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Versione Testuale
920505
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
per  i  Servizi di
Ragioneria e Finanza
Circolare n. 117.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Decreto-legge 22.11.1991, n. 369, convertito nella
legge del 22.1.1992, n. 17. Lavoratori sospesi in
conseguenza della crisi iugoslava: indennita' pari
al trattamento di integrazione salariale.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
per  i  Servizi di
Ragioneria e Finanza
Roma, 30 aprile 1992     Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 117.        Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                            e, per conoscenza,
  All. 3                 Ai Consiglieri di amministrazione
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Decreto-legge 22.11.1991, n. 369, convertito nella
         legge del 22.1.1992, n. 17. Lavoratori sospesi in
         conseguenza della crisi iugoslava: indennita' pari
         al trattamento di integrazione salariale.
         Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
         conti.
         L'art. 2 del decreto-legge 22 novembre 1991, n.
369, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 22
gennaio 1992, ha esteso alle imprese appartenenti ai settori
commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei
servizi delle province di Trieste e Gorizia, nonche' dei
comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A
dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia di cui alla legge
5 marzo 1985, n. 129, che non possono avvalersi
dell'istituto della cassa integrazione guadagni di cui alla
legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e
integrazioni, le disposizioni di cui all'art. 2 della legge
30 luglio 1990, n. 222.
         Queste ultime disposizioni hanno previsto - come e'
noto - la corresponsione di una indennita' di importo pari
al trattamento di integrazione salariale di cui alla citata
legge 20 maggio 1975, n. 164, nonche' del trattamento di
famiglia, ai lavoratori dipendenti da imprese di trasporto a
fune che avessero subito una contrazione dell'attivita'
lavorativa in diretta dipendenza di eventi
climatico-meteorologici (mancanza di neve).
         Le disposizioni in parola sono pertanto estese ai
lavoratori contemplati dalla legge n. 17/92 nel senso che la
indennita' anzidetta, nei limiti e con le modalita'
stabilite dalla legge, va corrisposta ai lavoratori
dipendenti dalle imprese di cui all'art. 1 della legge
stessa che siano sospesi in diretta dipendenza della crisi
politico-istituzionale jugoslava.
         Peraltro, la normativa di cui alla legge n. 222/90
e' stata integrata dalla legge n. 17 quanto alla durata, che
e' stata fissata nel massimo di 6 mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione (23
gennaio 1992) entro il limite massimo prestabilito di 180
mila giornate lavorative, e quanto alla previsione di
rimettere alla Commissione regionale dell'impiego la
definizione dei criteri applicativi.
         La predetta Commissione ha adempiuto a tale
preliminare adempimento con la delibera del 13 febbraio 1992
di cui si allega il testo (v. allegato 1).
         Al fine dell'applicazione della legge n. 17/92 si
impartiscono le seguenti istruzioni che ricalcano quelle di
cui alla circolare n. 210 del 21 settembre 1990,
opportunamente adattate.
1) Beneficiari
         Destinatari delle provvidenze sono i lavoratori -
compresi gli impiegati e gli apprendisti - sospesi dal
lavoro in conseguenza della crisi iugoslava dalle imprese
appartenenti ai settori commerciali, dell'artigianato, dei
trasporti terrestri e dei servizi delle province di Trieste
e Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi
nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Jugoslavia (v. circ. P.A.R. n. 281 del
9.12.91).
         Per quanto attiene la delimitazione del campo di
applicazione, oltre al riferimento al settore di
appartenenza, coincidente con uno dei settori per i quali e'
stabilita la sospensione dei versamenti (v. citata circolare
n. 281) e' prevista una ulteriore condizione in quanto le
imprese possono usufruire delle provvidenze in parola solo
se non possono avvalersi dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n.
164 e successive modificazioni e integrazioni.
         Pertanto, nell'ambito delle categorie di imprese su
indicate, vanno escluse dalle provvidenze quelle che possano
avvalersi degli interventi ordinari (es. imprese artigiane
dell'edilizia) nonche' quelle che, pur essendo escluse dagli
interventi ordinari, sono ammesse a quelli straordinari di
cui alla legge n. 223/91 (es. imprese commerciali con oltre
duecento dipendenti).
         In definitiva restano fuori del campo di
applicazione della norma le imprese tenute al versamento del
contributo per le integrazioni salariali ordinarie ovvero
straordinarie.
2) Misura della indennita'
         L'importo della indennita', stabilito in misura
pari al trattamento di integrazione salariale previsto dalla
legge 20 maggio 1975, n. 164, assomma all'80 per cento della
retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non
prestate fra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma
comunque non oltre le 40 ore settimanali.
         Tale prestazione e' soggetta al limite massimo
mensile di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427 nonche'
alla riduzione introdotta dall'art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 nella misura, vigente al 1' gennaio
1992, del 4,94 per cento (importo netto: L. 1.186.369).
         Si precisa, inoltre, che il limite massimo
giornaliero va determinato sulla base del numero delle
giornate lavorative comprese in ciascun mese e che in
ciascuna settimana devono essere considerate 6 giornate
lavorative anche nel caso in cui sia stata adottata la
settimana corta.
         Occorre poi tener presente che, avendo la legge
stabilito il limite complessivo delle erogazioni in 180 mila
giornate, bisogna rapportare necessariamente a giornate le
prestazioni da erogare.
         Pertanto sul mod. IG Str Aut., il datore di lavoro,
oltre ad indicare l'orario settimanale e il numero delle ore
da integrare, deve evidenziare anche il numero delle
giornate corrispondenti a tali ore (ad es. in caso di orario
contrattuale di 38 ore settimanali, una giornata lavorativa
da integrare sara' costituita da n. 6 ore e 33'). Nel caso
di lavoratori che risultino titolari di rapporto di lavoro
part-time, le giornate lavorative saranno determinate con
riferimento all'orario settimanale vigente per i lavoratori
a tempo pieno. Tale soluzione consente quindi di calcolare
una sola giornata sul monte giornate disponibile
allorquando, ad esempio, l'orario giornaliero e suddiviso
tra due lavoratori a tempo parziale.
3) Durata dell'indennita'
         La indennita' puo' essere corrisposta per periodi
non anteriori al 23 gennaio 1992 e che durino al massimo
sino al 23 luglio 1992. Poiche' sia la data iniziale che
finale su indicata cadono nel corso della settimana, devono
considerarsi non integrabili i giorni 20,21 e 22 gennaio
1992 nonche' le giornate del 24 e 25 luglio 1992.
4) Trattamento di famiglia e accreditamento figurativo
         Ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n.
222/90, ai titolari dell'indennita' di cui trattasi sono da
corrispondere, ove spettanti, i trattamenti di famiglia che
- come per i beneficiari di prestazioni di integrazione
salariale sia ordinaria che straordinaria - si indentificano
nell'assegno per il nucleo familiare.
         Inoltre i periodi indennizzati sono considerati
utili di ufficio per il conseguimento del diritto alla
pensione nonche' per la determinazione della relativa misura
(art. 2, comma 6', della legge n. 222).
5) Esonero dal contributo addizionale
         La indennita' in esame non e' soggetta al
versamento, da parte delle imprese, del contributo
addizionale di cui all'art. 12, comma 2, della legge n.
164/75.
         L'onere derivante dalla concessione delle
provvidenze disposte dall'art. 2, ivi compreso quello
derivante dagli ANF e dalla contribuzione figurativa,
concorre nella determinazione dell'onere complessivo
previsto dall'art. 9 della legge n. 17 cui si provvede con
lo specifico stanziamento a carico del bilancio dello Stato.
6) Istruzioni operative
         In conformita' dei criteri adottati dalla
Commissione regionale per l'impiego in data 13 febbraio 1992
le modalita' per la corresponsione della indennita' sono le
seguenti:
a) Domanda
         La domanda deve essere presentata dal titolare
della impresa che abbia titolo alla provvidenza secondo
quanto innanzi precisato.
         La domanda deve essere corredata dall'elenco
nominativo dei lavoratori e, per ciascuno di essi, deve
essere indicato il periodo di sospensione da indennizzare e
il numero complessivo delle giornate, ragguagliando a
giornate le eventuali frazioni relative ai singoli
lavoratori.
         La domanda non e' soggetta a termine di decadenza
ma deve essere presentata durante la sospensione del lavoro,
e cioe non puo' essere prodotta utilmente prima dell'inizio
della sospensione ne' dopo la scadenza del periodo di
erogazione dell'indennita', vale a dire dopo il 23 luglio
1992.
         Particolare attenzione deve essere comunque posta
alla data di presentazione della domanda, in quanto deve
essere seguito il principio della priorita' cronologica
nella concessione della provvidenza; non potra' percio'
trovare accoglimento alcuna richiesta dopo che siano state
esaurite le 180 mila giornate prestabilite.
         A tal fine le domande saranno indirizzate alla Sede
Regionale del Friuli Venezia Giulia che terra' un'apposita
contabilita' delle richieste, mano a mano che perverranno, e
le smistera' poi alle Sedi territorialmente competenti per
il pagamento, naturalmente sino a capienza del
monte-giornate sopra specificato.
b) Documentazione
         Alla domanda dovra' essere allegata la
documentazione prevista al punto 5 della delibera della
Commissione Regionale per l'impiego del Friuli Venezia
Giulia.
         Le domande potranno essere accolte solo in caso di
positivo esito della verifica effettuata dalle Commissioni
Paritetiche istituite tra le Associazioni di categoria e le
Organizzazioni sindacali per l'approvazione dei contratti di
formazione e lavoro ovvero dalle parti riunite presso
l'Ufficio provinciale del lavoro qualora l'impresa non sia
associata ad organizzazione presente nella predetta
Commissione Paritetica; cio' costituisce quindi condizione
essenziale per l'erogazione della prestazione.
c) Pagamento
         Il pagamento della indennita' deve essere disposto
dalla SAP territorialmente competente sulla base del mod.
I.G.Str.Aut. opportunamente adattato.
         Ovviamente il mod. anzidetto deve riguardare
periodi gia' decorsi all'atto della presentazione.
         In linea di massima il primo pagamento sara'
disposto sulla base del mod. IG 15 Str Aut. allegato alla
domanda.
         Successivamente, i pagamenti potranno seguire a
cadenza mensile e per ognuno dovra' essere presentato
apposito mod. IG Str. Aut.
d) Numero massimo delle giornate integrabili
         Come si e' gia' accennato, il numero complessivo
delle giornate disponibili sara' determinato direttamente
dalla Sede Regionale sulla base delle domande. Peraltro,
poiche le richieste di pagamento di mod. IG Str. - da parte
delle ditte ammesse al beneficio - perverranno direttamente
alla SAP competente, questa dovra raffrontare il numero
delle giornate autorizzate con quelle effettivamente
corrisposte.
         Infatti, i lavoratori sospesi potrebbero essere
riassunti al lavoro prima della scadenza del termine
previsto, per cui le giornate non usufruite potranno essere
utilizzate in favore delle domande eventualmente rimaste
escluse per esaurimento delle disponibilita' iniziali,
seguendo sempre strettamente il criterio della precedenza
nell'ordine cronologico di presentazione.
         E' necessario pertanto che la Sede Regionale
controlli periodicamente presso le SAP interressate il
numero delle giornate effettivamente corrisposte.
e) Procedura
         La liquidazione delle indennita' in argomento
dovra' avvenire utilizzando la procedura automatizzata in
uso per il pagamento diretto dei trattamenti C.I.G. (pgm.
6040).
         Al fine di individuare nel flusso tali provvidenze
e per attribuire automaticamente le somme liquidate ai conti
appositamente istituiti deve essere immesso, sul pannello di
acquisizione dei dati aziendali, il codice "I" nel campo
"Legge intervento" ed il valore "31" come "causa evento".
         Della disponibilita' dei programmi sara' data
comunicazione alle Sedi con specifico messaggio.
f) Istruzioni contabili e rendicontazione degli oneri.
         Ai fini della rilevazione contabile degli oneri
relativi alla indennita' di cui trattasi e dei connessi
assegni per il nucleo familiare sono stati istituiti i
seguenti conti (vedi allegato 2):
- GAU 30/37 - per la imputazione dell'indennita' di cui
              all'art. 2 D.L. 369/91, convertito nella legge
              n. 17/1992;
- GAT/ 30/37 - per la imputazione degli oneri relativi agli
               assegni per il nucleo familiare connessi con
               l'indennita' di cui sopra.
         Eventuali recuperi della indennita' di cui trattasi
e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere
imputati, rispettivamente, ai conti di nuova istituzione GAU
24/37 e GAT 24/37, riportati sempre all'allegato n. 2.
         La documentazione relativa ai recuperi in questione
dovra' essere archiviata insieme alla domanda che ha dato
luogo alla erogazione risultata eventualmente indebita.
         Inoltre, a fine esercizio, dovra' essere compilata
l'attestazione riportata nell'allegato n. 3, avendo cura di
accertare la concordanza tra le somme indicate e i saldi dei
rispettivi conti accesi alle erogazioni ed ai recuperi.
         Copia di tale dichiarazione verra' trasmessa a
questa Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi
di Ragioneria e Finanza, entro il termine che sara'
stabilito con la circolare delle chiusure contabili.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                     F.to   BILLIA
                                                      All.1
La Commissione Regionale per l'Impiego del Friuli-Venezia Giulia
all'unanimita'
                        D E L I B E R A
i criteri di cui all'art.2, comma 3 della legge 22.1.1992, n. 17,
sono cosi' stabiliti:
1) la domanda di indennita' di importo pari al trattamento di
   integrazione salariale presentata dal datore di lavoro deve
   essere indirizzata alla SEDE REGIONALE DELL'I.N.P.S. PER IL
   FRIULI-VENEZIA GIULIA, Via Battisti n. 10 - 34100 TRIESTE, che
   provvedera' a smistarle alle Sedi competenti per il pagamento;
2) la domanda, in carta semplice, deve riferirsi a periodi di
   sospensione gia' in atto alla data della domanda stessa e per
   periodi con decorrenza dal 23 gennaio 1992 fino al massimo al
   23 luglio 1992;
3) nella domanda devono essere altresi' indicati i nominativi dei
   lavoratori sospesi per i quali si richiede la provvidenza,
   corredata dai relativi dati anagrafici;
4) nella domanda l'azienda deve dichiarare che, nell'operare la
   scelta dei lavoratori da sospendere e' stato tenuto conto in
   primo luogo dei carichi di famiglia, in secondo luogo
   dell'anzianita', nei termini previsti dall'art. 5 comma 1
   della L. 223/91;
5) alla domanda deve altresi' essere allegata la certificazione
   dell'autorita' comunale relativa all'avvenuta sospensione o
   contrazione dell'attivita' ovvero, in mancanza o in attesa
   della predetta certificazione, copia della domanda inviata al
   Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
   notorieta' ai sensi dell'art. 4 della L. 15/88.
   La sospensione o contrazione dell'attivita' deve essere
   provata con idonea documentazione rivolta a dimostrare la
   riduzione del fatturato in base al raffronto documentato tra
   il fatturato 1991 e la media tra il fatturato del 1989 e
   quello del 1990 (qualora l'attivita' dell'impresa abbia avuto
   inizio dopo l'1.1.1989, tale raffronto verra' prodotto sulla
   base delle corrispettive medie mensili calcolate in
   dodicesimi).
   Deve altresi' essere indicata la media dei dipendenti in forza
   nel 1989, nel 1990 e dei dipendenti in forza alla data di
   decorrenza delle sospensioni, suddivisi per sesso e tipologia
   di contratto di lavoro.
   L'azienda deve infine dichiarare la dipendenza della
   contrazione dell'attivita' determinata secondo i due parametri
   della flessione del fatturato e dell'occupazione, alla crisi
   politico-istituzionale jugoslava;
6) alla domanda, in carta semplice, deve essere allegato il Mod.
   Ig. STR/AUT dlel'I.N.P.S. e dovra' fare esplicito riferimento
   al D.L. n. 369/91 convertito nella L. 17/92 con l'indicazione
   del numero di giornate da integrare nel periodo oggetto della
   domanda, sia l'ammontare giornaliero della retribuzione;
7) tutta la predetta documentazione deve formare oggetto di
   accordo sindacale o presso le Commissioni Paritetiche
   Provinciali istituite tra le Associaizoni di categoria e
   organizzazioni sindacali per l'approvazione dei contratti di
   formazione e lavoro o, qualora l'impresa non sia associata ad
   organizzazioni presenti nelle paritetiche, o le stesse non
   siano istituite, di accordo tra le parti (associazione
   datoriale o azienda e associazioni di categoria aderenti alle
   confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
   nazionale) stipulato presso i competenti Uffici Provinciali
   del Lavoro;
8) l'attribuzione dell'indennita' avverra' seguendo l'ordine
   cronologico della presentazione delle domande a partire dal
   14.2.1992, nei limiti delle complessive 180.000 giornate
   lavorative stabilite dalla legge con decorrenza 23.1.1992.
         Copia conforme della presente delibera sara' trasmessa
alla sede Centrale I.N.P.S., alla sede Regionale I.N.P.S. per il
Friuli-Venezia Giulia per la sua pronta attuazione.
Trieste, 13 febbraio 1992
                                                      All. 2
               VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 30/37
Denominazione completa  : Indennita' corrisposte direttamente ai
                          lavoratori delle imprese delle
                          provincie di Trieste, Gorizia e di
                          alcuni comuni della provincia di Udine
                          colpite dagli effetti della crisi
                          politico-istituzionale jugoslava - Art.
                          2 del D.L. n. 369/1991, convertito
                          nella legge n. 17/1992.
Denominazione abbreviata: IND. DIRETT. AI LAV. IMPRESE TS-GO-UD
                          ART. 2 DL 369/91
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAT 30/37
Denominazione completa  : Assegni per il nucleo familiare
                          connessi con l'indennita' di cui
                          all'art. 2 del D.L. n. 369/1991
                          convertito nella legge n. 17/1992,
                          corrisposti direttamente ai lavoratori.
Denominazione abbreviata: ANF SU INDENN. EX ART. 2 D.L. 369/91
                          DIRETT. AI LAV.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 24/37
Denominazione completa  : Entrate varie - Recuperi e reintroiti
                          delle indennita' ai lavoratori delle
                          imprese delle provincie di Trieste,
                          Gorizia e di Udine colpite dagli
                          effetti della crisi politico -
                          istituzionale jugoslava di cui all'art.
                          2 del D.L. n. 369/1991 convertito nella
                          legge n. 17/1992.
Denominazione abbreviata: E.V. - REC. IND. LAV. IMPRESE TS-GO-UD
                          ART. 2 DL 369/91.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAT 24/37
Denominazione completa  : Entrate varie - Recuperi e reintroiti
                          degli assegni per il nucleo familiare
                          connessi con l'indennita' di cui
                          all'art. 2 del D.L. n. 369/1991
                          convertito nella legge n. 17/1992.
Denominazione abbreviata: E.V. - REC. ANF SU INDENNITA' EX ART. 2
                          D.L. 369/91.
                                                      All. 3
I.N.P.S.
Sede di ................
         Il sottoscritto .......................... Direttore
della Sede INPS di ........................ dichiara che le
erogazioni effettuate nell'anno 199 . per le prestazioni di cui
all'art. 2 del D.L. n. 369/1991 convertito nella legge n. 17/1992
ammontano a:
œ. .................... per le indennita' (saldo del conto GAU
                        30/37);
œ. .................... per assegni per il nucleo familiare
                        connessi con le indennita' (saldo del
                        conto GAT 30/37).
         Inoltre dichiara di aver recuperato per le erogazioni
risultate indebite le seguenti somme:
œ. .................... per le indennita' (saldo del conto GAU
                        24/37);
œ. .................... per assegni per il nucleo familiare
                        connessi con le indennita' (saldo del
                        conto GAT 24/37).
         La documentazione amministrativa e contabile che ha dato
luogo alle erogazioni ed ai recuperi di cui sopra rimane agli
atti di questa Sede a disposizione degli Organi di controllo.
                                  IL DIRETTORE DELLA SEDE
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     (Timbro della Sede)