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900221
SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.
RAMO PROFESSIONALE ATTUARIALE
SERVIZIO BILANCI
Circolare n. 22
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art.1-bis della legge 7 marzo 1989, n. 85 di conversione
con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4.
SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.
RAMO PROFESSIONALE ATTUARIALE
SERVIZIO BILANCI
Roma, 23 gennaio 1990              AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 22                    AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                                      PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                                   AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                      PRIMARI MEDICO LEGALI
                                   AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                      e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIA
OGGETTO: Art.1-bis della legge 7 marzo 1989, n. 85 di conversione
  con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4.
  La Gazzetta Ufficiale n.173 - Serie generale - del 26
luglio 1989 ha pubblicato il decreto interministeriale 28 giugno
1989 con il quale vengono stabiliti i termini, i criteri e le
modalita' per l'attribuzione del beneficio del pensionamento
anticipato ai dipendenti delle imprese, aziende e ditte private
operanti nei porti, previsto dall'art.1, comma 1-bis della legge 7
marzo 1989, n.85 (v.allegato 1).
  A scioglimento della riserva formulata con messaggio
n.11257 del 20 marzo 1989 si forniscono le istruzioni ai fini
dell'applicazione della disposizione anzidetta per gli aspetti di
specifica competenza dell'Istituto.
  Ai fini della ristrutturazione delle aziende e della
riorganizzazione del lavoro nei porti l'art.1 del decreto
interministeriale prevedeva a carico delle imprese - entro il
termine di sessanta giorni dal 26 luglio 1989 - l'inoltro al
Ministero della Marina mercantile della seguente documentazione:
1) una dichiarazione contenente il numero delle eccedenze
   strutturali di personale;
2)  le domande di pensionamento anticipato dei lavoratori eccedenti;
3) una attestazione della autorita' marittima comprovante
   l'effettivo svolgimento della loro attivita' nei porti;
4) una dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere all'INPS
   gli oneri posti a loro carico dall'art.1, comma 1-bis della
   menzionata legge n.85/1989.
         Per effetto dell'art.2 del citato decreto hanno titolo a
presentare domanda di pensionamento anticipato i lavoratori che,
nell'ambito delle eccedenze individuate dalle aziende, imprese e
ditte secondo quanto previsto all'art.1, risultino in possesso dei
requisiti prescritti dall'art.9 del decreto-legge 17 dicembre 1986,
n.873 convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987,
n.26 (1) entro il 31 dicembre 1989.
         L'art. 3 del decreto prevede che le domande di
pensionamento anticipato debbano essere corredate di tutti gli
elementi necessari per il calcolo dell'onere a carico dello Stato,
che, secondo quanto stabilito dall'art. 1-bis della legge n. 85/1989
e' pari, per ciascun beneficiario, alla quota delle rate di pensione
anticipatamente erogate corrispondente all'aumento dell'anzianita'
contributiva entro il limite massimo di 6 anni (2).
         Sulla base di tali elementi e tenuto conto delle eccedenze
dichiarate dalle aziende datrici di lavoro nonche' delle domande di
pensionamento anticipato presentate dai lavoratori in possesso dei
requisiti richiesti dal citato art.9 della legge n.26/1987, il
Ministero della Marina Mercantile, con decreto del 13 dicembre 1989,
ha approvato la graduatoria unica nazionale ai sensi dell'art.4 del
citato decreto interministeriale 28 giugno 1989 (v.allegato 2).
         Come previsto dall'art.2 del decreto di approvazione di
detta graduatoria il pensionamento anticipato e' limitato ai primi
90 nominativi ivi indicati, tenuto conto dello stanziamento di 11
miliardi per il contributo posto dalla legge a carico dello Stato.
         Requisiti
         I lavoratori dipendenti dalle aziende di cui all'art.1 del
decreto interministeriale hanno diritto al trattamento di
pensionamento anticipato qualora alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro siano in possesso dei requisiti richiesti dal su
richiamato art.9 del decreto-legge n.873/1986 convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n.26, di seguito
riportati:
a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne
   con almeno 15 anni di contribuzione;
b) eta' inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne con
   almeno 27 anni di contribuzione effettiva.
         Ai fini della liquidazione del trattamento di pensionamento
anticipato i lavoratori collocati in posizione utile nella
graduatoria approvata con il citato decreto ministeriale del 13
dicembre 1989 sono tenuti a presentare la relativa domanda alle
S.A.P. competenti.
         In caso di mancata ricezione delle domande di prestazione
le medesime S.A.P. prenderanno contatto con le aziende datrici di
lavoro perche' invitino i dipendenti a presentare sollecitamente la
domanda intesa ad ottenere il trattamento di pensionamento
anticipato.
         Per gli altri aspetti applicativi si fa rinvio alle
istruzioni impartite con circolare n.53636 AGO del 28 aprile 1987
(3).
         Criteri di computo degli oneri
         L'art.1-bis della legge n.85/1989 ha abrogato l'ultimo
periodo dell'art.9, comma 10-bis della citata legge n.26/1987
prevedendo un contributo da parte dello Stato pari ad una quota dei
ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS per il
prepensionamento dei dipendenti delle aziende, imprese e ditte ivi
indicate. L'importo della quota, per ogni beneficiario, non puo'
essere superiore all'importo dei ratei di pensione anticipatamente
corrisposti per un arco temporale di sei anni.
         Di conseguenza, restano a carico delle aziende private gli
oneri connessi all'aumento convenzionale dell'anzianita' per il
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro
ed il compimento dell'eta' pensionabile e gli oneri per la copertura
dei ratei di pensione anticipata corrispondenti al periodo di
anzianita' convenzionale eccedente i sei anni e, cioe', al periodo
per il quale non e' previsto il contributo a carico dello Stato.
         Ai fini della determinazione degli oneri di cui sopra si
richiamano i criteri diramati con circolare n.216 del 26 ottobre
1988 per l'applicazione del citato art.9, comma 10-bis relativamente
al punto A).
         Viceversa, per quanto concerne il punto B) della circolare,
al fine di escludere i previsti ratei di pensione posti a carico
dello Stato, occorre applicare all'importo annuo di pensione la
differenza dei coefficienti di rendita temporanea, rispettivamente
riferiti l'uno ad una durata pari all'intero periodo di
anticipazione della pensione e l'altro ai sei anni per i quali e'
previsto l'intervento dello Stato: la somma cosi' ottenuta e' a
carico delle aziende.
         Le Sedi, determinati i relativi importi, provvederanno a
richiederne il versamento alle aziende interessate le quali sono
tenute, a norma dell'art.3 del piu' volte citato decreto di
attuazione, ad effettuare il pagamento entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
         La liquidazione del trattamento di pensione anticipato
dovra' conseguire all'avvenuta corresponsione delle somme da parte
delle aziende onerate.
         Modalita' di pagamento e istruzioni contabili.
         Per la rilevazione degli oneri a carico delle imprese
continuano a trovare applicazione le istruzioni contabili di cui
alla citata circolare n.216 del 26 ottobre 1988, tenendo presente
che ai conti FPR 21/22 e FPR 21/23 e' stata variata la
denominazione, come risulta dal prospetto allegato (v. allegato 3).
         A fine esercizio, inoltre, le S.A.P., secondo il termine e
le modalita' che saranno indicati nella circolare delle chiusure
contabili, comunicheranno a questa Direzione Generale l'importo dei
ratei di pensione posti a carico dello Stato per ciascun lavoratore,
determinato in sede di calcolo della somma a carico delle aziende,
utilizzando il prospetto relativo alla graduatoria dei lavoratori
posti in pensionamento anticipato allegato al decreto del Ministro
della Marina Mercantile del 13 dicembre 1989.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1987, pag.221
(2) Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell'art.9 della legge
    n.26/1987, l'anzianita' contributiva effettiva puo' essere
    aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non
    superiore alla differenza tra la data di risoluzione del
    rapporto dilavoro e quella di raggiungimento del limite di eta'
    valido per la cessazione dal servizio ovvero dei 40 anni di
    contribuzione: ne consegue che l'eventuale onere residuo a
    carico delle aziende private va determinato entro tali limiti.
(3) v. "Atti Ufficiali" 1987, pag. 994.