920505 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza Circolare n. 117. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Decreto-legge 22.11.1991, n. 369, convertito nella legge del 22.1.1992, n. 17. Lavoratori sospesi in conseguenza della crisi iugoslava: indennita' pari al trattamento di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza Roma, 30 aprile 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 117. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, All. 3 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Decreto-legge 22.11.1991, n. 369, convertito nella legge del 22.1.1992, n. 17. Lavoratori sospesi in conseguenza della crisi iugoslava: indennita' pari al trattamento di integrazione salariale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. L'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 22 gennaio 1992, ha esteso alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi delle province di Trieste e Gorizia, nonche' dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, che non possono avvalersi dell'istituto della cassa integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222. Queste ultime disposizioni hanno previsto - come e' noto - la corresponsione di una indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164, nonche' del trattamento di famiglia, ai lavoratori dipendenti da imprese di trasporto a fune che avessero subito una contrazione dell'attivita' lavorativa in diretta dipendenza di eventi climatico-meteorologici (mancanza di neve). Le disposizioni in parola sono pertanto estese ai lavoratori contemplati dalla legge n. 17/92 nel senso che la indennita' anzidetta, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge, va corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'art. 1 della legge stessa che siano sospesi in diretta dipendenza della crisi politico-istituzionale jugoslava. Peraltro, la normativa di cui alla legge n. 222/90 e' stata integrata dalla legge n. 17 quanto alla durata, che e' stata fissata nel massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (23 gennaio 1992) entro il limite massimo prestabilito di 180 mila giornate lavorative, e quanto alla previsione di rimettere alla Commissione regionale dell'impiego la definizione dei criteri applicativi. La predetta Commissione ha adempiuto a tale preliminare adempimento con la delibera del 13 febbraio 1992 di cui si allega il testo (v. allegato 1). Al fine dell'applicazione della legge n. 17/92 si impartiscono le seguenti istruzioni che ricalcano quelle di cui alla circolare n. 210 del 21 settembre 1990, opportunamente adattate. 1) Beneficiari Destinatari delle provvidenze sono i lavoratori - compresi gli impiegati e gli apprendisti - sospesi dal lavoro in conseguenza della crisi iugoslava dalle imprese appartenenti ai settori commerciali, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi delle province di Trieste e Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Jugoslavia (v. circ. P.A.R. n. 281 del 9.12.91). Per quanto attiene la delimitazione del campo di applicazione, oltre al riferimento al settore di appartenenza, coincidente con uno dei settori per i quali e' stabilita la sospensione dei versamenti (v. citata circolare n. 281) e' prevista una ulteriore condizione in quanto le imprese possono usufruire delle provvidenze in parola solo se non possono avvalersi dell'intervento della Cassa integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, nell'ambito delle categorie di imprese su indicate, vanno escluse dalle provvidenze quelle che possano avvalersi degli interventi ordinari (es. imprese artigiane dell'edilizia) nonche' quelle che, pur essendo escluse dagli interventi ordinari, sono ammesse a quelli straordinari di cui alla legge n. 223/91 (es. imprese commerciali con oltre duecento dipendenti). In definitiva restano fuori del campo di applicazione della norma le imprese tenute al versamento del contributo per le integrazioni salariali ordinarie ovvero straordinarie. 2) Misura della indennita' L'importo della indennita', stabilito in misura pari al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, assomma all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate fra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Tale prestazione e' soggetta al limite massimo mensile di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427 nonche' alla riduzione introdotta dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nella misura, vigente al 1' gennaio 1992, del 4,94 per cento (importo netto: L. 1.186.369). Si precisa, inoltre, che il limite massimo giornaliero va determinato sulla base del numero delle giornate lavorative comprese in ciascun mese e che in ciascuna settimana devono essere considerate 6 giornate lavorative anche nel caso in cui sia stata adottata la settimana corta. Occorre poi tener presente che, avendo la legge stabilito il limite complessivo delle erogazioni in 180 mila giornate, bisogna rapportare necessariamente a giornate le prestazioni da erogare. Pertanto sul mod. IG Str Aut., il datore di lavoro, oltre ad indicare l'orario settimanale e il numero delle ore da integrare, deve evidenziare anche il numero delle giornate corrispondenti a tali ore (ad es. in caso di orario contrattuale di 38 ore settimanali, una giornata lavorativa da integrare sara' costituita da n. 6 ore e 33'). Nel caso di lavoratori che risultino titolari di rapporto di lavoro part-time, le giornate lavorative saranno determinate con riferimento all'orario settimanale vigente per i lavoratori a tempo pieno. Tale soluzione consente quindi di calcolare una sola giornata sul monte giornate disponibile allorquando, ad esempio, l'orario giornaliero e suddiviso tra due lavoratori a tempo parziale. 3) Durata dell'indennita' La indennita' puo' essere corrisposta per periodi non anteriori al 23 gennaio 1992 e che durino al massimo sino al 23 luglio 1992. Poiche' sia la data iniziale che finale su indicata cadono nel corso della settimana, devono considerarsi non integrabili i giorni 20,21 e 22 gennaio 1992 nonche' le giornate del 24 e 25 luglio 1992. 4) Trattamento di famiglia e accreditamento figurativo Ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 222/90, ai titolari dell'indennita' di cui trattasi sono da corrispondere, ove spettanti, i trattamenti di famiglia che - come per i beneficiari di prestazioni di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria - si indentificano nell'assegno per il nucleo familiare. Inoltre i periodi indennizzati sono considerati utili di ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione nonche' per la determinazione della relativa misura (art. 2, comma 6', della legge n. 222). 5) Esonero dal contributo addizionale La indennita' in esame non e' soggetta al versamento, da parte delle imprese, del contributo addizionale di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 164/75. L'onere derivante dalla concessione delle provvidenze disposte dall'art. 2, ivi compreso quello derivante dagli ANF e dalla contribuzione figurativa, concorre nella determinazione dell'onere complessivo previsto dall'art. 9 della legge n. 17 cui si provvede con lo specifico stanziamento a carico del bilancio dello Stato. 6) Istruzioni operative In conformita' dei criteri adottati dalla Commissione regionale per l'impiego in data 13 febbraio 1992 le modalita' per la corresponsione della indennita' sono le seguenti: a) Domanda La domanda deve essere presentata dal titolare della impresa che abbia titolo alla provvidenza secondo quanto innanzi precisato. La domanda deve essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori e, per ciascuno di essi, deve essere indicato il periodo di sospensione da indennizzare e il numero complessivo delle giornate, ragguagliando a giornate le eventuali frazioni relative ai singoli lavoratori. La domanda non e' soggetta a termine di decadenza ma deve essere presentata durante la sospensione del lavoro, e cioe non puo' essere prodotta utilmente prima dell'inizio della sospensione ne' dopo la scadenza del periodo di erogazione dell'indennita', vale a dire dopo il 23 luglio 1992. Particolare attenzione deve essere comunque posta alla data di presentazione della domanda, in quanto deve essere seguito il principio della priorita' cronologica nella concessione della provvidenza; non potra' percio' trovare accoglimento alcuna richiesta dopo che siano state esaurite le 180 mila giornate prestabilite. A tal fine le domande saranno indirizzate alla Sede Regionale del Friuli Venezia Giulia che terra' un'apposita contabilita' delle richieste, mano a mano che perverranno, e le smistera' poi alle Sedi territorialmente competenti per il pagamento, naturalmente sino a capienza del monte-giornate sopra specificato. b) Documentazione Alla domanda dovra' essere allegata la documentazione prevista al punto 5 della delibera della Commissione Regionale per l'impiego del Friuli Venezia Giulia. Le domande potranno essere accolte solo in caso di positivo esito della verifica effettuata dalle Commissioni Paritetiche istituite tra le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali per l'approvazione dei contratti di formazione e lavoro ovvero dalle parti riunite presso l'Ufficio provinciale del lavoro qualora l'impresa non sia associata ad organizzazione presente nella predetta Commissione Paritetica; cio' costituisce quindi condizione essenziale per l'erogazione della prestazione. c) Pagamento Il pagamento della indennita' deve essere disposto dalla SAP territorialmente competente sulla base del mod. I.G.Str.Aut. opportunamente adattato. Ovviamente il mod. anzidetto deve riguardare periodi gia' decorsi all'atto della presentazione. In linea di massima il primo pagamento sara' disposto sulla base del mod. IG 15 Str Aut. allegato alla domanda. Successivamente, i pagamenti potranno seguire a cadenza mensile e per ognuno dovra' essere presentato apposito mod. IG Str. Aut. d) Numero massimo delle giornate integrabili Come si e' gia' accennato, il numero complessivo delle giornate disponibili sara' determinato direttamente dalla Sede Regionale sulla base delle domande. Peraltro, poiche le richieste di pagamento di mod. IG Str. - da parte delle ditte ammesse al beneficio - perverranno direttamente alla SAP competente, questa dovra raffrontare il numero delle giornate autorizzate con quelle effettivamente corrisposte. Infatti, i lavoratori sospesi potrebbero essere riassunti al lavoro prima della scadenza del termine previsto, per cui le giornate non usufruite potranno essere utilizzate in favore delle domande eventualmente rimaste escluse per esaurimento delle disponibilita' iniziali, seguendo sempre strettamente il criterio della precedenza nell'ordine cronologico di presentazione. E' necessario pertanto che la Sede Regionale controlli periodicamente presso le SAP interressate il numero delle giornate effettivamente corrisposte. e) Procedura La liquidazione delle indennita' in argomento dovra' avvenire utilizzando la procedura automatizzata in uso per il pagamento diretto dei trattamenti C.I.G. (pgm. 6040). Al fine di individuare nel flusso tali provvidenze e per attribuire automaticamente le somme liquidate ai conti appositamente istituiti deve essere immesso, sul pannello di acquisizione dei dati aziendali, il codice "I" nel campo "Legge intervento" ed il valore "31" come "causa evento". Della disponibilita' dei programmi sara' data comunicazione alle Sedi con specifico messaggio. f) Istruzioni contabili e rendicontazione degli oneri. Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi alla indennita' di cui trattasi e dei connessi assegni per il nucleo familiare sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato 2): - GAU 30/37 - per la imputazione dell'indennita' di cui all'art. 2 D.L. 369/91, convertito nella legge n. 17/1992; - GAT/ 30/37 - per la imputazione degli oneri relativi agli assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennita' di cui sopra. Eventuali recuperi della indennita' di cui trattasi e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati, rispettivamente, ai conti di nuova istituzione GAU 24/37 e GAT 24/37, riportati sempre all'allegato n. 2. La documentazione relativa ai recuperi in questione dovra' essere archiviata insieme alla domanda che ha dato luogo alla erogazione risultata eventualmente indebita. Inoltre, a fine esercizio, dovra' essere compilata l'attestazione riportata nell'allegato n. 3, avendo cura di accertare la concordanza tra le somme indicate e i saldi dei rispettivi conti accesi alle erogazioni ed ai recuperi. Copia di tale dichiarazione verra' trasmessa a questa Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza, entro il termine che sara' stabilito con la circolare delle chiusure contabili. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA All.1 La Commissione Regionale per l'Impiego del Friuli-Venezia Giulia all'unanimita' D E L I B E R A i criteri di cui all'art.2, comma 3 della legge 22.1.1992, n. 17, sono cosi' stabiliti: 1) la domanda di indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale presentata dal datore di lavoro deve essere indirizzata alla SEDE REGIONALE DELL'I.N.P.S. PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA, Via Battisti n. 10 - 34100 TRIESTE, che provvedera' a smistarle alle Sedi competenti per il pagamento; 2) la domanda, in carta semplice, deve riferirsi a periodi di sospensione gia' in atto alla data della domanda stessa e per periodi con decorrenza dal 23 gennaio 1992 fino al massimo al 23 luglio 1992; 3) nella domanda devono essere altresi' indicati i nominativi dei lavoratori sospesi per i quali si richiede la provvidenza, corredata dai relativi dati anagrafici; 4) nella domanda l'azienda deve dichiarare che, nell'operare la scelta dei lavoratori da sospendere e' stato tenuto conto in primo luogo dei carichi di famiglia, in secondo luogo dell'anzianita', nei termini previsti dall'art. 5 comma 1 della L. 223/91; 5) alla domanda deve altresi' essere allegata la certificazione dell'autorita' comunale relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attivita' ovvero, in mancanza o in attesa della predetta certificazione, copia della domanda inviata al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della L. 15/88. La sospensione o contrazione dell'attivita' deve essere provata con idonea documentazione rivolta a dimostrare la riduzione del fatturato in base al raffronto documentato tra il fatturato 1991 e la media tra il fatturato del 1989 e quello del 1990 (qualora l'attivita' dell'impresa abbia avuto inizio dopo l'1.1.1989, tale raffronto verra' prodotto sulla base delle corrispettive medie mensili calcolate in dodicesimi). Deve altresi' essere indicata la media dei dipendenti in forza nel 1989, nel 1990 e dei dipendenti in forza alla data di decorrenza delle sospensioni, suddivisi per sesso e tipologia di contratto di lavoro. L'azienda deve infine dichiarare la dipendenza della contrazione dell'attivita' determinata secondo i due parametri della flessione del fatturato e dell'occupazione, alla crisi politico-istituzionale jugoslava; 6) alla domanda, in carta semplice, deve essere allegato il Mod. Ig. STR/AUT dlel'I.N.P.S. e dovra' fare esplicito riferimento al D.L. n. 369/91 convertito nella L. 17/92 con l'indicazione del numero di giornate da integrare nel periodo oggetto della domanda, sia l'ammontare giornaliero della retribuzione; 7) tutta la predetta documentazione deve formare oggetto di accordo sindacale o presso le Commissioni Paritetiche Provinciali istituite tra le Associaizoni di categoria e organizzazioni sindacali per l'approvazione dei contratti di formazione e lavoro o, qualora l'impresa non sia associata ad organizzazioni presenti nelle paritetiche, o le stesse non siano istituite, di accordo tra le parti (associazione datoriale o azienda e associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) stipulato presso i competenti Uffici Provinciali del Lavoro; 8) l'attribuzione dell'indennita' avverra' seguendo l'ordine cronologico della presentazione delle domande a partire dal 14.2.1992, nei limiti delle complessive 180.000 giornate lavorative stabilite dalla legge con decorrenza 23.1.1992. Copia conforme della presente delibera sara' trasmessa alla sede Centrale I.N.P.S., alla sede Regionale I.N.P.S. per il Friuli-Venezia Giulia per la sua pronta attuazione. Trieste, 13 febbraio 1992 All. 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAU 30/37 Denominazione completa : Indennita' corrisposte direttamente ai lavoratori delle imprese delle provincie di Trieste, Gorizia e di alcuni comuni della provincia di Udine colpite dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava - Art. 2 del D.L. n. 369/1991, convertito nella legge n. 17/1992. Denominazione abbreviata: IND. DIRETT. AI LAV. IMPRESE TS-GO-UD ART. 2 DL 369/91 Tipo variazione : I Codice conto : GAT 30/37 Denominazione completa : Assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennita' di cui all'art. 2 del D.L. n. 369/1991 convertito nella legge n. 17/1992, corrisposti direttamente ai lavoratori. Denominazione abbreviata: ANF SU INDENN. EX ART. 2 D.L. 369/91 DIRETT. AI LAV. Tipo variazione : I Codice conto : GAU 24/37 Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle indennita' ai lavoratori delle imprese delle provincie di Trieste, Gorizia e di Udine colpite dagli effetti della crisi politico - istituzionale jugoslava di cui all'art. 2 del D.L. n. 369/1991 convertito nella legge n. 17/1992. Denominazione abbreviata: E.V. - REC. IND. LAV. IMPRESE TS-GO-UD ART. 2 DL 369/91. Tipo variazione : I Codice conto : GAT 24/37 Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi e reintroiti degli assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennita' di cui all'art. 2 del D.L. n. 369/1991 convertito nella legge n. 17/1992. Denominazione abbreviata: E.V. - REC. ANF SU INDENNITA' EX ART. 2 D.L. 369/91. All. 3 I.N.P.S. Sede di ................ Il sottoscritto .......................... Direttore della Sede INPS di ........................ dichiara che le erogazioni effettuate nell'anno 199 . per le prestazioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 369/1991 convertito nella legge n. 17/1992 ammontano a: œ. .................... per le indennita' (saldo del conto GAU 30/37); œ. .................... per assegni per il nucleo familiare connessi con le indennita' (saldo del conto GAT 30/37). Inoltre dichiara di aver recuperato per le erogazioni risultate indebite le seguenti somme: œ. .................... per le indennita' (saldo del conto GAU 24/37); œ. .................... per assegni per il nucleo familiare connessi con le indennita' (saldo del conto GAT 24/37). La documentazione amministrativa e contabile che ha dato luogo alle erogazioni ed ai recuperi di cui sopra rimane agli atti di questa Sede a disposizione degli Organi di controllo. IL DIRETTORE DELLA SEDE ........... li ................ (Timbro della Sede)