900301 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO BILANCI Circolare n. 195 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Legge 2 giugno 1988, n. 218. Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. Art. 9. Trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli a tempo indeterminato. Variazioni al piano dei conti. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO BILANCI Roma, 20 settembre 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 195 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegato Oggetto: Legge 2 giugno 1988, n. 218. Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. Art. 9. Trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli a tempo indeterminato. Variazioni al piano dei conti. La legge 2 giugno 1988, n. 218, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988 ed entrata in vigore il 6 luglio 1988 (15' giorno successivo alla sua pubblicazione), prevede, tra l'altro, particolari provvidenze a favore delle aziende agricole obbligate all'abbattimento dei capi di bestiame affetto da afta epizootica o da altre malattie epizootiche. In particolare, l'art. 9 della stessa legge prevede, in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi un'anzianita' minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, la concessione delle integrazioni salariali agricole, ai sensi dell'art.8 della legge 457/72 (1), per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti sanitari concernenti l'abbattimento del bestiame. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non vanno considerate le giornate eventualmente prestate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, per la disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento. L'onere connesso all'attuazione del predetto art. 9 e' posto a carico della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (2). Ovviamente, per essere ammessi a beneficiare del trattamento in questione, i provvedimenti sanitari non potranno avere una data di adozione anteriore a quella di entrata in vigore della legge in esame (6 luglio 1988). a) DISPOSIZIONI NORMATIVE L'art. 9 della legge in esame prevede, per gli operai agricoli a tempo indeterminato aventi un'anzianita' minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per effetto delle misure sanitarie adottate con decreto del Ministro della Sanita' (abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi) o con ordinanza del Sindaco (abbattimento del bestiame e distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione), la concessione del trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi all'adozione dei provvedimenti sanitari sopra richiamati. La provvidenza di cui al citato art. 9, pertanto, viene corrisposta agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi al momento della sospensione una anzianita' minima di sei mesi di lavoro presso lo stesso datore di lavoro e prescinde dal possesso del requisito occupazionale delle 181 giornate annue di effettivo lavoro. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non vanno considerate le giornate eventualemente prestate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, per la disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento. Resta, inoltre, inteso che fra le giornate lavorative non prestate nei sei mesi successivi all'adozione dei provvedimenti sanitari e per le quali e' prevista la concessione del trattamento sostitutivo della retribuzione, ai sensi della legge in questione, non potranno essere incluse, oltre le festivita' e i riposi compensativi, le giornate di ferie, che non possono essere godute nel corso dell'anno, e che, comunque, il numero massimo di giornate retribuibili o indennizzabili nell'anno non puo' essere superiore a 312 giornate. Dalla concessione della provvidenza in esame, come precisato nel 3' comma dell'art. 9, sono esclusi gli operai agricoli dipendenti dalle imprese diretto-coltivatrici non soggette al pagamento del contributo in favore della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai in questione a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge n. 457/72, nonche' le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici che sono invece soggetti alla normativa della Cassa integrazione guadagni a norma dell'art. 3 della legge n. 240/1984 (3). All'accertamento della condizione che le aziende, richiedenti l'integrazione salariale ai sensi del sopracitato art. 9, non siano esentate dal pagamento del contributo di cui sopra provvederanno gli Uffici provinciali dello SCAU. I predetti uffici, in sede istruttoria delle domande, evidenzieranno sui modd. IS Agr. 1 le imprese non esonerate dal pagamento del contributo dovuto alla Cassa e, quindi, non escluse dal beneficio di cui al citato art. 9, apponendo l'annotazione "ditta non esente". Resta, comunque, inteso che per la provvidenza in questione, dato il carattere di eccezionalita', come del resto gia' avvenuto per analoghi interventi di carattere straordinario, quali i benefici previsti dagli artt. 7 e 10 della legge 13 maggio 1985, n. 198 (4), non puo' trovare applicazione la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'art. 16 della legge 457/72 (silenzio-accoglimento). b) DISPOSIZIONI OPERATIVE Ai fini della concessione delle giornate di integrazione salariale usufruibili ai sensi dell'art. 9 della legge n. 218, le aziende interessate dovranno presentare domanda, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione, utilizzando i consueti moduli di mod. IS Agr. 1, appositamente contraddistinti con l'indicazione della normativa invocata: "Art. 9 legge 218/88" e corredati dai relativi modd. IS Agr. 1 bis. Le domande, inoltre, dovranno essere corredate della copia autenticata della ordinanza di abbattimento del Sindaco, nonche' della dichiarazione del datore di lavoro attestante, per ciascun lavoratore interessato, la data di assunzione ed il numero di giornate di ferie godute prima della sospensione. Sara' cura delle Sedi far presente alle aziende interessate che le domande di integrazione salariale gia' presentate ai sensi della legge 457/72, in conseguenza dell'ordinanza di abbattimento del bestiame, possono essere tramutate a richiesta affinche' le stesse domande siano definite ai sensi della legge n. 218 in questione. Resta, comunque, inteso che durante il periodo in cui si puo' beneficiare della provvidenza stabilita dalla legge n. 218 non puo' essere concessa l'integrazione salariale ordinaria per gli stessi motivi previsti dalla legge medesima. Si precisa, altresi', che, per le giornate relative a periodi di sospensione non ancora conclusi, si rende necessario che le aziende interessate confermino, prima della liquidazione della prestazione richiesta, il protrarsi della sospensione in relazione all'evento addotto, con l'indicazione delle giornate di sospensione effettivamente verificatesi. Nei casi in cui la sospensione sia di lunga durata, le aziende, ai fini di consentire la sollecita liquidazione delle spettanze dovute, comunicheranno i dati richiesti con cadenza mensile. Circa il pagamento delle integrazioni salariali in questione, mentre si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni, per intanto si precisa che quanto prima verranno apportati alla procedura automatizzata i necessari adattamenti sia per la liquidazione delle spettanze dovute che per la evidenziazione dei periodi richiesti. Per quanto riguarda e giornate di integrazione salariale concesse per la stessa causale ai sensi dei decreti 23 maggio 1987, n. 205, e 27 luglio 1987, n. 303, e che andrebbero recuperate, atteso che con la presente legge non sono stati regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decaduti decreti di cui sopra, si precisa che le giornate in questione potranno essere convertite, sussistendone le condizioni, in giornate di trattamento ordinario ai sensi della legge n. 457/72. Si fa, altresi', presente che nessun particolare adempimento dovra' essere effettuato per l'erogazione dei trattamenti di famiglia spettanti sulle giornate di integrazione salariale di cui trattasi, in quanto le vigenti procedure automatizzate gia' consentono in pratica la loro corresponsione. Peraltro, al fine di porre a carico della citata gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 l'onere concernente le prestazioni familiari relative alle giornate di integrazione salariale concesse, ai sensi della legge n. 218, si fa riserva di ulteriori istruzioni. c) ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI Le giornate di integrazione salariale liquidate ai sensi dell'art. 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono da considerarsi utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni alla stessa stregua dei periodi di integrazione salariale ordinaria concessi a norma della legge n. 457/72. Per l'accreditamento dei relativi contributi figurativi si fa, pertanto, rinvio alle disposizioni impartite al punto 3 della circolare n. 19002 R.C.V. - n. 53594 A.G.O. - n. 11405 O./132 del 9 luglio 1983 (5). Circa l'inserimento delle giornate di integrazione di cui trattasi nell'archivio contributivo magnetico, le Sedi dovranno seguire le modalita' previste al punto 2 della circolare n. 421 D.S.E.A.D. del 5 aprile 1977 (6), tenendo presente che, nei casi in cui le giornate predette sono state liquidate in aggiunta a quelle di integrazione ordinaria concesse, a norma della legge n. 457/72, dovra' essere effettuata un'unica segnalazione cumulativa. d) ISTRUZIONI CONTABILI La rilevazione contabile delle indennita' sostitutive della retribuzione di cui all'art. 9 della legge 218/1988 andra' effettuata, come gia' specificato nella circolare n. 2105 G.S. - n. 418 B. - n. 12507 R.C.V./200 del 21 luglio 1987 (7), al conto CSR 30/02, a cui e' stata opportunamente variata la denominazione. Tutte le indennita', gia' corrisposte a tale titolo, prima dell'entrata in vigore della legge 218/88, dovranno essere recuperate, in quanto non spettanti, ovvero trasformate, sussistendone i requisiti, in trattamenti ordinari sostitutivi della retribuzione e pertanto rilevate ai conti: CSR 30/00 o CSR 30/70 a seconda dell'anno di competenza. Gli importi erogati a titolo di Assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento sostitutivo della retribuzione di cui sopra, andranno evidenziati al conto A.F.R. 30/67 di nuova istituzione. Nel prospetto allegato si riportano le variazioni da effettuare nell'archivio dei conti. p. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA ---------------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1925. (2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 2348. (3) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1802. (4) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1302. (5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961. (6) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 651. (7) V. "Atti ufficiali" 1987, pag. 2068. ===================================================================== ALLEGATO Variazione al piano dei conti (all. di cui alla L.C. n. 97 IB. - n. 398 DSEAD del 30 dicembre 1976). ... omissis ...