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920505
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
per i Servidi di
Ragioneria e Finanza
Circolare n. 118.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Lavoratori eccedentari delle aree di crisi della
Regione siciliana. S.r.l. Azienda Reimpiego,
Palermo. Trattamento straordinario di integrazione
salariale ex art. 4, co. 4, della legge n. 169/91.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale
per i Servidi di
Ragioneria e Finanza
Roma, 30 aprile 1992     Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 118.        Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                            e, per conoscenza,
                         Ai Consiglieri di amministrazione
  All. 3                 Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Lavoratori eccedentari delle aree di crisi della
         Regione siciliana. S.r.l. Azienda Reimpiego,
         Palermo. Trattamento straordinario di integrazione
         salariale ex art. 4, co. 4, della legge n. 169/91.
         Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
         conti.
         Con il decreto ministeriale n. 12019 del 5 marzo
1992 (all. 1) e' stata disposta in favore dei lavoratori
dipendenti della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo con sede
in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con
modificazioni nella legge 1' giugno 1991, n. 169, la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dal comma 4 dell'art. 4 medesimo, per il
periodo dal 2 dicembre 1991 al 30 giugno 1992.
         Al riguardo si precisa che l'art. 3, co. 1, della
legge 20 gennaio 1992, n. 22, ha differito al 30 giugno
1992, il termine del trattamento straordinario di
integrazione salariale, originariamente fissato al 30 giugno
1991.
         Ai fini della erogazione del trattamento anzidetto,
nel richiamare le istruzioni di cui alla circolare n. 123
del 13 maggio 1991 par. 3.2, si precisa che la S.r.l.
Azienda Reimpiego di Palermo, costituita dalla GEPI in
applicazione del disposto dell'art. 4, co. 3, su citato
dovra' rimettere le richieste di pagamento diretto del
trattamento straordinario di integrazione salariale alle SAP
territorialmente competenti in relazione alla ubicazione
delle imprese da cui provengono i lavoratori interessati.
         Si allega la delibera del CIPI del 30 luglio 1991
con la quale sono stati individuati i lavoratori eccedentari
delle imprese delle aree in crisi (all. 2).
         Le Sedi avranno cura di verificare che il numero
dei lavoratori per i quali e' richiesta la erogazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale
corrisponda a quello previsto dalla predetta delibera e che
il periodo da integrare sia successivo alla data di
assunzione da parte della societa' anzidetta e comunque
compreso nel periodo fissato dal decreto ministeriale n.
12019 del 5 marzo 1992.
         La liquidazione delle indennita' in argomento
dovra' avvenire utilizzando la procedura automatizzata in
uso per il pagamento diretto dei trattamenti CIG (pgm.
6040).
         Allo scopo di individuare nel flusso tali
provvidenze e per attribuire automaticamente le somme
liquidate ai conti appositamente istituiti deve essere
immesso, sul pannello di acquisizione dei dati aziendali, il
codice "S" nel campo "Legge intervento" ed il valore "31"
come "causa evento".
         Della disponibilita' dei programmi sara' data
comunicazione alle Sedi con specifico messaggio.
Istruzioni contabili
         Ai fini della rilevazione contabile degli oneri
relativi al trattamento di integrazione salariale
straordinaria, ai connessi assegni per il nucleo familiare,
e all'indennita' di fine rapporto ex art. 2 della legge n.
464/1972, da erogare ai lavoratori eccedentari delle aree di
crisi della Regione siciliana, secondo quanto previsto al
punto 3.2) della citata circolare n. 123 del 13 maggio 1991,
sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/36 - per la imputazione del trattamento di
              integrazione salariale di cui all'art. 4,
              comma 4 del decreto-legge n. 108/91;
- GAU 30/35 - per la imputazione degli oneri inerenti le
              indennita' di fine rapporto ex art. 2 legge n.
              464/1972;
- GAT 30/36 - per la imputazione degli assegni per il nucleo
              familiare connessi con il trattamento di
              integrazione salariale straordinaria di cui
              sopra.
         Eventuali recuperi del trattamento di integrazione
salariale straordinaria di cui trattasi e dei connessi
assegni per il nucleo familiare devono essere
rispettivamente imputati al conto GAU 24/36 e GAT 24/36, di
nuova istituzione.
         Per quanto concerne la copertura figurativa dei
periodi di godimento del trattamento straordinario in
questione, la rilevazione dei relativi oneri sara'
effettuata direttamente da questa Direzione Generale.
         In allegato vengono riportati i suddetti conti di
nuova istituzione (all. 3)
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                     F.to BILLIA
                                                          All. 1
              IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
                   PREVIDENZA SOCIALE
         VISTA la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente i
provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
         VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 1985, n. 688, articolo
2, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n.
11;
         VISTO il Decreto Legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
         VISTO il Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169;
         VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223;
         VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 20 gennaio
1992, n. 22;
         VISTA la prescritta delibera CIPI del 30 luglio 1991;
         RITENUTA la necessita' di provvedere alla corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla societa', costituita dalla GEPI
AZIENDA REIMPIEGO PALERMO a r.l., assunti in base all'articolo 4,
3 comma del surrichiamato Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169,
                        d e c r e t a
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 29 marzo
1991, n. 108, convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno
1991, n. 169, e dell'articolo 3, comma 1, della legge 20 gennaio
1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Srl
AZIENDA REIMPIEGO PALERMO con sede in Palermo, assunti in base
all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169,
e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 30
giugno 1992.
         L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e'
autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori
interessati.
         Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addi' 5 marzo 1992
                                  IL MINISTRO
                                                          All. 2
                   COMITATO INTERMINISTERIALE
                      PER IL COORDINAMENTO
                   DELLA POLITICA INDUSTRIALE
DELIBERAZIONE  30 luglio 1991.
         Intervento della GEPI nella regione Sicilia per la
costituzione di societa' aventi per oggetto la promozione di
iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di
lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende
ubicate nelle aree di crisi
                 IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                      PER IL COORDINAMENTO
                    DELLA POLITICA INDUSTRIALE
         Visto il terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1
giugno 1991, n. 169, che autorizza la GEPI SpA, nei casi
espressamente previsti dal CIPI, a costituire societa' aventi per
oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a
consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente
eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione
siciliana nel limite massimo di 1.000 unita'.
         Visti gli elementi forniti dalla regione siciliana, con
note dell'11 marzo e del 16 luglio 1991, in merito alla
particolare situazione di alcune societa' che, localizzate nelle
aree di crisi, hanno concorso negli ultimi tempi a determinare
una notevole riduzione del livello occupazionale che potrebbe
essere fronteggiata con l'adozione di interventi pubblici mirati
alla promozione di nuovi posti di lavoro;
         Considerata l'opportunita' di evitare che le iniziative
della GEPI dirette al sostegno di attivita' aziendali e al
mantenimento dei livelli occupazionali siano seguite da ulteriori
interventi volti al reimpiego degli stessi lavoratori in carico
ad imprese per le quali e' stato espletato od e' in corso
l'intervento ordinario;
         Considerato che i lavoratori, nei cui confronti sono
state adottate misure di incentivazione per la risoluzione del
rapporto di lavoro, hanno la possibilita' di scegliere
alternative di nuova occupazione al di fuori degli strumenti
pubblici di promozione;
         Ritenuto che l'attivita' congiunta della GEPI e della
regione siciliana, da esplicarsi principalmente nella definizione
della convenzione di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge
soprarichiamata, possa creare oppostunita' di lavoro in modo da
favorire il reimpiego e la mobilita' dei lavoratori in tempi
consoni ai nuovi principi di intervento pubblico nel mercato del
lavoro, ricorrendo in particolare ad adeguati programmi di
formazione e riqualificazione professionale;
         Considerato che per le azioni di reimpiego e di
mobilita' dei lavoratori eccedentari, comprensivi degli iniziali
trattamenti a sostegno del reddito, e' assegnata alla GEPI per
l'anno 1991 la somma complessiva di lire 50 miliardi;
                        D e l i b e r a
         1. La GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi
per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a
consentire il reimpiego dei lavoratori indicati nell'allegato
prospetto che fa parte integrante della presente delibera nel
numero massimo di 1.000 unita'. A tal fine la GEPI puo' anche
avvalersi di societa' gia' a suo tempo costituite per il
reimpiego dei lavoratori.
         I contingenti massimi fissati per ciascuna impresa
possono essere compensati tra loro nel caso di inesatta
indicazione del numero di lavoratori tutelabili ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge n. 108/91, rimanendo fermo il
limite complessivo di 1.000 unita'.
         1.1. Qualora il numero complessivo dei lavoratori da
reimpiegare risultasse, alla data del 30 settembre 1991,
inferiore al totale indicato nel prospetto allegato la GEPI.
entro il 31 ottobre 1991, promuovera' iniziative tese al
reimpiego, nel rispetto della quota massima stabilita dalla
legge, dei lavoratori che verranno successivamente indicati dal
CIPI.
         Roma, 30 luglio 1991
         IL PRESIDENTE DELEGATO: CIRINO POMICINO
SOCIETA'           SETTORE       LOCALIZZAZIONE     N.LAVORATORI
                                                  DA REIMPIEGARE
AUTOGRUES         METALMECCANICO PRIOLO (SI)              46
CAMINITI E SALEMI    "           CATANIA                  47
DISTIL.DEL GOLFO  ALIMENTARE     BALESTRATE (PA)          24
FENICIA           ABBIGLIAMENT.  PALERMO                  76
GAFER                "           PALERMO                  76
KELLER            METALMECC.     PALERMO                 347
MEDIMONT             "           GELA (Caltanissetta)     60
POZZILLO          ALIMENTARE     CATANIA                  35
PROCOMOM          METALMECC.     SIRACUSA                 46
SPEDA ROCCALUMERA ALIMENTARE     MESSINA                  50
VETEM             CHIMICO        P.TO EMPEDOCLE (AG)      17
WAGI              METALMECC.     PATTI (ME)              137
                                            -------------------
                                                       1.000
                                                          All. 3
                   VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo di variazione      : I
Codice conto            : GAU 30/35
Denominazione completa  : Indennita' di fine rapporto ex art. 2
                          della legge n. 464/1972 erogate
                          direttamente per i lavoratori delle
                          aree di crisi della Regione siciliana
                          di cui all'art. 4 del D.L. n. 108/1991
                          convertito nella legge n. 169/1991
Denominazione abbreviata: IND. FINE RAPP. ART. 2 L. 464/72 LAV.
                          SICILIA DL 108/91
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 30/36
Denominazione completa  : Integrazioni salariali straordinarie
                          erogate direttamente ai lavoratori
                          delle aree di crisi della Regione
                          siciliana - Art. 4, comma 4, del D.L.
                          n. 108/1991 convertito nella legge n.
                          169/1991
Denominazione abbreviata: INT. SAL. STRAORD. EROG. DIRETT. LAV.
                          SICILIA DL 108/91
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAT 30/36
Denominazione completa  : Assegni per il nucleo familiare
                          connessi con l'integrazione salariale
                          straordinaria ai lavoratori delle aree
                          di crisi della Regione siciliana di cui
                          all'art. 4, comma 4, del D.L. n.
                          108/1991 convertito nella legge n.
                          169/1991, erogati direttamente ai
                          lavoratori.
Denominazione abbreviata: ANF SU INT. SAL. STRAORD. AI LAV.
                          SICILIA DL 108/91
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAU 24/36
Denominazione completa  : Entrate varie - Recuperi e reintroiti
                          dell' integrazione salariale straordi-
                          naria ai lavoratori delle aree di crisi
                          della Regione siciliana di cui all'art.
                          4, comma 4, del D.L. n. 108/1991
                          convertito nella legge n. 169/1991.
Denominazione abbreviata: E.V. - REC. INT. SAL. STRAORD. AI LAV.
                          SICILIA DL 108/91
Tipo variazione         : I
Codice conto            : GAT 24/36
Denominazione completa  : Entrate varie - Recuperi e reintroiti
                          degli assegni per il nucleo familiare
                          connessi con l'integrazione salariale
                          straordinaria ai lavoratori delle aree
                          di crisi della Regione siciliana di cui
                          all'art. 4, comma 4, del D.L. n.
                          108/1991 convertito nella legge n.
                          169/1991.
Denominazione abbreviata: E.V. - REC. ANF SU INT. STRAORD. LAV.
                          SICILIA DL 108/91.