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900717
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 161
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D.L. 4.7.1990. n. 170. Norme in materia di
trattamenti di disoccupazione e di proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei dipendenti dalle societa' costituite
dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel
Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 17 luglio 1990
Circolare n. 161
                            AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                            AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                               E PERIFERICI DEI RAMI
                               PROFESSIONALI
                            AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                               PRIMARI MEDICO LEGALI
                            AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                               e, per conoscenza,
                            AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                            AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                               REGIONALI
                            AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                               PROVINCIALI
OGGETTO: D.L. 4.7.1990. n. 170. Norme in materia di
         trattamenti di disoccupazione e di proroga del
         trattamento straordinario di integrazione salariale
         in favore dei dipendenti dalle societa' costituite
         dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel
         Mezzogiorno, nonche' di pensionamento anticipato.
 Il D.L. 24.4.1990, n. 82, decaduto per mancata conversione in legge, e
sostituito dal D.L. 4.7.1990, n. 170 (G.U. n. 155 serie generale del 5.
entrato in vigore il 6.7.1990.
 In materia di contribuzioni dovute a questo Istituto il
nuovo D.L. contiene norme gia' presenti nel precedente D.L.
decaduto che erano state illustrate nella circolare n. 125
del 5.6.1990 e che nuovamente si segnalano all'attenzione
delle Sedi.
1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5
   novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni.
 L'art. 4, comma 1, del D.L. stabilisce che le disposi-
zioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile
1981, n. 155 continuano a trovare applicazione fino alla
data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa
Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobili-
ta' e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. (Ved. anche
comma 6, lett. B).
 Pertanto, a decorrere dal mese di luglio 1990, per le
imprese industriali e per le imprese commerciali con oltre
mille dipendenti viene meno - salve ulteriori proroghe che
dovessero sopraggiungere - l'obbligo del pagamento del
contributo addizionale (0,60 per cento) previsto dall'art.
12 della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modificazio-
ni.
 Cio' premesso, si rileva che nel settore dell'editoria
e della stampa dei giornali sono tuttora in vigore norme
specifiche sul prepensionamento che non prevedono termine di
scadenza ed in particolare l'art. 37 della legge 5.8.1981,
n. 416, che ha disciplinato il prepensionamento dei dipen-
denti di imprese editrici o stampatrici di giornali quoti-
diani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, e
l'art. 24 della legge 25.2.1987, n. 67, che ha esteso il
predetto trattamento agli impiegati ed operai dipendenti
dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodi-
ci, ivi comprese quelle che non producono esclusivamente
giornali periodici.
 L'art. 37 (ved. commi 5 e 6) della citata legge n.
416/1981 ha stabilito, senza previsione di un termine,
l'obbligo del pagamento del predetto contributo addizionale
mediante autonomo ed espresso richiamo all'art. 12 della
legge n. 1115/1968; sicche' se ne deve dedurre che stante il
perdurare della vigenza delle specifiche norme sul prepen-
sionamento nel settore in argomento, per le imprese so-
praindicate, destinatarie di tale specifica normativa,
continua a sussistere anche dopo il mese di giugno 1990
l'obbligo del pagamento del contributo addizionale dello
0,60 per cento.
 Di conseguenza, ai fini dell'individuazione delle
aziende ancora tenute al versamento del contributo addizio-
nale dello 0,60 per cento, le Sedi provvederanno, con ogni
sollecitudine, ad attribuire alle stesse, con effetto dal 1
luglio 1990, il codice di autorizzazione di nuova istitu-
zione "3T" avente il significato di "Obbligo del versamento
del contributo addizionale dello 0,60% di cui all'art. 12
della L. 1115/68".
2) Detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere.
   Calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
 L'art. 3, comma 4, del D.L. in esame, in tema di
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i
detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, reca
una norma interpretativa dell'art. 1, commi 1 e 2, secondo
periodo, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389.
 La norma stabilisce che per i detenuti ed internati in
questione, il suddetto calcolo si effettua senza
l'osservanza dei minimali previsti dalla normativa a carat-
tere generale, bensi' sulla mercede stabilita ai sensi
dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo
modificato dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
 In merito all'applicazione della norma, si rinvia al
punto n. 2 della circolare del 5.6.1990 n. 125.
3) Aliquote contributive dovute al Fondo pensioni dei
   lavoratori dipendenti.
 L'art. 7, comma 7, conferma l'aumento, nella misura
dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, delle
aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavo-
ratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli
addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori
della piccola pesca a partire dal periodo di paga in corso
al 1  gennaio 1989 (v. in proposito circ. n. 125 del
5.6.1990 e precedenti).
4) Aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di
   previdenza integrativa dell'assicurazione per
   l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i
   dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere
   con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo.
 L'art. 7, comma 9, conferma l'aumento delle aliquote
contributive secondo la misura prevista dal D.L. n. 20 del
13 febbraio 1990 (v. in proposito citata circ. n. 125 del
5.6.1990 e circ. n. 62 del 13.3.1990).
5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore
   versate alle Casse Edili. Contribuzione.
 L'art. 3, commi 6, 7 e 8, regola il regime contributivo
delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore
versate periodicamente alle Casse Edili, secondo la disci-
plina gia' contenuta nel precedente D.L. n. 82/1990, per cui
si richiamano le precisazioni fornite nella piu' volte
citata circolare n. 125 del 5.6.1990.
 Ancorche' i riferimenti temporali nel D.L. n. 170 siano
mutati rispetto a quelli indicati in quello precedente (in
particolare la decorrenza dal mese di luglio 1990 dell'as-
soggettabilita' a contribuzione nella misura del 15 per
cento delle somme versate alle Casse edili indicate sotto la
lettera b) della circolare n. 125), si ritiene opportuno che
i datori di lavoro, in considerazione della prevedibile
conferma, da parte della legge di conversione, degli effetti
del precedente D.L., effettuino gli adempimenti contributivi
con le modalita' gia' rese note per i mesi ricadenti sotto
la disciplina del D.L. in parola (aprile, maggio, giugno),
al fine di evitare gli oneri conseguenti ad una regolariz-
zazione per detti mesi.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.TO BILLIA