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Versione Testuale
900301
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO BILANCI
Circolare n. 195
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge 2 giugno 1988, n. 218. Misure  urgenti  per  la  lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali. Art. 9. Trattamento sostitutivo della  retribuzione
agli     operai     agricoli    a    tempo    indeterminato.
Variazioni al piano dei conti.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO BILANCI
Roma, 20 settembre 1988
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 195            Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegato
Oggetto: Legge 2 giugno 1988, n. 218. Misure  urgenti  per  la  lotta
         contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli
         animali. Art. 9. Trattamento sostitutivo della  retribuzione
         agli     operai     agricoli    a    tempo    indeterminato.
         Variazioni al piano dei conti.
          La  legge  2 giugno 1988, n. 218, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988 ed entrata in vigore il 6  luglio
1988  (15'  giorno  successivo  alla sua pubblicazione), prevede, tra
l'altro, particolari provvidenze  a  favore  delle  aziende  agricole
obbligate  all'abbattimento  dei  capi  di  bestiame  affetto da afta
epizootica o da altre malattie epizootiche.
          In particolare, l'art. 9 della  stessa  legge  prevede,  in
favore   degli   operai   agricoli   a  tempo  indeterminato,  aventi
un'anzianita' minima di sei mesi presso lo stesso datore  di  lavoro,
la  concessione  delle  integrazioni  salariali  agricole,  ai  sensi
dell'art.8 della legge 457/72 (1), per tutte le  giornate  di  lavoro
non  prestate  nei  sei  mesi  successivi  alla  data di adozione dei
provvedimenti sanitari concernenti l'abbattimento del bestiame.
          Ai fini della individuazione del semestre di fruizione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  non  vanno  considerate  le
giornate eventualmente prestate per le operazioni di abbattimento dei
capi  infetti,  per  la  disinfezione  delle stalle e di manutenzione
finalizzate al ripristino dell'allevamento.
          L'onere connesso all'attuazione  del  predetto  art.  9  e'
posto  a  carico  della  gestione  di  cui all'art. 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (2).
          Ovviamente,  per   essere   ammessi   a   beneficiare   del
trattamento in questione, i provvedimenti sanitari non potranno avere
una data di adozione anteriore a quella di entrata  in  vigore  della
legge in esame (6 luglio 1988).
a) DISPOSIZIONI NORMATIVE
          L'art. 9 della legge  in  esame  prevede,  per  gli  operai
agricoli  a  tempo  indeterminato  aventi un'anzianita' minima di sei
mesi  presso  lo  stesso  datore  di  lavoro,   che   siano   sospesi
temporaneamente   dal  lavoro  per  effetto  delle  misure  sanitarie
adottate con decreto del Ministro della Sanita'  (abbattimento  degli
animali  sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi) o
con ordinanza del Sindaco (abbattimento del  bestiame  e  distruzione
degli  animali  infetti  e  di  quelli  sospetti  di  infezione),  la
concessione del trattamento sostitutivo della  retribuzione  previsto
dall'art.  8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per tutte le giornate
di lavoro non prestate  nei  sei  mesi  successivi  all'adozione  dei
provvedimenti sanitari sopra richiamati.
          La  provvidenza  di  cui  al citato art. 9, pertanto, viene
corrisposta agli operai agricoli a  tempo  indeterminato,  aventi  al
momento della sospensione una anzianita' minima di sei mesi di lavoro
presso lo stesso datore  di  lavoro  e  prescinde  dal  possesso  del
requisito occupazionale delle 181 giornate annue di effettivo lavoro.
          Ai  fini della individuazione del semestre di fruizione del
trattamento  di  integrazione  salariale  non  vanno  considerate  le
giornate  eventualemente  prestate  per le operazioni di abbattimento
dei capi infetti, per la disinfezione delle stalle e di  manutenzione
finalizzate al ripristino dell'allevamento.
          Resta,  inoltre,  inteso che fra le giornate lavorative non
prestate nei  sei  mesi  successivi  all'adozione  dei  provvedimenti
sanitari  e  per  le quali e' prevista la concessione del trattamento
sostitutivo della retribuzione, ai sensi della  legge  in  questione,
non   potranno  essere  incluse,  oltre  le  festivita'  e  i  riposi
compensativi, le giornate di ferie, che non possono essere godute nel
corso  dell'anno,  e  che,  comunque,  il  numero massimo di giornate
retribuibili o indennizzabili nell'anno non puo' essere  superiore  a
312 giornate.
          Dalla   concessione   della   provvidenza  in  esame,  come
precisato nel 3' comma dell'art. 9, sono esclusi gli operai  agricoli
dipendenti   dalle   imprese  diretto-coltivatrici  non  soggette  al
pagamento del contributo in favore della Cassa per l'integrazione dei
salari  degli operai in questione a norma dell'ultimo comma dell'art.
19 della legge n. 457/72,  nonche'  le  imprese  cooperative  e  loro
consorzi  che  trasformano,  manipolano  e  commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici che sono invece soggetti alla  normativa  della
Cassa  integrazione  guadagni  a  norma  dell'art.  3  della legge n.
240/1984 (3).
          All'accertamento   della   condizione   che   le   aziende,
richiedenti l'integrazione salariale ai sensi del sopracitato art. 9,
non  siano  esentate  dal  pagamento  del  contributo  di  cui  sopra
provvederanno gli Uffici provinciali dello SCAU.
          I  predetti  uffici,  in  sede  istruttoria  delle domande,
evidenzieranno sui modd. IS Agr.  1  le  imprese  non  esonerate  dal
pagamento del contributo dovuto alla Cassa e, quindi, non escluse dal
beneficio di cui al citato art. 9, apponendo l'annotazione "ditta non
esente".
          Resta,   comunque,   inteso   che  per  la  provvidenza  in
questione, dato il carattere di eccezionalita', come del  resto  gia'
avvenuto  per analoghi interventi di carattere straordinario, quali i
benefici previsti dagli artt. 7 e 10 della legge 13 maggio  1985,  n.
198  (4),  non  puo'  trovare  applicazione  la  disposizione  di cui
all'ultimo    periodo    dell'art.    16    della    legge     457/72
(silenzio-accoglimento).
b) DISPOSIZIONI OPERATIVE
          Ai fini della concessione delle  giornate  di  integrazione
salariale  usufruibili  ai  sensi  dell'art. 9 della legge n. 218, le
aziende interessate dovranno  presentare  domanda,  entro  15  giorni
dall'inizio del periodo di sospensione, utilizzando i consueti moduli
di mod. IS Agr. 1, appositamente  contraddistinti  con  l'indicazione
della  normativa  invocata:  "Art.  9  legge  218/88" e corredati dai
relativi modd. IS Agr. 1 bis.
          Le domande, inoltre, dovranno essere corredate della  copia
autenticata  della  ordinanza  di  abbattimento  del Sindaco, nonche'
della dichiarazione del datore  di  lavoro  attestante,  per  ciascun
lavoratore  interessato,  la  data  di  assunzione  ed  il  numero di
giornate di ferie godute prima della sospensione.
          Sara' cura delle Sedi far presente alle aziende interessate
che  le  domande  di  integrazione salariale gia' presentate ai sensi
della legge 457/72, in conseguenza dell'ordinanza di abbattimento del
bestiame,  possono  essere  tramutate a richiesta affinche' le stesse
domande siano definite ai sensi della legge n. 218 in questione.
          Resta, comunque, inteso che durante il periodo  in  cui  si
puo'  beneficiare  della provvidenza stabilita dalla legge n. 218 non
puo' essere  concessa  l'integrazione  salariale  ordinaria  per  gli
stessi motivi previsti dalla legge medesima.
          Si precisa, altresi',  che,  per  le  giornate  relative  a
periodi  di  sospensione non ancora conclusi, si rende necessario che
le aziende interessate confermino,  prima  della  liquidazione  della
prestazione  richiesta,  il  protrarsi della sospensione in relazione
all'evento addotto, con l'indicazione delle giornate  di  sospensione
effettivamente verificatesi.
          Nei  casi  in  cui  la  sospensione sia di lunga durata, le
aziende, ai  fini  di  consentire  la  sollecita  liquidazione  delle
spettanze   dovute,  comunicheranno  i  dati  richiesti  con  cadenza
mensile.
          Circa  il  pagamento  delle   integrazioni   salariali   in
questione,  mentre  si  fa riserva di impartire ulteriori istruzioni,
per intanto si precisa  che  quanto  prima  verranno  apportati  alla
procedura   automatizzata   i   necessari   adattamenti  sia  per  la
liquidazione delle spettanze dovute che  per  la  evidenziazione  dei
periodi richiesti.
          Per  quanto  riguarda  e giornate di integrazione salariale
concesse per la stessa causale ai sensi dei decreti 23  maggio  1987,
n. 205, e 27 luglio 1987, n. 303, e che andrebbero recuperate, atteso
che con  la  presente  legge  non  sono  stati  regolati  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei  decaduti decreti di cui sopra, si
precisa che le giornate  in  questione  potranno  essere  convertite,
sussistendone  le condizioni, in giornate di trattamento ordinario ai
sensi della legge n. 457/72.
          Si  fa,   altresi',   presente   che   nessun   particolare
adempimento dovra' essere effettuato per l'erogazione dei trattamenti
di famiglia spettanti sulle giornate di integrazione salariale di cui
trattasi,   in   quanto   le  vigenti  procedure  automatizzate  gia'
consentono in pratica la loro corresponsione.
          Peraltro, al fine di porre a carico della  citata  gestione
di  cui  all'art.  26  della  legge  21 dicembre 1978, n. 845 l'onere
concernente  le  prestazioni  familiari  relative  alle  giornate  di
integrazione  salariale  concesse, ai sensi della legge n. 218, si fa
riserva di ulteriori istruzioni.
c) ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI
          Le  giornate  di  integrazione salariale liquidate ai sensi
dell'art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono  da  considerarsi
utili  ai  fini del diritto e della misura delle pensioni alla stessa
stregua dei periodi di integrazione salariale  ordinaria  concessi  a
norma della legge n. 457/72.
          Per l'accreditamento dei relativi contributi figurativi  si
fa,  pertanto,  rinvio  alle  disposizioni impartite al punto 3 della
circolare n. 19002 R.C.V. - n. 53594 A.G.O. - n. 11405 O./132  del  9
luglio 1983 (5).
          Circa  l'inserimento  delle giornate di integrazione di cui
trattasi  nell'archivio  contributivo  magnetico,  le  Sedi  dovranno
seguire  le  modalita'  previste  al  punto  2 della circolare n. 421
D.S.E.A.D. del 5 aprile 1977 (6), tenendo presente che, nei  casi  in
cui le giornate predette sono state liquidate in aggiunta a quelle di
integrazione ordinaria concesse,  a  norma  della  legge  n.  457/72,
dovra' essere effettuata un'unica segnalazione cumulativa.
d) ISTRUZIONI CONTABILI
          La rilevazione contabile delle indennita' sostitutive della
retribuzione   di   cui   all'art.  9  della  legge  218/1988  andra'
effettuata, come gia' specificato nella circolare n. 2105 G.S.  -  n.
418  B.  -  n.  12507 R.C.V./200 del 21 luglio 1987 (7), al conto CSR
30/02, a cui e' stata opportunamente variata la denominazione.
          Tutte le indennita', gia' corrisposte a tale titolo,  prima
dell'entrata   in   vigore   della   legge  218/88,  dovranno  essere
recuperate,   in   quanto   non   spettanti,   ovvero    trasformate,
sussistendone  i requisiti, in trattamenti ordinari sostitutivi della
retribuzione e pertanto rilevate ai conti: CSR 30/00 o  CSR  30/70  a
seconda dell'anno di competenza.
          Gli  importi  erogati  a  titolo  di  Assegni per il nucleo
familiare connessi al trattamento sostitutivo della  retribuzione  di
cui  sopra,  andranno  evidenziati  al  conto  A.F.R.  30/67 di nuova
istituzione.
          Nel  prospetto  allegato  si  riportano  le  variazioni  da
effettuare nell'archivio dei conti.
                                        p. IL DIRETTORE GENERALE
                                                  BILLIA
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(1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1925.
(2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2348.
(3) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1802.
(4) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1302.
(5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961.
(6) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 651.
(7) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2068.
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                                                  ALLEGATO
Variazione al piano dei conti (all. di cui alla L.C. n. 97 IB.  -  n.
398 DSEAD del 30 dicembre 1976).   ... omissis ...