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Versione Testuale
910412
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Direzione Centrale
per la Tecnologia
Informatica
Direzione Centrale
per i Servizi di
Ragioneria e Finanza
Circolare n. 97
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
D.L.    29    marzo    1991,    n.    103,    art.    5.    Fondo   di
garanzia      per      il      trattamento      di       fine       rapporto.
Disposizioni         in        favore        di        lavoratori        gia'
dipendenti       da       imprese       poste       in        amministrazione
straordinaria      ex      lege      3      aprile      1979,      n.     95.
Istruzioni      procedurali      e       contabili.       Variazioni       al
piano dei conti.
Servizio Prestazioni
Gestioni Speciali
Direzione Centrale
per la Tecnologia
Informatica
Direzione Centrale
per i Servizi di
Ragioneria e Finanza
Roma, 9 aprile 1991
Circolare n. 97         Ai Dirigenti centrali e periferici
                        Ai Coordinatori generali, centrali
                           e periferici dei Rami professionali
                        Ai Primari Coordinatori generali e
                           primari Medico legali
                        Ai Direttori dei Centri operativi
                           e, per conoscenza,
All. 1                  Ai Consiglieri di amministrazione
                        Ai Presidenti dei Comitati regionali
                        Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: D.L.    29    marzo    1991,    n.    103,    art.    5.    Fondo   di
  garanzia      per      il      trattamento      di       fine       rapporto.
  Disposizioni         in        favore        di        lavoratori        gia'
  dipendenti       da       imprese       poste       in        amministrazione
  straordinaria      ex      lege      3      aprile      1979,      n.     95.
  Istruzioni      procedurali      e       contabili.       Variazioni       al
  piano dei conti.
  Il     decreto-legge     29     marzo     1991,     n.     103,    pubblicato
sulla   Gazzetta   Ufficiale   n.   77   del   2   aprile   1991   ed   entrato
in   vigore   in   tale   data,   ha   disposto   all'art.   5,   tra  l'altro,
che   "ai   fini    dell'erogazione    dell'indennita'    di    anzianita'    e
del    trattamento    di    fine    rapporto,    le    disposizioni    di   cui
all'articolo   2    della    legge    29    maggio    1982,    n.    297,    si
applicano,   ex   tunc   e   fino   al   31   maggio   1991,   anche   in  caso
di   risoluzioni   dei    rapporti    di    lavoro    intervenute    in    data
antecedente    l'entrata    in    vigore    di   tale   legge   nei   confronti
dei    dipendenti    di    imprese     sottoposte     -     a     norma     del
decreto-legge     30     gennaio     1979,     n.     26,    convertito,    con
modificazioni,   dalla   legge    3    aprile    1979,    n.    95    -    alla
procedura     di     amministrazione     straordinaria,     dalla    data    di
cessazione           dell'autorizzazione           alla           continuazione
dell'esercizio     di     impresa     ovvero,     in     mancanza    di    tale
autorizzazione,    dalla    data    di     cessazione     dell'esercizio     di
altra      impresa     facente     parte     dello     stesso     gruppo,     a
condizione    che    le    dette    risoluzioni     siano     intervenute     a
decorrere     dai    tre    anni    precedenti    l'emanazione    dell'iniziale
provvedimento      che      ha       disposto       l'autorizzazione       alla
continuazione     dell'esercizio     di    impresa    alla    stessa    o    ad
altra   facente   parte   dello   stesso   gruppo.   Per   i   casi   di    cui
al    presente    articolo    agli    aventi    diritto    sono    dovuti   gli
oneri    accessori.    All'onere    derivante     dalle     disposizioni     di
cui    al    presente    articolo,   valutato   in   complessive   lire   8.130
milioni,   si   provvede,   per   gli   anni   1990   e    1991,    quanto    a
lire     6.629     milioni     per     l'anno     1990     a    carico    delle
disponibilita'    in    conto    residui    del     capitolo     3664     dello
stato     di     previsione     del    Ministero    del    Lavoro    e    della
previdenza   sociale   per   l'anno   1991    e    quanto    a    lire    1.501
milioni    per    l'anno    1991    a    carico    delle   disponibilita'   del
predetto    capitolo     per     l'anno     medesimo,     mediante     parziale
utilizzo    del    contributo    dello    Stato    di   cui   all'articolo   8,
comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910".
