Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 179 del 12-12-2002.htm
Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa autonoma o subordinata.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Coordinamento
Generale
LEGALE
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 12
Dicembre 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 179
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa
autonoma o subordinata.
SOMMARIO
:
Compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa
autonoma o subordinata.
Con circolare n.
171 del 4 agosto 1988 sono state impartite, tra l’altro, istruzioni
in merito al disposto di cui al 5° comma dell’art. 8 della legge 160/88 che,
si rammenta, commina la decadenza dal diritto alla prestazioni nel caso in
cui il lavoratore non abbia data preventiva comunicazione alla Sede
provinciale dell’Istituto in merito allo svolgimento di attività lavorativa
in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale.
Si fa presente che in
merito all’argomento della compatibilità della integrazione salariale con
l’attività autonoma o subordinata sono intervenute varie sentenze della Corte
di Cassazione, che hanno affermato e ribadito alcuni principi che inducono ad
una modifica dei criteri contenuti al punto 6 della circolare sopra
richiamata.
Si premette comunque che
resta sempre necessaria la comunicazione preventiva, prevista al 5° comma
dell’art. 8 della legge 160/88, resa dal lavoratore sullo svolgimento
dell’attività secondaria al fine di evitare la decadenza dal diritto alle
prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Tuttavia, va preliminarmente
osservato che il combinato disposto dell’art. 3 del Decreto Legislativo
Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dell’art. 8, 4° comma del D.L. 21
marzo 1988, n. 86 convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160, non sancisce
la assoluta incompatibilità delle prestazioni integrative del salario con il
reddito ritraibile dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa
autonoma oppure subordinata (e in questo ultimo caso, vuoi che sia prestata a
tempo pieno vuoi a tempo parziale, ed in base di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a termine), sebbene vi sia un’incumulabilità tra i
suddetti benefici e redditi, in misura variabile a seconda delle modalità e
dell’ammontare degli stessi, come appresso specificato a titolo
esemplificativo.
1)
nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia
ragguagliato alla retribuzione perduta, derivante da un rapporto di lavoro a
tempo pieno ed il beneficiario svolga attività di lavoro dipendente, sia a
tempo pieno sia a tempo parziale, l’incumulabilità è normalmente totale (e,
quindi, si risolve di fatto in un’incompatibilità), perché deve presumersi
che la retribuzione sia equivalente alla corrispondente misura
dell’integrazione salariale rapportata alla durata della attività lavorativa.
E’ tuttavia ammessa la prova di una retribuzione inferiore, sicché in tal
caso può risultare dovuta una quota differenziale di integrazione salariale
(incumulabilità relativa).
2)
Nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia
riferito alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo
parziale ed il beneficiario presti lavoro subordinato l’incumulabilità sarà
totale se l’attività è svolta a tempo pieno, per la ragione indicata al punto
1). L’incumulabilità sarà relativa se invece trattasi di altro lavoro
dipendente a tempo parziale; e non opererà affatto se detta attività
part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.
3)
Nell’ipotesi in cui il lavoratore in godimento del trattamento di
integrazione salariale eserciti una attività autonoma non può attribuirsi
alcuna rilevanza né alla circostanza che il lavoro sospeso sia a tempo
parziale né alla quantità di tempo che lo stesso intende dedicare al lavoro
autonomo, poiché tale attività non è suscettibile per sua natura di una precisa
quantificazione e collocazione temporale nel periodo di riferimento delle
prestazioni. Ricorrendo questa situazione l’incumulabilità dei proventi da
lavoro autonomo va affermata fino a concorrenza dell’importo
dell’integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso.
IL DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO