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961210
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 246
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI,
   GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi
18,19,20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n.
549.
Criteri e modalita' di applicazione alle aziende
agricole.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 10 dicembre 1996  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 246        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                           E PERIFERICI DEI RAMI
                           PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                           LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           AMMINISTRATORI DI FONDI,
                           GESTIONI E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                           PROVINCIALI
Oggetto: Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi
         18,19,20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n.
         549.
         Criteri e modalita' di applicazione alle aziende
         agricole.
INDICE
1. Premessa
2. Chiarimenti
3. Istruzioni Operative
   a)Modulistica
   b)Compilazione
   c)Periodo pregresso
     Con la circolare n. 40 del 20 febbraio 1996 e n. 174
del 28 agosto 1996 sono state diramate le disposizioni in
materia di contribuzione per lavoro straordinario, disci-
plinata dall'art. 2, commi 18,19,20 e 21 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e sono state impartite le relative
istruzioni operative.
     Le predette disposizioni hanno rilevanza generale e si
applicano anche alle aziende operanti nel settore agricolo,
le quali sono tenute al pagamento del contributo esclusi-
vamente per gli operai a tempo indeterminato.
     Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti
e le istruzioni operative per gli adempimenti correlati
alla contribuzione dei datori di lavoro agricolo.
2. CHIARIMENTI
     Ai fini della determinazione del requisito occupazio-
nale la circolare n. 40 del 20.02.96 ha precisato che la
forza occupazionale dell'azienda va determinata complessi-
vamente, considerando i lavoratori in forza in tutti i
cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa
provincia o in provincie diverse.
     Tale criterio si estende alle imprese agricole,
tenendo presente che queste ultime possono trovarsi nella
situazione di svolgere la loro attivita' su fondi ubicati
in piu' comuni della stessa provincia o in provincie
diverse.
     In tutte queste ipotesi e' consentito alle aziende
dalle vigenti norme operative presentare distinte denuncie
aziendali e dichiarazioni trimestrali di manodopera per
ciascun comune o provincia.
     In tali fattispecie, il requisito occupazionale e'
determinato computando la forza complessivamente occupata,
ancorche' operante in localita' diverse, considerato che le
attivita' economiche fanno capo ad un unico imprenditore,
persona fisica o persona giuridica.
     Per rispondere inoltre ad espliciti quesiti formulati
da parte di talune Sedi, si precisa che per l'individua-
zione del requisito occupazionale il concetto di forza
occupata include tutto il personale in forza, compreso gli
operai a tempo determinato, con l'eccezione dei dipendenti
assunti con contratto di formazione lavoro.
     Per quanto riguarda la misura del contributo, si
ribadisce che il contributo ha carattere disincentivante
del ricorso al lavoro straordinario; pertanto esso e'
dovuto integralmente anche  nei casi di attivita' svolte in
zone montane e svantaggiate, secondo quanto precisato nella
citata circolare n. 40 del '96.
     In merito alle modalita' di riscossione del contributo
delle cooperative di trasformazione, disciplinate dalla
legge n. 240 del 1984, le predette cooperative dovranno
provvedere al versamento, utilizzando esclusivamente il
sistema DM del settore industriale.
3. ISTRUZIONI OPERATIVE
a) Modulistica
I datori di lavoro devono denunciare la retribuzione
imponibile, erogata a titolo di lavoro straordinario da
assoggettare al contributo del 5%, in occasione della
dichiarazione trimestrale di manodopera, utilizzando il
modello ACC1/OTI.
Per rendere possibile tale adempimento, il predetto modello
ACC1/OTI e' stato parzialmente modificato, prevedendo
l'istituzione di un apposito quadro, denominato "F2". Il
modello, con la modifica anzidetta, sara' operativo con la
dichiarazione della manodopera del primo trimestre 1997.
b) Compilazione
Ai fini della compilazione le imprese dovranno attenersi
alle seguenti istruzioni:
   - nella casella "IMPORTI" dovranno indicare l'ammontare
     complessivamente erogato nel trimestre agli operai a
     tempo indeterminato a titolo di retribuzione per
     lavoro straordinario eccedente il limite individuale
     delle 40 ore settimanali;
   - nella casella "N.LAVORATORI" dovranno indicare il
     numero degli operai a cui le retribuzioni dichiarate
     si riferiscono;
   - Inoltre atteso che il contributo ex-lege 549/1995 non
     e' alternativo, ma e' aggiuntivo della ordinaria
     contribuzione, si precisa che i corrispettivi per
     lavoro straordinario denunciati cumulativamente nel
     quadro "F2", devono essere dichiarati anche
     individualmente, per ciascun lavoratore interessato,
     nelle retribuzioni esposte al quadro "D".
c) Periodo pregresso
Come e' noto la normativa presa in esame e' entrata in
vigore con decorrenza 1.1.96.
Pertanto ai fini della regolarizzazione della contribuzione
relativa all'anno 1996, i datori di lavoro dovranno denun-
ciare le retribuzioni corrisposte al predetto titolo con la
dichiarazione di manodopera  del primo trimestre 1997, con
scadenza 25 aprile.
Per provvedere a tale adempimento, le aziende denunceranno
il numero dei lavoratori e le retribuzioni imponibili
soggette a contribuzione straordinaria per l'anno '96,
sommandoli ai dati da dichiarare nel quadro "F2" per il
primo trimestre '97.
Relativamente alle aziende che adoperano piu' fogli per la
stessa dichiarazione di manodopera, si fa presente che i
dati richiesti, numero lavoratori e retribuzione imponibi-
le, devono essere indicati complessivamente per tutti i
lavoratori denunciati, esclusivamente nel primo foglio,
contraddistinto alla pagina 1.-
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO