900221 SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O. RAMO PROFESSIONALE ATTUARIALE SERVIZIO BILANCI Circolare n. 22 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art.1-bis della legge 7 marzo 1989, n. 85 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4. SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O. RAMO PROFESSIONALE ATTUARIALE SERVIZIO BILANCI Roma, 23 gennaio 1990 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 22 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIA OGGETTO: Art.1-bis della legge 7 marzo 1989, n. 85 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4. La Gazzetta Ufficiale n.173 - Serie generale - del 26 luglio 1989 ha pubblicato il decreto interministeriale 28 giugno 1989 con il quale vengono stabiliti i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione del beneficio del pensionamento anticipato ai dipendenti delle imprese, aziende e ditte private operanti nei porti, previsto dall'art.1, comma 1-bis della legge 7 marzo 1989, n.85 (v.allegato 1). A scioglimento della riserva formulata con messaggio n.11257 del 20 marzo 1989 si forniscono le istruzioni ai fini dell'applicazione della disposizione anzidetta per gli aspetti di specifica competenza dell'Istituto. Ai fini della ristrutturazione delle aziende e della riorganizzazione del lavoro nei porti l'art.1 del decreto interministeriale prevedeva a carico delle imprese - entro il termine di sessanta giorni dal 26 luglio 1989 - l'inoltro al Ministero della Marina mercantile della seguente documentazione: 1) una dichiarazione contenente il numero delle eccedenze strutturali di personale; 2) le domande di pensionamento anticipato dei lavoratori eccedenti; 3) una attestazione della autorita' marittima comprovante l'effettivo svolgimento della loro attivita' nei porti; 4) una dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere all'INPS gli oneri posti a loro carico dall'art.1, comma 1-bis della menzionata legge n.85/1989. Per effetto dell'art.2 del citato decreto hanno titolo a presentare domanda di pensionamento anticipato i lavoratori che, nell'ambito delle eccedenze individuate dalle aziende, imprese e ditte secondo quanto previsto all'art.1, risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'art.9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.873 convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n.26 (1) entro il 31 dicembre 1989. L'art. 3 del decreto prevede che le domande di pensionamento anticipato debbano essere corredate di tutti gli elementi necessari per il calcolo dell'onere a carico dello Stato, che, secondo quanto stabilito dall'art. 1-bis della legge n. 85/1989 e' pari, per ciascun beneficiario, alla quota delle rate di pensione anticipatamente erogate corrispondente all'aumento dell'anzianita' contributiva entro il limite massimo di 6 anni (2). Sulla base di tali elementi e tenuto conto delle eccedenze dichiarate dalle aziende datrici di lavoro nonche' delle domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dal citato art.9 della legge n.26/1987, il Ministero della Marina Mercantile, con decreto del 13 dicembre 1989, ha approvato la graduatoria unica nazionale ai sensi dell'art.4 del citato decreto interministeriale 28 giugno 1989 (v.allegato 2). Come previsto dall'art.2 del decreto di approvazione di detta graduatoria il pensionamento anticipato e' limitato ai primi 90 nominativi ivi indicati, tenuto conto dello stanziamento di 11 miliardi per il contributo posto dalla legge a carico dello Stato. Requisiti I lavoratori dipendenti dalle aziende di cui all'art.1 del decreto interministeriale hanno diritto al trattamento di pensionamento anticipato qualora alla data di risoluzione del rapporto di lavoro siano in possesso dei requisiti richiesti dal su richiamato art.9 del decreto-legge n.873/1986 convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n.26, di seguito riportati: a) eta' superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne con almeno 15 anni di contribuzione; b) eta' inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne con almeno 27 anni di contribuzione effettiva. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensionamento anticipato i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria approvata con il citato decreto ministeriale del 13 dicembre 1989 sono tenuti a presentare la relativa domanda alle S.A.P. competenti. In caso di mancata ricezione delle domande di prestazione le medesime S.A.P. prenderanno contatto con le aziende datrici di lavoro perche' invitino i dipendenti a presentare sollecitamente la domanda intesa ad ottenere il trattamento di pensionamento anticipato. Per gli altri aspetti applicativi si fa rinvio alle istruzioni impartite con circolare n.53636 AGO del 28 aprile 1987 (3). Criteri di computo degli oneri L'art.1-bis della legge n.85/1989 ha abrogato l'ultimo periodo dell'art.9, comma 10-bis della citata legge n.26/1987 prevedendo un contributo da parte dello Stato pari ad una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS per il prepensionamento dei dipendenti delle aziende, imprese e ditte ivi indicate. L'importo della quota, per ogni beneficiario, non puo' essere superiore all'importo dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti per un arco temporale di sei anni. Di conseguenza, restano a carico delle aziende private gli oneri connessi all'aumento convenzionale dell'anzianita' per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro ed il compimento dell'eta' pensionabile e gli oneri per la copertura dei ratei di pensione anticipata corrispondenti al periodo di anzianita' convenzionale eccedente i sei anni e, cioe', al periodo per il quale non e' previsto il contributo a carico dello Stato. Ai fini della determinazione degli oneri di cui sopra si richiamano i criteri diramati con circolare n.216 del 26 ottobre 1988 per l'applicazione del citato art.9, comma 10-bis relativamente al punto A). Viceversa, per quanto concerne il punto B) della circolare, al fine di escludere i previsti ratei di pensione posti a carico dello Stato, occorre applicare all'importo annuo di pensione la differenza dei coefficienti di rendita temporanea, rispettivamente riferiti l'uno ad una durata pari all'intero periodo di anticipazione della pensione e l'altro ai sei anni per i quali e' previsto l'intervento dello Stato: la somma cosi' ottenuta e' a carico delle aziende. Le Sedi, determinati i relativi importi, provvederanno a richiederne il versamento alle aziende interessate le quali sono tenute, a norma dell'art.3 del piu' volte citato decreto di attuazione, ad effettuare il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La liquidazione del trattamento di pensione anticipato dovra' conseguire all'avvenuta corresponsione delle somme da parte delle aziende onerate. Modalita' di pagamento e istruzioni contabili. Per la rilevazione degli oneri a carico delle imprese continuano a trovare applicazione le istruzioni contabili di cui alla citata circolare n.216 del 26 ottobre 1988, tenendo presente che ai conti FPR 21/22 e FPR 21/23 e' stata variata la denominazione, come risulta dal prospetto allegato (v. allegato 3). A fine esercizio, inoltre, le S.A.P., secondo il termine e le modalita' che saranno indicati nella circolare delle chiusure contabili, comunicheranno a questa Direzione Generale l'importo dei ratei di pensione posti a carico dello Stato per ciascun lavoratore, determinato in sede di calcolo della somma a carico delle aziende, utilizzando il prospetto relativo alla graduatoria dei lavoratori posti in pensionamento anticipato allegato al decreto del Ministro della Marina Mercantile del 13 dicembre 1989. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA (1) V. "Atti Ufficiali" 1987, pag.221 (2) Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell'art.9 della legge n.26/1987, l'anzianita' contributiva effettiva puo' essere aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto dilavoro e quella di raggiungimento del limite di eta' valido per la cessazione dal servizio ovvero dei 40 anni di contribuzione: ne consegue che l'eventuale onere residuo a carico delle aziende private va determinato entro tali limiti. (3) v. "Atti Ufficiali" 1987, pag. 994.