accertato l'inadempimento del datore di lavoro, il
beneficio contributivo viene meno per tutto il periodo di
durata dell'inadempimento stesso e limitatamente al lavo-
ratore o ai lavoratori sui cui si riflette la mancata
applicazione dei contratti.
3. Benefici di legge (art. 20, comma 1, d.l.vo n. 375/93).
Con norma innovativa, anche per la tipologia delle agevo-
lazioni prese in considerazione, l'art. 20, comma 1, del
d.l.vo n. 375 dell'11.8.93, sostituito dall'art. 9 ter,
comma 3, della legge 608/96 stabilisce che: "chiunque
produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzata
all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde,
fermo restando le sanzioni previste dalle vigenti disposi-
zioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese
le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al
presente decreto legislativo".
Per la individuazione dei benefici oggetto della norma, si
fa presente che, dato l'ampio riferimento ad ogni beneficio
di legge, rientrano nel suo campo di applicazione tutte le
fattispecie alle quali la vigente legislazione attribuisce
un beneficio contributivo.
Ne fanno parte dunque oltre alle agevolazioni, riduzioni e
fiscalizzazione degli oneri sociali per zone montane,
svantaggiate, Mezzogiorno, Centro-Nord, tutte le altre
situazioni dalle quali la legislazione fa discendere il
diritto ad una minore imposizione contributiva.
La perdita dei benefici in argomento si riferisce alle
dichiarazioni di manodopera con le quali sono state di-
chiarate le giornate attribuite indebitamente, perche' e'
stata accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro
(rapporto fittizio) oppure la durata delle prestazioni
risulta inferiore a quella dichiarata. Detta perdita si
applica a tutti i contributi dovuti per i lavoratori
presenti nella dichiarazione mendace, con esclusione del
rapporto di lavoro contestato, allorche' trattasi di lavoro
inesistente. Per un tale rapporto, infatti, non si potra'
procedere all'imposizione contributiva, in quanto privo di
qualsiasi effetto giuridico.
Accertata quindi l'indebita attribuzione di giornate
lavorative, le sedi provvederanno contestualmente ad
emettere i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti ed
a rideterminare il carico contributivo dovuto dal datore di
lavoro. I contributi, se ancora non richiesti con bollet-
tino di versamento, andranno quindi ridetermianti ad
aliquota intera senza applicazione ovviamente di alcun
beneficio di legge. E qualora per tali contributi fosse
gia' stato emesso il relativo bollettino di versamento,
occorrera' rideterminare il nuovo importo contributivo a
copertura della maggiore differenza.
4. Riduzioni per le aziende ubicate nei territori del
   Mezzogiorno.
Anche delle riduzioni contributive per le aziende operanti
nei territori del Mezzogiorno, come per le fattispecie di
cui al precedente punto 2., si e' data comunicazione con la
circolare n. 38 del 19.2.97, a cui si fa nuovamente rinvio
per le misure delle aliquote contributive.
Allo scopo che qui interessa si rammenta che l'art. 11, co.
1, del d.l. n. 11 del 31.1.97, nel ripristinare dall'1.1.97
il predetto beneficio contributivo, prevede all'ultimo
periodo:
"Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di
cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e inte-
grazioni".
Le imprese dunque per mantenere il diritto alle riduzioni
contributive in esame non devono incorrere in alcuna delle
violazioni previste dal precitato art. 6. Le riduzioni non
spettano, pertanto, per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli Istituti Previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro
   inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con
   retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo
   1, comma 1;
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a
   quelle previste dall'articolo 1, comma 1.
Inoltre, le aziende non hanno diritto alle riduzioni, ai
sensi del comma 13, art. 6, allorquando nei confronti
dei titolari o rappresentanti legali siano accertate
violazioni di legge poste a tutela dell'ambiente
L'esclusione dal beneficio opera, come per la fiscalizza-
zione del Centro-Nord, limitatamente ai lavoratori, su cui
si riverbera l'inadempimento del datore di lavoro, e per un
periodo pari ad 1,5 volte la durata dell'inosservanza,
giusta la legge 20 maggio '93, n. 151, art. 4.
5. Rilevanza degli accordi di riallineamento retributivo e
   della retribuzione contrattuale.
Dalla disamina innanzi svolta, emerge la particolare
importanza che assume l'accertamento delle retribuzioni dai
datori di lavoro erogate agli operai a tempo determinato ed
indeterminato, tenuto conto che il rispetto della retribu-
zione stabilito dalla contrattazione collettiva rappresenta
una condizione essenziale, perche alle aziende sia ricono-
sciuto il beneficio delle agevolazioni e delle riduzioni,
di cui si e' trattato ai precedenti punti 2 e 4.
Si e' visto, in proposito, che per le zone montane e svan-
taggiate i datori di lavoro possono usufruire della minore
inposizione contributiva subordinatamente alla condizione
che essi corrispondano ai lavoratori una retribuzione non
inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria
ovvero ai contratti territoriali ivi previsti.
Per i territori del Mezzogiorno e del Centro-Nord i bene-
fici contributivi si conseguono a condizione che i lavora-
tori siano retribuiti con retribuzioni superiori a quelle
previste dall'art. 1, comma 1, della legge 389/89, ovvero
retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle Organizzazioni rappresentative
su base nazionale o da accordi collettivi,  o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Al fine pertanto di individuare correttamente la retribu-
zione richiesta dalle predette disposizioni, si deve tener
conto opportunamente delle modifiche di cui si e' fatto
cenno in premessa, che la contrattazione collettiva del
settore tradizionale e floro-vivaistico ha introdotto agli
istituti contrattuali della retribuzione, dell'ordinamento
professionale e della contrattazione provinciale.
Trattasi, come e' evidente, di modificazioni che ne rinno-
vano significativamente la struttura normativa, con effetti
nell'applicazione delle disposizioni in argomento.
In materia di retribuzione l'art. 45 del C.C.N.L. stabili-
sce che: "gli elementi che costituiscono la retribuzione
sono i seguenti: salario contrattuale, definito dai con-
tratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 27, e
fissato per singole figure o per gruppi di figure ...
omissis... .
I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali
possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei
tipi di rapporto. I contratti provinciali fisseranno
altresi', in relazione alle consuetudini locali,le moda-
lita' ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a
settimana, a quindicina, a mese... omissis... .
Tali salari (rectius: salari tabellari nazionali) hanno
validita' fino a quando non verranno sostituiti dai salari
contrattuali stabiliti dai contratti provinciali"... .
Quanto all'ordinamento professionale, esso e' regolamentato
dall'art. 27 che prevede che gli operai agricoli sono
classificati sulla base di due aree professionali per
ognuna delle quali il C.C.N.L. definisce le caratteristiche
essenziali nonche' il parametro minimo e quello massimo.
Inoltre l'art. 1 e l'art. 86 conferiscono espressamente ai
contratti provinciali l'autonomia contrattuale in materia
di retribuzione contratttuale ed accordi di riallineamento
retributivo.
Se ne deduce che per effetto delle precitate clausole
contrattuali, nelle provincie dove si e'pervenuti alla
conclusione dei contratti provinciali, a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei contratti stessi, la retri-
buzione prevista dagli art. 1, comma 1, della legge 389/89,
e art. 9 ter, comma 3, della legge 608/96, e' individuata -
ai soli effetti del riconoscimento delle agevolazioni e
riduzioni contributive - in quella stabilita nei contratti
provinciali, sostitutiva delle retribuzioni tabellari che
cessano di avere efficacia, per i predetti effetti, dalla
data di perfezionamento dell'accordo provinciale.
Rimane ovviamente inteso che nelle altre provincie, dove la
contrattazione provinciale non ha avuto luogo, e nei
settori diversi dal tradizionale e floro-vivaistico, la
retribuzione che assume rilevanza ai fini che qui interes-
sano continua ad essere quella determinata dalle tabelle
nazionali integrate dagli elementi retributivi provinciali.
Per quanto riguarda inoltre gli accordi di riallineamento
retributivo l'art. 88, stabilisce che "I contratti provin-
ciali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le
condizioni di competitivita' delle imprese nonche' di
estendere l'area di applicazione del presente C.C.N.L.,
definiscono programmi di graduale riallineamento dei
trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli
previsti dall'art. 45 del presente contratto. Detti pro-
grammi possono essere definiti per l'intero territorio
provinciale e/o per territori sub provinciali e/o per
comparti produttivi e devono essere depositati presso gli
Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi territoriali
dell'INPS e dell'INAIL. Le aziende interessate aderiscono a
detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accet-
tazione..."
Di conseguenza, si deve ritenere che tali accordi, stipu-
lati nel settore agricolo tradizionale e florovivaistico,
possano assumere valida rilevanza al fine della identifi-
cazione della retribuzione utile a risconoscere il diritto
ai benefici contributivi.
L'applicazione di tale criterio trova la sua fonte e la sua
legittimazione nel contratto collettivo, poiche' - come si
e' visto - la materia e' da esso espressamente devoluta
alla contrattazione provinciale in virtu' di una precisa
autonomia contrattuale.
E' utile sottolineare, comunque, che allo stato della
vigente legislazione il calcolo dei contributi per gli
operai a tempo determinato deve continuare ad essere
liquidato sulla base del salario medio convenzionale e, in
ogni caso, per gli operai a tempo indeterminato il contri-
buto non puo' essere liquidato su un salario inferiore al
minimale di legge.
                            IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO