910412 Servizio Prestazioni Gestioni Speciali Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza Circolare n. 97 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 5. Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Disposizioni in favore di lavoratori gia' dipendenti da imprese poste in amministrazione straordinaria ex lege 3 aprile 1979, n. 95. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. Servizio Prestazioni Gestioni Speciali Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza Roma, 9 aprile 1991 Circolare n. 97 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, All. 1 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 5. Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Disposizioni in favore di lavoratori gia' dipendenti da imprese poste in amministrazione straordinaria ex lege 3 aprile 1979, n. 95. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1991 ed entrato in vigore in tale data, ha disposto all'art. 5, tra l'altro, che "ai fini dell'erogazione dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano, ex tunc e fino al 31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte - a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 - alla procedura di amministrazione straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede, per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni per l'anno 1990 a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per l'anno 1991 a carico delle disponibilita' del predetto capitolo per l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910". Per l'attuazione di tale norma si forniscono le seguenti istruzioni. 1) Disposizioni normative Com'e' noto, l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, prevede, al 6' comma, che l'intervento del Fondo e' operante soltanto nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente al 1' giugno 1982, data in cui tale legge e' entrata in vigore. La nuova disposizione sopracitata consente, invece, "l'erogazione dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di fine rapporto" a carico del Fondo di garanzia nei confronti dei lavoratori gia' dipendenti da imprese sottoposte alla procedura indicata in oggetto anche quando la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati sia intervenuta anteriormente alla data del 2 giugno 1982. In tale ipotesi il Fondo puo' intervenire a condizione che: 1) il rapporto di lavoro sia stato risolto entro il triennio precedente la data di emanazione del provvedimento iniziale che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa dell'azienda da cui dipendeva l'interessato ovvero di altra azienda facente parte dello stesso gruppo; 2) la continuazione dell'esercizio sia gia' cessata al momento in cui l'intervento viene posto in atto. La ricorrenza dei presupposti in esame dovra' essere documentata a cura degli interessati i quali, a corredo della specifica domanda avanzata al fine di ottenere il beneficio in parola, dovranno produrre, oltre alla documentazione indicata nella circolare n. 70 del 19 marzo 1990, apposita dichiarazione, rilasciata a cura del Commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria, attestante le date in cui si sono verificati gli eventi di cui ai precedenti p. 1) e 2). Atteso, poi, che la norma in parola svolge la propria efficacia, secondo quanto espressamente specificato, fino al 31 maggio 1991, deve ritenersi che le domande di intervento del Fondo possano essere utilmente avanzate soltanto entro tale data. Per quanto concerne la liquidazione degli oneri accessori, si precisa che in favore dei beneficiari devono essere erogati gli importi rispettivamente maturati a titolo di interessi e rivalutazione monetaria per il periodo intercorrente fra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di presentazione della domanda. Naturalmente i criteri sopraindicati devono essere applicati, ricorrendo i requisiti previsti dalla norma in esame, anche alle domande di intervento del Fondo gia' presentate dagli interessati e la cui istruttoria e' stata sospesa a seguito del messaggio n. 17650 del 26 novembre 1990 - che deve comunque ritenersi superato. Si sottolinea, infine, che per la definizione dei casi in questione dovranno trovare applicazione, per quanto non disposto con la presente circolare, le istruzioni vigenti in materia, comprese quelle riguardanti l'esercizio del potere di surroga da parte dell'Istituto. 2) Disposizioni tecnico-procedurali Per consentire l'operativita' delle disposizioni contenute nel decreto in oggetto, le domande per la liquidazione dei trattamenti in argomento dovranno essere identificate in procedura, nel pannello di acquisizione dei dati, con il "codice intervento 8 - amministrazione straordinaria D.L. n. 103 del 29.3.1991". Cio' al fine di specializzare controlli, calcoli e contabilizzazioni come previsto dalla normativa che regolamenta tali prestazioni. Riguardo la normativa fiscale che sara' applicata alle liquidazioni in argomento, poiche' esse sono conseguenti a cessazioni intervenute prima del 2.6.82, la procedura assoggettera' gli importi calcolati al regime fiscale piu' favorevole tra quello vigente e quello in vigore prima della L. 482/85 (circ. n. 832 del 1.7.86). Pertanto sara' obbligatorio anche acquisire, per singolo assicurato, i dati relativi ai redditi percepiti nei due anni precedenti quello di cessazione del rapporto di lavoro. Con successivo messaggio sara' data comunicazione alle Sedi della disponibilita' dei programmi applicativi che consentiranno di operare nel modo sopra specificato. 3) Adempimenti contabili In considerazione che gli oneri derivanti dalla erogazione del trattamento di fine rapporto di che trattasi sono posti a carico dello Stato, come gia' rappresentato in altra parte della presente circolare, ne consegue che detta prestazione dovra' essere evidenziata, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989, nella "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli importi liquidati a tale titolo e dei relativi pagamenti, sono stati istituiti i conti GAZ 30/11 e GAZ 10/33 (v. allegato) ai quali saranno imputati anche gli oneri accessori. Eventuali recuperi delle partite in argomento effettuati anche a seguito dell'azione di surrogazione dovranno essere rilevati al conto di nuova istituzione GAZ 24/31 (v. allegato). IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA ALLEGATO VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : GAZ 30/11 Denominazione completa : Indennita di fine rapporto ed oneri accessori ai lavoratori gia' dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 103/1991 Denominazione abbreviata : INDENNITA' FINE RAPPORTO ART. 5 D.L. 103/1991 Tipo variazione : I Codice conto : GAZ 10/33 Denominazione completa : Debito per indennita' di fine rapporto ed oneri accessori di cui all'art. 5 del D.L. n. 103/1991, rimaste da pagare Denominazione abbreviata : DEBITO PER INDENN. FINE RAPPORTO ART. 5 D.L. 103/91 Tipo variazione : I Codice conto : GAZ 24/31 Denominazione completa : Entrate varie - Recupero dell'indennita' di fine rapporto ed oneri accessori di cui all'art. 5 del D.L. n. 103/1991 Denominazione abbreviata : E.V. - RECUP. INDENN. FINE RAPPORTO ART. 5 D.L. 103/91