Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 97 del 4-6-2003.htm

  
Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 4 Giugno 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  97

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

 

SOMMARIO:

Indennità ordinaria di disoccupazione.Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza n. 269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

 

 

L’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà titolo in nessun caso all’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali - di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni - e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni  e integrazioni.  

 

            La Corte Costituzionale peraltro, con sentenza  n. 269 del 17-24 giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa  non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria  e devono ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’articolo 34, 5 comma.

 

            Di conseguenza il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (articolo 2119 del codice civile). Si precisa che le fattispecie riconosciute dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito concernono, ad esempio, le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni.

 

            Ciò premesso, le Sedi procederanno a definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti, nonché  a riesaminare d’ufficio le domande  e i ricorsi eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che non sia già intervenuta la relativa decadenza.

 

            Si precisa infine che il termine per la presentazione della domanda,  in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.           

                                          

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  F.F.

PRAUSCELLO