  Per     l'attuazione     di     tale     norma     si      forniscono      le
seguenti istruzioni.
1) Disposizioni normative
  Com'e'    noto,    l'art.    2    della     legge     29     maggio     1982,
n.   297,   prevede,   al   6'   comma,   che   l'intervento   del   Fondo   e'
operante    soltanto    nel    caso    in    cui     la     risoluzione     del
rapporto     di     lavoro    sia    intervenuta    successivamente    al    1'
giugno 1982, data in cui tale legge e' entrata in vigore.
  La      nuova      disposizione      sopracitata      consente,       invece,
"l'erogazione       dell'indennita'       di       anzianita'       e       del
trattamento   di   fine   rapporto"   a   carico   del   Fondo   di    garanzia
nei     confronti     dei     lavoratori    gia'    dipendenti    da    imprese
sottoposte    alla    procedura    indicata    in    oggetto    anche    quando
la    risoluzione    del    rapporto    di   lavoro   degli   interessati   sia
intervenuta anteriormente alla data del 2 giugno 1982.
  In     tale      ipotesi      il      Fondo      puo'      intervenire      a
condizione che:
1) il rapporto di lavoro sia stato risolto entro il triennio precedente la data
 di emanazione del provvedimento iniziale che ha disposto l'autorizzazione alla
 continuazione   dell'esercizio   di  impresa  dell'azienda  da  cui  dipendeva
 l'interessato ovvero di altra azienda facente parte dello stesso gruppo;
2) la  continuazione  dell'esercizio  sia  gia'  cessata  al  momento  in   cui
 l'intervento viene posto in atto.
  La       ricorrenza       dei      presupposti      in      esame      dovra'
essere    documentata    a    cura    degli    interessati    i    quali,     a
corredo    della    specifica    domanda   avanzata   al   fine   di   ottenere
il    beneficio    in     parola,     dovranno     produrre,     oltre     alla
documentazione    indicata    nella    circolare    n.    70   del   19   marzo
1990,     apposita     dichiarazione,      rilasciata      a      cura      del
Commissario      preposto      alla      procedura      di      amministrazione
straordinaria,   attestante   le   date   in    cui    si    sono    verificati
gli eventi di cui ai precedenti p. 1) e 2).
  Atteso,     poi,     che     la     norma     in     parola     svolge     la
propria    efficacia,     secondo     quanto     espressamente     specificato,
fino    al    31    maggio   1991,   deve   ritenersi   che   le   domande   di
intervento     del     Fondo     possano     essere     utilmente      avanzate
soltanto entro tale data.
  Per      quanto      concerne      la      liquidazione      degli      oneri
accessori,   si   precisa   che    in    favore    dei    beneficiari    devono
essere    erogati    gli    importi    rispettivamente    maturati   a   titolo
di    interessi    e     rivalutazione     monetaria     per     il     periodo
intercorrente    fra    la    data    di    risoluzione    del    rapporto   di
lavoro e quella di presentazione della domanda.
  Naturalmente      i      criteri      sopraindicati       devono       essere
applicati,     ricorrendo    i    requisiti    previsti    dalla    norma    in
esame,    anche    alle    domande    di    intervento    del    Fondo     gia'
presentate    dagli    interessati    e    la    cui   istruttoria   e'   stata
sospesa   a   seguito   del   messaggio    n.    17650    del    26    novembre
1990 - che deve comunque ritenersi superato.
  Si     sottolinea,     infine,     che     per     la     definizione     dei
casi   in    questione    dovranno    trovare    applicazione,    per    quanto
non     disposto     con     la     presente     circolare,    le    istruzioni
vigenti    in    materia,    comprese    quelle     riguardanti     l'esercizio
del potere di surroga da parte dell'Istituto.
