921215 SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Circolare n. 183. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO - LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E, PER CONOSCENZA AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENDI DEI COMITATI PROVINCIALI Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur degli adempimenti relativi alla contribuzione riguardante i lavoratori italiani occupati a bordo di navi battenti bandiera estera od in servizio di pilotaggio in acque straniere nonche' di quelli a stralcio relativi alle posizioni assicurative dei marittimi appartenenti alle categorie speciali e alla contribuzione nazionale ante 1 gennaio 1980. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti. SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Roma, 16 luglio 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 183. AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO - LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI Allegati vari E, PER CONOSCENZA (Vedi materiale AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE cartaceo) AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENDI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur degli adempimenti relativi alla contribuzione riguardante i lavoratori italiani occupati a bordo di navi battenti bandiera estera od in servizio di pilotaggio in acque straniere nonche' di quelli a stralcio relativi alle posizioni assicurative dei marittimi appartenenti alle categorie speciali e alla contribuzione nazionale ante 1 gennaio 1980. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti. PREMESSA Con circolare n. 7101 P.M.T. del 10 gennaio 1985 (1) e' stata illustrata, nelle sue linee generali, la legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha stabilito il definitivo passaggio dei lavoratori marittimi dalle gestioni assicurative della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Con successiva circolare n. 851 P.M.T. del 27 luglio 1985 (2) sono state impartite disposizioni interessanti i marittimi italiani imbarcati su navi estere nonche' i piloti che effettuano servizio in acque straniere. Dette istruzioni avevano l'obiettivo di porre le Sedi periferiche in condizione di collaborare allo svolgimento dell'attivita' ammini- strativa concernente la contribuzione per navigazione estera, sinora rimasta accentrata presso questa Direzione Generale - Servizio previ- denza marinara e addetti ai pubblici servizi di trasporto - Rep. 8 , in attesa di procedere - in linea con il programma di decentramento relativo agli adempimenti afferenti la liquidazione e gestione delle pensioni marittime - all'attribuzione alla S.A.P. di Roma-Eur dei compiti riguardanti i rapporti contributivi con gli armatori esteri e loro raccomandatari, nonche' quelli afferenti i marittimi italiani imbarcati su navi gestite dai suddetti soggetti. Scopo della presente circolare e' ora quello di porre la suddetta SAP - sulla quale dovranno gravare gli adempimenti di cui trattasi - in condizione di procedere alla gestione del rapporto contributivo afferente i soggetti avanti menzionati e di fare conoscere le istru- zioni contenute nella circolare stessa agli organi in indirizzo. A tal fine, la presente circolare e' suddivisa in quattro parti: - nella prima sono illustrate le disposizioni che la legge numero 413/1984 destina ai marittimi imbarcati su navi estere ed ai piloti che effettuano servizi in acque straniere; - nella seconda sono riassunte le istruzioni comprendenti gli adempimenti e le procedure attraverso le quali opera la tutela previdenziale su iniziativa o con il concorso dei soggetti cui la legge attribuisce competenze specifiche; - nella terza sono riportate le istruzioni contabili; - nella quarta e' descritta la procedura automatizzata per la costituzione della posizione assicurativa dei marittimi in questione. PARTE PRIMA 1. PRECEDENTI LEGISLATIVI In materia di tutela assicurativa dei marittimi imbarcati su navi estere, la legge n. 413 ha riunito, in un unico assetto dispositivo (Capo II del Titolo V artt. da 47 a 56) ed apportando modifiche ed integrazioni, le seguenti normative succedutesi nel tempo: - la legge n. 658 del 27 luglio 1967 con la quale fu dato un organico riordinamento al preesistente istituto del "riscatto individuale" a sbarco avvenuto e con la quale fu introdotta una nuova, importante forma assicurativa, cosiddetta "assicurazione preventiva"; - la legge n. 135 del 4 aprile 1977, che ha previsto oneri e compiti a carico di armatori esteri e loro rappresentanti in Italia - i raccomandatari marittimi - ogni qualvolta ingaggino lavoratori italiani per prestazioni su navi di bandiera estera; - la legge n. 33 del 29 febbraio 1980, che, disponendo con l'art. 17 ed a far tempo dal 1 gennaio 1980 importanti innovazioni nel regime di previdenza marinara, ha trovato, in linea di massima, applicazione anche nel sistema assicurativo in parola; - il Regolamento di attuazione, con il quale, su delega disposta dall'art. 36 della predetta legge n. 658/1967, il Comitato amministratore della Cassa ora soppressa stabili' procedure, condizioni, modalita' e termini per la corretta iscrizione assicurativa dei lavoratori interessati. 2. NOZIONE ASSICURATIVA DI NAVE ESTERA La normativa previdenziale vigente stabilisce il principio dell'assicurabilita' dei soli periodi di effettiva navigazione. In base a tale principio e tenuto conto che la nozione di nave e' anco- rata al suo concetto tecnico, quello cioe' di "costruzione destinata all'esercizio dinamico della navigazione" (cfr. parte prima par. 4 della circolare n. 56 RCV/EAD/PMT/GS/O/B/RG/ del 22 marzo 1988) (3), dall'obbligo assicurativo sono esclusi i galleggianti cosiddetti "inerti" (chiatte, pontoni, piattaforme, ecc.), in quanto privi di strumenti di autolocomozione e, quindi, impossibilitati a navigare autonomamente. Il predetto requisito, essenziale per le navi nazionali ai fini assicurativi del personale marittimo impiegato, e' richiesto anche per le navi estere. Pertanto, condizione necessaria perche' si realizzi il disposto normativo di assicurazione in favore dei marittini interessati e' che la nave estera possieda la stessa caratteristica prescritta per la corrispondente nave nazionale e, cioe', il trasporto in atto, per mare, di persone o merci. In conclusione, la copertura e l'accreditamento contributivo non possono che riguardare ogni singolo periodo di effettiva navigazione svolta od in corso di svolgimento. 3. SOGGETTI INTERESSATI AL RAPPORTO ASSICURATIVO Vari sono i soggetti che, direttamente o con attivita' collate- rale, sono interessati al rapporto con l'Istituto, secondo quanto dispone la legge n. 413. Si fa riferimento, in particolare, all'armatore estero, che, pur non essendo soggetto alla legislazione previdenziale italiana, e' tenuto ad osservare le disposizioni dell'art. 50, punti 1, 2 e 3 della legge n. 413, che regolano la costituzione, lo sviluppo e l'estinzione del rapporto con l'Istituto, in relazione ai contratti (o convenzioni) di arruolamento stipulati con marittimi italiani per l'imbarco sulle navi dello stesso armatore. E' il caso del raccomandatario marittimo - il quale, pur svol- gendo professionalmente attivita' privatistica di agenzia, in nome e per conto di armatore estero (4) - dalla legge in esame (cfr. art. 50, punto 4) e' reso responsabile degli adempimenti assicurativi verso l'Istituto a favore del personale marittimo, come sopra imbarcato ed e' passibile - in caso di inadempienza contributiva - della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 135/1977; sanzione che va dalla sospensione temporanea alla cancellazione dall'elenco professionale di categoria. E' il caso, altresi', dei marittimi nei confronti dei quali la legge in discorso prevede particolari disposizioni. Ad una serie, infine, di soggetti ed Organi dello Stato (Capita- nerie di porto, Autorita' consolari in Italia ed all'estero, Coman- danti di navi estere, Istituti bancari, ecc.) la legge n. 413 affida, come si dira', compiti di rilevanza giuridica ed amministrativa, a garanzia e sostegno del rapporto assicurativo di cui trattasi. 4. SINGOLI STRUMENTI DI TUTELA La legge n. 413 - pur apportando modifiche ed integrazioni nella prospettiva di una maggiore efficacia della tutela previdenziale dei marittimi imbarcati su navi estere - conferma gli strumenti concer- nenti il rapporto contributivo previsti dal precedente ordinamento. Detti strumenti concernono: 4.1. l'iscrizione preventiva su iniziativa di singolo lavoratore, prevista dagli artt. 47 sub a e 49 della legge n. 413. A tale scopo, il marittimo presenta domanda di iscrizione all'atto dell'imbarco su nave estera, impegnandosi ad osservare tutte le disposizioni assicurative, vigenti all'atto della stessa domanda o che saranno emanate in seguito; 4.2. l'iscrizione preventiva ad opera di armatore estero o di racco- mandatario marittimo, disciplinata dagli artt. 47 sub b e 50 della legge n. 413. A tal fine l'armatore o, per lui, il racco- mandatario e' tenuto a sottoscrivere un atto negoziale, ai sensi del codice civile italiano, con il quale la parte s'impegna formalmente ad iscrivere all'assicurazione generale obbligatoria ed a quella contro la tubercolosi il personale italiano ingag- giato per attivita' lavorativa a bordo di nave estera, nonche' ad osservare le relative disposizioni attuative vigenti all'atto dell'imbarco o che saranno emanate in seguito. Inoltre, l'armatore o, per lui, il raccomandatario e' tenuto a costituire un apposito contratto di fidejussione bancaria, che la legge n. 413 prescrive a garanzia e tutela dell'obbligo assicu- rativo assunto; 4.3. la regolarizzazione di periodi di navigazione ad opera di singolo lavoratore dopo il suo sbarco, ora prevista dall'art. 52 della legge n. 413. A tal fine il marittimo e' tenuto a presentare domanda ed allegare idonea documentazione lavorativa. Con la possibilita' di utilizzare gli strumenti legislativi indicati sub 4.1 e 4.2 i lavoratori interessati sono messi in condizioni di ricevere una protezione previdenziale mentre e' in atto il loro rapporto di lavoro dipendente a bordo di nave estera; protezione che, in sintesi, si puo' riassumere nel diritto, conferito loro ed esteso ai propri superstiti, di fruire delle medesime prestazioni, stabilite a favore dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi nazionali. Con le regolarizzazioni suddette, invece, i rischi assicurativi sono limitati alla sola I.V.S., con esclusione, peraltro, dal diritto alla pensione privilegiata ed alle prestazioni antitu- bercolari. 5. NATURA DEL SISTEMA ASSICURATIVO PER NAVIGAZIONE ESTERA Come sopra detto, alcune disposizioni della legge n. 413 mirano a rendere piu' garantito ed efficace, di quanto lo fosse nel passato, il sistema assicurativo in questione. Cio', mediante l'assunzione di un obbligo al versamento della contribuzione, sia da parte del marittimo che intende assicurarsi preventivamente (cfr. art. 49, punto 3), sia da parte dell'armatore estero, il cui vincolo assicurativo e' stato rafforzato dalla costituzione di una "apposita idonea garanzia banca- ria" (cfr. art. 50, punto 3), che, volta esclusivamente all'assolvi- mento degli obblighi verso l'Istituto, si aggiunge a quella prevista dall'art. 4 della citata legge n. 135/1977 per le obbligazioni sala- riali. La citata legge - si e' detto - ha, in linea di massima, esteso al sistema previdenziale previsto per i lavoratori marittimi, le disposizioni dell'A.G.O. Nonostante gli strumenti legislativi anzidetti e la sua con- fluenza nell'assicurazione generale obbligatoria, la tutela previden- ziale dei marittimi in questione resta pur sempre affidata a forme di assicurazione facoltativa. Esse producono effetti, pari a quelli previsti per le iscrizioni obbligatorie in conseguenza dei rapporti di lavoro a bordo di navi nazionali, soltanto se la contribuzione e' stata versata nella misura dovuta e sono state osservate condizioni, modalita' e termini di assicurazione, fissati dalla legge o dall'Istituto, in base alla legge stessa. La natura facoltativa del sistema assicurativo di cui trattasi, peraltro facilmente deducibile dalla normativa preesistente, trova conferma nella legge n. 413 che, per i lavoratori imbarcati su navi estere, considera contribuzione quella "regolarmente accreditata" ed esclude invece espressamente, l'applicabilita' di talune importanti norme dell'assicurazione generale obbligatoria, quali l'automaticita' dellle prestazioni (cfr. art. 29, punti 1 e 2) e le sanzioni civili a carico dei datori di lavoro inadempienti agli oneri assicurativi. Inoltre, effetti particolari in ordine alla totale o parziale copertura assicurativa di periodi di navigazione, in relazione ad omissioni o ritardi, imputabili ai soggetti del rapporto assicurativo, sono stati stabiliti, in virtu' del citato art. 56 della legge in esame, dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 115 del 31 luglio 1987 (cfr. all. 18). 