Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 193 del 16-12-2003.htm
Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 16
Dicembre 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 193
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione
separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002.
SOMMARIO
:
Riconoscimento del diritto all’assegno al lavoratore parasubordinato
nel cui nucleo, a composizione reddituale mista, il requisito del 70 per cento del reddito complessivo sia
raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro
parasubordinato relativi ad un solo percettore.
Il Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12
giugno 2002, ha previsto all’articolo 5, comma 3, che “ …L’assegno spetta
anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito
del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro
dipendente di cui all’art. 2, comma 10 della legge n. 153/1988 e da lavoro di
cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.”
Con circolare 29 luglio 2002 n. 138 sono state fornite
istruzioni nel senso di riferire la norma ai soli casi di nuclei familiari
nei quali siano presenti due titolari di diritto all’assegno, uno come
lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore parasubordinato, i quali
benchè titolari in proprio di diritto alla prestazione,
non possono esercitarlo perché nessuno autonomamente, in virtù del proprio
lavoro, raggiunge il requisito del 70 per cento.
Le
perplessità manifestate da numerose
strutture periferiche circa detta interpretazione ed il notevole contenzioso
amministrativo hanno condotto ad una riconsiderazione del problema e, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia, alla
formulazione di una diversa
interpretazione del dettato
legislativo.
In
linea con il contenuto letterale della norma, pertanto, nel caso di nucleo
familiare a composizione reddituale mista,
si considera realizzato il requisito del 70% qualora lo stesso sia
raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da
lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due
coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente.
Per
conseguenza viene riconosciuto il diritto alla prestazione anche ad un
nucleo in cui un solo titolare di diritto all’assegno faccia valere un
reddito misto da lavoro dipendente di
cui all’art. 2, c. 10, della legge n. 153/1988 e da attività di cui all’art. 2, c. 26 della legge 335/1995, ma
non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni.
Nel
senso sopra disposto, pertanto, sono integrate le indicazioni di cui al 3°
capoverso del p.2.3 della circolare 29 luglio 2002, n. 138.
Le strutture
periferiche disporranno il riesame e
l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite in base al
criterio precedentemente in vigore.
Inoltre i lavoratori interessati potranno
presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi. Alle domande verrà applicata la
prescrizione quinquennale prevista per l’erogazione dell’assegno al nucleo
familiare. ( Es: al lavoratore che presenterà la domanda il 1°.12.2003 verrà
liquidata la prestazione, in presenza dei requisiti richiesti, con decorrenza
1°.12.1998) .
IL
DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI