911217 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 286 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 30 luglio 1990, n. 221. Art. 7, comma 6. Trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 17 dicembre 1991 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 286 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 30 luglio 1990, n. 221. Art. 7, comma 6. Trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione. L'articolo 7, comma 6,della legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria" (V.Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1990) prevede l'ammissione al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di monodopera. Il suddetto comma 6 dell'articolo 7 stabilisce testualmente: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, puo' essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e successive modificazioni e integrazioni". Come si evince dal testo soprariportato la norma, nel prevedere l'ammissione dei lavoratori in questione al beneficio del pensionamento anticipato, non detta al riguardo una specifica disciplina limitandosi ad un generico rinvio alla normativa di cui all'articolo 18 della legge n. 155/1981. Cio' premesso si forniscono qui di seguito le istruzioni applicative della norma in esame, rinviando, per quanto non specificato nella presente circolare, ai criteri generali applicativi del citato articolo 18 della legge n. 155/1981 contenuti nella circolare n. 802 A.G.O. - n. 565 R.C.V. n. 11060 O. n. 239 B. del 22 luglio 1981 e nel msg. n.01698 del 26/2/1982. 1 - PERIODO DI VALIDITA' DELLA NORMA La concessione del trattamento di pensionamento anticipato deve avvenire, per espressa previsione della norma, entro il 31 dicembre 1991 (v. successivo paragrafo 6). 2 - DESTINATARI Hanno titolo al pensionamento anticipato i dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione di cui alla deliberazione del CIPI in data 30 luglio 1991. Le unita' minerarie in questione sono individuate con apposita delibera del CIPI secondo le modalita' osservate per i prepensionamenti dei dipendenti delle imprese industriali ai sensi dell'art.5, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1 giugno 169(v. successivo paragrafo 3). 3 - CONDIZIONI OGGETTIVE La concessione del trattamento di pensionamento anticipato e' subordinata alla condizione che l'impresa da cui dipende il lavoratore risulti destinataria di una deliberazione del CIPI che attesti l'esistenza e l'entita' dell'eccedenza di manodopera e fissi i termini entro i quali i lavoratori interessati devono inoltrare all'impresa stessa la domanda di pensionamento anticipato. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI Alla data di risoluzione del rapporto di lavoro devono risultare conseguiti i requisiti di eta' e di contribuzione richiesti dall'articolo 18 della legge n. 155/1981 (v. paragrafo 1 e 3 della circolare n. 802 A.G.O. n. 565 R.C.V. n. 11060 O. n. 239 B. del 22 luglio 1981). 5 - NUMERO MASSIMO DEI LAVORATORI DA AMMETTERE AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. Il numero dei lavoratori di un'impresa da ammettere al pensionamento non puo' essere superiore a quello delle eccedenze accertate, per ciascuna qualifica, dalla delibera del CIPI di cui al precedente punto 3. 6 - TERMINE PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Secondo quanto precisato al precedente paragrafo 1, la concessione del pensionamento anticipato deve intervenire entro il 31 dicembre 1991. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto, la risoluzione del rapporto di lavoro deve intervenire entro e non oltre la predetta data del 31 dicembre 1991. In proposito, occorre tener presente che, secondo le modalita' applicative degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 dettate dal D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991, il rapporto di lavoro si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa trasmette all'INPS le domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori. 7 - MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO. Il trattamento di pensionamento anticipato deve essere calcolato secondo le istruzioni di cui ai paragrafi 2 e 4 della gia' citata circolare n. 802 AGO del 22 luglio 1981. 8 - DECORRENZA. La decorrenza del trattamento di pensionamento anticipato deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. Ai fini dell'ammissione al pensionamento anticipato i lavoratori sono tenuti a presentare domanda all'impresa di appartenenza entro il termine fissato dalla deliberazione del CIPI di cui al paragrafo 3. Qualora il numero dei lavoratori richiedenti risulti superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPI l'impresa seleziona, sulla base delle proprie esigenze, i lavoratori, da ammettere al pensionamento anticipato. Le domande dei lavoratori, previa eventuale selezione, saranno successivamente trasmesse dall'impresa alle competenti sedi dell'Istituto per gli adempimenti di competenza (v. successivo paragrafo 10. La trasmissione deve aver luogo entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato dalla dichiarazione del CIPI per la presentazione all'impresa delle domande stesse da parte dei lavoratori. 10 - ISTRUZIONI OPERATIVE. E' prevedibile che le domande di prepensionamento trasmesse dalle imprese alle SAP non saranno, nella maggior parte dei casi, redatte sul prescritto mod. Vo 1 ne' saranno corredate della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del trattamento di pensionamento anticipato. In tali ipotesi, le SAP inviteranno i lavoratori interessati a presentare il prescritto Mod. Vo 1 unitamente alla documentazione di rito tenendo presente che la presentazione di tali atti non e' soggetta a termini di decadenza. Questa Direzione Generale, da parte sua, provvedera' ad acquisire tempestivamente le delibere del CIPI attestanti l'esistenza e l'entita' dell'eccedenza di personale delle singole imprese: provvedera' inoltre ad acquisire dalle imprese interessate l'elenco nominativo dei lavoratori eccedenti da ammettere al prepensionamento. Le delibere del CIPI e gli elenchi nominativi saranno quindi trasmessi, con appositi messaggi TP, alle SAP interessate le quali avranno cura di accertare che i lavoratori cui si riferiscono le domande di prepensionamento trasmesse dalle imprese risultino compresi negli elenchi nominativi trasmessi da questa Direzione Generale. Eventuali domande di lavoratori non compresi negli elenchi saranno tenute in sospeso segnalando i casi a questa Direzione Generale. 11 - ONERI FINANZIARI. Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7, comma 6, della legge n. 221/1991 l'onere dei prepensionamenti e' posto a carico del bilancio dello Stato. Per la determinazione dei predetti oneri e per gli aspetti contabili si fa riserva di successive istruzioni. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA