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900112
 SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 8
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
    e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
   E PROVINCIALI
D.L. 7.12.1989, n. 390,art. 4, comma 1 e art. 7,
comma 6. Contributo addizionale di cui all'art. 12
della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modifi-
cazioni; aliquote contributive dovute al F.P.L.D.
 SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 11 gennaio 1990
Circolare n. 8
                             AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                             AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                                PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                             AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                PRIMARI MEDICO LEGALI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                 e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                E PROVINCIALI
OGGETTO: D.L. 7.12.1989, n. 390,art. 4, comma 1 e art. 7,
         comma 6. Contributo addizionale di cui all'art. 12
         della legge 5.11.1968, n. 1115 e successive modifi-
         cazioni; aliquote contributive dovute al F.P.L.D.
1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge
   5.11.1968, n. 1115 e successive modificazioni.
     Il  D.L. 7 dicembre 1989, n. 390 (G.U. n. 287, serie genera-
le, del 9.12.1989, ha, tra l'altro, stabilito all'art.  4,  comma
1,  che le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge
23 aprile 1981, n. 155 continuano  a  trovare  applicazione  fino
alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa
integrazione guadagni, della disoccupazione e della  mobilita' e,
comunque, non oltre il 30 aprile 1990.
     Pertanto,  fino alla scadenza del termine come sopra indivi-
duato continua ad essere dovuto il contributo addizionale di  cui
alla  legge  in oggetto, nella misura dello 0,60 per cento, dalle
imprese industriali diverse  da  quelle  edili  e  dalle  imprese
commerciali con oltre mille dipendenti.
2) Aliquote contributive del F.P.L.D.
     Il D.L. in argomento all'art. 7, comma 6, ha stabilito che a
decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso all'1 gennaio 1989 le
aliquote dei  contributi  dovuti  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti  per  tutti  i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai
servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola  pesca
sono  elevate  nella  misura dello 0,41 per cento, di cui lo 0,14
per cento a carico del lavoratore, con assorbimento  dell'aumento
contributivo  di  cui al decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella  G.U.
n. 151 del 30.6.1989.
     La  disposizione  contenuta  nel decreto-legge riveste nella
sostanza valore confermativo  dell'aumento  disposto  dal  citato
decreto  ministeriale,  per  cui  si  rinvia alle circolari a suo
tempo diramate in materia (n.  151  dell'11.7.1989,  n.  161  del
22.7.1989,  n.  170  del  29.7.1989,  n. 183 del 9.8.1989, n. 209
dell'11.10.1989, n. 262 dell'11.12.1989).
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to BILLIA
La presente circolare nelle more della stampa  e  della  composi-
zione  tipografica  viene trasmessa via terminale per consentirne
l'immediata conoscenza ed applicazione.