6. CONTRIBUZIONE PER NAVIGAZIONE ESTERA E SUA EFFICACIA La contribuzione regolarmente accreditata ai sensi della legge n. 413, e' valida ai fini della costituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria, della posizione assicurativa di ciascun marittimo interessato. Trovano, al riguardo, applicazione le disposizioni, contenute negli artt. 24 e 25 della legge citata, rispettivamente, per i periodi di navigazione svolti successivamente al 31 dicembre 1979 od ante- riormente al 1 gennaio 1980. Come si e' avuto modo di anticipare nella circolare n. 7101 P.M.T. del 10 gennaio 1985, nella premessa sub B), in forza delle suddette disposizioni ciascuna posizione assicurativa individuale comprendera' - ai fini delle prestazioni a carico dell'A.G.O. - non solo il periodo di effettiva navigazione, regolarmente accreditato, ma anche un ulteriore periodo, cosiddetto di "prolungamento", che sara' calcolato in modo diverso, a seconda che il relativo servizio marit- timo sia stato compiuto in epoca anteriore o posteriore alla predetta data del 1 gennaio 1980. Inoltre, notevole rilevanza hanno eventuali contribuzioni obbli- gatorie per lavoro a terra o figurative (per servizio militare, collocassero temporalmente nello stesso periodo di prolungamento, con la conseguenza di limitarlo, differirlo o addirittura escluderlo, se del caso. Infine, la retribuzione, denunciata per i periodi di effettiva navigazione, verra' distribuita su un periodo piu' ampio di quello cui essa si riferisce, in quanto comprendente anche il periodo di effet- tivo prolungamento (c.d. "diluizione della retribuzione"). Merita un cenno la disposizione dell'art. 36 della legge n. 413, che, trattando delle prestazioni particolari previste dagli artt. 31, 33 e 34 della stessa legge e del riconoscimento, ai fini delle stesse prestazioni, di periodi figurativi o relativi ad attivita' non di navigazione, equipara la contribuzione per navigazione estera, se regolarmente accreditata, a quella obbligatoria per i servizi resi su navi nazionali. Cio' non vale, beninteso, per l'assicurazione contro la disoccu- pazione, in quanto il relativo contributo non e' dovuto per i marit- timi imbarcati su navi estere; pertanto, i periodi di navigazione estera, coperti di contribuzione I.V.S., sono considerati neutri ai fini del reperimento del requisito contributivo, previsto per la liquidazione dell'indennita' di disoccupazione. PARTE SECONDA 1. DECENTRAMENTO ALLA S.A.P. DI ROMA-EUR (5) DELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI A CARICO DEGLI ARMATORI ESTERI (ARTT. 47 SUB B E 50 L. 413/1984) O LORO RACCOMANDATARI NONCHE' DI QUELLI A CARICO DI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI ESTERE (ARTT. 47 SUB A E 49 NONCHE' ART. 52). DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL DECENTRAMENTO. Come e' stato sottolineato nella premessa, l'attivita' ammini- strativa afferente i rapporti contributivi con gli armatori esteri, i loro raccomandatari, nonche' con i marittimi imbarcati su navi estere o in servizi di pilotaggio in acque straniere e' restata, sino ad ora, accentrata presso questa Direzione Generale - Servizio Previdenza Marinara e P.A.P.S.T. - Rep. 8 . Al fine di completare il decentramento - gia' attuato per la contribuzione relativa alla marina mercantile nazionale e la liquida- zione delle pensioni - tutti gli adempimenti contributivi di naviga- zione estera, come di seguito sara' illustrato piu' dettagliatamente, a partire dal 1 luglio 1992 sono decentrati presso la S.A.P. di Roma-Eur la quale, ai fini della gestione degli adempimenti stessi, si dovra' attenere alle istruzioni di seguito riportate. 2. ISCRIZIONE PREVENTIVA EX ARTT. 47 SUB B E 50 DELLA LEGGE N. 413/1984 2.1. Adempimenti a carico degli armatori esteri o loro raccomandatari. Detti adempimenti riguardano sia quelli concernenti la costitu- zione del rapporto assicurativo, sia quelli interessanti lo svolgimento dello stesso rapporto assicurativo. 2.1.1.Adempimenti relativi alla costituzione del rapporto assicurativo. In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli in epigrafe, ciascun armatore o, per lui, il raccomandatario marit- timo e' tenuto a sottoscrivere e trasmettere per il tramite della competente Capitaneria di porto, alcuni atti formali, che la legge n. 413 ritiene necessari ai fini della nascita del rapporto assicurativo. Detti atti, di seguito specificati, devono essere trasmessi alla S.A.P. di Roma-Eur: - Elenco preliminare nominativo (6) L'armatore o, per lui, il raccomandatario e' tenuto a compilare e sottoscrivere un "elenco preliminare nominativo" dei marittimi che prenderanno imbarco su ciascuna nave estera (cfr. all. 1) indicando esattamente i seguenti dati: - cognome e nome del lavoratore; - luogo e data di nascita; - codice fiscale; - numero di matricola o, in mancanza, del passaporto; - qualifica rivestita a bordo; - retribuzione mensile pattuita; - data e durata presumibile dell'imbarco; - estremi della fidejussione. Tale elenco deve fornire anche le seguenti indicazioni. - la denominazione ed il tipo della nave; - la bandiera di appartenenza; - il tonnellaggio di stazza lorda; - l'attivita' della nave; - la denominazione dell'armatore; - la data di compilazione dell'elenco; - la firma, il timbro e il domicilio dell'armatore, ovvero del raccomandatario; - il "nulla - osta" all'imbarco dei marittimi elencati, con timbro, firma e data della Capitaneria di Porto competente per territorio. - Atto di impegno assicurativo Lo stesso armatore o, per lui, il raccomandatario dovra' compi- lare (cfr. all. 2) un "atto d'impegno" all'osservanza delle disposi- zioni contenute nella legge n. 413, con il quale egli si obbliga ad iscrivere nell'assicurazione generale obbligatoria e a quella contro la tubercolosi di cui alla stessa legge il personale italiano ingaggiato per attivita' lavorative a bordo di navi battenti bandiera estera per l'intera durata del contratto (o convenzione) di arruolamento. - Fidejussione bancaria A tutela del pagamento all'Istituto dei contributi assicurativi in tal modo dovuti, l'armatore e' tenuto a costituire, per ciascuna nave a bordo della quale troveranno imbarco i predetti lavoratori, apposita fidejussione presso un Istituto bancario. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 50, punto 3, della legge n. 413, e' stato compilato uno schema di atto (cfr. all. 3), che tiene conto delle prescrizioni legislative contenute nella legge stessa e della specifica destina- zione, all'Istituto ed alle forme assicurative previste, delle somme garantite da fidejussione. In particolare, ogni fidejussione ha validita' per 12 mesi, a partire dalla data del suo rilascio, ma l'Istituto puo' richiedere somme per contributi, ed eventualmente per interessi non versati, anche nel successivo semestre oltre la scadenza stabilita; qualora la predetta fidejussione non venga utilizzata a causa della correntezza del versamento mensile contributivo, la stessa fidejussione potra' essere rinnovata di anno in anno, dando in tal caso tempestiva notizia del rinnovo alla S.A.P. di Roma-Eur. Per quanto concerne l'entita' della somma da garantire, e' stato scelto il criterio di prefissare la somma stessa sulla base di un importo forfettario per ogni lavoratore che prendera' imbarco. Tale importo e' attualmente stabilito in quattro milioni di lire a lavoratore. Con cio' si e' inteso tener conto, sia delle attuali retribuzioni medie corrisposte al lavoratore, sia della presunzione che la nave in riferimento resti in attivita' di esercizio per tutto l'anno, sia, infine, del costo contenuto del servizio bancario nel caso di corren- tezza del versamento contributivo. Qualora il numero dei lavoratori, denunciato all'inizio della navigazione, subisca aumenti, la somma garantita deve essere pronta- mente adeguata nell'importo, mediante la costituzione di una fideju- ssione integrativa o la sostituzione di quella divenuta insufficiente. Infine, nello schema di fidejussione sono state fissate clausole, condizioni e termini, in parte desunti dalle disposizioni del Codice Civile, ed in parte collegati con le esigenze, poste dalla legge n. 413, in materia di concreta recuperabilita' della contribuzione dovuta e non versata, nonche' dell'agilita' dell'azione per recuperarla. 2.1.2. Adempimenti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo L'armatore o, per lui, il raccomandatario e' tenuto a compilare e sottoscrivere un elenco nominativo mensile dei marittimi imbarcati o sbarcati durante ogni mese (cfr. all. 4). Dati e notizie da fornire con l'elenco in questione sono quelli prescritti dalla legge e cioe': dati anagrafici, lavorativi e retri- butivi di ciascun marittimo e dati segnaletici della nave. A margine dell'elenco debbono essere, altresi', indicate la data di sbarco dei marittimi gia' inclusi negli elenchi dei mesi preceden- ti, la data di imbarco di nuovi marittimi, l'eventuale data di varia- zione della qualifica rivestita in precedenza dal marittimo interes- sato, nonche' gli estremi della fidejussione in atto. Ciascun elenco deve essere trasmesso, direttamente alla S.A.P. di Roma-Eur dall'Armatore o in sua vece dal Raccomandatario senza il tramite della Capitaneria di Porto, come invece prescritto dalla legge n. 413 (art. 50, punto 1) per l'elenco preliminare di cui al prece- dente paragrafo 2.1.1. L'elenco mensile di cui trattasi deve essere inviato entro sessanta giorni dalla fine del mese cui l'elenco stesso si riferisce, con allegata fotocopia del documento di versamento effettuato, entro il citato termine di sessanta giorni (art. 51 della legge 413), affin- che' la suddetta S.A.P. possa operare, l'aggiornamento delle posizioni assicurative dei marittimi, in esso inclusi. E' opportuno, altresi', sottolineare che, per espressa prescrizione della legge (art. 51, punto 2), la suddetta periodicita' mensile del versamento contributivo (non oltre 60 giorni dal mese cui i contributi si riferiscono) deve essere osservata anche nei casi in cui il paga- mento della retribuzione sia stato stabilito con periodicita' diversa, inferiore o superiore ai trenta giorni, o con modalita' connesse con la durata dell'imbarco. Per quanto concerne la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva e le modalita' di versamento della contribuzione dovuta, si rinvia a quanto sara' specificato (cfr. successivamente 5,6,7). Si richiama, tuttavia, l'attenzione sulla circostanza che, come si rileva dal Mod. PM/NE 4 (cfr. all. 4), l'ammontare dei contributi deve essere indicato complessivamente, senza alcuna distinzione tra quota parte dovuta per IVS e quota parte per Tbc. Lo scomputo sara' eseguito dalla S.A.P. piu' volte menzionata. Nel caso di mancato, ritardato od insufficiente versamento contributivo, gli effetti della riduzione o sospensione della tutela assicurativa sono stati disciplinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con la citata delibera del 31 luglio 1987 (cfr. succes- sivamente 6). 2.2. Adempimenti a carico delle autorita' marittime: controllo amministrativo L'elenco preliminare nominativo dei marittimi imbarcati, la dichiarazione di impegno a versare i contributi nella misura dovuta e l'originale della fidejussione prestata a garanzia debbono essere presentati alla Capitaneria di porto, presso cui ha sede l'agenzia di raccomandazione che rappresenta in Italia l'armatore estero, o dove e' ancorata la nave, a bordo della quale prenderanno imbarco i predetti lavoratori. Alla Capitaneria di porto competente e' affidato, percio', dalla legge n. 135/1977 e dalla legge n. 413/1984, l'essenziale compito del controllo preventivo sulla base della documentazione sopraindicata, dell'assolvimento, da parte dell'armatore, o, per lui, del raccoman- datario, degli obblighi di legge in materia di assicurazione preven- tiva dei marittimi interessati. Cio', al fine del rilascio del pre- scritto nulla osta all'imbarco degli stessi marittimi. In definitiva, ciascuna Capitaneria di porto provvedera' a trasmettere alla suddetta S.A.P. secondo i criteri dianzi accennati, l'elenco nominativo preliminare dei marittimi e la dichiarazione d'impegno dell'armatore, o, per lui, del raccomandatario, con allegato l'originale della fidejussione prestata ai sensi dell'art. 50 della legge n. 413. 2.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur Tali adempimenti concernono: - l'istituzione del fascicolo contributivo nave. Per ciascuna nave deve essere aperto un fascicolo contenente tutta la documenta- zione riguardante la costituzione e lo svolgimento del rapporto assicurativo. - il controllo degli elenchi preventivi. La S.A.P. di Roma-Eur dovra' controllare la regolarita' formale della predetta docu- mentazione, con particolare riguardo alla fidejussione bancaria che costituisce l'unica garanzia dell'Istituto per eventuali azioni di recupero dei contributi non versati. In caso di inadempienze, errori o insufficiente fornitura dei dati prescritti, dovra' essere interessata la Capitaneria di Porto per gli adempimenti di sua competenza. Ove non risulti trasmesso il documento della fidejussione banca- ria, la Capitaneria di Porto competente per territorio dovra' essere interessata ad inoltrare il documento stesso. - L'accensione della posizione contributiva - nave. Nel contempo dovra'essere accesa una distinta posizione, cui far riferimento, a decorrere dal 1 luglio 1992 per il versamento di tutti i contributi dovuti. Tale posizione sara' rilevabile mediante una scheda, intestata alla nave (all. 5), compilata indicando i dati identificativi della nave medesima. La S.A.P. di Roma-Eur una volta operato il controllo degli elenchi contributivi mensili, dovra' registrare sulla predetta scheda i versamenti effettuati dagli armatori esteri o dai loro raccomandatari. Ove dal suddetto controllo dovessero riscontrarsi eventuali irregolarita' di versamento, si dovra' provvedere ad invitare i suddetti soggetti a regolarizzare la posizione con- tributiva dei lavoratori imbarcati, applicando gli eventuali interessi (cfr. Parte Seconda 5.4.). 3. ISCRIZIONE PREVENTIVA EX ARTT. 47 SUB A E 49 3.1. Adempimenti a carico del marittimo: presentazione della domanda, validita' ed effetti. Ciascun lavoratore marittimo (o, per lui, il Patronato di assi- stenza), che intende assicurarsi ai sensi degli articoli in epigrafe e per la durata del presunto periodo di imbarco, e' tenuto a presentare domanda alla S.A.P. di Roma - Eur redatta su apposito modello (cfr. all. 6). Con tale domanda, debitamente compilata in ogni parte e sotto- scritta, il marittimo si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge, nonche' le condizioni di assicurazione poste al riguardo dall'Istituto. Nella domanda stessa il marittimo dovra', inoltre, indicare, oltre al codice fiscale, la retribuzione mensile pattuita con l'armatore della nave su cui prendera' imbarco. Tuttavia, la retribuzione mensile in base alla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta e' quella effettivamente corrisposta, come precisato nel capitolo 5.1. L'art. 49, punto 1, prescrive che ogni domanda deve essere sottoscritta, per convalida, dall'armatore ed omologata dalla compe- tente Autorita' italiana. Per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1987 la domanda di iscrizione preventiva individuale deve essere presentata all'Istituto non oltre il giorno dell'imbarco o dell'inizio del servizio di pilotaggio. Per facilitare i compiti del marittimo, specialmente nei casi in cui prenda imbarco in porto estero, si deve considerare valida anche la domanda sottoscritta, per convalida, dal comandante della nave, nella sua qualita' di rappresentante dell'armatore. Per quanto concerne l'omologazione, qualora cio' non sia possi- bile per cause diverse (distanza dell'Autorita' italiana dal porto di imbarco, imbarco improvviso, ecc.), la domanda di iscrizione sara' ritenuta ugualmente valida, a condizione che sia trasmessa, in alle- gato ad essa od anche successivamente ma in ogni caso prima dello sbarco definitivo, copia della documentazione attestante la veridi- cita' dei dati e notizie segnalate nella stessa domanda. Al riguardo, si precisa che documentazione idonea e' considerata la copia del contratto di arruolamento od altro atto equivalente, debitamente autenticati, dai quali si rilevino le notizie essenziali ai fini assicurativi e cioe' la data di imbarco, la qualifica rivestita a bordo e la retribuzione mensile pattuita. Devono essere considerate come domande individuali - ex art. 49 - quelle presentate per il tramite degli armatori o dei raccomandatari mediante elenchi dei lavoratori interessati, recanti la sottoscrizione dei singoli marittimi. Per quanto riguarda i piloti che effettuano servizi in acque straniere, tenuto conto di quanto dispone l'art. 49, punto 2, della legge n. 413, la domanda di iscrizione deve essere omologata dall'Au- torita' marittima straniera del porto, presso cui i piloti stessi prestano servizio ovvero da quella consolare italiana. Gli effetti previdenziali della domanda di cui trattasi decorrono dalla data di spedizione della stessa, risultante dal timbro postale di partenza nel caso sia coincidente con quella d'imbarco o sia successiva all'inizio della navigazione, ovvero dalla data d'inizio della navigazione o del servizio di pilotaggio se tale data sia successiva a quella di spedizione della domanda. In caso di ritardato invio della domanda di iscrizione indivi- duale, gli effetti previdenziali riguardanti la pensione privilegiata della domanda stessa risultante dal timbro postale di partenza. L'assicurazione preventiva individuale si estende - senza neces- sita' di presentare una nuova domanda - anche ai successivi imbarchi su navi dello stesso armatore, sempreche' l'intervallo tra l'uno e l'altro imbarco non superi tre mesi ed a condizione che il lavoratore o, per lui, l'armatore comunichi la nuova circostanza entro trenta giorni da quello in cui il nuovo imbarco e' avvenuto, fornendone documentazione sottoscritta dalle parti. 3.2 Versamento del contributo Per quanto concerne il versamento del contributo, la retribuzione imponibile, l'aliquota e le modalita' del versamento stesso, si rinvia a quanto precisato sub 5.1., 5.2., 5.3. Si precisa, comunque, che anche per l'iscrizione di cui trattasi il versamento dei contributi deve essere effettuato con periodicita' mensile ed entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i con- tributi stessi si riferiscono. In occasione di ciascun versamento mensile l'interessato deve inviare alla S.A.P. di Roma-Eur, unitamente alla attestazione di versamento o alla sua copia, un documento (copia autentica dello statino paga mensile o dichiarazione rilasciata dall'armatore della nave o da un suo rappresentante) attestante la effettiva retribuzione dettagliata nelle sue componenti, percepita dal marittimo nel mese cui il versamento si riferisce. 3.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur Relativamente ad ogni lavoratore che inoltri domanda di iscri- zione preventiva la S.A.P. di Roma-Eur dovra' aprire un apposito fascicolo individuale nel quale dovranno essere indicati: numero di iscrizione preventiva (I.P.), dati anagrafici del marittimo, numero di matricola, Compartimento marittimo di iscrizione (cfr. all. 13). Contestualmente la suddetta S.A.P. dovra' istituire uno schedario utilizzando, a tal fine, un apposito schedino (cfr. all. 14). Dopo l'apertura del fascicolo personale al fine di poter istruire correttamente la pratica relativa, la S.A.P. dovra' inviare al marit- timo una comunicazione (cfr. all. 7) alla quale sono allegati i bollettini di c/c necessari per i versamenti e una nota illustrativa delle disposizioni in materia. Nel caso di accoglimento della domanda, nel fascicolo personale dovra' essere evidenziato: - tipo e denominazione della nave sulla quale viene imbarcato il marittino; - il periodo mensile di iscrizione preventiva; - la data e gli estremi del versamento contributivo effettuato dall'interessato secondo le accennate istruzioni. Si dovra' quindi, provvedere ad operare il controllo sui versa- menti effettuati, invitando eventualmente l'interessato, in caso di irregolarita', a normalizzare la situazione previa notifica del pagamento dei contributi e degli interessi dovuti (cfr. cap. 5.4.). Ove la domanda di iscrizione preventiva sia stata inoltrata dal marittimo oltre la data di imbarco, dovranno essere forniti chiari- menti all'interessato circa gli effetti della domanda stessa (cfr. all. 8). 4. REGOLARIZZAZIONE DI PERIODI DI NAVIGAZIONE ESTERA EX ART. 52 4.1. Adempimenti a carico del marittimo relativi alla regolarizzazione di periodi pregressi di navigazione estera. I marittimi imbarcati su navi estere, nei confronti dei quali non si e' verificata l'iscrizione preventiva prevista sub 2, e 3, hanno la facolta' di chiedere, con domanda, la regolarizzazione assicurativa di periodi pregressi di navigazione estera, compiuta dalla data di entrata in vigore (1 settembre 1984) della legge n. 413. Detta domanda non e' sottoposta ad alcun termine di decadenza (cfr. all. 9). Unica condizione, posta dalla legge n. 413 per ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione in argomento, e' quella che l'interessato, al momento dell'imbarco, non sia gia' titolare di trattamento pensionistico, liquidato a carico di una qualsiasi forma assicurativa gestita dall'Istituto o a carico della soppressa Cassa. La domanda in questione, redatta in carta semplice, deve conte- nere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale, il suo indirizzo o domicilio eletto (onde fargli pervenire la conseguente corrispondenza) ed i periodi di navigazione da regolarizzare. Alla stessa domanda deve essere allegata, a norma del punto 2 dell'art. 52, un'idonea documentazione riguardante i periodi di navigazione anzidetti. Si precisa al riguardo che documentazione idonea deve conside- rarsi quella che attesti inequivocabilmente il servizio reso su nave estera e che, comunque, contenga i seguenti elementi: - le complete generalita' del richiedente; - il suo numero di matricola ed il Compartimento marittimo di iscrizione ovvero gli estremi del documento d'imbarco; - la data di imbarco e di sbarco; - la retribuzione effettiva, dettagliata nelle sue componenti, percepita mensilmente durante il periodo che s'intende regola- rizzare, secondo quanto chiarito al successivo cap. 5 (artt. 51 e 52, punto 3, della legge n. 413); - la qualifica rivestita a bordo (se radiotelegrafista, va preci- sata l'anzianita' di qualifica); - il tipo, l'attivita' ed il tonnellaggio della nave estera, sulla quale l'interessato e' stato imbarcato. Il documento anzidetto, ai fini della sua validita', deve essere stato rilasciato dall'armatore ovvero dal suo rappresentante raccoman- datario ovvero dal comandante della nave. Qualora provenga da persona straniera, l'attestazione deve essere omologata dall'Autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero oppure dall'Autorita' diplomatica o consolare estera in Italia; in quest'ultimo caso e ad eccezione delle autorita' degli Stati membri della Comunita' europea, la firma di chi ha sottoscritto il documento deve essere legalizzata dalla competente Prefettura italiana. Nel caso che il documento in parola sia sottoscritto dal coman- dante di nazionalita' italiana, occorre che su di esso sia annotato il numero di matricola del Compartimento marittimo, presso cui egli e' iscritto. Possono far testo anche i dati rilevabili dalle annotazioni apposte sul libretto di navigazione, ovvero sull'estratto di matricola mercantile rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dell'interessato. Nel caso in cui alcuni degli elementi sopraelencati non siano rilevabili dai documenti matricolari occorre comunque inviare altra documentazione analoga a quella avanti descritta dalla quale i dati stessi possano essere rilevati. 4.2. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur Analogamente a quanto previsto sub 3.2., relativamente ad ogni lavoratore che inoltra domanda di regolarizzazione, dovra' essere aperto un apposito fascicolo individuale sul quale dovranno essere indicati: numero di regolarizzazione (RN), dati anagrafici del marit- timo, numero di matricola, Compartimento marittimo di iscrizione (cfr. all. 13). Contestualmente si dovra' istituire uno schedario utilizzando, a tal fine, un apposito schedino (cfr. all. 14). Aperto il fascicolo, si dovra' provvedere: - ad invitare l'interessato a trasmettere la documentazione occor- rente per l'istruttoria della pratica, utilizzando l'allegato modello (cfr. all. 10); - a determinare il contributo da versare ai fini della regolariz- zazione di cui trattasi. Detto contributo e' calcolato con l'aliquota vigente all'atto della presentazione della domanda: aliquota, che attualmente e' del 26,47% con esclusione dell'ali- quota per l'assicurazione contro la tubercolosi; - a calcolare gli interessi secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 31.7.87 (cfr. cap. 5.4 e all 18); - a notificare all'interessato le modalita' ed i termini di versa- mento dei contributi e degli interessi sopraindicati (cfr. all. 11). Si precisa che l'importo dovuto dovra' essere versato entro dieci giorni dalla data della lettera di accoglimento della domanda di regolarizzazione e sara', altresi', aumentato di interessi dall'undicesimo giorno successivo alla suddetta data e fino a quella del versamento (cfr. all. 12). Per quanto concerne l'efficacia della contribuzione di cui trattasi ai fini pensionistici, i periodi regolarizzati saranno considerati utili per il diritto alle sole prestazioni dell'invalidi- ta', la vecchiaia ed i superstiti, ma non per la pensione privilegiata per causa di servizio, per il cui conferimento (cfr. art. 34 della legge n., 413) condizione essenziale e' che l'evento dannoso non si sia verificato prima dell'iscrizione assicurativa. 5. ELEMENTI, AFFERENTI IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO, RELATIVI ALLE ISCRIZIONI PREVENTIVE DA ARMATORI, ALLE ISCRIZIONI PREVENTIVE INDIVIDUALI E ALLE REGOLARIZZAZIONI Nelle successive Sezioni 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e' illustrata, nei suoi aspetti generali e specifici, la normativa concernente alcuni istituti relativi alle forme assicurative menzionate in epigrafe: retribuzione imponibile, aliquota contributiva, versamento del contri- buto, interessi. Il rispetto delle disposizioni concernenti detti istituti e' di fondamentale importanza e la mancata osservanza delle disposizioni stesse produce riflessi sia sul rapporto contributivo, sia sulle posizioni assicurative dei marittimi imbarcati su navi straniere. 5.1. Retribuzione imponibile L'art. 51 della legge n. 413 stabilisce che la retribuzione in base alla quale e' calcolata la contribuzione dovuta, e' quella mensilmente corrisposta a ciascun marittimo, ai sensi di quanto dispone, in proposito, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Inoltre, nello stesso art. 51 e' affermato che le retribuzioni, denunciate in favore dei marittimi imbarcati su navi estere ed assog- gettate a contribuzione, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per mansioni identiche svolte a bordo di navi nazionali, aventi le stesse caratteristiche di quelle di bandiera estera. Da parte di armatori e raccomandatari non sono state date, nel passato, valutazioni univoche su talune voci retributive, indicate nel predetto art. 12 della legge n. 153/1969 ed, in particolare, sulle indennita' di anzianita' e di liquidazione per fine lavoro. Al riguardo si precisa che dette indennita', in tanto sono da considerare tra gli emolumenti esclusi dalla contribuzione, in quanto - indipendentemente dalla loro denominazione e dal momento della loro corresponsione - ne abbiano in sostanza la natura. Pertanto, debbono essere assoggettate a contribuzione tutte le componenti della retribuzione, non espressamente escluse dal predetto art. 12. Si e' gia' avuto modo di richiamare l'attenzione sulla circo- stanza per cui ogni iscrizione assicurativa, sia per navigazione estera che per quella su navi nazionali, deve riguardare il solo periodo di navigazione, intercorrente tra la data di effettivo imbarco e quella di effettivo sbarco. Analogamente, la retribuzione deve riguardare i soli periodi di effettiva navigazione, ancorche'non sia cessato il rapporto di lavoro dipendente con l'armatore estero. Debbono, pertanto, essere escluse dalla retribuzione imponibile le somme che continuassero ad essere corrisposte al marittimo sbarcato per la fruizione a terra dei periodi di riposo compensativo e di ferie ovvero per malattia ed infortunio ovvero per altra causa. L'osservanza di quanto sopra e' importante: - sotto il profilo del rispetto della volonta' della legge, che prescrive siano assicurati i soli periodi di effettiva naviga- zione; - per la compilazione degli elenchi nominativi mensili, per mezzo dei quali si realizzano, come detto in precedenza, le iscrizioni assicurative individuali o per l'intero equipaggio; - ai fini del beneficio del prolungamento temporale di ciascun periodo di navigazione. 5.2. Aliquota contributiva per le forme di iscrizione preventiva L'aliquota complessiva di calcolo del contributo dovuto per le iscrizioni assicurative indicate dall'art. 47 sub a) e b) della stessa legge attualmente e' del 28,48% ed e' cosi' composta: - Fondo pensioni 26,17% - Addizionale F.P.L.D. asili nido 0,10% - Addizionale F.P.L.D. assistenza malattia pensionati 0,20% - Tubercolosi 2,01% __________ 28,48% ========== Eventuali successive variazioni di aliquota dovranno essere opportunamente comunicate a quanti sono interessati alle forme assi- curative in epigrafe. Eventuali accordi, anche se formalizzati in contratti (o conven- zioni) di arruolamento, riguardanti l'accettata ripartizione tra armatore e marittimi del carico contributivo, sono da ritenersi ininfluenti agli effetti della contribuzione dovuta e della registra- zione negli elenchi nominativi mensili, di cui al precedente cap. 2; registrazione, che dovra' pertanto riferirsi al contributo complessi- vamente dovuto. 5.3. Modalita' di versamento I versamenti dei contributi di che trattasi devono essere effet- tuati, a mezzo degli appositi bollettini, sul conto corrente postale n. 812008, gia' acceso a questa Direzione Generale e trasferito alla Sede di Roma - EUR, oppure per il tramite degli Istituti di credito. A tale riguardo, nell'allegato n. 16/1, vengono elencati gli Istituti di credito con i quali la predetta Sede ha rapporti di conto corrente di corrispondenza. Sui documenti relativi a ciascun versamento devono essere indi- cati: la denominazione della ditta armatoriale e il nome dell'assicu- rato, se l'iscrizione e' richiesta dal marittimo nonche' la nave e il mese cui si riferisce il versamento, oppure, per le regolarizzazioni ex art. 52, il periodo da regolarizzare. Qualora la somma versata si riferisca a piu' navi e quindi a piu' elenchi mensili, deve essere specificato anche l'importo relativo a ciascuna nave e a ciascuno elenco. 5.4. Criteri per il calcolo degli interessi La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 115 del 31 luglio 1987 ha fissato i seguenti criteri per il calcolo degli interessi, cui la S.A.P. citata si dovra' uniformare: - Iscrizioni preventive (individuali e su iniziativa dell'armatore): i contributi - se versati oltre il termine previsto dall'art. 51, punto 2, della legge n. 413 - sono gravati di interessi, a far tempo dal sessantunesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono e fino alla data del loro pagamento. - Regolarizzazioni ex art. 52 della legge n. 413: i contributi sono maggiorati di interessi a far tempo dal sessantunesimo giorno dopo lo sbarco e fino alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione; sono altresi' aumentati di interessi, allo stesso tasso, dall'undicesimo giorno successivo alla data della lettera di accoglimento della predetta domanda e fino alla data del versamento. Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di accoglimento della domanda stessa sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale. - Tasso d'interesse (iscrizioni individuali, iscrizioni su iniziativa dell'armatore, regolarizzazioni): e' fissato in 12 punti superiori al "prime rate" ufficiale. - Applicazione degli interessi: poiche' la predetta delibera consiliare - per il principio della "irretroattivita' degli atti amministrativi" - trova pratica applicazione a far tempo dalla data della sua approvazione, si dovra' procedere al calcolo degli anzidetti interessi soltanto per le con- tribuzioni dovute dal 1 agosto 1987 in poi. 6. RIDUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NEI CASI DI TARDIVO O PARZIALE PAGAMENTO, NONCHE' SOSPENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA NEI CASI DI RIPETUTE O PROTRATTE INADEMPIENZE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nella citata delibera, ha preso in esame: - il caso di tardivo o parziale pagamento dei contributi sia nell'ipotesi di iscrizioni preventive da armatore o individuali, 52; - il caso di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione di cui trattasi. Al riguardo, il suddetto Organo ha stabilito: - nel primo caso, che i versamenti contributivi, concernenti le assicurazioni preventive o le regolarizzazioni ex art. 52, effettuati in misura insufficiente rispetto a quanto dovuto, debbano essere imputati a copertura assicurativa (per contributi ed interessi) della navigazione o del servizio di pilotaggio, dall'inizio del relativo periodo e fino al completo esaurimento della somma versata. Effetti derivano dal tardivo o parziale pagamento dei contributi anche sulla pensione privilegiata per malattia, infortunio o morte per causa di servizio. Infatti, detta prestazione - verificandosi il tardivo o parziale pagamento dei contributi - non puo' essere concessa agli inte- ressati, in quanto la prestazione stessa e' prevista soltanto a condizione che sia stato effettuato il versamento integrale dei contributi (ed eventuali interessi) dovuti in ordine al periodo di navigazione, durante il quale si e' verificato il predetto evento e sempreche' risultino soddisfatti gli altri requisiti di legge; - ove ricorra la seconda ipotesi, la situazione dovra' essere segnalata all'esame di questa Direzione Generale - Direzione centrale per i contributi - perche' sottoponga all'Organo compe- tente la questione per le conseguenti decisioni. Si chiarisce, da ultimo, che ai periodi di navigazione, debita- mente regolarizzati, si applicano i benefici previsti dall'art. 24 della legge n. 413 concernenti il prolungamento temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'as- sicurazione generale obbligatoria, dei singoli periodi di effettiva navigazione mercantile. Detto prolungamento dovra' essere effettuato nell'entita', effetti e limitazioni stabilite dalla stessa legge n. 413. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI IL NAVIGLIO DA DIPORTO (7). In ordine al predetto naviglio di bandiera estera, si forniscono le seguenti precisazioni. Si fa, innanzi tutto, presente che l'art. 51 della legge n. 413 non puo', allo stato, trovare integrale applicazione nelle iscrizioni assicurative dei marittimi interessati, in quanto non risulta finora stipulato, per il settore del naviglio nazionale da diporto, alcun contratto collettivo di lavoro, da cui rilevare la retribuzione minima imponibile da assoggettare a contribuzione; tuttavia, l'esame di congruita' delle retribuzioni denunciate potra' essere svolto facendo riferimento alle retribuzioni percepite dai marittimi imbarcati sulle navi nazionali dello stesso tipo. Inoltre, i periodi di effettiva navigazione su navi ed imbarca- zioni da diporto sono di durata per lo piu' inferiore a quelli di effettiva prestazione di lavoro, svolta dai marittimi, a bordo o non, in prosieguo della navigazione secondo gli impegni assunti all'atto della sottoscrizione del contratto di arruolamento. Ne consegue che la retribuzione viene corrisposta ai predetti marittimi mensilmente ed in egual misura, a guisa di acconto, sia per il servizio di navigazione, sia per quello di guardiania e manuten- zione, a bordo o non, della nave da diporto in questione. Tutto cio' pone problemi di copertura assicurativa dei periodi di non navigazione, in quanto la normativa di cui alla legge n. 413 condiziona ogni iscrizione assicurativa alla circostanza che la navigazione sia stata effettivamente svolta e ne sia in corso lo svolgimento. Per quanto concerne i periodi d'imbarco, sono estese al naviglio estero da diporto le disposizioni comuni a tutte le altre navi che imbarcano lavoratori italiani; disposizioni, che di seguito si rias- sumono: - l'iscrizione assicurativa dei marittimi deve riguardare i soli periodi di navigazione; - la retribuzione imponibile deve essere quella effettivamente percepita da ogni singolo marittimo durante il periodo di navi- gazione; - ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo la legge n. 413, ciascun periodo di navi- gazione sara' prolungato di ulteriore periodo, secondo quanto disposto dalla legge stessa. Per quanto concerne, invece, i periodi di non navigazione, i marittimi interessati potranno avvalersi degli strumenti assicurativi, previsti dalla vigente normativa A.G.O. e riguardanti la comune tutela previdenziale del lavoro italiano all'estero; a tal fine, i marittimi stessi dovranno rivolgersi alla competente Sede periferica dell'Isti- tuto. Per quanto riguarda gli adempimenti formali, le modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta per imbarchi sul naviglio in questione, si confermano quelli descritti nei paragrafi precedenti per le iscrizioni preventive ex artt. 47, 49 e 50, nonche' per le regolarizzazioni ex art. 52 della legge n. 413. 8. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL MARITTIMO MEDIANTE PROCEDURE AUTOMATIZZATE Esauriti gli adempimenti amministrativi relativi ai versamenti contributivi afferenti i marittimi imbarcati su navi estere, dovranno essere acquisiti i dati relativi alle posizioni assicurative dei marittimi stessi rilevandoli dagli elenchi di contribuzione inviati dalle Aziende estere e dai fascicoli personali afferenti le pratiche di iscrizione preventiva individuale, di riscatto e di regolarizza- zione. I dati contributivi afferenti i marittimi di cui trattasi con- fluiranno nell'archivio nazionale PMNE. Le istruzioni operative riguardanti la procedura di acquisizione sono fornite nella parte Quarta della presente circolare. 9. ESTRATTI CONTRIBUTIVI DI NAVIGAZIONE ESTERA 9.1. Attestazione di periodi contributivi afferenti imbarchi su navi estere da rilasciare ai lavoratori marittimi Ai fini del rilascio della attestazione in epigrafe ed in attesa che si concludano le operazioni di automazione, la certificazione attestante la contribuzione versata relativamente ai periodi di imbarco su navi battenti bandiera estera, sara' rilasciata dalla S.A.P. di Roma-Eur nei modi di seguito descritti. I marittimi interessati dovranno segnalare alla S.A.P. soprain- dicata le seguenti notizie: - generalita', codice fiscale ed indirizzo del marittimo; - denominazione della nave; - periodi di imbarco; - nominativo dell'armatore o del suo raccomandatario. In relazione ai periodi di imbarco segnalati dai richiedenti la SAP provvedera' al rilascio della certificazione contributiva, utiliz- zando il Modello CI 25/Cbis (Allegato 15). Ovviamente, il rilascio di cui si discute, sara' effettuato dalla S.A.P. di Roma-Eur nei modi sopra descritti, sinche' non sara' possibile da parte di tutte le S.A.P. l'accesso diretto all'archivio automatiz- zato. Si fa, da ultimo, presente che la suddetta certificazione e' particolarmente rilevante, ai fini del regime amministrativo nautico, per la registrazione sul libretto di navigazione dell'interessato, a cura delle competenti Autorita' marittime, dei periodi di imbarco regolarmente coperti da contribuzione. 9.2. Richieste alla S.A.P. di Roma-Eur delle posizioni di navigazione ai fini della costituzione della posizione assicurativa Tutti gli adempimenti relativi al rilascio dell'estratto di navigazione estera, segnalati nella circolare n. 138.2088 PMT/221 dell'8 settembre 1987, parte III, cap. 3.4.5 (8), sinora svolti da questa Direzione Generale - Servizio P.M.T. - Rep. 8, saranno esple- tati dalla S.A.P. di Roma-Eur finche' non sara' possibile, anche per siffatta operazione, l'accesso diretto all'archivio automatizzato da parte delle Sedi periferiche. 10. GESTIONE ADEMPIMENTI A STRALCIO La S.A.P. di Roma-Eur dovra' provvedere anche a tutti gli adem- pimenti concernenti la contribuzione estera secondo la legge n. 413/1984 ante In particolare, detti adempimenti riguardano la gestione delle domande di: - iscrizione preventiva da armatore ex artt. 47, sub b) e 50; - iscrizione preventiva individuale ex artt. 47, sub a), e 49; - regolarizzazione avanzata dai marittimi ai sensi dell'art. 52; Sono posti, altresi', a carico della suddetta S.A.P. gli adempi- menti a stralcio - di natura contributiva, sinora seguiti da questa Direzione Generale - riguardanti la navigazione nazionale, per la quale, come e' noto, si e' attuato il completo inserimento della gente di mare nel regime delle assicurazioni generali obbligatorie dei lavoratori dipendenti comuni a far tempo dal 1 gennaio 1980. In particolare, la Sede dovra' provvedere a: 1) definire le posizioni contributive delle aziende navi, ancora sospese, per gli imbarchi di marittimi resi anteriormente alla predetta data del 1 gennaio 1980. Si fa, in proposito presente che, le somme riscosse in relazione alle pendenze contributive, ancora esistenti (per il recupero delle quali vennero a suo tempo interessate le Sedi da questa Direzione Generale, ai fini dell'esercizio dell'azione diretta a far valere il privilegio speciale sulle navi ed anche ai fini delle azioni di recupero dei crediti dell'Istituto nei casi di procedure concorsuali a carico degli armatori) dovranno essere trasferite direttamente alla SAP di Roma-Eur e non piu' a questa Direzione Generale. Inoltre, le S.A.P., nei casi di richieste di nulla - osta, da parte delle Autorita' Marittime - ai fini del rilascio delle autorizzazioni a dismettere la bandiera nazionale per le navi che devono essere vendute a stranieri o demolite - dovranno rivol- gersi alla S.A.P. di Roma-Eur per accertare se sussistano o meno pendenze contributive, cosi' come era previsto, per il Servizio Previdenza Marinara di questa Direzione Generale, con circolare n. 527 R.C.V. del 28 aprile 1980 (punto 1 del capitolo IX). (9) Analogamente dovra' essere richiesta alla S.A.P. di Roma-Eur la eventuale sussistenza di pendenze contributive ante 1 gennaio 1980, nei casi di richieste di rimborso, da parte delle aziende armatoriali, degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno di cui alla Legge 4 agosto 1984, n. 430, anche in questo caso gia' previsto, per il Servizio PMT con il messaggio n. 19507 del 18 febbraio 1985 del Servizio R.C.V. 2) a definire gli atti concernenti le procedure di riscossione, a mezzo ruoli esattoriali (legge 22 febbraio 1973, n. 27) dei contributi di previdenza marinara dovuti dalle aziende ante 1 gennaio 1980 (10). 3) a gestire, in attesa che sia realizzata la relativa procedura di automazione, le posizioni assicurative riguardanti le seguenti categorie speciali di marittimi compreso il rilascio degli estratti contributivi alle S.A.P.: a) volontari del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM). Si ritiene opportuno precisare che - in attesa della emanazione del provvedimento di riforma, in corso di avanzata elaborazione, inteso ad estendere anche a tale personale il regime contributivo in vigore per i volontari delle altre armi (Esercito ed Aeronau- tica) - alla S.A.P. stessa dovranno far carico anche gli adempimenti amministrativi concernenti la riscossione dei contributi relativi ai marittimi di cui trattasi, riscossione che, come meglio precisato nella Parte Terza, sara' temporanea- mente accentrata, per quanto concerne l'accredito dei versamenti, presso la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza di questa Direzione Generale. Sara' cura di questa stessa Direzione Generale di interessare, nel contempo, il Ministero della Difesa Marina per la regolamentazione dei rapporti finanziari fra il Ministero stesso e detta S.A.P. Si chiarisce comunque che attualmente il Ministero Difesa - Marina, Divisione 8 T.E.C. Sezione 3 , effettua il pagamento dei contributi versando acconti trimestrali e saldo a fine anno, tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato mediante accrediti sulla contabilita' speciale 1339/9 intestata a questa Direzione Generale. Allo stato, per il personale del CEMM passato in servizio permanente effettivo, in conformita' dell'art. 34 della legge n. 658/1967, confermato dall'art. 21 della legge n. 413/1984, l'Istituto e' tenuto a rimborsare al Ministero del Tesoro i contributi relativi e alla ex gestione marittimi e all'assicura- zione generale obbligatoria a suo tempo versati dal Ministero Difesa - Marina per la costituzione delle relative posizioni assicurative. b) Operai marittimi non di ruolo dello Stato e personale civile non di ruolo imbarcati su navi militari. Relativamente a tale categoria di personale sussiste una proce- dura di rimborso analoga a quella prevista per i volontari CEMM; c) Piloti dei porti italiani associati in Corporazioni sino al 31.12.79; d) marittimi imbarcati su "galleggianti" iscritti nei Registri NN.MM. e GG. (limitatamente ai periodi anteriori al 1 aprile 1973); e) marittimi che hanno ottenuto il riconoscimento in regime di previdenza marinara dei servizi prestati a terra ex art. 44 della legge n. 658/1967; f) marittimi imbarcati su Navi minori e Galleggianti che hanno presentato domanda di riscatto ex art. 8 della legge n. 27/1973; g) marittimi che hanno effettuato navigazione nei "Mari del Nord"; h) marittimi imbarcati su naviglio da diporto sino al 31.12.79; i) iscritti alla ex Gestione speciale sino al 31.12.1979. Alla stessa S.A.P. di Roma-Eur le Sedi dovranno rivolgersi per l'acquisizione dei modd. 011 DS e Tbc relativi a periodi indennizzati anteriormente al 1965 (cfr. la citata circolare n. 138.2088 PMT/221 dell'8.9.87, parte I IIIIIII paragr. 3.4.8.). Si fa riserva di ulteriori istruzion i in ordine alla sistemazione amministrativo - contabile delle situ azioni relative alla contribu- zione nazionale, ante 1 gennaio 1980 e alle modalita' di eventuali rimborsi ai soggetti interessati. 11. NORMATIVA E RICORSI AMMINISTRATIVI I quesiti di natura normativa inerenti la contribuzione relativa ai marittimi italiani imbarcati su navi estere dovranno essere sotto- posti dalla S.A.P. di Roma-Eur alla Direzione Centrale per i contri- buti, la quale provvedera' ad impartire le istruzioni del caso. Alla predetta Direzione dovranno, inoltre, essere trasmessi, opportunamente istruiti, i ricorsi avverso i provvedimenti assunti dalla S.A.P. stessa. 12. CONTRIBUZIONE DEI MARITTIMI ITALIANI COSTITUENTI GLI EQUIPAGGI DI NAVI ITALIANE LOCATE A SCAFO NUDO AD ARMATORI STRANIERI CON ASSUNZIONE TEMPORANEA DELLA BANDIERA ESTERA La legge n. 234 del 14 giugno 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 21 giugno 1989, agli artt. 28 e 29 ha introdotto nell'ordinamento italiano, oltre all'istituto della locazione a scafo nudo di nave estera ad armatore italiano con assunzione temporanea della bandiera italiana, anche la locazione a scafo nudo di nave italiana ad armatore straniero, con assunzione temporanea della bandiera stessa. Per il trattamento previdenziale dei marittimi italiani imbarcati sulle navi che acquisiscono la bandiera estera, le norme di cui trattasi dispongono l'applicazione del regime previdenziale nazionale cioe' del regime volontario previsto dalla legge n. 413/1984, cap. II del Titolo V a tutela della navigazione resa su navi estere. Per l'applicazione delle norme avanti accennate sono state fornite istruzioni con circolare n. 102 del 15 aprile 1991. PARTE TERZA ISTRUZIONI CONTABILI In ordine alle istruzioni contabili, per il momento, si precisa quanto segue. I versamenti dei contributi previsti dalla presente circolare, compresi quelli relativi agli adempimenti a stralcio di cui al prece- dente punto 10), devono essere imputati al conto GPA 52/94, reso movimentabile per la Sede di Roma - Eur, in attesa dell'attribuzione I movimenti finanziari che si verificheranno sull'apposito c/c postale n. 812008, cui affluiranno i predetti versamenti mediante i relativi bollettini, dovranno essere rilevati al conto GPA 02/26, reso ugualmente movimentabile per la Sede sopracitata. Eventuali contributi riscossi da altre Sedi dovranno essere trasferiti con mod. SC 10 alla Sede di Roma - Eur che provvedera' a imputarli al suddetto conto GPA 52/94, compresi quelli relativi al personale CEMM la cui riscossione continua ad essere accentrata presso questa Direzione Generale, nell'attesa che vengano definiti gli accordi con il Ministero della Difesa - Marina per l'accreditamento dei contributi in questione sulla contabilita' speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato accesa alla Sede di Roma - Eur. Nell'allegato n. 16/2 vengono riportati i conti GPA 02/26 e GPA 52/94 ai quali e' stata adeguata anche la denominazione. Ai fini delle successive operazioni amministrativo - contabili per le quali verranno impartite apposite istruzioni, si rappresenta l'esigenza che i bollettini e/o altri documenti di versamento siano per il momento tenuti in evidenza da parte dell'Ufficio competente per la contabilita' della Sede di Roma - Eur. PARTE QUARTA PROCEDURA AUTOMATIZZATA PER LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURA- TIVA DEI MARITTIMI IMBARCATI SULLE NAVI ESTERE Al fine di istituire un archivio automatizzato concernente le posizioni assicurative dei marittimi italiani imbarcati sulle navi estere e' stato, a suo tempo, elaborato un programma di acquisizione dei dati contributivi relativo a dette posizioni, funzionante sul sistema 8100. Attraverso siffatta procedura e' stato possibile acquisire la quasi totalita' dei dati contributivi, sino al 31.12.1979, presenti sulle schede assicurative dell'archivio cartaceo della navigazione estera e delle posizioni rilevabili dagli elenchi di contribuzione inviati dalle aziende per periodi di navigazione dal 1 gennaio 1980 in poi. Dovranno, inoltre, essere acquisiti i periodi di imbarco rilevabili dai fascicoli personali dei marittimi che hanno versato i contributi avvalendosi degli istituti della regolarizzazione e della iscrizione preventiva individuale. I dati gia' acquisiti, sono stati successivamente prelevati e trattati con una serie di programmi locali che hanno consentito di riorganizzare l'archivio costituito con la vecchia procedura e di trasferire quindi i relativi dati sull'archivio VSAM oggetto della presente circolare. Cio' premesso, di seguito vengono illustrate le modalita' appli- cative relative alla nuova procedura di gestione delle posizioni assicurative di navigazione estera, le quali abbracciano due momenti: il primo la codifica dei dati contributivi; il secondo, le operazioni tecnico - funzionali di detta procedura. 1. OPERAZIONI DI CODIFICA DEI PERIODI CONTRIBUTIVI La S.A.P. di Roma-Eur cosi' come precisato nel Capitolo 8 della presente circolare, esauriti gli adempimenti amministrativi relativi ai versamenti contributivi, dovra' procedere alla costituzione della posizione assicurativa dei marittimi di cui trattasi, avvalendosi della procedura automatizzata di gestione PMNE in seguito descritta. I dati da acquisire saranno, ovviamente, rilevati dagli elenchi di contribuzione inviati dalle aziende estere e dai fascicoli perso- nali afferenti le pratiche di iscrizione preventiva individuale, di riscatto e di regolarizzazione. Detti dati dovranno essere preventivamente codificati mediante l'attribuzione di codici concernenti: - la denominazione della nave (elemento indispensabile dell'acquisizione), - la qualifica del marittimo (elemento indispensabile dell'acquisizione); - il compartimento di iscrizione del marittimo (elemento indispensabile dell'acquisizione); - il tipo, il tonnellaggio (o la potenza motore) e la destinazione d'uso della nave (qualora tali notizie siano desumibili dai documenti in atti); - particolari codici, inoltre, sono stati previsti per l'acquisizione dei periodi di malattia indennizzata, in passato documentata alla ex Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara. 1.1. Denominazione della nave Al fine di facilitare l'acquisizione della denominazione delle navi estere e' stato istituito un archivio delle navi in cui alle stesse e' stato attribuito il codice numerico progressivo da 1 in poi. La lista stampata contenente l'elenco delle navi, organizzata alfabeticamente nonche' per codice nave, potra' essere richiesta dalla SAP di Roma-Eur alla Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica, lo Sviluppo delle procedure e la gestione dei sistemi. Detta lista dovra' essere utilizzata dalla SAP suddetta sia per la codifica, in sede di acquisizione dei dati riguardanti le navi gia' in archivio, sia per l'aggiornamento dell'archivio con l'inserimento di navi di nuova iscrizione. In tale ultima ipotesi dovra' essere proseguita la numerazione esistente, che e' stata prevista sino al numero massimo di 9999. Dato che, durante la costituzione dell'archivio la denominazione di alcune navi e' risultata indecifrabile o errata, si e' proceduto ad attribuire a tali navi il codice convenzionale 9999, in aggiunta, peraltro, al codice 1977 di pari significato utilizzato con la vecchia procedura ed in alcuni casi rimasto operante. Inoltre, alla gran parte delle navi relative alle pratiche di contribuzione individuale e' stato attribuito il codice convenzionale 9997, (per le navi fino a 3000 TSL) e 9998 (per le navi con oltre 3000 TSL), al fine di non appesantire la numerazione, considerata la scarsa utilita' dell'immissione in archivio delle navi stesse. Per quanto concerne da ultimo il servizio di pilotaggio in acque straniere si fa presente che di sovente non viene fornito dalle aziende o dai marittimi la denominazione della nave in quanto il servizio stesso e' effettuato, anche con frequenza giornaliera, su navi diverse. In tal caso, poiche' le aziende o i marittimi forniscono il nome del Porto in cui operano le navi dovra' essere acquisita la "localita'" preceduta da "Porto di" avvalendosi, come per le navi, del codice preventivamente attribuito per la relativa immissione nell'ar- chivio navi. 1.2. Qualifica del marittimo I codici distintivi da riferire alle qualifiche del marittimo a bordo delle navi estere sono rilevabili dalla tabella (allegato 19) sulla quale i codici stessi sono riportati da 1 a 14 per ciascuna qualifica. Per il personale di macchina i codici sono pari a quelli di coperta aumentati di 50. Detti codici sono gia' noti alle SAP essendo stati riportati nell'allegato 4/2 alla circolare n. 138.2088 dell'8 settembre 1987 (11). Si fa presente, inoltre che, per la codifica delle qualifiche relative ai dati di imbarco desunti dai fascicoli personali afferenti le pratiche di iscrizione preventiva individuale, di riscatto e di regolarizzazione, tutti i codici del personale di coperta e di mac- china sono stati aumentati di 20. I nuovi codici sono stati introdotti al solo fine di dare all'o- peratore una informazione immediata circa la provenienza della con- tribuzione (azienda estera ovvero marittimo che chiede di avvalersi degli istituti sopra citati) il che puo' essere utile anche per una eventuale, rapida, ricerca degli atti cartacei. Pertanto, detti codici non devono essere tenuti in considerazione in sede di codifica degli estratti matricolari, di cui alla parte Quarta della citata circolare n. 138.2088/PMT/221 dell'8 settembre 1987. Per le qualifiche non espressamente previste nella tabella, si rinvia alla circolare n. 130/0032/PM del 19 marzo 1977 (12) contenente l'elenco delle equiparazioni. 1.3. Compartimento di iscrizione del marittimo I codici distintivi da riferire al Compartimento di iscrizione del marittimo sono rilevabili dalla tabella di cui all'allegato n. 20. A detti codici deve seguire il numero, costituito da sei cifre, di iscrizione del marittimo nel compartimento. Il codice compartimento e il numero di iscrizione di cui sopra costituiscono la matricola dell'assicurato la quale e' elemento fondamentale per la costituzione della posizione assicurativa e per la sua successiva ricerca nell'archivio automatizzato in alternativa all'altro criterio basato sui soli dati anagrafici. Cio' premesso si fa presente che, in sede di acquisizione delle posizioni esistenti nell'archivio cartaceo del Servizio Previdenza Marinara di questa Direzione Generale, e' risultato che alcune di dette posizioni presentavano la matricola incompleta o del tutto sconosciuta oppure identica ad altra gia' acquisita. Per consentire l'acquisizione delle posizioni stesse si e' ricorso alla utilizzazione di codici - compartimento particolari che di seguito si descrivono: codice 88: utilizzato con la vecchia procedura su sistema 8100 per acquisire e aggiornare posizioni risultate gia' presenti in archi- vio. codice 87 (86-85 e utilizzati con la nuova procedura PMNE nei successivi a decrescere) seguenti casi: a) per acquisire posizioni aventi la matricola incompleta essendo noto il numero di iscrizione e non anche il compartimento di iscrizione stesso; b) per acquisire posizioni totalmente prive dei dati matricolari. In altri casi oltre al codice compartimento 87 e' stata utilizzata, quale numero di iscrizione, una numerazione progressiva crescente di sei cifre a partire da 000001 in poi; si precisa che, nei casi in cui, in sede di attribuzione del numero di iscrizione, come descritto alle lettere a) e b) i dati matricolari della posizione da acquisire siano risultati identici ad altra gia' acquisita con il codice comp. 87, a detta posizione e' stato attribuito il codice comp. 86. Analogamente e' stato effettuato, attribuendo il codice 85 (e successivi a decrescere), per posizioni identiche ad altre alle quali era stato in precedenza attribuito il codice 86 e successivi. codice 80 (79-78 e utilizzati per le posizioni dei marittimi successivi a decrescere) imbarcati con il passaporto. In tali casi i dati matricolari sono stati completati con una numerazione costituita dalle ultime sei cifre del numero del passaporto. Ovviamente gli estremi completi del passaporto sono stati acquisiti nell'apposito spazio previsto per tale documento. Nei casi in cui, in sede di attribuzione del numero di iscrizione, come sopra descritto, i dati matricolari della posizione da acquisire siano risultati identici ad altra gia' acqui- sita con il codice comp. 80, a detta posi- zione e' stato attribuito il codice comp. 79. Analogamente e' stato effettuato, attribuendo il codice 78 (e successivi a decrescere) per posizioni identiche ad altre alle quali era stato in precedenza attribuito il codice 79 e successivi. Con la vecchia procedura su sistema 8100 le posizioni dei marit- timi imbarcati con il passaporto sono state acquisite con il codice - compartimento 99, seguito da sei cifre generate automaticamente dal sistema stesso. I codici e le numerazioni di cui sopra potranno essere utilizzate dalla S.A.P. di Roma-Eur nei casi di situazioni analoghe a quelle avanti descritte. 1.4. Tipo, tonnellaggio ed attivita' della nave La procedura di acquisizione delle posizioni assicurative di navigazione estera prevede la possibilita', peraltro non determinante ai fini dell'acquisizione stessa, di attribuire alle navi un codice costituito da due lettere, codice che, peraltro, per il momento non e' stato organizzato in quanto agli atti di questa Direzione Generale non sono complete le informazioni relative sia al tipo e al tonnellaggio delle navi, sia all'attivita' delle navi stesse (quali ad esempio trasporto merci o passeggeri, diporto, pesca ecc.). La procedura, in ogni caso, consente di memorizzare, per le navi estere, i singoli dati di cui trattasi. Infatti sono stati previsti, nel pannello relativo alle informazioni riguardanti le navi, appositi spazi per il codice categoria, il tonnellaggio, il codice attivita' e la descrizione dell'attivita' stessa. 1.5. Periodi di malattia indennizzati Anche per i periodi in questione, a suo tempo documentati all'Istituto, e' prevista l'acquisizione, sulle posizioni assicurative di cui trattasi. Tale acquisizione va effettuata attribuendo ai singoli periodi di malattia e per ciascun marittimo i seguenti codici: - per la qualifica: il codice convenzionale 90 - per la denominazione della nave " " 9990 - per il compartimento e la matricola poiche' gli estremi dei dati di iscrizione del marittimo: matricolari dei marittimi non sono stati forniti con le denunce di malattia, e qualora il compartimento e la matricola di ciascun marittimo non siano rilevabili sul pannello che visualizza l'elenco dei "sinonimi", sara' attribuito il codice compartimento 90 seguito, per la matricola individuale, da sei cifre direttamente attribuite da questa Direzione Generale. 2. PROCEDURA PMNE (Previdenza Marinara - Contributi di navigazione estera) Con l'obiettivo di rispondere alla duplice esigenza del decen- tramento e di una maggiore funzionalita' delle procedure, e' stata realizzata la nuova procedura di gestione delle posizioni contributive individuali di navigazione estera. 2.1 - Funzioni Le funzioni previste consentono la gestione totale delle posi- zioni anagrafico - contributive individuali. La prima versione della procedura che viene rilasciata consente l'acquisizione della posizione anagrafica, la variazione dei periodi di contribuzione presenti in archivio e l'acquisizione di nuovi periodi. Tali funzioni sono riservate, al solo "polo di acquisizione". La procedura consente comunque di abilitare qualsiasi utente CX1L alle funzioni di gestione. L'abilitazione avviene mediante il termi- nale "master" del C.E. Sono inoltre previste le funzioni di variazione anagrafica totale, fusione e cancellazione delle posizioni sempre riservate al "polo". Tutti gli altri utenti possono accedere in consultazione con la possibilita' di effettuare variazioni sui dati anagrafici non essen- ziali quali comune e prov. di nascita, indirizzo, c.a.p., residenza e cod. pensionato (si/no). In tutti i casi la modifica degli archivi comporta la registra- zione del terminale, numero operatore e data in cui e' stata effet- tuata l'operazione. Su ogni terminale abilitato alla gestione possono acquisire dati cinque operatori diversi, ognuno con la propria parola chiave corri- spondente al numero operatore di cui sopra. Il mancato inserimento della parola - chiave od una parola - chiave errata inibiscono il terminale alla gestione consentendo solo la consultazione. Su tutti i pannelli della procedura vengono segnalati con appo- siti messaggi le condizioni di errore riscontrate. 2.2. Abilitazione terminali alla gestione delle posizioni Si tratta di una funzione riservata al C.E. che provvede ad abilitare e disabilitare i terminali alla gestione delle posizioni. Il terminale master puo' anche disabilitare la parola - chiave di In questo caso si riporta il terminale allo stato di prima attivazione, per cui sara' necessario reimpostare la nuova parola chiave per ripristinare la capacita' di intervento del terminale stesso. (Diversamente resterebbe in grado di funzionare solo per la consultazione). 2.3. Accesso alla procedura Richiede il collegamento del terminale all'ambiente CX1L e quindi l'avvio della transazione PMNE. 2.4. Fine della procedura Il tasto funzionale AP1 consente di terminare la transazione in qualsiasi punto della procedura. 2.5. Prima attiviazione della procedura Questo passo interessa solo i terminali abilitati alla gestione. Viene visualizzato un pannello che prevede l'inserimento delle cinque "nuove" parole - chiave in sostituzione delle "attuali" "PMNEP" (unica chiave riservata al C.E.). L'operazione e' riservata al re- sponsabile del "polo di acquisizione" che provvede poi a comunicare ad ogni operatore la parola - chiave ed il numero operatore corrispon- dente. Ogni operatore puo' modificare in ogni momento la propria parola - chiave sul pannello che segue: ================================================================== ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA -------------------- NAVIGAZIONE ESTERA -------------------- GESTIONE PAROLA - CHIAVE ATTUALE NUOVA N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 TERMINALE ED2Q ------------------------------------------------------------------- PF3 = PANNELLO INIZIALE AP1 = FINE ABILITATO ALLA GESTIONE DEI TERMINALI ==================================================================== 2.6. Pannello richiesta dati L'accesso ai dati dell'archivio puo' avvenire sul pannello di seguito evidenziato in uno dei seguenti modi: a) con il numero di compartimento - matricola; b) cognome / nome / data di nascita (anche parziali); c) numero di passaporto; Appositi messaggi segnalano all'operatore eventuali errori nella richiesta. Per i terminali abilitati alla gestione viene inoltre richiesta la parola - chiave (puo' essere immessa unitamente ad uno dei tre tipi di richiesta suddetti). La parola - chiave e' obbligatoria per attivare le funzioni di acquisizione dei periodi (PF4), di fusione posizioni (PF6) e di modifica della parola - chiave (PF9). L'immissione della parola chiave corretta rende operativa la gestione fino alla fine della procedura. ================================================================ ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA ------------------ NAVIGAZIONE ESTERA ---------------------- A) COMPARTIMENTO - MATRICOLA ... B) COGNOME .................................................. NOME ........................ DATA DI NASCITA (GGMMAA) .... C) PASSAPORTO .................. PER LA RICERCA DI UNA POSIZIONE IN ARC HIVIO, IMMETTERE I DATI RELATIVI AD UNO SOLO DEI CRITERI DI SELEZIONE S OPRAINDICATI, TENENDO PRESENTE CHE CON IL CRITERIO B) VIENE FORNITO L 'EVENTUALE ELENCO DEI SINONIMI E POSSONO ESSERE IMMESSI ANCHE DATI PARZIALI: - COGNOME (ALMENO 2 CARATTERI) - COGNOME E ALMENO 1 CARATTERE DEL - COGNOME NOME E AA - COGNOME NOME E MMAA ------------------------------------------------------------------- PF4 = ACQUISIZ. PERIODI PF6 = FUSIONE POSIZIONI PF8= GESTIONE NAVI PF9 = VAR. PAROLA - CHIAVE AP1 = FINE ================================================================== 2.7. Pannello anagrafico Se non esistono sinonimi e la posizione e' presente, i tasti funzionali consentono di: - visualizzare i periodi di contribuzione presenti in archivio (PF2); - ritornare al pannello richiesta dati (PF3); - attivare la variazione anagrafica totale o parziale a seconda della abilitazione o meno alla gestione (PF5) e per i soli terminali abilitati alla gestione; - cancellare logicamente la posizione anagrafica e fisicamente i relativi periodi di contribuzione (PF6); - acquisire periodi di contribuzione relativi alla posizione in esame e / o di altre posizioni (PF4). ================================================================= ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA ------------------ NAVIGAZIONE ESTERA --------------------- COMPARTIMENTO - MATRICOLA 13099093 PASSAPORTO COGNOME ROSA NOME ANDREA DATA NASCITA 11 09 31 SESSO M COMUNE DI NASCITA PROV INDIRIZZO C.A.P. LOCALITA' PROVINCIA CODICE FISCALE PENSIONATO SI GESTIONE POSIZIONE: 0000 0 010190 ------------------------------------------------------------------- PF1 = ELENCO SINONIMI PF2 = ELENCO PERIODI PF3 = PANNELLO INIZIALE PF4= ACQUISIZ. PERIODI PF5 = VARIAZ. ANAGRAF. AP1 = FINE =================================================================== 2.8. Pannello elenco sinonimi Viene attivato con il tipo richiesta b) e possono essere visua- lizzati fino a 301 sinonimi (15 per pagina). Si considerano sinonimi tutte le posizioni che contengono gli stessi dati della richiesta. Le pagine vengono gestite con i tasti funzionali PF1 = PF2. L'immissione del numero di sinonimo interessato attiva la funzione di cui al punto 2.6 con in piu' la funzione di ritorno al pannello elenco sinonimi (PF1). Puo' essere visualizzata sul seguente pannello la posizione anagrafica di un sinonimo che si trova in altra pagina dell'elenco. =================================================================== ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE PREVIDENZA MARINARA ----------------- NAVIGAZIONE ESTERA ------------------------ E L E N C O S I N O N I M I N. COGNOME NOME DATA NASC. MATRICOLA 1 ROSA ANDREA (*) 01/01/01 36013653 2 ROSA ANDREA 11/09/31 13099093 3 ROSA ANGELO 01/01/01 15035051 4 ROSA ANTONINO 01/01/01 88012649 5 ROSA ANTONINO 01/01/10 36015404 6 ROSA ANTONINO 28/10/28 36014492 7 ROSA ANTONINO 21/04/33 36016849 8 ROSA ANTONINO 21/01/42 36018396 9 ROSA ANTONINO 10/04/56 99006657 10 ROSA ANTONIO 19/06/18 36011715 11 ROSA CARMELO 22/10/17 36011668 12 ROSA CARMELO 07/02/45 15049861 13 ROSA CORRADO 24/09/29 36014629 14 ROSA CORRADO 15/05/50 36020761 15 ROSA ENRICO 14/12/59 36024506 -------------------------------------------------------------------- SINONIMO (DA 1 A 301) PF3 = PANNELLO INIZIALE PF2 = PAG. SUCCESSIVA AP1 = FINE (*) giorno : 01 se non conosciuto mese: 01 se non conosciuto anno: 01 se non conosciuto ==================================================================== 2.9. Pannello elenco periodi Viene attivato con il tasto funzionale PF2 del pannello anagra- fico e visualizza fino a 16 periodi per pagina. Sulla prima pagina il tasto funzionale PF1 provoca il ritorno al pannello anagrafico altrimenti gestisce unitamente a PF2 il cambio pagina. Per i terminali abilitati alla gestione e' possibile sul pannello di seguito indicato procedere alla variazione di un periodo contribu- tivo, anche di altra pagina, immettendo il relativo numero progressi- vo. =================================================================== ARCHIVIO NAZIONALE POSIZIONI ASSICURATIVE P.M. - PERIODI DI NAVIGA- ZIONE ESTERA C - M 38045672 COGNOME ROSSAGNO NOME VINCENZO D.N. 110128 N.* ANNO DAL AL RETRIB. Q. C. NAVE RAGIONE-SOCIALE-NAVE TERM-OP-DATA 1 1976 1712 3112 0 12 0492 DOLORES SWAN 0000 0 010190 2 1977 0101 0606 0 12 0492 DOLORES SWAN 0000 0 010190 3 1977 1508 1009 0 12 1905 WESTERN LION 0000 0 010190 4 1977 2610 3112 0 12 0457 DANIAN GAS 0000 0 010190 5 1978 0101 3003 0 12 0457 DANIAN GAS 0000 0 010190 6 1978 2506 3011 0 12 0878 HERCULES 0000 0 010190 7 1979 0802 2407 0 12 1273 NORTHERN LION 0000 0 010190 8 1979 1910 3112 0 12 0518 EASTERN LION 0000 0 010190 --------------------------------------------------------------------- PERIODO (DA 1 A 8) DA VARIARE PF3 = PANNELLO INIZIALE PF1 = DATI ANAGRAFICI AP1 = FINE ===================================================================== 2.10. Pannello variazione periodo contributivo Solo per i terminali abilitati. Viene riportato il periodo interessato alla variazione. E' sufficiente inserire il o i dati da modificare per completare l'ac- quisizione. I dati non immessi vengono compilati automaticamente. Inoltre il campo relativo alla retribuzione ha una duplice funzione in relazione al campo "+ / -" che indica il tipo di operazione che si intende fare sulla retribuzione stessa. La presenza del segno + o - determina una addizione o una sottrazione dell'importo immesso da quello presente nel periodo da variare. Il risultato viene riportato sul nuovo periodo. In assenza del segno viene riportato l'importo immesso. La variazione del periodo comporta in ogni caso la sua cancella- zione logica. Con il tasto funzionale PF6 e' possibile attivare la sola can- cellazione logica del periodo interessato. Per ripristinare un periodo cancellato e' sufficiente richiamarlo in variazione e ripetere almeno un dato. La cancellazione e scrittura dei periodi e' condizionata all'as- senza in archivio di periodi con le stesse date o con date in sovrap- posizione. Se non vi sono errori viene eseguita la registrazione e viene riattivata la pagina dell'elenco periodi aggiornata con le variazioni. 2.11. Pannello acquisizione periodi Solo per i terminali abilitati. Viene attivato con PF4 dal pannello richiesta dati o dal pannello anagrafico. Nell'ultimo caso il campo relativo al comp - matricola e' precompilato. E' possibile acquisire fino a 8 periodi per volta. Compilati obbligatoriamente tutti i campi della prima riga, nelle righe succes- sive puo' essere omessa l'immissione dei dati che si ripetono. Gli errori riscontrati vengono segnalati sul campo 'messaggi' di ogni riga. I controlli sono eseguiti su tutte le righe se gli errori ri- scontrati sono di tipo 'non' bloccante. Sotto ogni riga che supera i controlli vengono evidenziati cognome / nome / data di nascita e ragione sociale della nave per verificare la congruita' del comp - matricola e codice nave immessi. Superati i controlli viene richiesta la conferma per la registrazione con PF7 o la correzione con PF5. Con PF7 esegue le registrazioni e ripresenta il pannello per l'acquisizione di ulteriori periodi con la prima riga precompilata con i dati dell'ultima riga del pannello precedente (escluso il campo retribuzione), ovviamente da modificare. Nell'attuale versione i controlli segnalano i periodi in sovrap- posizione rispetto a quelli presenti in archivio consentendo tuttavia la loro registrazione. In caso di periodi incongruenti rispetto alla data di nascita del marittimo (incrementata di 14), il periodo verra' automaticamente segnalato da un asterisco a sinistra del periodo interessato. 2.12. Pannello acquisizione posizione anagrafica Solo per i terminali abilitati. Per l'inserimento di una nuova posizione in archivio e' necessa- rio immettere nel pannello richiesta oltre alla parola - chiave il numero di comp - matricola e dare invio. Dopo i controlli della parola - chiave viene tentata la lettura della posizione in archivio. Per le posizioni non presenti viene visualizzato il messaggio "posizione non presente in archivio" e "PF5 = acq. posizione". Con il tasto funzionale PF5 viene visualizzato il pannello per l'inserimento di tutti i dati anagrafici, con il campo comp - matri- cola gia' compilato. Superati i controlli la posizione viene scritta in archivio e vengono attivati i tasti funzionali previsti per le posizioni gia' in essere. 2.13. Rilascio ai marittimi della attestazione contributiva con il sistema automatizzato Le istruzioni riguardanti la procedura per il rilascio ai marit- timi interessati, con il sistema automatizzato, dell'attestazione dei periodi contributivi afferenti gli imbarchi sulle navi estere, saranno fornite non appena l'elaborazione del relativo programma sara' stato completato. * * * * Sara' cura di questa Direzione Generale provvedere ad informare i Ministeri interessati, gli Enti di Patronato e le Aziende di naviga- zione estera su quanto forma oggetto della presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE Prof. BILLIA ________________ (1) cfr. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 176 (2) cfr. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 2083. (3) cfr. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 817. (4) E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle Autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione dei noli, conclusione dei contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati. Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito, con o senza rappresentanza conferita dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo ed occasionale. (5) Via Chopin 49 - 00144 Roma (6) In aggiunta al documento anzidetto, se trattasi di nave da pesca, occorre trasmettere: - copia, autenticata dal comandante, del documento di bordo (ancorche' scritto in lingua straniera), da cui risulti che la nave e' adibita all'esercizio della pesca; - dichiarazione dello stesso comandante in merito al tipo di pesca praticata (pesca mediterranea oppure pesca oceanica). (7) Si intende per naviglio da diporto, nazionale ed estero, quello volto alla navigazione a scopo ricreativo e sportivo. Ad ogni buon fine, si chiarisce che il naviglio da diporto diporto sono le unita' navali, destinate alla navigazione da diporto, superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda, iscritte nei registri delle navi da diporto (R.N.D.) ed aventi, quali carte di bordo, la "licenza di navigazione" e l'"elenco di equipaggio". Imbarcazioni da diporto sono le unita' navali, destinate alla navigazione da diporto, superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore ai 35 cavalli anche se costituisce mezzo di propulsione ausiliario, iscritte nei Registri delle imbarcazioni da diporto (R.I.D.) ed aventi, quali carte di bordo, la "licenza di navigazione" e l'"elenco di equipaggio". (8) Cfr. "Atti Ufficiali", 1987, pag. 2382. (9) Cfr. "Atti Ufficiali", 1980, pag. 1124. (10)Per quanto riguarda i contributi dovuti dalle aziende che hanno gestito le navi iscritte nei Registri delle Navi Minori e Galleggianti sino al 31.12.1979 e non ancora versati, le S.A.P. competenti dovranno valutare se, per il recupero dei contributi stessi sia opportuno, dopo avere espletato tutti i tentativi e le azioni legali ritenute necessarie, ricorrere alla riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 27/1973. In tale ipotesi gli adempimenti per la formazione dei ruoli sinora effettuati da questa Direzione Generale (circolare n. 130/0032/PM del 19.3.1977, parte 2 cap. 15 - Cfr. "Atti Ufficiali", 1977 pag. 458) dovranno essere curati direttamente dalle S.A.P. (11)Cfr. "Atti Ufficiali", 1987, pag. 2382. (12)Cfr. "Atti Ufficiali", 1977, pag. 489 All. 4 ALLEGATI 1.1. MODULI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE PREVENTIVA SU INIZIATIVA DELL'ARMATORE All. 1 Elenco preliminare nominativo dei marittini imbarcati su nave estera All. 2 Atto di assunzione d'obbligo All. 3 Scheda di fidejussione bancaria All. 4 Elenco nominativo mensile dei marittini imbarcati su nave estera All. 5 Scheda contributiva di navigazione estera 1.2. MODULI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE PREVENTIVA SU INIZIATIVA DEL MARITTIMO All. 6 Domanda di assicurazione preventiva All. 7 Comunicazione all'interessato per iscrizione preventiva All. 8 Comunicazione circa gli effetti di domanda di I.P. tardiva 1.3. MODULI RELATIVI ALLE REGOLARIZZAZIONI EX ART. 52 All. 9 Domanda di regolarizzazione All.10 Comunicazione all'interessato per la regolarizzazione di periodi pregressi All.11 Provvedimento di accoglimento della domanda di regolarizzazione di periodi pregressi All.12 Comunicazione all'interessato per il pagamento degli interessi 1.4. MODULI RELATIVI ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI ESTERE All.13 Modello di fascicolo personale per l'iscrizione preventiva e per le regolarizzazioni di periodi pregressi All.14 Schedino di iscrizione preventiva e di regolarizzazione All.15 Certificazione contributiva 1.5. ELENCO BANCHE E VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI All.16/1 Elenco banche presso le quali e' aperto un conto corrente intestato alla S.A.P. di Roma-Eur All.16/2 Variazione al piano dei conti 1.6. PROVVEDIMENTI DI LEGGE E AMMINISTRATIVI All.17 Estratto della legge 26 luglio 1984, n. 413 All.18 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1987, n.115 1.7. CODICI PER L'AUTOMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DI NAVIGAZIONE ESTERA All.19 Codici delle qualifiche dei marittimi italiani imbarcati sulle navi All.20 Codici dei compartimenti marittimi INDICE PREMESSA PARTE PRIMA 1. Precedenti legislativi 2. Nozione assicurativa di nave estera 3. Soggetti interessati al rapporto assicurativo 4. Singoli strumenti di tutela 4.1. L'iscrizione preventiva su iniziativa di singolo lavoratore 4.2. L'iscrizione preventiva ad opera di armatore estero o di raccomandatario marittimo 4.3. Regolarizzazione di periodi di navigazione ad opera di singolo lavoratore dopo il suo sbarco 5. Natura del sistema assicurativo per navigazione estera 6. Contribuzione per navigazione estera e sua efficacia PARTE SECONDA 1. Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur della gestione degli adempimenti contributivi a carico degli armatori esteri (artt. 47 sub b) e 50 L. 413/1984) o loro raccomandatari nonche' di quelli a carico di marittimi imbarcati su navi estere (artt. 47 sub A e 49 nonche' art. 52). Decorrenza degli effetti del decentramento 2. Iscrizione preventiva ex artt. 47 sub B e 50 della legge n. 413/1984 2.1. Adempimenti a carico degli armatori esteri o loro raccomandatari 2.1.1. Adempimenti relativi alla costituzione del rapporto assicurativo 2.1.2. Adempimenti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo 2.2. Adempimenti a carico delle Autorita' marittine: controllo amministrativo 2.3. Adempimenti amministrativi: a carico della S.A.P. di Roma-Eur 3. Iscrizione preventiva ex artt. 47 sub A e 49 3.1. Adempimenti a carico del marittimo: presentazione della domanda, validita' ed effetti 3.2. Versamento del contributo 3.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur 4. Regolarizzazione di periodi di navigazione estera ex art. 52 4.1. Adempimenti a carico del marittimo relativi alla regolarizzazione di periodi pregressi di navigazione estera 4.2. Adempimenti amministrativi a carico delle S.A.P. di Roma-Eur 5. Elementi, afferenti il rapporto contributivo, relativi alle iscrizioni preventive da armatori, alle iscrizioni preventive individuali e alle regolarizzazioni 5.1. Retribuzione imponibile 5.2. Aliquota contributiva per le forme di iscrizione preventiva 5.3. Modalita' di versamento 5.4. Criteri per il calcolo degli interessi 6. Riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento, nonche' sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute e protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione 7. Disposizioni particolari concernenti il naviglio da diporto 8. Costituzione della posizione assicurativa del marittimo mediante procedure automatizzate 9. Estratti contributivi di navigazione estera 9.1. Attestazione di periodi contributivi afferenti imbarchi su navi estere da rilasciare ai lavoratori marittimi 9.2. Richieste alla S.A.P. di Roma - Eur delle posizioni di navigazione ai fini della costituzione della posizione assicurativa 10. Gestione adempimenti a stralcio 11. Normativa e ricorsi amministrativi 12. Contribuzione dei marittini italiani costituenti gli equipaggi di navi italiane locate a scafo nudo ad armatori stranieri con assunzione temporanea della bandiera estera PARTE TERZA Istruzioni contabili PARTE QUARTA Procedura automatizzata per la costituzione della posizione assicura- tiva dei marittimi imbarcati sulle navi estere. 1. Operazioni di codifica dei periodi contributivi 1.1. Denominazione della nave 1.2. Qualifica del marittimo 1.3. Compartimento di iscrizione del marittimo 1.4. Tipo tonnellaggio ed attivita' della nave 1.5. Periodi di malattia indennizzati 2. PROCEDURA PMNE (Previdenza Marinara - Contributi di navigazione estera) 2.1. Funzioni 2.2. Abilitazione terminali alla gestione delle posizioni 2.3. Accesso alla procedura 2.4. Fine della procedura 2.5. Prima attivazione della procedura 2.6. Pannello richiesta dati 2.7. Pannello anagrafico 2.8. Pannello elenco sinonimi 2.9. Pannello elenco periodi 2.10. Pannello variazione periodo contributivo 2.11. Pannello acquisizione periodi 2.12. Pannello acquisizione posizione anagrafica 2.13. Rilascio ai marittimi della attestazione contributiva con il sistema automatizzato