970527 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970527 Circolare n. 119 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Contribuzione delle aziende agricole: condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni delle zone montane e svantaggiate, riduzioni del Mezzogiorno e di ogni altro beneficio di legge. Rilevanza degli accordi di riallineamento retri- butivo e delle retribuzioni contrattuali. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 27 maggio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 119 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Contribuzione delle aziende agricole: condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni delle zone montane e svantaggiate, riduzioni del Mezzogiorno e di ogni altro beneficio di legge. Rilevanza degli accordi di riallineamento retri- butivo e delle retribuzioni contrattuali. INDICE: 1.Premessa 2.Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate. 3.Benefici di legge (art. 20, comma 1, d.lvo.n. 375/93). 4.Riduzioni per le aziende ubicate nei territori del Mezzogiorno. 5.Rilevanza degli accordi di riallineamento retributivo e della retribuzione contrattuale. 1. Premessa Come e' noto, nel quadro della normativa che disciplina l'attribuzione delle agevolazioni, delle riduzioni e di ogni altro beneficio contributivo sono intervenuti di recente l'art. 11 del d.l. n. 11 del 31.1.97, convertito nella legge n. 81 del 18.3.97 e l'art. 9 ter, comma 3, della legge n. 608 del 28.11.96, di conversione del d.l. n. 510 dell'1.10.96. Le precitate norme oltre alla conferma dei requisiti ri- chiesti dalle preesistenti disposizioni di legge, introdu- cono alcune innovazioni, sulle quali e' opportuno soffer- marsi dettagliatamente e fornire alcuni chiarimenti. In materia di contrattazione sindacale, si rileva che in applicazione del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 luglio '95, che all'art. 88 conferisce alla contrattazione di secondo livello l'autonomia contrattuale per la stipula di accordi di riallineamento retributivo, nelle province del Mezzo- giorno le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno stipulato i contratti provinciali, concordando specifici programmi di graduale riallineamento retributivo. Con la stipula degli stessi contratti provinciali e' stato definito altresi' in ciascuna provincia, per singole figure o per aree professionali, il salario contrattuale, che sostituisce quello tabellare del Contratto Collettivo Nazionale. Le clausole che regolamentano gli istituti contrattuali del riallineamento e delle retribuzioni contrattuali hanno strette implicazioni in tema di agevolazioni e riduzioni contributive, della cui portata e rilevanza se ne circo- scrivono gli ambiti di operativita' con le istruzioni che seguono. 2. Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate. Della misura delle agevolaizoni, da applicare nelle zone montane e svantaggiate a norma dell'art. 11 del d.l. n. 11 del 31 gennaio '97, e' stata data dettagliata informativa con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento. In materia, al fine dell'accertamento del diritto di usufruire della minore imposizione contributiva, si applica l'art. 20, comma 2, del d.l.vo n. 375 dell'11.8.93, cosi' come sostituito dall'art. 9 ter, comma 3 della legge n. 608 del 28.11.96. La nuova formulazione dell'art. 20, comma 2, e infatti la seguente: "Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti territoriali ivi previsti.....". Pertanto le agevolazioni in esame che erano gia' subordi- nate al rispetto delle norme sul collocamento a norma dell'art. 5 bis, della legge 11 marzo 88, n. 67, sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge 537 del 24.12.93, sono ora vincolate anche all'osservanza dei contratti collettivi nazionali o provinciali. A tale riguardo, si deve precisare che essendo immutate le disposizioni relative alle modalita applicative, qualora sia accertato l'inadempimento del datore di lavoro, il beneficio contributivo viene meno per tutto il periodo di durata dell'inadempimento stesso e limitatamente al lavo- ratore o ai lavoratori sui cui si riflette la mancata applicazione dei contratti. 3. Benefici di legge (art. 20, comma 1, d.l.vo n. 375/93). Con norma innovativa, anche per la tipologia delle agevo- lazioni prese in considerazione, l'art. 20, comma 1, del d.l.vo n. 375 dell'11.8.93, sostituito dall'art. 9 ter, comma 3, della legge 608/96 stabilisce che: "chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzata all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, fermo restando le sanzioni previste dalle vigenti disposi- zioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo". Per la individuazione dei benefici oggetto della norma, si fa presente che, dato l'ampio riferimento ad ogni beneficio di legge, rientrano nel suo campo di applicazione tutte le fattispecie alle quali la vigente legislazione attribuisce un beneficio contributivo. Ne fanno parte dunque oltre alle agevolazioni, riduzioni e fiscalizzazione degli oneri sociali per zone montane, svantaggiate, Mezzogiorno, Centro-Nord, tutte le altre situazioni dalle quali la legislazione fa discendere il diritto ad una minore imposizione contributiva. La perdita dei benefici in argomento si riferisce alle dichiarazioni di manodopera con le quali sono state di- chiarate le giornate attribuite indebitamente, perche' e' stata accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro (rapporto fittizio) oppure la durata delle prestazioni risulta inferiore a quella dichiarata. Detta perdita si applica a tutti i contributi dovuti per i lavoratori presenti nella dichiarazione mendace, con esclusione del rapporto di lavoro contestato, allorche' trattasi di lavoro inesistente. Per un tale rapporto, infatti, non si potra' procedere all'imposizione contributiva, in quanto privo di qualsiasi effetto giuridico. Accertata quindi l'indebita attribuzione di giornate lavorative, le sedi provvederanno contestualmente ad emettere i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti ed a rideterminare il carico contributivo dovuto dal datore di lavoro. I contributi, se ancora non richiesti con bollet- tino di versamento, andranno quindi ridetermianti ad aliquota intera senza applicazione ovviamente di alcun beneficio di legge. E qualora per tali contributi fosse gia' stato emesso il relativo bollettino di versamento, occorrera' rideterminare il nuovo importo contributivo a copertura della maggiore differenza. 4. Riduzioni per le aziende ubicate nei territori del Mezzogiorno. Anche delle riduzioni contributive per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, come per le fattispecie di cui al precedente punto 2., si e' data comunicazione con la circolare n. 38 del 19.2.97, a cui si fa nuovamente rinvio per le misure delle aliquote contributive. Allo scopo che qui interessa si rammenta che l'art. 11, co. 1, del d.l. n. 11 del 31.1.97, nel ripristinare dall'1.1.97 il predetto beneficio contributivo, prevede all'ultimo periodo: "Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e inte- grazioni". Le imprese dunque per mantenere il diritto alle riduzioni contributive in esame non devono incorrere in alcuna delle violazioni previste dal precitato art. 6. Le riduzioni non spettano, pertanto, per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli Istituti Previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. Inoltre, le aziende non hanno diritto alle riduzioni, ai sensi del comma 13, art. 6, allorquando nei confronti dei titolari o rappresentanti legali siano accertate violazioni di legge poste a tutela dell'ambiente L'esclusione dal beneficio opera, come per la fiscalizza- zione del Centro-Nord, limitatamente ai lavoratori, su cui si riverbera l'inadempimento del datore di lavoro, e per un periodo pari ad 1,5 volte la durata dell'inosservanza, giusta la legge 20 maggio '93, n. 151, art. 4. 5. Rilevanza degli accordi di riallineamento retributivo e della retribuzione contrattuale. Dalla disamina innanzi svolta, emerge la particolare importanza che assume l'accertamento delle retribuzioni dai datori di lavoro erogate agli operai a tempo determinato ed indeterminato, tenuto conto che il rispetto della retribu- zione stabilito dalla contrattazione collettiva rappresenta una condizione essenziale, perche alle aziende sia ricono- sciuto il beneficio delle agevolazioni e delle riduzioni, di cui si e' trattato ai precedenti punti 2 e 4. Si e' visto, in proposito, che per le zone montane e svan- taggiate i datori di lavoro possono usufruire della minore inposizione contributiva subordinatamente alla condizione che essi corrispondano ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria ovvero ai contratti territoriali ivi previsti. Per i territori del Mezzogiorno e del Centro-Nord i bene- fici contributivi si conseguono a condizione che i lavora- tori siano retribuiti con retribuzioni superiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1, della legge 389/89, ovvero retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni rappresentative su base nazionale o da accordi collettivi, o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Al fine pertanto di individuare correttamente la retribu- zione richiesta dalle predette disposizioni, si deve tener conto opportunamente delle modifiche di cui si e' fatto cenno in premessa, che la contrattazione collettiva del settore tradizionale e floro-vivaistico ha introdotto agli istituti contrattuali della retribuzione, dell'ordinamento professionale e della contrattazione provinciale. Trattasi, come e' evidente, di modificazioni che ne rinno- vano significativamente la struttura normativa, con effetti nell'applicazione delle disposizioni in argomento. In materia di retribuzione l'art. 45 del C.C.N.L. stabili- sce che: "gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: salario contrattuale, definito dai con- tratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 27, e fissato per singole figure o per gruppi di figure ... omissis... . I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto. I contratti provinciali fisseranno altresi', in relazione alle consuetudini locali,le moda- lita' ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese... omissis... . Tali salari (rectius: salari tabellari nazionali) hanno validita' fino a quando non verranno sostituiti dai salari contrattuali stabiliti dai contratti provinciali"... . Quanto all'ordinamento professionale, esso e' regolamentato dall'art. 27 che prevede che gli operai agricoli sono classificati sulla base di due aree professionali per ognuna delle quali il C.C.N.L. definisce le caratteristiche essenziali nonche' il parametro minimo e quello massimo. Inoltre l'art. 1 e l'art. 86 conferiscono espressamente ai contratti provinciali l'autonomia contrattuale in materia di retribuzione contratttuale ed accordi di riallineamento retributivo. Se ne deduce che per effetto delle precitate clausole contrattuali, nelle provincie dove si e'pervenuti alla conclusione dei contratti provinciali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei contratti stessi, la retri- buzione prevista dagli art. 1, comma 1, della legge 389/89, e art. 9 ter, comma 3, della legge 608/96, e' individuata - ai soli effetti del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni contributive - in quella stabilita nei contratti provinciali, sostitutiva delle retribuzioni tabellari che cessano di avere efficacia, per i predetti effetti, dalla data di perfezionamento dell'accordo provinciale. Rimane ovviamente inteso che nelle altre provincie, dove la contrattazione provinciale non ha avuto luogo, e nei settori diversi dal tradizionale e floro-vivaistico, la retribuzione che assume rilevanza ai fini che qui interes- sano continua ad essere quella determinata dalle tabelle nazionali integrate dagli elementi retributivi provinciali. Per quanto riguarda inoltre gli accordi di riallineamento retributivo l'art. 88, stabilisce che "I contratti provin- ciali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitivita' delle imprese nonche' di estendere l'area di applicazione del presente C.C.N.L., definiscono programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per i lavoratori a quelli previsti dall'art. 45 del presente contratto. Detti pro- grammi possono essere definiti per l'intero territorio provinciale e/o per territori sub provinciali e/o per comparti produttivi e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL. Le aziende interessate aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accet- tazione..." Di conseguenza, si deve ritenere che tali accordi, stipu- lati nel settore agricolo tradizionale e florovivaistico, possano assumere valida rilevanza al fine della identifi- cazione della retribuzione utile a risconoscere il diritto ai benefici contributivi. L'applicazione di tale criterio trova la sua fonte e la sua legittimazione nel contratto collettivo, poiche' - come si e' visto - la materia e' da esso espressamente devoluta alla contrattazione provinciale in virtu' di una precisa autonomia contrattuale. E' utile sottolineare, comunque, che allo stato della vigente legislazione il calcolo dei contributi per gli operai a tempo determinato deve continuare ad essere liquidato sulla base del salario medio convenzionale e, in ogni caso, per gli operai a tempo indeterminato il contri- buto non puo' essere liquidato su un salario inferiore al minimale di legge. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO