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Versione Testuale
921215
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E PREVIDENZA
ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
Circolare n. 183.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO - LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       E, PER CONOSCENZA
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENDI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur degli adempimenti
relativi alla contribuzione riguardante i lavoratori
italiani occupati a bordo di navi battenti bandiera estera
od in servizio di pilotaggio in acque straniere nonche' di
quelli a stralcio relativi alle posizioni assicurative dei
marittimi appartenenti alle categorie speciali e alla
contribuzione nazionale ante 1  gennaio 1980. Istruzioni
operative e contabili. Variazione al piano dei conti.
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA E PREVIDENZA
ADDETTI AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
Roma, 16 luglio 1992    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 183.       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                           E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                           E PRIMARI MEDICO - LEGALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Allegati vari                  E, PER CONOSCENZA
(Vedi materiale         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
 cartaceo)              AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENDI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto:   Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur degli adempimenti
           relativi alla contribuzione riguardante i lavoratori
           italiani occupati a bordo di navi battenti bandiera estera
           od in servizio di pilotaggio in acque straniere nonche' di
           quelli a stralcio relativi alle posizioni assicurative dei
           marittimi appartenenti alle categorie speciali e alla
           contribuzione nazionale ante 1  gennaio 1980. Istruzioni
           operative e contabili. Variazione al piano dei conti.
                                 PREMESSA
     Con  circolare  n.  7101  P.M.T.  del  10  gennaio  1985  (1) e' stata
illustrata, nelle sue linee generali, la legge  26  luglio  1984,  n.  413,
che   ha   stabilito  il  definitivo  passaggio  dei  lavoratori  marittimi
dalle  gestioni  assicurative  della  soppressa  Cassa  nazionale  per   la
previdenza    marinara    all'assicurazione   generale   obbligatoria   dei
lavoratori dipendenti.
     Con  successiva  circolare  n.  851  P.M.T.  del  27  luglio  1985 (2)
sono  state  impartite  disposizioni  interessanti  i  marittimi   italiani
imbarcati  su  navi  estere  nonche'  i  piloti  che effettuano servizio in
acque straniere.
     Dette  istruzioni  avevano  l'obiettivo  di  porre le Sedi periferiche
in  condizione  di  collaborare  allo  svolgimento  dell'attivita'  ammini-
strativa  concernente  la  contribuzione  per  navigazione  estera,  sinora
rimasta accentrata presso  questa  Direzione  Generale  -  Servizio  previ-
denza  marinara  e  addetti  ai  pubblici  servizi  di trasporto - Rep. 8 ,
in attesa di procedere  -  in  linea  con  il  programma  di  decentramento
relativo  agli  adempimenti  afferenti  la  liquidazione  e  gestione delle
pensioni  marittime  -  all'attribuzione  alla  S.A.P.  di   Roma-Eur   dei
compiti  riguardanti  i  rapporti  contributivi  con  gli armatori esteri e
loro  raccomandatari,  nonche'  quelli  afferenti  i   marittimi   italiani
imbarcati su navi gestite dai suddetti soggetti.
     Scopo della presente circolare e' ora  quello  di  porre  la  suddetta
SAP  -  sulla  quale  dovranno  gravare  gli  adempimenti di cui trattasi -
in  condizione  di  procedere  alla  gestione  del  rapporto   contributivo
afferente  i  soggetti  avanti  menzionati  e  di  fare conoscere le istru-
zioni contenute nella circolare stessa agli organi in indirizzo.
     A tal fine, la presente circolare e' suddivisa in quattro parti:
-    nella prima sono  illustrate  le  disposizioni  che  la  legge  numero
     413/1984   destina  ai  marittimi  imbarcati  su  navi  estere  ed  ai
     piloti che effettuano servizi in acque straniere;
-    nella   seconda   sono   riassunte   le  istruzioni  comprendenti  gli
     adempimenti e  le  procedure  attraverso  le  quali  opera  la  tutela
     previdenziale  su  iniziativa  o  con  il concorso dei soggetti cui la
     legge attribuisce competenze specifiche;
-    nella terza sono riportate le istruzioni contabili;
-    nella quarta e' descritta la procedura automatizzata per la
     costituzione della posizione assicurativa dei marittimi in
     questione.
                               PARTE PRIMA
1. PRECEDENTI LEGISLATIVI
     In materia di tutela assicurativa  dei  marittimi  imbarcati  su  navi
estere,  la  legge  n.  413  ha  riunito,  in  un unico assetto dispositivo
(Capo II del Titolo V  artt.  da  47  a  56)  ed  apportando  modifiche  ed
integrazioni, le seguenti normative succedutesi nel tempo:
-    la  legge  n.  658  del  27  luglio  1967  con  la  quale  fu  dato un
     organico  riordinamento  al  preesistente   istituto   del   "riscatto
     individuale"  a  sbarco  avvenuto  e  con  la  quale fu introdotta una
     nuova,  importante  forma  assicurativa,   cosiddetta   "assicurazione
     preventiva";
-    la  legge  n.  135  del  4  aprile  1977,  che  ha  previsto  oneri  e
     compiti   a  carico  di  armatori  esteri  e  loro  rappresentanti  in
     Italia  -  i  raccomandatari  marittimi  -  ogni  qualvolta  ingaggino
     lavoratori italiani per prestazioni su navi di bandiera estera;
-    la legge n. 33 del  29  febbraio  1980,  che,  disponendo  con  l'art.
     17  ed  a  far  tempo  dal  1  gennaio 1980 importanti innovazioni nel
     regime di previdenza  marinara,  ha  trovato,  in  linea  di  massima,
     applicazione anche nel sistema assicurativo in parola;
-    il Regolamento  di  attuazione,  con  il  quale,  su  delega  disposta
     dall'art.   36   della   predetta   legge  n.  658/1967,  il  Comitato
     amministratore  della  Cassa   ora   soppressa   stabili'   procedure,
     condizioni,   modalita'   e   termini   per   la  corretta  iscrizione
     assicurativa dei lavoratori interessati.
2. NOZIONE ASSICURATIVA DI NAVE ESTERA
     La   normativa   previdenziale   vigente   stabilisce   il   principio
dell'assicurabilita'   dei   soli  periodi  di  effettiva  navigazione.  In
base a tale principio e tenuto conto  che  la  nozione  di  nave  e'  anco-
rata  al  suo  concetto  tecnico,  quello  cioe'  di "costruzione destinata
all'esercizio  dinamico  della  navigazione"  (cfr.  parte  prima  par.   4
della  circolare  n.  56  RCV/EAD/PMT/GS/O/B/RG/  del  22  marzo 1988) (3),
dall'obbligo  assicurativo   sono   esclusi   i   galleggianti   cosiddetti
"inerti"   (chiatte,  pontoni,  piattaforme,  ecc.),  in  quanto  privi  di
strumenti  di  autolocomozione  e,  quindi,  impossibilitati   a   navigare
autonomamente.
     Il predetto requisito,  essenziale  per  le  navi  nazionali  ai  fini
assicurativi  del  personale  marittimo  impiegato,  e' richiesto anche per
le navi estere.
     Pertanto,  condizione  necessaria  perche'  si  realizzi  il  disposto
normativo di assicurazione in  favore  dei  marittini  interessati  e'  che
la  nave  estera  possieda  la  stessa  caratteristica  prescritta  per  la
corrispondente  nave  nazionale  e,  cioe',  il  trasporto  in  atto,   per
mare, di persone o merci.
     In conclusione,  la  copertura  e  l'accreditamento  contributivo  non
possono  che  riguardare  ogni  singolo  periodo  di  effettiva navigazione
svolta od in corso di svolgimento.
3. SOGGETTI INTERESSATI AL RAPPORTO ASSICURATIVO
     Vari  sono  i  soggetti  che,  direttamente  o  con attivita' collate-
rale,  sono  interessati  al  rapporto  con  l'Istituto,   secondo   quanto
dispone la legge n. 413.
     Si fa riferimento,  in  particolare,  all'armatore  estero,  che,  pur
non   essendo   soggetto   alla  legislazione  previdenziale  italiana,  e'
tenuto ad osservare le disposizioni dell'art. 50, punti  1,  2  e  3  della
legge n. 413, che regolano la costituzione, lo sviluppo e l'estinzione
del rapporto con l'Istituto, in  relazione  ai  contratti  (o  convenzioni)
di  arruolamento  stipulati  con  marittimi  italiani  per  l'imbarco sulle
navi dello stesso armatore.
     E'  il  caso  del  raccomandatario  marittimo  -  il  quale, pur svol-
gendo professionalmente  attivita'  privatistica  di  agenzia,  in  nome  e
per  conto  di  armatore  estero  (4) - dalla legge in esame (cfr. art. 50,
punto  4)  e'  reso  responsabile  degli  adempimenti  assicurativi   verso
l'Istituto  a  favore  del  personale  marittimo,  come  sopra imbarcato ed
e' passibile - in  caso  di  inadempienza  contributiva  -  della  sanzione
amministrativa,  prevista  dall'art.  13  della  citata  legge n. 135/1977;
sanzione  che  va   dalla   sospensione   temporanea   alla   cancellazione
dall'elenco professionale di categoria.
     E' il caso,  altresi',  dei  marittimi  nei  confronti  dei  quali  la
legge in discorso prevede particolari disposizioni.
     Ad una serie, infine, di  soggetti  ed  Organi  dello  Stato  (Capita-
nerie  di  porto,  Autorita'  consolari  in  Italia  ed  all'estero, Coman-
danti di navi estere, Istituti bancari,  ecc.)  la  legge  n.  413  affida,
come  si  dira',  compiti  di  rilevanza  giuridica  ed  amministrativa,  a
garanzia e sostegno del rapporto assicurativo di cui trattasi.
4. SINGOLI STRUMENTI DI TUTELA
     La  legge  n.  413  -  pur  apportando modifiche ed integrazioni nella
prospettiva di  una  maggiore  efficacia  della  tutela  previdenziale  dei
marittimi  imbarcati  su  navi  estere  -  conferma  gli  strumenti concer-
nenti il rapporto contributivo previsti dal precedente ordinamento.
     Detti strumenti concernono:
4.1. l'iscrizione preventiva su iniziativa di singolo lavoratore,
     prevista dagli artt. 47 sub  a  e  49  della  legge  n.  413.  A  tale
     scopo,   il   marittimo   presenta   domanda  di  iscrizione  all'atto
     dell'imbarco su  nave  estera,  impegnandosi  ad  osservare  tutte  le
     disposizioni  assicurative,  vigenti  all'atto  della  stessa  domanda
     o che saranno emanate in seguito;
4.2. l'iscrizione  preventiva  ad  opera  di  armatore  estero  o di racco-
     mandatario  marittimo,  disciplinata  dagli  artt.  47  sub  b  e   50
     della  legge  n.  413.  A  tal  fine  l'armatore o, per lui, il racco-
     mandatario e' tenuto a  sottoscrivere  un  atto  negoziale,  ai  sensi
     del   codice   civile  italiano,  con  il  quale  la  parte  s'impegna
     formalmente  ad  iscrivere  all'assicurazione  generale   obbligatoria
     ed  a  quella  contro  la  tubercolosi  il  personale  italiano ingag-
     giato per attivita' lavorativa a bordo  di  nave  estera,  nonche'  ad
     osservare   le   relative   disposizioni  attuative  vigenti  all'atto
     dell'imbarco o che saranno emanate in seguito.
     Inoltre,  l'armatore  o,  per  lui,  il  raccomandatario  e'  tenuto a
     costituire un apposito contratto  di  fidejussione  bancaria,  che  la
     legge  n.  413  prescrive  a  garanzia  e  tutela dell'obbligo assicu-
     rativo assunto;
4.3. la  regolarizzazione  di  periodi  di  navigazione ad opera di singolo
     lavoratore dopo  il  suo  sbarco,  ora  prevista  dall'art.  52  della
     legge  n.  413.  A  tal  fine  il  marittimo  e'  tenuto  a presentare
     domanda ed allegare idonea documentazione lavorativa.
     Con   la   possibilita'   di   utilizzare  gli  strumenti  legislativi
     indicati sub  4.1  e  4.2  i  lavoratori  interessati  sono  messi  in
     condizioni  di  ricevere  una    protezione previdenziale mentre e' in
     atto  il  loro  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  bordo   di   nave
     estera;   protezione   che,   in   sintesi,  si  puo'  riassumere  nel
     diritto, conferito loro ed esteso  ai  propri  superstiti,  di  fruire
     delle  medesime  prestazioni,  stabilite  a  favore  dei marittimi che
     prestano servizio a bordo di navi nazionali.
     Con  le  regolarizzazioni  suddette,  invece,  i  rischi  assicurativi
     sono  limitati  alla  sola  I.V.S.,  con  esclusione,  peraltro,   dal
     diritto   alla  pensione  privilegiata  ed  alle  prestazioni  antitu-
     bercolari.
5. NATURA DEL SISTEMA ASSICURATIVO PER NAVIGAZIONE ESTERA
     Come sopra detto, alcune disposizioni della  legge  n.  413  mirano  a
rendere  piu'  garantito  ed  efficace,  di quanto lo fosse nel passato, il
sistema assicurativo  in  questione.  Cio',  mediante  l'assunzione  di  un
obbligo  al  versamento  della  contribuzione,  sia  da parte del marittimo
che intende assicurarsi  preventivamente  (cfr.  art.  49,  punto  3),  sia
da  parte  dell'armatore  estero,  il  cui  vincolo  assicurativo  e' stato
rafforzato dalla costituzione  di  una  "apposita  idonea  garanzia  banca-
ria"  (cfr.  art.  50,  punto  3),  che,  volta esclusivamente all'assolvi-
mento degli obblighi  verso  l'Istituto,  si  aggiunge  a  quella  prevista
dall'art.  4  della  citata  legge  n.  135/1977  per le obbligazioni sala-
riali.
     La  citata  legge  -  si  e'  detto  - ha, in linea di massima, esteso
al  sistema  previdenziale  previsto  per  i   lavoratori   marittimi,   le
disposizioni dell'A.G.O.
     Nonostante  gli  strumenti  legislativi  anzidetti  e  la   sua   con-
fluenza  nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  la  tutela  previden-
ziale dei marittimi in questione resta  pur  sempre  affidata  a  forme  di
assicurazione facoltativa.
     Esse producono effetti, pari  a  quelli  previsti  per  le  iscrizioni
obbligatorie  in  conseguenza  dei  rapporti  di  lavoro  a  bordo  di navi
nazionali, soltanto se la  contribuzione  e'  stata  versata  nella  misura
dovuta   e   sono  state  osservate  condizioni,  modalita'  e  termini  di
assicurazione, fissati dalla legge o  dall'Istituto,  in  base  alla  legge
stessa.
     La natura  facoltativa  del  sistema  assicurativo  di  cui  trattasi,
peraltro   facilmente   deducibile   dalla  normativa  preesistente,  trova
conferma nella legge n.  413  che,  per  i  lavoratori  imbarcati  su  navi
estere,   considera  contribuzione  quella  "regolarmente  accreditata"  ed
esclude  invece  espressamente,  l'applicabilita'  di   talune   importanti
norme   dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  quali  l'automaticita'
dellle prestazioni (cfr. art. 29, punti 1 e  2)  e  le  sanzioni  civili  a
carico dei datori di lavoro inadempienti agli oneri assicurativi.
     Inoltre,  effetti  particolari  in  ordine  alla  totale  o   parziale
copertura   assicurativa   di  periodi  di  navigazione,  in  relazione  ad
omissioni o ritardi, imputabili  ai  soggetti  del  rapporto  assicurativo,
sono  stati  stabiliti,  in  virtu'  del  citato  art.  56  della  legge in
esame,  dal  Consiglio  d'Amministrazione  dell'Istituto  con  delibera  n.
115 del 31 luglio 1987 (cfr. all. 18).
6. CONTRIBUZIONE PER NAVIGAZIONE ESTERA E SUA EFFICACIA
     La  contribuzione  regolarmente  accreditata  ai  sensi della legge n.
413, e' valida ai  fini  della  costituzione,  nell'assicurazione  generale
obbligatoria,   della   posizione   assicurativa   di   ciascun   marittimo
interessato.
     Trovano,   al   riguardo,   applicazione  le  disposizioni,  contenute
negli artt. 24 e 25 della legge  citata,  rispettivamente,  per  i  periodi
di  navigazione  svolti  successivamente  al  31  dicembre  1979  od  ante-
riormente al 1 gennaio 1980.
     Come   si  e'  avuto  modo  di  anticipare  nella  circolare  n.  7101
P.M.T. del  10  gennaio  1985,  nella  premessa  sub  B),  in  forza  delle
suddette   disposizioni   ciascuna   posizione   assicurativa   individuale
comprendera' - ai  fini  delle  prestazioni  a  carico  dell'A.G.O.  -  non
solo  il  periodo  di  effettiva  navigazione, regolarmente accreditato, ma
anche un  ulteriore  periodo,  cosiddetto  di  "prolungamento",  che  sara'
calcolato  in  modo  diverso,  a  seconda  che  il relativo servizio marit-
timo sia stato compiuto in  epoca  anteriore  o  posteriore  alla  predetta
data del 1 gennaio 1980.
     Inoltre,  notevole  rilevanza  hanno  eventuali  contribuzioni  obbli-
gatorie   per   lavoro   a  terra  o  figurative  (per  servizio  militare,
collocassero  temporalmente  nello  stesso  periodo  di  prolungamento, con
la conseguenza  di  limitarlo,  differirlo  o  addirittura  escluderlo,  se
del caso.
     Infine,  la  retribuzione,  denunciata  per  i  periodi  di  effettiva
navigazione,  verra'  distribuita  su  un  periodo piu' ampio di quello cui
essa si riferisce, in  quanto  comprendente  anche  il  periodo  di  effet-
tivo prolungamento (c.d. "diluizione della retribuzione").
     Merita un cenno la disposizione  dell'art.  36  della  legge  n.  413,
che,  trattando  delle  prestazioni  particolari  previste  dagli artt. 31,
33 e 34 della stessa legge e  del  riconoscimento,  ai  fini  delle  stesse
prestazioni,   di  periodi  figurativi  o  relativi  ad  attivita'  non  di
navigazione,  equipara  la  contribuzione  per   navigazione   estera,   se
regolarmente  accreditata,  a  quella  obbligatoria  per  i servizi resi su
navi nazionali.
     Cio'  non  vale,  beninteso,  per  l'assicurazione  contro la disoccu-
pazione, in quanto il relativo  contributo  non  e'  dovuto  per  i  marit-
timi   imbarcati  su  navi  estere;  pertanto,  i  periodi  di  navigazione
estera,  coperti  di  contribuzione  I.V.S.,  sono  considerati  neutri  ai
fini   del   reperimento   del  requisito  contributivo,  previsto  per  la
liquidazione dell'indennita' di disoccupazione.
                             PARTE SECONDA
1. DECENTRAMENTO ALLA S.A.P. DI ROMA-EUR (5) DELLA GESTIONE DEGLI
   ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI A CARICO DEGLI ARMATORI ESTERI (ARTT. 47
   SUB B E 50 L. 413/1984) O LORO RACCOMANDATARI NONCHE' DI QUELLI A
   CARICO DI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI ESTERE (ARTT. 47 SUB A E 49
   NONCHE' ART. 52). DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL DECENTRAMENTO.
     Come  e'  stato  sottolineato  nella  premessa,  l'attivita'   ammini-
strativa  afferente  i  rapporti  contributivi  con  gli armatori esteri, i
loro raccomandatari, nonche' con  i  marittimi  imbarcati  su  navi  estere
o  in  servizi  di  pilotaggio  in acque straniere e' restata, sino ad ora,
accentrata  presso  questa  Direzione  Generale   -   Servizio   Previdenza
Marinara e P.A.P.S.T. - Rep. 8 .
     Al  fine  di  completare  il  decentramento  -  gia'  attuato  per  la
contribuzione  relativa  alla  marina  mercantile  nazionale  e la liquida-
zione delle pensioni  -  tutti  gli  adempimenti  contributivi  di  naviga-
zione  estera,  come  di  seguito  sara'  illustrato piu' dettagliatamente,
a  partire  dal  1  luglio  1992  sono  decentrati  presso  la  S.A.P.   di
Roma-Eur  la  quale,  ai  fini  della gestione degli adempimenti stessi, si
dovra' attenere alle istruzioni di seguito riportate.
2. ISCRIZIONE PREVENTIVA EX ARTT. 47 SUB B E 50 DELLA LEGGE N.
   413/1984
2.1. Adempimenti a carico degli armatori esteri o loro raccomandatari.
     Detti  adempimenti  riguardano  sia  quelli  concernenti  la  costitu-
     zione   del   rapporto   assicurativo,   sia  quelli  interessanti  lo
     svolgimento dello stesso rapporto assicurativo.
2.1.1.Adempimenti relativi alla costituzione del rapporto
     assicurativo.
     In  applicazione  delle  disposizioni  di   cui   agli   articoli   in
     epigrafe,  ciascun  armatore  o,  per  lui,  il raccomandatario marit-
     timo e' tenuto a sottoscrivere e  trasmettere  per  il  tramite  della
     competente   Capitaneria   di  porto,  alcuni  atti  formali,  che  la
     legge n. 413 ritiene necessari ai  fini  della  nascita  del  rapporto
     assicurativo.
     Detti atti, di  seguito  specificati,  devono  essere  trasmessi  alla
S.A.P. di Roma-Eur:
 - Elenco preliminare nominativo (6)
     L'armatore  o,  per  lui,  il  raccomandatario e' tenuto a compilare e
sottoscrivere  un  "elenco  preliminare  nominativo"  dei   marittimi   che
prenderanno  imbarco  su  ciascuna  nave  estera  (cfr.  all.  1) indicando
esattamente i seguenti dati:
- cognome e nome del lavoratore;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- numero di matricola o, in mancanza, del passaporto;
- qualifica rivestita a bordo;
- retribuzione mensile pattuita;
- data e durata presumibile dell'imbarco;
- estremi della fidejussione.
     Tale elenco deve fornire anche le seguenti indicazioni.
- la denominazione ed il tipo della nave;
- la bandiera di appartenenza;
- il tonnellaggio di stazza lorda;
- l'attivita' della nave;
- la denominazione dell'armatore;
- la data di compilazione dell'elenco;
- la firma, il timbro e il domicilio dell'armatore, ovvero del
  raccomandatario;
- il "nulla - osta" all'imbarco dei marittimi elencati, con timbro,
  firma e data della Capitaneria di Porto competente per territorio.
- Atto di impegno assicurativo
     Lo  stesso  armatore  o,  per  lui,  il  raccomandatario dovra' compi-
lare (cfr. all.  2)  un  "atto  d'impegno"  all'osservanza  delle  disposi-
zioni  contenute  nella  legge                 n. 413, con il quale egli si
obbliga  ad  iscrivere  nell'assicurazione  generale   obbligatoria   e   a
quella  contro  la  tubercolosi  di  cui  alla  stessa  legge  il personale
italiano ingaggiato per attivita'  lavorative  a  bordo  di  navi  battenti
bandiera  estera  per  l'intera  durata  del  contratto  (o convenzione) di
arruolamento.
- Fidejussione bancaria
     A  tutela  del  pagamento  all'Istituto  dei  contributi  assicurativi
in  tal  modo  dovuti,  l'armatore  e'  tenuto  a  costituire, per ciascuna
nave  a  bordo  della  quale  troveranno  imbarco  i  predetti  lavoratori,
apposita fidejussione presso un Istituto bancario.
     Pertanto,  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  50,  punto  3,  della  legge  n.  413,  e'  stato  compilato uno
schema  di  atto  (cfr.  all.  3),  che  tiene  conto  delle   prescrizioni
legislative  contenute  nella  legge  stessa  e  della  specifica  destina-
zione, all'Istituto  ed  alle  forme  assicurative  previste,  delle  somme
garantite da fidejussione.
     In  particolare,  ogni  fidejussione  ha  validita'  per  12  mesi,  a
partire  dalla  data  del  suo  rilascio,  ma  l'Istituto  puo'  richiedere
somme  per  contributi,  ed  eventualmente  per  interessi   non   versati,
anche  nel  successivo  semestre  oltre  la  scadenza stabilita; qualora la
predetta fidejussione  non  venga  utilizzata  a  causa  della  correntezza
del   versamento   mensile  contributivo,  la  stessa  fidejussione  potra'
essere rinnovata di anno in anno, dando  in  tal  caso  tempestiva  notizia
del rinnovo alla S.A.P. di Roma-Eur.
     Per quanto concerne l'entita'  della  somma  da  garantire,  e'  stato
scelto  il  criterio  di  prefissare  la  somma  stessa  sulla  base  di un
importo forfettario per ogni lavoratore che prendera' imbarco.
     Tale  importo  e'  attualmente  stabilito  in  quattro milioni di lire
a lavoratore.
     Con  cio'  si  e'  inteso  tener conto, sia delle attuali retribuzioni
medie corrisposte al lavoratore, sia  della  presunzione  che  la  nave  in
riferimento  resti  in  attivita'  di  esercizio  per  tutto  l'anno,  sia,
infine, del costo contenuto del  servizio  bancario  nel  caso  di  corren-
tezza del versamento contributivo.
     Qualora  il  numero  dei  lavoratori,  denunciato   all'inizio   della
navigazione,  subisca  aumenti,  la  somma  garantita  deve  essere pronta-
mente adeguata  nell'importo,  mediante  la  costituzione  di  una  fideju-
ssione integrativa o la sostituzione di quella divenuta insufficiente.
     Infine, nello schema di  fidejussione  sono  state  fissate  clausole,
condizioni  e  termini,  in  parte  desunti  dalle  disposizioni del Codice
Civile, ed in parte  collegati  con  le  esigenze,  poste  dalla  legge  n.
413,  in  materia  di  concreta  recuperabilita' della contribuzione dovuta
e non versata, nonche' dell'agilita' dell'azione per recuperarla.
2.1.2. Adempimenti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo
     L'armatore o, per lui, il raccomandatario  e'  tenuto  a  compilare  e
sottoscrivere  un  elenco  nominativo  mensile  dei  marittimi  imbarcati o
sbarcati durante ogni mese (cfr. all. 4).
     Dati  e  notizie  da  fornire  con  l'elenco  in questione sono quelli
prescritti dalla legge  e  cioe':  dati  anagrafici,  lavorativi  e  retri-
butivi di ciascun marittimo e dati segnaletici della nave.
     A margine dell'elenco  debbono  essere,  altresi',  indicate  la  data
di  sbarco  dei  marittimi  gia'  inclusi  negli elenchi dei mesi preceden-
ti, la data di imbarco di  nuovi  marittimi,  l'eventuale  data  di  varia-
zione  della  qualifica  rivestita  in  precedenza  dal  marittimo interes-
sato, nonche' gli estremi della fidejussione in atto.
     Ciascun  elenco  deve  essere  trasmesso,  direttamente alla S.A.P. di
Roma-Eur  dall'Armatore  o  in  sua  vece  dal  Raccomandatario  senza   il
tramite  della  Capitaneria  di  Porto,  come invece prescritto dalla legge
n. 413 (art. 50, punto  1)  per  l'elenco  preliminare  di  cui  al  prece-
dente paragrafo 2.1.1.
     L'elenco  mensile  di  cui  trattasi   deve   essere   inviato   entro
sessanta  giorni  dalla  fine  del  mese  cui l'elenco stesso si riferisce,
con allegata  fotocopia  del  documento  di  versamento  effettuato,  entro
il  citato  termine  di  sessanta  giorni (art. 51 della legge 413), affin-
che' la suddetta S.A.P.  possa  operare,  l'aggiornamento  delle  posizioni
assicurative dei marittimi, in esso inclusi.
E'  opportuno,  altresi',  sottolineare  che,  per  espressa   prescrizione
della  legge  (art.  51,  punto  2),  la  suddetta periodicita' mensile del
versamento contributivo (non oltre 60 giorni  dal  mese  cui  i  contributi
si  riferiscono)  deve  essere  osservata  anche  nei  casi in cui il paga-
mento della retribuzione sia  stato  stabilito  con  periodicita'  diversa,
inferiore  o  superiore  ai  trenta  giorni,  o  con modalita' connesse con
la durata dell'imbarco.
     Per   quanto   concerne   la   retribuzione   imponibile,   l'aliquota
contributiva e le  modalita'  di  versamento  della  contribuzione  dovuta,
si rinvia a quanto sara' specificato (cfr. successivamente 5,6,7).
     Si  richiama,  tuttavia,  l'attenzione  sulla  circostanza  che,  come
si  rileva  dal  Mod.  PM/NE  4  (cfr.  all. 4), l'ammontare dei contributi
deve  essere  indicato  complessivamente,  senza  alcuna  distinzione   tra
quota  parte  dovuta  per  IVS  e  quota  parte  per Tbc. Lo scomputo sara'
eseguito dalla S.A.P. piu' volte menzionata.
     Nel   caso   di   mancato,   ritardato   od  insufficiente  versamento
contributivo, gli  effetti  della  riduzione  o  sospensione  della  tutela
assicurativa  sono  stati  disciplinati  dal  Consiglio  di Amministrazione
dell'Istituto con la citata delibera  del  31  luglio  1987  (cfr.  succes-
sivamente 6).
2.2. Adempimenti a carico delle autorita' marittime: controllo
     amministrativo
     L'elenco  preliminare   nominativo   dei   marittimi   imbarcati,   la
dichiarazione  di  impegno  a  versare  i  contributi nella misura dovuta e
l'originale  della  fidejussione  prestata  a   garanzia   debbono   essere
presentati  alla  Capitaneria  di  porto,  presso  cui ha sede l'agenzia di
raccomandazione che rappresenta in Italia  l'armatore  estero,  o  dove  e'
ancorata  la  nave,  a  bordo  della  quale  prenderanno imbarco i predetti
lavoratori.
     Alla  Capitaneria  di  porto  competente  e'  affidato, percio', dalla
legge n. 135/1977 e dalla  legge  n.  413/1984,  l'essenziale  compito  del
controllo   preventivo   sulla  base  della  documentazione  sopraindicata,
dell'assolvimento, da  parte  dell'armatore,  o,  per  lui,  del  raccoman-
datario,  degli  obblighi  di  legge  in  materia  di assicurazione preven-
tiva dei marittimi  interessati.  Cio',  al  fine  del  rilascio  del  pre-
scritto nulla osta all'imbarco degli stessi marittimi.
     In  definitiva,  ciascuna   Capitaneria   di   porto   provvedera'   a
trasmettere  alla  suddetta  S.A.P.  secondo  i  criteri  dianzi accennati,
l'elenco  nominativo  preliminare  dei   marittimi   e   la   dichiarazione
d'impegno  dell'armatore,  o,  per  lui,  del raccomandatario, con allegato
l'originale  della  fidejussione  prestata  ai  sensi  dell'art.  50  della
legge n. 413.
2.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
     Tali adempimenti concernono:
-     l'istituzione del fascicolo contributivo nave. Per ciascuna nave
      deve essere aperto un fascicolo contenente tutta la documenta-
      zione riguardante la costituzione e lo svolgimento del rapporto
      assicurativo.
-    il   controllo   degli  elenchi  preventivi.  La  S.A.P.  di  Roma-Eur
     dovra'  controllare  la  regolarita'  formale  della  predetta   docu-
     mentazione,   con  particolare  riguardo  alla  fidejussione  bancaria
     che  costituisce  l'unica   garanzia   dell'Istituto   per   eventuali
     azioni di recupero dei contributi non versati.
     In  caso  di  inadempienze,  errori  o  insufficiente  fornitura   dei
     dati   prescritti,   dovra'   essere  interessata  la  Capitaneria  di
     Porto per gli adempimenti di sua competenza.
     Ove  non  risulti  trasmesso  il  documento  della fidejussione banca-
     ria,  la  Capitaneria  di  Porto  competente  per  territorio   dovra'
     essere interessata ad inoltrare il documento stesso.
-    L'accensione   della  posizione  contributiva  -  nave.  Nel  contempo
     dovra'essere accesa  una  distinta  posizione,  cui  far  riferimento,
     a   decorrere  dal  1  luglio  1992  per  il  versamento  di  tutti  i
     contributi dovuti.
     Tale   posizione  sara'  rilevabile  mediante  una  scheda,  intestata
     alla  nave  (all.  5),  compilata  indicando  i  dati   identificativi
     della nave medesima.
     La  S.A.P.  di  Roma-Eur  una  volta  operato   il   controllo   degli
     elenchi   contributivi   mensili,  dovra'  registrare  sulla  predetta
     scheda i versamenti  effettuati  dagli  armatori  esteri  o  dai  loro
     raccomandatari.  Ove  dal  suddetto  controllo  dovessero riscontrarsi
     eventuali  irregolarita'  di  versamento,  si  dovra'  provvedere   ad
     invitare  i  suddetti  soggetti  a  regolarizzare  la  posizione  con-
     tributiva  dei  lavoratori   imbarcati,   applicando   gli   eventuali
     interessi (cfr. Parte Seconda 5.4.).
3.   ISCRIZIONE PREVENTIVA EX ARTT. 47 SUB A E 49
3.1. Adempimenti  a  carico  del  marittimo:  presentazione  della domanda,
     validita' ed effetti.
     Ciascun lavoratore marittimo  (o,  per  lui,  il  Patronato  di  assi-
stenza),  che  intende  assicurarsi  ai  sensi degli articoli in epigrafe e
per la durata del presunto periodo  di  imbarco,  e'  tenuto  a  presentare
domanda  alla  S.A.P.  di  Roma  -  Eur  redatta  su apposito modello (cfr.
all. 6).
     Con  tale  domanda,  debitamente  compilata  in  ogni  parte  e sotto-
scritta, il marittimo si impegna ad  osservare  tutte  le  disposizioni  di
legge,   nonche'   le   condizioni   di  assicurazione  poste  al  riguardo
dall'Istituto.  Nella  domanda  stessa  il   marittimo   dovra',   inoltre,
indicare,  oltre  al  codice  fiscale,  la  retribuzione  mensile  pattuita
con  l'armatore  della  nave  su  cui  prendera'  imbarco.   Tuttavia,   la
retribuzione   mensile   in  base  alla  quale  deve  essere  calcolata  la
contribuzione   dovuta   e'   quella   effettivamente   corrisposta,   come
precisato nel capitolo 5.1.
     L'art.  49,  punto  1,  prescrive  che  ogni   domanda   deve   essere
sottoscritta,  per  convalida,  dall'armatore  ed  omologata  dalla  compe-
tente Autorita' italiana.
     Per  effetto  della  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione del
31 luglio  1987  la  domanda  di  iscrizione  preventiva  individuale  deve
essere   presentata   all'Istituto  non  oltre  il  giorno  dell'imbarco  o
dell'inizio del servizio di pilotaggio.
     Per  facilitare  i  compiti  del  marittimo,  specialmente nei casi in
cui prenda imbarco in  porto  estero,  si  deve  considerare  valida  anche
la   domanda  sottoscritta,  per  convalida,  dal  comandante  della  nave,
nella sua qualita' di rappresentante dell'armatore.
     Per  quanto  concerne  l'omologazione,  qualora  cio'  non  sia possi-
bile per cause diverse  (distanza  dell'Autorita'  italiana  dal  porto  di
imbarco,   imbarco  improvviso,  ecc.),  la  domanda  di  iscrizione  sara'
ritenuta ugualmente valida,  a  condizione  che  sia  trasmessa,  in  alle-
gato  ad  essa  od  anche  successivamente  ma  in  ogni  caso  prima dello
sbarco  definitivo,  copia  della  documentazione  attestante  la   veridi-
cita'  dei  dati  e  notizie  segnalate  nella stessa domanda. Al riguardo,
si  precisa  che  documentazione  idonea  e'  considerata  la   copia   del
contratto   di   arruolamento   od   altro  atto  equivalente,  debitamente
autenticati,  dai  quali  si  rilevino  le  notizie  essenziali   ai   fini
assicurativi  e  cioe'  la  data  di  imbarco,  la  qualifica  rivestita  a
bordo e la retribuzione mensile pattuita.
     Devono  essere  considerate  come  domande  individuali - ex art. 49 -
quelle presentate per  il  tramite  degli  armatori  o  dei  raccomandatari
mediante  elenchi  dei  lavoratori  interessati,  recanti la sottoscrizione
dei singoli marittimi.
     Per   quanto  riguarda  i  piloti  che  effettuano  servizi  in  acque
straniere, tenuto conto  di  quanto  dispone  l'art.  49,  punto  2,  della
legge  n.  413,  la  domanda  di  iscrizione deve essere omologata dall'Au-
torita'  marittima  straniera  del  porto,  presso  cui  i  piloti   stessi
prestano servizio ovvero da quella consolare italiana.
     Gli effetti previdenziali della  domanda  di  cui  trattasi  decorrono
dalla  data  di  spedizione  della  stessa,  risultante  dal timbro postale
di  partenza  nel  caso  sia  coincidente  con  quella  d'imbarco   o   sia
successiva   all'inizio  della  navigazione,  ovvero  dalla  data  d'inizio
della  navigazione  o  del  servizio  di  pilotaggio  se  tale   data   sia
successiva a quella di spedizione della domanda.
     In caso  di  ritardato  invio  della  domanda  di  iscrizione  indivi-
duale,  gli  effetti  previdenziali  riguardanti  la  pensione privilegiata
della domanda stessa risultante dal timbro postale di partenza.
     L'assicurazione preventiva  individuale  si  estende  -  senza  neces-
sita'  di  presentare  una  nuova  domanda  -  anche ai successivi imbarchi
su  navi  dello  stesso  armatore,  sempreche'  l'intervallo  tra  l'uno  e
l'altro  imbarco  non  superi  tre  mesi  ed a condizione che il lavoratore
o,  per  lui,  l'armatore  comunichi  la  nuova  circostanza  entro  trenta
giorni   da  quello  in  cui  il  nuovo  imbarco  e'  avvenuto,  fornendone
documentazione sottoscritta dalle parti.
3.2 Versamento del contributo
     Per quanto concerne il  versamento  del  contributo,  la  retribuzione
imponibile,  l'aliquota  e  le  modalita'  del versamento stesso, si rinvia
a quanto precisato sub 5.1., 5.2., 5.3.
     Si  precisa,  comunque,  che  anche  per  l'iscrizione di cui trattasi
il versamento  dei  contributi  deve  essere  effettuato  con  periodicita'
mensile  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  mese cui i con-
tributi stessi si riferiscono.
     In   occasione   di  ciascun  versamento  mensile  l'interessato  deve
inviare  alla  S.A.P.  di  Roma-Eur,  unitamente   alla   attestazione   di
versamento   o   alla  sua  copia,  un  documento  (copia  autentica  dello
statino  paga  mensile  o  dichiarazione  rilasciata  dall'armatore   della
nave  o  da  un  suo  rappresentante)  attestante la effettiva retribuzione
dettagliata nelle sue componenti, percepita  dal  marittimo  nel  mese  cui
il versamento si riferisce.
3.3. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
     Relativamente  ad  ogni  lavoratore  che  inoltri  domanda  di  iscri-
zione  preventiva  la  S.A.P.  di  Roma-Eur  dovra'  aprire   un   apposito
fascicolo  individuale  nel  quale  dovranno  essere  indicati:  numero  di
iscrizione preventiva (I.P.), dati  anagrafici  del  marittimo,  numero  di
matricola, Compartimento marittimo di iscrizione (cfr. all. 13).
     Contestualmente la suddetta  S.A.P.  dovra'  istituire  uno  schedario
utilizzando, a tal fine, un apposito schedino (cfr. all. 14).
     Dopo l'apertura del fascicolo personale  al  fine  di  poter  istruire
correttamente  la  pratica  relativa,  la  S.A.P.  dovra' inviare al marit-
timo  una  comunicazione  (cfr.  all.  7)  alla  quale  sono   allegati   i
bollettini  di  c/c  necessari  per  i  versamenti  e una nota illustrativa
delle disposizioni in materia.
     Nel  caso  di  accoglimento  della  domanda,  nel  fascicolo personale
dovra' essere evidenziato:
-    tipo  e  denominazione  della  nave  sulla  quale  viene  imbarcato il
     marittino;
-    il periodo mensile di iscrizione preventiva;
-    la  data  e  gli  estremi  del  versamento   contributivo   effettuato
     dall'interessato secondo le accennate istruzioni.
     Si dovra' quindi,  provvedere  ad  operare  il  controllo  sui  versa-
menti   effettuati,  invitando  eventualmente  l'interessato,  in  caso  di
irregolarita',  a  normalizzare   la   situazione   previa   notifica   del
pagamento dei contributi e degli interessi dovuti (cfr. cap. 5.4.).
     Ove la domanda  di  iscrizione  preventiva  sia  stata  inoltrata  dal
marittimo  oltre  la  data  di  imbarco,  dovranno  essere  forniti chiari-
menti  all'interessato  circa  gli  effetti  della  domanda  stessa   (cfr.
all. 8).
4. REGOLARIZZAZIONE DI PERIODI DI NAVIGAZIONE ESTERA EX ART. 52
4.1. Adempimenti  a  carico  del  marittimo  relativi alla regolarizzazione
     di periodi pregressi di navigazione estera.
     I marittimi imbarcati su navi estere,  nei  confronti  dei  quali  non
si  e'  verificata  l'iscrizione  preventiva  prevista sub 2, e 3, hanno la
facolta' di chiedere, con  domanda,  la  regolarizzazione  assicurativa  di
periodi   pregressi   di   navigazione   estera,  compiuta  dalla  data  di
entrata  in  vigore  (1   settembre  1984)  della  legge  n.   413.   Detta
domanda non e' sottoposta ad alcun termine di decadenza (cfr. all. 9).
     Unica  condizione,  posta  dalla  legge  n.  413   per   ottenere   la
regolarizzazione  dei  periodi  di  navigazione  in  argomento,  e'  quella
che l'interessato, al  momento  dell'imbarco,  non  sia  gia'  titolare  di
trattamento  pensionistico,  liquidato  a  carico  di  una  qualsiasi forma
assicurativa gestita dall'Istituto o a carico della soppressa Cassa.
     La  domanda  in  questione,  redatta  in  carta  semplice, deve conte-
nere  i  dati  anagrafici  dell'interessato,  il  codice  fiscale,  il  suo
indirizzo   o  domicilio  eletto  (onde  fargli  pervenire  la  conseguente
corrispondenza) ed i periodi di navigazione da regolarizzare.
     Alla  stessa  domanda  deve  essere  allegata,  a  norma  del  punto 2
dell'art.  52,  un'idonea   documentazione   riguardante   i   periodi   di
navigazione anzidetti.
     Si  precisa  al  riguardo  che  documentazione  idonea  deve  conside-
rarsi  quella  che  attesti  inequivocabilmente  il  servizio  reso su nave
estera e che, comunque, contenga i seguenti elementi:
-    le complete generalita' del richiedente;
-    il   suo   numero  di  matricola  ed  il  Compartimento  marittimo  di
     iscrizione ovvero gli estremi del documento d'imbarco;
-    la data di imbarco e di sbarco;
-    la  retribuzione  effettiva,   dettagliata   nelle   sue   componenti,
     percepita   mensilmente  durante  il  periodo  che  s'intende  regola-
     rizzare, secondo quanto chiarito al successivo  cap.  5  (artt.  51  e
     52, punto 3, della legge n. 413);
-    la qualifica  rivestita  a  bordo  (se  radiotelegrafista,  va  preci-
     sata l'anzianita' di qualifica);
-    il tipo, l'attivita' ed  il  tonnellaggio  della  nave  estera,  sulla
     quale l'interessato e' stato imbarcato.
     Il  documento  anzidetto,  ai  fini  della  sua validita', deve essere
stato rilasciato dall'armatore  ovvero  dal  suo  rappresentante  raccoman-
datario ovvero dal comandante della nave.
     Qualora provenga da  persona  straniera,  l'attestazione  deve  essere
omologata   dall'Autorita'  diplomatica  o  consolare  italiana  all'estero
oppure  dall'Autorita'  diplomatica  o  consolare  estera  in  Italia;   in
quest'ultimo  caso  e  ad  eccezione  delle  autorita'  degli  Stati membri
della Comunita' europea, la firma  di  chi  ha  sottoscritto  il  documento
deve essere legalizzata dalla competente Prefettura italiana.
     Nel caso che il  documento  in  parola  sia  sottoscritto  dal  coman-
dante  di  nazionalita'  italiana,  occorre  che su di esso sia annotato il
numero di  matricola  del  Compartimento  marittimo,  presso  cui  egli  e'
iscritto.
     Possono  far  testo  anche  i  dati   rilevabili   dalle   annotazioni
apposte  sul  libretto  di  navigazione,  ovvero sull'estratto di matricola
mercantile  rilasciato   dalla   Capitaneria   di   Porto   di   iscrizione
dell'interessato.
     Nel  caso  in  cui  alcuni  degli  elementi  sopraelencati  non  siano
rilevabili  dai  documenti  matricolari    occorre  comunque  inviare altra
documentazione analoga a quella  avanti  descritta    dalla  quale  i  dati
stessi possano essere rilevati.
4.2. Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
     Analogamente  a  quanto  previsto  sub  3.2.,  relativamente  ad  ogni
lavoratore  che  inoltra  domanda  di   regolarizzazione,   dovra'   essere
aperto   un  apposito  fascicolo  individuale  sul  quale  dovranno  essere
indicati: numero di  regolarizzazione  (RN),  dati  anagrafici  del  marit-
timo,  numero  di  matricola,  Compartimento  marittimo di iscrizione (cfr.
all. 13).
     Contestualmente  si  dovra'  istituire  uno  schedario  utilizzando, a
tal fine, un apposito schedino (cfr. all. 14).
     Aperto il fascicolo, si dovra' provvedere:
-    ad invitare  l'interessato  a  trasmettere  la  documentazione  occor-
     rente   per   l'istruttoria   della  pratica,  utilizzando  l'allegato
     modello (cfr. all. 10);
-    a  determinare  il  contributo  da  versare  ai  fini della regolariz-
     zazione  di  cui  trattasi.  Detto   contributo   e'   calcolato   con
     l'aliquota   vigente   all'atto  della  presentazione  della  domanda:
     aliquota, che attualmente  e'  del  26,47%  con  esclusione  dell'ali-
     quota per l'assicurazione contro la tubercolosi;
-    a calcolare gli interessi secondo  i  criteri  fissati  dal  Consiglio
     di Amministrazione in data 31.7.87 (cfr. cap. 5.4 e all 18);
-    a notificare all'interessato le  modalita'  ed  i  termini  di  versa-
     mento  dei  contributi  e  degli  interessi  sopraindicati  (cfr. all.
     11). Si precisa che  l'importo  dovuto  dovra'  essere  versato  entro
     dieci   giorni   dalla   data  della  lettera  di  accoglimento  della
     domanda  di  regolarizzazione  e   sara',   altresi',   aumentato   di
     interessi  dall'undicesimo  giorno  successivo  alla  suddetta  data e
     fino a quella del versamento (cfr. all. 12).
     Per  quanto  concerne   l'efficacia   della   contribuzione   di   cui
trattasi   ai   fini   pensionistici,   i   periodi  regolarizzati  saranno
considerati utili per  il  diritto  alle  sole  prestazioni  dell'invalidi-
ta',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, ma non per la pensione privilegiata
per causa di  servizio,  per  il  cui  conferimento  (cfr.  art.  34  della
legge n., 413) condizione essenziale e' che l'evento   dannoso    non    si
sia verificato prima dell'iscrizione assicurativa.
5. ELEMENTI, AFFERENTI IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO, RELATIVI ALLE
   ISCRIZIONI PREVENTIVE DA ARMATORI, ALLE ISCRIZIONI PREVENTIVE
   INDIVIDUALI E ALLE REGOLARIZZAZIONI
     Nelle successive Sezioni 5.1,  5.2,  5.3  e  5.4  e'  illustrata,  nei
suoi   aspetti  generali  e  specifici,  la  normativa  concernente  alcuni
istituti  relativi  alle  forme  assicurative   menzionate   in   epigrafe:
retribuzione  imponibile,  aliquota  contributiva,  versamento  del contri-
buto, interessi.
     Il  rispetto  delle  disposizioni  concernenti  detti  istituti  e' di
fondamentale  importanza  e  la  mancata  osservanza   delle   disposizioni
stesse   produce   riflessi   sia  sul  rapporto  contributivo,  sia  sulle
posizioni assicurative dei marittimi imbarcati su navi straniere.
5.1. Retribuzione imponibile
     L'art. 51 della  legge  n.  413  stabilisce  che  la  retribuzione  in
base   alla   quale   e'  calcolata  la  contribuzione  dovuta,  e'  quella
mensilmente  corrisposta  a  ciascun  marittimo,   ai   sensi   di   quanto
dispone, in proposito, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
     Inoltre, nello stesso  art.  51  e'  affermato  che  le  retribuzioni,
denunciate  in  favore  dei  marittimi  imbarcati  su navi estere ed assog-
gettate a contribuzione, non  possono  in  ogni  caso  essere  inferiori  a
quelle   previste   dai   contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  per
mansioni identiche svolte a bordo  di  navi  nazionali,  aventi  le  stesse
caratteristiche di quelle di bandiera estera.
     Da parte di  armatori  e  raccomandatari  non  sono  state  date,  nel
passato,  valutazioni  univoche  su  talune  voci retributive, indicate nel
predetto art.  12  della  legge  n.  153/1969  ed,  in  particolare,  sulle
indennita' di anzianita' e di liquidazione per fine lavoro.
     Al riguardo  si  precisa  che  dette  indennita',  in  tanto  sono  da
considerare  tra  gli  emolumenti  esclusi  dalla  contribuzione, in quanto
- indipendentemente dalla loro  denominazione  e  dal  momento  della  loro
corresponsione - ne abbiano in sostanza la natura.
     Pertanto,  debbono  essere  assoggettate  a  contribuzione  tutte   le
componenti  della  retribuzione,  non  espressamente  escluse  dal predetto
art. 12.
     Si  e'  gia'  avuto  modo  di  richiamare  l'attenzione  sulla  circo-
stanza  per  cui  ogni  iscrizione  assicurativa,   sia   per   navigazione
estera   che  per  quella  su  navi  nazionali,  deve  riguardare  il  solo
periodo di navigazione, intercorrente tra  la  data  di  effettivo  imbarco
e quella di effettivo sbarco.
     Analogamente, la  retribuzione  deve  riguardare  i  soli  periodi  di
effettiva  navigazione,  ancorche'non  sia  cessato  il  rapporto di lavoro
dipendente con l'armatore estero.
     Debbono,   pertanto,  essere  escluse  dalla  retribuzione  imponibile
le somme che continuassero ad  essere  corrisposte  al  marittimo  sbarcato
per  la  fruizione  a  terra  dei periodi di riposo compensativo e di ferie
ovvero per malattia ed infortunio ovvero per altra causa.
     L'osservanza di quanto sopra e' importante:
-    sotto  il  profilo  del  rispetto  della  volonta'  della  legge,  che
     prescrive  siano  assicurati  i  soli  periodi  di  effettiva  naviga-
     zione;
-    per  la  compilazione  degli  elenchi  nominativi  mensili,  per mezzo
     dei quali si realizzano,  come  detto  in  precedenza,  le  iscrizioni
     assicurative individuali o per l'intero equipaggio;
-    ai  fini  del  beneficio  del  prolungamento  temporale   di   ciascun
     periodo di navigazione.
5.2. Aliquota contributiva per le forme di iscrizione preventiva
     L'aliquota  complessiva  di  calcolo  del  contributo  dovuto  per  le
iscrizioni assicurative indicate dall'art. 47 sub  a)  e  b)  della  stessa
legge attualmente e' del 28,48% ed e' cosi' composta:
- Fondo pensioni                                        26,17%
- Addizionale F.P.L.D. asili nido                        0,10%
- Addizionale F.P.L.D. assistenza malattia pensionati    0,20%
- Tubercolosi                                            2,01%
                                                     __________
                                                        28,48%
                                                     ==========
     Eventuali  successive   variazioni   di   aliquota   dovranno   essere
opportunamente  comunicate  a  quanti  sono  interessati  alle  forme assi-
curative in epigrafe.
     Eventuali  accordi,  anche  se  formalizzati  in  contratti (o conven-
zioni)  di   arruolamento,   riguardanti   l'accettata   ripartizione   tra
armatore   e   marittimi   del   carico  contributivo,  sono  da  ritenersi
ininfluenti agli effetti  della  contribuzione  dovuta  e  della  registra-
zione  negli  elenchi  nominativi  mensili,  di  cui  al precedente cap. 2;
registrazione, che  dovra'  pertanto  riferirsi  al  contributo  complessi-
vamente dovuto.
5.3. Modalita' di versamento
     I  versamenti  dei  contributi  di  che  trattasi devono essere effet-
tuati, a mezzo  degli  appositi  bollettini,  sul  conto  corrente  postale
n.  812008,  gia'  acceso  a  questa  Direzione  Generale e trasferito alla
Sede di Roma - EUR, oppure per il tramite degli Istituti di credito.
     A   tale   riguardo,  nell'allegato  n.  16/1,  vengono  elencati  gli
Istituti di credito con i quali la  predetta  Sede  ha  rapporti  di  conto
corrente di corrispondenza.
     Sui documenti  relativi  a  ciascun  versamento  devono  essere  indi-
cati:  la  denominazione  della  ditta  armatoriale  e il nome dell'assicu-
rato, se l'iscrizione e' richiesta dal  marittimo  nonche'  la  nave  e  il
mese  cui  si  riferisce  il  versamento,  oppure,  per le regolarizzazioni
ex art. 52, il periodo  da  regolarizzare.  Qualora  la  somma  versata  si
riferisca  a  piu'  navi  e  quindi  a  piu'  elenchi  mensili, deve essere
specificato  anche  l'importo  relativo  a  ciascuna  nave  e  a   ciascuno
elenco.
5.4. Criteri per il calcolo degli interessi
     La  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione n. 115 del 31 luglio
1987 ha fissato i seguenti criteri per  il  calcolo  degli  interessi,  cui
la S.A.P. citata si dovra' uniformare:
-      Iscrizioni preventive (individuali e su iniziativa
       dell'armatore): i contributi - se versati oltre il termine
       previsto dall'art. 51, punto 2, della legge n. 413 - sono
       gravati di interessi, a far tempo dal sessantunesimo giorno
       successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono e
       fino alla data del loro pagamento.
-      Regolarizzazioni ex art. 52 della legge n. 413: i contributi
       sono maggiorati di interessi a far tempo dal sessantunesimo
       giorno dopo lo sbarco e fino alla data di presentazione della
       domanda di regolarizzazione; sono altresi' aumentati di
       interessi, allo stesso tasso, dall'undicesimo giorno successivo
       alla data della lettera di accoglimento della predetta domanda
       e fino alla data del versamento.
       Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della
       domanda e la data di accoglimento della domanda stessa sono
       dovuti gli interessi compensativi al tasso legale.
-      Tasso d'interesse (iscrizioni individuali, iscrizioni su
       iniziativa dell'armatore, regolarizzazioni): e' fissato in 12
       punti superiori al "prime rate" ufficiale.
-      Applicazione degli interessi: poiche' la predetta delibera
          consiliare -  per  il  principio  della  "irretroattivita'  degli
          atti   amministrativi"   -   trova  pratica  applicazione  a  far
          tempo dalla data della  sua  approvazione,  si  dovra'  procedere
          al  calcolo  degli  anzidetti  interessi  soltanto  per  le  con-
          tribuzioni dovute dal 1  agosto 1987 in poi.
6. RIDUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NEI CASI DI TARDIVO O
   PARZIALE PAGAMENTO, NONCHE' SOSPENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA
   NEI CASI DI RIPETUTE O PROTRATTE INADEMPIENZE ALLE CONDIZIONI DI
   ASSICURAZIONE
     Il  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  citata  delibera, ha preso
in esame:
-    il   caso   di   tardivo  o  parziale  pagamento  dei  contributi  sia
     nell'ipotesi di  iscrizioni  preventive  da  armatore  o  individuali,
     52;
-    il  caso  di  ripetute  o  protratte  inadempienze  alle condizioni di
     assicurazione di cui trattasi.
     Al riguardo, il suddetto Organo ha stabilito:
-    nel  primo  caso,  che  i  versamenti  contributivi,  concernenti   le
     assicurazioni   preventive   o   le   regolarizzazioni   ex  art.  52,
     effettuati  in  misura  insufficiente  rispetto   a   quanto   dovuto,
     debbano  essere  imputati  a  copertura  assicurativa  (per contributi
     ed  interessi)  della  navigazione  o  del  servizio  di   pilotaggio,
     dall'inizio  del  relativo  periodo  e  fino  al  completo esaurimento
     della  somma  versata.  Effetti  derivano  dal  tardivo   o   parziale
     pagamento   dei  contributi  anche  sulla  pensione  privilegiata  per
     malattia, infortunio o morte per causa di servizio.
     Infatti,  detta  prestazione  -  verificandosi  il  tardivo o parziale
     pagamento dei  contributi  -  non  puo'  essere  concessa  agli  inte-
     ressati,  in  quanto  la  prestazione  stessa  e'  prevista soltanto a
     condizione che  sia  stato  effettuato  il  versamento  integrale  dei
     contributi  (ed  eventuali  interessi)  dovuti  in  ordine  al periodo
     di  navigazione,  durante  il  quale  si  e'  verificato  il  predetto
     evento  e  sempreche'  risultino  soddisfatti  gli  altri requisiti di
     legge;
-    ove   ricorra   la   seconda  ipotesi,  la  situazione  dovra'  essere
     segnalata  all'esame  di  questa  Direzione   Generale   -   Direzione
     centrale  per  i  contributi  -  perche'  sottoponga all'Organo compe-
     tente la questione per le conseguenti decisioni.
     Si chiarisce, da  ultimo,  che  ai  periodi  di  navigazione,  debita-
mente   regolarizzati,  si  applicano  i  benefici  previsti  dall'art.  24
della  legge  n.  413  concernenti  il  prolungamento  temporale,  ai  fini
della  concessione  delle  prestazioni  pensionistiche  a  carico  dell'as-
sicurazione  generale  obbligatoria,  dei  singoli  periodi  di   effettiva
navigazione   mercantile.  Detto  prolungamento  dovra'  essere  effettuato
nell'entita',  effetti  e  limitazioni  stabilite  dalla  stessa  legge  n.
413.
7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI IL NAVIGLIO DA DIPORTO (7).
     In  ordine  al  predetto  naviglio  di  bandiera estera, si forniscono
le seguenti precisazioni.
     Si  fa,  innanzi  tutto,  presente  che  l'art.  51 della legge n. 413
non puo', allo  stato,  trovare  integrale  applicazione  nelle  iscrizioni
assicurative  dei  marittimi  interessati,  in  quanto  non  risulta finora
stipulato,  per  il  settore  del  naviglio  nazionale  da  diporto,  alcun
contratto  collettivo  di  lavoro,  da  cui rilevare la retribuzione minima
imponibile  da  assoggettare  a   contribuzione;   tuttavia,   l'esame   di
congruita'  delle  retribuzioni  denunciate  potra'  essere  svolto facendo
riferimento alle  retribuzioni  percepite  dai  marittimi  imbarcati  sulle
navi nazionali dello stesso tipo.
     Inoltre, i periodi  di  effettiva  navigazione  su  navi  ed  imbarca-
zioni  da  diporto  sono  di  durata  per  lo  piu'  inferiore  a quelli di
effettiva prestazione di lavoro, svolta  dai  marittimi,  a  bordo  o  non,
in  prosieguo  della  navigazione  secondo  gli  impegni  assunti  all'atto
della sottoscrizione del contratto di arruolamento.
     Ne   consegue  che  la  retribuzione  viene  corrisposta  ai  predetti
marittimi mensilmente ed in egual misura,  a  guisa  di  acconto,  sia  per
il  servizio  di  navigazione,  sia  per  quello  di  guardiania e manuten-
zione, a bordo o non, della nave da diporto in questione.
     Tutto  cio'  pone  problemi  di  copertura assicurativa dei periodi di
non  navigazione,  in  quanto  la  normativa  di  cui  alla  legge  n.  413
condiziona   ogni   iscrizione   assicurativa   alla   circostanza  che  la
navigazione  sia  stata  effettivamente  svolta  e  ne  sia  in  corso   lo
svolgimento.
     Per quanto concerne i  periodi  d'imbarco,  sono  estese  al  naviglio
estero  da  diporto  le  disposizioni  comuni  a  tutte  le  altre navi che
imbarcano lavoratori  italiani;  disposizioni,  che  di  seguito  si  rias-
sumono:
-    l'iscrizione  assicurativa  dei  marittimi  deve  riguardare  i   soli
     periodi di navigazione;
-    la  retribuzione  imponibile   deve   essere   quella   effettivamente
     percepita  da  ogni  singolo  marittimo  durante  il  periodo di navi-
     gazione;
-    ai   fini  delle  prestazioni  a  carico  dell'assicurazione  generale
     obbligatoria, secondo la  legge  n.  413,  ciascun  periodo  di  navi-
     gazione   sara'   prolungato  di  ulteriore  periodo,  secondo  quanto
     disposto dalla legge stessa.
     Per  quanto  concerne,  invece,  i  periodi  di  non  navigazione,   i
marittimi  interessati  potranno  avvalersi  degli  strumenti assicurativi,
previsti dalla vigente normativa A.G.O.  e  riguardanti  la  comune  tutela
previdenziale  del  lavoro  italiano  all'estero;  a  tal fine, i marittimi
stessi dovranno  rivolgersi  alla  competente  Sede  periferica  dell'Isti-
tuto.
     Per  quanto  riguarda  gli  adempimenti  formali,   le   modalita'   e
termini   di   versamento  della  contribuzione  dovuta  per  imbarchi  sul
naviglio  in  questione,  si  confermano  quelli  descritti  nei  paragrafi
precedenti  per  le  iscrizioni  preventive  ex  artt. 47, 49 e 50, nonche'
per le regolarizzazioni ex art. 52 della legge n. 413.
8. COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL MARITTIMO MEDIANTE
   PROCEDURE AUTOMATIZZATE
     Esauriti   gli   adempimenti  amministrativi  relativi  ai  versamenti
contributivi afferenti i  marittimi  imbarcati  su  navi  estere,  dovranno
essere   acquisiti   i   dati  relativi  alle  posizioni  assicurative  dei
marittimi  stessi  rilevandoli  dagli  elenchi  di  contribuzione   inviati
dalle  Aziende  estere  e  dai  fascicoli  personali  afferenti le pratiche
di  iscrizione  preventiva  individuale,  di  riscatto  e  di  regolarizza-
zione.
     I dati  contributivi  afferenti  i  marittimi  di  cui  trattasi  con-
fluiranno nell'archivio nazionale PMNE.
     Le istruzioni operative riguardanti  la  procedura  di    acquisizione
sono fornite nella parte Quarta della presente circolare.
9. ESTRATTI CONTRIBUTIVI DI NAVIGAZIONE ESTERA
9.1. Attestazione di periodi contributivi afferenti imbarchi su navi
     estere da rilasciare ai lavoratori marittimi
     Ai fini del rilascio della  attestazione  in  epigrafe  ed  in  attesa
che   si   concludano  le  operazioni  di  automazione,  la  certificazione
attestante  la  contribuzione   versata   relativamente   ai   periodi   di
imbarco  su  navi  battenti  bandiera estera, sara' rilasciata dalla S.A.P.
di Roma-Eur nei modi di seguito descritti.
     I  marittimi  interessati  dovranno  segnalare  alla  S.A.P.  soprain-
dicata le seguenti notizie:
- generalita', codice fiscale ed indirizzo del marittimo;
- denominazione della nave;
- periodi di imbarco;
- nominativo dell'armatore o del suo raccomandatario.
     In  relazione  ai  periodi  di  imbarco  segnalati  dai richiedenti la
SAP provvedera' al  rilascio  della  certificazione  contributiva,  utiliz-
zando il Modello CI 25/Cbis (Allegato 15).
     Ovviamente, il rilascio di cui  si  discute,  sara'  effettuato  dalla
S.A.P.  di  Roma-Eur  nei modi sopra descritti, sinche' non sara' possibile
da parte di tutte  le  S.A.P.  l'accesso  diretto  all'archivio  automatiz-
zato.
     Si  fa,  da  ultimo,  presente  che  la  suddetta  certificazione   e'
particolarmente  rilevante,  ai  fini  del  regime  amministrativo nautico,
per la  registrazione  sul  libretto  di  navigazione  dell'interessato,  a
cura   delle   competenti  Autorita'  marittime,  dei  periodi  di  imbarco
regolarmente coperti da contribuzione.
9.2. Richieste alla S.A.P.  di  Roma-Eur  delle  posizioni  di  navigazione
ai
     fini della costituzione della posizione assicurativa
     Tutti  gli  adempimenti  relativi   al   rilascio   dell'estratto   di
navigazione   estera,   segnalati   nella  circolare  n.  138.2088  PMT/221
dell'8 settembre  1987,  parte  III,  cap.  3.4.5  (8),  sinora  svolti  da
questa  Direzione  Generale  -  Servizio  P.M.T.  -  Rep. 8, saranno esple-
tati dalla S.A.P. di  Roma-Eur  finche'  non  sara'  possibile,  anche  per
siffatta   operazione,  l'accesso  diretto  all'archivio  automatizzato  da
parte delle Sedi periferiche.
10. GESTIONE ADEMPIMENTI A STRALCIO
     La S.A.P. di Roma-Eur  dovra'  provvedere  anche  a  tutti  gli  adem-
pimenti   concernenti   la   contribuzione   estera  secondo  la  legge  n.
413/1984 ante
     In   particolare,  detti  adempimenti  riguardano  la  gestione  delle
domande di:
- iscrizione preventiva da armatore ex artt. 47, sub b) e 50;
- iscrizione preventiva individuale ex artt. 47, sub a), e 49;
- regolarizzazione avanzata dai marittimi ai sensi dell'art. 52;
     Sono posti, altresi', a  carico  della  suddetta  S.A.P.  gli  adempi-
menti  a  stralcio  -  di  natura  contributiva,  sinora  seguiti da questa
Direzione  Generale  -  riguardanti  la  navigazione  nazionale,   per   la
quale,  come  e'  noto,  si  e' attuato il completo inserimento della gente
di  mare  nel  regime  delle  assicurazioni   generali   obbligatorie   dei
lavoratori dipendenti comuni a far tempo dal 1  gennaio 1980.
     In particolare, la Sede dovra' provvedere a:
1)   definire   le   posizioni  contributive  delle  aziende  navi,  ancora
     sospese,  per  gli  imbarchi  di  marittimi  resi  anteriormente  alla
     predetta data del 1  gennaio 1980.
     Si fa, in proposito presente  che,  le  somme  riscosse  in  relazione
     alle   pendenze   contributive,  ancora  esistenti  (per  il  recupero
     delle quali  vennero  a  suo  tempo  interessate  le  Sedi  da  questa
     Direzione  Generale,  ai  fini  dell'esercizio  dell'azione  diretta a
     far valere  il  privilegio  speciale  sulle  navi  ed  anche  ai  fini
     delle  azioni  di  recupero  dei  crediti  dell'Istituto  nei  casi di
     procedure  concorsuali  a  carico  degli  armatori)  dovranno   essere
     trasferite  direttamente  alla  SAP    di Roma-Eur e non piu' a questa
     Direzione Generale.
     Inoltre,  le  S.A.P.,  nei  casi  di  richieste  di  nulla  - osta, da
     parte  delle  Autorita'  Marittime  -  ai  fini  del  rilascio   delle
     autorizzazioni  a  dismettere  la  bandiera  nazionale per le navi che
     devono essere  vendute  a  stranieri  o  demolite  -  dovranno  rivol-
     gersi  alla  S.A.P.  di  Roma-Eur  per  accertare se sussistano o meno
     pendenze contributive,  cosi'  come  era  previsto,  per  il  Servizio
     Previdenza  Marinara  di  questa  Direzione  Generale,  con  circolare
     n. 527 R.C.V. del 28 aprile 1980 (punto 1 del capitolo IX). (9)
     Analogamente  dovra'  essere  richiesta  alla  S.A.P.  di  Roma-Eur la
     eventuale  sussistenza  di  pendenze  contributive  ante  1    gennaio
     1980,  nei  casi  di  richieste  di  rimborso,  da parte delle aziende
     armatoriali, degli sgravi  degli  oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno
     di  cui  alla  Legge  4  agosto  1984,  n.  430,  anche in questo caso
     gia' previsto, per il Servizio PMT  con  il  messaggio  n.  19507  del
     18 febbraio 1985 del Servizio R.C.V.
 2)  a definire  gli  atti  concernenti  le  procedure  di  riscossione,  a
     mezzo   ruoli   esattoriali  (legge  22  febbraio  1973,  n.  27)  dei
     contributi  di  previdenza  marinara  dovuti  dalle  aziende  ante  1
     gennaio 1980 (10).
3)   a gestire, in attesa che  sia  realizzata  la  relativa  procedura  di
     automazione,   le   posizioni  assicurative  riguardanti  le  seguenti
     categorie  speciali  di   marittimi   compreso   il   rilascio   degli
     estratti contributivi alle S.A.P.:
a)   volontari   del   Corpo   Equipaggi   Militari  Marittimi  (CEMM).  Si
     ritiene opportuno precisare che  -  in  attesa  della  emanazione  del
     provvedimento   di   riforma,   in  corso  di  avanzata  elaborazione,
     inteso ad estendere anche a  tale  personale  il  regime  contributivo
     in  vigore  per  i  volontari  delle  altre armi (Esercito ed Aeronau-
     tica)  -  alla  S.A.P.  stessa   dovranno   far   carico   anche   gli
     adempimenti    amministrativi    concernenti    la   riscossione   dei
     contributi  relativi  ai  marittimi  di  cui   trattasi,   riscossione
     che,  come  meglio  precisato  nella  Parte  Terza,  sara' temporanea-
     mente accentrata, per  quanto  concerne  l'accredito  dei  versamenti,
     presso   la   Direzione   Centrale  per  i  Servizi  di  Ragioneria  e
     Finanza di questa Direzione Generale.  Sara'  cura  di  questa  stessa
     Direzione   Generale   di  interessare,  nel  contempo,  il  Ministero
     della   Difesa   Marina   per   la   regolamentazione   dei   rapporti
     finanziari fra il Ministero stesso  e detta S.A.P.
     Si chiarisce comunque che attualmente il Ministero Difesa -
     Marina,  Divisione  8   T.E.C.  Sezione  3 , effettua il pagamento dei
     contributi  versando  acconti  trimestrali  e  saldo  a   fine   anno,
     tramite  la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  mediante  accrediti
     sulla  contabilita'  speciale  1339/9  intestata  a  questa  Direzione
     Generale.
     Allo stato, per il personale del CEMM passato in servizio
     permanente  effettivo,  in  conformita'  dell'art.  34  della legge n.
     658/1967,  confermato  dall'art.   21   della   legge   n.   413/1984,
     l'Istituto   e'   tenuto  a  rimborsare  al  Ministero  del  Tesoro  i
     contributi relativi e  alla  ex  gestione  marittimi  e  all'assicura-
     zione   generale  obbligatoria  a  suo  tempo  versati  dal  Ministero
     Difesa  -  Marina  per  la  costituzione  delle   relative   posizioni
     assicurative.
b)   Operai  marittimi  non  di  ruolo  dello  Stato e personale civile non
     di ruolo imbarcati su navi militari.
     Relativamente  a  tale  categoria  di  personale  sussiste  una proce-
     dura di rimborso analoga a quella prevista per i volontari CEMM;
c)   Piloti  dei  porti  italiani  associati  in   Corporazioni   sino   al
     31.12.79;
d)   marittimi   imbarcati   su   "galleggianti"   iscritti   nei  Registri
     NN.MM.  e  GG.  (limitatamente  ai  periodi  anteriori  al  1   aprile
     1973);
e)   marittimi   che   hanno   ottenuto  il  riconoscimento  in  regime  di
     previdenza marinara dei servizi prestati a  terra  ex  art.  44  della
     legge n. 658/1967;
f)   marittimi   imbarcati   su   Navi  minori  e  Galleggianti  che  hanno
     presentato domanda di riscatto ex art. 8 della legge n. 27/1973;
g)   marittimi che hanno effettuato navigazione nei "Mari del Nord";
h)   marittimi imbarcati su naviglio da diporto sino al 31.12.79;
i)   iscritti alla ex Gestione speciale sino al 31.12.1979.
     Alla stessa  S.A.P.  di  Roma-Eur  le  Sedi  dovranno  rivolgersi  per
l'acquisizione  dei  modd.  011  DS  e  Tbc relativi a periodi indennizzati
anteriormente al  1965  (cfr.  la  citata  circolare  n.  138.2088  PMT/221
dell'8.9.87, parte I                                                    IIIIIII
                                                            paragr. 3.4.8.).
                                          Si fa riserva di ulteriori  istruzion
i  in  ordine  alla  sistemazione    amministrativo   -  contabile  delle  situ
azioni  relative  alla  contribu-
zione nazionale,  ante  1  gennaio  1980  e  alle  modalita'  di  eventuali
rimborsi ai soggetti interessati.
11. NORMATIVA E RICORSI AMMINISTRATIVI
     I  quesiti  di  natura  normativa  inerenti  la contribuzione relativa
ai marittimi italiani imbarcati  su  navi  estere  dovranno  essere  sotto-
posti  dalla  S.A.P.  di  Roma-Eur  alla  Direzione  Centrale per i contri-
buti, la quale provvedera' ad impartire le istruzioni del caso.
     Alla   predetta   Direzione   dovranno,   inoltre,  essere  trasmessi,
opportunamente  istruiti,  i  ricorsi  avverso  i   provvedimenti   assunti
dalla S.A.P. stessa.
12. CONTRIBUZIONE DEI MARITTIMI ITALIANI COSTITUENTI GLI EQUIPAGGI DI
    NAVI ITALIANE LOCATE A SCAFO NUDO AD ARMATORI STRANIERI CON
    ASSUNZIONE TEMPORANEA DELLA BANDIERA ESTERA
     La  legge  n.  234  del  14  giugno  1989,  pubblicata  sulla Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 21 giugno 1989, agli  artt.  28  e  29  ha  introdotto
nell'ordinamento  italiano,  oltre  all'istituto  della  locazione  a scafo
nudo  di  nave  estera  ad  armatore  italiano  con  assunzione  temporanea
della   bandiera  italiana,  anche  la  locazione  a  scafo  nudo  di  nave
italiana  ad  armatore   straniero,   con   assunzione   temporanea   della
bandiera stessa.
     Per il trattamento  previdenziale  dei  marittimi  italiani  imbarcati
sulle  navi  che  acquisiscono  la  bandiera  estera,  le    norme  di  cui
trattasi  dispongono  l'applicazione  del  regime  previdenziale  nazionale
cioe'  del  regime  volontario  previsto  dalla  legge n. 413/1984, cap. II
del Titolo V a tutela della navigazione resa su navi estere.
     Per   l'applicazione   delle   norme   avanti   accennate  sono  state
fornite istruzioni con circolare n. 102 del 15 aprile 1991.
                              PARTE TERZA
                         ISTRUZIONI CONTABILI
     In ordine alle  istruzioni  contabili,  per  il  momento,  si  precisa
quanto segue.
     I  versamenti  dei  contributi  previsti  dalla  presente   circolare,
compresi  quelli  relativi  agli  adempimenti  a  stralcio di cui al prece-
dente  punto  10),  devono  essere  imputati  al  conto  GPA  52/94,   reso
movimentabile  per  la  Sede  di  Roma  -  Eur, in attesa dell'attribuzione
     I   movimenti  finanziari  che  si  verificheranno  sull'apposito  c/c
postale n.  812008,  cui  affluiranno  i  predetti  versamenti  mediante  i
relativi  bollettini,  dovranno  essere  rilevati  al conto GPA 02/26, reso
ugualmente movimentabile per la Sede sopracitata.
     Eventuali   contributi   riscossi   da   altre  Sedi  dovranno  essere
trasferiti con mod. SC 10 alla  Sede  di  Roma  -  Eur  che  provvedera'  a
imputarli  al  suddetto  conto  GPA  52/94,  compresi  quelli  relativi  al
personale CEMM la cui riscossione continua ad essere accentrata
 presso  questa  Direzione  Generale,  nell'attesa  che  vengano   definiti
gli    accordi    con    il   Ministero   della   Difesa   -   Marina   per
l'accreditamento   dei   contributi   in   questione   sulla   contabilita'
speciale  presso  la  Tesoreria  provinciale  dello  Stato accesa alla Sede
di Roma - Eur.
     Nell'allegato  n.  16/2  vengono  riportati  i  conti  GPA 02/26 e GPA
52/94 ai quali e' stata adeguata anche la denominazione.
     Ai   fini  delle  successive  operazioni  amministrativo  -  contabili
per  le  quali  verranno  impartite  apposite  istruzioni,  si  rappresenta
l'esigenza  che  i  bollettini  e/o  altri  documenti  di  versamento siano
per il momento tenuti in evidenza  da  parte  dell'Ufficio  competente  per
la contabilita' della Sede di Roma - Eur.
                             PARTE QUARTA
PROCEDURA  AUTOMATIZZATA  PER  LA  COSTITUZIONE  DELLA  POSIZIONE ASSICURA-
TIVA DEI MARITTIMI IMBARCATI SULLE NAVI ESTERE
     Al  fine  di  istituire  un  archivio  automatizzato  concernente   le
posizioni   assicurative   dei  marittimi  italiani  imbarcati  sulle  navi
estere e' stato,  a suo  tempo,  elaborato  un  programma  di  acquisizione
dei   dati   contributivi  relativo  a  dette  posizioni,  funzionante  sul
sistema 8100.
     Attraverso   siffatta   procedura  e'  stato  possibile  acquisire  la
quasi  totalita'  dei  dati  contributivi,  sino  al  31.12.1979,  presenti
sulle   schede   assicurative   dell'archivio  cartaceo  della  navigazione
estera e    delle  posizioni  rilevabili  dagli  elenchi  di  contribuzione
inviati  dalle  aziende  per  periodi  di  navigazione  dal 1  gennaio 1980
in  poi.  Dovranno,  inoltre,  essere  acquisiti  i  periodi   di   imbarco
rilevabili  dai  fascicoli  personali  dei  marittimi  che  hanno versato i
contributi  avvalendosi  degli  istituti  della  regolarizzazione  e  della
iscrizione preventiva individuale.
     I  dati  gia'  acquisiti,  sono  stati  successivamente  prelevati   e
trattati  con  una  serie  di  programmi  locali  che  hanno  consentito di
riorganizzare  l'archivio  costituito  con  la  vecchia  procedura   e   di
trasferire   quindi  i  relativi  dati  sull'archivio  VSAM  oggetto  della
presente circolare.
     Cio'  premesso,  di  seguito  vengono  illustrate  le modalita' appli-
cative  relative  alla  nuova  procedura  di   gestione   delle   posizioni
assicurative  di  navigazione  estera,  le  quali  abbracciano due momenti:
il primo la codifica dei  dati  contributivi;  il  secondo,  le  operazioni
tecnico - funzionali di detta procedura.
1. OPERAZIONI DI CODIFICA DEI PERIODI CONTRIBUTIVI
     La  S.A.P.  di  Roma-Eur  cosi'  come  precisato nel Capitolo 8  della
presente  circolare,  esauriti  gli  adempimenti  amministrativi   relativi
ai  versamenti  contributivi,  dovra'  procedere  alla  costituzione  della
posizione  assicurativa  dei  marittimi  di   cui   trattasi,   avvalendosi
della procedura automatizzata di gestione PMNE in seguito descritta.
     I dati  da  acquisire  saranno,  ovviamente,  rilevati  dagli  elenchi
di  contribuzione  inviati  dalle  aziende  estere  e  dai fascicoli perso-
nali  afferenti  le  pratiche  di  iscrizione  preventiva  individuale,  di
riscatto e di regolarizzazione.
     Detti  dati  dovranno  essere  preventivamente   codificati   mediante
l'attribuzione di codici concernenti:
- la denominazione della nave (elemento indispensabile
                              dell'acquisizione),
- la qualifica del marittimo (elemento indispensabile
                              dell'acquisizione);
- il compartimento di iscrizione del marittimo (elemento
                              indispensabile dell'acquisizione);
- il tipo, il tonnellaggio (o la potenza motore) e la destinazione
  d'uso della nave (qualora tali notizie siano desumibili dai
  documenti in atti);
- particolari codici, inoltre, sono stati previsti per l'acquisizione
  dei periodi di malattia indennizzata, in passato documentata alla ex
  Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.
1.1. Denominazione della nave
     Al   fine  di  facilitare  l'acquisizione  della  denominazione  delle
navi estere  e'  stato  istituito  un  archivio  delle  navi  in  cui  alle
stesse e' stato attribuito il codice numerico progressivo da 1 in poi.
     La  lista  stampata  contenente  l'elenco  delle   navi,   organizzata
alfabeticamente  nonche'  per  codice  nave,  potra' essere richiesta dalla
SAP di Roma-Eur alla Direzione  Centrale  per  la  Tecnologia  Informatica,
lo  Sviluppo  delle  procedure  e  la  gestione  dei  sistemi.  Detta lista
dovra' essere utilizzata  dalla  SAP  suddetta  sia  per  la  codifica,  in
sede  di  acquisizione  dei  dati  riguardanti  le  navi  gia' in archivio,
sia  per  l'aggiornamento  dell'archivio  con  l'inserimento  di  navi   di
nuova  iscrizione.  In  tale  ultima  ipotesi  dovra'  essere proseguita la
numerazione esistente, che e' stata prevista  sino  al  numero  massimo  di
9999.
     Dato che,  durante  la  costituzione  dell'archivio  la  denominazione
di  alcune  navi  e'  risultata  indecifrabile o errata, si e' proceduto ad
attribuire  a  tali  navi  il  codice  convenzionale  9999,  in   aggiunta,
peraltro,  al  codice  1977  di  pari significato utilizzato con la vecchia
procedura ed in alcuni casi rimasto operante.
     Inoltre,  alla  gran  parte  delle  navi  relative  alle  pratiche  di
contribuzione individuale  e'  stato  attribuito  il  codice  convenzionale
9997,  (per  le  navi  fino  a 3000 TSL) e 9998 (per le navi con oltre 3000
TSL), al fine di non appesantire  la  numerazione,  considerata  la  scarsa
utilita' dell'immissione in archivio delle navi stesse.
     Per quanto concerne da ultimo  il  servizio  di  pilotaggio  in  acque
straniere   si   fa  presente  che  di  sovente  non  viene  fornito  dalle
aziende  o  dai  marittimi  la  denominazione  della  nave  in  quanto   il
servizio   stesso  e'  effettuato,  anche  con  frequenza  giornaliera,  su
navi diverse. In tal caso, poiche' le  aziende  o  i  marittimi  forniscono
il  nome  del  Porto  in  cui  operano  le  navi dovra' essere acquisita la
"localita'" preceduta da "Porto di" avvalendosi,  come  per  le  navi,  del
codice  preventivamente  attribuito  per  la  relativa  immissione nell'ar-
chivio navi.
1.2. Qualifica del marittimo
     I codici distintivi  da  riferire  alle  qualifiche  del  marittimo  a
bordo  delle  navi  estere  sono  rilevabili  dalla  tabella  (allegato 19)
sulla quale i  codici  stessi  sono  riportati  da  1  a  14  per  ciascuna
qualifica.  Per  il  personale  di  macchina i codici sono pari a quelli di
coperta aumentati di 50.
     Detti   codici  sono  gia'  noti  alle  SAP  essendo  stati  riportati
nell'allegato  4/2  alla  circolare  n.  138.2088  dell'8  settembre   1987
(11).
     Si  fa  presente,  inoltre  che,  per  la  codifica  delle  qualifiche
relative  ai  dati  di  imbarco  desunti  dai fascicoli personali afferenti
le  pratiche  di  iscrizione  preventiva  individuale,  di  riscatto  e  di
regolarizzazione,  tutti  i  codici  del  personale  di  coperta  e di mac-
china sono stati aumentati di 20.
     I  nuovi  codici  sono  stati  introdotti  al solo fine di dare all'o-
peratore  una  informazione  immediata  circa  la  provenienza  della  con-
tribuzione  (azienda  estera  ovvero  marittimo  che  chiede  di  avvalersi
degli istituti sopra citati)  il  che  puo'  essere  utile  anche  per  una
eventuale, rapida, ricerca degli atti cartacei.
     Pertanto, detti codici non  devono  essere  tenuti  in  considerazione
in  sede  di  codifica  degli  estratti  matricolari,  di  cui  alla  parte
Quarta  della  citata  circolare  n.  138.2088/PMT/221   dell'8   settembre
1987.
     Per  le  qualifiche  non  espressamente  previste  nella  tabella,  si
rinvia  alla  circolare  n.  130/0032/PM  del 19 marzo 1977 (12) contenente
l'elenco delle equiparazioni.
1.3. Compartimento di iscrizione del marittimo
     I  codici  distintivi  da  riferire  al  Compartimento  di  iscrizione
del marittimo sono rilevabili dalla tabella di cui all'allegato n. 20.
     A detti codici deve  seguire  il  numero,  costituito  da  sei  cifre,
di iscrizione del marittimo nel compartimento.
     Il codice compartimento  e  il  numero  di  iscrizione  di  cui  sopra
costituiscono   la   matricola   dell'assicurato   la   quale  e'  elemento
fondamentale per la costituzione della  posizione  assicurativa  e  per  la
sua   successiva   ricerca   nell'archivio   automatizzato  in  alternativa
all'altro criterio basato sui soli dati anagrafici.
     Cio'  premesso  si  fa  presente  che,  in  sede di acquisizione delle
posizioni  esistenti  nell'archivio  cartaceo   del   Servizio   Previdenza
Marinara   di  questa  Direzione  Generale,  e'  risultato  che  alcune  di
dette  posizioni  presentavano  la  matricola  incompleta   o   del   tutto
sconosciuta oppure identica ad altra gia' acquisita.
     Per  consentire  l'acquisizione   delle   posizioni   stesse   si   e'
ricorso  alla  utilizzazione  di  codici  -  compartimento  particolari che
di seguito si descrivono:
codice 88:               utilizzato con la vecchia procedura su
                         sistema   8100   per   acquisire   e    aggiornare
                         posizioni   risultate   gia'  presenti  in  archi-
                         vio.
codice 87 (86-85 e       utilizzati con la nuova procedura PMNE nei
successivi a decrescere) seguenti casi:
               a)        per acquisire posizioni aventi la matricola
                         incompleta essendo noto il numero di
                         iscrizione   e   non  anche  il  compartimento  di
                         iscrizione stesso;
               b)        per acquisire posizioni totalmente prive dei
                         dati  matricolari.  In   altri   casi   oltre   al
                         codice   compartimento  87  e'  stata  utilizzata,
                         quale  numero  di  iscrizione,   una   numerazione
                         progressiva  crescente  di  sei  cifre  a  partire
                         da 000001 in poi; si  precisa  che,  nei  casi  in
                         cui,   in  sede  di  attribuzione  del  numero  di
                         iscrizione,  come  descritto  alle  lettere  a)  e
                         b)   i   dati   matricolari   della  posizione  da
                         acquisire  siano  risultati  identici   ad   altra
                         gia'   acquisita   con   il  codice  comp.  87,  a
                         detta posizione  e'  stato  attribuito  il  codice
                         comp.   86.   Analogamente  e'  stato  effettuato,
                         attribuendo  il  codice   85   (e   successivi   a
                         decrescere),  per  posizioni  identiche  ad  altre
                         alle quali  era  stato  in  precedenza  attribuito
                         il codice 86 e successivi.
codice 80 (79-78 e       utilizzati per le posizioni dei marittimi
successivi a decrescere) imbarcati con il passaporto. In tali casi i
                         dati matricolari   sono   stati   completati   con
                         una   numerazione   costituita  dalle  ultime  sei
                         cifre  del  numero  del   passaporto.   Ovviamente
                         gli   estremi   completi   del   passaporto   sono
                         stati  acquisiti  nell'apposito  spazio   previsto
                         per tale documento.
                         Nei casi in  cui,  in  sede  di  attribuzione  del
                         numero  di  iscrizione,  come  sopra  descritto, i
                         dati  matricolari  della  posizione  da  acquisire
                         siano  risultati  identici  ad  altra  gia' acqui-
                         sita  con  il  codice  comp.  80,  a  detta  posi-
                         zione  e'  stato  attribuito  il  codice comp. 79.
                         Analogamente  e'  stato  effettuato,   attribuendo
                         il  codice  78  (e  successivi  a  decrescere) per
                         posizioni  identiche  ad  altre  alle  quali   era
                         stato  in  precedenza  attribuito  il  codice 79 e
                         successivi.
     Con  la  vecchia  procedura  su  sistema  8100 le posizioni dei marit-
timi imbarcati con il passaporto sono  state  acquisite  con  il  codice  -
compartimento  99,  seguito  da  sei  cifre  generate  automaticamente  dal
sistema stesso.
     I  codici  e  le  numerazioni  di cui sopra potranno essere utilizzate
dalla  S.A.P.  di  Roma-Eur  nei  casi  di  situazioni  analoghe  a  quelle
avanti descritte.
1.4. Tipo, tonnellaggio ed attivita' della nave
     La   procedura   di   acquisizione  delle  posizioni  assicurative  di
navigazione estera  prevede  la  possibilita',  peraltro  non  determinante
ai  fini  dell'acquisizione  stessa,  di  attribuire  alle  navi  un codice
costituito da due lettere, codice che, peraltro,  per  il  momento  non  e'
stato  organizzato  in  quanto  agli  atti di questa Direzione Generale non
sono complete le informazioni  relative  sia  al  tipo  e  al  tonnellaggio
delle   navi,  sia  all'attivita'  delle  navi  stesse  (quali  ad  esempio
trasporto merci o passeggeri, diporto, pesca ecc.).
     La  procedura,  in  ogni  caso,  consente  di memorizzare, per le navi
estere, i singoli dati  di  cui  trattasi.  Infatti  sono  stati  previsti,
nel  pannello  relativo  alle  informazioni  riguardanti  le navi, appositi
spazi per il codice categoria,  il  tonnellaggio,  il  codice  attivita'  e
la descrizione dell'attivita' stessa.
1.5. Periodi di malattia indennizzati
     Anche   per   i   periodi   in  questione,  a  suo  tempo  documentati
all'Istituto, e'  prevista  l'acquisizione,  sulle  posizioni  assicurative
di cui trattasi.
     Tale acquisizione va effettuata  attribuendo  ai  singoli  periodi  di
malattia e per ciascun marittimo i seguenti codici:
- per la qualifica:                     il codice convenzionale    90
- per la denominazione della nave       "           "         9990
- per il compartimento e la matricola   poiche'  gli   estremi   dei   dati
     di iscrizione del marittimo:       matricolari dei marittimi non
                                        sono stati forniti con le
                                        denunce di malattia, e qualora
                                        il compartimento e la
                                        matricola di ciascun marittimo
                                        non siano rilevabili sul
                                        pannello che visualizza
                                        l'elenco dei "sinonimi", sara'
                                        attribuito il codice
                                        compartimento 90 seguito, per
                                        la matricola individuale, da
                                        sei cifre direttamente
                                        attribuite da questa Direzione
                                        Generale.
2. PROCEDURA PMNE (Previdenza Marinara - Contributi di navigazione
   estera)
     Con  l'obiettivo  di  rispondere  alla  duplice  esigenza  del  decen-
tramento  e  di  una  maggiore  funzionalita'  delle  procedure,  e'  stata
realizzata  la  nuova  procedura  di  gestione delle posizioni contributive
individuali di navigazione estera.
2.1 - Funzioni
     Le  funzioni  previste  consentono  la  gestione  totale  delle  posi-
zioni anagrafico - contributive individuali.
     La prima  versione  della  procedura  che  viene  rilasciata  consente
l'acquisizione  della  posizione  anagrafica,  la  variazione  dei  periodi
di  contribuzione  presenti  in  archivio   e   l'acquisizione   di   nuovi
periodi.
     Tali funzioni sono riservate, al solo "polo di acquisizione".
     La procedura consente comunque  di  abilitare  qualsiasi  utente  CX1L
alle  funzioni  di  gestione.  L'abilitazione  avviene  mediante  il termi-
nale "master" del C.E.
     Sono   inoltre   previste   le   funzioni   di  variazione  anagrafica
totale,  fusione  e  cancellazione  delle  posizioni  sempre  riservate  al
"polo".
     Tutti gli altri  utenti  possono  accedere  in  consultazione  con  la
possibilita'  di  effettuare  variazioni  sui  dati  anagrafici  non essen-
ziali quali comune e prov.  di  nascita,  indirizzo,  c.a.p.,  residenza  e
cod. pensionato (si/no).
     In tutti i casi  la  modifica  degli  archivi  comporta  la  registra-
zione  del  terminale,  numero  operatore  e  data  in  cui e' stata effet-
tuata l'operazione.
     Su  ogni  terminale  abilitato  alla  gestione  possono acquisire dati
cinque operatori diversi,  ognuno  con  la  propria  parola  chiave  corri-
spondente al numero operatore di cui sopra.
     Il  mancato  inserimento  della  parola  -  chiave  od  una  parola  -
chiave  errata  inibiscono  il  terminale  alla  gestione  consentendo solo
la consultazione.
     Su  tutti  i  pannelli  della  procedura  vengono  segnalati con appo-
siti messaggi le condizioni di errore riscontrate.
2.2. Abilitazione terminali alla gestione delle posizioni
     Si  tratta  di  una  funzione  riservata  al  C.E.  che  provvede   ad
abilitare e disabilitare i terminali alla gestione delle posizioni.
     Il terminale master puo' anche disabilitare  la  parola  -  chiave  di
     In  questo  caso  si  riporta  il  terminale  allo  stato   di   prima
attivazione,   per   cui  sara'  necessario  reimpostare  la  nuova  parola
chiave  per  ripristinare  la  capacita'  di   intervento   del   terminale
stesso.  (Diversamente  resterebbe  in  grado  di  funzionare  solo  per la
consultazione).
2.3. Accesso alla procedura
     Richiede il collegamento del  terminale  all'ambiente  CX1L  e  quindi
l'avvio della transazione PMNE.
2.4. Fine della procedura
     Il  tasto  funzionale  AP1  consente  di  terminare  la transazione in
qualsiasi punto della procedura.
2.5. Prima attiviazione della procedura
     Questo passo interessa solo i terminali abilitati alla gestione.
     Viene   visualizzato  un  pannello  che  prevede  l'inserimento  delle
cinque "nuove" parole - chiave  in  sostituzione  delle  "attuali"  "PMNEP"
(unica  chiave  riservata  al  C.E.).  L'operazione  e'  riservata  al  re-
sponsabile del "polo di acquisizione" che  provvede  poi  a  comunicare  ad
ogni  operatore  la  parola  -  chiave  ed  il  numero operatore corrispon-
dente.
     Ogni  operatore  puo'  modificare  in  ogni  momento la propria parola
- chiave sul pannello che segue:
==================================================================
  ARCHIVIO NAZIONALE  POSIZIONI ASSICURATIVE  PREVIDENZA MARINARA
--------------------  NAVIGAZIONE ESTERA     --------------------
                    GESTIONE PAROLA - CHIAVE
                    ATTUALE                  NUOVA
            N. 1
            N. 2
            N. 3
            N. 4
            N. 5
                                              TERMINALE ED2Q
-------------------------------------------------------------------
PF3 = PANNELLO INIZIALE                          AP1 = FINE
ABILITATO ALLA GESTIONE DEI TERMINALI
====================================================================
2.6. Pannello richiesta dati
     L'accesso  ai  dati  dell'archivio  puo'  avvenire  sul  pannello   di
seguito evidenziato in uno dei seguenti modi:
a) con il numero di compartimento - matricola;
b) cognome / nome / data di nascita (anche parziali);
c) numero di passaporto;
     Appositi  messaggi  segnalano  all'operatore  eventuali  errori  nella
richiesta.
     Per  i  terminali  abilitati  alla  gestione  viene  inoltre richiesta
la parola - chiave (puo' essere immessa unitamente  ad  uno  dei  tre  tipi
di richiesta suddetti).
     La parola -  chiave  e'  obbligatoria  per  attivare  le  funzioni  di
acquisizione   dei   periodi   (PF4),  di  fusione  posizioni  (PF6)  e  di
modifica della parola - chiave (PF9).
     L'immissione   della   parola   chiave  corretta  rende  operativa  la
gestione fino alla fine della procedura.
================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE  POSIZIONI ASSICURATIVE  PREVIDENZA MARINARA
------------------   NAVIGAZIONE ESTERA    ----------------------
                  A) COMPARTIMENTO - MATRICOLA ...
                  B) COGNOME ..................................................
                                             NOME ........................
                                             DATA DI NASCITA (GGMMAA) ....
                                          C) PASSAPORTO ..................
                                    PER  LA  RICERCA  DI  UNA  POSIZIONE IN ARC
HIVIO, IMMETTERE I DATI RELATIVI    AD UNO SOLO  DEI  CRITERI  DI  SELEZIONE  S
OPRAINDICATI,  TENENDO  PRESENTE    CHE  CON  IL  CRITERIO  B)  VIENE FORNITO L
'EVENTUALE ELENCO DEI SINONIMI E    POSSONO ESSERE IMMESSI ANCHE DATI PARZIALI:
- COGNOME (ALMENO 2 CARATTERI)   - COGNOME E ALMENO 1 CARATTERE DEL
- COGNOME NOME E AA              - COGNOME NOME E MMAA
-------------------------------------------------------------------
PF4 = ACQUISIZ. PERIODI   PF6 = FUSIONE POSIZIONI  PF8= GESTIONE NAVI
PF9 = VAR. PAROLA - CHIAVE                         AP1 = FINE
==================================================================
2.7. Pannello anagrafico
     Se  non  esistono  sinonimi  e  la  posizione  e'  presente,  i  tasti
funzionali consentono di:
-    visualizzare     i  periodi  di  contribuzione  presenti  in  archivio
     (PF2);
-    ritornare al pannello richiesta dati (PF3);
-    attivare  la  variazione  anagrafica  totale  o  parziale  a   seconda
     della   abilitazione   o  meno  alla  gestione  (PF5)  e  per  i  soli
     terminali abilitati alla gestione;
-    cancellare   logicamente  la  posizione  anagrafica  e  fisicamente  i
     relativi periodi di contribuzione (PF6);
-    acquisire   periodi   di  contribuzione  relativi  alla  posizione  in
     esame e / o di altre posizioni (PF4).
=================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE  POSIZIONI ASSICURATIVE  PREVIDENZA MARINARA
------------------  NAVIGAZIONE ESTERA     ---------------------
COMPARTIMENTO - MATRICOLA   13099093     PASSAPORTO
COGNOME   ROSA
NOME      ANDREA                         DATA NASCITA  11 09 31
SESSO M   COMUNE DI NASCITA                            PROV
INDIRIZZO                                        C.A.P.
LOCALITA'                                        PROVINCIA
CODICE FISCALE
PENSIONATO   SI              GESTIONE POSIZIONE: 0000 0 010190
-------------------------------------------------------------------
PF1 = ELENCO SINONIMI   PF2 = ELENCO PERIODI   PF3 = PANNELLO INIZIALE
PF4= ACQUISIZ. PERIODI  PF5 = VARIAZ. ANAGRAF. AP1 = FINE
===================================================================
2.8. Pannello elenco sinonimi
     Viene  attivato  con  il  tipo  richiesta  b)  e possono essere visua-
lizzati fino a 301  sinonimi (15 per pagina).
     Si   considerano  sinonimi  tutte  le  posizioni  che  contengono  gli
stessi dati della richiesta.
     Le   pagine  vengono  gestite  con  i  tasti  funzionali  PF1  =  PF2.
L'immissione del numero di  sinonimo  interessato  attiva  la  funzione  di
cui  al  punto  2.6  con  in piu' la funzione di ritorno al pannello elenco
sinonimi (PF1).
     Puo'   essere   visualizzata   sul   seguente  pannello  la  posizione
anagrafica di un sinonimo che si trova in altra pagina dell'elenco.
===================================================================
ARCHIVIO NAZIONALE  POSIZIONI ASSICURATIVE  PREVIDENZA MARINARA
-----------------   NAVIGAZIONE ESTERA      ------------------------
                  E L E N C O    S I N O N I M I
N.  COGNOME           NOME         DATA NASC.     MATRICOLA
 1  ROSA             ANDREA    (*) 01/01/01       36013653
 2  ROSA             ANDREA        11/09/31       13099093
 3  ROSA             ANGELO        01/01/01       15035051
 4  ROSA             ANTONINO      01/01/01       88012649
 5  ROSA             ANTONINO      01/01/10       36015404
 6  ROSA             ANTONINO      28/10/28       36014492
 7  ROSA             ANTONINO      21/04/33       36016849
 8  ROSA             ANTONINO      21/01/42       36018396
 9  ROSA             ANTONINO      10/04/56       99006657
10  ROSA             ANTONIO       19/06/18       36011715
11  ROSA             CARMELO       22/10/17       36011668
12  ROSA             CARMELO       07/02/45       15049861
13  ROSA             CORRADO       24/09/29       36014629
14  ROSA             CORRADO       15/05/50       36020761
15  ROSA             ENRICO        14/12/59       36024506
--------------------------------------------------------------------
SINONIMO (DA 1 A 301)                   PF3 = PANNELLO INIZIALE
              PF2 = PAG. SUCCESSIVA     AP1 = FINE
(*) giorno : 01 se non conosciuto
    mese:    01 se non conosciuto
    anno:    01 se non conosciuto
====================================================================
2.9. Pannello elenco periodi
     Viene attivato con  il  tasto  funzionale  PF2  del  pannello  anagra-
fico e visualizza fino a 16 periodi per pagina.
     Sulla prima pagina il tasto  funzionale  PF1  provoca  il  ritorno  al
pannello   anagrafico  altrimenti  gestisce  unitamente  a  PF2  il  cambio
pagina.
     Per  i  terminali  abilitati  alla  gestione e' possibile sul pannello
di seguito indicato procedere  alla  variazione  di  un  periodo  contribu-
tivo,  anche  di  altra  pagina,  immettendo  il relativo numero progressi-
vo.
===================================================================
ARCHIVIO  NAZIONALE  POSIZIONI  ASSICURATIVE  P.M.  -  PERIODI  DI  NAVIGA-
ZIONE ESTERA
C - M 38045672  COGNOME ROSSAGNO   NOME VINCENZO    D.N. 110128
N.* ANNO DAL  AL  RETRIB. Q. C. NAVE RAGIONE-SOCIALE-NAVE TERM-OP-DATA
1   1976 1712 3112     0  12    0492 DOLORES SWAN        0000 0 010190
2   1977 0101 0606     0  12    0492 DOLORES SWAN        0000 0 010190
3   1977 1508 1009     0  12    1905 WESTERN LION        0000 0 010190
4   1977 2610 3112     0  12    0457 DANIAN GAS          0000 0 010190
5   1978 0101 3003     0  12    0457 DANIAN GAS          0000 0 010190
6   1978 2506 3011     0  12    0878 HERCULES            0000 0 010190
7   1979 0802 2407     0  12    1273 NORTHERN LION       0000 0 010190
8   1979 1910 3112     0  12    0518 EASTERN LION        0000 0 010190
---------------------------------------------------------------------
PERIODO (DA 1 A  8)      DA VARIARE   PF3 = PANNELLO INIZIALE
PF1  =  DATI  ANAGRAFICI                                     AP1   =   FINE
=====================================================================
2.10. Pannello variazione periodo contributivo
     Solo per i terminali abilitati.
     Viene   riportato   il   periodo   interessato   alla  variazione.  E'
sufficiente inserire il  o  i  dati  da  modificare  per  completare  l'ac-
quisizione.
     I dati non  immessi  vengono  compilati  automaticamente.  Inoltre  il
campo  relativo  alla  retribuzione  ha  una  duplice funzione in relazione
al campo "+ / -" che indica il tipo  di  operazione  che  si  intende  fare
sulla  retribuzione  stessa.  La  presenza  del  segno  + o - determina una
addizione  o  una  sottrazione  dell'importo  immesso  da  quello  presente
nel periodo da variare.
     Il risultato  viene  riportato  sul  nuovo  periodo.  In  assenza  del
segno viene riportato l'importo immesso.
     La variazione del periodo comporta  in  ogni  caso  la  sua  cancella-
zione logica.
     Con il tasto  funzionale  PF6  e'  possibile  attivare  la  sola  can-
cellazione logica del periodo interessato.
     Per ripristinare un  periodo  cancellato  e'  sufficiente  richiamarlo
in variazione e ripetere almeno un dato.
     La cancellazione e  scrittura  dei  periodi  e'  condizionata  all'as-
senza  in  archivio  di  periodi  con  le stesse date o con date in sovrap-
posizione.
     Se  non  vi  sono  errori  viene  eseguita  la  registrazione  e viene
riattivata la pagina dell'elenco periodi aggiornata con le variazioni.
2.11. Pannello acquisizione periodi
     Solo per i terminali abilitati.
     Viene  attivato  con  PF4  dal  pannello richiesta dati o dal pannello
anagrafico. Nell'ultimo caso il campo  relativo  al  comp  -  matricola  e'
precompilato.
     E'  possibile  acquisire  fino  a  8  periodi  per  volta.   Compilati
obbligatoriamente  tutti  i  campi  della  prima  riga, nelle righe succes-
sive puo'  essere  omessa  l'immissione  dei  dati  che  si  ripetono.  Gli
errori   riscontrati   vengono  segnalati  sul  campo  'messaggi'  di  ogni
riga.
     I  controlli  sono  eseguiti  su  tutte  le  righe  se  gli errori ri-
scontrati sono di tipo 'non' bloccante.
     Sotto   ogni   riga   che   supera  i  controlli  vengono  evidenziati
cognome / nome  /  data  di  nascita  e  ragione  sociale  della  nave  per
verificare  la  congruita'  del  comp  -  matricola  e codice nave immessi.
Superati i controlli viene  richiesta  la  conferma  per  la  registrazione
con  PF7  o  la  correzione  con  PF5.  Con  PF7  esegue le registrazioni e
ripresenta il pannello per  l'acquisizione  di  ulteriori  periodi  con  la
prima   riga   precompilata  con  i  dati  dell'ultima  riga  del  pannello
precedente (escluso il campo retribuzione), ovviamente da modificare.
     Nell'attuale  versione  i  controlli  segnalano  i  periodi in sovrap-
posizione rispetto a  quelli  presenti  in  archivio  consentendo  tuttavia
la loro registrazione.
     In caso di periodi incongruenti rispetto  alla  data  di  nascita  del
marittimo   (incrementata   di   14),  il  periodo  verra'  automaticamente
segnalato da un asterisco a sinistra del periodo interessato.
2.12. Pannello acquisizione posizione anagrafica
     Solo per i terminali abilitati.
     Per  l'inserimento  di  una  nuova  posizione  in archivio e' necessa-
rio immettere  nel  pannello  richiesta  oltre  alla  parola  -  chiave  il
numero  di  comp  -  matricola  e dare invio. Dopo i controlli della parola
- chiave viene tentata la lettura  della  posizione  in  archivio.  Per  le
posizioni  non  presenti  viene  visualizzato  il  messaggio "posizione non
presente in archivio" e "PF5 = acq. posizione".
     Con  il  tasto  funzionale  PF5  viene  visualizzato  il  pannello per
l'inserimento di tutti i dati  anagrafici,  con  il  campo  comp  -  matri-
cola gia' compilato.
     Superati  i  controlli  la  posizione  viene  scritta  in  archivio  e
vengono  attivati  i  tasti  funzionali  previsti  per le posizioni gia' in
essere.
2.13. Rilascio ai marittimi della attestazione contributiva con il
      sistema automatizzato
     Le  istruzioni  riguardanti  la  procedura  per  il rilascio ai marit-
timi interessati,  con  il  sistema  automatizzato,  dell'attestazione  dei
periodi  contributivi  afferenti  gli  imbarchi  sulle navi estere, saranno
fornite non  appena  l'elaborazione  del  relativo  programma  sara'  stato
completato.
                             * * * *
     Sara'  cura  di  questa  Direzione  Generale provvedere ad informare i
Ministeri interessati, gli Enti  di  Patronato  e  le  Aziende  di  naviga-
zione estera su quanto forma oggetto della presente circolare.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                           Prof.  BILLIA
________________
(1) cfr. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 176
(2) cfr. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 2083.
(3) cfr. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 817.
(4) E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di
    raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei
    confronti delle Autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna
    delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri,
    acquisizione dei noli, conclusione dei contratti di trasporto per
    merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti nonche'
    qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a
    lui affidati. Le predette attivita' possono essere svolte per
    mandato espresso o tacito, con o senza rappresentanza conferita
    dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di
    agenzia a  carattere continuativo ed occasionale.
(5) Via Chopin 49 - 00144 Roma
(6) In aggiunta al documento anzidetto, se trattasi di nave da pesca,
    occorre trasmettere:
    - copia, autenticata dal comandante, del documento di bordo
    (ancorche' scritto in lingua straniera), da cui risulti che la
    nave e' adibita all'esercizio della pesca;
    - dichiarazione dello stesso comandante in merito al tipo di pesca
    praticata (pesca mediterranea oppure pesca oceanica).
(7) Si intende per naviglio da diporto, nazionale ed estero, quello
    volto alla navigazione a scopo ricreativo e sportivo.
    Ad ogni buon fine, si chiarisce che il naviglio da diporto
    diporto sono le unita' navali, destinate alla navigazione da
    diporto, superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda, iscritte
    nei registri delle navi da diporto (R.N.D.) ed aventi, quali carte
    di bordo, la "licenza di navigazione" e l'"elenco di equipaggio".
    Imbarcazioni da diporto sono le unita' navali, destinate alla
    navigazione da diporto, superiori alle 10 tonnellate di stazza
    lorda o con apparato motore di potenza massima di esercizio
    superiore ai 35 cavalli anche se costituisce mezzo di propulsione
    ausiliario, iscritte nei Registri delle imbarcazioni da diporto
    (R.I.D.) ed aventi, quali carte di bordo, la "licenza di
    navigazione" e l'"elenco di equipaggio".
(8) Cfr. "Atti Ufficiali", 1987, pag. 2382.
(9) Cfr. "Atti Ufficiali", 1980, pag. 1124.
(10)Per quanto riguarda i contributi dovuti dalle aziende che hanno
    gestito le navi iscritte nei Registri delle Navi Minori e
    Galleggianti sino al 31.12.1979 e non ancora versati, le S.A.P.
    competenti dovranno valutare se, per il recupero dei contributi
    stessi sia opportuno, dopo avere espletato tutti i tentativi e le
    azioni legali ritenute necessarie, ricorrere alla riscossione
    esattoriale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 27/1973. In tale
    ipotesi gli adempimenti per la formazione dei ruoli sinora
    effettuati da questa Direzione Generale (circolare n. 130/0032/PM
    del 19.3.1977, parte 2  cap. 15 -
 Cfr. "Atti Ufficiali", 1977 pag.
    458) dovranno essere curati direttamente dalle S.A.P.
(11)Cfr. "Atti Ufficiali", 1987, pag. 2382.
(12)Cfr. "Atti Ufficiali", 1977, pag. 489 All. 4
                               ALLEGATI
1.1.   MODULI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE PREVENTIVA SU INIZIATIVA
       DELL'ARMATORE
All. 1 Elenco preliminare nominativo dei marittini imbarcati su nave
       estera
All. 2 Atto di assunzione d'obbligo
All. 3 Scheda di fidejussione bancaria
All. 4 Elenco nominativo mensile dei marittini imbarcati su nave
       estera
All. 5 Scheda contributiva di navigazione estera
1.2.   MODULI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE PREVENTIVA SU INIZIATIVA DEL
       MARITTIMO
All. 6 Domanda di assicurazione preventiva
All. 7 Comunicazione all'interessato per iscrizione preventiva
All. 8 Comunicazione circa gli effetti di domanda di I.P. tardiva
1.3.   MODULI RELATIVI ALLE REGOLARIZZAZIONI EX ART. 52
All. 9 Domanda di regolarizzazione
All.10 Comunicazione all'interessato per la regolarizzazione di
       periodi pregressi
All.11 Provvedimento di accoglimento della domanda di regolarizzazione
       di periodi pregressi
All.12 Comunicazione all'interessato per il pagamento degli interessi
1.4.   MODULI RELATIVI ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEI MARITTIMI
       IMBARCATI SU NAVI ESTERE
All.13 Modello di fascicolo personale per l'iscrizione preventiva e
       per le regolarizzazioni di periodi pregressi
All.14 Schedino di iscrizione preventiva e di regolarizzazione
All.15 Certificazione contributiva
1.5.   ELENCO BANCHE E VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
All.16/1 Elenco banche presso le quali e' aperto un conto corrente
       intestato alla S.A.P. di Roma-Eur
All.16/2 Variazione al piano dei conti
1.6.   PROVVEDIMENTI DI LEGGE E AMMINISTRATIVI
All.17 Estratto della legge 26 luglio 1984, n. 413
All.18 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1987,
       n.115
1.7.   CODICI PER L'AUTOMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DI
       NAVIGAZIONE ESTERA
All.19 Codici delle qualifiche dei marittimi italiani imbarcati sulle
       navi
All.20 Codici dei compartimenti marittimi
                                   INDICE
PREMESSA
PARTE PRIMA
1.        Precedenti legislativi
2.        Nozione assicurativa di nave estera
3.        Soggetti interessati al rapporto assicurativo
4.        Singoli strumenti di tutela
4.1.      L'iscrizione preventiva su iniziativa di singolo lavoratore
4.2.      L'iscrizione preventiva ad opera di armatore estero o di
          raccomandatario marittimo
4.3.      Regolarizzazione di periodi di navigazione ad opera di
          singolo lavoratore dopo il suo sbarco
5.        Natura del sistema assicurativo per navigazione estera
6.        Contribuzione  per navigazione estera e sua efficacia
PARTE SECONDA
1.        Decentramento alla S.A.P. di Roma-Eur della gestione degli
          adempimenti
          contributivi a carico degli armatori esteri (artt. 47 sub
          b) e 50 L. 413/1984) o loro raccomandatari nonche' di quelli
          a carico di marittimi imbarcati su navi estere (artt. 47 sub
          A e 49 nonche' art. 52). Decorrenza degli effetti del
          decentramento
2.        Iscrizione preventiva ex artt. 47 sub B e 50 della legge n.
          413/1984
2.1.      Adempimenti a carico degli armatori esteri o loro
          raccomandatari
2.1.1.    Adempimenti relativi alla costituzione del rapporto
          assicurativo
2.1.2.    Adempimenti relativi allo svolgimento del rapporto
          assicurativo
2.2.      Adempimenti a carico delle Autorita' marittine: controllo
          amministrativo
2.3.      Adempimenti amministrativi: a carico della S.A.P. di
          Roma-Eur
3.        Iscrizione preventiva ex artt. 47 sub A e 49
3.1.      Adempimenti a carico del marittimo: presentazione della
          domanda, validita' ed effetti
3.2.      Versamento del contributo
3.3.      Adempimenti amministrativi a carico della S.A.P. di Roma-Eur
4.        Regolarizzazione di periodi di navigazione estera ex art. 52
4.1.      Adempimenti a carico del marittimo relativi alla
          regolarizzazione di periodi pregressi di navigazione estera
4.2.      Adempimenti amministrativi a carico delle S.A.P. di Roma-Eur
5.        Elementi, afferenti il rapporto contributivo, relativi alle
          iscrizioni preventive da armatori, alle iscrizioni
          preventive individuali e alle regolarizzazioni
5.1.      Retribuzione imponibile
5.2.      Aliquota contributiva per le forme di iscrizione preventiva
5.3.      Modalita' di versamento
5.4.      Criteri per il calcolo degli interessi
6.        Riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o
          parziale pagamento, nonche' sospensione della tutela
          assicurativa nei casi di ripetute e protratte inadempienze
          alle condizioni di assicurazione
7.        Disposizioni particolari concernenti il naviglio da diporto
8.        Costituzione della posizione assicurativa del marittimo
          mediante procedure automatizzate
9.        Estratti contributivi di navigazione estera
9.1.      Attestazione di periodi contributivi afferenti imbarchi su
          navi estere da rilasciare ai lavoratori marittimi
9.2.      Richieste alla S.A.P. di Roma - Eur delle posizioni di
          navigazione ai fini della costituzione della posizione
          assicurativa
10.       Gestione adempimenti a stralcio
11.       Normativa e ricorsi amministrativi
12.       Contribuzione dei marittini italiani costituenti gli
          equipaggi di navi italiane locate a scafo nudo ad armatori
          stranieri con assunzione temporanea della bandiera estera
PARTE TERZA
Istruzioni contabili
PARTE QUARTA
Procedura  automatizzata  per  la  costituzione  della  posizione assicura-
tiva dei marittimi imbarcati sulle navi estere.
1.        Operazioni di codifica dei periodi contributivi
1.1.      Denominazione della nave
1.2.      Qualifica del marittimo
1.3.      Compartimento di iscrizione del marittimo
1.4.      Tipo tonnellaggio ed attivita' della nave
1.5.      Periodi di malattia indennizzati
2.        PROCEDURA PMNE (Previdenza Marinara - Contributi di
          navigazione estera)
2.1.      Funzioni
2.2.      Abilitazione terminali alla gestione delle posizioni
2.3.      Accesso alla procedura
2.4.      Fine della procedura
2.5.      Prima attivazione della procedura
2.6.      Pannello richiesta dati
2.7.      Pannello anagrafico
2.8.      Pannello elenco sinonimi
2.9.      Pannello elenco periodi
2.10.     Pannello variazione periodo contributivo
2.11.     Pannello acquisizione periodi
2.12.     Pannello acquisizione posizione anagrafica
2.13.     Rilascio ai marittimi della attestazione contributiva con il
          sistema automatizzato