961210 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 246 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi 18,19,20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n. 549. Criteri e modalita' di applicazione alle aziende agricole. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 10 dicembre 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 246 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Contributo sul lavoro straordinario, Art. 2 commi 18,19,20 e 21 della legge 21 dicembre 1995, n. 549. Criteri e modalita' di applicazione alle aziende agricole. INDICE 1. Premessa 2. Chiarimenti 3. Istruzioni Operative a)Modulistica b)Compilazione c)Periodo pregresso Con la circolare n. 40 del 20 febbraio 1996 e n. 174 del 28 agosto 1996 sono state diramate le disposizioni in materia di contribuzione per lavoro straordinario, disci- plinata dall'art. 2, commi 18,19,20 e 21 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e sono state impartite le relative istruzioni operative. Le predette disposizioni hanno rilevanza generale e si applicano anche alle aziende operanti nel settore agricolo, le quali sono tenute al pagamento del contributo esclusi- vamente per gli operai a tempo indeterminato. Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le istruzioni operative per gli adempimenti correlati alla contribuzione dei datori di lavoro agricolo. 2. CHIARIMENTI Ai fini della determinazione del requisito occupazio- nale la circolare n. 40 del 20.02.96 ha precisato che la forza occupazionale dell'azienda va determinata complessi- vamente, considerando i lavoratori in forza in tutti i cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in provincie diverse. Tale criterio si estende alle imprese agricole, tenendo presente che queste ultime possono trovarsi nella situazione di svolgere la loro attivita' su fondi ubicati in piu' comuni della stessa provincia o in provincie diverse. In tutte queste ipotesi e' consentito alle aziende dalle vigenti norme operative presentare distinte denuncie aziendali e dichiarazioni trimestrali di manodopera per ciascun comune o provincia. In tali fattispecie, il requisito occupazionale e' determinato computando la forza complessivamente occupata, ancorche' operante in localita' diverse, considerato che le attivita' economiche fanno capo ad un unico imprenditore, persona fisica o persona giuridica. Per rispondere inoltre ad espliciti quesiti formulati da parte di talune Sedi, si precisa che per l'individua- zione del requisito occupazionale il concetto di forza occupata include tutto il personale in forza, compreso gli operai a tempo determinato, con l'eccezione dei dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro. Per quanto riguarda la misura del contributo, si ribadisce che il contributo ha carattere disincentivante del ricorso al lavoro straordinario; pertanto esso e' dovuto integralmente anche nei casi di attivita' svolte in zone montane e svantaggiate, secondo quanto precisato nella citata circolare n. 40 del '96. In merito alle modalita' di riscossione del contributo delle cooperative di trasformazione, disciplinate dalla legge n. 240 del 1984, le predette cooperative dovranno provvedere al versamento, utilizzando esclusivamente il sistema DM del settore industriale. 3. ISTRUZIONI OPERATIVE a) Modulistica I datori di lavoro devono denunciare la retribuzione imponibile, erogata a titolo di lavoro straordinario da assoggettare al contributo del 5%, in occasione della dichiarazione trimestrale di manodopera, utilizzando il modello ACC1/OTI. Per rendere possibile tale adempimento, il predetto modello ACC1/OTI e' stato parzialmente modificato, prevedendo l'istituzione di un apposito quadro, denominato "F2". Il modello, con la modifica anzidetta, sara' operativo con la dichiarazione della manodopera del primo trimestre 1997. b) Compilazione Ai fini della compilazione le imprese dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: - nella casella "IMPORTI" dovranno indicare l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre agli operai a tempo indeterminato a titolo di retribuzione per lavoro straordinario eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali; - nella casella "N.LAVORATORI" dovranno indicare il numero degli operai a cui le retribuzioni dichiarate si riferiscono; - Inoltre atteso che il contributo ex-lege 549/1995 non e' alternativo, ma e' aggiuntivo della ordinaria contribuzione, si precisa che i corrispettivi per lavoro straordinario denunciati cumulativamente nel quadro "F2", devono essere dichiarati anche individualmente, per ciascun lavoratore interessato, nelle retribuzioni esposte al quadro "D". c) Periodo pregresso Come e' noto la normativa presa in esame e' entrata in vigore con decorrenza 1.1.96. Pertanto ai fini della regolarizzazione della contribuzione relativa all'anno 1996, i datori di lavoro dovranno denun- ciare le retribuzioni corrisposte al predetto titolo con la dichiarazione di manodopera del primo trimestre 1997, con scadenza 25 aprile. Per provvedere a tale adempimento, le aziende denunceranno il numero dei lavoratori e le retribuzioni imponibili soggette a contribuzione straordinaria per l'anno '96, sommandoli ai dati da dichiarare nel quadro "F2" per il primo trimestre '97. Relativamente alle aziende che adoperano piu' fogli per la stessa dichiarazione di manodopera, si fa presente che i dati richiesti, numero lavoratori e retribuzione imponibi- le, devono essere indicati complessivamente per tutti i lavoratori denunciati, esclusivamente nel primo foglio, contraddistinto alla pagina 1.- IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO