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900314
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 62
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
         e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
   PROVINCIALI
decreto legge 13 febbraio 1990, n.20. Aumento
aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale
di previdenza integrativa dell'assicurazione I.V.S.
per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e
torbiere con lavorazione ancorche' parziale in
sotterraneo.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 13 marzo 1990
Circolare n. 62
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                 e, per conoscenza,
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
                           PROVINCIALI
OGGETTO: decreto legge 13 febbraio 1990, n.20. Aumento
         aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale
         di previdenza integrativa dell'assicurazione I.V.S.
         per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e
         torbiere con lavorazione ancorche' parziale in
         sotterraneo.
    Il decreto legge 13 febbraio 1990, n.20 pubblicato sulla
G.U. n. 037 serie generale parte prima del 14.2.90, all'art.7
comma 9, ha elevato, a decorrere dal periodo di paga in corso
al 1 gennaio 1989, le aliquote contributive relative alla
Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione
per l'Invalidita', la Vecchiaia ed i Superstiti per i
dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con
lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo, in misura pari
a:
a) 0,30% della retribuzione imponibile (di cui 0,20% a carico
   del datore di lavoro e 0.10% a carico del lavoratore) per i
   dipendenti addetti a lavoro in sotterraneo;
b) 0,15% della retribuzione imponibile (di cui 0,10% a carico
   del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore) per i
   dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.
Di conseguenza, dal 1 gennaio 1989, le aliquote
complessivamente dovute alla Gestione Speciale sono
rispettivamente:
- per i lavoratori addetti a lavori in sotterraneo: 4,20% (di
  cui 2,80% a carico dell'azienda e 1,40% a carico del
  lavoratore);
- per i lavoratori non addetti a lavori in sotterraneo: 2,10%
  (di cui 1,40% a carico dell'azienda e 0,70% a carico del
  lavoratore).
    Poiche' come gia' precisato l'aumento delle aliquote ha
decorrenza dal 1 gennaio 1989, si rende necessario provvedere
al versamento delle differenze contributive per il periodo dal
1 gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 (ovvero 1 gennaio 1989 al 28
febbraio 1990 per i datori di lavoro che non hanno applicato
le nuove aliquote per i contributi del mese di febbraio 1990).
    I datori di lavoro dovranno provvedere a tale
regolarizzazione con la denuncia contributiva del mese di
febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1990) o con quella
di marzo (da presentare entro il 20 di aprile).
    A tale fine i datori di lavoro medesimi dovranno attenersi
alle seguenti modalita':
- calcoleranno le differenze di aliquote dovute per tutti i
dipendenti sia per quelli addetti a lavoro in sotterraneo che
per quelli addetti a lavoro in superfice (compresi gli
apprendisti e i dipendenti con contratto di formazione) ed
esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei
riquadri "B-C" del mod.DM10/2-89 preceduto dalla dicitura
"DIFF. MIN. DL 20/90" e dal codice di nuova istituzione
"K150". Nussun dato dovra' essere riportato nelle caselle "N.
giornate" e "retribuzioni";
- calcoleranno, limitatamente al personale per il quale spetta
lo sgravio di cui alla legge n.183/76 la differenza di
aliquota a carico del datore di lavoro soggetta a sgravio ed
esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del mod. DM10/2-89 preceduto dalla dicitura "Cong.
sgravio L.183" e dal codice di nuova istituzione "L167".
    Si precisa che le regolarizzazioni eseguite
successivamente ai termini sopraindicati dovranno essere
effettuate con la procedura DM10/V e con l'applicazione delle
somme aggiuntive dovute ai sensi dell'art.4 della legge
n.48/88.
    Le Sedi avranno cura di portare quanto precede a
conoscenza delle aziende interessate attraverso i consueti
canali di informazione.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.to BILLIA