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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 193 del 16-12-2003.htm
  
Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002.
  


Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 16 Dicembre 2003
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  193
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
 Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002.
 
SOMMARIO
:
Riconoscimento del diritto all’assegno al lavoratore parasubordinato nel cui nucleo, a composizione reddituale mista,  il requisito del 70 per cento del reddito complessivo sia raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato relativi ad un solo percettore. 
 
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12 giugno 2002, ha previsto all’articolo 5, comma 3, che “ …L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10 della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.”
 
Con circolare 29 luglio 2002 n. 138 sono state fornite istruzioni nel senso di riferire la norma ai soli casi di nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all’assegno, uno come lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore  parasubordinato, i quali  benchè  titolari  in proprio di diritto alla prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno autonomamente, in virtù del proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70 per cento.
 
Le perplessità manifestate  da numerose strutture periferiche circa detta interpretazione ed il notevole contenzioso amministrativo hanno condotto ad una riconsiderazione del problema  e, sentiti  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ed il Ministero dell’Economia, alla formulazione di  una diversa interpretazione del  dettato legislativo.
 
In linea con il contenuto letterale della norma, pertanto, nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista,   si considera realizzato il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente.
 
Per conseguenza  viene riconosciuto  il diritto alla prestazione anche ad un nucleo in cui un solo titolare di diritto all’assegno faccia valere un reddito misto da  lavoro dipendente di cui all’art. 2, c. 10, della legge n. 153/1988  e da attività di cui all’art. 2, c. 26 della legge 335/1995, ma non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni.
 
Nel senso sopra disposto, pertanto, sono integrate le indicazioni di cui al 3° capoverso del p.2.3 della circolare 29 luglio 2002, n. 138.
 
Le strutture periferiche  disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite in base al criterio precedentemente in vigore.
 
 Inoltre i lavoratori interessati potranno presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi.  Alle domande verrà applicata la prescrizione quinquennale prevista per l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare. ( Es: al lavoratore che presenterà la domanda il 1°.12.2003 verrà liquidata la prestazione, in presenza dei requisiti richiesti, con decorrenza 1°.12.1998) .
 
 
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI