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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 126 del 3-7-2000.htm
  
L'assegno nucleo familiare spetta ai lavoratori in part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle ventiquattro ore settimanali anche per determinate giornate di assenza dal lavoro purché le assenze stesse si verifichino nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.   


 
 
PROGETTO PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
3 Luglio 2000
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 126
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Assegno nucleo familiare per le giornate non lavorate in caso di part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle ventiquattro ore settimanali.
SOMMARIO
:
L'assegno nucleo familiare spetta ai lavoratori in part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle ventiquattro ore settimanali anche per determinate giornate di assenza dal lavoro purché le assenze stesse si verifichino nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.
 
Com'è noto, l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nel disciplinare l'erogazione dell'assegno nucleo familiare ai lavoratori a tempo parziale, stabilisce che, qualora tali lavoratori non abbiano compiuto almeno 24 ore di lavoro nella settimana, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa.
Pervengono ora richieste di chiarimenti circa la possibilità di erogare l'assegno nucleo familiare a tali lavoratori in presenza di giornate di ferie, di malattia o comunque indennizzate ad altro titolo, in analogia con quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno, per i quali gli artt. da 13 a 17 del DPR 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico Assegni Familiari) prevedono la corresponsione dei trattamenti di famiglia in determinati casi di assenza dal lavoro.
Si ritiene, al riguardo, che i citati articoli del Testo Unico Assegni Familiari possano essere applicati anche ai lavoratori a tempo parziale, non ravvisandosi alcuna incompatibilità tra la disposizione del 6° comma, art. 5, D.L. 726 citato, e la disciplina generale dei trattamenti di famiglia posta a tutela di particolari cause giustificative della mancata prestazione di lavoro.
Pertanto, ad integrazione delle disposizioni emanate con circolare n. 110 del 17 aprile 1992, par. 19, lett. g), si precisa che l'assegno nucleo familiare spetta ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori a 24 anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, alle condizioni previste dai citati artt. 13-14-15-16 e 17 del Testo Unico, purché l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.
Resta pertanto esclusa la possibilità, per i lavoratori in part-time verticale, di usufruire dell'assegno nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO