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911217
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 286
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 30 luglio 1990, n. 221. Art. 7, comma 6. Trattamento
di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori
dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini
minerari interessati da processi di ristrutturazione.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 17 dicembre 1991       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 286             AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                                PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                             AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                PRIMARI MEDICO LEGALI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 30 luglio 1990, n. 221. Art. 7, comma 6. Trattamento
         di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori
         dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini
         minerari interessati da processi di ristrutturazione.
         L'articolo 7, comma 6,della legge 30 luglio 1990, n. 221
"Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria" (V.Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1990) prevede l'ammissione al
pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti delle unita'
minerarie localizzate nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione  comportanti contrazione di manodopera o la
sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta
antieconomica, con conseguenti esodi di monodopera.
         Il suddetto comma 6 dell'articolo 7 stabilisce
testualmente: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti
delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari di cui
all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato
dall'articolo 3 della presente legge, puo' essere concesso, a carico
del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato
alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 18 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modificazioni e
integrazioni".
         Come si evince dal testo soprariportato la norma, nel
prevedere l'ammissione dei lavoratori in questione al beneficio del
pensionamento anticipato, non detta al riguardo una specifica
disciplina limitandosi ad un generico rinvio alla normativa di cui
all'articolo 18 della legge n. 155/1981.
         Cio' premesso si forniscono qui di seguito le istruzioni
applicative della norma in esame, rinviando, per quanto non
specificato nella presente circolare, ai criteri generali
applicativi del citato articolo 18 della legge n. 155/1981 contenuti
nella circolare n. 802 A.G.O. - n. 565 R.C.V. n. 11060 O. n. 239 B.
del 22 luglio 1981 e nel msg. n.01698 del 26/2/1982.
1 - PERIODO DI VALIDITA' DELLA NORMA
         La concessione del trattamento di pensionamento anticipato
deve avvenire, per espressa previsione della norma, entro il 31
dicembre 1991 (v. successivo paragrafo 6).
2 - DESTINATARI
         Hanno titolo al pensionamento anticipato i dipendenti delle
unita' minerarie localizzate nei bacini minerari interessati da
processi di ristrutturazione  di cui alla deliberazione del CIPI in
data 30 luglio 1991.
         Le unita' minerarie in questione sono individuate  con
apposita delibera del CIPI secondo le modalita' osservate per i
prepensionamenti dei dipendenti delle imprese industriali ai sensi
dell'art.5, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella
legge 1  giugno 169(v. successivo paragrafo 3).
3 - CONDIZIONI OGGETTIVE
         La concessione del trattamento di pensionamento anticipato
e' subordinata alla condizione che l'impresa da cui dipende il
lavoratore risulti destinataria di una deliberazione del CIPI che
attesti l'esistenza e l'entita' dell'eccedenza di manodopera e fissi
i termini entro i quali i lavoratori interessati devono inoltrare
all'impresa stessa la domanda di pensionamento anticipato.
4 - REQUISITI SOGGETTIVI
         Alla data di risoluzione del rapporto di lavoro devono
risultare conseguiti i requisiti di eta' e di contribuzione
richiesti dall'articolo 18 della legge n. 155/1981 (v. paragrafo 1 e
3 della circolare n. 802 A.G.O. n. 565 R.C.V. n. 11060 O. n. 239 B.
del 22 luglio 1981).
5 - NUMERO MASSIMO DEI LAVORATORI DA AMMETTERE AL PENSIONAMENTO
    ANTICIPATO.
         Il numero dei lavoratori di un'impresa da ammettere al
pensionamento non puo' essere superiore a quello delle eccedenze
accertate, per ciascuna qualifica, dalla delibera del CIPI di cui al
precedente punto 3.
6 - TERMINE PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
         Secondo quanto precisato al precedente paragrafo 1, la
concessione del pensionamento anticipato deve intervenire entro il
31 dicembre 1991.
         Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto, la
risoluzione del rapporto di lavoro deve intervenire entro e non
oltre la predetta data del 31 dicembre 1991.
         In proposito, occorre tener presente che, secondo le
modalita' applicative degli articoli 16, 17 e 18 della legge n.
155/1981 dettate dal D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n.
169/1991, il rapporto di lavoro si estingue nell'ultimo giorno del
mese in cui l'impresa trasmette all'INPS le domande di pensionamento
anticipato presentate dai lavoratori.
7 - MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO.
         Il trattamento di pensionamento anticipato deve essere
calcolato secondo le istruzioni di cui ai paragrafi 2 e 4 della gia'
citata circolare n. 802 AGO del 22 luglio 1981.
8 - DECORRENZA.
         La decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato
deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di
risoluzione del rapporto di lavoro.
9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
         Ai fini dell'ammissione al pensionamento anticipato i
lavoratori sono tenuti a presentare domanda all'impresa di
appartenenza entro il termine fissato dalla deliberazione del CIPI
di cui al paragrafo 3.
         Qualora il numero dei lavoratori richiedenti risulti
superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPI l'impresa
seleziona, sulla base delle proprie esigenze, i lavoratori, da
ammettere al pensionamento anticipato.
         Le domande dei lavoratori, previa eventuale selezione,
saranno successivamente trasmesse dall'impresa alle competenti sedi
dell'Istituto per gli adempimenti di competenza (v. successivo
paragrafo 10.
         La trasmissione deve aver luogo entro dieci giorni dalla
scadenza del termine fissato dalla dichiarazione del CIPI per la
presentazione all'impresa delle domande stesse da parte dei
lavoratori.
10 - ISTRUZIONI OPERATIVE.
         E' prevedibile che le domande di prepensionamento trasmesse
dalle imprese alle SAP non saranno, nella maggior parte dei casi,
redatte sul prescritto mod. Vo 1 ne' saranno corredate della
documentazione necessaria ai fini della liquidazione del trattamento
di pensionamento anticipato.
         In tali ipotesi, le SAP inviteranno i lavoratori
interessati a presentare il prescritto Mod. Vo 1 unitamente alla
documentazione di rito tenendo presente che la presentazione di tali
atti non e' soggetta a termini di decadenza.
         Questa Direzione Generale, da parte sua, provvedera' ad
acquisire tempestivamente le delibere del CIPI attestanti
l'esistenza e l'entita' dell'eccedenza di personale delle singole
imprese: provvedera' inoltre ad acquisire dalle imprese interessate
l'elenco nominativo dei lavoratori eccedenti da ammettere al
prepensionamento.
         Le delibere del CIPI e gli elenchi nominativi saranno
quindi trasmessi, con appositi messaggi TP, alle SAP interessate le
quali avranno cura di accertare che i lavoratori cui si riferiscono
le domande di prepensionamento trasmesse dalle imprese risultino
compresi negli elenchi nominativi trasmessi da questa Direzione
Generale.
         Eventuali domande di lavoratori non compresi negli elenchi
saranno tenute in sospeso segnalando i casi a questa Direzione
Generale.
11 - ONERI FINANZIARI.
         Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7, comma 6,
della legge n. 221/1991 l'onere dei prepensionamenti e' posto a
carico del bilancio dello Stato.
         Per la determinazione dei predetti oneri e per gli aspetti
contabili si fa riserva di successive istruzioni.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                          BILLIA