920505 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale per i Servidi di Ragioneria e Finanza Circolare n. 118. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Lavoratori eccedentari delle aree di crisi della Regione siciliana. S.r.l. Azienda Reimpiego, Palermo. Trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 4, co. 4, della legge n. 169/91. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Direzione Centrale per i Servidi di Ragioneria e Finanza Roma, 30 aprile 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 118. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione All. 3 Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Lavoratori eccedentari delle aree di crisi della Regione siciliana. S.r.l. Azienda Reimpiego, Palermo. Trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 4, co. 4, della legge n. 169/91. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Con il decreto ministeriale n. 12019 del 5 marzo 1992 (all. 1) e' stata disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni nella legge 1' giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal comma 4 dell'art. 4 medesimo, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 30 giugno 1992. Al riguardo si precisa che l'art. 3, co. 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, ha differito al 30 giugno 1992, il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, originariamente fissato al 30 giugno 1991. Ai fini della erogazione del trattamento anzidetto, nel richiamare le istruzioni di cui alla circolare n. 123 del 13 maggio 1991 par. 3.2, si precisa che la S.r.l. Azienda Reimpiego di Palermo, costituita dalla GEPI in applicazione del disposto dell'art. 4, co. 3, su citato dovra' rimettere le richieste di pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale alle SAP territorialmente competenti in relazione alla ubicazione delle imprese da cui provengono i lavoratori interessati. Si allega la delibera del CIPI del 30 luglio 1991 con la quale sono stati individuati i lavoratori eccedentari delle imprese delle aree in crisi (all. 2). Le Sedi avranno cura di verificare che il numero dei lavoratori per i quali e' richiesta la erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale corrisponda a quello previsto dalla predetta delibera e che il periodo da integrare sia successivo alla data di assunzione da parte della societa' anzidetta e comunque compreso nel periodo fissato dal decreto ministeriale n. 12019 del 5 marzo 1992. La liquidazione delle indennita' in argomento dovra' avvenire utilizzando la procedura automatizzata in uso per il pagamento diretto dei trattamenti CIG (pgm. 6040). Allo scopo di individuare nel flusso tali provvidenze e per attribuire automaticamente le somme liquidate ai conti appositamente istituiti deve essere immesso, sul pannello di acquisizione dei dati aziendali, il codice "S" nel campo "Legge intervento" ed il valore "31" come "causa evento". Della disponibilita' dei programmi sara' data comunicazione alle Sedi con specifico messaggio. Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi al trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai connessi assegni per il nucleo familiare, e all'indennita' di fine rapporto ex art. 2 della legge n. 464/1972, da erogare ai lavoratori eccedentari delle aree di crisi della Regione siciliana, secondo quanto previsto al punto 3.2) della citata circolare n. 123 del 13 maggio 1991, sono stati istituiti i seguenti conti: - GAU 30/36 - per la imputazione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 108/91; - GAU 30/35 - per la imputazione degli oneri inerenti le indennita' di fine rapporto ex art. 2 legge n. 464/1972; - GAT 30/36 - per la imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra. Eventuali recuperi del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi e dei connessi assegni per il nucleo familiare devono essere rispettivamente imputati al conto GAU 24/36 e GAT 24/36, di nuova istituzione. Per quanto concerne la copertura figurativa dei periodi di godimento del trattamento straordinario in questione, la rilevazione dei relativi oneri sara' effettuata direttamente da questa Direzione Generale. In allegato vengono riportati i suddetti conti di nuova istituzione (all. 3) IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA All. 1 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE VISTA la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente i provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore; VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 1985, n. 688, articolo 2, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; VISTO il Decreto Legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160; VISTO il Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169; VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223; VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22; VISTA la prescritta delibera CIPI del 30 luglio 1991; RITENUTA la necessita' di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa', costituita dalla GEPI AZIENDA REIMPIEGO PALERMO a r.l., assunti in base all'articolo 4, 3 comma del surrichiamato Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169, d e c r e t a ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e dell'articolo 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Srl AZIENDA REIMPIEGO PALERMO con sede in Palermo, assunti in base all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 30 giugno 1992. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, addi' 5 marzo 1992 IL MINISTRO All. 2 COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE DELIBERAZIONE 30 luglio 1991. Intervento della GEPI nella regione Sicilia per la costituzione di societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, che autorizza la GEPI SpA, nei casi espressamente previsti dal CIPI, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unita'. Visti gli elementi forniti dalla regione siciliana, con note dell'11 marzo e del 16 luglio 1991, in merito alla particolare situazione di alcune societa' che, localizzate nelle aree di crisi, hanno concorso negli ultimi tempi a determinare una notevole riduzione del livello occupazionale che potrebbe essere fronteggiata con l'adozione di interventi pubblici mirati alla promozione di nuovi posti di lavoro; Considerata l'opportunita' di evitare che le iniziative della GEPI dirette al sostegno di attivita' aziendali e al mantenimento dei livelli occupazionali siano seguite da ulteriori interventi volti al reimpiego degli stessi lavoratori in carico ad imprese per le quali e' stato espletato od e' in corso l'intervento ordinario; Considerato che i lavoratori, nei cui confronti sono state adottate misure di incentivazione per la risoluzione del rapporto di lavoro, hanno la possibilita' di scegliere alternative di nuova occupazione al di fuori degli strumenti pubblici di promozione; Ritenuto che l'attivita' congiunta della GEPI e della regione siciliana, da esplicarsi principalmente nella definizione della convenzione di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge soprarichiamata, possa creare oppostunita' di lavoro in modo da favorire il reimpiego e la mobilita' dei lavoratori in tempi consoni ai nuovi principi di intervento pubblico nel mercato del lavoro, ricorrendo in particolare ad adeguati programmi di formazione e riqualificazione professionale; Considerato che per le azioni di reimpiego e di mobilita' dei lavoratori eccedentari, comprensivi degli iniziali trattamenti a sostegno del reddito, e' assegnata alla GEPI per l'anno 1991 la somma complessiva di lire 50 miliardi; D e l i b e r a 1. La GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera nel numero massimo di 1.000 unita'. A tal fine la GEPI puo' anche avvalersi di societa' gia' a suo tempo costituite per il reimpiego dei lavoratori. I contingenti massimi fissati per ciascuna impresa possono essere compensati tra loro nel caso di inesatta indicazione del numero di lavoratori tutelabili ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 108/91, rimanendo fermo il limite complessivo di 1.000 unita'. 1.1. Qualora il numero complessivo dei lavoratori da reimpiegare risultasse, alla data del 30 settembre 1991, inferiore al totale indicato nel prospetto allegato la GEPI. entro il 31 ottobre 1991, promuovera' iniziative tese al reimpiego, nel rispetto della quota massima stabilita dalla legge, dei lavoratori che verranno successivamente indicati dal CIPI. Roma, 30 luglio 1991 IL PRESIDENTE DELEGATO: CIRINO POMICINO SOCIETA' SETTORE LOCALIZZAZIONE N.LAVORATORI DA REIMPIEGARE AUTOGRUES METALMECCANICO PRIOLO (SI) 46 CAMINITI E SALEMI " CATANIA 47 DISTIL.DEL GOLFO ALIMENTARE BALESTRATE (PA) 24 FENICIA ABBIGLIAMENT. PALERMO 76 GAFER " PALERMO 76 KELLER METALMECC. PALERMO 347 MEDIMONT " GELA (Caltanissetta) 60 POZZILLO ALIMENTARE CATANIA 35 PROCOMOM METALMECC. SIRACUSA 46 SPEDA ROCCALUMERA ALIMENTARE MESSINA 50 VETEM CHIMICO P.TO EMPEDOCLE (AG) 17 WAGI METALMECC. PATTI (ME) 137 ------------------- 1.000 All. 3 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI Tipo di variazione : I Codice conto : GAU 30/35 Denominazione completa : Indennita' di fine rapporto ex art. 2 della legge n. 464/1972 erogate direttamente per i lavoratori delle aree di crisi della Regione siciliana di cui all'art. 4 del D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991 Denominazione abbreviata: IND. FINE RAPP. ART. 2 L. 464/72 LAV. SICILIA DL 108/91 Tipo variazione : I Codice conto : GAU 30/36 Denominazione completa : Integrazioni salariali straordinarie erogate direttamente ai lavoratori delle aree di crisi della Regione siciliana - Art. 4, comma 4, del D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991 Denominazione abbreviata: INT. SAL. STRAORD. EROG. DIRETT. LAV. SICILIA DL 108/91 Tipo variazione : I Codice conto : GAT 30/36 Denominazione completa : Assegni per il nucleo familiare connessi con l'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori delle aree di crisi della Regione siciliana di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991, erogati direttamente ai lavoratori. Denominazione abbreviata: ANF SU INT. SAL. STRAORD. AI LAV. SICILIA DL 108/91 Tipo variazione : I Codice conto : GAU 24/36 Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi e reintroiti dell' integrazione salariale straordi- naria ai lavoratori delle aree di crisi della Regione siciliana di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991. Denominazione abbreviata: E.V. - REC. INT. SAL. STRAORD. AI LAV. SICILIA DL 108/91 Tipo variazione : I Codice conto : GAT 24/36 Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi e reintroiti degli assegni per il nucleo familiare connessi con l'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori delle aree di crisi della Regione siciliana di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991. Denominazione abbreviata: E.V. - REC. ANF SU INT. STRAORD. LAV. SICILIA DL 108/91.