960916 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Circolare n. 178 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA- TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414. Soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA E FINANZA Roma, 12 settembre 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 178 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRA- TORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI all. 3 OGGETTO: Decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414. Soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. SOMMARIO: 1) Iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS dal 1 gennaio 1996 del personale adibito al disimpegno di pubblici servizi di trasporto. 2) Aliquote contributive in essere dalla predetta data. 3) Cessazione iscrizione al soppresso Fondo con effetto retroattivo a far tempo dal 1. ottobre 1991 del personale di cui trattasi dipendente da comuni, province e regioni che esercitano in economia il pubblico servizio di trasporto. 4) Istruzioni operative. 5) Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.1996 e' stato pubblicato il D.LGSL. n.414 del 29.6.1996, emanato ai sensi del disposto dell'art.1 - commi 70 e 71 della legge 28.12.1995 n.549, che prevede la soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art.8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n.2311, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, con effetto dal 1 gennaio 1996. Il Decreto e' entrato in vigore il 24.8.1996. 1. Pertanto dalla data predetta sono iscritti al FPLD, in separata evidenza contabile, ad esclusione dei lavoratori dipendenti da comuni, province e regioni esercenti diretta- mente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'art.4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.274, con la decorrenza ivi indicata: a) i lavoratori di cui all'art.4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n.889 e successive modifiche ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995; b) i lavoratori di cui all'art.4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995; 2. Il decreto in esame differenzia l'aliquota contributiva dovuta alla predetta evidenza contabile separata del FPLD a seconda che il personale per il quale e' dovuto il contri- buto sia o meno gia' iscritto al soppresso Fondo alla data del 31.12.1995; 2.1. per il personale con rapporto di lavoro in essere alla data del 31.12.95 e gia' iscritto al Fondo a tale data, la misura del contributo resta fissata al 36,46% (di cui a carico del lavoratore l'11,219%); 2.2. per il personale assunto successivamente al 31.12.1995, di cui al punto 1-b), e dal momento in cui si verificano le stesse condizioni che ne avrebbero comportato l'iscrizione al Fondo soppresso, l'aliquota contributiva e' commisurata a quella vigente nell' assicurazione generale obbligatoria per l'IVS (32,70%), maggiorata di un contributo (2,507%) pari ai 2/3 della differenza (3,76%) esistente tra l'aliquota del 36,46% e quella del 32,70%, a completo carico del datore di lavoro. L'aliquota complessiva pertanto e' pari al 35,207% - 32,70 + 2,507 - (di cui a carico del lavoratore l'8,89); 2.3. Si precisa, inoltre, che essendo il personale tutto iscritto dal 1. gennaio 1996 nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle aliquote predette deve aggiungersi: - il contributo dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati, ex lege 24.10.1966, n.934; - l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art.3/ter legge 14.11.1992, n. 438 - a totale carico del lavoratore - sulla fascia di retribuzione eccedente,per il 1996, l'imponibile annuo di L. 60.687.000, corrispondente a L. 5.057.000 mensili, per il personale di cui al precedente punto 1 lettera b) assunto posteriormente al 31.12.1995 e, come tale, iscrivibile al soppresso Fondo. E'inoltre dovuta l'addizionale IVS dello 0,10% "asili nido"; 2.4. Il provvedimento in oggetto (art.2, comma 4) prevede, altresi', che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sia definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui innanzi e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art.1, comma 4, delle seguenti quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88: - da contributi TBC 0,14 - da contributo di maternita' 0,57 - da contributo CUAF 3,72 _____ Totale 4,43 Pertanto, sino a nuove disposizioni, le aziende del settore non potranno beneficiare della riduzione delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee prevista dall'art.1, comma 5 del D.M. 21.2.96; conseguente- mente dovranno continuare a versare alle gestioni interes- sate per il personale di cui trattasi le aliquote in atto antecedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.M. del 21.2.96; 2.5. Per il personale non rientrante nel campo di applica- zione del richiamato art. 4, 1 comma della legge n 889/1971 seguiteranno a trovare applicazione le norme di carattere generale del FPLD e le aliquote contributive previste per la generalita' dei lavoratori; 2.6. Nel dettare il nuovo assetto previdenziale della categoria il decreto in esame stabilisce altresi' che la retribuzione imponibile, per tutto il personale, sia quella definita dall'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, suc- cessive integrazioni e modificazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335; 2.7. In relazione a quanto dispone l'art. 5 - comma 1 (ultimo periodo) del decreto in esame le aziende del settore dovranno dare pratica attuazione alla normativa di cui innanzi a partire dalla contribuzione dovuta per il mese di agosto 1996. Per quanto riguarda eventuali conguagli con- tributivi relativi al periodo dal 1.1. al 31.7.1996, nonche' le modalita' di compilazione della denuncia di mod. O1/M relativa all'anno 1996, si fa riserva di successive istru- zioni, non appena verra' esattamente chiarita la portata della predetta norma da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che e' stato espressamente inte- ressato al riguardo; 2.8. Si ritiene opportuno sottolineare la circostanza che i trattamenti economici di malattia e infortunio anticipati per conto dell'INPS dalle aziende tenute ad applicare le norme di cui al R.D. n.148/1931 relativi allegati e succes- sive modificazioni, non essendo piu' operante l'art.7 della legge n.889/71 innanzi richiamata, non dovranno essere assoggettati a contribuzione; 2.9. Le aziende si adegueranno alle disposizioni introdotte dal decreto in esame, per quanto concerne gli adempimenti contributivi decorrenti dalle retribuzioni riferentisi al mese di agosto 1996, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai sensi della delibera del C.A. dell'INPS n.5 del 26.3.1993, approvata con D.M. del 7.10.1993 (cfr.circ. n.292 del 23.12.93) e, sulle differenze contributive da versare per i mesi pregressi a partire dal mese di agosto, conse- guenti l'applicazione delle nuove aliquote e della base imponibile diversa, sono dovuti, all'atto della regolariz- zazione, gli interessi legali computati dal 21 settembre 1996 fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni effettuate oltre il termine predetto saranno gravate delle sanzioni civili calcolate secondo le norme vigenti; 2.10. Il ripetuto decreto ha inoltre fatto salvi gli artt. 8 e 9 della legge n.889/71, che continuano, pertanto a trovare applicazione secondo le istruzioni impartite sull'argomento con la circolare n. 257 del 7.12.1989; 2.11. Eventuali regolarizzazioni contributive conseguenti retrodatazioni di iscrizioni al soppresso Fondo autoferro- tranvieri - sempreche' ne sussistano i requisiti - o assog- gettamento a contributo di differenze salariali relative a periodi compresi sino a tutto il 31.12.1995, dovranno essere effettuate secondo le norme in vigore nelle varie epoche nel Fondo stesso (v.circ. n.139 del 13.6.1990). 3. Per quanto riguarda il personale dipendente da comuni, provincie e regioni esercenti in economia il pubblico servizio di trasporto, gia' iscritto al soppresso Fondo per gli autoferrotranvieri, la norma in esame, definitivamente interpretando il disposto dell'art.4, comma 2 della legge 8.8.95 n.274, dispone che lo stesso, a far tempo dal 1. ottobre 1991, debba essere iscritto presso l'INPDAP. Pertanto dovra' portarsi tempestivamente a conoscenza degli Enti interessati quanto sopra, invitandoli a versare la contribuzione dovuta direttamente al citato Istituto a far tempo dalla predetta data dell'1.10.1991, salvo quanto disposto dall'art.5 - comma 3 del D.LGSL. in esame per il personale che abbia ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico a carico del soppresso Fondo autoferrotran- vieri anteriormente alla data di entrata in vigore del ripetuto D.LGSL. Si fa riserva di impartire le necessarie istruzioni per la sistemazione dei rapporti finanziari intercorsi con questo Istituto nel periodo successivo a tale data, con separata circolare. 4. ISTRUZIONI OPERATIVE A) Codifica delle aziende Le posizioni relative alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, da utilizzare per il versamento dei contributi per i lavoratori di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), dovranno continuare ad essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "2B" che, dal 1 gennaio 1996, assume la nuova denominazione di "Imprese esercenti pubblici servizi di trasporto: posizione relativa al personale gia' iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto". Per il versamento dei contributi relativi al personale non iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza (cfr. circolare n. 257 del 7 dicembre 1989) dovra' continuare ad essere utilizzata una distinta posizione contributiva alla quale non dovra' essere attribuito il codice di autorizza- zione "2B" (cfr. circolare n. 249 del 5 novembre 1993). Al riguardo si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessi- ta' di provvedere alla puntuale attribuzione del codice "tipo-azienda" in occasione dell'apertura di posizioni contributive collegate alla principale. Per quanto riguarda le posizioni relative al personale dipendente da comuni, province e regioni esercenti in economia il pubblico servizio di trasporto, si precisa che per le stesse si dovra' procedere alla variazione di inqua- dramento con effetto da 1 ottobre 1991 con attribuzione del CSC "2.01.02" e del codice ISTAT 60.21.0 ovvero 61.20.0. B) Modalita' di compilazione delle denunce di mod. DM10 In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle aliquote contributive pensionistiche, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, dovranno osservare le seguenti modalita'. B1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra- zioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 Per il versamento dei contributi previdenziali e assi- stenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro continueranno ad osservare le attuali modalita' di compila- zione delle denunce, tenendo presente che i contributi da versare mensilmente con il codice "X400" sono: - contributo dovuto al F.P.L.D 36,46 % (di cui 11,219% a carico del lavoratore) - contributo per assistenza malattia pensionati 0,20 % - contributo per Asili Nido 0,10 % - contributo Gescal 0,35 % ------- Contributo complessivo da versare con il codice X400 37,11 % ======= Per le aziende a gestione governativa o regionale (posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autoriz- zazione "3G") il contributo Gescal dello 0,35 per cento non e' dovuto; pertanto il contributo complessivo da versare con il codice X400 e' pari al 36,76 per cento. B2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra- zioni, assunti successivamente al 31 dicembre 1995 Per il versamento dei contributi previdenziali e assi- stenziali per i lavoratori in questione, i datori di lavoro continueranno ad osservare le attuali modalita' di compila- zione delle denunce, tenendo presente che in luogo del codice "X400" dovra' essere utilizzato il nuovo codice "Z400". I contributi da versare mensilmente con detto codice "Z400" sono: - contributo dovuto al F.P.L.D. 32,70 % - maggiorazione del contributo F.P.L.D ex art. 2, c. 3 D.L.vo 414/96 2,507 % - contributo per assistenza malattia pensionati 0,20 % - contributo per Asili Nido 0,10 % - contributo Gescal 0,35 % --------- Contributo complessivo da versare con il codice Z400 35,857 % ========= Per le aziende a gestione governativa o regionale (posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autoriz- zazione "3G") i contributi da versare mensilmente con detto codice "Z400" sono: - contributo dovuto al F.P.L.D. 32,35 % - maggiorazione del contributo F.P.L.D ex art. 2, c. 3 D.L.vo 414/96 2,74 % - contributo per assistenza malattia pensionati 0,20 % - contributo per Asili Nido 0,10 % --------- Contributo complessivo da versare con il codice Z400 35,39 % ========= Per il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% ex art. 3 ter L. 438/92, sulla fascia di retribuzione eccedente l'importo mensile di L. 5.057.000 (versamento riguardante, come gia' precisato, solo i lavo- ratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995), i datori di lavoro dovranno utilizzare un separato rigo del mod. DM10/2 contrassegnando l'importo del contributo con il codice di nuova istituzione "X980". Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettiva- mente, il numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il contributo aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto importo di L. 5.057.000 mensili. Nessun dato sara' riportato nella casella "numero giornate". Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio del contributivo aggiuntivo dell'1 per cento, da effettuarsi secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 298 del 30 dicembre 1992, i datori di lavoro si atterranno alle se- guenti modalita': - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da versare a conguaglio in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "X981". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "L980". C) Modalita' per la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1 agosto 1996 Ai fini della regolarizzazione dei periodi decorsi dal 1 agosto 1996, da effettuarsi nei termini precisati al precedente punto 2.9, i datori di lavoro dovranno osservare, nella compilazione delle denunce di mod. DM10/2, le seguenti modalita'. C.1) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra- zioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 Per il versamento del contributo dello 0,20% dovuto per assistenza malattia pensionati, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "ADD. PENS. 0,20" e dal codice di nuova istituzione "X404". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Per il versamento della eventuale differenza di ali- quota pensionistica gia' applicata da parte delle aziende a gestione governativa o regionale e quella dovuta pari al 36,46 per cento, le aziende stesse esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "DIFF. F. PENS." e dal codice di nuova istituzione "X405". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero gior- nate" e "retribuzioni". Per la sistemazione contributiva conseguente alla diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni: - calcoleranno le differenze in piu' o in meno tra le retribuzioni imponibili ex art. 12 L. 153/69 e quelle assoggettate a contribuzione per il periodo oggetto della regolarizzazione; - le differenze cosi' determinate, saranno portate in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. C2) Lavoratori di cui all'art. 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integra- zioni, assunti successivamente al 31 dicembre 1995 Per il recupero della differenza di aliquota pensioni- stica gia' applicata e quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria (32,70 % ovvero per le gestioni governative o regionali 32,35%) i datori di lavoro espor- ranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. F. PENS." e dal codice di nuova istituzione "X406". Per il versamento del contributo del 2,507% ex art. 2, c. 3 del D.L.VO n. 414/96 ovvero del contributo del 2,74 per le gestioni governative o regionali, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "MAGG. F. PENS." e dal codice di nuova istituzione "X407". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Per il versamento del contributo dello 0,20% dovuto per assistenza malattia pensionati, i datori di lavoro esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "ADD. PENS. 0,20" e dal codice di nuova istituzione "X404". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Per la sistemazione contributiva conseguente alla diversa base imponibile, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti istruzioni: - calcoleranno le differenze in piu' o in meno tra le retribuzioni imponibili ex art. 12 L. 153/69 e quelle assoggettate a contribuzione per il periodo oggetto della regolarizzazione; - le differenze cosi' determinate, saranno portate in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Infine, per il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% ex art. 3 ter L. 438/92, i datori di lavoro espor- ranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. AGG." e dal codice "X981". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero gior- nate" e "retribuzioni". Ove dalle operazioni di regolarizzazione sopraindicate risulti una differenza a debito dell'azienda, sulla stessa saranno calcolati, come precisato al punto 2.9 gli interessi al tasso legale. L'importo degli interessi stessi deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI" e dal codice "Q900". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Nell'allegato 2 sono state riportate per le varie fattispecie le tabelle delle aliquote complessive dovute alle varie gestioni. 5. ISTRUZIONI CONTABILI In attuazione delle disposizioni legislative in que- stione, per l'iscrizione del personale addetto ai pubbici servizi di trasporto e' stata istituita, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a decorrere dal 1 gennaio 1996, apposita contabilita' separata cosi' denomi- nata: "FPV - Gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Art. 1, comma 70, legge 28 dicembre 1995, n. 549". Contestualmente e con pari decorrenza le disposizioni in argomento hanno previsto la soppressione del "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Alla nuova contabilita' separata di cui sopra e' cenno devono essere imputati, oltre che i proventi e gli oneri di competenza, le attivita' e le passivita' risultanti dal rendiconto al 31 dicembre 1995 del soppresso Fondo di previdenza nonche' le somme che risulteranno a credito e a debito del Fondo stesso successivamente a tale data. Cio' posto, ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti per i lavoratori di cui trattasi dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, nonche' delle eventuali trattenute ai pensionati occupati, sono stati istituiti i seguenti conti: - FPV 21/10 - per l'imputazione dei contributi ordinari di competenza degli anni precedenti; - FPV 21/70 - per l'imputazione dei contributi ordinari di competenza dell'anno in corso; - FPV 21/12 - per l'imputazione del contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 414/1996, di competenza degli anni precedenti; - FPV 21/72 - per l'imputazione del contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 414/1996, di competenza dell'anno in corso; - FPV 21/27 - per l'imputazione del contributo di solidarieta' di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991, di competenza degli anni precedenti; - FPV 21/87 - per l'imputazione del contributo di solidarieta' di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991, di competenza dell'anno in corso; - FPV 21/29 - per l'imputazione del contributo di solidarieta' di cui all'art. 1, comma 5, del D.L.vo n. 579/1995, di competenza degli anni precedenti; - FPV 21/89 - per l'imputazione del contributo di solidarieta' di cui all'art. 1, comma 5, del D.L.vo n. 579/1995, di competenza dell'anno in corso; - FPV 24/51 - per l'imputazione delle trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza degli anni precedenti; - FPV 24/71 - per l'imputazione delle trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza dell'anno in corso. Ovviamente i contributi per l'assistenza malattia ai pensionati, per gli asili nido e Gescal devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GMR 21/70 (21/10), GTT 21/70 (21/10) e GTS 21/70 (21/10). Per quanto sopra, le somme che risultino imputate ai conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 devono essere stornate entro la fine del corrente esercizio, rispettivamente, ai conti FPV 21/10, FPV 21/70, FPV 21/27, FPV 21/87, FPV 21/29, FPV 21/89, FPV 24/51 e FPV 24/71. Successivamente alla effettuazione delle predette operazioni di storno i citati conti ETR 21/10, ETR 21/70, ETR 21/27, ETR 21/87, ETR 21/29, ETR 21/89, ETR 24/51 ed ETR 24/71 dovranno presentare saldo a pareggio. I conti di nuova istituzione di cui sopra sono ripor- tati nell'allegato n. 3. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO N.B. Per quanto riguarda gli all. 1 e 2 si fa rinvio alla documentazione cartacea. Allegato n. 3 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/10 Denominazione completa : Contributi ordinari dovuti dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata: CTR.ORD.DOVUTI DA AZIENDE CON SIST.DM 5.2.69-A.P. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/70 Denominazione completa : Contributi ordinari dovuti dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata: CTR.ORD.DOVUTI DA AZIENDE CON SIST.DM 5.2.69-A.C. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/12 Denominazione completa : Contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 414/1996 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata: CTR.ART.2 C.3 D.L.VO 414/96 AZ. SIST.DM 5.2.69-A.P. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/72 Denominazione completa : Contributo di cui all'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 414/1996 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata: CTR.ART.2 C.3 D.L.VO 414/96 AZ. SIST.DM 5.2.69-A.C. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/27 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata: CTR.SOLIDAR.ART.9 BIS L.166/91 SIST.DM 5.2.69-A.P. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/87 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata: CTR.SOLIDAR.ART.9 BIS L.166/91 SIST.DM 5.2.69-A.C. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/29 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del D.L.vo n. 579/1995 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95 SIST.DM 5.2.69-A.P. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 21/89 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su somme destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1, comma 5, del D.L.vo n. 579/1995 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95 SIST.DM 5.2.69-A.C. Tipo variazione : I Codice conto : FPV 24/51 Denominazione completa : Entrate varie - Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata: E.V.-TRATTENUTE SU RETRIB. PENSIONATI OCCUPATI-A.P. Tipo varaiazione : I Codice conto : FPV 24/71 Denominazione completa : Entrate varie - Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata: E.V.-TRATTENUTE SU RETRIB. PENSIONATI OCCUPATI-A.C.5.