2) Disposizioni tecnico-procedurali
  Per        consentire        l'operativita'        delle         disposizioni
contenute     nel     decreto     in     oggetto,    le    domande    per    la
liquidazione    dei    trattamenti     in     argomento     dovranno     essere
identificate    in    procedura,    nel    pannello    di    acquisizione   dei
dati,     con     il     "codice     intervento     8     -     amministrazione
straordinaria    D.L.    n.    103    del   29.3.1991".   Cio'   al   fine   di
specializzare     controlli,     calcoli     e      contabilizzazioni      come
previsto dalla normativa che regolamenta tali prestazioni.
  Riguardo      la      normativa      fiscale      che     sara'     applicata
alle      liquidazioni      in      argomento,      poiche'      esse      sono
conseguenti     a    cessazioni    intervenute    prima    del    2.6.82,    la
procedura     assoggettera'     gli     importi     calcolati     al     regime
fiscale     piu'    favorevole    tra    quello    vigente    e    quello    in
vigore   prima   della   L.    482/85    (circ.    n.    832    del    1.7.86).
Pertanto     sara'     obbligatorio     anche     acquisire,     per    singolo
assicurato,   i    dati    relativi    ai    redditi    percepiti    nei    due
anni precedenti quello di cessazione del rapporto di lavoro.
  Con       successivo       messaggio       sara'      data      comunicazione
alle   Sedi   della    disponibilita'    dei    programmi    applicativi    che
consentiranno di operare nel modo sopra specificato.
3) Adempimenti contabili
  In      considerazione      che      gli      oneri      derivanti      dalla
erogazione    del    trattamento    di    fine   rapporto   di   che   trattasi
sono   posti   a   carico   dello   Stato,   come   gia'    rappresentato    in
altra    parte    della    presente    circolare,   ne   consegue   che   detta
prestazione   dovra'   essere    evidenziata,    ai    sensi    dell'art.    37
della     legge     n.    88/1989,    nella    "Gestione    degli    interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".
  Pertanto,     ai     fini     della     rilevazione      contabile      degli
importi    liquidati    a    tale    titolo    e    dei   relativi   pagamenti,
sono   stati   istituiti   i   conti   GAZ    30/11    e    GAZ    10/33    (v.
allegato)     ai     quali     saranno     imputati     anche     gli     oneri
accessori.
  Eventuali       recuperi       delle       partite        in        argomento
effettuati      anche     a     seguito     dell'azione     di     surrogazione
dovranno   essere   rilevati   al    conto    di    nuova    istituzione    GAZ
24/31 (v. allegato).
                                       IL DIRETTORE GENERALE
         F.TO BILLIA
          ALLEGATO
   VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione   : I
Codice conto    : GAZ 30/11
Denominazione completa  : Indennita  di  fine  rapporto  ed  oneri accessori ai
       lavoratori gia' dipendenti da imprese in  amministrazione  straordinaria
       ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 103/1991
Denominazione abbreviata : INDENNITA' FINE RAPPORTO ART. 5 D.L. 103/1991
Tipo variazione   : I
Codice conto    : GAZ 10/33
Denominazione completa  : Debito per  indennita'  di  fine  rapporto  ed  oneri
       accessori di cui all'art. 5 del D.L. n. 103/1991, rimaste da pagare
Denominazione abbreviata : DEBITO PER INDENN. FINE RAPPORTO ART. 5 D.L. 103/91
Tipo variazione   : I
Codice conto    : GAZ 24/31
Denominazione completa  : Entrate varie  -  Recupero  dell'indennita'  di  fine
       rapporto ed oneri accessori di cui all'art. 5 del D.L. n. 103/1991
Denominazione abbreviata : E.V. - RECUP. INDENN.  FINE  RAPPORTO  ART.  5  D.L.
       103/91