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960916
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Circolare n. 178
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
   TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414.
Soppressione del Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 12 settembre 1996   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 178          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                             PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                             E PRIMARI MEDICO LEGALI
                             e, per conoscenza:
                          AL PRESIDENTE
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                             CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA-
                             TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
all. 3
OGGETTO: Decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414.
         Soppressione del Fondo di previdenza per gli
         addetti ai pubblici servizi di trasporto.
SOMMARIO:
         1) Iscrizione nell'assicurazione generale
            obbligatoria per l'IVS dal 1 gennaio 1996 del
            personale adibito al disimpegno di pubblici
            servizi di trasporto.
         2) Aliquote contributive in essere dalla predetta
            data.
         3) Cessazione iscrizione al soppresso Fondo con
            effetto retroattivo a far tempo dal 1. ottobre
            1991 del personale di cui trattasi dipendente da
            comuni, province e regioni che esercitano in
            economia il pubblico servizio di trasporto.
         4) Istruzioni operative.
         5) Istruzioni contabili. Variazione al piano dei
            conti.
     Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.1996 e' stato
pubblicato il D.LGSL. n.414 del 29.6.1996, emanato ai sensi
del disposto dell'art.1 - commi 70 e 71 della legge
28.12.1995 n.549, che prevede la soppressione del Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
di cui all'art.8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923,
n.2311, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, con  effetto  dal 1
gennaio 1996.
     Il Decreto e' entrato in vigore il 24.8.1996.
1. Pertanto dalla data predetta sono iscritti al FPLD, in
separata evidenza contabile, ad esclusione dei lavoratori
dipendenti da comuni, province e regioni esercenti diretta-
mente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i
quali restano confermate le disposizioni dell'art.4, comma
2, della legge 8 agosto 1991, n.274, con la decorrenza ivi
indicata:
a) i lavoratori di cui all'art.4, comma primo, della legge
   29 ottobre 1971, n.889 e successive modifiche ed
   integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;
b) i lavoratori di cui all'art.4, comma primo, della legge
   29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed
   integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblici
   servizi di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995;
2. Il decreto in esame differenzia l'aliquota contributiva
dovuta alla predetta evidenza contabile separata del FPLD a
seconda che il personale per il quale e' dovuto il contri-
buto sia o meno gia' iscritto al soppresso Fondo alla data
del 31.12.1995;
2.1. per il personale con rapporto di lavoro in essere alla
data del 31.12.95 e gia' iscritto al Fondo a tale data, la
misura del contributo resta fissata al 36,46% (di cui a
carico del lavoratore l'11,219%);
2.2. per il personale assunto successivamente al 31.12.1995,
di cui al punto 1-b), e dal momento in cui si verificano le
stesse condizioni che ne avrebbero comportato l'iscrizione
al Fondo soppresso, l'aliquota contributiva e' commisurata a
quella vigente nell' assicurazione generale obbligatoria per
l'IVS (32,70%), maggiorata di un contributo (2,507%) pari ai
2/3 della differenza (3,76%) esistente tra l'aliquota del
36,46% e quella del 32,70%, a completo carico del datore di
lavoro. L'aliquota complessiva pertanto e' pari al 35,207% -
32,70 + 2,507 - (di cui a carico del lavoratore l'8,89);
2.3. Si precisa, inoltre, che essendo il personale tutto
iscritto dal 1. gennaio 1996 nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti, alle aliquote predette deve
aggiungersi:
- il contributo dello 0,20% per l'assistenza malattia ai
   pensionati, ex lege 24.10.1966, n.934;
- l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art.3/ter legge
   14.11.1992, n. 438 - a totale carico del lavoratore -
   sulla fascia di retribuzione eccedente,per il 1996,
   l'imponibile annuo di L. 60.687.000, corrispondente a
   L. 5.057.000 mensili, per il personale di cui al
   precedente punto 1 lettera b) assunto posteriormente al
31.12.1995 e, come tale, iscrivibile al soppresso Fondo.
     E'inoltre dovuta l'addizionale IVS dello 0,10% "asili
nido";
2.4. Il provvedimento in oggetto (art.2, comma 4) prevede,
altresi', che con decreto del  Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro,
sia definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui
innanzi e nella misura massima di 4,43 punti percentuali,
l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con
l'evidenza contabile separata di cui all'art.1, comma 4,
delle seguenti quote di contribuzione attualmente destinate
al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n.88:
- da contributi TBC             0,14
- da contributo di maternita'   0,57
- da contributo CUAF            3,72
                               _____
       Totale                   4,43
     Pertanto, sino a nuove disposizioni, le aziende del
settore non potranno beneficiare della riduzione delle
aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee
prevista dall'art.1, comma 5 del D.M. 21.2.96; conseguente-
mente dovranno continuare a versare alle gestioni interes-
sate per il personale di cui trattasi le aliquote in atto
antecedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.M.
del 21.2.96;
2.5. Per il personale non rientrante nel campo di applica-
zione del richiamato art. 4, 1 comma della legge n 889/1971
seguiteranno a trovare applicazione le norme di carattere
generale del FPLD e le aliquote contributive previste per la
generalita' dei lavoratori;
2.6. Nel dettare il nuovo assetto previdenziale della
categoria il decreto in esame stabilisce altresi' che la
retribuzione imponibile, per tutto il personale, sia quella
definita dall'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, suc-
cessive integrazioni e modificazioni, ivi comprese le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge
8.8.1995, n. 335;
2.7. In relazione a quanto dispone l'art. 5 - comma 1
(ultimo periodo) del decreto in esame le aziende del settore
dovranno dare pratica attuazione alla normativa di cui
innanzi a partire dalla contribuzione dovuta per il mese di
agosto 1996. Per quanto riguarda eventuali conguagli con-
tributivi relativi al periodo dal 1.1. al 31.7.1996, nonche'
le modalita' di compilazione della denuncia di mod. O1/M
relativa all'anno 1996, si fa riserva di successive istru-
zioni, non appena verra' esattamente chiarita la portata
della predetta norma da parte del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale che e' stato espressamente inte-
ressato al riguardo;
2.8. Si ritiene opportuno sottolineare la circostanza che i
trattamenti economici di malattia e infortunio anticipati
per conto dell'INPS dalle aziende tenute ad applicare le
norme di cui al R.D. n.148/1931 relativi allegati e succes-
sive modificazioni, non essendo piu' operante l'art.7 della
legge n.889/71 innanzi richiamata, non dovranno  essere
assoggettati a contribuzione;
2.9. Le aziende si adegueranno alle disposizioni introdotte
dal decreto in esame, per quanto concerne gli adempimenti
contributivi decorrenti dalle retribuzioni riferentisi al
mese di agosto 1996, entro il giorno 20 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare,
ai sensi della delibera del C.A. dell'INPS n.5 del
26.3.1993, approvata con D.M. del 7.10.1993 (cfr.circ. n.292
del 23.12.93) e, sulle differenze contributive da versare
per i mesi pregressi a partire dal mese di agosto, conse-
guenti l'applicazione delle nuove aliquote e della base
imponibile diversa, sono dovuti, all'atto della regolariz-
zazione, gli interessi legali computati dal 21 settembre
1996 fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni
effettuate oltre il termine predetto saranno gravate delle
sanzioni civili calcolate secondo le norme vigenti;
2.10. Il ripetuto decreto ha inoltre fatto salvi gli artt. 8
e 9 della legge n.889/71, che continuano, pertanto a trovare
applicazione secondo le istruzioni impartite sull'argomento
con la circolare n. 257 del 7.12.1989;
2.11. Eventuali regolarizzazioni contributive conseguenti
retrodatazioni di iscrizioni al soppresso Fondo autoferro-
tranvieri - sempreche' ne sussistano i requisiti - o assog-
gettamento a contributo di differenze salariali relative a
periodi compresi sino a tutto il 31.12.1995, dovranno essere
effettuate secondo le norme in vigore nelle varie epoche nel
Fondo stesso (v.circ. n.139 del 13.6.1990).
3. Per quanto riguarda il personale dipendente da comuni,
provincie e regioni esercenti in economia il pubblico
servizio di trasporto, gia' iscritto al soppresso Fondo per
gli autoferrotranvieri, la norma in esame, definitivamente
interpretando il disposto dell'art.4, comma 2 della legge
8.8.95 n.274, dispone che lo stesso, a far tempo dal 1.
ottobre 1991, debba essere iscritto presso l'INPDAP.
     Pertanto dovra' portarsi tempestivamente a conoscenza
degli Enti interessati quanto sopra, invitandoli a versare
la contribuzione dovuta direttamente al citato Istituto a
far tempo dalla predetta data dell'1.10.1991, salvo quanto
disposto dall'art.5 - comma 3 del D.LGSL. in esame per il
personale che abbia ottenuto la liquidazione del trattamento
pensionistico a carico del soppresso Fondo autoferrotran-
vieri anteriormente alla data di entrata in vigore del
ripetuto D.LGSL.
     Si fa riserva di impartire le necessarie istruzioni per
la sistemazione dei rapporti finanziari intercorsi con
questo Istituto nel periodo successivo a tale data, con
separata circolare.
  4. ISTRUZIONI OPERATIVE
A) Codifica delle aziende
     Le posizioni relative alle aziende esercenti pubblici
servizi di trasporto, da utilizzare per il versamento dei
contributi per i lavoratori di cui al precedente punto 1,
lett. a) e b), dovranno continuare ad essere contrassegnate
dal codice di autorizzazione "2B" che, dal 1 gennaio 1996,
assume la nuova denominazione di "Imprese esercenti pubblici
servizi di trasporto: posizione relativa al personale gia'
iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto".
     Per il versamento dei contributi relativi al personale
non iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza (cfr.
circolare n. 257 del 7 dicembre 1989) dovra' continuare ad
essere utilizzata una distinta posizione contributiva alla
quale non dovra' essere attribuito il codice di autorizza-
zione "2B" (cfr. circolare n. 249 del 5 novembre 1993). Al
riguardo si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessi-
ta' di provvedere alla puntuale attribuzione del codice
"tipo-azienda" in occasione dell'apertura di posizioni
contributive collegate alla principale.
     Per quanto riguarda le posizioni relative al personale
dipendente da comuni, province e regioni esercenti in
economia il pubblico servizio di trasporto, si precisa che
per le stesse si dovra' procedere alla variazione di inqua-
dramento con effetto da 1 ottobre 1991 con attribuzione del
CSC "2.01.02" e del codice ISTAT 60.21.0 ovvero 61.20.0.
B) Modalita' di compilazione delle denunce di mod. DM10
     In relazione alle modifiche intervenute nella misura
delle aliquote contributive pensionistiche, i datori di
lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod.
DM10/2, dovranno osservare le seguenti modalita'.
B1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge
29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra-
zioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995
     Per il versamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro
continueranno ad osservare le attuali modalita' di compila-
zione delle denunce, tenendo presente che i contributi da
versare mensilmente con il codice "X400" sono:
- contributo dovuto al F.P.L.D                    36,46 %
  (di cui 11,219% a carico del lavoratore)
- contributo per assistenza malattia pensionati    0,20 %
- contributo per Asili Nido                        0,10 %
- contributo Gescal                                0,35 %
                                                 -------
Contributo complessivo da versare con il codice
X400                                              37,11 %
                                                 =======
     Per le aziende a gestione governativa o regionale
(posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autoriz-
zazione "3G") il contributo Gescal dello 0,35 per cento non
e' dovuto; pertanto il contributo complessivo da versare con
il codice X400 e' pari al 36,76 per cento.
B2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge
29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra-
zioni, assunti successivamente al 31 dicembre 1995
     Per il versamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro
continueranno ad osservare le attuali modalita' di compila-
zione delle denunce, tenendo presente che in luogo del
codice "X400" dovra' essere utilizzato il nuovo codice
"Z400". I contributi da versare mensilmente con detto codice
"Z400" sono:
- contributo dovuto al F.P.L.D.                   32,70  %
- maggiorazione del contributo F.P.L.D
  ex art. 2, c. 3  D.L.vo 414/96                   2,507 %
- contributo per assistenza malattia pensionati    0,20  %
- contributo per Asili Nido                        0,10  %
- contributo Gescal                                0,35  %
                                                 ---------
Contributo complessivo da versare con il codice
Z400                                              35,857 %
                                                 =========
     Per le aziende a gestione governativa o regionale
(posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autoriz-
zazione "3G") i contributi da versare mensilmente con detto
codice "Z400" sono:
- contributo dovuto al F.P.L.D.                   32,35  %
- maggiorazione del contributo F.P.L.D
  ex art. 2, c. 3  D.L.vo 414/96                   2,74 %
- contributo per assistenza malattia pensionati    0,20  %
- contributo per Asili Nido                        0,10  %
                                                ---------
Contributo complessivo da versare con il codice
Z400                                              35,39 %
                                                 =========
     Per il versamento del contributo aggiuntivo a carico
del lavoratore dell'1% ex art. 3 ter L. 438/92, sulla fascia
di retribuzione eccedente l'importo mensile di L. 5.057.000
(versamento riguardante, come gia' precisato, solo i lavo-
ratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995), i
datori di lavoro dovranno utilizzare un separato rigo del
mod. DM10/2 contrassegnando l'importo del contributo con il
codice di nuova istituzione "X980". Nelle caselle "numero
dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettiva-
mente, il numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il
contributo aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni
eccedenti il predetto importo di L. 5.057.000 mensili.
Nessun dato sara' riportato nella casella "numero giornate".
     Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio del
contributivo aggiuntivo dell'1 per cento, da effettuarsi
secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 298 del 30
dicembre 1992, i datori di lavoro si atterranno alle se-
guenti modalita':
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
versare a conguaglio in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG." e dal codice di nuova istituzione "X981". Nessun dato
deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e
dal codice di nuova istituzione "L980".
C) Modalita' per la regolarizzazione dei periodi pregressi
dal 1 agosto 1996
     Ai fini della regolarizzazione dei periodi decorsi dal
1 agosto 1996, da effettuarsi nei termini precisati al
precedente punto 2.9, i datori di lavoro dovranno osservare,
nella compilazione delle denunce di mod. DM10/2, le seguenti
modalita'.
C.1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge
29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra-
zioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995
     Per il versamento del contributo dello 0,20%  dovuto
per assistenza malattia pensionati, i datori di lavoro
esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco
dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura
"ADD. PENS. 0,20" e dal codice di nuova istituzione "X404".
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
     Per il versamento della eventuale differenza di ali-
quota pensionistica gia' applicata da parte delle aziende a
gestione governativa o regionale e quella dovuta pari al
36,46 per cento, le aziende stesse esporranno il relativo
importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "DIFF. F. PENS." e dal
codice di nuova istituzione "X405". Nessun dato deve essere
riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero gior-
nate" e "retribuzioni".
     Per la sistemazione contributiva conseguente alla
diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno
alle seguenti istruzioni:
- calcoleranno le differenze in piu' o in meno tra le
retribuzioni imponibili ex art. 12 L. 153/69 e quelle
assoggettate a contribuzione per il periodo oggetto della
regolarizzazione;
- le differenze cosi' determinate, saranno portate in
aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile
del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
C2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge
29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra-
zioni, assunti successivamente al 31 dicembre 1995
     Per il recupero della differenza di aliquota pensioni-
stica gia' applicata e quella vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria (32,70 % ovvero per le gestioni
governative o regionali 32,35%) i datori di lavoro espor-
ranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. F.
PENS." e dal codice di nuova istituzione "X406".
     Per il versamento del contributo del 2,507% ex art. 2,
c. 3 del D.L.VO n. 414/96 ovvero del contributo del 2,74 per
le gestioni governative o regionali, i datori di lavoro
esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco
dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura
"MAGG. F. PENS."  e dal codice di nuova istituzione "X407".
Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
          Per il versamento del contributo dello 0,20%
dovuto per assistenza malattia pensionati, i datori di
lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla
dicitura "ADD. PENS. 0,20" e dal codice di nuova istituzione
"X404". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle
"numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
     Per la sistemazione contributiva conseguente alla
diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno
alle seguenti istruzioni:
- calcoleranno le differenze in piu' o in meno tra le
retribuzioni imponibili ex art. 12 L. 153/69 e quelle
assoggettate a contribuzione per il periodo oggetto della
regolarizzazione;
- le differenze cosi' determinate, saranno portate in
aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile
del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
     Infine, per il versamento del contributo aggiuntivo
dell'1% ex art. 3 ter L. 438/92, i datori di lavoro espor-
ranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS.
CONTR. AGG." e dal codice "X981". Nessun dato deve essere
riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero gior-
nate" e "retribuzioni".
     Ove dalle operazioni di regolarizzazione sopraindicate
risulti una differenza a debito dell'azienda, sulla stessa
saranno calcolati, come precisato al punto 2.9 gli interessi
al tasso legale.
     L'importo degli interessi stessi deve essere esposto in
uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2
preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI" e dal codice
"Q900". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle
"numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
     Nell'allegato 2 sono state riportate per le varie
fattispecie le tabelle delle aliquote complessive dovute
alle varie gestioni.
  5. ISTRUZIONI CONTABILI
     In attuazione delle disposizioni legislative in que-
stione, per l'iscrizione del personale addetto ai pubbici
servizi di trasporto e' stata istituita, nell'ambito del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a decorrere dal  1
gennaio 1996, apposita contabilita' separata cosi' denomi-
nata: "FPV - Gestione assicurativa per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto - Art. 1, comma 70, legge
28 dicembre 1995, n. 549".
     Contestualmente e con pari decorrenza le disposizioni
in argomento hanno previsto la soppressione del "Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto".
     Alla nuova contabilita' separata di cui sopra e' cenno
devono essere imputati, oltre che i proventi e gli oneri di
competenza, le attivita' e le passivita' risultanti dal
rendiconto al 31 dicembre 1995 del soppresso Fondo di
previdenza nonche' le somme che risulteranno a credito e a
debito del Fondo stesso successivamente a tale data.
     Cio' posto, ai fini della rilevazione contabile dei
contributi dovuti per i lavoratori di cui trattasi dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema
di cui al D.M. 5 febbraio 1969, nonche' delle eventuali
trattenute ai pensionati occupati, sono stati istituiti i
seguenti conti:
- FPV 21/10 - per l'imputazione dei contributi ordinari di
              competenza degli anni precedenti;
- FPV 21/70 - per l'imputazione dei contributi ordinari di
              competenza dell'anno in corso;
- FPV 21/12 - per l'imputazione del contributo di cui
              all'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 414/1996,
              di competenza degli anni precedenti;
- FPV 21/72 - per l'imputazione del contributo di cui
              all'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 414/1996,
              di competenza dell'anno in corso;
- FPV 21/27 - per l'imputazione del contributo di
              solidarieta' di cui all'art. 9 bis della legge
              n. 166/1991, di competenza degli anni
              precedenti;
- FPV 21/87 - per l'imputazione del contributo di
              solidarieta' di cui all'art. 9 bis della legge
              n. 166/1991, di competenza dell'anno in corso;
- FPV 21/29 - per l'imputazione del contributo di
              solidarieta' di cui all'art. 1, comma 5, del
              D.L.vo n. 579/1995, di competenza degli anni
              precedenti;
- FPV 21/89 - per l'imputazione del contributo di
              solidarieta' di cui all'art. 1, comma 5, del
              D.L.vo n. 579/1995, di competenza dell'anno in
              corso;
- FPV 24/51 - per l'imputazione delle trattenute sulle
              retribuzioni dei pensionati occupati, di
              competenza degli anni precedenti;
- FPV 24/71 - per l'imputazione delle trattenute sulle
              retribuzioni dei pensionati occupati, di
              competenza dell'anno in corso.
     Ovviamente i contributi per l'assistenza malattia ai
pensionati, per gli asili nido e Gescal devono essere
imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GMR 21/70
(21/10), GTT 21/70 (21/10) e GTS 21/70 (21/10).
     Per quanto sopra, le somme che risultino imputate ai
conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29,
ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 devono essere stornate
entro la fine del corrente esercizio, rispettivamente, ai
conti FPV 21/10, FPV 21/70, FPV 21/27, FPV 21/87, FPV 21/29,
FPV 21/89, FPV 24/51 e FPV 24/71.
     Successivamente alla effettuazione delle predette
operazioni di storno i citati conti ETR 21/10, ETR 21/70,
ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR
24/71 dovranno presentare saldo a pareggio.
     I conti di nuova istituzione di cui sopra sono ripor-
tati nell'allegato n. 3.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO
N.B. Per quanto riguarda gli all. 1 e 2 si fa rinvio alla
     documentazione cartacea.
                                               Allegato n. 3
                  VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/10
Denominazione completa  : Contributi ordinari dovuti dalle
                          aziende tenute alla denuncia e al
                          versamento con il sistema di cui
                          al D.M. 5 febbraio 1969, di
                          competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata: CTR.ORD.DOVUTI DA AZIENDE CON
                          SIST.DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/70
Denominazione completa  : Contributi ordinari dovuti dalle
                          aziende tenute alla denuncia e al
                          versamento con il sistema di cui
                          al D.M. 5 febbraio 1969, di
                          competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata: CTR.ORD.DOVUTI DA AZIENDE CON
                          SIST.DM 5.2.69-A.C.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/12
Denominazione completa  : Contributo di cui all'art. 2,
                          comma 3, del D.L.vo n. 414/1996
                          dovuto dalle aziende tenute alla
                          denuncia e al versamento con il
                          sistema di cui al D.M. 5 febbraio
                          1969, di competenza degli anni
                          precedenti
Denominazione abbreviata: CTR.ART.2 C.3 D.L.VO 414/96 AZ.
                          SIST.DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/72
Denominazione completa  : Contributo di cui all'art. 2,
                          comma 3, del D.L.vo n. 414/1996
                          dovuto dalle aziende tenute alla
                          denuncia e al versamento con il
                          sistema di cui al D.M. 5 febbraio
                          1969, di competenza dell'anno in
                          corso
Denominazione abbreviata: CTR.ART.2 C.3 D.L.VO 414/96 AZ.
                          SIST.DM 5.2.69-A.C.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/27
Denominazione completa  : Contributo di solidarieta' di cui
                          all'art. 9 bis della legge n.
                          166/1991 dovuto dalle aziende
                          tenute alla denuncia e al
                          versamento con il sistema di cui
                          al D.M. 5 febbraio 1969, di
                          competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata: CTR.SOLIDAR.ART.9 BIS L.166/91
                          SIST.DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/87
Denominazione completa  : Contributo di solidarieta' di cui
                          all'art. 9 bis della legge n.
                          166/1991 dovuto dalle aziende
                          tenute alla denuncia e al
                          versamento con il sistema di cui
                          al D.M. 5 febbraio 1969, di
                          competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata: CTR.SOLIDAR.ART.9 BIS L.166/91
                          SIST.DM 5.2.69-A.C.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/29
Denominazione completa  : Contributo di solidarieta' su
                          somme destinate a forme
                          complementari di previdenza di cui
                          all'art. 1, comma 5, del D.L.vo n.
                          579/1995 dovuto dalle aziende
                          tenute alla denuncia e al
                          versamento con il sistema di cui
                          al D.M. 5 febbraio 1969, di
                          competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
                          SIST.DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 21/89
Denominazione completa  : Contributo di solidarieta' su
                          somme destinate a forme
                          complementari di previdenza di cui
                          all'art. 1, comma 5, del D.L.vo n.
                          579/1995 dovuto dalle aziende
                          tenute alla denuncia e al
                          versamento con il sistema di cui
                          al D.M. 5 febbraio 1969, di
                          competenza dell'anno in corso
Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
                          SIST.DM 5.2.69-A.C.
Tipo variazione         : I
Codice conto            : FPV 24/51
Denominazione completa  : Entrate varie - Trattenute sulle
                          retribuzioni dei pensionati
                          occupati, di competenza degli anni
                          precedenti
Denominazione abbreviata: E.V.-TRATTENUTE SU RETRIB.
                          PENSIONATI OCCUPATI-A.P.
Tipo varaiazione        : I
Codice conto            : FPV 24/71
Denominazione completa  : Entrate varie - Trattenute sulle
                          retribuzioni dei pensionati
                          occupati, di competenza dell'anno
                          in corso
Denominazione abbreviata: E.V.-TRATTENUTE SU RETRIB.
                          PENSIONATI OCCUPATI-A.C.5.